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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 21 settembre
2005 n. 7240
Pres. Corsaro, Rel. Santoleri.
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. (Prof.
Avv. F. Sorrentino) c. AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – A.I.F.A.
e MINISTERO DELLA SALUTE (Avvocatura Generale dello Stato)
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1. Farmacia e farmacisti - AIFA – provvedimento
che ha determinato la revisione del prontuario farmaceutico
– E’ legittimo - Motivi.
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2. Farmacia e farmacisti - art. 48, comma
5, lett. F), D.L. 269/03 – Questione di legittimità costituzionale
– Non è fondata.
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3. Farmacia e farmacisti - provvedimento
di revisione del prontuario farmaceutico – natura – atto
a contenuto generale – Conseguenze – Obbligo di motivazione
ed obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
– Sono esclusi.
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1. È legittimo il provvedimento con cui L’AIFA
ha provveduto alla revisione del Prontuario Farmaceutico
Nazionale e ridotto il prezzo dei principi attivi che nel
primo semestre 2004 avevano determinato una variazione di
spesa superiore alla media dell’intero settore (8,6%), poiché
la scelta di utilizzare quale criterio di riferimento i
principi attivi (e non i singoli prodotti farmaceutici)
appare ragionevolmente motivata dalla necessità di non incidere
sulle strategie di mercato delle aziende e dall’opportunità
di non vanificare, per ciascun principio attivo, il principio
“prezzi uguali per farmaci uguali”.
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2. È manifestamente infondata la questione
di legittimità dell’art. 48, comma 5, lett. F), D.L. 269/03
che disciplina lo sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci
per violazione dell’artt. 41, 23, 53, 3 e 97 Cost., in quanto:
a) la riduzione della quota di spettanza al produttore,
trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, non può
ricadere nell’ambito della diversa disciplina dell’art.
41 cost. che attiene all’iniziativa economica privata; b)
lo sconto è stato introdotto e quantificato dal legislatore
e non è stata violata, quindi, la riserva di legge; c) l’imposizione
nei soli confronti dei produttori di farmaci, con esclusione
dei grossisti e farmacisti, non discrimina singoli soggetti
ma disciplina diversamente e ragionevolmente la categoria
di industriali che svolgono un’attività direttamente collegata
all’assistenza farmaceutica; d) è un corretto indice di
capacità contributiva il ricavo della vendita del farmaco,
peraltro trattandosi di un prelievo tributario di limitata
entità risulta comunque garantita la remunerazione dell’attività
di impresa; e) ridurre il disavanzo è espressione del principio
di buon andamento. cfr. Corte Costituzionale 26/1/04 n.
121, 6/7/72 n. 144, 27/6/75 n. 201, n. 102/93; T.A.R. Piemonte
Sez. II 2/7/02 n. 1408; 20/4/02 n. 916; T.A.R. Trentino
Alto Adige 24/2/03 n. 82.
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3. Il provvedimento di determinazione dei
prezzi di rimborso in sede di approvazione del nuovo prontuario
farmaceutico è un atto a contenuto generale, pertanto è
sottratto sia all’obbligo di motivazione che all’obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento e di partecipazione
ai sensi della L. 241/90.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
- Sezione Terza Ter -
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composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Corsaro Presidente
Dott. Angelica Dell’Utri Consigliere
Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1792/05, proposto dalla
società SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dal Prof. Avv. Federico Sorrentino ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere
delle Navi n. 30.
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contro
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l’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – A.I.F.A.
in persona del legale rappresentante p.t.;
il MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro
p.t., entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi
n. 12 sono domiciliate per legge
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e nei confronti
della società ASTRAZENECA S.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., n.c.
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per l'annullamento
- della determinazione 16 dicembre 2004 del Direttore Generale
recante il Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005, nella
parte in cui essa
1) prevede la riduzione autoritativa del prezzo di fustella
dei farmaci commercializzati da Sigma-Tau S.p.a. e contenenti
il principio attivo lansoprazolo (LIMPIDEX,14 cpr. orodispers.
15 mg; LIMPIDEX, 14 cpr orodispers 30 mg; LIMPIDEX 15, 14
cps 15 mg; LIMPIDEX 30, 14 cps 30 mg);
2) prevede, in relazione a tutti i farmaci prodotti dalla
ricorrente, l’ulteriore riduzione del 4,12% sul prezzo di
fustella;
- di tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e conseguenti,
ivi compresi:
- la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 recante “Note AIFA
2004 (revisione delle note CUF)
- i pareri 26-27 ottobre e 17-18 novembre 2004 della Commissione
consultiva tecnico-scientifica;
- la determinazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione
dell’AIFA di approvazione dell’aggiornamento del “Prontuario
farmaceutico nazionale 2005”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2005 la Dott.ssa
Stefania Santoleri, e uditi, altresì, il Prof. Avv. Federico
Sorrentino per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato
Massimo Salvatorelli per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO
L’art. 48 del D.L. 30/9/03 n. 269, convertito in L. 24/9/03
n. 326 ha attribuito all’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.)
il potere di controllo e di contenimento della spesa farmaceutica
posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 48 comma 5 prevede due diverse misure per il raggiungimento
delle suddette finalità: quella prevista dalla lett. c), secondo
cui l’AIFA “provvede entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente in caso di sfondamento del tetto di spesa di
cui al comma 1, a redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di
costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua,
il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica ….”, e quella prevista dalla
lett. f), secondo cui all’AIFA spetta il compito, “in caso
di superamento del tetto di spesa, (di) ridefinire, anche
temporaneamente, nella misura del 60% del superamento, la
quota di spettanza al produttore prevista dall’art. 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1998, n. 662 “(….), precisando
che “la quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale viene rideterminata
includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore,
che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello
sconto” e che “il rimanente 40% del superamento viene ripianato
dalle regioni …”.
Con D.L. 24/6/04 n. 156, convertito con modificazioni in L.
2/8/04 n. 202, il Legislatore ha stabilito il tetto di spesa
farmaceutica per l’anno 2004 ed ha calcolato l’entità dello
sfondamento e del conseguente ripiano a carico delle imprese
farmaceutiche ai sensi dell’art. 48 comma 5 lett. f) della
L. n. 326/03, prevedendo lo sconto del 4,12% sul prezzo al
pubblico, IVA compresa.
L’AIFA ha quindi provveduto alla revisione del Prontuario
Farmaceutico Nazionale, con la quale ha provveduto a ridurre
il prezzo dei principi attivi che nel primo semestre 2004
avevano determinato una variazione di spesa superiore alla
media dell’intero settore (8,6%).
Avverso il provvedimento impugnato ed avverso gli atti e pareri
ivi richiamati la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità derivata dall’incostituzionalità del comma
5 lett. f) dell’art. 48 del D.L. n. 269/03, conv. con modificazioni
in L. 326/03, e dell’art. 1 del D.L. 156/04, conv. con modificazioni
nella L. 202/04, in riferimento agli artt. 3, 41, 53 e 97
Cost.
Deduce la ricorrente l’illegittimità costituzionale dello
sconto obbligatorio previsto dall’art. 48 comma 5 lett. f)
della L. 326/03 reso operativo dall’art. 1 della L. 202/04.
Sostiene, in particolare, la società ricorrente che detto
sconto del 4,12% sulla quota di spettanza del produttore costituirebbe
una misura restrittiva dell’attività economica delle imprese.
L’art. 41 Cost. – secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale
- consentirebbe la fissazione autoritativa dei prezzi, condizionatamente,
però, all’esecuzione di una previa istruttoria sui costi,
al fine di evitare un’eccessiva compressione della libertà
di iniziativa economica.
Nell’attuale regime il prezzo dei farmaci viene fissato tenendo
conto dei costi di produzione.
Lo sconto obbligatorio introdotto dal Legislatore con la norma
censurata, invece, non sarebbe legato al costo di produzione,
inciderebbe su tutti i prodotti posti a carico del SSN, graverebbe
sui soli produttori di farmaci, sarebbe stato imposto per
ripianare lo sfondamento della spesa sanitaria ed inciderebbe
su rapporti già perfetti.
Di qui la violazione dell’art. 41 Cost.
Secondo la giurisprudenza costituzionale lo sconto obbligatorio
costituirebbe una prestazione patrimoniale imposta, sottoposta
alla riserva di legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
Pertanto sarebbe necessario che gli elementi della fattispecie
impositiva siano o determinati dalla legge, o determinabili
sulla base di criteri tecnici od economici senza lasciare
troppo margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.
Nella fattispecie, il prelievo sarebbe rimesso alla discrezionalità
dell’Amministrazione che potrebbe decidere quali misure adottare
per recuperare lo sfondamento in violazione dell’art. 23 Cost.
Lo sconto violerebbe anche l’art. 53 Cost. perché nel disporre
il prelievo mancherebbe ogni aggancio al principio della capacità
contributiva.
La discrezionalità del legislatore si trasformerebbe in questo
caso in arbitrio, ed arbitraria sarebbe la scelta di far gravare
la riduzione sui soli produttori dei farmaci.
La scelta del legislatore sarebbe infatti irragionevole e
quindi viziata per violazione dell’art. 3 Cost., non sussistendo
alcuna valida ragione per disporre la riduzione nei soli confronti
dei produttori quando anche i grossisti ed i farmacisti avrebbero
contribuito all’incremento della spesa sanitaria.
Peraltro, il principio di uguaglianza sarebbe violato anche
perché la riduzione colpirebbe indiscriminatamente tutte le
imprese, sia quelle con grosso fatturato che quelle piccole,
prescindendo peraltro dall’accertamento del loro concorso
allo sfondamento della spesa farmaceutica.
Inoltre la riduzione andrebbe ad incidere su un rapporto negoziale
in corso violando quindi l’affidamento del contraente.
Infine, detta misura violerebbe anche l’art. 97 Cost., perché
addosserebbe alle imprese gli errori di previsione e di gestione
della spesa sanitaria da parte dell’Amministrazione.
Sarebbe altresì incostituzionale l’art. 1 del D.L. 156/04
conv. con modificazioni nella L. 202/04 nella parte in cui
individua il tetto di spesa farmaceutica per il 2004.
L’art. 1 infatti, non avrebbe fissato il tetto di spesa sulla
base di un dato concreto ed elastico (la spesa sanitaria complessiva)
come disponeva l’art. 5 della L. 405/01, ma avrebbe fatto
riferimento ad un dato astratto e rigido (l’importo con cui
lo Stato concorre alla spesa sanitaria complessiva ai sensi
dell’Accordo Stato – Regioni dell’8/8/01, maggiorato dello
stanziamento di 550 milioni di euro previsto per i rinnovi
contrattuali), ignorando che la spesa sanitaria sarebbe aumentata
sia per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari,
sia per l’ammissione al regime di rimborsabilità dei farmaci
antistaminici e antidolorifici (tanto più che l’incremento
della spesa risulterebbe dallo stesso DPEF 2005-2008).
Pertanto in presenza di una spesa sanitaria complessiva ormai
aumentata sarebbe irragionevole – e quindi contrario all’art.
3 Cost. – il tetto fissato per la spesa farmaceutica nel 2004.
2) Violazione dell’art. 48 comma 6 del D.L. 269/03 e dell’art.
6 comma 2 del D.M. 20 settembre 2004. Incompetenza.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per incompetenza
essendo stato adottato dal Direttore Generale dell’AIFA e
non dal Consiglio di Amministrazione.
3) Violazione dei principi di cui alla legge 241/90. Violazione
della direttiva 89/105/CE.
Nel disporre la rideterminazione dei prezzi di rimborso in
sede di approvazione del nuovo prontuario farmaceutico nazionale
lamenta la ricorrente la violazione dei principi di partecipazione
al procedimento e della necessaria trasparenza sui criteri
e sui calcoli effettuati.
4) Violazione dell’art. 48 comma 5 lett. c) del D.L. n. 269/03.
Difetto di istruttoria – Disparità di trattamento – Violazione
dell’art. 97 Cost.
Deduce la ricorrente che lo sfondamento della spesa non sarebbe
affatto provocato dalle “pressioni promozionali su alcuni
prodotti da parte delle aziende produttrici”, ma deriverebbe
da requisiti strutturali.
Inoltre l’incremento delle vendite di taluni farmaci potrebbe
giustificarsi con la loro maggiore efficacia senza considerare
che l’attività promozionale sarebbe lecita.
Lo sfondamento poi si concentrerebbe soprattutto su alcune
regioni, senza che l’AIFA abbia svolto indagini serie per
comprenderne il motivo.
Peraltro nel calcolo della spesa farmaceutica sarebbero stati
computati anche prodotti diversi dai soli farmaci di fascia
A.
Infine, la scelta effettuata dall’AIFA sarebbe inoltre irrazionale,
perché avrebbe colpito i principi attivi con incremento della
spesa superiore all’8,6% e non i singoli farmaci che avevano
evidenziato un tale incremento delle vendite: la diminuzione
del prezzo sarebbe stata quindi addossata prescindendo quindi
dall’analizzare l’andamento di mercato di ogni singolo farmaco.
5) Incostituzionalità dell’attribuzione all’AIFA di un potere
di regolazione dei prezzi (art. 48 comma 5 D.L. 269/03). Illegittimità
derivata.
La discrezionalità dell’AIFA nella determinazione autoritativa
dei prezzi dei farmaci si porrebbe in contrasto con gli artt.
23 e 41 Cost. non potendo determinarsi il prezzo senza tener
conto dei costi di produzione.
La ricorrente infine formula istanza risarcitoria per l’importo
corrispondente alla differenza tra il vecchio prezzo dei farmaci
da essa prodotti ed inseriti nel prontuario, ed il nuovo prezzo
a partire dal gennaio 2005.
In conclusione insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo
il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2005 su concorde richiesta
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente solleva la
questione di costituzionalità dell’art. 48 comma 5 lett. f)
della L. 326/03 per contrasto con gli artt. 41, 23, 53, 3,
e 97 Cost.
La questione è manifestamente infondata alla stregua della
giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale, infatti, si è occupata dello sconto
sul prezzo dei farmaci fin da epoca remota (sent. 6/12/60
n. 70) e ha nel tempo delineato i principi informatori della
materia.
Con la decisione n. 70/60 la Corte Costituzionale ha innanzitutto
chiarito che lo sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci
(disposto all’epoca dall’art. 4 comma 3 della L. 4/8/55 n.
692) costituisce una prestazione imposta in base alla legge,
ai sensi dell’art. 23 Cost.
Ha quindi chiarito nella medesima sentenza (ed ha confermato
il principio nelle successive sentenze 6/7/72 n. 144 e 27/6/75
n. 201) che trattandosi di prestazione patrimoniale imposta,
non può ricadere nell’ambito della diversa disciplina dell’art.
41 Cost. che attiene all’iniziativa economica privata.
Detto principio è stato ripreso anche dalla giurisprudenza
amministrativa che ha univocamente ritenuto inapplicabile
alla disciplina relativa allo sconto sul prezzo dei farmaci
l’art. 41 Cost. (cfr. T.A.R. Piemonte Sez. II 2/7/02 n. 1408;
20/4/02 n. 916; T.A.R. Trentino Alto Adige 24/2/03 n. 82;
26/1/04 n. 121; ecc.).
Ne consegue che la questione di costituzionalità sollevata
per violazione dell’art. 41 Cost. è manifestamente infondata.
Altrettanto infondata è la questione di legittimità costituzionale
per violazione dell’art. 23 Cost., che impone la riserva relativa
di legge in caso di prestazioni patrimoniali imposte: nella
fattispecie, infatti, la riduzione del prezzo non è disposta
con provvedimento amministrativo – nel qual caso potrebbe
porsi il problema dei limiti alla discrezionalità - ma con
lo stesso testo di legge, avendo provveduto direttamente il
Legislatore all’introduzione e alla quantificazione dello
sconto (l’art. 1 del D.L. 156/04 convertito in L. 202/04).
Sulla questione la Corte Costituzionale si è già espressa
da tempo (sent. 60/70; 144/72) sempre confermando che quando
lo sconto è stabilito dal Legislatore non può porsi alcun
problema di compatibilità con l’art. 23 Cost.
Deve essere dichiarata manifestamente infondata alla stregua
della giurisprudenza della Corte Costituzionale anche la questione
relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., per aver imposto
il Legislatore la prestazione patrimoniale nei soli confronti
dei produttori dei farmaci, lasciando esenti i grossisti ed
i farmacisti che pure avrebbero contribuito all’incremento
della spesa sanitaria.
Con la sentenza n. 102/93 la Corte Costituzionale – occupandosi
della disciplina opposta che imponeva lo sconto nei confronti
dei soli farmacisti – ha richiamato la propria precedente
giurisprudenza (sent. 60/70; 144/72) secondo cui “il principio
fondamentale dell’art. 3 …. non è violato quando risultano
diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera
diverse, purché siano osservati i limiti stabiliti dal primo
comma di detto articolo, e purché il trattamento differenziato
riguardi categorie di persone e non già singoli soggetti”.
Può quindi ritenersi che non sussiste la violazione neppure
sotto il profilo della ragionevolezza poiché lo sconto obbligatorio
è posto a carico dei produttori di medicinali, cioè di quella
categoria di industriali, che svolgono un’attività direttamente
ricollegata all’assistenza farmaceutica (cfr. Corte Cost.
70/60; 144/72).
La questione della compatibilità della disciplina degli artt.
48 comma 5 lett. f) della L. n. 326/03 e 1 della L. 202/04
con l’art. 53 Cost. merita maggiore approfondimento.
E’ necessario richiamarsi anche questa volta alla pregressa
giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La Corte con la decisione n. 92/72 – resa in occasione della
lamentata eccessività degli sconti imposti ai farmacisti –
ha ritenuto applicabile alla materia dello sconto sul prezzo
dei farmaci l’art. 53 Cost.
Ha poi specificato che per capacità contributiva deve intendersi
l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta deducibile
dal presupposto al quale la prestazione è collegata, senza
che spetti al giudice della legittimità valutare e determinare,
in funzione dell’art. 53 Cost., l’entità e la proporzionalità
dell’onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato
al Legislatore, salvo il controllo di legittimità sotto il
profilo dell’assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme
(sent. 201/75).
Con quest’ultima pronuncia la Corte Costituzionale ha rinvenuto
un indice concretamente rilevatore di capacità contributiva
proprio nella percezione del prezzo di vendita dei farmaci,
“non potendo dubitarsi dell’idoneità soggettiva a far fronte
alla trattenuta de qua che – proprio per il suo meccanismo
di decurtazione di un’entrata piuttosto che di un esborso
– è necessariamente collegata ad un ricavo” (cfr. Corte Cost.
n. 102/73).
Né – secondo la Corte Costituzionale – può porsi un problema
di progressività dell’imposizione tributaria catalogandosi
la trattenuta nell’ambito dell’imposizione indiretta (sent.
102/93).
Ne consegue che essendo il prelievo tributario di limitata
entità – sconto del 4,12% sul prezzo al pubblico – risulta
comunque garantita la remunerazione dell’attività di impresa,
e dunque il prelievo non appare né arbitrario né irrazionale.
Deve essere pertanto dichiarata la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità sollevata con riferimento
all’art. 53 Cost.
Altrettanto infondata è la questione di costituzionalità sollevata
con riferimento all’art. 97 Cost., in quanto il prelievo rientrando
nell’ambito delle prestazioni imposte di tipo tributario esula
dall’ambito di applicazione dell’art. 97 Cost.
Inoltre, in presenza di una situazione di deficit, l’adozione
di misure atte a ridurre il disavanzo pare espressione proprio
del principio di buon andamento.
Deve essere ora esaminata la questione di costituzionalità
per violazione dell’art. 3 Cost., sollevata con riferimento
all’art. 1 del D.L. 156/04, convertito in modificazione nella
L. n. 202/04, nella parte in cui fissa il tetto di spesa per
il rimborso dei farmaci.
La questione è manifestamente infondata perché la determinazione
del tetto di spesa dipende dalle disponibilità economiche
di cui si dispone (e dalle scelte politiche di governo), ed
è rimessa – evidentemente – alla discrezionalità del Legislatore.
Non è pertanto sindacabile in sede di legittimità costituzionale
il quantum di risorse finanziarie stanziate per la spesa farmaceutica.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di
incompetenza.
La censura non può essere accolta.
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il Consiglio
di Amministrazione dell’AIFA ha approvato l’adozione del nuovo
PFN con deliberazione n. 6 del 2/12/04 e con essa ha dato
mandato al Direttore Generale – legale rappresentante dell’organo
– di adottare le successive iniziative necessarie alla formale
adozione del provvedimento.
Pertanto, il disposto del comma 6 dell’art. 48 risulta comunque
rispettato, essendo l’atto impugnato imputabile alla volontà
dell’organo competente.
Con il terzo motivo, invece, lamenta la ricorrente la violazione
delle norme procedimentali di cui alla L. 241/90 e in generale
denuncia il difetto di trasparenza.
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale – e come
peraltro già in passato sostenuto da questo Tribunale nel
caso di precedenti provvedimenti di adozione del prontuario
farmaceutico nazionale – il provvedimento impugnato è atto
a contenuto generale e come tale risulta sottratto, ai sensi
dell’art. 13 della L. n. 241/90, sia all’obbligo di motivazione,
che all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
e di partecipazione.
Sebbene non sussistesse alcun obbligo in merito, l’Amministrazione
ha comunque garantito (quando era ormai chiaro quali sarebbero
stati i prodotti colpiti dalla riduzione del prezzo) una minima
partecipazione nell’ultima fase del procedimento delle aziende
farmaceutiche interessate, consentendo loro la scelta tra
l’accettazione del nuovo prezzo di rimborso o la collocazione
del farmaco in “fascia C”, ed ha comunque provveduto a fornire
la necessaria pubblicità sui principi adottati rendendo disponibile
alle imprese – mediante il deposito presso Federfarma - di
tutta la documentazione utilizzata per l’adozione del nuovo
prontuario farmaceutico.
Ne consegue che neppure detta censura può essere accolta.
Con il quarto motivo la ricorrente censura i criteri seguiti
dall’AIFA per l’adozione del nuovo prontuario farmaceutico
nazionale.
La disamina del motivo presuppone lo svolgimento, da parte
del Collegio, di una serie di considerazioni di carattere
generale.
Per comprendere la ratio dell’intervento effettuato in sede
di adozione del nuovo prontuario farmaceutico nazionale, è
necessario richiamare, anche se brevemente, il contenuto del
“Rapporto sulla spesa farmaceutica convenzionata a carico
del SSN” redatto dall’AIFA e relativo al periodo gennaio-settembre
2004, depositato dalla stessa società ricorrente, che fornisce
utili informazioni in ordine ai criteri utilizzati per il
calcolo della spesa farmaceutica (ulteriori informazioni sono
peraltro reperibili attraverso i rapporti redatti dall’OsMed
anch’essi consultabili sul sito istituzionale dell’AIFA).
Detto documento, pur riferendosi ad un periodo circoscritto
di tempo (gennaio-settembre 2004) con gli inevitabili riflessi
in termini di previsioni statistiche, (e ciò spiega la non
perfetta coincidenza di taluni dati con quelli posti a base
del provvedimento impugnato e richiamati anche nel D.L. 26/6/04
n. 156, conv. con modificazioni nella L. 2/8/04 n. 202), è
comunque sufficientemente esplicativo circa la metodologia
seguita per il calcolo della spesa farmaceutica e consente
di comprendere le ragioni per le quali secondo gli studi compiuti
dall’AIFA (basandosi sui dati raccolti ed analizzati dall’OsMed)
si è verificato l’eccessivo incremento della spesa stessa.
La relazione è articolata in tre sezioni:
- quantificazione della spesa farmaceutica convenzionata nel
periodo gennaio-settembre 2004 e calcolo dell’incremento rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente; individuazione,
quantificazione dei fattori e delle variabili che hanno determinato
l’incremento della spesa;
- previsione della spesa a fine anno 2004 tenendo conto sia
del decreto 26 giugno 2004, n. 156 che ha introdotto uno sconto
del 4,12% sia dell’effetto di contenimento derivante dall’introduzione
dei nuovi generici;
- quantificazione dello sfondamento del tetto di spesa programmato
per il 2004 a livello nazionale e regionale.
I dati utilizzati sono stati forniti e certificati dall’OsMed
(Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) e si
riferiscono a tutte le prescrizioni di medicinali rimborsati
dal SSN e quindi da oltre 400.000 ricette/anno. La spesa netta
è quantificata al netto del valore del ticket e dello sconto
obbligatorio per il farmacista, ed al lordo dell’IVA sui farmaci
(10%).
Questa precisazione consente in via immediata di sgombrare
il campo da qualsiasi questione relativa ai dati utilizzati
per il calcolo della spesa farmaceutica: poiché, per espressa
precisazione dell’AIFA, l’OsMed ha utilizzato soltanto i dati
relativi a medicinali rimborsati dal SSN previa decurtazione
del ticket e dello sconto obbligatorio, e cioè quindi relativi
ai soli farmaci propriamente detti, ne consegue che il dubbio
paventato da talune aziende farmaceutiche, secondo cui l’AIFA
potrebbe aver conteggiato nella spesa anche le somme spese
per l’acquisto di pannoloni per incontinenti, prodotti galenici,
ossigeno terapeutico e così via, non trova riscontro negli
elementi forniti dalla stessa agenzia.
Dette considerazioni sono poi confermate dalla semplice disamina
dell’allegato 2 “Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali
– Meccanismi di raccolta, validazione e controllo dati” depositato
in giudizio dall’Avvocatura dello Stato nel quale è specificato
come vengono raccolti i dati, come vengono trattati e sottoposti
ad accurato controllo di qualità, e dal quale emerge senza
alcun dubbio che l’OsMed ha preso in considerazione i soli
farmaci rimborsati dal SSN e non certamente qualunque prodotto
venduto tramite farmacia e rimborsato dal SSN.
Ne consegue che dalla documentazione esaminata non risulta
affatto che l’Amministrazione abbia addossato alle aziende
farmaceutiche l’incremento della spesa sanitaria dovuta a
prestazioni diverse da quelle relative ai soli medicinali
da esse commercializzati.
Dalla lettura della relazione si evince che la spesa consolidata
gennaio-luglio 2004 è aumentata del 9,7% e che i fattori che
hanno inciso sull’incremento della spesa sono stati l’effetto
quantità (+7,3% di ricette) e l’effetto mix (spostamento dei
consumi verso farmaci di più alto prezzo all’interno delle
stesse categorie omogenee (2,4%).
Il fattore prezzo non ha avuto alcuna incidenza in quanto
il costo del farmaco non è soggetto a variazioni in aumento
a seguito dell’introduzione del criterio del cut-off, e quindi,
secondo l’AIFA, al blocco del prezzo il mercato ha risposto
sia attraverso l’aumento dei consumi, sia spostando la prescrizione
su dosi più elevate con costo maggiore (ciò trova conferma
nei dati pubblicati dall’OsMed e reperibili sul sito internet
dell’AIFA).
Dette considerazioni sono riportate anche nel documento sulla
metodologia per l’aggiornamento del PFN 2004.
Nella relazione, l’AIFA ha provveduto inoltre a calcolare
in modo presuntivo, basato sul metodo statistico, quale sarebbe
stata la previsione di spesa e l’entità dello sfondamento,
prevedendo il ricorso alle misure correttive previste dalla
legge: ripiano a carico dei produttori per il 60% ed il restante
40% a carico delle regioni.
Per quanto riguarda i produttori, è stimato nella relazione
che l’importo da recuperare nei confronti delle aziende mediante
la redazione del nuovo prontuario farmaceutico nazionale avrebbe
dovuto essere pari a circa 218 milioni di euro, somma questa
poi effettivamente recuperata, come può evincersi dalla documentazione
prodotta in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato,
dalla quale emerge che per effetto della rideterminazione
del prezzo dei farmaci che avevano riscontrato una variazione
di spesa superiore a quella media del settore (8,6%) si è
ottenuto un decremento di spesa per l’importo complessivo
di euro 217.408.795.
Dalla lettura di questa relazione, e dalla disamina del documento
sulla metodologia per l’aggiornamento del PFN 2004 si evince
qual è stata la ratio che ha mosso l’AIFA nella redazione
del nuovo prontuario.
L’Agenzia, potendo avvalersi dell’OsMed che ha monitorato
la spesa farmaceutica italiana negli ultimi anni, ha potuto
riscontrare quale è stata la dinamica della spesa nell’ultimo
periodo, accertando non soltanto la composizione della spesa
farmaceutica italiana per ciascuna regione, ma anche accertando
quali fossero state le modifiche nel mercato farmaceutico
italiano specie dopo il 2003 a seguito dell’introduzione del
metodo del cut-off che ha escluso in radice la possibilità
che l’elemento prezzo potesse agire nel computo della spesa
totale.
E’ del tutto evidente, infatti, che la spesa totale è data
dal prodotto del prezzo di ciascun farmaco per il numero di
confezioni vendute e che quindi, a fronte di un prezzo ormai
bloccato, l’incremento della spesa non poteva che derivare
dall’aumento del numero delle confezioni cedute ed in misura
minore dall’incremento della vendita di farmaci basati sullo
stesso principio attivo ma aventi prezzo superiore, reso possibile
dalla politica del co-marketing.
Il trattamento dei dati da parte dell’OsMed ha consentito
di comprendere per ciascun farmaco da solo, per aggregazione
di farmaci basati sullo stesso principio attivo, e per aggregazione
di principi attivi appartenenti alla stessa categoria terapeutica
omogenea, quali fossero le molecole e le CTO che avessero
manifestato il maggior aumento nelle prescrizioni, ed addirittura
quali fossero le patologie per le quali gli stessi farmaci
erano stati prescritti.
Da questa indagine si è rilevato che mentre la maggior parte
dei principi attivi aveva riscontrato un modesto incremento
delle prescrizioni, per alcune molecole e per alcune CTO si
erano invece verificati aumenti nelle vendite dei prodotti
assolutamente non in linea con la media del settore, e per
detti prodotti l’AIFA ha provveduto ad effettuare approfondimenti
istruttori al fine di accertare quale potesse essere stata
la ragione di incremento dei consumi.
La disamina del prospetto contenente i “dati utilizzati per
il calcolo del PFN” depositato dall’Avvocatura dello Stato
consente di verificare la fondatezza di quanto sostenuto dall’AIFA
evidenziandosi nel prospetto che per taluni principi attivi
(ad esempio l’atorvastatina) l’incremento della spesa tra
il 1 semestre 2003 ed il periodo corrispondente nel 2004 era
pari al 52,1% e che l’intera categoria delle statine aveva
registrato un incremento della spesa pari al 29,2%.
La categoria degli inibitori della pompa acida avevano registrato
nel complesso un aumento della spesa del 22,2% e tra di essi
i farmaci a base di lansoprazolo (e cioè proprio i farmaci
commercializzati dalla ricorrente) avevano mostrato un incremento
della spesa, e quindi delle vendite del 49,2%, aumenti questi
che non soltanto non erano in linea con l’aumento complessivo
della spesa – che pur scontava nel suo valore medio questi
valori di picco – ma che non potevano spiegarsi in termini
epidemiologici, di invecchiamento della popolazione, di incremento
del numero dei beneficiari del SSN a causa della regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari, e così via.
L’entità dell’incremento delle vendite di certi prodotti non
poteva ricondursi che a fenomeni distorsivi, specie quando
a seguito di approfondimenti l’AIFA ha riscontrato che l’incremento
delle vendite di certi prodotti era correlata alla loro maggiore
pubblicizzazione.
La difesa delle aziende farmaceutiche ha sostenuto che di
ciò non vi è alcuna prova e che anzi l’incremento delle vendite
dei loro prodotti non può che essere significativa soltanto
della maggiore efficacia del farmaco.
Il farmaco, infatti, non sarebbe un comune prodotto a domanda
elastica, perché lo si assume soltanto in caso di bisogno
e sotto prescrizione medica: l’incremento del numero delle
prescrizioni non potrebbe quindi che essere la conseguenza
della maggiore efficacia terapeutica del proprio prodotto
(o al più della maggiore morbilità) e come tale non potrebbe
essere sanzionata con la diminuzione del prezzo.
La tesi delle aziende sebbene sia condivisibile in astratto,
perché è senz’altro vero che il prodotto di cui trattasi –
il farmaco – non dovrebbe in teoria risentire di politiche
di mercato più o meno aggressive, essendo destinato a curare
patologie e non a soddisfare bisogni più o meno voluttuari,
nondimeno si scontra con il dato fattuale costituito dall’incremento
delle prescrizioni nell’ultimo anno che non può spiegarsi
né con i dati epidemiologici o con l’incremento della durata
della vita umana, e neppure con la particolare efficacia del
prodotto stesso o con la tipologia di pazienti ai quali è
stato somministrato.
In via generale, deve ritenersi che l’incremento in percentuali
molto elevate (ad esempio oltre il 20%) delle vendite nell’ultimo
anno di taluni principi attivi (aumento che nel caso di specie
è stato addirittura del 49,2%, e cioè il massimo della propria
categoria), specie se accompagnato con l’incremento delle
vendite di prodotti basati su altri principi attivi appartenenti
alla stessa categoria terapeutica omogenea (come nel caso
di specie), difficilmente può spiegarsi con la sola tipologia
dei pazienti cui il farmaco è destinato, ovvero all’aumento
della durata della vita umana o del numero dei beneficiari
delle prestazioni del SSN.
Se ne deve desumere che le considerazioni svolte dall’AIFA
non siano illogiche, e che effettivamente l’improvviso aumento
dei consumi di certi prodotti – ad esempio quelli che possono
essere utilizzati anche a scopo preventivo come ad esempio
le statine o i farmaci anti-ipertensivi, ma il discorso potrebbe
valere anche per prodotti diversi, utilizzati per lievi disturbi,
come nel caso ad esempio degli inibitori della pompa acida,
e così via – sia stato l’effetto di attività promozionali
da parte delle aziende produttrici che attraverso l’incremento
delle vendite hanno cercato di compensare i minori profitti
derivanti dall’abbassamento del prezzo di rimborso dei loro
prodotti.
La ricorrente a questo proposito ha rilevato che le attività
promozionali sono lecite ed anzi sono espressamente autorizzate
dall’amministrazione sanitaria, e come tali non possono essere
legittimare misure penalizzatici quale quella attuata dall’AIFA
nei confronti delle aziende che hanno realizzato un incremento
del proprio fatturato per taluni prodotti rimborsati dal SSN.
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
La scelta dell’AIFA di agire selettivamente soltanto nei confronti
di quei prodotti che avevano dato origine ad un incremento
ingiustificato delle vendite non sembra al Collegio illogica,
non soltanto perché sembra improntata a principi di equità,
ma soprattutto perché finisce con l’incidere in misura minore
di quanto sostenuto dalle stesse aziende sui propri bilanci.
Occorre infatti considerare che l’aumento della quota di mercato
produce, in termine economici, economie di scala per le società
produttrici: la diminuzione dei costi di produzione dei prodotti
consente la diminuzione dei prezzi di cessione dei prodotti
stessi senza che le aziende ne risentano eccessivamente.
Ne consegue che la scelta effettuata dall’AIFA non sembra
affetta dai vizi di illogicità ed irrazionalità dedotti dalla
società ricorrente.
A questo punto è necessario chiarire come ha operato l’AIFA
per la redazione del nuovo prontuario farmaceutico richiamando
il procedimento specificato nel documento denominato “Criteri
e metodologia di calcolo per l’aggiornamento del PFN 2004-2005”:
“Sono stati selezionati tutti i principi attivi (PA) che nel
semestre 2004, rispetto al 1° semestre 2003, hanno evidenziato
una variazione di spesa superiore alla media dell’intero settore
(8,6%); sono stati esclusi dall’analisi tutti i PA di recente
introduzione sul mercato e tutti i farmaci inseriti nella
lista di trasparenza; successivamente i principi attivi considerati
sono stati accorpati nelle categorie omogenee di appartenenza;
sono state escluse dalla manovra le categorie omogenee con
variazione di spesa negativa; la prima ponderazione è avvenuta
considerando le categorie omogenee; la variazione assoluta
della categoria omogenea (inclusiva di tutti i principi attivi,
anche di quelli con variazione di spesa minore dell’8,6%)
è stata pesata sulla variazione totale delle categorie considerate;
in questo modo per ogni categoria si è individuato il peso
% della variazione di spesa sul totale; l’entità del risparmio
complessivo è stata quindi ripartita sulla base dei pesi precedentemente
individuati, e si è così determinato il contenimento di spesa
da recuperare per ciascuna categoria omogenea; tale risparmio
è stato ripartito tra i principi attivi sulla base del loro
peso % sulla variazione assoluta di spesa superiore all’8,6%
(seconda ponderazione), considerando esclusivamente i principi
attivi oggetto della manovra; rapportando il risparmio attribuito
a ciascuna molecola sulla relativa spesa dal 1°semestre 2004
è stata determinata l’entità della riduzione di prezzo riferita
a ciascun principio attivo; infine è stato posto un tetto
alla riduzione del prezzo (pari al 10%) ricalcolando il risparmio
su base semestrale ed annuale”.
Il complesso procedimento – che diventa maggiormente comprensibile
se si esamina il documento prodotto dall’Avvocatura dello
Stato e contenente gli effettivi conteggi relativi a ciascun
principio attivo – è basato sul principio secondo cui al ripiano
dello sfondamento della spesa farmaceutica avrebbero dovuto
contribuire in modo prioritario (ma non esclusivo perché lo
sconto del 4,12% grava su tutte le aziende, e perché comunque
sono previsti dei correttivi come il limite del 10%, e così
via) gli operatori che lo avessero provocato, rimanendo escluse
dalla manovra le aziende i cui prodotti non avessero contribuito
all’incremento abnorme della spesa stessa.
Occorre infatti considerare che l’AIFA ha considerato normale
un certo incremento della spesa farmaceutica dimostrandosi
quindi innanzitutto che l’aumento della spesa dovuto a talune
delle ragioni riportate anche dalla difesa dell’azienda ricorrente
(ad esempio la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari)
non ha inciso sulle misure attuate in sede di adozione del
nuovo prontuario farmaceutico, essendo stato già considerato
come normale un incremento della spesa pari all’8,6%; inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto, soltanto i farmaci basati
su principi attivi che hanno evidenziato un incremento della
spesa superiore al limite considerato normale sono stati penalizzati
nella rideterminazione del prezzo e peraltro, il meccanismo
utilizzato dall’AIFA che considera l’incremento della spesa
di ciascun farmaco nell’ambito della categoria di appartenenza,
finisce con il temperare la riduzione del prezzo dei farmaci
che hanno manifestato un notevole incremento delle vendite
beneficiando dell’eventuale riduzione delle vendite di altri
prodotti appartenenti alla medesima categoria, agendo quindi
il computo per CTO come fattore riequilibrante dell’intero
sistema.
Occorre infatti considerare che secondo il metodo utilizzato
dall’AIFA l’entità del risparmio – e quindi la somma che deve
essere recuperata attraverso la diminuzione del prezzo - che
grava su ciascuna CTO si determina considerando l’incremento
della spesa dell’intera categoria rapportato all’entità dell’incremento
totale della spesa, ed è su questa somma calcolata moltiplicando
la percentuale trovata con la somma corrispondente al risparmio
da realizzare, che ciascun principio attivo partecipa proporzionalmente
a quanto ha contribuito in termini di incremento della spesa:
pertanto la presenza di altri farmaci aventi come base un
diverso principio attivo - appartenente alla stessa CTO -
con diminuzione o con minore incremento delle vendite finisce
con funzionare da calmiere a vantaggio di quei farmaci, per
i quali è stato invece riscontrato un notevole incremento
delle vendite.
Ciò è proprio quello che si è verificato nel caso di specie,
in quanto i farmaci a base di lansoprazolo hanno beneficiato
del minore incremento delle vendite di altri prodotti basati
su diversi principi attivi appartenenti alla stessa CTO degli
inibitori della pompa acida, usufruendo peraltro anche del
limite del 10% fissato all’AIFA per la riduzione del prezzo.
La ricorrente sostiene però che la scelta dell’AIFA sarebbe
illogica perché sarebbero stati colpiti i principi attivi
e non i farmaci.
In altre parole, secondo la ricorrente, l’AIFA avrebbe dovuto
ridurre il prezzo considerando non l’incremento complessivo
della spesa per ciascun principio attivo valutando poi se
fosse superiore al tetto limite (8,6%), ma avrebbe dovuto
considerare l’incremento della spesa per ciascun prodotto
farmaceutico, perché il suo intendimento era quello di colpire
i soli farmaci che avessero evidenziato un “ingiustificato”
aumento delle vendite.
La censura non può essere accolta.
Innanzitutto, dai dati depositati in giudizio dall’Avvocatura
dello Stato, emerge che la ricorrente ha tratto benefici –
e non danni – dal sistema adottato dall’AIFA; per poter sostenere
quindi che il computo per principi attivi e non per farmaci
sarebbe motivo di illegittimità del provvedimento impugnato,
la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di aver
interesse alla censura, evidenziando che il suo prodotto LIMPIDEX
nelle varie forme commercializzate, avesse manifestato un
incremento delle vendite – e quindi della spesa sanitaria
– inferiore a quello generale del corrispondente principio
attivo lansoprazolo, e che la riduzione del prezzo basata
sull’incremento delle vendite (e quindi della spesa) sulla
base del principio attivo e non del singolo prodotto, le avesse
arrecato nocumento.
Dal ricorso e dalla documentazione allegata non è possibile
accertare l’interesse alla proposizione della censura.
Inoltre, poi, la scelta effettuata dall’AIFA di utilizzare
i principi attivi e non i singoli prodotti farmaceutici, risulta
motivata dalla stessa AIFA nel provvedimento impugnato nella
parte relativa ai “Criteri e metodi per l’aggiornamento del
Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005”, (cfr. pagina 7 della
G.U. n. 299 del 22/12/2004).
L’AIFA ha infatti chiarito di aver deciso di applicare all’interno
delle categorie omogenee una riduzione dei prezzi uguale per
tutte le confezioni a base dello stesso principio attivo,
senza tener conto delle singole quote di mercato dei diversi
marchi coinvolti, per due motivi:
- necessità di non incidere sulle strategie di mercato delle
aziende in tema di attribuzione di licenze di co-marketing;
- opportunità di non vanificare, per ciascun principio attivo,
il principio “prezzi uguali per farmaci uguali”.
La ricorrente avrebbe quindi dovuto proporre specifiche censure
sul punto, e non limitarsi a sostenere che la scelta sarebbe
illogica ed irrazionale.
Peraltro la scelta dell’AIFA non sembra al Collegio irragionevole,
atteso che risulta improntata a ragioni tipicamente economiche,
e che comunque è rispondente alla medesima logica seguita
a suo tempo dalla CUF e dal Ministero della Salute in sede
di adozione del criterio del cut-off, ritenuta immune da vizi
da questo Collegio.
Alla stregua delle suddette considerazioni anche il quarto
motivo deve essere respinto.
Infondato si appalesa infine il quinto motivo poiché – come
già rilevato nella disamina del primo motivo - a ripianare
il tetto di spesa per il 2004 in applicazione dell’art. 48
comma 5 lett. f) vi ha provveduto il Legislatore e non l’AIFA,
mentre non può ritenersi che in sede di redazione del prontuario
farmaceutico nazionale l’AIFA goda di discrezionalità illimitata
essendo il suo intervento basato su una precisa disposizione
normativa (art. 48 comma 5 lett.c) che individua anche i criteri
che l’Agenzia deve seguire), senza considerare che i prezzi
non sono autoritativamente imposti, ma devono essere espressamente
accettati dall’azienda.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere
respinto perché infondato.
Quanto alle spese di lite, attesa la complessità e novità
della questione, ritiene il Collegio opportuno disporne la
compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione
Terza Ter-
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respinge
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il ricorso in epigrafe indicato.
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Compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio
del 23 giugno e 14 luglio 2005.
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Stefania Santoleri ESTENSORE
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