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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 14 settembre 2005 n. 4250
Pres. Antonio Cavallari, Rel. Patrizia Moro CHIRIACO’ (Avv. V. SARNO) c. COMUNE di SQUINZANO (Avv. A. VANTAGGIATO)


1 Procedimento amministrativo – Memorie scritte e documenti - Soggetti ex artt. 7 e 9 l. n. 241/1990 – Valutazione della p.a. – Analitica confutazione – Non necessaria – Atti vincolati - Accoglimento delle questioni prospettate – Non necessario

 

2 Farmacie - Titolare – Sede di non nuova istituzione –– Gestore provvisorio – Farmacista subentrante - Indennità di avviamento – Diritto soggettivo perfetto – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste

 

3 Farmacie – Rinuncia implicita all’accettazione dell’assegnazione di una sede farmaceutica - Mancata accettazione - Mancato pagamento dell’indennità di avviamento – Mancata conclusione di accordi bonari – Mancato deposito della somma - Equivale

1 Nell’ambito del procedimento amministrativo, l’onere di valutazione che incombe sulla p.a., in ordine alle “memorie scritte e documenti” presentati dai soggetti di cui agli artt. 7 e 9 l. n. 241/1990, non è tale da ricomprendere l’analitica confutazione delle osservazioni e dei rilievi ivi formulati e, nel caso di atti vincolati, non deve necessariamente accogliere le questioni prospettate dagli interessati, essendo sufficiente che di tale valutazione vi sia traccia nel provvedimento finale.

 

2 La pretesa del precedente titolare di una sede farmaceutica di non nuova istituzione o del gestore provvisorio a conseguire dal farmacista subentrante l’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 R.D. 12658/1934, il cui adempimento è estraneo al procedimento pubblicistico che si chiude con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle relative controversie.

 

3 Equivale a rinuncia implicita all’accettazione dell’assegnazione di una sede farmaceutica il mancato adempimento delle prescrizioni relative all’accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al pagamento dell’indennità di avviamento o alla conclusione di accordi bonari nello stesso termine, al deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti sempre nello stesso termine.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE, SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

ANTONIO CAVALLARI Presidente
PATRIZIA MORO Ref. , relatore
CLAUDIO CONTESSA Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA PARZIALE

 

Visto il ricorso 970/2005 proposto da: CHIRIACO' ANTONIO rappresentato e difeso da: SARNO VALENTINA con domicilio eletto in LECCE VIA AUGUSTO IMPERATORE,16 presso SARNO VALENTINA

 

contro

 

COMUNE DI SQUINZANO rappresentato e difeso da: VANTAGGIATO ANGELO con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso la sua sede

 

REGIONE PUGLIA - BARI

 

AZIENDA U.S.L. LE/1

 

e nei confronti di
BIANCO MARIA ARMIDA rappresentato e difeso da: BORREGA LAURA con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto 24.5.2005 n. 10 con cui il Sindaco del Comune di Squinzano ha revocato il decreto sindacale 11.5.1999 n. 45 con il quale veniva affidata al ricorrente la gestione provvisoria della 4^ sede farmaceutica di Squinzano ed ha contestualmente assegnato la titolarità della predetta sede alla dott.ssa Maria Armida Bianco; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale e tra questi la nota del Dirigente del Settore Sanità della Regione Puglia 2.5.2005 n. 7686 e l’avviso di avvio del procedimento 5.5.2005;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

BIANCO MARIA ARMIDA
COMUNE DI SQUINZANO

Udito nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005 il relatore Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti V. Pellegrino in sostituzione di Sarno, Vantaggiato e Portaluri in sostituzione di Borrega



- Considerato che è impugnato il provvedimento di revoca dell’affidamento in gestione provvisoria della 4^ sede farmaceutica di Squinzano al ricorrente, con il quale il Sindaco del Comune di Squinzano, in esecuzione del Decreto del presidente della Regione Puglia n.497 del 16 luglio 2004, ha contestualmente affidato la titolarità della predetta sede alla dott.ssa Maria Armida Bianco;
-considerato che il ricorrente, con ricorso n.2154/04 ha impugnato dinanzi al Tar Bari le determinazioni dirigenziali nn.26/03 e 141/04 della regione Puglia di approvazione della graduatoria dei candidati idonei, nonché il DPGR 15.4.05 n.369 con cui la Regione Puglia ha individuato l’assegnatario definitivo della sede farmaceutica suindicata ed ha contestualmente invitato il Sindaco ad adottare il decreto di revoca della autorizzazione alla gestione provvisoria in titolarità del ricorrente.
- considerato, che nel ricorso odierno risultano espresse censure di illegittimità derivata dalla illegittimità fatta valere a carico degli atti impugnati con il ricorso 2154/04 dinanzi al Tar Bari, la cui decisione viene inevitabilmente ad influenzare il presente giudizio ;
-ritenuto pertanto che nella fattispecie risultino sussistenti i presupposti di cui all’art.295 c.p.c con conseguente necessità di sospendere il giudizio in relazione alle suindicate censure espresse nel ricorso.
Considerato che pertanto il giudizio può essere definito con riferimento alle sole censure riguardanti la dedotta illegittimità propria del gravato decreto n.10/05;
Considerato che il ricorso deve ritenersi, con riferimento alle suindicate residue censure, in parte inammissibile ed in parte infondato, per le considerazioni che seguono.
Deve, in primo luogo riconoscersi la infondatezza del motivo del ricorso con il quale viene dedotta la illegittimità del suindicato provvedimento in quanto, avendo il ricorrente proposto memoria procedimentale 25.5.05 a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento, il Sindaco del Comune di Squinzano avrebbe dovuto soprassedere alla adozione degli atti di definizione della procedura concorsuale e del definitivo decreto di revoca dell’autorizzazione alla gestione provvisoria, in considerazione della pendenza del giudizio dinanzi al Tar Bari.
Invero, il gravato provvedimento sindacale, emanato in esecuzione del decreto della Regione Puglia n.369/2005 con il quale veniva assegnata alla dott.ssa Bianco Maria Armida la sede farmaceutica n.4 del comune di Squinzano e si disponeva contestualmente che il Sindaco di Squinzano provvedesse, nel più breve tempo possibile, a revocare l’assegnazione provvisoria in favore del dott. Chiriacò, risulta essere atto che ha come presupposto altro atto (l’assegnazione della sede farmaceutica) esecutivo ed ha quindi contenuto vincolato e necessitato, scevro da valutazioni di tipo discrezionale circa l’an ed il quomodo (salvo che per quanto attiene all’accertamento – ex art. 11 del DPR n. 1275/1971 - dell’osservanza delle formalità da cui agli artt. 9 e 10 del DPR n. 1275/1971, nel senso che sarà in prosieguo delineato), con la conseguente non necessità di particolari accertamenti circa i presupposti di fatto propedeutici alla sua emanazione; pertanto le memorie partecipative proposte dal ricorrente a seguito dell’avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, devono essere collocate in tale contesto giuridico.
Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'onere di valutazione che incombe sulla p.a., in ordine alle " memorie scritte e documenti" presentati dai soggetti di cui agli art. 7 e 9 l. n. 241 del 1990, non è tale da ricomprendere in sè la confutazione punto per punto e analiticamente di tutte le osservazioni e i rilievi ivi formulati dai soggetti interessati, richiedendosi piuttosto che la p.a. dia conto (anche in modo sintetico ma chiaro e comprensibile nello stesso tempo) della ragione sostanziale della decisione maturata sull'apporto collaborativo dei soggetti coinvolti nel procedimento.
Tale necessaria valutazione, ancor più ristretta in presenza di atti vincolati per i quali si sia deciso di richiedere comunque l’apporto partecipativo del privato, non implica ovviamente che l'amministrazione debba necessariamente accogliere le questioni prospettate dagli interessati, essendo sufficiente che di tale valutazione vi sia traccia nel provvedimento finale.
Ne consegue che il provvedimento in esame, sotto tale aspetto, risulta immune dalle censure suindicate; lo stesso, infatti, assume a suo presupposto: a) l’efficacia del provvedimento regionale di assegnazione della sede farmaceutica e quindi del provvedimento di approvazione della graduatoria (con implicito riferimento alla ininfluenza sulla stessa efficacia del ricorso n. 2154/04 proposto innanzi al TAR di Bari, richiamato dal ricorrente nella memoria del 25.5.2005); b) l’avvenuta corresponsione della indennità di avviamento (nella citata memoria si affermava la necessità che l’assegnazione della sede e l’autorizzazione all’esercizio fossero precedute dalla corretta determinazione di detta indennità); c) la necessità che l’importo per il rilievo di arredi, provviste e dotazioni fosse fissato dopo la cessazione della gestione provvisoria (nella citata memoria il ricorrente deduceva che tale importo dovesse essere fissato prima della cessazione della gestione provvisoria; l’atto sindacale ne afferma invece la posteriorità e tale affermazione appare corretta, atteso che sotto il profilo logico vengono rilevati solo farmaci invenduti e questi possono essere individuati solo dopo la cessazione della gestione provvisoria, sotto il profilo meramente normativo mentre l’art. 110 del RD n. 1265/1934 prevede che l’ammontare dell’indennità di avviamento è fissato d’ufficio e gli artt. 11 del RD n. 1706/1938 e 9 del DPR n. 1275/1971 prevedono che l’ammontare di tale indennità debba essere versato in un termine decorrente dalla relativa comunicazione, l’art. 110 citato prevede che l’importo per il rilievo di arredi, provviste e dotazioni è fissato dall’autorità solo in caso di disaccordo tra le parti e l’art. 17 del RD n. 1706/1938 stabilisce che il versamento dell’importo deve avvenire entro un termine successivo alla fissazione, cioè all’intervento dell’autorità, intervento rimesso all’iniziativa di una delle parti e quindi estraneo alla fase pubblicistica del procedimento, che si chiude con l’autorizzazione all’esercizio).
Inoltre con riferimento alla prospettata illegittimità dell’atto di revoca della autorizzazione alla gestione provvisoria in assenza di una corretta quantificazione, da parte dell’AUSL, dell’indennità di avviamento ex art.110 TULLLS e art. 15. L.R. n.36/84, oltre che del valore degli arredi, dei medicinali, provviste e dotazioni della gestione provvisoria e quindi della corresponsione delle relative somme, deve ricordarsi che la sezione ha ritenuto la questione relativa al corretto calcolo e al conseguente pagamento dell' indennità di avviamento di natura sostanzialmente interprivata, affidata perciò alla giurisdizione ordinaria, in quanto le dispute che possano insorgere su tale indennità non possono interferire negativamente con la funzionalità del servizio pubblico farmaceutico.( T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 26 luglio 2003, n. 5388). Difatti la pretesa del precedente titolare di una sede farmaceutica di non nuova istituzione o del gestore provvisorio a conseguire dal farmacista subentrante l’indennità di avviamento prevista dall’art.110 del R.D. 27 Luglio 1934 n.12658 (testo unico delle leggi sanitarie) costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario(Cass. n. 9477 del 1995, Cass. n. 3389 del 1989 ; SS.UU. n. 203 del 2003).
A maggior ragione ciò deve affermarsi con riferimento all’obbligo di rilevare arredi, provviste e dotazioni dell’esercizio farmaceutico.
Deve pertanto affermarsi la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla questione riguardante l’ammontare dell’indennità di avviamento e l’obbligo di rilevare arredi, provviste e dotazioni.
Con riferimento alla successiva questione riguardante l’influenza degli adempimenti previsti dall’art.110 TULLSS sul provvedimento di revoca della gestione provvisoria e di autorizzazione all’esercizio della farmacia all’assegnatario definitivo, appare preliminare una ricostruzione della normativa richiamata.
L’art. 17 della L.2.4.1968 n.475 prevede espressamente che “ Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed, in particolare, l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio”.
Con riferimento alle modalità procedimentali della corresponsione della suddetta indennità deve richiamarsi l’art.9 del DPR 1275/1971. a mente del quale “Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì contenere l'invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera, la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l'anzidetto termine, non si può optare per altre sedi. Entro lo stesso termine, l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento… Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione”.
Tali norme vanno coordinate con la previgente disciplina di cui all’art.110 del R.D. n.1265/1934, all’art.113 dello stesso testo, all’art.11 del R.D. 1706/1938.
L’art.110 citato prevede che: “. L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni. ”; l’art.113 dispone che “La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio; b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110 ( a tale inadempimento è assimilato dall’art. 18 del RD n. 1706/1938 l’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’importo stabilito dalla Commissione di cui all’art. 105 citato per arredi, provviste e dotazioni); c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato”.
L’art. 11 del R.D. 1706/1938 prevede che:
“Il Prefetto approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinunzia. Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere, entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove sarà aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, o di avere concluso opportuni accordi relativi al detto pagamento con gli aventi diritto. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il Prefetto può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti. Il mancato adempimento delle prescrizioni dei precedenti commi nel termine stabilito, equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma”.
Nella fattispecie è avvenuto quanto segue.
Con D.P.G.R. del 15. aprile 2005 n.369 la Regione Puglia ha provveduto ad assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n.4 del Comune di Squinzano alla dott.ssa Bianco Maria Armida .
Contestualmente, con nota del 28 aprile 2005 la regione Puglia ha invitato il Comune di Squinzano e la assegnataria ai seguenti rispettivi adempimenti :
- “ Il Sindaco del Comune di Squinzano(LE) dovrà provvedere a revocare nel più breve tempo possibile il decreto al gestore provvisorio della farmacia”;
-“la dott.ssa Bianco Maria Armida dovrà provvedere al pagamento dell’indennità di avviamento al gestore provvisorio dott. Chiriacò Antonio, quantificato dalla ASL LE/1 con nota prot. n,1952/P del 24 .8.2004 in euro 47,031,34 ed al pagamento della tassa regionale di concessione di euro 2.222,00”.
-“Alla dott.ssa Bianco Maria Armida si rammenta che il termine di 30 giorni dalla notifica della presente, indicato dal DPGR è perentorio, per cui trascorso inutilmente tale termine la S.V. decadrà dal diritto”.
Successivamente, in data 9.5.2005 la dott. Bianco ha provveduto al versamento dell’indennità di avviamento suindicata come liquidata dalla AUSL LE/1, provvedendo a comunicare l’accettazione della sede farmaceutica assegnata ed allegando copia dell’avvenuto pagamento dell’indennità di avviamento.
Con successive note del 5.5.2005 e 20.5.2005 il Comune di Squinzano, accertati gli adempimenti suindicati da parte della nuova assegnataria, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della gestione provvisoria.
Indi, con provvedimento 24.5.2005, oggetto di gravame con il presente ricorso, il Sindaco del Comune di Squinzano ha decretato la revoca del precedente decreto sindacale di assegnazione di gestione provvisoria della 4^ sede farmaceutica al dott. Chiriacò Antonio Benedetto con cessazione dell’efficacia dell’esercizio dal 29.5.05, assegnando la titolarità della 4^ sede alla dott.ssa Bianco Maria Armida
Con atto del 27.5.2005 il ricorrente e la dott.ssa Bianco hanno convenuto di raggiungere un accordo bonario sia con riferimento alla indennità di avviamento( già corrisposta da quest’ultima nella somma liquidata dalla AUSL , ma contestata in sede giurisdizionale dal Chiriacò),sia con riferimento al rilievo degli arredi , dotazioni e provviste.
Il ricorrente sostiene che:
-gli adempimenti di cui all’art.110 TULLSS assumano natura pubblicistica e non già privatistica;
- altrettanta valenza pubblicistica assume la quantificazione della indennità di avviamento con conseguente influenza della stessa su un ulteriore segmento della fase pubblicistica di assegnazione della sede, quello della accettazione della sede medesima da parte del vincitore, in quanto quest’ultimo per valutare se accettare o meno la sede assegnatagli non potrà prescindere dalla quantità dei capitali da investire;
-da tali presupposti discenderebbe, sempre a dire del ricorrente, sia la giurisdizione del G.A. in ordine a tali questioni, sia la fondatezza dei motivi di censura con i quali si è evidenziata la impossibilità di procedere alla chiusura dell’esercizio provvisoriamente gestito dal ricorrente senza che fosse correttamente determinata e corrisposta la relativa indennità di avviamento e senza che l’assegnatario definitivo avesse provveduto all’onere di rilevare gli arredi, dotazioni e provviste.
L’assunto non coglie nel segno.
Si è detto in ordine alla natura interprivata delle questioni relative alla determinazione della indennità di cui all’art.110 del R.D. n.1265/1934 e dell’importo attinente al rilievo di arredi, provviste e dotazioni, questioni rimesse alla cognizione del giudice ordinario.
Rimane da esaminare l’influenza che l’adempimento dell’obbligazione di cui alla norma citata relativa all’indennità di avviamento ha sul procedimento amministrativo, quindi sul segmento finale dello stesso che è relativo all’autorizzazione all’esercizio (si è detto che la determinazione dell’importo per il rilievo di arredi, provviste e dotazioni è estranea al procedimento pubblicistico che si chiude con l’autorizzazione all’esercizio, fermo restando che l’inadempimento della relativa obbligazione, una volta insorta, comporta la decadenza dall’autorizzazione).
Invero, sia l’art.11 del R.D. n.1706/1938, sia l’art.9 del DPR n.1275/1971 prevedono che l’inadempimento, nei termini stabiliti normativamente, delle prescrizioni relative alla corresponsione della indennità di avviamento ”equivale a rinuncia all’autorizzazione” per l’art.11 ed “alla assegnazione” per l’art.9.
La diversità delle due norme determina preliminarmente la necessità di individuare le disposizioni applicabili e quindi di ritenere che l’art.11 del R.D. 1706/1938 sia stato abrogato per incompatibilità dall’art.9 del DPR n.1275/1971.
Tale assunto è confortato dall’art. 11 del DPR n. 1275/1971, il quale prevede che l’emissione del decreto di autorizzazione sia successiva all’adempimento delle formalità di cui agli artt. 9 e 10, sicchè l’inadempimento delle stesse può equivalere a rinuncia all’assegnazione, non già all’autorizzazione, essendo questo un accadimento successivo alla rinuncia.
Il conflitto, peraltro, si compone ove si interpreti la rinuncia alla autorizzazione come rinuncia ad un bene futuro, sicchè le due previsioni vengono a coincidere.
Più elementi concorrono tuttavia ad attribuire una portata riduttiva alle citate disposizioni per quanto attiene alla assimilazione dell’inadempimento alla rinuncia:
- le disposizioni primarie (sia la legge n.475/1968 che il R.D. n.1265/1934) non disciplinano l’istituto della rinuncia implicita; solo l’art.113 lett. c) del R.D. 1265/1934 riconnette alla volontaria rinuncia dell’autorizzato all’esercizio della farmacia la decadenza della stessa autorizzazione;
- l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art.110 dà luogo alla decadenza dalla “autorizzazione” in base all’art.113 lett.b);
- l’art. 9 secondo comma del DPR 1275/1971 prevede che equivale a rinuncia il mancato adempimento delle prescrizioni relative all’accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla assegnazione della sede, al pagamento dell’indennità o alla conclusione di accordi bonari nello stesso termine, al deposito della somma presso la cassa Depositi e Prestiti sempre nello stesso termine (sospeso dalla spedizione della richiesta di autorizzazione alla ricezione della risposta). A tutto rigore, quindi, l’assegnatario della sede farmaceutica che adisce il giudice ordinario per contestare la misura della indennità di avviamento determinata dalla ASL, e che di conseguenza non abbia osservato le prescrizioni citate, dovrebbe essere considerato rinunciatario.
Tutti questi elementi portano a ritenere che l’inadempimento delle formalità di cui all’art. 9 secondo comma del DPR 1275/1971 equivale a rinuncia implicita nell’ipotesi residuale in cui nessuna volontà di accetta:ione sia stata in alcun modo manifestata e possa quindi, in base ai principi generali, attribuirsi valore di rinuncia al comportamento concludente; in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà, nel termine prescritto dal citato art. 9, secondo comma, verrà ritenuta la rinuncia implicita.
Nel caso invece che vi sia stata una qualsiasi manifestazione di volontà finalizzata all’accettazione e non possa quindi ritenersi la rinuncia implicita, troverà applicazione l’art. 113, primo comma, lett. b, del R.D. n. 1265/1934 e la sanzione dell’inadempimento sarà la decadenza dall’autorizzazione (cioè dall’assegnazione).
Comunque si deve evidenziare che la fase della assegnazione si deve concludere fisiologicamente, in base all’art. 11 del DPR 1275/1971, nella emissione del decreto di autorizzazione una volta accertato (come è avvenuto nella specie) l’adempimento delle formalità di cui al precedente art. 9 (cioè che l’indennità di avviamento sia stata quantificata, che sia stata corrisposta o versata presso la Cassa Depositi e Prestiti oppure sussista una controversia, in ordine all’ammontare di detta indennità, anche non giudiziaria, atteso che le esigenze di definizione della vicenda patrimoniale non possono pregiudicare il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, nei termini stabiliti dalla legge, fermo restando in tal caso la necessità di individuare un termine scaduto il quale va ritenuto l’inadempimento dell’obbligo in questione); per contro l’inadempimento delle formalità più volte citate troverà al tempo stesso formale rappresentazione e sanzione della dichiarazione di decadenza, ostacolo lapalissiano all’emissione della autorizzazione all’esercizio.
L’inadempimento delle formalità indicate condiziona dunque l’adozione del decreto di autorizzazione all’esercizio.
Nella fattispecie deve escludersi il verificarsi di tale fattispecie, avendo espressamente la dott.ssa Bianco accettato la assegnazione della farmacia e corrisposto l’indennità di avviamento quantificata dalla ASL (l’accordo bonario sottoscritto dalla dott.ssa Bianco con il ricorrente per il soddisfacimento concordato degli obblighi tutti di cui all’art. 110 citato non influisce, in quanto successivo all’atto di autorizzazione all’esercizio sulla legittimità di questo, potendo invece rilevare, quanto ai vizi attinenti alla scorretta quantificazione dell’indennità di avviamento ed alla omessa quantificazione dell’importo relativo ad arredi, provviste e dotazioni, per l’antitetica gestione, rispetto al ricorso, dei relativi interessi).
Tali comportamenti escludono in radice il verificarsi della circostanza suindicata.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in parte qua.


Con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata nel ricorso, in considerazione della rinuncia alla stessa espressa dal procuratore del ricorrente nella odierna udienza, non resta al Collegio che prendere atto della suddetta sopravvenienza.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

-sospende ai sensi dell’art.295 c.p.c. il giudizio con riferimento alle censure riguardanti la prospettata illegittimità derivata, dagli atti regionali di approvazione della graduatoria del decreto di assegnazione in titolarità definitiva della sede fino all’esito del suindicato giudizio introdotto dinanzi al TAR Bari con ricorso n. 2154/04;

- dichiara la inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla questione concernente il calcolo e la determinazione delle indennità di cui all’ art.110 TULLSS;

-respinge per le restanti censure il ricorso;

- dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.


Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott.ssa Patrizia Moro - Estensore



Pubblicata il 14 settembre 2005

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