| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 21 settembre
2005 n. 1538
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Ripartizione di competenze tra Stato, Regioni
ed Enti locali - Edilizia e urbanistica - Piani regolatori
e piani territoriali - Inquinamento elettromagnetico – Tutela
della salute – Competenza statale.
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La ripartizione di competenze tra Stato,
Regioni ed Enti Locali consente a questi ultimi di incidere
sulla localizzazione di impianti fissi di telefonia radiomobile
nell’esercizio di competenze in materia di urbanistica ed
edilizia nel quadro dei poteri pianificatori del territorio
comunale attribuiti dalla legislazione e dalla Costituzione.
Tuttavia, la disciplina degli interventi connessi con i
rischi dell’elettromagnetismo essendo attinente alle fondamentali
esigenze della salute, identiche per tutti i cittadini,
compete allo Stato. E’ pertanto illegittima la disciplina
regolamentare comunale (con conseguente illegittimità derivata
anche dei provvedimenti di diniego di autorizzazione alla
installazione degli impianti che siano meramente applicativi
di tale regolamentazione) che, senza alcuna motivazione
di tipo urbanistico–edilizio, stabilisca deroghe ai limiti
di esposizione fissati dallo Stato al fine di prevenire
i rischi derivanti alla popolazione dai campi elettromagnetici,
facendo riferimento ad esigenze di “precauzione” e di “massima
tutela” e di “prevenzione primaria”, ossia a mere esigenze
di tutela della salute pubblica cui è già preordinata la
normativa statale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE II
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nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 07 Luglio 2005
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Visto il ricorso 1620/2001 proposto da:
TELECOM ITALIA MOBILE SPA rappresentato e difeso
da: CATURANI AVV. CESARE DE VERGOTTINI AVV. GIOVANNI con
domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.STEFANO 16 presso DE VERGOTTINI
AVV. GIOVANNI
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contro
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COMUNE DI ARGENTA rappresentato e
difeso da: GRAZIOSI AVV. BENEDETTO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA DEI MILLE 7/2 presso la sua sede;
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per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale (trasmesso con lettera
prot. n. 22073 del 27.7.01) con cui è stato negato il rilascio
della autorizzazione alla installazione dell’impianto fisso
di telefonia radiomobile da realizzarsi presso la frazione
di Ospital Monacale, Via Papa Giovanni XXIII;
- di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente,
comunque connesso ai provvedimenti in questione ed in particolare:
- i) della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del
5.6.2001 (recante “Indirizzi per l’attività di coordinamento
di cui all’art. 8 della L.R. n. 30 del 31.10.2000 in materia
di installazione di impianti fissi e mobili di telefonia
mobile”) nella parte in cui ha disposto “di indicare in
ml. 150 la distanza minima che le nuove installazioni devono
osservare rispetto agli edifici in cui sia prevista la permanenza
di persone per periodi superiori alle quattro ore e rispetto
alle aree edificabili definite nel PRG vigente (aree A,
B, C, F, G, H)”;
- ii) del parere negativo espresso dal Settore Urbanistica,
Ambiente, Demanio e Patrimonio in data 15.6.2001.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Ugo Di Benedetto;
Uditi, all’udienza del 07 luglio 2005, gli Avvocati presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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. La Società ricorrente ha impugnato il provvedimento
di diniego di autorizzazione alla installazione di un impianto
fisso di telefonia radiomobile, unitamente alla deliberazione
della G.C. n. 96 del 5.6.2001 con la quale sono stati definiti
gli indirizzi per la concentrazione, ai sensi dell’articolo
8 comma 7°, della L.R. 30/2000.
Con quest’ultima deliberazione il Comune di Argenta ha stabilito
di indicare in m. 150 la distanza minima degli impianti
rispetto agli edifici in cui sia presente la permanenza
di persone per periodi superiori alle 4 ore e rispetto alle
aree edificabili definite nel PRG.
L’unica ragione del diniego indicata nel provvedimento impugnato,
è costituita dal mancato rispetto del suddetto limite minimo
di 150 ml. E tenuto conto della possibilità di individuare
altro sito alternativo garantendo comunque l’erogazione
del servizio da parte del gestore.
2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno sviluppato ampiamente le proprie difese la
causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7.7.2005.
3. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità
per tardività della presente impugnativa sollevate dalla
difesa del Comune con riferimento alla deliberazione G.C.
n. 96 del 5.6.2001 che costituisce il presupposto del provvedimento
del diniego.
4. A prescindere dall’eventuale utilizzo dell’istituto processuale
della disapplicazione, nei confronti degli atti aventi valenza
regolamentare, va osservato che i regolamenti comunali devono
essere oggetto di autonomia ed immediata impugnazione solo
quando sono suscettibili di produrre, in via diretta ed
immediata, una concreta ed attuale lesione della posizione
soggettiva dei destinatari.
Ciò a differenza degli atti a contenuto generale, come i
PRG. e relative NTA che, invece, devono essere tempestivamente
impugnati ove incidenti sul regime giuridico di un bene
oggetto della disciplina stessa.
Nel caso dei regolamenti, invece, l’impugnativa va proposta
congiuntamente al provvedimento applicativo come correttamente
avvenuto nel caso in esame.
5. A maggior ragione la tardività non può essere eccepita
facendola derivare dalla partecipazione alle sedute indette
dall’Amministrazione a seguito delle quali il regolamento
è stato, poi, effettivamente adottato, facendo impropriamente
decorrere un termine, prima ancora della formale adozione
del regolamento, per il solo fatto che il contenuto dello
stesso è stato preannunciato dall’Amministrazione. Nel caso
concreto, poi, non vi è neppure una prova sicura che il
contenuto del regolamento sia stato comunicato nei precisi
termini in cui è stato, poi, assunto dall’Amministrazione.
6. Nel merito va osservato, in diritto, che la ripartizione
di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, consentirebbe
a questi ultimi di incidere sulla localizzazione di questi
impianti esercitando competenze di natura urbanistico –
edilizia nel quadro dei poteri pianificatori del territorio
comunale attribuiti dalla legislazione e dalla Costituzione.
7. Tuttavia, la disciplina degli interventi connessi con
i rischi dell’elettromagnetismo essendo attinente alle fondamentali
esigenze della salute, identiche per tutti i cittadini,
compete allo Stato il quale ha adottato una puntuale disciplina
con propri Decreti Ministeriali quale il D.M. 10.9.1998,
n. 381, vigente alla data di emanazione dei provvedimenti
impugnati (poi successivamente modificato).
8. Nel caso concreto si è in presenza di misure che contengono
un divieto generalizzato e che introducono una distanza
fissa di 150 ml. rispetto alle abitazioni ed a qualunque
zona edificabili del PRG. (aree A, B, C, F, G, H).
Si tratta, pertanto, di una disciplina regolarmente che,
nella sostanza, costituisce una deroga ai limiti di esposizione
fissati dallo Stato al fine di prevenire i rischi derivanti
alla popolazione dai campi elettromagnetici.
9. Oltre che dal contenuto che prevede un limite indifferenziato
di distanza di 150 ml., senza alcuna motivazione di tipo
urbanistico – edilizio, ciò emerge dalla stessa deliberazione
G.C. n. 96 del 5.6.2001, di approvazione del regolamento,
che fa riferimento ad esigenze di “precauzione” e di “massima
tutela” e di “prevenzione primaria” ossia a mere esigenze
di tutela della salute pubblica cui è già preordinata la
normativa statale.
Inoltre, l’adozione della suddetta deliberazione G.C. n.
96 del 5.6.2001 anche sul piano formale non ha seguito le
procedure proprie per l’esercizio delle competenze urbanistico
– edilizie che rientrano tra i poteri del Consiglio Comunale
per la loro adozione e della Provincia, delegata dalla Regione,
per la definitiva approvazione.
1o. Per tali ragioni il Comune non poteva adottare una siffatta
regolamentazione di mera tutela della salute con conseguente
illegittimità derivata anche dal provvedimento di diniego
meramente applicativo della suddetta regolamentazione (cf.
Cons. Stato sez. IV, 14.2.2005, n. 450 e giurisprudenza
ivi richiamata; TAR. Lombardia – Milano, sez. II, ordinanza
14.6.2005, n. 1406).
11. Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con assorbimento
di ogni altra censura dedotta, e per l’effetto vanno annullati
i provvedimenti impugnati.
12. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria proposta
non avendo la società ricorrente indicato alcun pregiudizio
economico né alcun concreto elemento da cui desumerlo.
13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna Sede di Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda risarcitoria proposta.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di
causa che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila),
oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 07.07.2005.
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Presidente L. Papiano
Consigliere Rel. Est. U. Di Benedetto
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Depositata in Segreteria il 21.09.05
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