| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 settembre
2005 n. 4293
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Risorse per Roma S.p.a. (Avv.ti R. Valentini Russo e D.
Iaria) contro il Comune di Pisa (Avv.ti S. Caponi, G.a Lazzeri
e G. Gigliotti) e nei confronti di Ecosfera S.p.a. (Avv.
M.P. Chiti) |
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1. Contratti della P.A.– Principio di pubblicità
delle gare d'appalto - Art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n.
827 - Metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- È assolto con la verifica dell’integrità dei plichi contenenti
le singole buste presentate dalle concorrenti - Ulteriore
seduta pubblica per verificare anche l’integrità delle singole
buste inserite in ciascun plico – Non occorre
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2. Contratti della P.A.– Appalto di servizi
- Art. 23, lett. b, del decreto legislativo n. 157 del 1995
– L’elencazione ha valore meramente esemplificativo per
l' Amministrazione appaltante che gode di ampio potere discrezionale
- Ulteriori criteri di valutazione dell'offerta fissati
nel bando - Legittimità
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1. Il principio di pubblicità delle gare
d'appalto, che costituisce applicazione del più generale
principio di imparzialità dell'azione amministrativa e riceve
esplicito riconoscimento nell'art. 89 del R.D. 23 maggio
1924 n. 827, può trovare deroga soltanto in relazione alle
fasi in cui la commissione giudicatrice sia chiamata ad
esprimere valutazioni tecniche sulla proposta contrattuale,
come si verifica nell'appalto concorso o allorché l'aggiudicazione
debba avvenire col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. Ne consegue che quando l’Amministrazione
procedente abbia scelto di individuare il contraente attraverso
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
principio inderogabile di pubblicità delle gare, che si
compendia nella presenza alle relative operazioni dei rappresentanti
delle ditte concorrenti, è assolto con la verifica dell’integrità
dei plichi contenenti le singole buste presentate dalle
concorrenti, senza che occorra una ulteriore seduta pubblica
per verificare anche l’integrità delle singole buste inserite
in ciascun plico e ciò per l’evidente ragione che tale ulteriore
indagine costituirebbe un superfluo doppione di quanto è
stato analizzato in sede di apertura dei plichi
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2. La disciplina introdotta dall'art. 23
del decreto legislativo n. 157 del 1995 in materia di appalto
di servizi, oltre ad eliminare qualsiasi vincolo normativo
che conferiva carattere prevalente all'elemento del prezzo,
ha rimesso alla competenza delle Amministrazioni un ampio
potere discrezionale sia in ordine all'individuazione dei
criteri di aggiudicazione, sia in relazione all'incidenza
che tali criteri debbono avere in relazione alla specificità
del servizio oggetto dell'appalto. Pertanto, i criteri di
individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
indicati alla lett. b) del detto articolo, per espressa
indicazione dello stesso legislatore, hanno valore meramente
esemplificativo per l' Amministrazione appaltante, con la
conseguenza che alla stessa è consentito, purché ciò risulti
chiaramente indicato nel bando, di fissare ulteriori criteri
di valutazione dell'offerta medesima che siano funzionali
a permettere all'Amministrazione di ricevere un servizio
più rispondente agli interessi pubblici
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Roberto PUPILELLA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 1038 del 2002 proposto
da “SOC. RISORSE PER ROMA S.p.a.”, in persona del
rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale capogruppo
del Raggruppamento temporaneo da costituirsi con Sogesca
S.r.l., Associazione professionale Studio Valle e Sorgente
SRG S.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Valentini
Russo e Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli
n. 2;
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contro
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- il COMUNE DI PISA, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti ed
elettivamente domiciliato in Firenze, Via Duca d’Aosta n.
2, presso lo studio dell’avv. Ferraroni;
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e nei confronti di
“ECOSFERA S.p.a.”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale capogruppo della Associazione
con Ernst & Young S.p.a., R.P.A. S.p.a. e Leonardo S.r.l.,
rappresentata e difesa dall’avv. Mario P. Chiti, presso
il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Viale
G. Matteotti n. 60;
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per l’annullamento
- della determinazione n. 178 del 19 febbraio 2002, con
cui il dirigente del Servizio supporto istituzionale del
Comune di Pisa ha disposto, all’esito della relativa gara
pubblica, l’aggiudicazione alla Società Esosfera ed associate
dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità
per la riqualificazione e valorizzazione di aree della Città;
- della raccomandata A.\R. prot. n. 43/2002 datata 1 marzo
2002 con cui si è data notizia della stessa aggiudicazione;
- del bando di gara;
- del capitolato d’oneri;
- di ogni altro atto precedente, successivo, preordinato
e/o conseguente;
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nonché per la condanna
del Comune di Pisa a risarcire – in forma specifica o, in
subordine, per equivalente – i danni derivati alla Società
ricorrente e consorti dal suo illegittimo operato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
e i documenti prodotti;
Vista la costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata
nonché i documenti ad essa allegati;
Vista la memoria depositata il 31 gennaio 2005 con la quale
la Società ricorrente dava notizia della scomparsa dell’avv.
Nicola Carnevale, originario co-difensore della stessa e
della sua sostituzione nel presente giudizio con l’avv.
Rosaria Russo Valentini;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti
versati in atti; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2005 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.
Domenico Iaria, per l’Amministrazione resistente l’avv.
Giovanni Calugi, in sostituzione degli avv.ti Susanna Caponi,
Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti e per la Società controinteressata
l’avv. Antonella Vergine, in sostituzione dell’avv. Mario
P. Chiti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. - Con il ricorso indicato in epigrafe
la Società “Risorse per Roma S.p.a.” (d’ora in poi Risorse
per Roma), in proprio e quale capogruppo del raggruppamento
temporaneo da costituirsi con Sogesca S.r.l., Associazione
professionale Studio Valle e Sorgente SRG S.p.a., ha impugnato
gli atti relativi alla selezione posta in essere ai sensi
dell’art. 6 lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 1995
n. 157, svolta a cura del Comune di Pisa per l’affidamento
dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità
riguardante, tra l’altro, il recupero e la valorizzazione
ai fini turistico-recettivi e residenziali di tre caserme
nel centro della Città e per la costruzione della nuova
caserma.
Era avvenuto, infatti, che nel 1998, durante alcuni lavori
di scavo, erano stati rinvenuti resti di un porto romano
con relitti di oltre 16 navi, oltre ad altri reperti di
notevole valore.
Nell’intendimento del Comune di Pisa vi era l’obiettivo
di conservare tali resti archeologici in un apposito Museo,
in ordine alla cui realizzazione si era formata una intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’aprile
2001. L’intervento prevedeva, al suindicato scopo, il recupero
e la ristrutturazione di tre caserme e la costruzione delle
strutture per la collocazione di un nuovo insediamento militare.
Con determinazione n. 1589 del 6 settembre 2001 era approvato
il bando di gara ed il capitolato d’oneri per la individuazione
del soggetto privato che avrebbe dovuto procedere alla redazione
del progetto di fattibilità per la realizzazione dell’intervento
di cui sopra e che avrebbe dovuto essere scelto secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 23, lett. b), del decreto legislativo
n. 157 del 1995.
2. – Partecipavano alla selezione sia la Società ricorrente
(in prospettiva di partecipazione con Sogesca S.r.l., Associazione
professionale Studio Valle e Sorgente SRG S.p.a.) che la
“Esosfera S.p.a.” (d’ora in poi Esosfera, quest’ultima in
partecipazione con Associazione con Ernst & Young S.p.a.,
R.P.A. S.p.a. e Leonardo S.r.l.).
All’esito della selezione, con determinazione dirigenziale
n. 178 del 19 febbraio 2002, l’incarico di redazione del
progetto era affidato ad Esosfera, prima classificata nella
graduatoria finale e seguita da Risorse per Roma.
3. – Dolendosi della illegittimità della procedura seguita
dall’Amministrazione comunale nel corso della selezione
e dell’esito della stessa, Risorse per Roma impugnava tutti
gli atti della gara deducendo due motivi di doglianza.
Una prima censura andava a colpire il difetto di adeguata
pubblicità delle sedute di gara osservato dall’Amministrazione
procedente.
Riferisce, infatti, Risorse per Roma che la gara si sarebbe
svolta in seduta pubblica solo nella fase iniziale e limitatamente
alla apertura della busta denominata “a-documentazione”
e contenente i soli documenti necessari a comprovare la
sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l’ammissione
alla gara. Al contrario, tutta la restante attività della
selezione, ivi compresa la designazione dell’aggiudicatario
da parte della commissione giudicatrice, sarebbe avvenuta
in sedute riservate, per come era, peraltro, previsto nel
bando e nel capitolato d’oneri.
Tale scelta operativa dell’Amministrazione sarebbe da considerarsi
illegittima in quanto violativa del fondamentale principio
di pubblicità delle sedute di gara, anche perché neppure
sarebbe stata adottata e resa nota da parte dell’Ente una
diversa, ma adeguata, misura idonea a garantire la integrità
e la corretta conservazione dei plichi nel corso delle fasi
che non erano state caratterizzate dalla pubblicità delle
sedute.
La seconda censura si incentra sulla lamentata illogicità
manifesta e sulla violazione dei principi generali in materia
di valutazioni comparative che emergono dalle modalità di
distribuzione dei punteggi in ragione dei criteri di valutazione
delle offerte previsti nella lex specialis di gara.
In quest’ultima, infatti, si sarebbe illegittimamente stabilito
un punteggio troppo basso con riferimento all’elemento prezzo,
in ragione del solo 15% a fronte dell’80% attribuito all’elemento
“merito tecnico” (complessivamente, in quanto il ridetto
elemento è stato a sua volta scomposto in altre voci), senza
chiarire quale fosse la correlazione logica che avrebbe
supportato tale scelta, tesa a riporre rilevanza esclusiva,
ai fini dell’aggiudicazione, alla componente tecnica a scapito
di quella economica.
4. – Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione
resistente che la Società controinteressata, entrambe confermando
la correttezza della procedura seguita dalla commissione
e contestando analiticamente la fondatezza degli assunti
di parte ricorrente.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente dedotto
in merito alla vicenda controversa confermando le già rassegnate
conclusioni.
Alla udienza pubblica del 14 luglio 2005 la causa è stata
trattenuta per il merito.
5. – In disparte ogni valutazione sulle questioni preliminari
di irricevibilità del ricorso, con riferimento alla impugnazione
delle clausole del bando e del capitolato contestate per
come illegittime che avrebbero dovuto censurarsi nell’immediatezza,
eccezione peraltro che non appare assistita da fondatezza
in base ai noti principi scolpiti dall’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato nella decisione 29 gennaio 2003 n.
1, i due motivi di ricorso dedotti dalla Società ricorrente
non possono trovare accoglimento per le ragioni che qui
di seguito verranno illustrate.
6. – Quanto al primo motivo di censura, si ricorda che Risorse
per Roma sostiene l’illegittimità della procedura seguita
dalla commissione e, prima ancora, delle relative disposizioni
contenute nella lex specialis di gara, laddove si dispone,
al punto 10, che solo “la seduta di apertura della busta
a)” (cioè quella contenente, ai sensi dell’art. 7 del capitolato,
la documentazione di ammissione alla selezione) “è pubblica;
le altre sono riservate” (così, testualmente, il punto 10
del bando di gara).
Afferma la ricorrente che le prescrizioni contenute nel
bando, meglio chiarite nel capitolato e pedissequamente
seguite dalla commissione di gara, appaiono evidentemente
contrastanti con il principio di pubblicità delle gare che
informa il corretto modello comportamentale dell’evidenza
pubblica.
Conseguentemente, l’intera procedura deve ritenersi viziata
a cagione dell’illegittimità delle prescrizioni di cui sopra
siccome contenute nel bando e nel capitolato, le quali hanno
assunto concreta portata pregiudizievole per la ricorrente
solo in seguito alla loro effettiva applicazione in sede
di gara ed all’intervenuta aggiudicazione in favore della
controinteressata.
7. – Sulla questione si osserva, in punto di diritto, che:
a) come è noto, in via generale, il principio della pubblicità
delle sedute di gara per le scelta del contraente da parte
della Pubblica amministrazione è inderogabile in ogni tipo
di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica
dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
e l'offerta economica e relativa apertura (cfr., tra le
tante, Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2001 n. 4586, 27
febbraio 2001 n. 1067, 17 maggio 2000 n. 2884 e 30 maggio
1997 n. 576);
b) tale inderogabilità del suaccennato principio, che si
manifesta attraverso l’imposizione, nella fase dell'apertura
dei plichi contenenti i documenti di ammissione e le offerte,
che il materiale di documentazione trovi correttamente ingresso
con le garanzie della seduta pubblica, è da considerarsi
quale importante riscontro della correttezza dell’operato
dell’Amministrazione procedente, in quanto tale modalità
costituisce un strumento di garanzia a tutela, oltre che
del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti,
affinché possano direttamente assistere alla verifica della
integrità dei plichi ed alla identificazione del loro contenuto,
operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo
sostituzioni o alterazioni dei relativi atti (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 5453 e Sez. V, 25 marzo
2002 n. 1687);
c) peraltro, la pubblicità delle sedute di gara rappresenta
un principio generale di trasparenza amministrativa che,
seppure introdotto e conforme alla normativa comunitaria
deve valere per tutte le gare, almeno con riferimento alla
fase della verifica della documentazione di gara (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 11 febbraio 2005 n.338);
d) fermo quanto sopra si è, nello stesso tempo, precisato
che sicuramente il principio di pubblicità delle sedute
di gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica
amministrazione è inderogabile per le fasi di esame della
documentazione e di apertura delle offerte economiche, per
le quali sussiste una verifica di tipo oggettivo, ma è legittimo
rinunciarvi, al fine di garantire la riservatezza, in ordine
ad attività implicanti valutazioni di natura tecnico discrezionale
da parte della commissione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano,
18 maggio 2004 n. 1198; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5 dicembre
2001 n. 2031);
e) su tale scia si è posto un fondamentale (per quel che
qui rileva) chiarimento, sostenendosi che la concreta applicazione
del generale principio di pubblicità delle gare va calibrata
in funzione del metodo di aggiudicazione scelto dall’Amministrazione
procedente per orientare la individuazione del contraente.
Occorre, infatti, distinguere tra le procedure di aggiudicazione
automatica, in cui si tiene conto unicamente dell'aspetto
economico e quelle che richiedono una valutazione tecnico
discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa;
ciò in quanto per le prime (sistema dell'asta pubblica e
delle licitazioni private) la pubblicità delle sedute è
generalmente totale per consentire il controllo delle varie
fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti,
mentre per le seconde (in particolare, appalto concorso,
cui è assimilabile la procedura della licitazione privata
con l'offerta economicamente più vantaggiosa), dopo le fasi
preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi
presentati e dei documenti in essi contenuti, la fase di
valutazione tecnico qualitativa dell'offerta non può che
essere effettuata in seduta riservata ad evitare influenze
esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice
(in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1427).
Deriva da quanto sopra, in sintesi, che il principio di
pubblicità delle gare d'appalto, che costituisce applicazione
del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa
e riceve esplicito riconoscimento nell'art. 89 del R.D.
23 maggio 1924 n. 827, può trovare deroga soltanto in relazione
alle fasi in cui la commissione giudicatrice sia chiamata
ad esprimere valutazioni tecniche sulla proposta contrattuale,
come si verifica nell'appalto concorso o allorché l'aggiudicazione
debba avvenire col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. Ne consegue che solo l'apertura dei plichi
contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta
economica deve necessariamente avvenire in seduta pubblica,
onde consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse
di verificare il rispetto delle garanzie che circondano
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale nonché l'identità, l'integrità e la segretezza
delle offerte economiche (cfr, ancora sul punto, Cons. Stato,
Sez. IV, 27 marzo 2002 n. 1726 e Sez. V, 17 maggio 2000
n. 2884).
8. – In tale contesto di orientamenti giurisprudenziali,
il comportamento assunto dall’Amministrazione comunale resistente,
sia in sede di confezionamento delle prescrizioni regolanti
la procedura di gara sia nella loro conseguente applicazione
da parte della commissione giudicatrice, appare scevro da
censure di illegittimità per violazione del principio di
pubblicità delle gare.
Infatti, l’art. 9 del capitolato, seppure utilizzando espressioni
verbali non pianamente comprensibili, stabilisce che “la
commissione, nel giorno stabilito, previamente comunicato
ai concorrenti, procede in seduta pubblica all’apertura
e all’esame della documentazione di cui alla busta A, e
accerta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per
l’ammissione alla gara. Successivamente la commissione,
in seduta riservata, valuta in primo luogo la professionalità
acquisita dall’offerente con i servizi resi in passato,
il valore tecnico delle offerte, la qualificazione dei professionisti
facenti parte del gruppo di lavoro ed in ultimo il contenuto
economico delle stesse” (così testualmente).
Più lapidaria la prescrizione del punto 10 del bando laddove,
inequivocabilmente, sancisce che “La seduta di apertura
della busta a) è pubblica; le altre sono riservate”.
In punto di fatto, dalla lettura dei verbali della commissione
giudicatrice, risulta che:
a) nella seduta del 7 dicembre 2001 la commissione deliberava
di procedere all’apertura della busta A) e di effettuare
l’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara nella
successiva seduta dell’8 gennaio 2002 (ved. verbale n. 1,
versato in atti);
b) tale programma di attività veniva ribadito nella seduta
del 27 dicembre 2001, specificandosi che nella seduta pubblica
dell’8 gennaio 2002, oltre all’apertura della busta A),
avrebbe dovuto essere verificata l’ammissibilità delle offerte
e dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara.
Successivamente, ove possibile Successivamente, ove possibile,
la seduta proseguirà in forma riservata, per esaminare le
offerte nella loro parte tecnica”(ved. verbale n. 2, pure
in atti);
c) nella seduta pubblica dell’8 gennaio 2002, “la commissione
accerta preliminarmente che i plichi contenenti le offerte
sono integri (…). Si procede, quindi, all’apertura delle
buste A), seguendo l’ordine di arrivo delle offerte (…)”(ved.
verbale n. 3, sempre in atti);
d) nella seduta del 17 gennaio 2002, la commissione accerta,
prima di aprirle, le integrità delle buste b) presentate
dalle concorrenti ed analogamente si comporta per le buste
c) il 28 gennaio 2002 (ved. verbali nn. 4 e 5, in atti).
9. – Appare evidente, dunque, che la commissione giudicatrice
ha, prima di aprire le buste contrassegnate con le lettere
b) e c) verificato la loro integrità, che già precedentemente
era stata fatta oggetto di indagine nel corso della seduta
pubblica dell’8 gennaio 2002, allorquando la commissione
aveva verificato la integrità dei plichi pervenuti.
Orbene, posto che gli orientamenti giurisprudenziali di
cui sopra si è dato conto e che in questa sede trovano conferma
nell’avviso fatto proprio, in materia, dalla Sezione (che,
d’altronde, in tal senso si è pronunciata in epoca recentissima,
cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 luglio 2005 n. 3374), conducono
complessivamente a ritenere che, quando l’Amministrazione
procedente abbia scelto di individuare il contraente attraverso
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
principio inderogabile di pubblicità delle gare, che si
compendia nella presenza alle relative operazioni dei rappresentanti
delle ditte concorrenti, è assolto con la verifica dell’integrità
dei plichi contenenti le singole buste presentate dalle
concorrenti, senza che occorra una ulteriore seduta pubblica
per verificare anche l’integrità delle singole buste inserite
in ciascun plico e ciò per l’evidente ragione che tale ulteriore
indagine costituirebbe un superfluo doppione di quanto è
stato analizzato in sede di apertura dei plichi.
Nella fattispecie, peraltro, la commissione ha provveduto,
prima dell’apertura delle buste contenenti gli aspetti tecnico-economici
delle offerte, a verificare l’integrità delle singole buste
b) e c) (ved. i verbali nn. 4 e 5).
D’altronde, sarebbe irragionevole ritenere che l’operazione
di verifica, in seduta pubblica, della integrità dei plichi
contenenti le singole buste debba essere riproposta, sempre
in seduta pubblica, al momento dell’apertura delle buste
contenenti gli elementi tecnico-economici dell’offerta,
in quanto:
per un verso tale attività è stata già realizzata,
per quel che si è sopra detto;
in secondo luogo perché - non ritenendosi opportuno,
anche per garantire la serenità di giudizio dei componenti
della commissione, che i rappresentanti delle concorrenti
assistano alle operazioni di valutazione dei profili tecnico-economici
delle offerte - sarebbe necessario fissare una seduta, pubblica,
per la verifica dell’integrità delle singole buste, oltre
che per la loro apertura ed una seconda seduta, questa volta
riservata, per la valutazione vera e propria del loro contenuto;
sistema che condurrebbe all’incertezza circa il luogo e
le modalità più idonee per la corretta custodia delle singole
buste, allo scopo di renderle “inavvicinabili” (ed immodificabili)
nel periodo intercorrente tra la seduta pubblica e quella
privata.
Nei suindicati termini deve essere più esattamente riferito,
in sede applicativa e con rispetto alle modalità di scelta
del contraente ai sensi dell’art. 23 lett. b) del decreto
legislativo n. 157 del 1995 (offerta economicamente più
vantaggiosa), il principio della pubblicità delle sedute
di gara e, soprattutto, dei casi in cui esso non assume
portata inderogabile sicché, sulla scorta di esplicite prescrizioni
contenute nella lex specialis di gara (in tal senso, dunque,
di per sé non illegittime), può limitarsi alle sole operazioni
della fase preliminare di esame circa la integrità del plico
contenente le buste (e di conseguenza estendersi, all’atto
di apertura del plico, anche alla verifica dell’integrità
delle buste stesse) e la completezza della documentazione
di ammissione alla procedura contenuta nella relativa busta
di ciascun plico.
Può dirsi, quindi, che la commissione, nella specie, ha
rispettato il principio di trasparenza e di pubblicità delle
operazioni di gara, sia pur limitandolo alla fase di verifica
dell’integrità dei plichi contenenti le buste, onde permettere
ai suoi componenti di svolgere le ulteriori fasi di valutazione
degli elementi tecnico-economici dell’offerta al riparo
da influenze esterne, tenuto altresì conto che tale organo
tecnico ha operato secondo le prescrizioni della lex specialis
le quali, per quanto detto sopra, si assumono nella specie
legittime e rispettose del principio della trasparenza delle
procedure ad evidenza pubblica, oltre ad aver dato riscontro
in verbale, seppure nel corso di sedute riservate, della
rilevante circostanza di aver esaminato l’integrità anche
delle buste b) e c) di ciascun plico in un momento precedente
rispetto alla loro apertura.
10. – Con il secondo motivo di doglianza Risorse per Roma
contesta la legittimità della scelta operata dall’Amministrazione
comunale, nella procedura selettiva qui in esame, di valorizzare
in modo eccessivo l’elemento prezzo.
Afferma, sul punto, la ricorrente di avere presentato una
offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre
(e soprattutto rispetto all’aggiudicataria che aveva proposto
un ribasso del 10,20% rispetto al 19,33% proposto da Risorse
per Roma), ma che tale elemento è stato pressoché interamente
assorbito e superato (quanto meno consentendo all’offerta
dell’odierna controinteressata di prevalere) sulla scorta
della eccessiva valorizzazione del contenuto tecnico delle
offerte (a scapito di quello economico).
L’Amministrazione, infatti, nelle previsioni di cui all’art.
10 del capitolato (rispettate pienamente dalla commissione
nel corso della gara), ha dapprima scomposto la voce “capacità
tecnica dei concorrenti” in due sottovoci (“professionalità
acquisita dall’offerente” e “qualificazione del gruppo di
lavoro”) attribuendole il punteggio massimo di 50 punti
(sui 100 totali) e poi ha dedicato alle “caratteristiche
qualitative dell’offerta” altri 30 punti (al massimo), lasciando
15 soli punti (al massimo) alla componente prezzo e 5 punti
(sempre al massimo) al servizio di assistenza tecnica.
La scelta di volere attribuire alla componente tecnica un
punteggio complessivo (massimo) pari all’80% del totale,
ad opinione della ricorrente, si sostanzierebbe in una arbitraria
dequotazione dell’elemento prezzo nell’ambito della complessiva
valutazione dell’offerta presentata dalle concorrenti, senza
che la stessa sia stata adeguatamente supportata da una
efficace esternazione, da parte dell’Amministrazione procedente,
delle specifiche ragioni che deponevano per la preferenza
verso una siffatta ripartizione dei punteggi tra le varie
voci dell’offerta.
11. – Effettivamente, dalla lettura dell’art. 10 del capitolato
d’oneri, risulta che i criteri di selezione e valutazione
delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione effettuata, ai
sensi dell’art. 23 lett. b) del decreto legislativo n. 157
del 1995, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
erano fissati nei seguenti:
professionalità acquisita dall’offerente relativamente
ai principali lavori e servizi prestati negli ultimi tre
anni, punteggio massimo punti 20/100;
caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche
ricavate dalla relazione di offerta, punteggio massimo punti
30/100;
qualificazione del gruppo di lavoro, punteggio
massimo punti 30/100;
contenuto economico dell’offerta, punteggio massimo
punti 15/100;
servizio di assistenza tecnica, punteggio massimo
punti 5/100.
Appare evidente, pertanto, che l’Amministrazione comunale
abbia voluto dare risalto, ai fini della formazione del
punteggio complessivo da attribuire alle singole offerte
proposte, agli aspetti e requisiti tecnici che i concorrenti
potevano dimostrare di possedere e di mettere in campo,
piuttosto che al costo proposto dagli stessi concorrenti
per lo svolgimento del servizio, tenuto conto che per le
voci tecniche era acquisibile un punteggio massimo complessivo
di 80 punti su 100, mentre solo 20 punti su 100 erano dedicati
(complessivamente ed al massimo) alle voci caratterizzate
dal prezzo del servizio.
12. - Tale scelta, tuttavia, ad avviso del Collegio, non
appare né illogica né contraddittoria, tenuto conto dell’oggetto
del servizio che doveva essere affidato, cioè lo studio
delle condizioni di realizzabilità del progetto di recupero
e/o ristrutturazione di alcune caserme della città al fine
di essere riutilizzate per scopi turistico-residenziali
nonché di realizzazione di una nuova struttura militare,
caratterizzato, per come si legge nelle specifiche di cui
all’art. 2 del capitolato, dalla ricerca di soluzioni delicate
per il recupero e la conservazione del patrimonio storico
artistico (cioè i ritrovamenti del 1998 che avrebbero dovuto
essere allocati nel realizzando museo) che avrebbero comportato
conoscenze e capacità metodologiche nell’aggiudicatario
di altissima caratura tecnica e specialistica.
In un simile contesto, dunque, appare evidente, per la stessa
natura dell’oggetto del servizio da appaltarsi, che l’Amministrazione
sia stata indotta, dalla necessità di scegliere un contraente
particolarmente idoneo da un punto di vista tecnico a svolgere
il delicato compito da affidarsi, a preferire una valutazione
delle offerte presentate particolarmente incentrata a valorizzare
le qualità tecniche che venivano prospettate con le offerte
stesse ed a dequotare l’indagine sui costi dell’operazione,
che in tale complessiva considerazione non assumevano un
rilievo apprezzabile.
Va rimarcato, sul punto, che la disciplina introdotta dall'art.
23 del decreto legislativo n. 157 del 1995 in materia di
appalto di servizi, oltre ad eliminare qualsiasi vincolo
normativo che conferiva carattere prevalente all'elemento
del prezzo, ha rimesso alla competenza delle Amministrazioni
un ampio potere discrezionale sia in ordine all'individuazione
dei criteri di aggiudicazione, sia in relazione all'incidenza
che tali criteri debbono avere in relazione alla specificità
del servizio oggetto dell'appalto; pertanto, i criteri di
individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
indicati alla lett. b) del detto articolo, per espressa
indicazione dello stesso legislatore, hanno valore meramente
esemplificativo per l' Amministrazione appaltante, con la
conseguenza che alla stessa è consentito, purché ciò risulti
chiaramente indicato nel bando, di fissare ulteriori criteri
di valutazione dell'offerta medesima che siano funzionali
a permettere all'Amministrazione di ricevere un servizio
più rispondente agli interessi pubblici.
In un siffatto contesto normativo non determina alcuna illegittimità
il comportamento della commissione giudicatrice che abbia
effettuato una valutazione dei due elementi di giudizio
rappresentati dal prezzo e dalla qualità in ragione di una
netta prevalenza dell'uno sull'altro, sempreché ciò sia
previsto espressamente dalla lex specialis di gara e che
sia giustificato dalla particolare natura dell’oggetto del
servizio da appaltarsi, contraddistinto, come è avvenuto
nella specie, da soluzioni progettuali od organizzative
caratterizzate da particolare originalità e presenti una
certa complessità tecnica, artistica e scientifica.
13. – In ragione delle suesposte osservazioni, le censure
prospettate dalla Società ricorrente non possono trovare
fondamento sicché il ricorso deve essere respinto.
L’infondatezza dei motivi di censura determina la non scrutinabilità
della domanda risarcitoria pure avanzata dalla Società ricorrente.
A carico di quest’ultima vanno computate le spese processuali
in ragione del principio della soccombenza, liquidandosi
le stesse in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe,
lo respinge.
Condanna la Società “Risorse per Roma S.p.a”., in persona
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese
di lite in favore del Comune di Pisa, in persona del Sindaco
pro tempore e della Società “Ecosfera S.p.a.”, in persona
del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi
€ 4.000,00 (euro quattromila), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 14 luglio
2005.
Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 SETTEMBRE 2005
Firenze, lì 6 settembre 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mario Uffredu
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