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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 28 settembre 2005
n. 7581
Pres. Orciuolo, Rel. Scala
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE s.r.l (avv. G. Biancardi)
c. MINISTERO della DIFESA (Avvocatura Generale dello Stato)
e nei cfr. OPLONTI s.r.l |
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1. Appalti pubblici – asta pubblica e licitazione
privata - procedura di gara – mancata presentazione di almeno
due offerte valide – Conseguenze – Deve essere dichiarata
deserta – Eccezione – contraria previsione di bando.
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2. Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione
– Licenza prefettizia di cui all’art. 134 e seg. T.U.L.P.S
– Mancata allegazione di “espressa dichiarazione di prosecuzione
di attività” – Conseguenze – Esclusione – Motivi.
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3. Appalti pubblici – Appalti di servizi
– capacità tecnica ed economica - dimostrazione dello svolgimento
di servizi identici a quelli oggetto di appalto – E’ legittima
– Condizioni – Interesse pubblico rilevante - Sindacabilità.
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1. La procedura di gara ad asta pubblica
o a licitazione privata, in assenza di espressa contraria
previsione nel bando di gara, deve essere dichiarata deserta
ove non siano state presentate e ammesse alla gara almeno
due offerte valide.
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2. Ove la clausola del bando prescriva, quale
presupposto di partecipazione, la dimostrazione della titolarità
della licenza prefettizia avente ad oggetto l’attività di
vigilanza di cui all’art. 134 e seg. T.U.L.P.S, la mancata
allegazione di “espressa dichiarazione di prosecuzione di
attività” (comprovante la sussistenza e l’attualità del
requisito durante lo stesso svolgimento della gara) legittima
l’immediata esclusione della ditta dalla gara, poiché in
presenza dell’assoluta mancanza di un indizio di prova della
validità del titolo l’amministrazione non è tenuta chiedere
la regolarizzazione del documento ai sensi dell’art. 16
del D.lgs. n. 157/95.
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3. Non è contraria al D.Lgs. n. 157/95 (artt.
13 e 14) la clausola del bando che richieda la dimostrazione
dello svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di
appalto, se giustificata da effettive esigenze di pubblico
interesse, che, in quanto tali, sono destinate a prevalere
sull’altrettanto rilevante principio della massima partecipazione
alla gare di appalti pubblici. La suddetta scelta, afferendo
al merito amministrativo, può essere censurata dal giudice
solo ove presenti profili di irrazionalità od illogicità
rispetto alla tipologia dell’oggetto dell’appalto da affidare.
cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sez. 1^ bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8114/2004, proposto da
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INTERNATIONAL SECURITY SERVICE s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento,
rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto
introduttivo, dall’avv. Geremia Biancardi, con il quale
è elettivamente domiciliata presso lo studio Fontanelli,
in Roma, v. Emilio De Cavalieri, n. 11,
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contro
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il MINISTERO della DIFESA, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in
Roma, v dei Portoghesi, n. 12, e nei confronti
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di OPLONTI s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento del 16 giugno 2004, prot. n. 6/1/517,
con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato all’ATI
International Security Service s.r.l. l’esclusione della
stessa dalla gara, per il lotto n. 3, per violazione del
punto 11 del bando G.U.R.I.;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso
o conseguente, ivi compreso il punto 11 del bando di gara,
nella parte in cui prevede il deposito “della copia della
licenza/e prefettizia di cui all’art. 134 e seguenti T.U.L.P.S.
per ogni Provincia/Comune in cui sono dislocati gli Enti
Militari oggetto del servizio” se e per quanto lesivo dei
diritti ed interessi della ricorrente;
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e per il risarcimento del danno
subito dalla ricorrente in conseguenza della illegittima
esclusione, si a titolo di danno emergente che di lucro
cessante;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza n. 4898/2004 del 9 settembre 2004;
Visto l’atto per motivi aggiunti, notificato il 14 ottobre
2004, per l’annullamento del bando di gara del 26 luglio
2004, pubblicato il 2 agosto 2004, e del provvedimento prot.
6/1/784 de 13 settembre 2004, con cui è stata comunicata
all’ATI International Security Service la mancata ammissione
alla gara di appalto relativa al lotto n. 3;
Visto il secondo atto per motivi aggiunti, notificato il
5 novembre 2004, per l’annullamento del verbale di valutazione
delle domande delle imprese che chiedono di essere invitate
alla licitazione privata per l’affidamento del servizio
di custodia e vigilanza delle installazioni militari presso
enti/reparti dell’Amministrazione della Difesa, datato 09/09/2004,
codice gara 06/1/2/2004, nel quale è stata disposta l’esclusione
dell’ATI International Security Service per il lotto n.
3, nonchè dei verbali n. 7554 del 28/09/2004 e del 1/10/2004,
con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria, per
il lotto n. 3, a favore dell’ATI Oplonti, e del provvedimento
prot. n. 6/1/958 del 6 ottobre 2004 con cui è stata comunicata
all’ATI Oplonti l’aggiudicazione, in via definitiva, del
lotto n. 3 relativo alla gara de qua;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Designato relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2005
il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l’avv. Biancardi per la ricorrente e l’avv. dello
Stato Vittorio Cesaroni per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Riferisce la ricorrente, mandataria dell’ATI
denominata International Security Service s.r.l., di avere
partecipato alla procedura ristretta accelerata a licitazione
privata indetta dall’Amministrazione della Difesa per l’appalto
del servizio di custodia e vigilanza di installazioni presso
Enti e Reparti della Difesa sul territorio nazionale.
Nel premettere come il punto 11 del bando di gara prevedesse
il deposito, tra gli altri documenti, della “copia di licenza/e
prefettizia di cui agli articoli 134 e seguenti del T.U.L.P.S.
per ogni Provincia o Comune in cui sono dislocati gli Enti
Militari oggetto del servizio”, impugna, con il gravame
in epigrafe, il provvedimento con cui l’intimata Amministrazione
ha disposto l’esclusione dalla gara dell’ATI ricorrente,
poiché “la ditta International Security Service s.r.l, la
ditta Sveviapol s.r.l. e la ditta Telecentral Service s.r.l.,
tutte e tre facenti parte della costituenda A.T.I., hanno
presentato licenza di cui all’art. 134 del TULPS senza allegare
l’espressa dichiarazione di prosecuzione dell’attività che
ne dimostri la validità attuale”.
Ha affidato le proprie doglianze ad unico ed articolato
motivo, con cui ha denunciato: la violazione e falsa applicazione
del punto 11, del bando di gara; il difetto di istruttoria
e di motivazione; eccesso di potere; violazione e falsa
applicazione dell’art. 16 del D. lgs. 157/95 e dell’art.
1337 del cod.civ.; la manifesta illegittimità del punto
11 del bando di gara nella parte in cui richiede il deposito
della copia della licenza per equivocità della clausola
stessa.
Sostiene parte ricorrente di avere esattamente adempiuto
alle prescrizioni di gara, non prevedendo il bando espressamente
l’onere di depositare anche l’ulteriore dichiarazione circa
la prosecuzione dell’attività, limitandosi a richiedere
il deposito della copia di licenza prefettizia, né la necessità
del detto deposito avrebbe potuto essere rilevata a mezzo
di interpretazione di clausole equivoche, o implicite, pena
la violazione del principio di massima partecipazione alle
pubbliche gare.
Evidenzia, inoltre, parte ricorrente la diversa natura tra
i due atti in questione, avvenendo il rilascio della licenza
prefettizia al momento della autorizzazione all’esercizio
di attività di vigilanza, costituendo, invece, la dichiarazione
di prosecuzione di attività atto di natura unilaterale del
titolare dell’istituto di vigilanza con cui si da atto della
volontà di proseguire nella relativa attività.
Conclude la parte ricorrente per l’accoglimento del gravame
con annullamento della disposta esclusione, siccome fondata
su ulteriore e non richiesto adempimento, in assenza, peraltro,
di qualsivoglia richiesta di integrazione documentale, come
previsto dall’art. 16, D. lgs. 157/97, circa l’attualità
dell’attività oggetto di appalto.
Introduce, altresì, istanza risarcitoria dei danni patiti,
per il caso di mancata riammissione alla gara ed impossibilità
di conseguire l’aggiudicazione, in conseguenza della illegittima
esclusione dalla gara per licitazione privata.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Ministero della
Difesa.
Con ordinanza n. 4898/2004 del 9 settembre 2004 l’adito
Tribunale ha respinto la chiesta misura cautelare, non potendo
dalla stessa derivare alcun concreto vantaggio in costanza
dell’espletamento di una nuova procedura già bandita per
le medesime finalità dalla stessa stazione appaltante.
Con un primo atto per motivi aggiunti ha, pertanto, impugnato
il bando in data 26 luglio 2004 con cui la stazione appaltante
ha indetto la nuova procedura ristretta accelerata per l’affidamento
del servizio di vigilanza e custodia di cui si tratta, ed
il provvedimento di esclusione dell’ATI ricorrente dalla
stessa gara di appalto, in quanto l’istituto di vigilanza
“Aldo Tarricone Investigazioni s.r.l.” è risultato privo
di uno dei requisiti, sotto il profilo della capacità tecnica,
previsti a pena di esclusione dal punto III.2.1.3, lett.
1) del bando di gara.
Gli impugnati atti sono stati denunciati sotto il profilo
della violazione dell’art. 14, D. lgs. 17 marzo 1995, n.
157; violazione e falsa applicazione del punto III.2.1.3,
del bando di gara; difetto di istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere; manifesta illegittimità derivata del
bando di gara per illegittima mancata aggiudicazione della
gara di appalto indetta in data 13 maggio 2004 con procedura
ristretta accelerata.
Lamenta parte ricorrente l’illegittimità del secondo bando
di gara in via derivata dalla mancata aggiudicazione della
gara in data 13 maggio 2004, oggetto del gravame originario,
asserendo un nesso di consequenzialità tra i due atti.
Sotto altro profilo, lamenta l’ATI ricorrente il contrasto
della prescritta richiesta di dichiarazione attestante i
principali servizi identici rispetto a quanto disposto,
invece, con l’art. 14, D. lgs. 157/1995, che si limiterebbe
a richiedere la dimostrazione della capacità tecnica mediante
l’elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio.
L’avere richiesto, immotivatamente, alle partecipanti alla
gara de qua la dimostrazione di requisiti ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla pertinente normativa concretizzerebbe
la denunciata censura, in spregio, peraltro, anche del principio
di massima partecipazione alle gare per l’aggiudicazione
dei contratti della P.A.
Con secondo atto per motivi aggiunti, impugna, infine l’ATI
ricorrente i verbali di gara con cui è stata disposta l’esclusione
della medesima dalla gara, ed il provvedimento di aggiudicazione
definitiva del lotto n. 3 all’ATI Oplonti, deducendo ulteriormente
la manifesta illegittimità derivata del bando di gara per
illegittima aggiudicazione della gara di appalto, in data
6 ottobre 2004, contraddittorietà manifesta, disparità di
trattamento.
Riportandosi alle già dedotte censure, lamenta parte ricorrente
come l’illegittimità della definitiva aggiudicazione in
seno alla nuova procedura concorsuale derivi dalla precedente
mancata aggiudicazione, stante il nesso di consequenzialità
tra questa e l’indizione di un nuovo bando di gara.
Rileva, altresì, come la resistente Amministrazione abbia
determinato disparità di trattamento tra le ditte partecipanti,
avendo provveduto ad escludere l’ATI ricorrente senza richiedere
chiarimenti in ordine alla rilevata causa di esclusione,
così come invece avrebbe fatto nei confronti di taluni istituti
partecipanti.
Conclude parte ricorrente per l’accoglimento del gravame,
e conseguente liquidazione di una somma da calcolarsi in
via equitativa sia a titolo di lucro cessante che di danno
emergente.
Non si è costituito in giudizio la società OPLONTI s.r.l.,
mandataria della costituendo ATI risultata aggiudicataria
della gara in controversia.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con memoria difensiva,
ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per mancanza
di interesse a ricorrere, quanto alla esclusione dalla prima
gara, sostenendo come, anche in caso di esito favorevole
e conseguente riammissione di parte ricorrente, la gara
non potrebbe essere comunque svolta per mancanza del numero
minimo legale di concorrenti; ancora l’inammissibilità dei
motivi aggiunti, stante la mancanza di connessione tra le
due vicende contenziose e la diversità soggettiva dei due
raggruppamenti esclusi dalla prima e dalla seconda gara,
di talchè le censure ivi dedotte avrebbero dovuto costituire
oggetto di separato ricorso; nel merito ha per altrettanto
eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, e della
accessoria domanda risarcitoria.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 la causa è stata
introitata a decisione.
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DIRITTO
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1. Con il ricorso in esame impugna parte
ricorrente il provvedimento con cui la resistente Amministrazione
della Difesa non ha ammesso alla licitazione privata accelerata
per l’appalto del servizio di custodia e vigilanza di installazioni
presso Enti e Reparti della Difesa sul territorio nazionale,
lotto 3, la costituenda associazione temporanea di imprese,
avente come mandataria la International Security Service
s.r.l., avendo tre istituti facenti parte della costituenda
A.T.I. presentato la licenza di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S.
non in corso di validità, e non avendo allegato espressa
dichiarazione di prosecuzione dell’attività richiesta per
il rinnovo annuale della stessa a dimostrazione della validità
attuale, con contestuale dichiarazione di diserzione del
lotto 3 di tale gara per mancanza di ditte in possesso dei
requisiti previsti dal bando di gara.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente
ha altresì impugnato il bando di gara di appalto – pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data
27 luglio 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 2 agosto 2004 - con il quale è stata medio
tempore indetta la gara a licitazione privata con procedura
accelerata ristretta, in ambito UE, su prezzo base palese,
per l’appalto del servizio di vigilanza e custodia installazioni
militari dislocate sul territorio nazionale, diviso in cinque
lotti, reiterativa della precedente gara dalla quale parte
ricorrente è stata esclusa con il provvedimento gravato
con ricorso principale, contestando la legittimità, sotto
un differente profilo di doglianza, della clausola relativa
alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, nella
parte in cui richiede l’attestazione dei principali servizi
svolti nel triennio “identici a quelli oggetto di gara”.
Con secondo atto per motivi aggiunti è stato poi impugnata
la determinazione di esclusione anche da questa seconda
gara, in quanto uno degli istituti mandanti non è risultato
avere svolto negli anni 2001 e 2002 servizi identici a quelli
oggetto di gara.
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2. Deve essere, preliminarmente, esaminata
l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione
resistente, di inammissibilità del ricorso per mancanza
di interesse a ricorrere in capo alle società ricorrenti,
non potendosi, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso,
proseguirsi nella originaria licitazione a causa della mancanza
del numero legale di partecipanti.
L’eccezione non è meritevole di accoglimento in virtù delle
seguenti considerazioni.
E’ senz’altro corretto, in linea di principio, il rilievo
prospettato dalla difesa erariale, in quanto la procedura
di gara ad asta pubblica o a licitazione privata, in assenza
di espressa contraria previsione nel bando di gara, deve
essere dichiarata deserta ove non siano state presentate
e ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo
in tale evenienza essere assicurata l’effettività del confronto
fra più soggetti, mentre invece, in presenza di una sola
offerta, verrebbe meno la competizione tra più soggetti
accorrenti, e, di conseguenza, gli elementi di raffronto
necessari per l’individuazione della migliore offerta in
grado di assicurare il pubblico interesse.
Il concetto di gara, difatti, presuppone, come elemento
essenziale, che un’offerta, proposta da diversi concorrenti,
si possa presentare più vantaggiosa rispetto ad un’altra,
con la conseguenza che, laddove la comparazione non sia
possibile perché una sola sia l’offerta presentata o rimasta
in gara, questa deve essere dichiarata deserta, a meno che
l’Amministrazione, nell’ambito del proprio vaglio discrezionale,
non stabilisca, in caso di adozione dei sistemi delle offerte
segrete, di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi
di presentazione di una sola offerta, dandone apposita avvertenza
nell’avviso di gara.
Peraltro, con riferimento specifico ai fatti in controversia,
dispone il bando di gara, all’art. 15, che “l’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida”.
Avendo, pertanto, l’Amministrazione procedente, nell’esercizio
del proprio potere discrezionale, optato in modo autovincolante
per la aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta valida, nell’ipotesi in cui l’ATI ricorrente
non fosse stata esclusa dalla gara, quest’ultima non avrebbe
potuto essere dichiarata deserta per mancanza del numero
minimo di partecipanti.
Deve darsi atto, pertanto, della sussistenza, in capo alla
ricorrente, dell’interesse alla proposizione del ricorso
ed alla sua decisione, posto che, in caso di accoglimento
dello stesso e di conseguente annullamento della gravata
esclusione dalla gara della ricorrente, questa dovrebbe
essere riammessa alla prima gara, consentendo la sopra richiamata
norma del bando l’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
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3. Il Collegio può procedere, dunque, all’esame
delle doglianze dedotte con il ricorso, e relative alla
prima gara, con cui censura parte ricorrente il provvedimento
di esclusione alla luce di clausola del bando relativa alla
dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione,
il cui contenuto è ritenuto non chiaro, o quantomeno equivoco,
in ordine alla necessità della contestuale ulteriore allegazione
documentale, comprovante la prosecuzione di attività, oltre
quella espressamente prevista afferente la titolarità di
licenza prefettizia.
Il Collegio non condivide la prospettazione così come formulata
da parte ricorrente in ordine alla causa di esclusione di
cui si controverte.
Soccorre, in proposito, la testualità della clausola del
bando che, all’art. 11, prescrive l’allegazione di documentazione
attestante, sotto il profilo della situazione giuridica,
la titolarità di licenza prefettizia di cui all’art. 134
e seg. T.U.L.P.S. per ogni Provincia in cui sono dislocati
gli enti militari oggetto del servizio di vigilanza, con
l’avvertenza finale che la mancanza o irregolarità dei documenti
richiesti comporta la definitiva esclusione della ditta
senza necessità di richiesta di integrazione di documenti
da parte dell’A. D.
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3.1 E’ necessario spendere alcune considerazioni,
in adesione, peraltro, all’indirizzo giurisprudenziale ormai
consolidato sul punto, che in sede di gara per l’aggiudicazione
dei contratti con la P.A. la stazione appaltante è tenuta
ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite
nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione,
ovvero alle cause di esclusione dalla gara, non essendovi
spazio per valutazioni di carattere discrezionale sulla
ricorrenza dei presupposti di carattere soggettivo od oggettivo
come predeterminati, essendo quelli, e non altri, funzionali
alla realizzazione dell’interesse pubblico, (scelta del
miglior contraente possibile in relazione allo specifico
oggetto del contratto) che la stessa P.A. deve perseguire
attraverso la procedura concorsuale.
Ed invero, solo la puntuale osservanza delle prescrizioni
del bando o della lettera di invito, ancorchè le stesse
siano ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi di
settore, ma pur sempre ricollegabili in via diretta all’interesse
pubblico da perseguire, è idonea a consentire l’uniformità
di regole nei confronti di tutti i partecipanti alle gare
per la stipula dei contratti con la P.A.
Pertanto, l’Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa
alla quale si è essa stessa autovincolata, per avere emanato
il bando di gara sulla convinzione della idoneità delle
stesse prescrizioni a perseguire la finalità della migliore
scelta possibile del contraente in relazione all’oggetto
dell’appalto.
Del resto la rigorosa previsione delle clausole in ordine
al possesso dei requisiti per la partecipazione ai pubblici
appalti è controbilanciata dall’interesse della stessa P.A.
di circoscrivere la gara alle sole imprese munite dei necessari
presupposti funzionali all’esecuzione delle obbligazioni
contrattuali, potendo esserne previsti anche di più rigorosi
rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, purchè gli
stessi non travalichino la ragionevolezza e logicità delle
stesse prescrizioni, in relazione alla natura e valore economico
dell’appalto.
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3.2 Tanto precisato in linea generale, va
rilevato, quanto alla gara oggetto di impugnativa, come
non sia contestato il presupposto di fatto a base dell’impugnata
esclusione, afferente la mancanza da parte di talune ditte
facenti parte dell’ATI accorrente, al momento della presentazione
di domanda di partecipazione, del possesso di licenza prefettizia
in corso di validità.
Come noto le licenze prefettizie, secondo quanto disposto
dal T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 e dal R.D. n. 635 del 1940,
hanno validità di un anno, rinnovabili automaticamente,
di anno in anno, previa presentazione unilaterale di prosecuzione
di attività per l’anno successivo.
E’ indubitabile come detto titolo non sia caratterizzato
da elementi di non modificabili nel tempo, essendo connotato
da profili di dinamicità, potendo lo stesso variare o addirittura
venir meno in ragione del decorso del tempo, per scadenza
dello stesso titolo, o per non essersi conclusa la procedura
di rinnovo, ovvero, ancora, potendo essere in corso di rilascio
nuova autorizzazione.
Ritiene, in proposito, il Collegio che il chiesto presupposto
di partecipazione inerente il possesso di licenza prefettizia
avente ad oggetto l’attività di vigilanza per ogni provincia
in cui sono localizzati i siti da vigilare, implica necessariamente
che la detta autorizzazione sia in corso di validità durante
lo stesso svolgimento della gara, a nulla rilevando, come
obiettato da parte ricorrente, che il dato letterale non
introduce espressamente alcun ulteriore onere, e segnatamente,
non faccia alcun cenno alla necessità di allegazione delle
dichiarazioni di prosecuzione di attività, essendo principio
ormai acquisito che qualsiasi documento richiesto ai fini
della partecipazione alle gare pubbliche deve essere in
corso di validità, e che solo la presentazione di dichiarazione
di prosecuzione attività consente il rinnovo annuale.
Sulla base di tali premesse viene all’evidenza coma non
possa essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente,
siccome tendente a ribaltare, con la deduzione di una illegittima
richiesta di documenti non previsti dal bando, la posizione
di partecipante a gara privo del requisito richiesto, non
avendo dimostrato il presupposto per attestare l’attualità
dello stesso requisito soggettivo.
Del resto, è indiscutibile come l’espletamento del servizio
di cui si tratta presupponga inderogabilmente il possesso
della licenza prescritta dall’art. 134 del TULPS, e che,
in conseguenza di ciò, la gara avente ad oggetto attività
di vigilanza, la cui esplicazione è già regolamentata da
specifica normativa di settore, trovi una limitazione, quanto
a selezione delle imprese interessate, nella ricorrenza
del requisito di legge, la cui sussistenza ed attualità
deve essere provata con certezza da chi intende partecipare
alla procedura, non potendo pretendersi dall’Amministrazione
ulteriori richieste documentali al di là di quanto con molta
chiarezza richiesto dal bando.
Invero, la richiesta del requisito soggettivo in parola
ha la precipua finalità di circoscrivere l’ambito soggettivo
della gara alle sole imprese operanti nel settore della
vigilanza, dovendo il titolo autorizzatorio essere posseduto
necessariamente da parte di tutti coloro che intendono esercitare
la stessa attività di vigilanza, sia pure limitatamente
all’ambito territoriale cui si riferisce la licenza, in
coerenza con l’ambito o gli ambiti comunali indicati nella
domanda di rilascio.
In definitiva, il rilievo contenuto nel provvedimento di
esclusione circa la mancata allegazione di “espressa dichiarazione
di prosecuzione attività” ai fini del rinnovo annuale, non
ha avuto il senso, come erroneamente prospettato da parte
ricorrente, di imporre oneri documentali non espressamente
richiesti dal bando, ed al cui mancato rispetto è conseguita
l’esclusione, essendo piuttosto stata determinata l’espulsione
dalla gara dalla mancata dimostrazione di requisito - titolarità
di licenza prefettizia in corso di validità - in ordine
a cui nemmeno è stato offerto principio di prova quanto
ad attualità della stessa
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3.3 Ala luce delle suesposte considerazioni
si appalesa, allora, l’inconferenza al caso che ne occupa
della dedotta violazione del generale principio contenuto
nell’art. 16 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, secondo cui
è consentita, in tema di appalto di servizi, l’integrazione
documentale limitatamente alle ipotesi in cui gli atti tempestivamente
prodotti, e già in possesso dell’Amministrazione, costituiscono
ragionevole indizio del possesso del requisito di partecipazione
non espressamente o univocamente documentato, essendo invece
tale possibilità preclusa nelle ipotesi in cui si tratti
di supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali
o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di
esclusione dalla gara.
Ed invero, l’invito a regolarizzare la documentazione prodotta
nella gara per l’aggiudicazione di un contratto della P.
A., pure costituendo istituto di carattere generale incontra,
nella sua concreta applicazione, il limite del rispetto
della par condicio delle imprese partecipanti, atteso che
la sua ratio va individuata nell’esigenza di pubblico interesse
di assicurare la massima partecipazione alla gara e di evitare
che detta esigenza possa essere compromessa da carenze di
ordine meramente formale nella documentazione comprovante
il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
In disparte della considerazione che la norma del bando
in esame conteneva espressa avvertenza che non si sarebbe
proceduto ad alcuna successiva richiesta ed integrazione
dei documenti da parte dell’Amministrazione della Difesa,
è indiscutibile che parte ricorrente ha omesso, per fatto
imputabile alla medesima, di documentare il possesso di
requisito soggettivo, in tutta la sua ampiezza dinamica,
conseguendo a tanto l’infondatezza del proposto mezzo di
impugnativa.
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4. Passando ad esaminare, invece, le questioni
proposte con i due atti per motivi aggiunti, afferenti alla
medesima gara, come reiterata dalla P.A., ma sotto un diverso
profilo, ritiene questa volta il Collegio di potere prescindere
dal profilo di inammissibilità eccepito dalla difesa erariale,
stante l’infondatezza delle censure ivi dedotte.
Come sopra accennato, oggetto di controversia è la legittimità
di clausola afferente requisito di capacità tecnica, avendo
preteso l’A. D. la dimostrazione da parte di tutte le imprese
accorrenti del pregresso svolgimento di servizi identici
a quelli oggetto di gara.
Come noto, il D.lgs. n. 157 del 1995 (artt. 13 e 14), conferisce
all’Amministrazione appaltante il potere di definire i requisiti
di partecipazione secondo la caratteristiche qualitative
e quantitative del servizio da concedere, al fine di conseguire
l’obiettivo delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio.
La giurisprudenza maggioritaria ammette la legittimità di
quelle clausole con cui la stazione appaltante limiti l’ammissione
alla gara solo delle imprese che siano in grado di dimostrare
con idonea documentazione - quale requisito di capacità
tecnica - l’avvenuto svolgimento di servizi identici a quello
oggetto dell’appalto nel triennio precedente. (c.fr. Cons
di Stato, IV Sez., 6 ottobre 2003, n. 5823)
E’ stato anche osservato sul punto come, stante il contenuto
restrittivo di detto tipo di clausola rispetto al criterio
della massima apertura concorrenziale alle gare della p.a.,
sia necessario che l’identità dei servizi sia chiaramente
ed inequivocabilmente espressa e risponda ad un precipuo
interesse dell’amministrazione.
Allora l’indagine di questo giudice deve essere orientata
non tanto a sindacare la scelta della P.A. in se e per se
considerata, non potendo essere esclusa del tutto il potere
della P. A. di esercitare una siffatta opzione sulla base
di scelte di merito amministrativo, quanto piuttosto se
queste stesse scelte presentino profili di irrazionalità
od illogicità rispetto alla tipologia dell’oggetto dell’appalto
da affidare.
In altri termini, deve essere verificata la coerenza della
scelta operata con effettive esigenze di pubblico interesse,
che in quanto tali sono destinate a prevalere sull’altrettanto
rilevante principio della massima partecipazione alla gare
di appalti pubblici.
Ritiene il Collegio, con specifico riferimento al caso di
specie, che la pretesa dimostrazione dello svolgimento di
servizi identici a quelli oggetto di appalto sia immune
dalle dedotte censure, non concretizzando un mero ed ingiustificato
detrimento della concorrenza tra le imprese, ma essendo
invece sorretto da un rilevante interesse pubblico.
Ed invero, il ricorso nel caso di specie a criteri restrittivi
nella individuazione della capacità tecnica risponde ad
una esigenza, oggettivamente apprezzabile, di assegnare
l’appalto a ditta idonea ed affidabile in relazione alla
peculiarità dello stesso – vigilanza presso enti ed installazioni
militari – caratterizzato da profili di estrema delicatezza
e rilevanti risvolti di ordine pubblico, trattandosi, in
sostanza, della vigilanza dei c.d. obiettivi sensibili,
dislocati sul territorio nazionale.
Alla luce di queste ultime considerazioni non vi sono margini
per ravvedere elementi di incongruità od irragionevolezza
nell’impugnata clausola del bando nella parte in cui circoscrive
i requisiti di partecipazione alla gara alle sole imprese,
ivi comprese tutte quelle facenti parte di un raggruppamento
temporaneo, che abbiano consolidato una specifica esperienza
nel settore della vigilanza, rispondendo, invece, la detta
prescrizione ad un interesse pubblico meritevole di apprezzamento
per la sua rilevanza.
Alla acclarata legittimità della censurata prescrizione
del bando di gara, consegue, per altrettanto, la legittimità
delle successive fasi in cui si è articolata la stessa procedura
concorsuale, ivi compresi gli impugnati atti di esclusione
dell’ATI ricorrente - priva dei requisiti richiesti per
la partecipazione per come emerso dagli atti di causa –
in coerenza con la vincolante lex specialis, ed il conclusivo
atto di aggiudicazione.
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5. Sulla base delle suesposte considerazioni
il gravame in esame, rivelatosi infondato, deve essere respinto;
al rigetto delle principali domande di annullamento segue
la reiezione delle accessorie domande risarcitorie, pure
formulate da parte ricorrente, essendo preclusa, ai sensi
dell’art. 35 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ogni delibazione
in merito alla risarcibilità del danno in assenza di fondatezza
della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di
lite liquidate in €. 4.000,00 (quattromila) in favore della
resistente Amministrazione della Difesa; non si dispone
in ordine alle spese nei confronti della intimata controinteressata
OPLONTI s.r.l., non costituitasi in giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 27 aprile 2005, con l’intervento dei signori giudici:
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Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
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