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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 6 settembre 2005 n. 1512
Pres. Luigi Papiano, Est. Bruno Lelli


Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 – Annullamento – Inapplicabilità dell’art. 21-octies.

Deve essere annullato, ai fini della rinnovazione del procedimento, il provvedimento negativo non preceduto dalla comunicazione preventiva dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 6 della legge n. 15/2005 al fine di consentire, nei procedimenti ad istanza di parte, il contraddittorio anticipato fra l’istante e l’amministrazione tenuta a decidere. L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 15/2005, non può trovare applicazione allorquando, per la natura valutativa del provvedimento, non sia possibile ritenere inutile l’apporto che l’interessato avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito, nei modi previsti dalla legge, dei motivi che ostativi all’accoglimento della domanda.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
BRUNO LELLI Cons. , relatore
CARLO TESTORI Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 25 Agosto 2005

 

Visto il ricorso 981/2005 proposto da:
BUCCARELLA CARBURANTI SNC rappresentato e difeso da: LEPORE AVV. BARBARA con domicilio eletto in BOLOGNA (ST.BELVEDERI) VIA DEGLI AGRESTI ,2 presso PAOLUCCI AVV. CARLA

 

contro

 

PROVINCIA DI FERRARA, ANDRIGHETTI G.DIR.TEC.PROV.(FE)-SET. TECNICO-UOPC VIABILIT

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. gen. N.0054502 del 17.5.2005 del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara – UOPC Viabilità – con cui viene rigettata l’istanza presentata in data 11.3.2005 dalla ditta ricorrente assunta al prot. n.33994/2005 della Provincia di Ferrara;

 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI
E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale; Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

 

FATTO e DIRITTO

 

Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento prot. gen. N.0054502 del 17.5.2005 del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara – UOPC Viabilità – con cui viene rigettata l’istanza presentata in data 11.3.2005 dalla ditta ricorrente assunta al prot. n.33994/2005 della Provincia di Ferrara. Appare fondato ed assorbente il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 introdotto dall’art. 6 della L. n. 15/2005.
Invero dopo un primo diniego all’apertura di un passo carraio fondato sul mancato rispetto delle distanze, a seguito di nuova istanza, è stato adottato un nuovo diniego fondato su ragioni di sicurezza stradale.
Quest’ultimo provvedimento (oggetto d’impugnativa) non è stato preceduto dalla comunicazione preventiva dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda prevista dall’art. 10 bis della L. n. 241/1990 introdotto dall’art. 6 della L. n. 15/2005 al fine di consentire, nei procedimenti ad istanza di parte, il contraddittorio anticipato fra l’istante e l’amministrazione tenuta a decidere. Né può essere applicato l’art. 21-oscties, in quanto la natura valutativa del provvedimento non consente di ritenere inutile l’apporto che l’interessato avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi previsti dalla legge.
In definitiva il ricorso deve essere accolto ai fini della rinnovazione del procedimento.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione. Spese come da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 25.8.2005 -
Presidente L. Papiano - Cons. Rel. est. B. Lelli

Depositata in Segreteria in data 06.09.05 Bologna li 06.09.05

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