| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE I - Sentenza 29 settembre
2005 n. 1490
Pres. Zingales, est. Boscarino
Calcio Catania S.p.a. (Avv.ti S. Cittadino e G. Nicolosi)
c. Comune di Catania (Avv.ti M. Petino e M. Arena) |
|
1. Processo – Tutela cautelare – Irreversibilità
degli effetti di un provvedimento cautelare – Decisione
del ricorso nel merito – Occorre
|
| |
|
2. Enti locali – Organi – Poteri del sindaco
ex art. 54, co. 3 D.Lgs. 267/2000 – Ordinanza contingibile
ed urgente che modifica l’orario di svolgimento di un evento
calcistico – Legittimità – Motivi – Rapporti con l’ordinamento
sportivo
|
|
1. Nonostante sia stato già emanato un provvedimento
cautelare dagli effetti c.d. irreversibili, nella forma
di provvedimento cautelare monocratico (da sottoporre quindi
al T.A.R. nella istituzionale composizione collegiale),
deve escludersi la possibilità di una tutela cautelare “autosufficiente”,
cioè tale da comportare l’acquisizione di risultati definitivi
o irreversibili che renderebbero del tutto inutile la pronuncia
definitiva nel merito del ricorso.
|
| |
|
2. E’ legittima l’ordinanza sindacale ex
art. 54, co. 3, D. Lgs 267/2000 che modifica l’orario di
una partita di calcio, poiché i diversi provvedimenti emanati
dalle Federazioni sportive non possono condizionare in alcun
modo i poteri propri delle istituzioni della autorità amministrative
competenti, considerata la prevalenza dell’ordinamento giuridico
generale su quello sportivo, di natura derivata.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
-Sezione staccata di Catania -
PRIMA SEZIONE
|
| |
|
adunato in Camera di Consiglio con l’intervento
dei Signori Magistrati:
|
| |
|
• Dr.VINCENZO ZINGALES Presidente
• Dr.PANCRAZIO MARIA SAVASTA Cons.
• Dr.Maria Stella BOSCARINO Referendario, rel. estensore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso 2258/2005 proposto da:
CALCIO CATANIA SPA , rappresentato e difeso dagli
Avv.ti SALVATORE CITTADINO e GIULIA NICOLOSI con domicilio
eletto in CATANIA VIA PIETRO VERRI,9 presso NICOLOSI AVV.
GIULIA
|
| |
|
contro
|
| |
|
il COMUNE DI CATANIA in persona del
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO PETINO
e MARIO ARENA con domicilio eletto in CATANIA VIA G.OBERDAN
,141 presso ARENA AVV. MARIO;
SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA, non costituito in
giudizio
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI non costituita in giudizio
|
| |
|
e nei confronti di
A.C. AREZZO SPA non costituita in giudizio
|
| |
|
per l'annullamento
dell’ordinanza del SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA n.421 dell’8.9.2005
avente ad oggetto “divieto di svolgimento della partita
di calcio tra le squadre del Catania e dell’Arezzo e di
altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata
di sabato 10 settembre 2005 dalle ore 15 alle ore 20 nello
stadio comunale A.Massimino di Catania e sul territorio
cittadino”, e di ogni altro provvedimento antecedente, conseguenziale
o connesso.
|
| |
|
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato,
Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI CATANIA
Visto il D.P. n.1282 del 9.9.2005;
Designato relatore per la camera di consiglio del 27 settembre
2005 il Referendario Maria Stella Boscarino;
Sentiti gli Avvocati delle parti come da verbale anche ai
sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 numero
1034;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso introduttivo la ricorrente
si duole del fatto che con ordinanza n.421 dell’8.9.2005
il Sindaco del Comune di CATANIA ha vietato lo svolgimento
della partita di calcio tra le squadre del Catania e dell’Arezzo
e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata
di sabato 10 settembre 2005 dalle ore 15 alle ore 20 nello
stadio comunale A.Massimino di Catania e sul territorio
cittadino, con grave pregiudizio asserito dalla ricorrente
atteso che la Lega Naz.le, nell’ambito dei propri poteri
istituzionali, aveva individuato nel sabato pomeriggio la
giornata destinata allo svolgimento di alcune partite con
inizio delle competizioni alle 15.
Pertanto la ricorrente impugna detta ordinanza nonché gli
atti presupposti e conseguenti.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art.97 Cost. e delle leggi n.241/90 e
l.r. n.10/91, eccesso di potere per violazione dei principi
di correttezza, imparzialità ed efficienza della P.A., mancato
avvio del procedimento: il Comune avrebbe dovuto previamente
avvisare la ricorrente dell’avvio del procedimento volto
all’emissione dell’ordinanza impugnata.
2) Violazione degli artt.50 e 54 del d.l.vo n.267/2000 e
success. modif. e integraz., eccesso di potere per motivazione
illogica e contraddittoria, contrasto con precedenti determinazioni
della P.A., per sviamento, difetto di istruttoria e dei
presupposti: l’ordinanza impugnata è illegittima per carenza
del presupposto normativo di una situazione di pericolo
grave ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari;
inoltre in precedenza il comune aveva autorizzato la disputa
di una partita di sabato alle ore 16 senza alcun problema.
Ancora, la motivazione sarebbe contraddittoria ed in contrasto
con pregresse scelte della stessa P.A.
Con D.P. n. 1282 del 9.9.05 è stata accolta la domanda di
misure cautelari provvisorie, in considerazione della concessione
di decreti cautelari monocratici, in pari data, da parte
del Presidente della Sez.II del T.A.R. Lazio Roma in ordine
ad analoghe ordinanze sindacali, al fine quindi di conferire
un assetto giurisdizionale uniforme per garantire in via
provvisoria la par condicio tra le squadre partecipanti.
Nella camera di consiglio del 27.9.2005 il ricorso, chiamato
per la trattazione della domanda cautelare, è passato in
decisione ai sensi dell'articolo 26 della legge numero 1034
del 1971, su concorde richiesta delle parti di decisione
in forma semplificata, essendo cessata ormai l’esigenza
cautelare.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Preliminarmente il Collegio osserva che,
nonostante l’irreversibilità degli effetti del D.P. n.1282/2005,
in virtù del quale, sospesa l’ordinanza impugnata, è stata
disputata la partita in questione, per cui il conseguimento
dell’utilità immediata garantita dalla misura cautelare
ha determinato la definitività degli effetti, in considerazione
dell’esaurimento in un brevissimo arco temporale dell’efficacia
spiegata dalla misura cautelare stessa, il Collegio non
può essere spogliato del potere decisorio , tanto più quando
la misura cautelare è stata adottata con decreto monocratico
da sottoporre al T.A.R. nella sua istituzionale composizione
collegiale, e considerato, oltretutto, che le stesse parti
hanno chiesto concordemente la definizione del ricorso con
sentenza.
Di fatti, la tutela cautelare ha natura strumentale rispetto
alla pronuncia che definisce il giudizio nel merito, trattandosi
di una “tutela mediata” che, secondo un notissimo quanto
autorevole orientamento dottrinario, serve più che a far
giustizia a garantire l’efficacia pratica della sentenza
definitiva che servirà, a sua volta, ad attuare il diritto.
Di guisa che deve escludersi la possibilità di una tutela
cautelare “autosufficiente”, cioè tale da comportare l’acquisizione
di risultati definitivi o irreversibili che renderebbero
del tutto inutile la pronuncia definitiva nel merito del
ricorso.
Ciò posto, nel merito, il ricorso si appalesa infondato,
e tanto esime dal prendere in esame l’eccezione di inammissibilità
sollevata dalla difesa del Comune.
Il primo motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni:
in primo luogo, nella fattispecie in esame trova applicazione
il comma terzo dell’art.54 del D.L.vo n. 267/2000, il quale
prevede che nei casi di emergenza, connessi (tra gli altri
casi) con il traffico, il sindaco può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, adottando i provvedimenti di cui al comma
2 dello stesso articolo 54 (provvedimenti contingibili ed
urgenti), ciò che esclude la necessità di avvio del procedimento,
trattandosi di provvedimenti sottratti a tale obbligo;
In secondo luogo, l’ordinanza impugnata è stata emanata
anche in base agli speciali poteri del Sindaco quale commissario
straordinario per l’emergenza traffico di cui all’O.P.C.M.
20.12.202 n.3259 (pen. capoverso della motivazione dell’ordinanza
sindacale impugnata, pag.3), prorogata fino al dicembre
2005, come affermato dal Comune e non contestato dalla ricorrente,
ordinanza che autorizza il commissario stesso a derogare
(tra le altre norme) all’art.7 L. n.241/1990 (art.2 comma
1);
In terzo luogo perché l’art.21 octies L. n.241/90, aggiunto
dalla L. 11.2.2005 n.15, al secondo comma, ult.inciso esclude
l’annullabilità del provvedimento per mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento ove l’amministrazione dimostri
che il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato; ed appunto,
nel caso in questione, risulta evidente e diffusamente motivato
come a fronte della paventata situazione emergenziale per
la città il Sindaco non avrebbe potuto statuire diversamente.
Ritiene il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso
sia infondato.
In primo luogo si osserva che il ricorrente non ha dedotto
alcuna censura in relazione alla circostanza che l’ordinanza
impugnata è stata emanata anche in base agli speciali poteri
del Sindaco quale commissario straordinario per l’emergenza
traffico di cui all’O.P.C.M. 20.12.2002 n.3259, e che la
maggiore latitudine di tali poteri speciali elimina in radice
la configurabilità e l’esistenza in concreto dei vizi dedotti
in relazione ai consueti poteri contingibili e d’urgenza
dei sindaci, quali previsti dagli invocati artt. 50 e 54
del d.l.vo n.267/2000 e successive modif. e integrazioni.
Peraltro, l’ordinanza si appalesa congruamente motivata
con riferimento alla situazione emergenziale del traffico
della città di Catania, (che ha, tra l’altro, determinato
l’adozione delle ordinanze del Presidente del C.M. che hanno
conferito al Sindaco poteri straordinari e speciali), e
pertanto ben si inquadra e giustifica nell’alveo dei poteri
di cui all’art.54, comma 3, del d.l.vo n.267/2000, in quanto
volta a regolare l’emergenza indotta da un paventato evento
(la partita) che confligge gravemente con la situazione
del traffico regolata dalla predetta disposizione, e che
consente (nei casi di emergenza connessi al traffico) di
modificare gli orari dei pubblici esercizi e servizi.
Va in proposito precisato che i provvedimenti emanati dalle
Federazioni sportive in materia di autonomia organizzatoria
degli eventi sportivi non possono ovviamente condizionare
in alcun modo i poteri propri delle istituzioni della società
civile, essendo ovvia la prevalenza dell’ordinamento giuridico
generale sull’ordinamento sportivo, stante la sua natura
di ordinamento derivato da quello generale, come pacificamente
riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, con conseguente
recessività rispetto a quello generale.
Nessuna contraddittorietà poi, ravvisa il Collegio , contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, rispetto a precedenti
comportamenti del Comune, avuto riguardo al pacifico principio
giurisprudenziale e dottrinale secondo il quale l’inerzia
o l’illegittimità di precedenti comportamenti della P.A.
non comportano alcuna contraddittorietà con successivi comportamenti
legittimi della stessa Amm.ne, né tanto meno ingenerano
legittime aspettative, essendo ovvio che se la P.A. è rimasta
inerte o ha errato in precedenti analoghe circostanze, non
è certamente tenuta a persistere nell’inerzia o ad emanare
nuovamente provvedimenti illegittimi per un malinteso quanto
assurdo senso di “par condicio”.
Il ricorso risulta pertanto infondato.
Nessuna statuizione va adottata in ordine al D.P. n.1282/2005,
il quale perde automaticamente efficacia con la presente
decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono complessivamente
e forfetariamente liquidate (anche in considerazione dell’esito
della fase cautelare, provvisoriamente favorevole alla ricorrente)
in euro 1.500,00.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1), definitivamente
pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Catania
spese ed onorari del giudizio, complessivamente e forfetariamente
liquidati in euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 27
settembre 2005.
|
| |
|
L’ESTENSORE
Dr.ssa Maria Stella Boscarino
|
| |
|
IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Zingales
|
| |
|
Depositata in Segreteria il 28 settembre
2005
|
|