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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 23 settembre
2005 n. 7361
Pres. Est. Giulia |
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1. Edilizia e urbanistica- Demolizione opere
edilizie abusive – L. n. 142/90 – E’ atto di competenza
dirigenziale – Motivi – E’ atto non discrezionale
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2. Edilizia e urbanistica – Opere pertinenziali
murarie – Sono soggette a DIA - Motivi
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1. Dopo la riforma introdotta dalla legge
8.6.1990, n. 142, l’ordine di demolizione di opere edilizie
abusive è atto privo di contenuto discrezionale e quindi
di competenza dirigenziale e non più degli organi di governo
degli Enti locali.
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2. Sono soggette a mera denuncia di inizio
attività e non a concessione le opere pertinenziali indipendentemente
dalla loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie
ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. c) del D.L. 5.10.1993,
n. 398 conv. dalla legge 4.12.1993, n. 493), nel testo sostituito
dall’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
(Sez. II bis)
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5400/1998 proposto da
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LATTANZI Maria, rappresentata e difesa
dall’avv.to Andrea Corsini, elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Roma, Via Antonio Dionisi n. 58;
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contro
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il Comune di Roma in persona del Sindaco
p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Daniela Barbicinti dell’Avvocatura
Comunale;
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 46 del 16.1.1998, con
cui è stata ordinata la demolizione di una recinzione realizzata
in Via Casal Selce n. 80;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14/7/2005 il Consigliere
Dott. Patrizio Giulia;
Uditi gli avv.ti R. Bianchi (su delega) per la parte ricorrente
e l’avv. A. Raimondo per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 3.4.1998 la
sig.ra Maria Lattanzi ha impugnato la determinazione dirigenziale
n. 46 del 16.1.1998, con la quale il Comune di Roma ha ordinato
la demolizione di una recinzione realizzata senza concessione
edilizia in via Casal Selce n. 80.
A sostegno del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione
dei fatti; violazione di legge per difetto dei presupposti
legali.
La recinzione non costituisce opera edilizia soggetta a
concessione ma a semplice autorizzazione ex art. 7 D.L.
23.1.1982, n. 9, conv. dalla legge 25.3.1982, n. 94.
2) Violazione ed errata applicazione della legge n. 47 del
1985 (art. 7) e successive modificazioni ed integrazioni,
non potendosi considerare organismo edilizio la realizzazione
di un muretto di altezza modesta.
3) Incompetenza dell’organo emanante.
La normativa di riferimento attribuisce alla competenza
istituzionale del sindaco in materia di vigilanza urbanistico
– edilizia.
4) Violazione di legge per difetto di motivazione.
L’atto impugnato si limita ad una elencazione puramente
formale di norme di legge prese nella loro interezza.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio sostenendo
l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso del
quale ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14.7.2005 il ricorso è passato
in decisione.
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DIRITTO
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Nell’ordine logico va esaminata in primo
luogo la censura di incompetenza dell’organo emanante (dirigente
dell’Unità Organizzativa Tecnica), sollevata sul presupposto
della violazione della normativa che attribuisce al sindaco
la funzione della vigilanza in materia urbanistico-edilizia.
La censura è infondata.
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non rientra
tra gli atti riservati agli organi di governo delle Amministrazioni,
dopo la riforma introdotta dalla legge 8.6.1990, n. 142,
trattandosi di atti privi di contenuto discrezionale e quindi,
di competenza dirigenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.3.2000,
n. 1149; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 23.4.1994, n. 488).
Ugualmente infondata è la censura di difetto di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
condiviso dal Collegio, l’ordine di demolizione, configurandosi
come atto dovuto in caso di constatata esecuzione di opere
edilizie in assenza di titolo ovvero in totale difformità
da esso è, di regola, sufficientemente motivata con l’affermazione
dell’accertata abusività dell’opera, salvo il caso, che
nella specie non ricorre, in cui sia decorso molto tempo
dalla esecuzione dei lavori (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. V, 14.10.1998, n. 1483; 5.3.2001, n. 1244).
Con i primi due motivi il ricorrente sostiene che l’opera
di cui è stata ordinata la demolizione (recinzione in blocchetti
di tufo sormontata da una ringhiera in cemento, per una
lunghezza di m. 40 ed un’altezza complessiva di m. 1,30),
non costituendo un volume edilizio, non sarebbe soggetta
a concessione ma a semplice autorizzazione, ai sensi dell’art.
7 del D.L. 23.1.1982, n. 9, conv. dalla legge 25.3.1982,
n. 94.
Tale assunto è condivisibile, sia pure con le precisazioni
che seguono.
Il cit. art. 7 D.L. n. 9 del 1982 assoggettava ad autorizzazione
gratuita, in presenza di alcune condizioni, le opere di
natura pertinenziale, fra le quali rientrano le recinzioni.
Peraltro, nell’applicazione di tale disciplina la giurisprudenza
prevalente aveva introdotto una distinzione basata sulla
consistenza dell’opera e sui materiali utilizzati per la
sua esecuzione, nel senso che la concessione edilizia non
sarebbe stata necessaria soltanto per le recinzioni costituite
da una semplice rete metallica sorretta da paletti infissi
al suolo, senza opere murarie. Ciò in quanto solo entro
tali limiti la recinzione costituirebbe mero esercizio del
diritto di proprietà, mentre, se realizzata in tutto o in
parte con opere murarie sarebbe soggetta a concessione,
alterando in modo rilevante e permanente lo stato dei luoghi
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.10.1998, n. 1537; 15.6.2000,
n. 3320). Va tuttavia precisato che tale indirizzo giurisprudenziale
non può dirsi consolidato, essendo anche stato affermato
che la recinzione costituisce, per sua natura, opera pertinenziale
qualunque sia la sua tipologia costruttiva (Cons. Stato,
Sez. V, 9.10.2000, n. 5370).
Ciò premesso, il Collegio rileva che detta distinzione appare
superata dalla normativa introdotta dall’art. 4, comma 7,
lett. c) del D.L. 5.10.1993, n. 398 conv. dalla legge 4.12.1993,
n. 493), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 23.12.1996,
n. 662, secondo il quale le opere in questione sono subordinate
a mera denuncia di inizio attività indipendentemente dalla
loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie,
com’è reso evidente dalla onnicomprensiva elencazione contenuta
nel testo normativo, che parla di “recinzioni, muri di cinta
e cancellate”.
Pertanto, l’opera realizzata dalla ricorrente, pur consistendo
in un vero e proprio muro, non richiedeva il previo rilascio
della concessione edilizia e non poteva, quindi, essere
assoggettata al procedimento sanzionatorio previsto dall’art.
7 della legge n. 47 del 1985 ma solo, ove eseguita in assenza
o in difformità della prescritta d.i.a., alle sanzioni meramente
pecuniarie previste dal comma 13 del cit. art. 4 D.L. n.
398/93.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
compensarsi fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso proposto
come in epigrafe da LATTANZI Maria e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma,addì 14/7/2005, in Camera
di Consiglio con l’intervento dei Signori:
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Patrizio Giulia - Presidente, est.
Francesco Giordano - Consigliere
Renzo Conti - Consigliere
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