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| n. 10-2005 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 ottobre
2005 n. 1560
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Demanio e patrimonio – Bene appartenente
al patrimonio dell’ente pubblico – Inapplicabilità dell’autotutela
amministrativa di cui all’art. 823, 2° c., cod. civ.
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I beni patrimoniali non sono suscettibili
di autotutela in via amministrativa ex art. 823, 2° c.,
del codice civile, essendo per essi esperibili soltanto
i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della
proprietà e del possesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE PRIMA
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. - ALBERTO PASI Cons.
, relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 14 Luglio 2005
Visto il ricorso 245/2002 proposto da:
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LEPRI ALDO rappresentato e difeso
da: BABINI AVV. SARA ARGNANI AVV. STEFANO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso BABINI AVV. SARA
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contro
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A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO rappresentato
e difeso da: TRENTINI AVV. ANTONELLA con domicilio eletto
in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR
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A.N.A.S. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA'
EMILIA ROMAGNA
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento
dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa in data
2 gennaio 2002 prot. 000031, emessa dall’Ente Nazionale
per le Strade – ANAS – Compartimento della Viabilità per
l’Emilia-Romagna, con la quale è stato ordinato al ricorrente
di rendere liberi e sgomberi da persone e cose, nel termine
di trenta giorni dalla notifica dell’atto, i locali occupati
nella casa cantoniera sita in Casalecchio di Reno, Via Porrettana
n.29;
di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, connessi
e conseguenti.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Uditi, alla Pubblica Udienza del 14 luglio 2005, il relatore
Cons. ALBERTO PASI e uditi per le parti gli avvocati come
da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Passa in decisione all’odierna pubblica udienza
il ricorso del sig. Aldo Lepri, ex dipendente ANAS, conto
l’ordinanza 2 gennaio 2002 di sfratto in via amministrativa
dalla casa cantoniera a suo tempo concessagli dall’ente
in alloggio, ordinanza notificatagli a seguito del collocamento
a riposo.
Il ricorrente assume:
- l’incompetenza di ANAS, in quanto la casa cantoniera,
quale pertinenza di strada statale, appartiene al demanio
dello Stato, e non all’ANAS;
- ove invece appartenesse al patrimonio ANAS, la casa, in
quanto bene patrimoniale e non demaniale, non potrebbe essere
oggetto di poteri di autotutela;
- comunque, la strada su cui insiste la casa cantoniera
sarebbe stata trasferita in proprietà al Comune di Casalecchio
nel 1983.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di estromissione
dal giudizio del Comune di Casalecchio.
Il verbale di consegna dell’11 ottobre 1983, cui fa riferimento
il ricorrente, trasferisce infatti al Comune soltanto la
manutenzione e non la proprietà della strada, così che il
Comune stesso non è titolare di alcun interesse che lo legittimi
a stare nell’odierno giudizio.
Viceversa, la casa cantoniera continuava ad appartenere,
quale pertinenza di strada statale, al demanio dello Stato,
anche dopo il trasferimento, ex art. 3 legge 23 dicembre
1996, n. 662, all’Ente Nazionale Strade dei beni strumentali
alla sua attività.
Così riteneva infatti la giurisprudenza costante e, da ultimo,
la Sezione III del Consiglio di Stato con la pronuncia 19
maggio 1958 n. 509 (secondo cui le case cantoniere, che
continuano ad appartenere al demanio stradale, non fanno
parte dei beni da trasferire all’ENAS ai sensi dell’art.
3 L. 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché si tratti di immobili
che, già in capo all’ANAS, erano strumentali all’attività
dell’ente medesimo).
Peraltro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs.26
febbraio 1994 n 143, l’ente provvedeva ad “esercitare, per
le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti e i
poteri attribuiti all’ente proprietario”, mentre il successivo
comma 3 precisava che “l’Ente esercita ogni competenza già
attribuita nella materia di cui al comma 1 ad uffici ed
amministrazioni dello Stato”, ivi compresi, quindi, i poteri
di autotutela demaniale.
Tuttavia l’ordinanza impugnata è intervenuta successivamente
all’entrata in vigore dell’art. 19 della legge 30 aprile
1999, n. 136, il quale, per la prima volta, ha stabilito
che nel patrimonio dell’Ente “si intendono ricomprese le
case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali:….”,
così modificando il descritto quadro normativo.
E, come esattamente osserva il ricorrente, i beni patrimoniali
non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa
ex art. 823/2° comma del Codice Civile, essendo esperibili
soltanto i mezzi ordinari previsti dal Codice medesimo a
difesa della proprietà e del possesso.
Seguendo tale criterio dovrà orientarsi l’attività conseguente
all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’atto
impugnato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
dell’ANAS, mentre quelle sostenute dal Comune di Casalecchio,
evocato in giudizio ancorché non legittimato, vanno poste
a carico del ricorrente.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.
Condanna il ricorrente alla rifusione di euro mille al Comune
di Casalecchio.
Condanna la resistente al rimborso delle spese e degli onorari
del giudizio che liquida in complessivi euro 3000 (tremila)
in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio
del 14 luglio 2005.
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