| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 21 settembre
2005 n. 1539
Pres. LUIGI PAPIANO; Est. UGO DI BENEDETTO |
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Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi e
condono – Termini per la proposizione della domanda di concessione
edilizia a seguito dell’annullamento della precedente concessione
– Decorso del termine ai sensi dell’art. 35, 2° comma, legge
n. 47/1985.
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Il termine di centoventi giorni di cui all’articolo
35, secondo comma, della legge n. 47/1985, per la proposizione
della nuova domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria,
inizia a decorrere dal giorno della notificazione o comunicazione
dell’annullamento ovvero della dichiarazione di decadenza
o di inefficacia della precedente concessione edilizia alla
parte interessata da parte dell’Amministrazione procedente;
ne segue che non può ritenersi equipollente alla comunicazione
personale la notificazione della sentenza di annullamento
della precedente concessione da parte del legale del Comune
(e non da parte del Comune stesso), tale notificazione essendo,
infatti, idonea a far decorrere i soli termini processuali
per l’appello avverso la sentenza di annullamento, ma non
i diversi termini per il separato procedimento amministrativo
di condono di cui all’articolo 35, secondo comma, della
legge n. 47/85.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore |
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 23 Giugno 2005
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Visto il ricorso 1574/1999 proposto da:
BRASCHI ROBERTO rappresentato e difeso da: ROSETTI
AVV. RICCARDO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA FARINI
24 presso ROSETTI AVV. RICCARDO
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contro
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COMUNE DI RIMINI
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per l’annullamento
dei provvedimenti 14.7.99 prot. da 761 a 773 del Comune
di Rimini notificati in data 2.8.99 portanti la dichiarazione
di irricevibilità delle istanze di concessione in sanatoria
ex art. 39 L. 724/94 relative all’immobile sito in Comune
di Rimini, Via Ortigara n. 6 nonché di ogni altro atto agli
stessi preordinato, presupposto o comunque connesso.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Ugo Di Benedetto;
Uditi, all’udienza del 23 giugno 2005, gli Avvocati presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe
indicati con i quali il Comune di Rimini ha dichiarato irricevibili
13 istanze di concessione in sanatoria presentate, in data
23.3.1996, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della legge
n. 47/1985, come modificata dall’articolo 39 della legge
724/94, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della
precedente concessione in sanatoria n. 606/82 per effetto
della sentenza di questo T.A.R. n. 71 del 17.2.95.
L’unica ragione del diniego per le suddette 13 istanze di
sanatoria è costituito dalla tardiva presentazione dell’istanza,
avvenuta per tutte in data 23.3.1996 e, quindi, secondo
i provvedimenti impugnati, dopo il decorso di 120 gg. utili
dalla notificazione, alla parte interessata della citata
sentenza di questo T.A.R. n. 71 del 17.2.95.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 423/99
e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del
23.6.2005.
3. Va preliminarmente osservato che la circostanza che l’autore
dell’abuso si sia già avvalso con esito negativo, a seguito
della sentenza di questo T.A.R. n. 71/95, della procedura
di condono di cui alla legge n. 47 del 1985 non gli preclude
la possibilità di usufruire del “nuovo” condono di cui all’articolo
39 della legge n. 724 del 1994.
4. Nel caso in esame le 13 istanze di condono sono state
presentate in data 23.3.1996 ed i provvedimenti negativi,
oggetto del presente ricorso, sono stati emanati in data
14.7.99.
5. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla
prima censura dedotta con la quale si evidenzia la tempestività
dell’istanza di sanatoria.
L’articolo 35, secondo comma, della legge n. 47/1985, infatti,
prevede che nel caso in cui una precedente concessione venga
annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace, “il
decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno
della notificazione o comunicazione alla parte interessata
del relativo provvedimento”.
6. Il riferimento alla parte interessata comporta che il
suddetto termine decorre soltanto dalla comunicazione personale
da parte dell’Amministrazione.
7. Non può, pertanto, ritenersi equipollente alla comunicazione
personale la notificazione della sentenza n. 71/1995, avvenuta
in data 12.5.1995, che ha annullato la precedente concessione
n. 606/82, da parte del legale della controinteressata (e
non da parte del Comune) che, su proprio ricorso, aveva
ottenuto l’annullamento della precedente concessione edilizia
in sanatoria.
Tale notificazione è, infatti, idonea a far decorrere i
soli termini processuali per l’appello avverso la citata
sentenza n. 71/95 ma non i diversi termini per il separato
procedimento amministrativo di condono di cui all’articolo
35, secondo comma, della legge n. 47/85.
8. Conseguentemente le istanze di sanatoria presentate in
data 23.3.1996 non possono essere considerate improcedibili
per tardività.
9. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle
ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto, e, per
l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, salvi
gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
10. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione
tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna Sede di Bologna
Sezione Seconda
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa
Così deciso in Bologna il 23.06.2005.
Presidente L. Papiano
Consigliere Rel. Est. U. Di Benedetto
Depositata in Segreteria il 21.09.05
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