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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 ottobre 2005 n. 1560


Demanio e patrimonio – Bene appartenente al patrimonio dell’ente pubblico – Inapplicabilità dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 823, 2° c., cod. civ.

I beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, 2° c., del codice civile, essendo per essi esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE PRIMA

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. - ALBERTO PASI Cons. , relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 14 Luglio 2005 Visto il ricorso 245/2002 proposto da:

 

LEPRI ALDO rappresentato e difeso da: BABINI AVV. SARA ARGNANI AVV. STEFANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso BABINI AVV. SARA

 

contro

 

A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO rappresentato e difeso da: TRENTINI AVV. ANTONELLA con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR

 

A.N.A.S. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' EMILIA ROMAGNA

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento
dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa in data 2 gennaio 2002 prot. 000031, emessa dall’Ente Nazionale per le Strade – ANAS – Compartimento della Viabilità per l’Emilia-Romagna, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rendere liberi e sgomberi da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto, i locali occupati nella casa cantoniera sita in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n.29;
di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Uditi, alla Pubblica Udienza del 14 luglio 2005, il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Passa in decisione all’odierna pubblica udienza il ricorso del sig. Aldo Lepri, ex dipendente ANAS, conto l’ordinanza 2 gennaio 2002 di sfratto in via amministrativa dalla casa cantoniera a suo tempo concessagli dall’ente in alloggio, ordinanza notificatagli a seguito del collocamento a riposo.
Il ricorrente assume:
- l’incompetenza di ANAS, in quanto la casa cantoniera, quale pertinenza di strada statale, appartiene al demanio dello Stato, e non all’ANAS;
- ove invece appartenesse al patrimonio ANAS, la casa, in quanto bene patrimoniale e non demaniale, non potrebbe essere oggetto di poteri di autotutela;
- comunque, la strada su cui insiste la casa cantoniera sarebbe stata trasferita in proprietà al Comune di Casalecchio nel 1983.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio del Comune di Casalecchio.
Il verbale di consegna dell’11 ottobre 1983, cui fa riferimento il ricorrente, trasferisce infatti al Comune soltanto la manutenzione e non la proprietà della strada, così che il Comune stesso non è titolare di alcun interesse che lo legittimi a stare nell’odierno giudizio.
Viceversa, la casa cantoniera continuava ad appartenere, quale pertinenza di strada statale, al demanio dello Stato, anche dopo il trasferimento, ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’Ente Nazionale Strade dei beni strumentali alla sua attività.
Così riteneva infatti la giurisprudenza costante e, da ultimo, la Sezione III del Consiglio di Stato con la pronuncia 19 maggio 1958 n. 509 (secondo cui le case cantoniere, che continuano ad appartenere al demanio stradale, non fanno parte dei beni da trasferire all’ENAS ai sensi dell’art. 3 L. 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché si tratti di immobili che, già in capo all’ANAS, erano strumentali all’attività dell’ente medesimo).
Peraltro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs.26 febbraio 1994 n 143, l’ente provvedeva ad “esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario”, mentre il successivo comma 3 precisava che “l’Ente esercita ogni competenza già attribuita nella materia di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato”, ivi compresi, quindi, i poteri di autotutela demaniale.
Tuttavia l’ordinanza impugnata è intervenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale, per la prima volta, ha stabilito che nel patrimonio dell’Ente “si intendono ricomprese le case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali:….”, così modificando il descritto quadro normativo.
E, come esattamente osserva il ricorrente, i beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823/2° comma del Codice Civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal Codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.
Seguendo tale criterio dovrà orientarsi l’attività conseguente all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’ANAS, mentre quelle sostenute dal Comune di Casalecchio, evocato in giudizio ancorché non legittimato, vanno poste a carico del ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il ricorrente alla rifusione di euro mille al Comune di Casalecchio.
Condanna la resistente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio che liquida in complessivi euro 3000 (tremila) in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.


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