| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 22 settembre 2005 n.
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Pres. Luigi Papiano, Est. Italo Caso |
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Contratti della pubblica amministrazione
- Servizi pubblici - Giurisdizione e competenza – Riparto
tra Giudice amministrativo e Giudico ordinario – Sentenza
Corte cost. n. 204/2004.
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Appartengono alla cognizione del giudice
ordinario le controversie sorte nella fase di esecuzione
del contratto, ed in particolare quelle relative all’atto
con cui, avvalendosi dei propri poteri negoziali, l’Amministrazione
dispone unilateralmente e direttamente la risoluzione del
rapporto contrattuale. A seguito della sentenza n. 204/2004
della Corte costituzionale, tale principio vale anche quando
la lite riguarda la materia dei pubblici servizi, se non
vengono in contestazione atti autoritativi della pubblica
Amministrazione. Di conseguenza, la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo non comprende più le controversie
nelle quali, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio,
la pubblica Amministrazione non sia coinvolta come autorità,
onde compete al giudice ordinario pronunciarsi sui casi
in cui oggetto del giudizio non è l’assolvimento di una
pubblica funzione quanto piuttosto il rapporto convenzionale
intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni
di diritto ed obbligo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel. Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della
legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della
legge n. 205 del 2000
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sul ricorso n. 298 del 2005 proposto dalla
ditta La Votiva di Palermo Eduardo, rappresentata
e difesa dall’avv. Sergio Maria Manzione e dall’avv. Oreste
Carrozza, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
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contro
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il Comune di Scandiano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario
Riccio ed elettivamente domiciliato in Parma, vicolo dei
Mulini n. 6, presso lo studio dell’avv. Maurizio Palladini;
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per l’annullamento
della determinazione prot. n. 12808 del 20 maggio 2005,
con cui il Dirigente del Settore Affari generali ed istituzionali
del Comune di Scandiano ha dato comunicazione alla ditta
ricorrente dell’intervenuta risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale instaurato con il disciplinare (in data 22
gennaio 2004) per l’appalto del “servizio lampade votive
nei cimiteri comunali”; dell’atto di incameramento della
polizza fideiussoria accesa a titolo di deposito cauzionale;
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per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.
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dell’Amministrazione comunale al risarcimento
dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandiano;
Vista l’istanza cautelare della ditta ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla Camera di Consiglio del 6 settembre 2005 l’avv.
Carrozza per la ditta ricorrente e l’avv. Riccio per l’Amministrazione
comunale;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato
dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata
assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente
motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame
dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta
fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che la ditta ricorrente si aggiudicava l’appalto
relativo al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri
di Scandiano, Arceto, Cà de Caroli, Cacciola, Chiozza, Fellegara,
Iano, Pratissolo, Rondinara e S. Ruffino, e che in ragione
di ciò sottoscriveva con il Comune di Scandiano un disciplinare
in data 22 gennaio 2004;
che il disciplinare, in particolare, prevedeva all’art.
3 che il “contratto può essere risolto da parte della
Amministrazione Comunale qualora la ditta appaltatrice non
ottemperi in modo soddisfacente alle clausole e prescrizioni
contenute nello stesso”;
che, successivamente, in espressa attuazione di tale clausola,
ed a seguito di una diffida inoltrata il 18 aprile 2005,
il Comune di Scandiano comunicava alla ditta ricorrente
che il rapporto contrattuale doveva intendersi risolto di
diritto, stante l’inesatto adempimento di talune prestazioni
negoziali (v. determinazione prot. n. 12808 del 20 maggio
2005, a firma del Dirigente del Settore Affari generali
ed istituzionali), ed inoltre disponeva l’escussione della
fideiussione prestata quale garanzia della corretta esecuzione
dell’appalto;
che la ditta ricorrente ha impugnato tali determinazioni,
assumendone l’illegittimità sotto molteplici profili, ed
ha altresì invocato il risarcimento dei conseguenti danni;
Ritenuto che risulta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione,
sollevata dall’Amministrazione comunale;
che, per costante giurisprudenza (v., ex multis,
Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2145), restano devolute
alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte
nella fase di esecuzione del contratto, ed in particolare
quelle relative all’atto con cui, avvalendosi dei propri
poteri negoziali, l’Amministrazione dispone unilateralmente
e direttamente la risoluzione del rapporto contrattuale;
che, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale,
il principio vale anche quando la lite riguarda la materia
dei pubblici servizi, se non vengono in contestazione atti
autoritativi della pubblica Amministrazione (v. Cass., Sez.
un., 4 febbraio 2005 n. 2202; Cons. giust. amm. sic. 15
febbraio 2005 n. 71);
che, pertanto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
non comprende più le controversie nelle quali, ancorché
scaturenti da rapporti di tipo concessorio, la pubblica
Amministrazione non sia coinvolta come autorità, onde compete
al giudice ordinario pronunciarsi sui casi in cui oggetto
del giudizio non è l’assolvimento di una pubblica funzione
quanto piuttosto il rapporto convenzionale intercorrente
tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto
ed obbligo (v. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2005 n. 2461),
come avviene quando la lite concerne il rapporto negoziale
susseguente alla scelta del concessionario e si incentra
nella tutela del diritto soggettivo all’esecuzione del contratto
(v. TAR Lombardia, Brescia, 27 giugno 2005 n. 673);
che, comunque si voglia qualificare il rapporto negoziale
interessato alla presente controversia, appare quindi evidente
che le questioni dedotte, per attenere a presunte inadempienze
contrattuali e all’asserita insussistenza dei presupposti
per l’esercizio del potere privatistico di risoluzione del
rapporto negoziale medesimo, vanno sottoposte alla cognizione
del giudice ordinario;
Considerato, in conclusione, che – stante la manifesta inammissibilità
del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in
forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5,
della legge n. 1034 del 1971;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito
i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito
nel merito;
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone
giusti motivi
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
l’EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE di PARMA
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definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.+
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 6 settembre 2005.
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f.to Luigi Papiano Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.est.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
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Parma, lì 22/09/2005
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