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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 23 settembre 2005 n. 7361
Pres. Est. Giulia


1. Edilizia e urbanistica- Demolizione opere edilizie abusive – L. n. 142/90 – E’ atto di competenza dirigenziale – Motivi – E’ atto non discrezionale

 

2. Edilizia e urbanistica – Opere pertinenziali murarie – Sono soggette a DIA - Motivi

1. Dopo la riforma introdotta dalla legge 8.6.1990, n. 142, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto privo di contenuto discrezionale e quindi di competenza dirigenziale e non più degli organi di governo degli Enti locali.

 

2. Sono soggette a mera denuncia di inizio attività e non a concessione le opere pertinenziali indipendentemente dalla loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. c) del D.L. 5.10.1993, n. 398 conv. dalla legge 4.12.1993, n. 493), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(Sez. II bis)

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5400/1998 proposto da

 

LATTANZI Maria, rappresentata e difesa dall’avv.to Andrea Corsini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Dionisi n. 58;

 

contro

 

il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Daniela Barbicinti dell’Avvocatura Comunale;

 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 46 del 16.1.1998, con cui è stata ordinata la demolizione di una recinzione realizzata in Via Casal Selce n. 80;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14/7/2005 il Consigliere Dott. Patrizio Giulia;
Uditi gli avv.ti R. Bianchi (su delega) per la parte ricorrente e l’avv. A. Raimondo per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato in data 3.4.1998 la sig.ra Maria Lattanzi ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 46 del 16.1.1998, con la quale il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di una recinzione realizzata senza concessione edilizia in via Casal Selce n. 80.
A sostegno del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione di legge per difetto dei presupposti legali.
La recinzione non costituisce opera edilizia soggetta a concessione ma a semplice autorizzazione ex art. 7 D.L. 23.1.1982, n. 9, conv. dalla legge 25.3.1982, n. 94.
2) Violazione ed errata applicazione della legge n. 47 del 1985 (art. 7) e successive modificazioni ed integrazioni, non potendosi considerare organismo edilizio la realizzazione di un muretto di altezza modesta.
3) Incompetenza dell’organo emanante.
La normativa di riferimento attribuisce alla competenza istituzionale del sindaco in materia di vigilanza urbanistico – edilizia.
4) Violazione di legge per difetto di motivazione.
L’atto impugnato si limita ad una elencazione puramente formale di norme di legge prese nella loro interezza.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14.7.2005 il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

Nell’ordine logico va esaminata in primo luogo la censura di incompetenza dell’organo emanante (dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica), sollevata sul presupposto della violazione della normativa che attribuisce al sindaco la funzione della vigilanza in materia urbanistico-edilizia.
La censura è infondata.
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non rientra tra gli atti riservati agli organi di governo delle Amministrazioni, dopo la riforma introdotta dalla legge 8.6.1990, n. 142, trattandosi di atti privi di contenuto discrezionale e quindi, di competenza dirigenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.3.2000, n. 1149; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 23.4.1994, n. 488).
Ugualmente infondata è la censura di difetto di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza condiviso dal Collegio, l’ordine di demolizione, configurandosi come atto dovuto in caso di constatata esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo ovvero in totale difformità da esso è, di regola, sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, salvo il caso, che nella specie non ricorre, in cui sia decorso molto tempo dalla esecuzione dei lavori (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14.10.1998, n. 1483; 5.3.2001, n. 1244).
Con i primi due motivi il ricorrente sostiene che l’opera di cui è stata ordinata la demolizione (recinzione in blocchetti di tufo sormontata da una ringhiera in cemento, per una lunghezza di m. 40 ed un’altezza complessiva di m. 1,30), non costituendo un volume edilizio, non sarebbe soggetta a concessione ma a semplice autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 23.1.1982, n. 9, conv. dalla legge 25.3.1982, n. 94.
Tale assunto è condivisibile, sia pure con le precisazioni che seguono.
Il cit. art. 7 D.L. n. 9 del 1982 assoggettava ad autorizzazione gratuita, in presenza di alcune condizioni, le opere di natura pertinenziale, fra le quali rientrano le recinzioni. Peraltro, nell’applicazione di tale disciplina la giurisprudenza prevalente aveva introdotto una distinzione basata sulla consistenza dell’opera e sui materiali utilizzati per la sua esecuzione, nel senso che la concessione edilizia non sarebbe stata necessaria soltanto per le recinzioni costituite da una semplice rete metallica sorretta da paletti infissi al suolo, senza opere murarie. Ciò in quanto solo entro tali limiti la recinzione costituirebbe mero esercizio del diritto di proprietà, mentre, se realizzata in tutto o in parte con opere murarie sarebbe soggetta a concessione, alterando in modo rilevante e permanente lo stato dei luoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.10.1998, n. 1537; 15.6.2000, n. 3320). Va tuttavia precisato che tale indirizzo giurisprudenziale non può dirsi consolidato, essendo anche stato affermato che la recinzione costituisce, per sua natura, opera pertinenziale qualunque sia la sua tipologia costruttiva (Cons. Stato, Sez. V, 9.10.2000, n. 5370).
Ciò premesso, il Collegio rileva che detta distinzione appare superata dalla normativa introdotta dall’art. 4, comma 7, lett. c) del D.L. 5.10.1993, n. 398 conv. dalla legge 4.12.1993, n. 493), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, secondo il quale le opere in questione sono subordinate a mera denuncia di inizio attività indipendentemente dalla loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie, com’è reso evidente dalla onnicomprensiva elencazione contenuta nel testo normativo, che parla di “recinzioni, muri di cinta e cancellate”.
Pertanto, l’opera realizzata dalla ricorrente, pur consistendo in un vero e proprio muro, non richiedeva il previo rilascio della concessione edilizia e non poteva, quindi, essere assoggettata al procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 7 della legge n. 47 del 1985 ma solo, ove eseguita in assenza o in difformità della prescritta d.i.a., alle sanzioni meramente pecuniarie previste dal comma 13 del cit. art. 4 D.L. n. 398/93.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da LATTANZI Maria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma,addì 14/7/2005, in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

 

Patrizio Giulia - Presidente, est.
Francesco Giordano - Consigliere
Renzo Conti - Consigliere


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