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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 23 settembre 2005
n. 7358
Pres. LA MEDICA, Rel. SAPONE
srl “IL RIDOTTO”, srl “LA BASTIA” e CONSORZIO “LA NUOVA
FONTE MERAVIGLIOSA” (Prof.ri avv.ti F. G. Scoca, P. Picozza
e E. Picozza) c. Comune di Roma (avv.ti A. Ceccarelli e
D. Rossi) + altri |
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Processo amministrativo – Rito speciale avverso
il silenzio rifiuto – proposizione di motivi aggiunti avverso
il provvedimento sopravvenuto – E’ inammissibile - Motivi
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Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione
dell' illegittimità del silenzio rifiuto ai sensi dell'art.
21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall' art.
2 L. 21 luglio 2000 n. 205, costituisce rito speciale, caratterizzato
da forme peculiari e tempi contratti; pertanto, in tale
sede, non è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti
contro il provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto
la cognizione dei detti motivi sposterebbe il giudizio sul
piano del merito della pretesa, in assenza delle forme e
dei tempi propri del rito ordinario.
Cfr. CS, sez.V, n.144 dell’11 gennaio 2002; Tar Lazio, sez.I,
n.11090 del 3 dicembre 2002.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE II
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.10842 del 2004 proposto dalla
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srl “IL RIDOTTO”, dalla srl “LA BASTIA”
e dal CONSORZIO “LA NUOVA FONTE MERAVIGLIOSA” rappresentati
e difesi dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca, dal prof.
avv. Paolo Picozza e dal prof. avv. Eugenio Picozza ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Eugenio Picozza in
Roma, Via di San Basilio n.61;
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CONTRO
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il Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Americo Ceccarelli e Domenico Rossi ed elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via
del Tempio di Giove n.21; e nei confronti della:
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Regione Lazio, in persona del Presidente
pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa
dall’avv. Luca Falivena presso il cui studio in Roma, Via
Muzio Clementi n.18, è elettivamente domiciliata;
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per l’accertamento:
del silenzio serbato dal comune di Roma sull’atto di invito
e diffida indirizzato al suddetto comune e regolarmente
notificatogli in data 14 luglio 2005.
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di
Roma e della Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 – relatore
il dottor Giuseppe Sapone – gli avv.ti Franco Gaetano Scoca,
Eugenio Picozza e l’avv. Fusco, delegato dall’avv. Paolo
Picozza, per le parti ricorrenti, gli avv. Rossi e Ceccarelli
per il comune di Roma e l’avv. Falivena per la Regione Lazio;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il gravame in trattazione, proposto dalla
soc. “Il Ridotto”, dalla soc. “La Bastia” e dal Consorzio
“La Nuova Fonte Meravigliosa” titolare delle quote delle
anzidette società, già proprietarie di due distinti complessi
immobiliari ubicati in Roma, località Cecchignola, espropriati
dall’intimata amministrazione comunale per la realizzazione
di un complesso abitativo previsto nel Piano di Zona Cecchignola
Sud, è stato chiesto l’accertamento, ex art.21 bis della
L. n.1034/1971, dell’illegittimità del silenzio serbato
dal citato comune sull’istanza presentata dalle parti ricorrenti
tesa ad ottenere l’avvio della procedura di cui all’art.43
del DPR n.327/2001, in conseguenza del passaggio in giudicato
della sentenza di questo Tribunale, Sez.I, n.500 del 20
gennaio 2004 che aveva annullato il provvedimento di esproprio
delle aree de quibus.
Nelle more del presente giudizio la resistente amministrazione
ha assunto la determinazione n.4051 del 24 gennaio 2005
che ha rigettato la citata istanza, la quale è stata impugnata
con i seguenti motivi aggiunti di doglianza:
1) Violazione di legge. Violazione dell’art.1 e dell’art.2
della L. n.241/1990. Violazione dell’obbligo di comunicazione
agli interessati;
2) Violazione di legge. Violazione dell’art.43 del DPR n.327/2001.
Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Lazio,
Sez.I, n.500 del 20 gennaio 2004. Eccesso di potere per
errore sui presupposti e travisamento dei fatti; sviamento
di potere;
3) Violazione, sotto altro profilo, dell’art.43 del DPR
n.32/72001. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di
potere per assenza di motivazione.
Si sono costituiti sia il comune di Roma che la Regione
Lazio contestando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni
ricorsali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2005 il ricorso è
stato assunto in decisione.
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DIRITTO
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Relativamente alla domanda ricorsuale tesa
ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dall’intimata amministrazione comunale sull’istanza
presentata dagli odierni istanti con cui era stata richiesta
l’attivazione della procedura di cui all’art.43 del DPR
n.327/2001, il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more
del presente giudizio è intervenuta la determinazione dirigenziale
n.4051 del 24 gennaio 2005 di rigetto della citata istanza.
Per quanto concerne, invece, i motivi aggiunti di doglianza
dedotti avverso la menzionata determinazione di rigetto,
gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, atteso
che secondo l’orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio
intende uniformarsi, il procedimento giurisdizionale per
la dichiarazione dell' illegittimità del silenzio rifiuto
ai sensi dell'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto
dall' art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, costituisce rito
speciale, caratterizzato da forme peculiari e tempi contratti,
in quanto finalizzato meramente all'accertamento dell'obbligo
dell' Amministrazione inadempiente di provvedere sull'istanza
del privato, senza che il giudice adito possa spingere la
propria cognizione verso i profili di merito della pretesa;
pertanto, in tale sede, non è ammissibile la proposizione
di motivi aggiunti contro il provvedimento esplicito sopravvenuto,
in quanto la cognizione dei detti motivi sposterebbe il
giudizio sul piano del merito della pretesa, in assenza
delle forme e dei tempi propri del rito ordinario (CS, sez.V,
n.144 dell’11 gennaio 2002; Tar Lazio, sez.I, n.11090 del
3/12/2002).
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere dichiarato
in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
ed in parte inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.10842 del 2004, come in epigrafe proposto, lo dichiara
in parte improcedibile ed in parte inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 13 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori
giudici:
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Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
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