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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 5 settembre 2005 n. 1510


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio nei procedimenti a istanza di parte – Non è dovuta – Responsabile del procedimento – Omissione dell’indicazione – Destinazione d’uso di immobili - Edilizia e urbanistica.

La comunicazione dell’avvio del procedimento non è dovuta nell’ambito dei procedimenti iniziati ad istanza di parte. L’omissione della indicazione del responsabile del procedimento non assurge a causa di invalidità dell'atto, dovendosi intendere che, in mancanza di indicazione, detto responsabile è il dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento stesso. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia edilizia, la destinazione dell’immobile ad uso magazzino deve essere distinta da quella ad altri usi e, comunque, non può essere assimilata alla destinazione ad uso residenziale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE II

 

nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
UGO DI BENEDETTO Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 233/2001 proposto da:
CIACCI ASSUNTA ED ALTRO MALPASSI NAZZARENO

 

rappresentati e difesi da: MIGANI AVV. GIANCARLO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MARSILI 15 presso PETRELLA AVV. LUCIANA

 

contro

 

COMUNE DI RICCIONE rappresentato e difeso da: CASTELLANI AVV. ENZO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA ALTABELLA 3 presso BALLI AVV. CRISTINA

 

per l'annullamento
del provvedimento di diniego di concessione edilizia 23.11.200, n. 32840; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 23 giugno 2005, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

I. I ricorrenti hanno ottenuto in data 10.2.1998 concessione edilizia in sanatoria di opera abusiva per “costruzione di fabbricato ad uso magazzino” e successivamente hanno presentato domanda di concessione edilizia per demolizione e ampliamento del suddetto fabbricato; con il provvedimento in epigrafe, il Dirigente del Settore edilizia privata del Comune di Riccione rigettava detta istanza “in quanto l’uso U1 residenziale non compare come preesistente”.
Impugnando tale diniego, i ricorrenti deducono con il presente ricorso le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti ed illegittimità derivata, poiché nella menzionata concessione edilizia in sanatoria sarebbe prevista la destinazione abitativa/magazzino ed in conseguenza di ciò sarebbero stati determinati i relativi oneri; inoltre, la destinazione residenziale dell’edificio si evincerebbe anche dal certificato di idoneità sismica allegato alla domanda di condono;
3) Violazione degli artt. V.1.02 e VI.7.01 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Riccione, nell’assunto che l’uso abitazione/magazzino rientrerebbe nell’elencazione riportata all’invocato art. V.1.02. e nella specie sarebbe, pertanto, applicabile il successivo art. VI.7.01. (raggiungimento della superficie utile pari a 180 mq. per i soli usi U1).
II. Il Comune intimato si è costituito in giudizio ed ha dimesso documentazione.
In vista della trattazione del merito della causa, entrambe le parti hanno prodotto memorie conclusive.
Indi, all’odierna pubblica udienza il ricorso è passato in decisione.
III.1. Ciò premesso, il Collegio osserva, in via preliminare, che la censura di violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, dedotta con il primo motivo di ricorso, è priva di pregio:
- sia in ordine al profilo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, essendo pacifico in giurisprudenza che detto onere non è ravvisabile nel caso, che ricorre nella specie, dei procedimenti iniziati ad istanza di parte (cfr. ad es.: Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3305, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27 settembre 2004, n. 12569; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 luglio 2004, n. 248; T.A.R. Lazio, sez. III, 17 giugno 2004, n. 5927);
- sia in ordine al profilo, esplicitato da parte ricorrente in sede di memoria conclusiva, della omessa indicazione del responsabile del procedimento, poiché tale mancanza non assurge a causa di invalidità dell'atto, dovendosi intendere che il detto responsabile è il dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento stesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 settembre 2002, n. 5429; T.A.R. Basilicata, 7 luglio 2003, n. 696).

III.2. Quanto al fondamentale thema decidendum proposto con gli ulteriori mezzi di impugnazione, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- nello stato di fatto, allegato alla concessione in sanatoria de qua, l’immobile risulta composto di due vani indicati entrambi quali magazzino e della rispettiva superficie di mq. 11, 64 e mq. 7, 76;
- nella dichiarazione sostitutiva, allegata dai ricorrenti alla domanda di condono, il fabbricato viene descritto “con struttura di legno e copertura in eternit”, come del resto si evince anche dalle foto, pure allegate dai ricorrenti alla medesima domanda di condono;
- nel corso dell’istruttoria, gli stessi ricorrenti hanno chiesto (istanza del 18 dicembre 1997) di attribuire all’opera la destinazione di magazzino, in luogo di quella di civile abitazione, proposta nella domanda di condono (siffatta richiesta - osserva il Collegio - comporta, altresì, il superamento della qualificazione residenziale, contenuta nella certificazione di idoneità sismica, pure allegata alla domanda di condono e su cui i ricorrenti fanno leva in ricorso per confortare la propria tesi difensiva);
- l’atto comunale di positiva definizione dell’istanza di condono richiama sia l’originario riferimento all’uso “abitativo/magazzeno”, in questa contenuto; sia la predetta richiesta di modifica della destinazione d’uso da “abitazione a magazzino” e, dispone, poi, in favore dei ricorrenti, la concessione edilizia in sanatoria per “costruzione di fabbricato ad uso magazzino”;
- infine, la visura catastale dimessa dal Comune ascrive all’immobile di cui si tratta la categoria C/2, per una superficie catastale di mq. 20.
Tutti gli elementi fattuali sin qui enunciati inducono, dunque, alla conclusione che la destinazione d’uso impressa all’immobile condonato dalla relativa concessione edilizia in sanatoria sia quella di “magazzino”.
III.3. Sotto il profilo giuridico va, poi, tenuto presente che – contrariamente alla tesi sostenuta dai ricorrenti – la giurisprudenza dei TT.AA.RR. ha costantemente mostrato di mantenere distinta la destinazione a magazzino da quella di altri usi e, comunque, di non assimilarla certamente all’uso residenziale (si vedano: T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 27 ottobre 2003, n. 535; T.A.R. Toscana, Sez. III, 10 ottobre 2002, n. 2425 e Sez. I, 15 maggio 2000, n. 867; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 agosto 2001, n. 222); né può, in contrario, utilmente invocarsi, da parte dei ricorrenti, la normativa del PRG di Riccione, stante che - come esattamente osservato nelle difese giudiziali di tale Ente - gli spazi di servizio quali ripostiglio, sgombero, ecc. possono essere ritenuti accessori dell’alloggio in tanto in quanto questo esista, il che non è dato nel caso si specie.
III.4. Il medesimo Comune ha, altresì, puntualmente controdedotto, sia nella memoria di costituzione che in quella conclusiva, all’ultimo argomento utilizzato da controparte, vale a dire la presunta riferibilità del conteggio degli oneri concessori alla destinazione residenziale; ed ha, al contrario, dimostrato documentalmente (vigenti tabelle parametriche; schema per la quantificazione dei contributi concessori per il condono; determinazione in via definitiva dell’importo a titolo di oblazione e di contributo di concessione) che ai ricorrenti è stato applicato il parametro di Lire 25.440 mq. (per un totale di lire 493.536), corrispondente alla funzione lato sensu produttiva e non a quella abitativa (lire 142.680 mq.).
III.5. Anche il secondo e terzo mezzo di impugnazione devono, pertanto, essere disattesi.
IV. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
In considerazione, tuttavia, del carattere fondamentalmente interpretativo della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
– Bologna, Sezione Seconda



RESPINGE il ricorso in epigrafe:
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2005.

Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 05.09.05

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