Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 21 settembre 2005 n. 1539
Pres. LUIGI PAPIANO; Est. UGO DI BENEDETTO


Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi e condono – Termini per la proposizione della domanda di concessione edilizia a seguito dell’annullamento della precedente concessione – Decorso del termine ai sensi dell’art. 35, 2° comma, legge n. 47/1985.

Il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 35, secondo comma, della legge n. 47/1985, per la proposizione della nuova domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, inizia a decorrere dal giorno della notificazione o comunicazione dell’annullamento ovvero della dichiarazione di decadenza o di inefficacia della precedente concessione edilizia alla parte interessata da parte dell’Amministrazione procedente; ne segue che non può ritenersi equipollente alla comunicazione personale la notificazione della sentenza di annullamento della precedente concessione da parte del legale del Comune (e non da parte del Comune stesso), tale notificazione essendo, infatti, idonea a far decorrere i soli termini processuali per l’appello avverso la sentenza di annullamento, ma non i diversi termini per il separato procedimento amministrativo di condono di cui all’articolo 35, secondo comma, della legge n. 47/85.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE II

nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 23 Giugno 2005

 

Visto il ricorso 1574/1999 proposto da:
BRASCHI ROBERTO rappresentato e difeso da: ROSETTI AVV. RICCARDO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA FARINI 24 presso ROSETTI AVV. RICCARDO

 

contro

 

COMUNE DI RIMINI

 

per l’annullamento
dei provvedimenti 14.7.99 prot. da 761 a 773 del Comune di Rimini notificati in data 2.8.99 portanti la dichiarazione di irricevibilità delle istanze di concessione in sanatoria ex art. 39 L. 724/94 relative all’immobile sito in Comune di Rimini, Via Ortigara n. 6 nonché di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto o comunque connesso.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Ugo Di Benedetto;
Uditi, all’udienza del 23 giugno 2005, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Rimini ha dichiarato irricevibili 13 istanze di concessione in sanatoria presentate, in data 23.3.1996, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della legge n. 47/1985, come modificata dall’articolo 39 della legge 724/94, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente concessione in sanatoria n. 606/82 per effetto della sentenza di questo T.A.R. n. 71 del 17.2.95.
L’unica ragione del diniego per le suddette 13 istanze di sanatoria è costituito dalla tardiva presentazione dell’istanza, avvenuta per tutte in data 23.3.1996 e, quindi, secondo i provvedimenti impugnati, dopo il decorso di 120 gg. utili dalla notificazione, alla parte interessata della citata sentenza di questo T.A.R. n. 71 del 17.2.95.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 423/99 e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23.6.2005.
3. Va preliminarmente osservato che la circostanza che l’autore dell’abuso si sia già avvalso con esito negativo, a seguito della sentenza di questo T.A.R. n. 71/95, della procedura di condono di cui alla legge n. 47 del 1985 non gli preclude la possibilità di usufruire del “nuovo” condono di cui all’articolo 39 della legge n. 724 del 1994.
4. Nel caso in esame le 13 istanze di condono sono state presentate in data 23.3.1996 ed i provvedimenti negativi, oggetto del presente ricorso, sono stati emanati in data 14.7.99.
5. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura dedotta con la quale si evidenzia la tempestività dell’istanza di sanatoria.
L’articolo 35, secondo comma, della legge n. 47/1985, infatti, prevede che nel caso in cui una precedente concessione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace, “il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento”.
6. Il riferimento alla parte interessata comporta che il suddetto termine decorre soltanto dalla comunicazione personale da parte dell’Amministrazione.
7. Non può, pertanto, ritenersi equipollente alla comunicazione personale la notificazione della sentenza n. 71/1995, avvenuta in data 12.5.1995, che ha annullato la precedente concessione n. 606/82, da parte del legale della controinteressata (e non da parte del Comune) che, su proprio ricorso, aveva ottenuto l’annullamento della precedente concessione edilizia in sanatoria.
Tale notificazione è, infatti, idonea a far decorrere i soli termini processuali per l’appello avverso la citata sentenza n. 71/95 ma non i diversi termini per il separato procedimento amministrativo di condono di cui all’articolo 35, secondo comma, della legge n. 47/85.
8. Conseguentemente le istanze di sanatoria presentate in data 23.3.1996 non possono essere considerate improcedibili per tardività.
9. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
10. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sede di Bologna
Sezione Seconda



ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa
Così deciso in Bologna il 23.06.2005.

Presidente L. Papiano
Consigliere Rel. Est. U. Di Benedetto

Depositata in Segreteria il 21.09.05

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento