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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 1 settembre 2005 n. 3282
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Pubblica amministrazione - Accesso agli atti
amministrativi – Rapporto fra difesa giurisdizionale e riservatezza
- Originario assetto di cui alla L. n. 241/1990 e al D.P.R.
n. 352/1992 – E’ possibile la sola visione del documento
– Novella di cui alla L.n. 15/2005 – Accesso comprensivo
dell’estrazione di copia
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Secondo l’originaria disciplina di cui all’art.
24, comma 2, lett. d) L. n. 241/1990, interpretato in combinato
disposto con l’art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. n. 352/1992,
ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui
non è consentita oltre la visione anche l’estrazione di
copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela
di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n.
5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115;
VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR
Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679,
18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n.
4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per
il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente
chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione
l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze
di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.).
Diversamente, l’attuale formulazione dell’art. 24 L. n.
241/90 data dalla novella dell’art. 16 L. n. 15/05 dispone
ora, al VII comma, che deve comunque essere garantito ai
richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”:
non si può dubitare che venga così superata la precedente
dicotomia e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita
dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
terza Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente; Angelo Gabbricci Consigliere
- relatore; Riccardo Savoia Consigliere, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1518/05, proposto, ex art.
25 l. 7 agosto 1990, n. 241, da
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Francesco Niero e Stefano Montagner,
rappresentati e difesi dall’avv. L. Azzarini, con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Verdi
33,
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contro
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l’Istituto tecnico statale commerciale
e per geometri “8 Marzo”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio e contro
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il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca - Direzione generale del Veneto, Centro
servizi amministrativi di Venezia, in persona del dirigente
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio
e nei confronti
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di Caterina De Gaspari, costituita
in proprio ex art. 25, comma 5 bis l. 241/90,
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per l’accertamento del diritto dei ricorrenti
ad accedere, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003
e 2003-2004, classe di concorso 030C - laboratorio di informatica
gestionale, alla documentazione, riferita alla posizione
di Caterina De Gaspari, per la parte riguardante:
- i titoli generali, specificatamente lett. c) ed e);
- i titoli inerenti il punteggio attribuito in riferimento
alle lettere a), b) e c) delle esigenze di famiglia;
nonché per la condanna dell’Istituto tecnico statale commerciale
e per geometri “8 Marzo”, all’esibizione della predetta
documentazione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
dato atto che, all’udienza camerale del 26 luglio 2005,
la controinteressata è personalmente intervenuta;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nell’udienza camerale del 26 luglio 2005 - relatore
il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Daneluzzi,
in sostituzione dell’ avv. Azzariti, per i ricorrenti e
la controinteressata De Gaspari personalmente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1.1. Secondo quanto esposto nell’atto introduttivo
del giudizio, Francesco Niero e Stefano Montagner, odierni
ricorrenti, prestano servizio presso l’Istituto tecnico
statale commerciale e per geometri (I.T.S.C.G.) “8 Marzo”
di Mirano (Venezia), quali insegnanti tecnico-pratici nel
laboratorio di informatica gestionale - classe di concorso
“030C”.
1.2. Per tale classe concorsuale, nelle graduatorie interne
annuali d’istituto, formate a partire dall’anno scolastico
2000-2001, è inserita, oltre a Montagner e Niero, anche
Caterina De Gaspari, la quale li precede entrambi per il
miglior punteggio riconosciutole.
In particolare, nella graduatoria per l’anno scolastico
2003-2004, il Niero è stato collocato al terzo ed ultimo
posto: risultando così in soprannumero, l’Amministrazione
ha provveduto al suo trasferimento d’ufficio; peraltro,
anche il Montagner, secondo in graduatoria, secondo il ricorso,
“attesa la sempre crescente riduzione di cattedre”, potrà
trovarsi fra breve nella stessa condizione.
2.1. Per la De Gaspari, dal punteggio attribuitole nelle
successive graduatorie “risulta che la medesima avrebbe
conseguito titoli di specializzazione e/o perfezionamento
ai sensi della Legge 341/1990 e del DPR 162/1982 rilasciati
dal consorzio Forcom”; titoli “presentati e valutati ai
fini della graduatoria interna d’Istituto come titoli aggiuntivi
per l’accesso al ruolo di appartenenza”.
Peraltro, secondo i ricorrenti, il relativo punteggio assegnatole
sarebbe invalido, “attesa la ritenuta mancanza del possesso
di un titolo di laurea o equipollente in capo alla stessa”,
da cui “la violazione dell’art. 23 C.C.N.L. 2004/2005, laddove
prevede quale presupposto per l’attribuzione di un punteggio
per titoli post-universitari e quindi per l’eventuale valutazione
di detti titoli, il possesso di un titolo di laurea o equipollente”.
2.2. Altresì errato sarebbe il punteggio attribuito alla
stessa De Gaspari per esigenze di famiglia, e ciò, secondo
i ricorrenti, “sul presupposto che l’anno di trasferimento
a cui dovrebbe riferirsi il punteggio risulta essere il
2004 e ciò contrariamente da quanto deciso dall’Istituto
in questione”.
3.1. Niero e Montagner, intendendo ottenere giudizialmente
la modifica della graduatoria de qua, previo accertamento
della errata valutazione dei titoli riconosciuti alla De
Gaspari, inviavano il 31 marzo 2005, in corso raccomandato,
un’istanza di accesso all’I.T.S.C.G. “8 marzo”, a questo
pervenuta il seguente 12 aprile.
In tale istanza, premessa lo loro intenzione di impugnare
la graduatoria in questione perché errata, i due interessati
chiedevano l’accesso con estrazione di copia:
1) dei “titoli generali, specificatamente lettere c) ed
e) riferiti alla posizione della prof.ssa Caterina De Gaspari,
relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004,
classe di concorso 030C-Laboratorio di Informatica Gestionale”;
2) dei “titoli inerenti il punteggio attribuito in riferimento
alle lettere a), b) e c) delle esigenze di famiglia alla
prof.ssa Caterina De Gaspari, relativamente alle graduatorie
interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C-Laboratorio
di Informatica Gestionale”.
3.2. L’Istituto replicava con la nota 29 aprile 2005, nella
quale si rappresentava che “è consentita, ai sensi dell’art.
24 della l. n. 241/90, solo la visione degli atti relativi
al procedimento amministrativo indicati nell’istanza stante
l’esigenza di salvaguardare l’interesse del soggetto menzionato
nella stessa istanza, il quale dal diritto di accesso con
estrazione di copia vedrebbe compromesso il proprio diritto
alla riservatezza”.
La stessa comunicazione specificava che l’esame dei documenti
poteva svolgersi “presso l’ufficio del D.S.G.A. [dirigente
scolastico] durante le ore di ufficio previo appuntamento,
alla sua presenza”, e rammentava inoltre che “tale accesso
era già stato accordato” al Montagner con nota 4 giugno
2004, n. 3130/C6, “rimasto tuttora inevaso dal richiedente”.
4.1. Tra il 6 ed il 7 giugno seguenti, i due interessati
hanno senz’altro notificato il ricorso ex art. 25 l. 241/90
in esame, nel quale affermano che la loro istanza d’accesso
sarebbe rimasta “ad oggi inevasa”, richiamando sul punto
uno stralcio della citata comunicazione dell’Istituto, ma
sopprimendo ogni riferimento, pure contenuto nella stessa,
alla disponibilità di questo a consentire la visione degli
atti richiesti.
4.2. Nel determinare il titolo della propria domanda, per
vero, i due ricorrenti sostengono dapprima che, “secondo
uniforme e concorde giurisprudenza, l’interesse alla riservatezza
recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa
di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario
alla difesa di quell’interesse”: e la documentazione specificata
nella richiesta di accesso sarebbe effettivamente necessaria
ai fini della tutela giudiziale dei ricorrenti per le ragioni
già esposte.
Viene quindi riportata di seguito una decisione del giudice
d’appello (C.d.S., VI, 14 novembre 2003, n. 7296), secondo
la quale il citato art. 25 della l. 241/90, “prevede l’esame
e l’estrazione di copia come modalità congiunte dell’esercizio
del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta,
donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non
può consistere nella mera presa visione con esclusione di
estrazione di copia del documento”.
Il ricorso si conclude con la richiesta di una pronuncia
d’accertamento del diritto all’accesso, la quale ordini
altresì all’Istituto l’esibizione dei documenti richiamati
nell’epigrafe della presente decisione.
5.1. Orbene, pare al Collegio di dover anzitutto nuovamente
rimarcare come l’Amministrazione non abbia negato l’accesso
alla documentazione richiesta, ma ne abbia consentito la
sola visione senza rilascio di copia; non è dunque controverso
il diritto di Montagner e Niero all’accesso, implicitamente
riconosciuto dall’Istituto, ma soltanto le modalità di esercizio
dello stesso: in altri termini, il ricorso è ammissibile
soltanto per la parte in cui chiede che l’Amministrazione
sia condannata anche a rilasciare copia degli atti richiesti,
e ciò soltanto costituisce dunque oggetto di giudizio.
5.2. Come si è già esposto (sub 3.2.), l’Istituto ha fondato
la sua determinazione sull’ art. 24 della l. 241/90, “stante
l’esigenza di salvaguardare l’interesse” della controinteressata
De Gaspari.
Invero, il citato art. 24, nel testo antecedente alla riforma
di cui alla l. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio
2005, n. 42), escludeva il diritto di accesso per determinate
categorie di documenti e in genere “nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”
(I comma), da individuare con appositi decreti, di natura
regolamentare, intesi anche “a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso” (II comma), e ciò anche
in relazione alla esigenza di salvaguardare “la riservatezza
di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro interessi giuridici” (lett. d).
A sua volta, poi, l’art. 8, V comma, del d.P.R. 27 giugno
1992, n. 352, alla lett. d) conferma il principio che possono
essere sottratti all’ accesso, tra l’altro, i documenti
amministrativi che riguardano “la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche … ancorché i relativi dati siano forniti
all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”:
peraltro, la stessa disposizione ribadisce che, anche in
tal caso, deve “comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i loro stessi interessi giuridici”.
5.3. Orbene, interpretando le disposizioni appena riprodotte,
la giurisprudenza assolutamente maggioritaria - da cui questo
Collegio non ritiene di doversi discostare - ha stabilito
che l’espressione “visione” vada intesa nel suo senso letterale
e si riferisca al semplice esame degli atti.
Pertanto, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza
altrui, non è consentita anche l’estrazione di copia dei
documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi
giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio
2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre
2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12
marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre
2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la
disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di
difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere
al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione
dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela
giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.).
5.4. È evidente che le precedenti considerazioni si attagliano
alla fattispecie in esame, non potendosi dubitare che la
documentazione richiesta concerna dati personali, e perciò
riservati, riguardanti la De Gaspari,: sicché la decisione
assunta dall’Istituto di limitare l’accesso alla mera visione
della documentazione richiesta appare del tutto legittima.
6.1. Sebbene i ricorrenti non abbiano affrontato la questione,
sembra al Collegio opportuno specificare come l’art. 24
della l. 241/90 sia stato novellato dall’ art. 16 della
l. 15/05, e disponga ora, al VII comma,che deve comunque
essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i propri interessi giuridici, e non più
soltanto “la visione”: e non si può dubitare che venga così
superata la precedente dicotomia, e l’estrazione di copia
dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli
stessi limiti della visione.
6.2. È tuttavia da osservare come l’art. 23 della stessa
l. 15/05 stabilisca che “entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge” il Governo è autorizzato
a modificare il citato d.P.R. 352/92, “al fine di adeguarne
le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente
legge”, e (III comma) “le disposizioni di cui agli articoli
15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno
effetto dalla data di entrata in vigore” del regolamento
di modifica.
Il trimestre – decorrente dal giorno 8 marzo 2005 – non
era certamente spirato nel momento in cui l’Istituto, con
la nota 29 aprile 2005, decise di consentire la sola visione;
del resto, non consta che il nuovo regolamento sia stato
adottato, e, stante la formulazione del ripetuto art. 23
l. 15/05, non pare allo stato sostenibile che, una volta
spirato quel termine, gli artt. 15, 16 e 17 comma I, lett.
a), entrino comunque senz’altro in vigore, in tutto o in
parte.
7. In conclusione, pertanto, il ricorso va respinto siccome
infondato, sia nella parte in cui lamenta che l’Istituto
avrebbe negato agli istanti la visione degli atti richiesti,
sia in quella in cui censura il diniego di estrazione di
copia.
8. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, tanto per l’Amministrazione
resistente, che non si è costituita, quanto per la controinteressata,
la quale, costituita personalmente, avrebbe titolo al rimborso
delle sole spese vive sopportate (ex multis Cass. 9 luglio
2004, n. 12680), di cui, peraltro, non ha fornito alcun
elemento.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 26 luglio 2005.
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