| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 6 settembre
2005 n. 1512
Pres. Luigi Papiano, Est. Bruno Lelli |
|
Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo
– Comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 – Annullamento
– Inapplicabilità dell’art. 21-octies.
|
|
Deve essere annullato, ai fini della rinnovazione
del procedimento, il provvedimento negativo non preceduto
dalla comunicazione preventiva dei motivi che ostano all’accoglimento
della domanda prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990
introdotto dall’art. 6 della legge n. 15/2005 al fine di
consentire, nei procedimenti ad istanza di parte, il contraddittorio
anticipato fra l’istante e l’amministrazione tenuta a decidere.
L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 come modificata
dalla legge n. 15/2005, non può trovare applicazione allorquando,
per la natura valutativa del provvedimento, non sia possibile
ritenere inutile l’apporto che l’interessato avrebbe potuto
dare se fosse stato preavvertito, nei modi previsti dalla
legge, dei motivi che ostativi all’accoglimento della domanda.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE I
|
| |
|
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
BRUNO LELLI Cons. , relatore
CARLO TESTORI Cons.
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nella Camera di Consiglio del 25 Agosto 2005
|
| |
|
Visto il ricorso 981/2005 proposto da:
BUCCARELLA CARBURANTI SNC rappresentato e difeso
da: LEPORE AVV. BARBARA con domicilio eletto in BOLOGNA
(ST.BELVEDERI) VIA DEGLI AGRESTI ,2 presso PAOLUCCI AVV.
CARLA
|
| |
|
contro
|
| |
|
PROVINCIA DI FERRARA, ANDRIGHETTI
G.DIR.TEC.PROV.(FE)-SET. TECNICO-UOPC VIABILIT
|
| |
|
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento prot. gen. N.0054502 del 17.5.2005 del
Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara
– UOPC Viabilità – con cui viene rigettata l’istanza presentata
in data 11.3.2005 dalla ditta ricorrente assunta al prot.
n.33994/2005 della Provincia di Ferrara;
|
| |
|
Vista la domanda di sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dal ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI
E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come
da verbale; Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6
dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000
n. 205;
Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata
per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
Col ricorso in epigrafe viene impugnato il
provvedimento prot. gen. N.0054502 del 17.5.2005 del Dirigente
del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara – UOPC Viabilità
– con cui viene rigettata l’istanza presentata in data 11.3.2005
dalla ditta ricorrente assunta al prot. n.33994/2005 della
Provincia di Ferrara. Appare fondato ed assorbente il motivo
con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis della L.
n. 241/1990 introdotto dall’art. 6 della L. n. 15/2005.
Invero dopo un primo diniego all’apertura di un passo carraio
fondato sul mancato rispetto delle distanze, a seguito di
nuova istanza, è stato adottato un nuovo diniego fondato
su ragioni di sicurezza stradale.
Quest’ultimo provvedimento (oggetto d’impugnativa) non è
stato preceduto dalla comunicazione preventiva dei motivi
che ostano all’accoglimento della domanda prevista dall’art.
10 bis della L. n. 241/1990 introdotto dall’art. 6 della
L. n. 15/2005 al fine di consentire, nei procedimenti ad
istanza di parte, il contraddittorio anticipato fra l’istante
e l’amministrazione tenuta a decidere. Né può essere applicato
l’art. 21-oscties, in quanto la natura valutativa del provvedimento
non consente di ritenere inutile l’apporto che l’interessato
avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi
previsti dalla legge.
In definitiva il ricorso deve essere accolto ai fini della
rinnovazione del procedimento.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti
motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, accoglie il ricorso
in epigrafe nei limiti di cui in motivazione. Spese come
da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 25.8.2005 -
Presidente L. Papiano - Cons. Rel. est. B. Lelli
Depositata in Segreteria in data 06.09.05 Bologna li 06.09.05
|
|