| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 5 settembre
2005 n. 1510
|
|
Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo
– Comunicazione avvio nei procedimenti a istanza di parte
– Non è dovuta – Responsabile del procedimento – Omissione
dell’indicazione – Destinazione d’uso di immobili - Edilizia
e urbanistica.
|
|
La comunicazione dell’avvio del procedimento
non è dovuta nell’ambito dei procedimenti iniziati ad istanza
di parte. L’omissione della indicazione del responsabile
del procedimento non assurge a causa di invalidità dell'atto,
dovendosi intendere che, in mancanza di indicazione, detto
responsabile è il dirigente dell'unità organizzativa preposta
al procedimento stesso. Ai fini dell’applicazione della
normativa in materia edilizia, la destinazione dell’immobile
ad uso magazzino deve essere distinta da quella ad altri
usi e, comunque, non può essere assimilata alla destinazione
ad uso residenziale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE II
|
| |
|
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
UGO DI BENEDETTO Cons.
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso 233/2001 proposto da:
CIACCI ASSUNTA ED ALTRO MALPASSI NAZZARENO
|
| |
|
rappresentati e difesi da: MIGANI AVV. GIANCARLO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MARSILI 15 presso PETRELLA
AVV. LUCIANA
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI RICCIONE rappresentato e
difeso da: CASTELLANI AVV. ENZO con domicilio eletto in
BOLOGNA VIA ALTABELLA 3 presso BALLI AVV. CRISTINA
|
| |
|
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di concessione edilizia 23.11.200,
n. 32840; Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica
udienza del 23 giugno 2005, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI
e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come
da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
I. I ricorrenti hanno ottenuto in data 10.2.1998
concessione edilizia in sanatoria di opera abusiva per “costruzione
di fabbricato ad uso magazzino” e successivamente hanno
presentato domanda di concessione edilizia per demolizione
e ampliamento del suddetto fabbricato; con il provvedimento
in epigrafe, il Dirigente del Settore edilizia privata del
Comune di Riccione rigettava detta istanza “in quanto l’uso
U1 residenziale non compare come preesistente”.
Impugnando tale diniego, i ricorrenti deducono con il presente
ricorso le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti ed illegittimità
derivata, poiché nella menzionata concessione edilizia in
sanatoria sarebbe prevista la destinazione abitativa/magazzino
ed in conseguenza di ciò sarebbero stati determinati i relativi
oneri; inoltre, la destinazione residenziale dell’edificio
si evincerebbe anche dal certificato di idoneità sismica
allegato alla domanda di condono;
3) Violazione degli artt. V.1.02 e VI.7.01 delle N.T.A.
del P.R.G. del Comune di Riccione, nell’assunto che l’uso
abitazione/magazzino rientrerebbe nell’elencazione riportata
all’invocato art. V.1.02. e nella specie sarebbe, pertanto,
applicabile il successivo art. VI.7.01. (raggiungimento
della superficie utile pari a 180 mq. per i soli usi U1).
II. Il Comune intimato si è costituito in giudizio ed ha
dimesso documentazione.
In vista della trattazione del merito della causa, entrambe
le parti hanno prodotto memorie conclusive.
Indi, all’odierna pubblica udienza il ricorso è passato
in decisione.
III.1. Ciò premesso, il Collegio osserva, in via preliminare,
che la censura di violazione degli artt. 7 e 8 legge n.
241/90, dedotta con il primo motivo di ricorso, è priva
di pregio:
- sia in ordine al profilo della mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, essendo pacifico in giurisprudenza che
detto onere non è ravvisabile nel caso, che ricorre nella
specie, dei procedimenti iniziati ad istanza di parte (cfr.
ad es.: Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3305,
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27 settembre 2004, n. 12569;
T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 luglio 2004, n. 248;
T.A.R. Lazio, sez. III, 17 giugno 2004, n. 5927);
- sia in ordine al profilo, esplicitato da parte ricorrente
in sede di memoria conclusiva, della omessa indicazione
del responsabile del procedimento, poiché tale mancanza
non assurge a causa di invalidità dell'atto, dovendosi intendere
che il detto responsabile è il dirigente dell'unità organizzativa
preposta al procedimento stesso (T.A.R. Campania Napoli,
sez. II, 21 settembre 2002, n. 5429; T.A.R. Basilicata,
7 luglio 2003, n. 696).
III.2. Quanto al fondamentale thema decidendum proposto
con gli ulteriori mezzi di impugnazione, dagli atti di causa
emerge quanto segue:
- nello stato di fatto, allegato alla concessione in sanatoria
de qua, l’immobile risulta composto di due vani indicati
entrambi quali magazzino e della rispettiva superficie di
mq. 11, 64 e mq. 7, 76;
- nella dichiarazione sostitutiva, allegata dai ricorrenti
alla domanda di condono, il fabbricato viene descritto “con
struttura di legno e copertura in eternit”, come del resto
si evince anche dalle foto, pure allegate dai ricorrenti
alla medesima domanda di condono;
- nel corso dell’istruttoria, gli stessi ricorrenti hanno
chiesto (istanza del 18 dicembre 1997) di attribuire all’opera
la destinazione di magazzino, in luogo di quella di civile
abitazione, proposta nella domanda di condono (siffatta
richiesta - osserva il Collegio - comporta, altresì, il
superamento della qualificazione residenziale, contenuta
nella certificazione di idoneità sismica, pure allegata
alla domanda di condono e su cui i ricorrenti fanno leva
in ricorso per confortare la propria tesi difensiva);
- l’atto comunale di positiva definizione dell’istanza di
condono richiama sia l’originario riferimento all’uso “abitativo/magazzeno”,
in questa contenuto; sia la predetta richiesta di modifica
della destinazione d’uso da “abitazione a magazzino” e,
dispone, poi, in favore dei ricorrenti, la concessione edilizia
in sanatoria per “costruzione di fabbricato ad uso magazzino”;
- infine, la visura catastale dimessa dal Comune ascrive
all’immobile di cui si tratta la categoria C/2, per una
superficie catastale di mq. 20.
Tutti gli elementi fattuali sin qui enunciati inducono,
dunque, alla conclusione che la destinazione d’uso impressa
all’immobile condonato dalla relativa concessione edilizia
in sanatoria sia quella di “magazzino”.
III.3. Sotto il profilo giuridico va, poi, tenuto presente
che – contrariamente alla tesi sostenuta dai ricorrenti
– la giurisprudenza dei TT.AA.RR. ha costantemente mostrato
di mantenere distinta la destinazione a magazzino da quella
di altri usi e, comunque, di non assimilarla certamente
all’uso residenziale (si vedano: T.A.R. Emilia-Romagna,
Parma, 27 ottobre 2003, n. 535; T.A.R. Toscana, Sez. III,
10 ottobre 2002, n. 2425 e Sez. I, 15 maggio 2000, n. 867;
T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 agosto 2001, n. 222);
né può, in contrario, utilmente invocarsi, da parte dei
ricorrenti, la normativa del PRG di Riccione, stante che
- come esattamente osservato nelle difese giudiziali di
tale Ente - gli spazi di servizio quali ripostiglio, sgombero,
ecc. possono essere ritenuti accessori dell’alloggio in
tanto in quanto questo esista, il che non è dato nel caso
si specie.
III.4. Il medesimo Comune ha, altresì, puntualmente controdedotto,
sia nella memoria di costituzione che in quella conclusiva,
all’ultimo argomento utilizzato da controparte, vale a dire
la presunta riferibilità del conteggio degli oneri concessori
alla destinazione residenziale; ed ha, al contrario, dimostrato
documentalmente (vigenti tabelle parametriche; schema per
la quantificazione dei contributi concessori per il condono;
determinazione in via definitiva dell’importo a titolo di
oblazione e di contributo di concessione) che ai ricorrenti
è stato applicato il parametro di Lire 25.440 mq. (per un
totale di lire 493.536), corrispondente alla funzione lato
sensu produttiva e non a quella abitativa (lire 142.680
mq.).
III.5. Anche il secondo e terzo mezzo di impugnazione devono,
pertanto, essere disattesi.
IV. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
In considerazione, tuttavia, del carattere fondamentalmente
interpretativo della controversia, le spese di lite possono
essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna
– Bologna, Sezione Seconda
RESPINGE il ricorso in epigrafe:
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2005.
Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni
Depositata in Segreteria in data 05.09.05
|
|