| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 28 settembre
2005 n. 1671
Pres. Giallombardo – Relat. Valenti |
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1. Vincolo paesaggistico – costruzione di
impianto eolico in area parzialmente vincolata – nulla osta
della Soprintendenza – esercizio del relativo potere – valutazione
comparativa.
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2. Vincolo paesaggistico – tutela del vincolo
da parte della Soprintendenza – interessi contrapposti –
composizione – necessità - sussiste
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3. Vincolo paesaggistico – tutela – completezza
dell’istruttoria da parte della Soprintendenza – necessità
– sussiste
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4. Vincolo paesaggistico – libertà di iniziativa
economica – incompatibilità – necessità di un bilanciamento
in concreto
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1. Il giudizio di compatibilità affidato
alla Soprintendenza, ai sensi dell’art.146 D.Lgs 42/2004,
deve essere supportato da ampia e compiuta istruttoria in
ordine alla rilevanza e consistenza dei beni paesaggistici
da tutelare, unitamente alle possibili forme di mitigazione
degli interventi richiesti, in relazione alla pluralità
delle posizioni soggettive rilevanti nel complesso processo
di antropizzazione costituito dalla installazione di un
parco eolico per la produzione di energia.
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2. La tutela del paesaggio non costituisce
l’unico valore costituzionalmente rilevante in relazione
all’utilizzazione del territorio: gli ulteriori aspetti
connessi alla salubrità dell’ambiente e la tutela della
salute non possono non essere ricompresi nell’ambito della
valutazione comparativa demandata alla Soprintendenza.
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3. Il rapporto tra i vari interesse e beni
pubblici disciplinati e tutelati dalla Carta costituzionle,
deve risolversi non in termini di mera alternatività, bensì
di composizione e di ricerca, attraverso una adeguata istruttoria,
di modalità operative che ne comportino il minimo sacrificio
degli uni e degli altri.
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4. La libertà di iniziativa economica-imprenditoriale
non può aprioristicamente essere considerata incompatibile
con la tutela delle bellezze paesaggistiche.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1688/2005 Sezione Prima, proposto
dalla
Ditta ENERWIND, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nunzio Currao
e Alfio Cuzzumbo, ed elettivamente domiciliato in Palermo
presso lo studio dell’Avv.to Diego Ferraro, Piazza Amendola
n.43;
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CONTRO
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- l’Assessorato regionale dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, in persona
dell’Assessore p.t.;
- la Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
ed E.P. di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante
p.t.;
rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di Via Alcide
De Gasperi n.81 sono domiciliati ex lege;
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per l'annullamento (previa sospensione)
- del provvedimento prot. N.1814 del 26.4.2005 – pos.BN8743
della Sovrintendenza BB.CC. e Amb. di Caltanissetta con
il quale è stato espresso parere negativo al progetto presentato
dal ricorrente per ottenere l’autorizzazione alla istallazione
e/o realizzazione di un parco eolico in territorio del Comune
di S. Caterina Villarmosa.
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Visto il ricorso, notificato in data 20.06.2005
e depositato in data 12.07.2005, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Designato relatore alla camera di consiglio del 29 luglio
il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presenti in udienza l’Avv.to N. Currao per parte ricorrente
e l’Avv.to dello Stato P. La Spina per le Amministrazioni
resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con
ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato,
parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento
indicato in epigrafe, previa sospensiva, deducendo i seguenti
vizi:
1. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del
D.A. 10 settembre 2003 – Carenza assoluta di istruttoria
e difetto di motivazione;
2. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria
in relazione al disposto di cui all’art.146 del D.Lgs.42/2004
– Eccesso di potere sotto il profilo della mancata comparazione
tra i fini che il vincolo paesaggistico intende tutelare
e gli interessi economici coinvolgenti il progetto da realizzare
– Violazione e/o falsa applicazione dell’art.146 D.Lgs.42/2004
– Difetto di motivazione – Violazione e /o falsa applicazione
della Dir. 92/43/CEE;
3. Difetto di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione
dell’art.97 Cost.;
L’Avvocatura dello Stato, costituita in giudizio, non ha
spiegato difese scritte.
All’adunanza camerale del 29.07.2005, presenti le parti
come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
dal Collegio.
DIRITTO
Ritiene, in via preliminare, il Collegio che il giudizio
possa essere definito con sentenza in forma semplificata
emessa ai sensi dell'art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034, siccome
modificato dall'art. 9 L.21.07.2000 n. 205, in esito alla
camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare,
attesa la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal
Presidente del Collegio di tale evenienza.
Il ricorso è fondato per le argomentazioni di cui appresso.
La fattispecie che qui ci occupa ha riguardo la realizzazione
di un impianto eolico, in area parzialmente sottoposta a
vincolo paesaggistico, per la produzione di energia elettrica.
Costituisce punto incontroverso della questione che, ai
sensi dell’art.136 del D.Lgs n.42/2004, giusto D.A. n.7732
del 9.10.95, pubblicato in G.U.R.S. n.61 del 25.11.95, parte
della zona su cui dovrebbe insistere l’impianto eolico in
premessa ricade all’interno dell’area denominata “Media
Valle del Salso o Imera Meridionale” sottoposta a vincolo
paesaggistico.
Ai fini che qui rileva, con il D.A. istitutivo del vincolo,
il quale va a costituire un sistema integrato di tutela
e salvaguardia del territorio che può evitare gravi alterazioni
dell’immagine paesaggistica di un’area così sensibile provocate
da usi impropri o attività indiscriminate (…), si è altresì
affermato che lo stesso non può costituire limite per lo
sviluppo, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate
e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi.
Ciò posto, la Sovrintendenza dei BB. CC. e Ambientali di
Caltanissetta, chiamata a pronunciarsi in merito alla compatibilità
del progetto presentato da parte ricorrente, considerato
che la Valle del Salso è costituita da una serie di quadri
panoramici formati da elementi naturali (…) non compromessi
dall’azione antropica, ha espresso parere negativo sull’assunto
che le centrali eoliche:
- per la necessità di essere poste sui crinali e sulle cime
dei monti, per la loro altezza e per la composizione in
serie, sono intrinsecamente non mitigabili e non inseribili;
- con la forza delle loro gigantesche dimensioni fuori scala,
irrompono nella visione panoramica e devastano irreversibilmente
i valori paesaggistici delle aree tutelate.
1 - Con il primo motivo di censura, parte ricorrente lamenta
l’illegittimità per eccesso di potere dell’atto impugnato,
sotto il profilo della violazione del D.A.10 settembre 2003,
nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
In specie, la Sovrintendenza, ritenendo le centrali eoliche,
in modo apodittico ed assoluto, non mitigabili e non inseribili
nel contesto di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
non tiene in considerazione quanto sul punto disciplinato
dalla Regione Sicilia con il D.A. 10 Settembre 2003 in tema
di “Direttive per l’emissione dei provvedimenti relativi
ai progetti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento”,
L’assunto è fondato ed ampiamente condivisibile.
Non appare superfluo sottolineare che le norme contenute
nel D.A. 10.9.2003 in premessa, oggi sostituito dal nuovo
D.A. 20.04.2005 n.10425, rimandano al Libro Bianco europeo
per la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili,
nonché al Protocollo di Kyoto (sottoscritto dal nostro Governo
e recepito con L.120/2002) e alle varie direttive comunitarie
in materia, ampiamente richiamate nel preambolo, unitamente
alle fonti interne nazionali e regionali.
Ebbene, nel contesto di tale direttiva, come evidenziato
da parte ricorrente, in tema di impianti eolici e ai fini
dell’emissione dei provvedimenti di valutazione di impatto
ambientale, il territorio della Regione è stato distinto
in tre diverse zone, di cui all’All.A)-parte1^ del D.A.cit..
In particolare, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
come in specie, non sono annoverate tra le zone escluse,
bensì tra le “aree sensibili” nelle quali la possibilità
dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello
stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà
valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che
s'intende tutelare.
Alla stregua di quanto precede, il giudizio di compatibilità
affidato alla Sovrintendenza, ai sensi dell’art.146 D.Lgs
42/2004, deve essere quindi supportato da ampia e compiuta
istruttoria in ordine alla rilevanza e consistenza dei beni
paesaggistici da tutelare unitamente alle possibili forme
di mitigazione degli interventi richiesti. Nel caso in esame,
differentemente, il giudizio della Sovrintendenza appare
unicamente preordinato alla unilaterale chiusura verso qualsiasi
installazione di impianti eolici, ammesse dalla normativa
richiamata e non escluse dallo stesso D.A. istitutivo del
vincolo. Valutando aprioristicamente come “intrinsecamente
non mitigabili e non inseribili” gli impianti de quo, la
Sovrintendenza ha eluso la disposizione richiamata, annoverando
di fatto le aree sottoposte a vincolo paesaggistico tra
le zone escluse, in luogo di quelle sensibili.
2 - Anche il secondo motivo di gravame appare fondato.
Si premette che la questione sottoposta al collegio sottende
un rapporto tra beni pubblici ed interessi costituzionalmente
garantiti. Unitamente alla tutela del paesaggio, viene in
rilievo da un lato la tutela della salute e della salubrità
dell’ambiente, che si intendono perseguire con lo sfruttamento
di fonti di energia rinnovabile e non inquinante; dall’altro
la libertà di iniziativa economica-imprenditoriale, che
non può aprioristicamente essere considerata incompatibile
con la tutela delle bellezze paesaggistiche.
Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare funditus
l’argomento con la condivisibile sentenza della Sezione
Seconda n.150 del 4.2.2005, i cui passi essenziali qui si
ripropongono integralmente:
Nella valutazione di siffatta compatibilità (come in specie
tra tutela del paesaggio e installazione di un impianto
eolico), infatti, in un sistema pluralistico quale quello
introdotto dalla Costituzione repubblicana, l’amministrazione
preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve valutare
la compatibilità dell’attività autorizzanda rispetto il
vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi
antagonisti.
Nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all’esercizio
dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione
(con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle
sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela
del paesaggio), l’amministrazione deve, in particolare,
ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione
delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma
deve piuttosto, come indicato dalla sentenza della Corte
costituzionale, 10 luglio 2002, n. 355, ricercare una soluzione
necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze
dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte
rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo
di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali.
Il che non esclude che l’esito finale del giudizio comparativo
privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di
una ragionevole ponderazione, alla stregua di un canone
di proporzionalità (sul quale Consiglio di Stato, V, 18
febbraio 1992, n. 132) fra valore di tutela e intensità
del vincolo (e della conseguente compressione dell’interesse
antagonista) rispetto alla specifica attività considerata,
e non già per una scontata prevalenza del primo.
Nel caso in esame, viceversa, l’Amministrazione ha proceduto
ad una valutazione monosettoriale degli interessi sottesi,
considerando come primario ed assoluto il solo bene della
tutela del paesaggio, precludendo in nuce qualsiasi giudizio
di compatibilità con gli impianti eolici di che trattasi.
Argomentando alla stregua della Sovrintendenza, considerata
la morfologia del territorio della regione e la molteplicità
di quadri paesaggistici (sottoposti a tutela e non), risulterebbe
alquanto improbabile l’individuazione di siti su cui insistere
impianti per lo sfruttamento dell’energia eolica.
La prospettiva monosettoriale seguita, in specie, dalla
Sovrintendenza non risulta compatibile con la concezione
pluralista dello Stato sociale delineata dalla Costituzione.
La nostra Carta fondamentale individua, infatti, una pluralità
di beni ed interessi, pubblici e privati, configurando il
loro reciproco rapporto in termini di confronto dialettico
e non di mera alternatività.
Ciò comporta che la singola amministrazione non è più semplicemente
un centro d’imputazione attributario della cura di uno specifico
e ben definito interesse, ma è sempre più spesso una figura
soggettiva chiamata ad operare scelte dispositive (distributive)
di risorse limitate, dopo aver condotto una propedeutica
valutazione di compatibilità fra – plurimi - interessi pubblici,
e fra questi e quelli dei privati, in relazione ai vari,
possibili usi di tali risorse, ciascuno corrispondete ad
un dato interesse (T.A.R. Palermo Sez.2^ n.150/2005 cit).
In altri termini, il rapporto tra i vari interesse e beni
pubblici sottesi, non può che risolversi in termini di composizione
e ricerca di modalità operative che comportino il minimo
sacrificio degli uni e degli altri. Diversamente opinando,
considerata l’esigenza di produrre comunque energia elettrica
attraverso forme diverse, quali ad esempio la costruzione
di impianti termoelettrici, non solo non si arrecherebbe
alcun vantaggio al paesaggio della Regione, ma verrebbe
sacrificato altresì il bene della salubrità dell’ambiente
e della salute, entrambi di pari grado alla tutela del paesaggio.
Occorre rimarcare che la tutela del paesaggio non costituisce
unica espressione costituzionalmente rilevante della tutela
del territorio: gli ulteriori aspetti connessi alla salubrità
dell’ambiente e la tutela della salute non possono non essere
ricompresi nell’ambito dell’istruttoria cui è chiamata la
Sovrintendenza.
Facendo ancora riferimento alla pronuncia di questo Tribunale
n.150/2005, si tratterebbe allora di valutare in che misura
una ridotta incidenza sul paesaggio sia complessivamente
compatibile con una maggiore produzione di esternalità ambientali
e sanitarie.
In specie, manca nel provvedimento oggetto di gravame un
bilanciamento consapevole e puntuale tra gli opposti interessi:
tra questi la tutela del paesaggio non può assumere un valore
totalizzante, ancorato ad una realtà fisica a se stante
ed immutabile, ma deve essere considerata alla stregua delle
istanze culturali ed estetiche connesse anche all’opera
di antropizzazione dell’uomo.
Il potere autorizzatorio ex art.146 D.Lgs.42/2004 deve quindi
essere esercitato non limitatamente al solo aspetto della
compatibilità fisica, ma anche all’ulteriore profilo della
congruità con la gestione del bene oggetto di tutela, avendo
altresì riguardo alla prospettata composizione dei molteplici
interessi sottesi.
Anche il Consiglio di Stato, in ultimo, con sentenza della
Sez. VI 9 marzo 2005 n.971, ha sottolineato che il progetto
per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione
di energia elettrica risponde a finalità di interesse pubblico:
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso
la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione
di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate
compatibili con l'ambiente, costituisce altresì un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano con la firma
del protocollo di Kyoto, recepito nell'ordinamento statale
dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.
Quindi risulta illegittimo il provvedimento adottato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici, Architettonici e
per il Paesaggio, di annullamento di autorizzazione paesaggistica
regionale, per la realizzazione di un impianto per la produzione
di energia eolica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
nel caso in cui detto annullamento sia motivato sulla generica
incompatibilità dell'intervento con le esigenze di salvaguardia
dell'area vincolata (C.d.S.- Sez.VI - N.971/2005).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso
risulta fondato per il primo e secondo motivo di gravame,
per cui, assorbito l’ulteriore profilo di censura, va accolto
con conseguente annullamento del provvedimento impugnato,
salve le eventuali ulteriori determinazione dell’Amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali
ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 29
luglio 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Fabio Taormina - Referendario
- Roberto Valenti - Referendario Estensore
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 28/09/2005
GIOVANNI B. CONTE
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| Ancora su energia
eolica e tutela paesaggistica
| La
sentenza sopra riportata costituisce un
ulteriore posso avanti nell’applicazione
il paesaggio non è un valore assoluto ma
va comprato con gli altri interessi tutelati
inserendosi nel solco tracciato dalla recente
giurisprudenza in materia ed in particolare
ripercorre il percorso argomentativi già
esposto nella sentenza TAR Palermo 4 febbraio
2005 n. 150.
Nel caso di specie la Sovrintendenza per
i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta
ha assunto una determinazione di pregiudiziale
incompatibilità fra impianti per la produzione
di energia eolica e territori sottoposti
a vincolo paesaggistico definendoli intrinsecamente
non inseribili nel paesaggio tutelato e
non.
Il T.A.R. osserva che il parere della P.A.
deve essere emesso all’esito di una ragionevole
ponderazione che valuti la proporzionalità
fra interesse tutelato e la specifica attività,
senza partire da una scontata prevalenza
del primo. La decisione, che deve essere
assunta all’esito di un’adeguata istruttoria,
deve valutare in che misura una certa incidenza
sul paesaggio sia complessivamente compatibile
con i risvolti positivi connessi con la
realizzazione dell’opera. Il principio secondo
il quale il paesaggio deve essere tutelato
non comporta necessariamente che sul territorio
non possa realizzarsi alcun intervento e,
nello specifico, nel valutare la compatibilità
paesaggistica degli impianti eolici, l’amministrazione
preposta alla tutela del vincolo deve anche
considerare le relative esternalità ambientali
e sanitarie connesse alla mancata produzione
di energia da fonti rinnovabili.
La sentenza sostiene che sia proprio l’ottica
della singola Amministrazione che deve mutare,
perché essa non è più soltanto il centro
d’imputazione della tutela di uno specifico
interesse ben definito, ma è sempre più
una figura chiamata ad operare delle scelte
sull’uso di risorse che sono limitate. In
particolare l’Amministrazione preposta alla
tutela del paesaggio non può più considerare
quest’ultimo come un interesse pubblico
primario di rilevanza assoluta capace di
sacrificare a se ogni altro interesse ed
attività. Del resto la necessita di garantire
un maggior livello di benessere alla collettività
fa nascere l’esigenza di regolare la distribuzione
delle risorse anche in considerazione della
crescente domanda di beni e servizi. Per
operare tali scelte l’Amministrazione deve
valutare la compatibilità fra plurimi interessi
pubblici, ciascuno corrispondente ad un
dato interesse. Ora, è evidente che nel
motivare il provvedimento che scaturisce
da questa valutazione la P.A. non può limitarsi
ad esporre un giudizio soggettivo meramente
assertivo piuttosto che un ragionamento
tecnico ancorato a precisi parametri obbiettivi
e verificabili.
Inoltre TAR Palermo prendendo le mosse dalla
sentenza della Corte costituzionale 10 luglio
2002, n. 355 ( in Foro it., 2004,
I, 38) osserva che l’amministrazione deve
valutare la compatibilità dell’attività
da autorizzare con i vincoli esistenti comparando
i vari interessi antagonisti. Su questo
spunto è opportuno richiamare quella giurisprudenza
che riconosce gli obblighi di cooperazione
che esistono fra le pubbliche amministrazioni,
allorché tutte debbano concorrere alla concreta
realizzazione di interessi che, seppure
convergenti con quelli del privato richiedente,
rivestono una rilevanza pubblica particolarmente
pregnante come nel caso dell’energia rinnovabile
(Tribunale Superiore delle Acque n. 137
del 2002, ined.; Tribunale Superiore delle
Acque n. 19 del 2001, ined.; sez. VI, 5
ottobre 2001, n. 5270 (in Riv. giur.
edilizia, 2002, I, 261) In quest’ottica
si è ravvisata l’esigenza che il provvedimento
amministrativo di diniego debba recare
le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie. Infatti nel
caso dell’interesse energetico che deve
considerarsi primario il diniego allo svolgimento
di attività funzionali all’interesse medesimo”
non possa che essere “la extrema ratio alla
quale ricorrere solo ove non siano percorribili
..strade capaci di coniugare i valori di
cui si discorre. (Consiglio di Stato. Così,
nella sent. n. 637 del 1999 in Foro Amm.,
1999, 1015)
Proprio sull’importanza delle energie rinnovabili
la giurisprudenza ha avuto modo di affermare
che la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra attraverso la ricerca,
promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione
di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie
avanzate e compatibili con l’ambiente, tra
i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce
un impegno internazionale assunto dallo
Stato italiano e recepito nell’ordinamento
statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120,
concernente “Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997” (Consiglio
di Stato VI 9 marzo 2005 n. 971). |
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