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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 23 settembre 2005 n. 7358
Pres. LA MEDICA, Rel. SAPONE
srl “IL RIDOTTO”, srl “LA BASTIA” e CONSORZIO “LA NUOVA FONTE MERAVIGLIOSA” (Prof.ri avv.ti F. G. Scoca, P. Picozza e E. Picozza) c. Comune di Roma (avv.ti A. Ceccarelli e D. Rossi) + altri


Processo amministrativo – Rito speciale avverso il silenzio rifiuto – proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto – E’ inammissibile - Motivi

Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione dell' illegittimità del silenzio rifiuto ai sensi dell'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall' art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, costituisce rito speciale, caratterizzato da forme peculiari e tempi contratti; pertanto, in tale sede, non è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto la cognizione dei detti motivi sposterebbe il giudizio sul piano del merito della pretesa, in assenza delle forme e dei tempi propri del rito ordinario.
Cfr. CS, sez.V, n.144 dell’11 gennaio 2002; Tar Lazio, sez.I, n.11090 del 3 dicembre 2002.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.10842 del 2004 proposto dalla

 

srl “IL RIDOTTO”, dalla srl “LA BASTIA” e dal CONSORZIO “LA NUOVA FONTE MERAVIGLIOSA” rappresentati e difesi dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca, dal prof. avv. Paolo Picozza e dal prof. avv. Eugenio Picozza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Eugenio Picozza in Roma, Via di San Basilio n.61;

 

CONTRO

 

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Americo Ceccarelli e Domenico Rossi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21; e nei confronti della:

 

Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Falivena presso il cui studio in Roma, Via Muzio Clementi n.18, è elettivamente domiciliata;

 

per l’accertamento:
del silenzio serbato dal comune di Roma sull’atto di invito e diffida indirizzato al suddetto comune e regolarmente notificatogli in data 14 luglio 2005.

 

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Roma e della Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Eugenio Picozza e l’avv. Fusco, delegato dall’avv. Paolo Picozza, per le parti ricorrenti, gli avv. Rossi e Ceccarelli per il comune di Roma e l’avv. Falivena per la Regione Lazio;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il gravame in trattazione, proposto dalla soc. “Il Ridotto”, dalla soc. “La Bastia” e dal Consorzio “La Nuova Fonte Meravigliosa” titolare delle quote delle anzidette società, già proprietarie di due distinti complessi immobiliari ubicati in Roma, località Cecchignola, espropriati dall’intimata amministrazione comunale per la realizzazione di un complesso abitativo previsto nel Piano di Zona Cecchignola Sud, è stato chiesto l’accertamento, ex art.21 bis della L. n.1034/1971, dell’illegittimità del silenzio serbato dal citato comune sull’istanza presentata dalle parti ricorrenti tesa ad ottenere l’avvio della procedura di cui all’art.43 del DPR n.327/2001, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale, Sez.I, n.500 del 20 gennaio 2004 che aveva annullato il provvedimento di esproprio delle aree de quibus.
Nelle more del presente giudizio la resistente amministrazione ha assunto la determinazione n.4051 del 24 gennaio 2005 che ha rigettato la citata istanza, la quale è stata impugnata con i seguenti motivi aggiunti di doglianza:
1) Violazione di legge. Violazione dell’art.1 e dell’art.2 della L. n.241/1990. Violazione dell’obbligo di comunicazione agli interessati;
2) Violazione di legge. Violazione dell’art.43 del DPR n.327/2001. Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Lazio, Sez.I, n.500 del 20 gennaio 2004. Eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti; sviamento di potere;
3) Violazione, sotto altro profilo, dell’art.43 del DPR n.32/72001. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per assenza di motivazione.
Si sono costituiti sia il comune di Roma che la Regione Lazio contestando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2005 il ricorso è stato assunto in decisione.

 

DIRITTO

 

Relativamente alla domanda ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione comunale sull’istanza presentata dagli odierni istanti con cui era stata richiesta l’attivazione della procedura di cui all’art.43 del DPR n.327/2001, il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del presente giudizio è intervenuta la determinazione dirigenziale n.4051 del 24 gennaio 2005 di rigetto della citata istanza.
Per quanto concerne, invece, i motivi aggiunti di doglianza dedotti avverso la menzionata determinazione di rigetto, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, atteso che secondo l’orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende uniformarsi, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione dell' illegittimità del silenzio rifiuto ai sensi dell'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall' art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, costituisce rito speciale, caratterizzato da forme peculiari e tempi contratti, in quanto finalizzato meramente all'accertamento dell'obbligo dell' Amministrazione inadempiente di provvedere sull'istanza del privato, senza che il giudice adito possa spingere la propria cognizione verso i profili di merito della pretesa; pertanto, in tale sede, non è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto la cognizione dei detti motivi sposterebbe il giudizio sul piano del merito della pretesa, in assenza delle forme e dei tempi propri del rito ordinario (CS, sez.V, n.144 dell’11 gennaio 2002; Tar Lazio, sez.I, n.11090 del 3/12/2002).
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.10842 del 2004, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

 

Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore


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