| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 14 settembre 2005
n. 4250
Pres. Antonio Cavallari, Rel. Patrizia Moro CHIRIACO’ (Avv.
V. SARNO) c. COMUNE di SQUINZANO (Avv. A. VANTAGGIATO) |
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1 Procedimento amministrativo – Memorie scritte
e documenti - Soggetti ex artt. 7 e 9 l. n. 241/1990 – Valutazione
della p.a. – Analitica confutazione – Non necessaria – Atti
vincolati - Accoglimento delle questioni prospettate – Non
necessario
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2 Farmacie - Titolare – Sede di non nuova
istituzione –– Gestore provvisorio – Farmacista subentrante
- Indennità di avviamento – Diritto soggettivo perfetto
– Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste
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3 Farmacie – Rinuncia implicita all’accettazione
dell’assegnazione di una sede farmaceutica - Mancata accettazione
- Mancato pagamento dell’indennità di avviamento – Mancata
conclusione di accordi bonari – Mancato deposito della somma
- Equivale
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1 Nell’ambito del procedimento amministrativo,
l’onere di valutazione che incombe sulla p.a., in ordine
alle “memorie scritte e documenti” presentati dai soggetti
di cui agli artt. 7 e 9 l. n. 241/1990, non è tale da ricomprendere
l’analitica confutazione delle osservazioni e dei rilievi
ivi formulati e, nel caso di atti vincolati, non deve necessariamente
accogliere le questioni prospettate dagli interessati, essendo
sufficiente che di tale valutazione vi sia traccia nel provvedimento
finale.
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2 La pretesa del precedente titolare di una
sede farmaceutica di non nuova istituzione o del gestore
provvisorio a conseguire dal farmacista subentrante l’indennità
di avviamento prevista dall’art. 110 R.D. 12658/1934, il
cui adempimento è estraneo al procedimento pubblicistico
che si chiude con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività,
costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto, con
la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario a conoscere delle relative controversie.
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3 Equivale a rinuncia implicita all’accettazione
dell’assegnazione di una sede farmaceutica il mancato adempimento
delle prescrizioni relative all’accettazione entro trenta
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al
pagamento dell’indennità di avviamento o alla conclusione
di accordi bonari nello stesso termine, al deposito della
somma presso la Cassa depositi e prestiti sempre nello stesso
termine.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE, SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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ANTONIO CAVALLARI Presidente
PATRIZIA MORO Ref. , relatore
CLAUDIO CONTESSA Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA PARZIALE
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Visto il ricorso 970/2005 proposto da: CHIRIACO'
ANTONIO rappresentato e difeso da: SARNO VALENTINA con
domicilio eletto in LECCE VIA AUGUSTO IMPERATORE,16 presso
SARNO VALENTINA
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contro
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COMUNE DI SQUINZANO rappresentato
e difeso da: VANTAGGIATO ANGELO con domicilio eletto in
LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso la sua sede
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REGIONE PUGLIA - BARI
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AZIENDA U.S.L. LE/1
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e nei confronti di
BIANCO MARIA ARMIDA rappresentato e difeso da: BORREGA
LAURA con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso
VANTAGGIATO ANGELO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto 24.5.2005 n. 10 con cui il Sindaco del Comune
di Squinzano ha revocato il decreto sindacale 11.5.1999
n. 45 con il quale veniva affidata al ricorrente la gestione
provvisoria della 4^ sede farmaceutica di Squinzano ed ha
contestualmente assegnato la titolarità della predetta sede
alla dott.ssa Maria Armida Bianco; di ogni atto connesso,
presupposto e/o consequenziale e tra questi la nota del
Dirigente del Settore Sanità della Regione Puglia 2.5.2005
n. 7686 e l’avviso di avvio del procedimento 5.5.2005;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
BIANCO MARIA ARMIDA
COMUNE DI SQUINZANO
Udito nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005 il relatore
Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti V. Pellegrino in sostituzione
di Sarno, Vantaggiato e Portaluri in sostituzione di Borrega
- Considerato che è impugnato il provvedimento di revoca
dell’affidamento in gestione provvisoria della 4^ sede farmaceutica
di Squinzano al ricorrente, con il quale il Sindaco del
Comune di Squinzano, in esecuzione del Decreto del presidente
della Regione Puglia n.497 del 16 luglio 2004, ha contestualmente
affidato la titolarità della predetta sede alla dott.ssa
Maria Armida Bianco;
-considerato che il ricorrente, con ricorso n.2154/04 ha
impugnato dinanzi al Tar Bari le determinazioni dirigenziali
nn.26/03 e 141/04 della regione Puglia di approvazione della
graduatoria dei candidati idonei, nonché il DPGR 15.4.05
n.369 con cui la Regione Puglia ha individuato l’assegnatario
definitivo della sede farmaceutica suindicata ed ha contestualmente
invitato il Sindaco ad adottare il decreto di revoca della
autorizzazione alla gestione provvisoria in titolarità del
ricorrente.
- considerato, che nel ricorso odierno risultano espresse
censure di illegittimità derivata dalla illegittimità fatta
valere a carico degli atti impugnati con il ricorso 2154/04
dinanzi al Tar Bari, la cui decisione viene inevitabilmente
ad influenzare il presente giudizio ;
-ritenuto pertanto che nella fattispecie risultino sussistenti
i presupposti di cui all’art.295 c.p.c con conseguente necessità
di sospendere il giudizio in relazione alle suindicate censure
espresse nel ricorso.
Considerato che pertanto il giudizio può essere definito
con riferimento alle sole censure riguardanti la dedotta
illegittimità propria del gravato decreto n.10/05;
Considerato che il ricorso deve ritenersi, con riferimento
alle suindicate residue censure, in parte inammissibile
ed in parte infondato, per le considerazioni che seguono.
Deve, in primo luogo riconoscersi la infondatezza del motivo
del ricorso con il quale viene dedotta la illegittimità
del suindicato provvedimento in quanto, avendo il ricorrente
proposto memoria procedimentale 25.5.05 a seguito della
comunicazione dell’avvio del procedimento, il Sindaco del
Comune di Squinzano avrebbe dovuto soprassedere alla adozione
degli atti di definizione della procedura concorsuale e
del definitivo decreto di revoca dell’autorizzazione alla
gestione provvisoria, in considerazione della pendenza del
giudizio dinanzi al Tar Bari.
Invero, il gravato provvedimento sindacale, emanato in esecuzione
del decreto della Regione Puglia n.369/2005 con il quale
veniva assegnata alla dott.ssa Bianco Maria Armida la sede
farmaceutica n.4 del comune di Squinzano e si disponeva
contestualmente che il Sindaco di Squinzano provvedesse,
nel più breve tempo possibile, a revocare l’assegnazione
provvisoria in favore del dott. Chiriacò, risulta essere
atto che ha come presupposto altro atto (l’assegnazione
della sede farmaceutica) esecutivo ed ha quindi contenuto
vincolato e necessitato, scevro da valutazioni di tipo discrezionale
circa l’an ed il quomodo (salvo che per quanto attiene all’accertamento
– ex art. 11 del DPR n. 1275/1971 - dell’osservanza delle
formalità da cui agli artt. 9 e 10 del DPR n. 1275/1971,
nel senso che sarà in prosieguo delineato), con la conseguente
non necessità di particolari accertamenti circa i presupposti
di fatto propedeutici alla sua emanazione; pertanto le memorie
partecipative proposte dal ricorrente a seguito dell’avvenuta
comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, devono
essere collocate in tale contesto giuridico.
Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'onere di
valutazione che incombe sulla p.a., in ordine alle " memorie
scritte e documenti" presentati dai soggetti di cui agli
art. 7 e 9 l. n. 241 del 1990, non è tale da ricomprendere
in sè la confutazione punto per punto e analiticamente di
tutte le osservazioni e i rilievi ivi formulati dai soggetti
interessati, richiedendosi piuttosto che la p.a. dia conto
(anche in modo sintetico ma chiaro e comprensibile nello
stesso tempo) della ragione sostanziale della decisione
maturata sull'apporto collaborativo dei soggetti coinvolti
nel procedimento.
Tale necessaria valutazione, ancor più ristretta in presenza
di atti vincolati per i quali si sia deciso di richiedere
comunque l’apporto partecipativo del privato, non implica
ovviamente che l'amministrazione debba necessariamente accogliere
le questioni prospettate dagli interessati, essendo sufficiente
che di tale valutazione vi sia traccia nel provvedimento
finale.
Ne consegue che il provvedimento in esame, sotto tale aspetto,
risulta immune dalle censure suindicate; lo stesso, infatti,
assume a suo presupposto: a) l’efficacia del provvedimento
regionale di assegnazione della sede farmaceutica e quindi
del provvedimento di approvazione della graduatoria (con
implicito riferimento alla ininfluenza sulla stessa efficacia
del ricorso n. 2154/04 proposto innanzi al TAR di Bari,
richiamato dal ricorrente nella memoria del 25.5.2005);
b) l’avvenuta corresponsione della indennità di avviamento
(nella citata memoria si affermava la necessità che l’assegnazione
della sede e l’autorizzazione all’esercizio fossero precedute
dalla corretta determinazione di detta indennità); c) la
necessità che l’importo per il rilievo di arredi, provviste
e dotazioni fosse fissato dopo la cessazione della gestione
provvisoria (nella citata memoria il ricorrente deduceva
che tale importo dovesse essere fissato prima della cessazione
della gestione provvisoria; l’atto sindacale ne afferma
invece la posteriorità e tale affermazione appare corretta,
atteso che sotto il profilo logico vengono rilevati solo
farmaci invenduti e questi possono essere individuati solo
dopo la cessazione della gestione provvisoria, sotto il
profilo meramente normativo mentre l’art. 110 del RD n.
1265/1934 prevede che l’ammontare dell’indennità di avviamento
è fissato d’ufficio e gli artt. 11 del RD n. 1706/1938 e
9 del DPR n. 1275/1971 prevedono che l’ammontare di tale
indennità debba essere versato in un termine decorrente
dalla relativa comunicazione, l’art. 110 citato prevede
che l’importo per il rilievo di arredi, provviste e dotazioni
è fissato dall’autorità solo in caso di disaccordo tra le
parti e l’art. 17 del RD n. 1706/1938 stabilisce che il
versamento dell’importo deve avvenire entro un termine successivo
alla fissazione, cioè all’intervento dell’autorità, intervento
rimesso all’iniziativa di una delle parti e quindi estraneo
alla fase pubblicistica del procedimento, che si chiude
con l’autorizzazione all’esercizio).
Inoltre con riferimento alla prospettata illegittimità dell’atto
di revoca della autorizzazione alla gestione provvisoria
in assenza di una corretta quantificazione, da parte dell’AUSL,
dell’indennità di avviamento ex art.110 TULLLS e art. 15.
L.R. n.36/84, oltre che del valore degli arredi, dei medicinali,
provviste e dotazioni della gestione provvisoria e quindi
della corresponsione delle relative somme, deve ricordarsi
che la sezione ha ritenuto la questione relativa al corretto
calcolo e al conseguente pagamento dell' indennità di avviamento
di natura sostanzialmente interprivata, affidata perciò
alla giurisdizione ordinaria, in quanto le dispute che possano
insorgere su tale indennità non possono interferire negativamente
con la funzionalità del servizio pubblico farmaceutico.(
T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 26 luglio 2003, n. 5388).
Difatti la pretesa del precedente titolare di una sede farmaceutica
di non nuova istituzione o del gestore provvisorio a conseguire
dal farmacista subentrante l’indennità di avviamento prevista
dall’art.110 del R.D. 27 Luglio 1934 n.12658 (testo unico
delle leggi sanitarie) costituisce oggetto di un diritto
soggettivo perfetto, con la conseguenza che le relative
controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario(Cass.
n. 9477 del 1995, Cass. n. 3389 del 1989 ; SS.UU. n. 203
del 2003).
A maggior ragione ciò deve affermarsi con riferimento all’obbligo
di rilevare arredi, provviste e dotazioni dell’esercizio
farmaceutico.
Deve pertanto affermarsi la inammissibilità del ricorso
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
con riferimento alla questione riguardante l’ammontare dell’indennità
di avviamento e l’obbligo di rilevare arredi, provviste
e dotazioni.
Con riferimento alla successiva questione riguardante l’influenza
degli adempimenti previsti dall’art.110 TULLSS sul provvedimento
di revoca della gestione provvisoria e di autorizzazione
all’esercizio della farmacia all’assegnatario definitivo,
appare preliminare una ricostruzione della normativa richiamata.
L’art. 17 della L.2.4.1968 n.475 prevede espressamente che
“ Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente
gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del
cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed, in particolare, l'obbligo
nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o
dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni
attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia
e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso
titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura
corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile
della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione
dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio”.
Con riferimento alle modalità procedimentali della corresponsione
della suddetta indennità deve richiamarsi l’art.9 del DPR
1275/1971. a mente del quale “Il medico provinciale approva
con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica
ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì
contenere l'invito rivolto ai concorrenti medesimi di far
pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della
lettera, la dichiarazione di accettazione o di rinunzia,
con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione della
sede assegnata entro l'anzidetto termine, non si può optare
per altre sedi. Entro lo stesso termine, l'assegnatario
della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove
sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante
il versamento della tassa di concessione e dimostrare di
aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento,
di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie
27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi
diritto ai fini del suddetto adempimento… Il mancato adempimento
delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti,
equivale a rinunzia alla assegnazione”.
Tali norme vanno coordinate con la previgente disciplina
di cui all’art.110 del R.D. n.1265/1934, all’art.113 dello
stesso testo, all’art.11 del R.D. 1706/1938.
L’art.110 citato prevede che: “. L'autorizzazione all'esercizio
di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa
l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente
titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste
e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti
nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere
allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento
in misura corrispondente a tre annate del reddito medio
imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione
dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che
deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento
e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina,
in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo
del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni. ”; l’art.113
dispone che “La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio
di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti
negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento
dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza
di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo
l'art. 841 del codice di commercio; b) per mancato adempimento,
da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art.
110 ( a tale inadempimento è assimilato dall’art. 18 del
RD n. 1706/1938 l’inadempimento dell’obbligo di corrispondere
l’importo stabilito dalla Commissione di cui all’art. 105
citato per arredi, provviste e dotazioni); c) per volontaria
rinuncia dell'autorizzato”.
L’art. 11 del R.D. 1706/1938 prevede che:
“Il Prefetto approva con provvedimento definitivo la graduatoria
e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire,
entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera
stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinunzia.
Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere,
entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove
sarà aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante
il pagamento della prima rata della tassa di concessione
nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare
di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento,
di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie,
o di avere concluso opportuni accordi relativi al detto
pagamento con gli aventi diritto. In caso di dimostrata
impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto,
il Prefetto può autorizzare il deposito della somma presso
la Cassa depositi e prestiti. Il mancato adempimento delle
prescrizioni dei precedenti commi nel termine stabilito,
equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti
conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma”.
Nella fattispecie è avvenuto quanto segue.
Con D.P.G.R. del 15. aprile 2005 n.369 la Regione Puglia
ha provveduto ad assegnare in via definitiva la sede farmaceutica
n.4 del Comune di Squinzano alla dott.ssa Bianco Maria Armida
.
Contestualmente, con nota del 28 aprile 2005 la regione
Puglia ha invitato il Comune di Squinzano e la assegnataria
ai seguenti rispettivi adempimenti :
- “ Il Sindaco del Comune di Squinzano(LE) dovrà provvedere
a revocare nel più breve tempo possibile il decreto al gestore
provvisorio della farmacia”;
-“la dott.ssa Bianco Maria Armida dovrà provvedere al pagamento
dell’indennità di avviamento al gestore provvisorio dott.
Chiriacò Antonio, quantificato dalla ASL LE/1 con nota prot.
n,1952/P del 24 .8.2004 in euro 47,031,34 ed al pagamento
della tassa regionale di concessione di euro 2.222,00”.
-“Alla dott.ssa Bianco Maria Armida si rammenta che il termine
di 30 giorni dalla notifica della presente, indicato dal
DPGR è perentorio, per cui trascorso inutilmente tale termine
la S.V. decadrà dal diritto”.
Successivamente, in data 9.5.2005 la dott. Bianco ha provveduto
al versamento dell’indennità di avviamento suindicata come
liquidata dalla AUSL LE/1, provvedendo a comunicare l’accettazione
della sede farmaceutica assegnata ed allegando copia dell’avvenuto
pagamento dell’indennità di avviamento.
Con successive note del 5.5.2005 e 20.5.2005 il Comune di
Squinzano, accertati gli adempimenti suindicati da parte
della nuova assegnataria, ha comunicato al ricorrente l’avvio
del procedimento di revoca della gestione provvisoria.
Indi, con provvedimento 24.5.2005, oggetto di gravame con
il presente ricorso, il Sindaco del Comune di Squinzano
ha decretato la revoca del precedente decreto sindacale
di assegnazione di gestione provvisoria della 4^ sede farmaceutica
al dott. Chiriacò Antonio Benedetto con cessazione dell’efficacia
dell’esercizio dal 29.5.05, assegnando la titolarità della
4^ sede alla dott.ssa Bianco Maria Armida
Con atto del 27.5.2005 il ricorrente e la dott.ssa Bianco
hanno convenuto di raggiungere un accordo bonario sia con
riferimento alla indennità di avviamento( già corrisposta
da quest’ultima nella somma liquidata dalla AUSL , ma contestata
in sede giurisdizionale dal Chiriacò),sia con riferimento
al rilievo degli arredi , dotazioni e provviste.
Il ricorrente sostiene che:
-gli adempimenti di cui all’art.110 TULLSS assumano natura
pubblicistica e non già privatistica;
- altrettanta valenza pubblicistica assume la quantificazione
della indennità di avviamento con conseguente influenza
della stessa su un ulteriore segmento della fase pubblicistica
di assegnazione della sede, quello della accettazione della
sede medesima da parte del vincitore, in quanto quest’ultimo
per valutare se accettare o meno la sede assegnatagli non
potrà prescindere dalla quantità dei capitali da investire;
-da tali presupposti discenderebbe, sempre a dire del ricorrente,
sia la giurisdizione del G.A. in ordine a tali questioni,
sia la fondatezza dei motivi di censura con i quali si è
evidenziata la impossibilità di procedere alla chiusura
dell’esercizio provvisoriamente gestito dal ricorrente senza
che fosse correttamente determinata e corrisposta la relativa
indennità di avviamento e senza che l’assegnatario definitivo
avesse provveduto all’onere di rilevare gli arredi, dotazioni
e provviste.
L’assunto non coglie nel segno.
Si è detto in ordine alla natura interprivata delle questioni
relative alla determinazione della indennità di cui all’art.110
del R.D. n.1265/1934 e dell’importo attinente al rilievo
di arredi, provviste e dotazioni, questioni rimesse alla
cognizione del giudice ordinario.
Rimane da esaminare l’influenza che l’adempimento dell’obbligazione
di cui alla norma citata relativa all’indennità di avviamento
ha sul procedimento amministrativo, quindi sul segmento
finale dello stesso che è relativo all’autorizzazione all’esercizio
(si è detto che la determinazione dell’importo per il rilievo
di arredi, provviste e dotazioni è estranea al procedimento
pubblicistico che si chiude con l’autorizzazione all’esercizio,
fermo restando che l’inadempimento della relativa obbligazione,
una volta insorta, comporta la decadenza dall’autorizzazione).
Invero, sia l’art.11 del R.D. n.1706/1938, sia l’art.9 del
DPR n.1275/1971 prevedono che l’inadempimento, nei termini
stabiliti normativamente, delle prescrizioni relative alla
corresponsione della indennità di avviamento ”equivale a
rinuncia all’autorizzazione” per l’art.11 ed “alla assegnazione”
per l’art.9.
La diversità delle due norme determina preliminarmente la
necessità di individuare le disposizioni applicabili e quindi
di ritenere che l’art.11 del R.D. 1706/1938 sia stato abrogato
per incompatibilità dall’art.9 del DPR n.1275/1971.
Tale assunto è confortato dall’art. 11 del DPR n. 1275/1971,
il quale prevede che l’emissione del decreto di autorizzazione
sia successiva all’adempimento delle formalità di cui agli
artt. 9 e 10, sicchè l’inadempimento delle stesse può equivalere
a rinuncia all’assegnazione, non già all’autorizzazione,
essendo questo un accadimento successivo alla rinuncia.
Il conflitto, peraltro, si compone ove si interpreti la
rinuncia alla autorizzazione come rinuncia ad un bene futuro,
sicchè le due previsioni vengono a coincidere.
Più elementi concorrono tuttavia ad attribuire una portata
riduttiva alle citate disposizioni per quanto attiene alla
assimilazione dell’inadempimento alla rinuncia:
- le disposizioni primarie (sia la legge n.475/1968 che
il R.D. n.1265/1934) non disciplinano l’istituto della rinuncia
implicita; solo l’art.113 lett. c) del R.D. 1265/1934 riconnette
alla volontaria rinuncia dell’autorizzato all’esercizio
della farmacia la decadenza della stessa autorizzazione;
- l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art.110 dà luogo
alla decadenza dalla “autorizzazione” in base all’art.113
lett.b);
- l’art. 9 secondo comma del DPR 1275/1971 prevede che equivale
a rinuncia il mancato adempimento delle prescrizioni relative
all’accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa alla assegnazione della sede, al
pagamento dell’indennità o alla conclusione di accordi bonari
nello stesso termine, al deposito della somma presso la
cassa Depositi e Prestiti sempre nello stesso termine (sospeso
dalla spedizione della richiesta di autorizzazione alla
ricezione della risposta). A tutto rigore, quindi, l’assegnatario
della sede farmaceutica che adisce il giudice ordinario
per contestare la misura della indennità di avviamento determinata
dalla ASL, e che di conseguenza non abbia osservato le prescrizioni
citate, dovrebbe essere considerato rinunciatario.
Tutti questi elementi portano a ritenere che l’inadempimento
delle formalità di cui all’art. 9 secondo comma del DPR
1275/1971 equivale a rinuncia implicita nell’ipotesi residuale
in cui nessuna volontà di accetta:ione sia stata in alcun
modo manifestata e possa quindi, in base ai principi generali,
attribuirsi valore di rinuncia al comportamento concludente;
in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà, nel termine
prescritto dal citato art. 9, secondo comma, verrà ritenuta
la rinuncia implicita.
Nel caso invece che vi sia stata una qualsiasi manifestazione
di volontà finalizzata all’accettazione e non possa quindi
ritenersi la rinuncia implicita, troverà applicazione l’art.
113, primo comma, lett. b, del R.D. n. 1265/1934 e la sanzione
dell’inadempimento sarà la decadenza dall’autorizzazione
(cioè dall’assegnazione).
Comunque si deve evidenziare che la fase della assegnazione
si deve concludere fisiologicamente, in base all’art. 11
del DPR 1275/1971, nella emissione del decreto di autorizzazione
una volta accertato (come è avvenuto nella specie) l’adempimento
delle formalità di cui al precedente art. 9 (cioè che l’indennità
di avviamento sia stata quantificata, che sia stata corrisposta
o versata presso la Cassa Depositi e Prestiti oppure sussista
una controversia, in ordine all’ammontare di detta indennità,
anche non giudiziaria, atteso che le esigenze di definizione
della vicenda patrimoniale non possono pregiudicare il diritto
costituzionalmente garantito di agire in giudizio a tutela
dei propri diritti, nei termini stabiliti dalla legge, fermo
restando in tal caso la necessità di individuare un termine
scaduto il quale va ritenuto l’inadempimento dell’obbligo
in questione); per contro l’inadempimento delle formalità
più volte citate troverà al tempo stesso formale rappresentazione
e sanzione della dichiarazione di decadenza, ostacolo lapalissiano
all’emissione della autorizzazione all’esercizio.
L’inadempimento delle formalità indicate condiziona dunque
l’adozione del decreto di autorizzazione all’esercizio.
Nella fattispecie deve escludersi il verificarsi di tale
fattispecie, avendo espressamente la dott.ssa Bianco accettato
la assegnazione della farmacia e corrisposto l’indennità
di avviamento quantificata dalla ASL (l’accordo bonario
sottoscritto dalla dott.ssa Bianco con il ricorrente per
il soddisfacimento concordato degli obblighi tutti di cui
all’art. 110 citato non influisce, in quanto successivo
all’atto di autorizzazione all’esercizio sulla legittimità
di questo, potendo invece rilevare, quanto ai vizi attinenti
alla scorretta quantificazione dell’indennità di avviamento
ed alla omessa quantificazione dell’importo relativo ad
arredi, provviste e dotazioni, per l’antitetica gestione,
rispetto al ricorso, dei relativi interessi).
Tali comportamenti escludono in radice il verificarsi della
circostanza suindicata.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in parte
qua.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata nel
ricorso, in considerazione della rinuncia alla stessa espressa
dal procuratore del ricorrente nella odierna udienza, non
resta al Collegio che prendere atto della suddetta sopravvenienza.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del
2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda
Sezione di Lecce
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe,
così provvede:
-sospende ai sensi dell’art.295 c.p.c. il giudizio con riferimento
alle censure riguardanti la prospettata illegittimità derivata,
dagli atti regionali di approvazione della graduatoria del
decreto di assegnazione in titolarità definitiva della sede
fino all’esito del suindicato giudizio introdotto dinanzi
al TAR Bari con ricorso n. 2154/04;
- dichiara la inammissibilità del ricorso, per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento
alla questione concernente il calcolo e la determinazione
delle indennità di cui all’ art.110 TULLSS;
-respinge per le restanti censure il ricorso;
- dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 luglio
2005
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro - Estensore
Pubblicata il 14 settembre 2005
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