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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 settembre 2005 n. 4293
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Risorse per Roma S.p.a. (Avv.ti R. Valentini Russo e D. Iaria) contro il Comune di Pisa (Avv.ti S. Caponi, G.a Lazzeri e G. Gigliotti) e nei confronti di Ecosfera S.p.a. (Avv. M.P. Chiti)


1. Contratti della P.A.– Principio di pubblicità delle gare d'appalto - Art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - Metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - È assolto con la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le singole buste presentate dalle concorrenti - Ulteriore seduta pubblica per verificare anche l’integrità delle singole buste inserite in ciascun plico – Non occorre

 

2. Contratti della P.A.– Appalto di servizi - Art. 23, lett. b, del decreto legislativo n. 157 del 1995 – L’elencazione ha valore meramente esemplificativo per l' Amministrazione appaltante che gode di ampio potere discrezionale - Ulteriori criteri di valutazione dell'offerta fissati nel bando - Legittimità

1. Il principio di pubblicità delle gare d'appalto, che costituisce applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa e riceve esplicito riconoscimento nell'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, può trovare deroga soltanto in relazione alle fasi in cui la commissione giudicatrice sia chiamata ad esprimere valutazioni tecniche sulla proposta contrattuale, come si verifica nell'appalto concorso o allorché l'aggiudicazione debba avvenire col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue che quando l’Amministrazione procedente abbia scelto di individuare il contraente attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio inderogabile di pubblicità delle gare, che si compendia nella presenza alle relative operazioni dei rappresentanti delle ditte concorrenti, è assolto con la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le singole buste presentate dalle concorrenti, senza che occorra una ulteriore seduta pubblica per verificare anche l’integrità delle singole buste inserite in ciascun plico e ciò per l’evidente ragione che tale ulteriore indagine costituirebbe un superfluo doppione di quanto è stato analizzato in sede di apertura dei plichi

 

2. La disciplina introdotta dall'art. 23 del decreto legislativo n. 157 del 1995 in materia di appalto di servizi, oltre ad eliminare qualsiasi vincolo normativo che conferiva carattere prevalente all'elemento del prezzo, ha rimesso alla competenza delle Amministrazioni un ampio potere discrezionale sia in ordine all'individuazione dei criteri di aggiudicazione, sia in relazione all'incidenza che tali criteri debbono avere in relazione alla specificità del servizio oggetto dell'appalto. Pertanto, i criteri di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicati alla lett. b) del detto articolo, per espressa indicazione dello stesso legislatore, hanno valore meramente esemplificativo per l' Amministrazione appaltante, con la conseguenza che alla stessa è consentito, purché ciò risulti chiaramente indicato nel bando, di fissare ulteriori criteri di valutazione dell'offerta medesima che siano funzionali a permettere all'Amministrazione di ricevere un servizio più rispondente agli interessi pubblici


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Roberto PUPILELLA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. R.g 1038 del 2002 proposto
da “SOC. RISORSE PER ROMA S.p.a.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo da costituirsi con Sogesca S.r.l., Associazione professionale Studio Valle e Sorgente SRG S.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Valentini Russo e Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;

 

contro

 

- il COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Duca d’Aosta n. 2, presso lo studio dell’avv. Ferraroni;

 

e nei confronti di
“ECOSFERA S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo della Associazione con Ernst & Young S.p.a., R.P.A. S.p.a. e Leonardo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mario P. Chiti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G. Matteotti n. 60;

 

per l’annullamento
- della determinazione n. 178 del 19 febbraio 2002, con cui il dirigente del Servizio supporto istituzionale del Comune di Pisa ha disposto, all’esito della relativa gara pubblica, l’aggiudicazione alla Società Esosfera ed associate dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione e valorizzazione di aree della Città;
- della raccomandata A.\R. prot. n. 43/2002 datata 1 marzo 2002 con cui si è data notizia della stessa aggiudicazione;
- del bando di gara;
- del capitolato d’oneri;
- di ogni altro atto precedente, successivo, preordinato e/o conseguente;

 

nonché per la condanna
del Comune di Pisa a risarcire – in forma specifica o, in subordine, per equivalente – i danni derivati alla Società ricorrente e consorti dal suo illegittimo operato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;
Vista la costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata nonché i documenti ad essa allegati;
Vista la memoria depositata il 31 gennaio 2005 con la quale la Società ricorrente dava notizia della scomparsa dell’avv. Nicola Carnevale, originario co-difensore della stessa e della sua sostituzione nel presente giudizio con l’avv. Rosaria Russo Valentini;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Domenico Iaria, per l’Amministrazione resistente l’avv. Giovanni Calugi, in sostituzione degli avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti e per la Società controinteressata l’avv. Antonella Vergine, in sostituzione dell’avv. Mario P. Chiti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe la Società “Risorse per Roma S.p.a.” (d’ora in poi Risorse per Roma), in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi con Sogesca S.r.l., Associazione professionale Studio Valle e Sorgente SRG S.p.a., ha impugnato gli atti relativi alla selezione posta in essere ai sensi dell’art. 6 lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 1995 n. 157, svolta a cura del Comune di Pisa per l’affidamento dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità riguardante, tra l’altro, il recupero e la valorizzazione ai fini turistico-recettivi e residenziali di tre caserme nel centro della Città e per la costruzione della nuova caserma.
Era avvenuto, infatti, che nel 1998, durante alcuni lavori di scavo, erano stati rinvenuti resti di un porto romano con relitti di oltre 16 navi, oltre ad altri reperti di notevole valore.
Nell’intendimento del Comune di Pisa vi era l’obiettivo di conservare tali resti archeologici in un apposito Museo, in ordine alla cui realizzazione si era formata una intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’aprile 2001. L’intervento prevedeva, al suindicato scopo, il recupero e la ristrutturazione di tre caserme e la costruzione delle strutture per la collocazione di un nuovo insediamento militare.
Con determinazione n. 1589 del 6 settembre 2001 era approvato il bando di gara ed il capitolato d’oneri per la individuazione del soggetto privato che avrebbe dovuto procedere alla redazione del progetto di fattibilità per la realizzazione dell’intervento di cui sopra e che avrebbe dovuto essere scelto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, lett. b), del decreto legislativo n. 157 del 1995.
2. – Partecipavano alla selezione sia la Società ricorrente (in prospettiva di partecipazione con Sogesca S.r.l., Associazione professionale Studio Valle e Sorgente SRG S.p.a.) che la “Esosfera S.p.a.” (d’ora in poi Esosfera, quest’ultima in partecipazione con Associazione con Ernst & Young S.p.a., R.P.A. S.p.a. e Leonardo S.r.l.).
All’esito della selezione, con determinazione dirigenziale n. 178 del 19 febbraio 2002, l’incarico di redazione del progetto era affidato ad Esosfera, prima classificata nella graduatoria finale e seguita da Risorse per Roma.
3. – Dolendosi della illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione comunale nel corso della selezione e dell’esito della stessa, Risorse per Roma impugnava tutti gli atti della gara deducendo due motivi di doglianza.
Una prima censura andava a colpire il difetto di adeguata pubblicità delle sedute di gara osservato dall’Amministrazione procedente.
Riferisce, infatti, Risorse per Roma che la gara si sarebbe svolta in seduta pubblica solo nella fase iniziale e limitatamente alla apertura della busta denominata “a-documentazione” e contenente i soli documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla gara. Al contrario, tutta la restante attività della selezione, ivi compresa la designazione dell’aggiudicatario da parte della commissione giudicatrice, sarebbe avvenuta in sedute riservate, per come era, peraltro, previsto nel bando e nel capitolato d’oneri.
Tale scelta operativa dell’Amministrazione sarebbe da considerarsi illegittima in quanto violativa del fondamentale principio di pubblicità delle sedute di gara, anche perché neppure sarebbe stata adottata e resa nota da parte dell’Ente una diversa, ma adeguata, misura idonea a garantire la integrità e la corretta conservazione dei plichi nel corso delle fasi che non erano state caratterizzate dalla pubblicità delle sedute.
La seconda censura si incentra sulla lamentata illogicità manifesta e sulla violazione dei principi generali in materia di valutazioni comparative che emergono dalle modalità di distribuzione dei punteggi in ragione dei criteri di valutazione delle offerte previsti nella lex specialis di gara.
In quest’ultima, infatti, si sarebbe illegittimamente stabilito un punteggio troppo basso con riferimento all’elemento prezzo, in ragione del solo 15% a fronte dell’80% attribuito all’elemento “merito tecnico” (complessivamente, in quanto il ridetto elemento è stato a sua volta scomposto in altre voci), senza chiarire quale fosse la correlazione logica che avrebbe supportato tale scelta, tesa a riporre rilevanza esclusiva, ai fini dell’aggiudicazione, alla componente tecnica a scapito di quella economica.
4. – Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione resistente che la Società controinteressata, entrambe confermando la correttezza della procedura seguita dalla commissione e contestando analiticamente la fondatezza degli assunti di parte ricorrente.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente dedotto in merito alla vicenda controversa confermando le già rassegnate conclusioni.
Alla udienza pubblica del 14 luglio 2005 la causa è stata trattenuta per il merito.
5. – In disparte ogni valutazione sulle questioni preliminari di irricevibilità del ricorso, con riferimento alla impugnazione delle clausole del bando e del capitolato contestate per come illegittime che avrebbero dovuto censurarsi nell’immediatezza, eccezione peraltro che non appare assistita da fondatezza in base ai noti principi scolpiti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 29 gennaio 2003 n. 1, i due motivi di ricorso dedotti dalla Società ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che qui di seguito verranno illustrate.
6. – Quanto al primo motivo di censura, si ricorda che Risorse per Roma sostiene l’illegittimità della procedura seguita dalla commissione e, prima ancora, delle relative disposizioni contenute nella lex specialis di gara, laddove si dispone, al punto 10, che solo “la seduta di apertura della busta a)” (cioè quella contenente, ai sensi dell’art. 7 del capitolato, la documentazione di ammissione alla selezione) “è pubblica; le altre sono riservate” (così, testualmente, il punto 10 del bando di gara).
Afferma la ricorrente che le prescrizioni contenute nel bando, meglio chiarite nel capitolato e pedissequamente seguite dalla commissione di gara, appaiono evidentemente contrastanti con il principio di pubblicità delle gare che informa il corretto modello comportamentale dell’evidenza pubblica.
Conseguentemente, l’intera procedura deve ritenersi viziata a cagione dell’illegittimità delle prescrizioni di cui sopra siccome contenute nel bando e nel capitolato, le quali hanno assunto concreta portata pregiudizievole per la ricorrente solo in seguito alla loro effettiva applicazione in sede di gara ed all’intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata.
7. – Sulla questione si osserva, in punto di diritto, che:
a) come è noto, in via generale, il principio della pubblicità delle sedute di gara per le scelta del contraente da parte della Pubblica amministrazione è inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e relativa apertura (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2001 n. 4586, 27 febbraio 2001 n. 1067, 17 maggio 2000 n. 2884 e 30 maggio 1997 n. 576);
b) tale inderogabilità del suaccennato principio, che si manifesta attraverso l’imposizione, nella fase dell'apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione e le offerte, che il materiale di documentazione trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica, è da considerarsi quale importante riscontro della correttezza dell’operato dell’Amministrazione procedente, in quanto tale modalità costituisce un strumento di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere alla verifica della integrità dei plichi ed alla identificazione del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 5453 e Sez. V, 25 marzo 2002 n. 1687);
c) peraltro, la pubblicità delle sedute di gara rappresenta un principio generale di trasparenza amministrativa che, seppure introdotto e conforme alla normativa comunitaria deve valere per tutte le gare, almeno con riferimento alla fase della verifica della documentazione di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2005 n.338);
d) fermo quanto sopra si è, nello stesso tempo, precisato che sicuramente il principio di pubblicità delle sedute di gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione è inderogabile per le fasi di esame della documentazione e di apertura delle offerte economiche, per le quali sussiste una verifica di tipo oggettivo, ma è legittimo rinunciarvi, al fine di garantire la riservatezza, in ordine ad attività implicanti valutazioni di natura tecnico discrezionale da parte della commissione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 18 maggio 2004 n. 1198; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5 dicembre 2001 n. 2031);
e) su tale scia si è posto un fondamentale (per quel che qui rileva) chiarimento, sostenendosi che la concreta applicazione del generale principio di pubblicità delle gare va calibrata in funzione del metodo di aggiudicazione scelto dall’Amministrazione procedente per orientare la individuazione del contraente. Occorre, infatti, distinguere tra le procedure di aggiudicazione automatica, in cui si tiene conto unicamente dell'aspetto economico e quelle che richiedono una valutazione tecnico discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa; ciò in quanto per le prime (sistema dell'asta pubblica e delle licitazioni private) la pubblicità delle sedute è generalmente totale per consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, mentre per le seconde (in particolare, appalto concorso, cui è assimilabile la procedura della licitazione privata con l'offerta economicamente più vantaggiosa), dopo le fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, la fase di valutazione tecnico qualitativa dell'offerta non può che essere effettuata in seduta riservata ad evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1427).
Deriva da quanto sopra, in sintesi, che il principio di pubblicità delle gare d'appalto, che costituisce applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa e riceve esplicito riconoscimento nell'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, può trovare deroga soltanto in relazione alle fasi in cui la commissione giudicatrice sia chiamata ad esprimere valutazioni tecniche sulla proposta contrattuale, come si verifica nell'appalto concorso o allorché l'aggiudicazione debba avvenire col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue che solo l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica deve necessariamente avvenire in seduta pubblica, onde consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di verificare il rispetto delle garanzie che circondano la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale nonché l'identità, l'integrità e la segretezza delle offerte economiche (cfr, ancora sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2002 n. 1726 e Sez. V, 17 maggio 2000 n. 2884).
8. – In tale contesto di orientamenti giurisprudenziali, il comportamento assunto dall’Amministrazione comunale resistente, sia in sede di confezionamento delle prescrizioni regolanti la procedura di gara sia nella loro conseguente applicazione da parte della commissione giudicatrice, appare scevro da censure di illegittimità per violazione del principio di pubblicità delle gare.
Infatti, l’art. 9 del capitolato, seppure utilizzando espressioni verbali non pianamente comprensibili, stabilisce che “la commissione, nel giorno stabilito, previamente comunicato ai concorrenti, procede in seduta pubblica all’apertura e all’esame della documentazione di cui alla busta A, e accerta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla gara. Successivamente la commissione, in seduta riservata, valuta in primo luogo la professionalità acquisita dall’offerente con i servizi resi in passato, il valore tecnico delle offerte, la qualificazione dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro ed in ultimo il contenuto economico delle stesse” (così testualmente).
Più lapidaria la prescrizione del punto 10 del bando laddove, inequivocabilmente, sancisce che “La seduta di apertura della busta a) è pubblica; le altre sono riservate”.
In punto di fatto, dalla lettura dei verbali della commissione giudicatrice, risulta che:
a) nella seduta del 7 dicembre 2001 la commissione deliberava di procedere all’apertura della busta A) e di effettuare l’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara nella successiva seduta dell’8 gennaio 2002 (ved. verbale n. 1, versato in atti);
b) tale programma di attività veniva ribadito nella seduta del 27 dicembre 2001, specificandosi che nella seduta pubblica dell’8 gennaio 2002, oltre all’apertura della busta A), avrebbe dovuto essere verificata l’ammissibilità delle offerte e dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara. Successivamente, ove possibile Successivamente, ove possibile, la seduta proseguirà in forma riservata, per esaminare le offerte nella loro parte tecnica”(ved. verbale n. 2, pure in atti);
c) nella seduta pubblica dell’8 gennaio 2002, “la commissione accerta preliminarmente che i plichi contenenti le offerte sono integri (…). Si procede, quindi, all’apertura delle buste A), seguendo l’ordine di arrivo delle offerte (…)”(ved. verbale n. 3, sempre in atti);
d) nella seduta del 17 gennaio 2002, la commissione accerta, prima di aprirle, le integrità delle buste b) presentate dalle concorrenti ed analogamente si comporta per le buste c) il 28 gennaio 2002 (ved. verbali nn. 4 e 5, in atti).
9. – Appare evidente, dunque, che la commissione giudicatrice ha, prima di aprire le buste contrassegnate con le lettere b) e c) verificato la loro integrità, che già precedentemente era stata fatta oggetto di indagine nel corso della seduta pubblica dell’8 gennaio 2002, allorquando la commissione aveva verificato la integrità dei plichi pervenuti.
Orbene, posto che gli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e che in questa sede trovano conferma nell’avviso fatto proprio, in materia, dalla Sezione (che, d’altronde, in tal senso si è pronunciata in epoca recentissima, cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 luglio 2005 n. 3374), conducono complessivamente a ritenere che, quando l’Amministrazione procedente abbia scelto di individuare il contraente attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio inderogabile di pubblicità delle gare, che si compendia nella presenza alle relative operazioni dei rappresentanti delle ditte concorrenti, è assolto con la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le singole buste presentate dalle concorrenti, senza che occorra una ulteriore seduta pubblica per verificare anche l’integrità delle singole buste inserite in ciascun plico e ciò per l’evidente ragione che tale ulteriore indagine costituirebbe un superfluo doppione di quanto è stato analizzato in sede di apertura dei plichi.
Nella fattispecie, peraltro, la commissione ha provveduto, prima dell’apertura delle buste contenenti gli aspetti tecnico-economici delle offerte, a verificare l’integrità delle singole buste b) e c) (ved. i verbali nn. 4 e 5).
D’altronde, sarebbe irragionevole ritenere che l’operazione di verifica, in seduta pubblica, della integrità dei plichi contenenti le singole buste debba essere riproposta, sempre in seduta pubblica, al momento dell’apertura delle buste contenenti gli elementi tecnico-economici dell’offerta, in quanto:
 per un verso tale attività è stata già realizzata, per quel che si è sopra detto;
 in secondo luogo perché - non ritenendosi opportuno, anche per garantire la serenità di giudizio dei componenti della commissione, che i rappresentanti delle concorrenti assistano alle operazioni di valutazione dei profili tecnico-economici delle offerte - sarebbe necessario fissare una seduta, pubblica, per la verifica dell’integrità delle singole buste, oltre che per la loro apertura ed una seconda seduta, questa volta riservata, per la valutazione vera e propria del loro contenuto; sistema che condurrebbe all’incertezza circa il luogo e le modalità più idonee per la corretta custodia delle singole buste, allo scopo di renderle “inavvicinabili” (ed immodificabili) nel periodo intercorrente tra la seduta pubblica e quella privata.
Nei suindicati termini deve essere più esattamente riferito, in sede applicativa e con rispetto alle modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 23 lett. b) del decreto legislativo n. 157 del 1995 (offerta economicamente più vantaggiosa), il principio della pubblicità delle sedute di gara e, soprattutto, dei casi in cui esso non assume portata inderogabile sicché, sulla scorta di esplicite prescrizioni contenute nella lex specialis di gara (in tal senso, dunque, di per sé non illegittime), può limitarsi alle sole operazioni della fase preliminare di esame circa la integrità del plico contenente le buste (e di conseguenza estendersi, all’atto di apertura del plico, anche alla verifica dell’integrità delle buste stesse) e la completezza della documentazione di ammissione alla procedura contenuta nella relativa busta di ciascun plico.
Può dirsi, quindi, che la commissione, nella specie, ha rispettato il principio di trasparenza e di pubblicità delle operazioni di gara, sia pur limitandolo alla fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste, onde permettere ai suoi componenti di svolgere le ulteriori fasi di valutazione degli elementi tecnico-economici dell’offerta al riparo da influenze esterne, tenuto altresì conto che tale organo tecnico ha operato secondo le prescrizioni della lex specialis le quali, per quanto detto sopra, si assumono nella specie legittime e rispettose del principio della trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica, oltre ad aver dato riscontro in verbale, seppure nel corso di sedute riservate, della rilevante circostanza di aver esaminato l’integrità anche delle buste b) e c) di ciascun plico in un momento precedente rispetto alla loro apertura.
10. – Con il secondo motivo di doglianza Risorse per Roma contesta la legittimità della scelta operata dall’Amministrazione comunale, nella procedura selettiva qui in esame, di valorizzare in modo eccessivo l’elemento prezzo.
Afferma, sul punto, la ricorrente di avere presentato una offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre (e soprattutto rispetto all’aggiudicataria che aveva proposto un ribasso del 10,20% rispetto al 19,33% proposto da Risorse per Roma), ma che tale elemento è stato pressoché interamente assorbito e superato (quanto meno consentendo all’offerta dell’odierna controinteressata di prevalere) sulla scorta della eccessiva valorizzazione del contenuto tecnico delle offerte (a scapito di quello economico).
L’Amministrazione, infatti, nelle previsioni di cui all’art. 10 del capitolato (rispettate pienamente dalla commissione nel corso della gara), ha dapprima scomposto la voce “capacità tecnica dei concorrenti” in due sottovoci (“professionalità acquisita dall’offerente” e “qualificazione del gruppo di lavoro”) attribuendole il punteggio massimo di 50 punti (sui 100 totali) e poi ha dedicato alle “caratteristiche qualitative dell’offerta” altri 30 punti (al massimo), lasciando 15 soli punti (al massimo) alla componente prezzo e 5 punti (sempre al massimo) al servizio di assistenza tecnica.
La scelta di volere attribuire alla componente tecnica un punteggio complessivo (massimo) pari all’80% del totale, ad opinione della ricorrente, si sostanzierebbe in una arbitraria dequotazione dell’elemento prezzo nell’ambito della complessiva valutazione dell’offerta presentata dalle concorrenti, senza che la stessa sia stata adeguatamente supportata da una efficace esternazione, da parte dell’Amministrazione procedente, delle specifiche ragioni che deponevano per la preferenza verso una siffatta ripartizione dei punteggi tra le varie voci dell’offerta.
11. – Effettivamente, dalla lettura dell’art. 10 del capitolato d’oneri, risulta che i criteri di selezione e valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione effettuata, ai sensi dell’art. 23 lett. b) del decreto legislativo n. 157 del 1995, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, erano fissati nei seguenti:
 professionalità acquisita dall’offerente relativamente ai principali lavori e servizi prestati negli ultimi tre anni, punteggio massimo punti 20/100;
 caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta, punteggio massimo punti 30/100;
 qualificazione del gruppo di lavoro, punteggio massimo punti 30/100;
 contenuto economico dell’offerta, punteggio massimo punti 15/100;
 servizio di assistenza tecnica, punteggio massimo punti 5/100.
Appare evidente, pertanto, che l’Amministrazione comunale abbia voluto dare risalto, ai fini della formazione del punteggio complessivo da attribuire alle singole offerte proposte, agli aspetti e requisiti tecnici che i concorrenti potevano dimostrare di possedere e di mettere in campo, piuttosto che al costo proposto dagli stessi concorrenti per lo svolgimento del servizio, tenuto conto che per le voci tecniche era acquisibile un punteggio massimo complessivo di 80 punti su 100, mentre solo 20 punti su 100 erano dedicati (complessivamente ed al massimo) alle voci caratterizzate dal prezzo del servizio.
12. - Tale scelta, tuttavia, ad avviso del Collegio, non appare né illogica né contraddittoria, tenuto conto dell’oggetto del servizio che doveva essere affidato, cioè lo studio delle condizioni di realizzabilità del progetto di recupero e/o ristrutturazione di alcune caserme della città al fine di essere riutilizzate per scopi turistico-residenziali nonché di realizzazione di una nuova struttura militare, caratterizzato, per come si legge nelle specifiche di cui all’art. 2 del capitolato, dalla ricerca di soluzioni delicate per il recupero e la conservazione del patrimonio storico artistico (cioè i ritrovamenti del 1998 che avrebbero dovuto essere allocati nel realizzando museo) che avrebbero comportato conoscenze e capacità metodologiche nell’aggiudicatario di altissima caratura tecnica e specialistica.
In un simile contesto, dunque, appare evidente, per la stessa natura dell’oggetto del servizio da appaltarsi, che l’Amministrazione sia stata indotta, dalla necessità di scegliere un contraente particolarmente idoneo da un punto di vista tecnico a svolgere il delicato compito da affidarsi, a preferire una valutazione delle offerte presentate particolarmente incentrata a valorizzare le qualità tecniche che venivano prospettate con le offerte stesse ed a dequotare l’indagine sui costi dell’operazione, che in tale complessiva considerazione non assumevano un rilievo apprezzabile.
Va rimarcato, sul punto, che la disciplina introdotta dall'art. 23 del decreto legislativo n. 157 del 1995 in materia di appalto di servizi, oltre ad eliminare qualsiasi vincolo normativo che conferiva carattere prevalente all'elemento del prezzo, ha rimesso alla competenza delle Amministrazioni un ampio potere discrezionale sia in ordine all'individuazione dei criteri di aggiudicazione, sia in relazione all'incidenza che tali criteri debbono avere in relazione alla specificità del servizio oggetto dell'appalto; pertanto, i criteri di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicati alla lett. b) del detto articolo, per espressa indicazione dello stesso legislatore, hanno valore meramente esemplificativo per l' Amministrazione appaltante, con la conseguenza che alla stessa è consentito, purché ciò risulti chiaramente indicato nel bando, di fissare ulteriori criteri di valutazione dell'offerta medesima che siano funzionali a permettere all'Amministrazione di ricevere un servizio più rispondente agli interessi pubblici.
In un siffatto contesto normativo non determina alcuna illegittimità il comportamento della commissione giudicatrice che abbia effettuato una valutazione dei due elementi di giudizio rappresentati dal prezzo e dalla qualità in ragione di una netta prevalenza dell'uno sull'altro, sempreché ciò sia previsto espressamente dalla lex specialis di gara e che sia giustificato dalla particolare natura dell’oggetto del servizio da appaltarsi, contraddistinto, come è avvenuto nella specie, da soluzioni progettuali od organizzative caratterizzate da particolare originalità e presenti una certa complessità tecnica, artistica e scientifica.
13. – In ragione delle suesposte osservazioni, le censure prospettate dalla Società ricorrente non possono trovare fondamento sicché il ricorso deve essere respinto.
L’infondatezza dei motivi di censura determina la non scrutinabilità della domanda risarcitoria pure avanzata dalla Società ricorrente.
A carico di quest’ultima vanno computate le spese processuali in ragione del principio della soccombenza, liquidandosi le stesse in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la Società “Risorse per Roma S.p.a”., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore e della Società “Ecosfera S.p.a.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 14 luglio 2005.

Il Presidente

Giuseppe Petruzzelli

Il relatore ed estensore

Stefano Toschei




DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 SETTEMBRE 2005
Firenze, lì 6 settembre 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mario Uffredu

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