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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 21 settembre
2005 n. 1515
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Processo amministrativo – Cumulo tra giudizio
di ottemperanza e giudizio ordinario di legittimità – Inammissibilità
– Requisizione – Illegittimità in presenza di trattative
per la stipula di un contratto di locazione.
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La proposizione cumulativa di due distinti
giudizi, l'uno di ottemperanza e l'altro ordinario di tipo
impugnatorio, non è consentita, in quanto il giudizio di
ottemperanza e quello ordinario di tipo impugnatorio muovono
da presupposti diversi e soggiacciono a regole diverse.
Il principio della conservazione dei mezzi giuridici impone
in tali casi che debba essere dichiarato inammissibile il
ricorso per l'esecuzione del giudicato, in quanto, stante
la natura decadenziale del termine per promuovere il giudizio
impugnatorio, deve necessariamente ritenersi prevalente
l'interesse alla decisione di questo. Ma una volta scelta
la strada dell'acquisizione di un immobile con gli strumenti
del diritto civile non è possibile inserire, in nella stessa
procedura e nei confronti dello stesso soggetto, l'utilizzo
di poteri autoritativi (nella specie, di requisizione),
in quanto la vicenda intersoggettiva è ormai regolata dal
diritto comune.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE I
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nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
BRUNO LELLI Cons. , relatore
TESTORI CARLO Cons.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 14 Luglio 2005
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Visto il ricorso 359/2005 proposto da:
MARINA PARK S.R.L. rappresentato e difeso da: AGNOLI
AVV. LORENZO MARCO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CARTOLERIA,
32 presso AGNOLI AVV. LORENZO MARCO
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contro
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PREFETTO DI RAVENNA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento
del provvedimento del 23/12/2004 con cui l'immobile di proprietà
della ricorrente viene requisito in uso dal Prefetto della
Provincia di Ravenna per essere destinato a sede della caserma
Carabinieri di Marina di Ravenna; per l' ottemperanza al
giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna,
Sezione II civile, pronunciata il 18/12/2002;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI RAVENNA
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato
il provvedimento del 23/12/2004 con cui l'immobile di proprietà
della ricorrente viene requisito in uso dal Prefetto della
Provincia di Ravenna per essere destinato a sede della caserma
Carabinieri di Marina di Ravenna.
Si chiede altresì l' ottemperanza al giudicato di cui alla
sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione II civile, pronunciata
il 18/12/2002 e depositata successivamente nella causa r.g
n. 4346/2002.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo,
con varie argomentazioni, l'infondatezza dei ricorsi.
Occorre premettere che con la sopracitata sentenza del Tribunale
di Bologna, Sezione II civile, pronunciata il 18/12/2002,
in accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla
signora Maria Grazia Mingozzi contro il Ministero dell'Interno,
veniva dichiarato nullo il contratto (di locazione stipulato
il) 4/8/1999 e condannato il Ministero dell'Interno a rilasciare
l'immobile "di cui è causa" libero da persone e cose.
Successivamente la signora Mingozzi alienava l'immobile
all'attuale ricorrente Marina Park s.r.l. che chiedeva all'Amministrazione
il rilascio dell'immobile pur dichiarandosi disponibile
alla stipula di un contratto di locazione che prevedesse
un canone annuo di euro 96.000,00.
L'Amministrazione, peraltro, proponeva il rinnovo del contratto
di affitto con un canone annuo di euro 51.000,00.
Tali condizioni venivano ritenute inaccettabili dalla proprietà
che, conseguentemente, il 27/12/2004 notificava atto di
invito, diffida e costituzione intimando formalmente il
rilascio dell'immobile.
Con provvedimento n. 2004000288 del 23/12/2004, notificato
il 19/1/2005, oggetto della presente impugnativa, il Prefetto
della Provincia di Ravenna disponeva la requisizione in
uso dell'edificio di proprietà della ricorrente sito in
Marina di Ravenna via Tito Speri 2, da destinare a sede
della Caserma Carabinieri di Marina di Ravenna con termine
iniziale 23/3/2005 e termine finale non precisato.
Avverso il suddetto provvedimento vengono proposte censure
di violazione di legge e di eccesso di potere.
Innanzitutto viene dedotta la violazione dell'articolo 7
della legge 241/1990 per difetto di comunicazione dell'avvio
del procedimento.
In secondo luogo si sostiene che il provvedimento è stato
adottato con sviamento di potere al fine di mantenere all'
Amministrazione l'utilizzo di un bene ad essa non più spettante
alla luce dell'univoco ed esplicito disposto della sentenza
di accertamento e di condanna del Giudice Civile passata
in giudicato.
In terzo luogo si sostiene che mancano i presupposti per
esercitare il potere di requisizione in quanto l'articolo
7 della legge n. 2248/1265, allegato E. richiede la presenza
di un evento imprevedibile ed eccezionale che non ricorre
nel caso di specie in cui è in corso una trattativa per
concludere un contratto di locazione.
Viene poi dedotta la violazione dell'articolo 3 della legge
241/1990 (difetto di motivazione) e degli articoli 42 Costituzione
e 7 della legge n. 2248/1165, in quanto manca l’indicazione
di un termine finale della requisizione il che comporta
la compressione sine die del diritto di proprietà.
2. Innanzitutto deve essere esaminata l'ammissibilità della
proposizione cumulativa di due distinti giudizi, l'uno di
ottemperanza e l'altro ordinario di tipo impugnatorio.
Ritiene il collegio che tale proposizione cumulativa non
è consentita, in quanto il giudizio di ottemperanza e quello
ordinario di tipo impugnatorio muovono da presupposti diversi
e soggiacciono a regole diverse.
Né, nel caso in esame, può essere utile il richiamo all'istituto
giurisprudenziale della conversione del ricorso per l'esecuzione
del giudicato in ricorso ordinario, giacché esso postula
che uno solo sia in ricorso, mentre nel caso di specie i
ricorsi sono due fin dall'origine e con due distinti oggetti
(C. St. V, n. 430/1998).
In applicazione del principio della conservazione dei mezzi
giuridici, quindi, deve essere dichiarato inammissibile
il ricorso per l'esecuzione del giudicato, in quanto, stante
la natura decadenziale del termine per promuovere il giudizio
impugnatorio, deve necessariamente ritenersi prevalente
l'interesse alla decisione di questo.
3. Nel merito appaiono fondate ed assorbenti le censure
di eccesso di potere per sviamento dedotte col terzo motivo
di ricorso e di violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990
dedotte col quinto motivo di ricorso.
Invero dalla lettura del provvedimento impugnato risulta
che, dopo la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva
dichiarato nullo il contratto di locazione stipulato in
data 4/8/1999 dell’immobile di proprietà della signora Mingozzi
per adibirlo a sede della Caserma Carabinieri di Marina
di Ravenna, l'Avvocatura dello Stato di Bologna aveva reso
noto con parere in data 11/3/2004 alla Prefettura di Ravenna
che l'occupazione dello stabile doveva considerarsi di natura
abusiva e che, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto
procedere alla sua liberazione.
La Prefettura di Ravenna, successivamente, ha dato avvio
alla procedura per il rinnovo del contratto di locazione
che, peraltro, non è stato concluso, in quanto l'agenzia
del Demanio in data di 15/4/2004 ha stabilito in euro 51000,00
per anno il canone di locazione, a fronte di una richiesta
di 96000,00 euro da parte della proprietà.
Quest'ultima in data 17/12/2004 prendeva atto dell'inutilità
di attendere una soluzione concordata della vicenda manifestando
l'intenzione di rientrare in possesso dell'immobile.
Dopo aver descritto la vicenda come sopra il provvedimento
impugnato ( nella parte motiva), pur considerando che l'immobile
è attualmente occupato sine titulo dal personale dell'Arma
dei Carabinieri, ne ha disposto la requisizione "allo scopo
di evitare il ripiegamento del personale di polizia presso
altra caserma e il conseguente mancato presidio del territorio
compreso nell'ambito di attività della caserma di Marina
di Ravenna con gravi riflessi sotto il profilo dell'ordine
e della sicurezza pubblica".
Come è noto l'articolo 7 della legge n. 2248/1865, allegato
E, prevede che "Allorché per grave necessità pubblica l'autorità
amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà
privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione,
procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze
giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato,
sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti".
La giurisprudenza ritiene che il potere di requisizione
viene attribuito dall'ordinamento per far fronte a circostanze
eccezionali ed assolutamente imprevedibili, tali cioè da
non poter essere affrontate e risolte con l'adozione di
provvedimenti o negozi giuridici adottati in via ordinaria
( C. St. IV n. 1858/2004).
Nel caso di specie, essendo in corso una trattativa per
il rinnovo del contratto di locazione, l'Amministrazione
stessa aveva ab origine escluso che ricorressero esigenze
straordinarie ed eccezionali essendosi affidata, per l'acquisizione
dell'immobile da adibire a sede della caserma, a mezzi negoziali
propri del libero mercato, agendo, quindi, iure privatorum.
Ciò posto la stessa non poteva poi utilizzare il particolare
potere autoritativo di requisizione nell'ambito di una procedura
negoziale interamente regolata dal diritto comune e ciò
al fine di raggiungere comunque il risultato conseguibile
attraverso il libero incontro delle volontà negoziali.
È vero che, in astratto, il potere di requisizione non viene
mai meno e che, quindi, l'Amministrazione può sempre verificare
la sussistenza dei presupposti per il suo esercizio.
Ma una volta scelta la strada dell'acquisizione di un immobile
con gli strumenti del diritto civile non è possibile inserire,
in quella procedura e nei confronti di quel soggetto, l'utilizzo
di poteri autoritativi, in quanto la vicenda intersoggettiva
è ormai regolata dal diritto comune.
La verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per
l'esercizio del potere autoritativo di requisizione, in
ipotesi, potrebbe essere condotta a tutto campo ( tenendo
conto innanzi tutto di immobili già utilizzati per finalità
di pubblico interesse) partendo proprio dalla constatazione
del fallimento dell’iniziativa negoziale e, quindi, dell’impossibilità
di utilizzare l’immobile in un primo tempo individuato.
Nel caso di specie, inoltre, la motivazione con cui viene
disposta la requisizione deve ritenersi insufficiente, in
quanto, a fronte dell'eccezionalità del potere utilizzato,
la grave necessità pubblica che legittima l'acquisizione
forzosa non viene descritta con la necessaria precisione,
ma in modo generico (evitare il ripiegamento del personale
presso altra caserma, senza peraltro specificare quale e
le conseguenze operative di tale spostamento).
Per quanto sopra il ricorso impugnatorio deve essere accolto
con conseguente annullamento del provvedimento di requisizione
impugnato.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti
motivi per compensare integralmente fra le parti le spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna
- Bologna, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso
per l'esecuzione del giudicato.
Accoglie secondo quanto indicato in premessa il ricorso impugnatorio
con conseguente annullamento del provvedimento di requisizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.7.2005.
Il Presidente (B. Perricone)
Il Cons. rel. est. (B. Lelli)
Depositata in Segreteria in data 21/09/05
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