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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 21 settembre 2005 n. 1515


Processo amministrativo – Cumulo tra giudizio di ottemperanza e giudizio ordinario di legittimità – Inammissibilità – Requisizione – Illegittimità in presenza di trattative per la stipula di un contratto di locazione.

La proposizione cumulativa di due distinti giudizi, l'uno di ottemperanza e l'altro ordinario di tipo impugnatorio, non è consentita, in quanto il giudizio di ottemperanza e quello ordinario di tipo impugnatorio muovono da presupposti diversi e soggiacciono a regole diverse. Il principio della conservazione dei mezzi giuridici impone in tali casi che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato, in quanto, stante la natura decadenziale del termine per promuovere il giudizio impugnatorio, deve necessariamente ritenersi prevalente l'interesse alla decisione di questo. Ma una volta scelta la strada dell'acquisizione di un immobile con gli strumenti del diritto civile non è possibile inserire, in nella stessa procedura e nei confronti dello stesso soggetto, l'utilizzo di poteri autoritativi (nella specie, di requisizione), in quanto la vicenda intersoggettiva è ormai regolata dal diritto comune.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
BRUNO LELLI Cons. , relatore
TESTORI CARLO Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 14 Luglio 2005

 

Visto il ricorso 359/2005 proposto da:
MARINA PARK S.R.L. rappresentato e difeso da: AGNOLI AVV. LORENZO MARCO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CARTOLERIA, 32 presso AGNOLI AVV. LORENZO MARCO

 

contro

 

PREFETTO DI RAVENNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

per l'annullamento
del provvedimento del 23/12/2004 con cui l'immobile di proprietà della ricorrente viene requisito in uso dal Prefetto della Provincia di Ravenna per essere destinato a sede della caserma Carabinieri di Marina di Ravenna; per l' ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione II civile, pronunciata il 18/12/2002;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI RAVENNA
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento del 23/12/2004 con cui l'immobile di proprietà della ricorrente viene requisito in uso dal Prefetto della Provincia di Ravenna per essere destinato a sede della caserma Carabinieri di Marina di Ravenna.
Si chiede altresì l' ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione II civile, pronunciata il 18/12/2002 e depositata successivamente nella causa r.g n. 4346/2002.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza dei ricorsi.
Occorre premettere che con la sopracitata sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione II civile, pronunciata il 18/12/2002, in accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla signora Maria Grazia Mingozzi contro il Ministero dell'Interno, veniva dichiarato nullo il contratto (di locazione stipulato il) 4/8/1999 e condannato il Ministero dell'Interno a rilasciare l'immobile "di cui è causa" libero da persone e cose.
Successivamente la signora Mingozzi alienava l'immobile all'attuale ricorrente Marina Park s.r.l. che chiedeva all'Amministrazione il rilascio dell'immobile pur dichiarandosi disponibile alla stipula di un contratto di locazione che prevedesse un canone annuo di euro 96.000,00.
L'Amministrazione, peraltro, proponeva il rinnovo del contratto di affitto con un canone annuo di euro 51.000,00.
Tali condizioni venivano ritenute inaccettabili dalla proprietà che, conseguentemente, il 27/12/2004 notificava atto di invito, diffida e costituzione intimando formalmente il rilascio dell'immobile.
Con provvedimento n. 2004000288 del 23/12/2004, notificato il 19/1/2005, oggetto della presente impugnativa, il Prefetto della Provincia di Ravenna disponeva la requisizione in uso dell'edificio di proprietà della ricorrente sito in Marina di Ravenna via Tito Speri 2, da destinare a sede della Caserma Carabinieri di Marina di Ravenna con termine iniziale 23/3/2005 e termine finale non precisato.
Avverso il suddetto provvedimento vengono proposte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Innanzitutto viene dedotta la violazione dell'articolo 7 della legge 241/1990 per difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento.
In secondo luogo si sostiene che il provvedimento è stato adottato con sviamento di potere al fine di mantenere all' Amministrazione l'utilizzo di un bene ad essa non più spettante alla luce dell'univoco ed esplicito disposto della sentenza di accertamento e di condanna del Giudice Civile passata in giudicato.
In terzo luogo si sostiene che mancano i presupposti per esercitare il potere di requisizione in quanto l'articolo 7 della legge n. 2248/1265, allegato E. richiede la presenza di un evento imprevedibile ed eccezionale che non ricorre nel caso di specie in cui è in corso una trattativa per concludere un contratto di locazione.
Viene poi dedotta la violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 (difetto di motivazione) e degli articoli 42 Costituzione e 7 della legge n. 2248/1165, in quanto manca l’indicazione di un termine finale della requisizione il che comporta la compressione sine die del diritto di proprietà.
2. Innanzitutto deve essere esaminata l'ammissibilità della proposizione cumulativa di due distinti giudizi, l'uno di ottemperanza e l'altro ordinario di tipo impugnatorio.
Ritiene il collegio che tale proposizione cumulativa non è consentita, in quanto il giudizio di ottemperanza e quello ordinario di tipo impugnatorio muovono da presupposti diversi e soggiacciono a regole diverse.
Né, nel caso in esame, può essere utile il richiamo all'istituto giurisprudenziale della conversione del ricorso per l'esecuzione del giudicato in ricorso ordinario, giacché esso postula che uno solo sia in ricorso, mentre nel caso di specie i ricorsi sono due fin dall'origine e con due distinti oggetti (C. St. V, n. 430/1998).
In applicazione del principio della conservazione dei mezzi giuridici, quindi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato, in quanto, stante la natura decadenziale del termine per promuovere il giudizio impugnatorio, deve necessariamente ritenersi prevalente l'interesse alla decisione di questo.
3. Nel merito appaiono fondate ed assorbenti le censure di eccesso di potere per sviamento dedotte col terzo motivo di ricorso e di violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 dedotte col quinto motivo di ricorso.
Invero dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che, dopo la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato nullo il contratto di locazione stipulato in data 4/8/1999 dell’immobile di proprietà della signora Mingozzi per adibirlo a sede della Caserma Carabinieri di Marina di Ravenna, l'Avvocatura dello Stato di Bologna aveva reso noto con parere in data 11/3/2004 alla Prefettura di Ravenna che l'occupazione dello stabile doveva considerarsi di natura abusiva e che, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla sua liberazione.
La Prefettura di Ravenna, successivamente, ha dato avvio alla procedura per il rinnovo del contratto di locazione che, peraltro, non è stato concluso, in quanto l'agenzia del Demanio in data di 15/4/2004 ha stabilito in euro 51000,00 per anno il canone di locazione, a fronte di una richiesta di 96000,00 euro da parte della proprietà.
Quest'ultima in data 17/12/2004 prendeva atto dell'inutilità di attendere una soluzione concordata della vicenda manifestando l'intenzione di rientrare in possesso dell'immobile.
Dopo aver descritto la vicenda come sopra il provvedimento impugnato ( nella parte motiva), pur considerando che l'immobile è attualmente occupato sine titulo dal personale dell'Arma dei Carabinieri, ne ha disposto la requisizione "allo scopo di evitare il ripiegamento del personale di polizia presso altra caserma e il conseguente mancato presidio del territorio compreso nell'ambito di attività della caserma di Marina di Ravenna con gravi riflessi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica".
Come è noto l'articolo 7 della legge n. 2248/1865, allegato E, prevede che "Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti".
La giurisprudenza ritiene che il potere di requisizione viene attribuito dall'ordinamento per far fronte a circostanze eccezionali ed assolutamente imprevedibili, tali cioè da non poter essere affrontate e risolte con l'adozione di provvedimenti o negozi giuridici adottati in via ordinaria ( C. St. IV n. 1858/2004).
Nel caso di specie, essendo in corso una trattativa per il rinnovo del contratto di locazione, l'Amministrazione stessa aveva ab origine escluso che ricorressero esigenze straordinarie ed eccezionali essendosi affidata, per l'acquisizione dell'immobile da adibire a sede della caserma, a mezzi negoziali propri del libero mercato, agendo, quindi, iure privatorum.
Ciò posto la stessa non poteva poi utilizzare il particolare potere autoritativo di requisizione nell'ambito di una procedura negoziale interamente regolata dal diritto comune e ciò al fine di raggiungere comunque il risultato conseguibile attraverso il libero incontro delle volontà negoziali.
È vero che, in astratto, il potere di requisizione non viene mai meno e che, quindi, l'Amministrazione può sempre verificare la sussistenza dei presupposti per il suo esercizio.
Ma una volta scelta la strada dell'acquisizione di un immobile con gli strumenti del diritto civile non è possibile inserire, in quella procedura e nei confronti di quel soggetto, l'utilizzo di poteri autoritativi, in quanto la vicenda intersoggettiva è ormai regolata dal diritto comune.
La verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere autoritativo di requisizione, in ipotesi, potrebbe essere condotta a tutto campo ( tenendo conto innanzi tutto di immobili già utilizzati per finalità di pubblico interesse) partendo proprio dalla constatazione del fallimento dell’iniziativa negoziale e, quindi, dell’impossibilità di utilizzare l’immobile in un primo tempo individuato.
Nel caso di specie, inoltre, la motivazione con cui viene disposta la requisizione deve ritenersi insufficiente, in quanto, a fronte dell'eccezionalità del potere utilizzato, la grave necessità pubblica che legittima l'acquisizione forzosa non viene descritta con la necessaria precisione, ma in modo generico (evitare il ripiegamento del personale presso altra caserma, senza peraltro specificare quale e le conseguenze operative di tale spostamento).
Per quanto sopra il ricorso impugnatorio deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di requisizione impugnato.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato.
Accoglie secondo quanto indicato in premessa il ricorso impugnatorio con conseguente annullamento del provvedimento di requisizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.7.2005.

Il Presidente (B. Perricone)

Il Cons. rel. est. (B. Lelli)


Depositata in Segreteria in data 21/09/05

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