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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 1 settembre 2005 n. 3282


Pubblica amministrazione - Accesso agli atti amministrativi – Rapporto fra difesa giurisdizionale e riservatezza - Originario assetto di cui alla L. n. 241/1990 e al D.P.R. n. 352/1992 – E’ possibile la sola visione del documento – Novella di cui alla L.n. 15/2005 – Accesso comprensivo dell’estrazione di copia

Secondo l’originaria disciplina di cui all’art. 24, comma 2, lett. d) L. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con l’art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. n. 352/1992, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui non è consentita oltre la visione anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.). Diversamente, l’attuale formulazione dell’art. 24 L. n. 241/90 data dalla novella dell’art. 16 L. n. 15/05 dispone ora, al VII comma, che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Umberto Zuballi Presidente; Angelo Gabbricci Consigliere - relatore; Riccardo Savoia Consigliere, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1518/05, proposto, ex art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241, da

 

Francesco Niero e Stefano Montagner, rappresentati e difesi dall’avv. L. Azzarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Verdi 33,

 

contro

 

l’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “8 Marzo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio e contro

 

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione generale del Veneto, Centro servizi amministrativi di Venezia, in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio e nei confronti

 

di Caterina De Gaspari, costituita in proprio ex art. 25, comma 5 bis l. 241/90,

 

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C - laboratorio di informatica gestionale, alla documentazione, riferita alla posizione di Caterina De Gaspari, per la parte riguardante:
- i titoli generali, specificatamente lett. c) ed e);
- i titoli inerenti il punteggio attribuito in riferimento alle lettere a), b) e c) delle esigenze di famiglia;
nonché per la condanna dell’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “8 Marzo”, all’esibizione della predetta documentazione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
dato atto che, all’udienza camerale del 26 luglio 2005, la controinteressata è personalmente intervenuta;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nell’udienza camerale del 26 luglio 2005 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Daneluzzi, in sostituzione dell’ avv. Azzariti, per i ricorrenti e la controinteressata De Gaspari personalmente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1.1. Secondo quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio, Francesco Niero e Stefano Montagner, odierni ricorrenti, prestano servizio presso l’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri (I.T.S.C.G.) “8 Marzo” di Mirano (Venezia), quali insegnanti tecnico-pratici nel laboratorio di informatica gestionale - classe di concorso “030C”.
1.2. Per tale classe concorsuale, nelle graduatorie interne annuali d’istituto, formate a partire dall’anno scolastico 2000-2001, è inserita, oltre a Montagner e Niero, anche Caterina De Gaspari, la quale li precede entrambi per il miglior punteggio riconosciutole.
In particolare, nella graduatoria per l’anno scolastico 2003-2004, il Niero è stato collocato al terzo ed ultimo posto: risultando così in soprannumero, l’Amministrazione ha provveduto al suo trasferimento d’ufficio; peraltro, anche il Montagner, secondo in graduatoria, secondo il ricorso, “attesa la sempre crescente riduzione di cattedre”, potrà trovarsi fra breve nella stessa condizione.
2.1. Per la De Gaspari, dal punteggio attribuitole nelle successive graduatorie “risulta che la medesima avrebbe conseguito titoli di specializzazione e/o perfezionamento ai sensi della Legge 341/1990 e del DPR 162/1982 rilasciati dal consorzio Forcom”; titoli “presentati e valutati ai fini della graduatoria interna d’Istituto come titoli aggiuntivi per l’accesso al ruolo di appartenenza”.
Peraltro, secondo i ricorrenti, il relativo punteggio assegnatole sarebbe invalido, “attesa la ritenuta mancanza del possesso di un titolo di laurea o equipollente in capo alla stessa”, da cui “la violazione dell’art. 23 C.C.N.L. 2004/2005, laddove prevede quale presupposto per l’attribuzione di un punteggio per titoli post-universitari e quindi per l’eventuale valutazione di detti titoli, il possesso di un titolo di laurea o equipollente”.
2.2. Altresì errato sarebbe il punteggio attribuito alla stessa De Gaspari per esigenze di famiglia, e ciò, secondo i ricorrenti, “sul presupposto che l’anno di trasferimento a cui dovrebbe riferirsi il punteggio risulta essere il 2004 e ciò contrariamente da quanto deciso dall’Istituto in questione”.
3.1. Niero e Montagner, intendendo ottenere giudizialmente la modifica della graduatoria de qua, previo accertamento della errata valutazione dei titoli riconosciuti alla De Gaspari, inviavano il 31 marzo 2005, in corso raccomandato, un’istanza di accesso all’I.T.S.C.G. “8 marzo”, a questo pervenuta il seguente 12 aprile.
In tale istanza, premessa lo loro intenzione di impugnare la graduatoria in questione perché errata, i due interessati chiedevano l’accesso con estrazione di copia:
1) dei “titoli generali, specificatamente lettere c) ed e) riferiti alla posizione della prof.ssa Caterina De Gaspari, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C-Laboratorio di Informatica Gestionale”;
2) dei “titoli inerenti il punteggio attribuito in riferimento alle lettere a), b) e c) delle esigenze di famiglia alla prof.ssa Caterina De Gaspari, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C-Laboratorio di Informatica Gestionale”.
3.2. L’Istituto replicava con la nota 29 aprile 2005, nella quale si rappresentava che “è consentita, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/90, solo la visione degli atti relativi al procedimento amministrativo indicati nell’istanza stante l’esigenza di salvaguardare l’interesse del soggetto menzionato nella stessa istanza, il quale dal diritto di accesso con estrazione di copia vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza”.
La stessa comunicazione specificava che l’esame dei documenti poteva svolgersi “presso l’ufficio del D.S.G.A. [dirigente scolastico] durante le ore di ufficio previo appuntamento, alla sua presenza”, e rammentava inoltre che “tale accesso era già stato accordato” al Montagner con nota 4 giugno 2004, n. 3130/C6, “rimasto tuttora inevaso dal richiedente”.
4.1. Tra il 6 ed il 7 giugno seguenti, i due interessati hanno senz’altro notificato il ricorso ex art. 25 l. 241/90 in esame, nel quale affermano che la loro istanza d’accesso sarebbe rimasta “ad oggi inevasa”, richiamando sul punto uno stralcio della citata comunicazione dell’Istituto, ma sopprimendo ogni riferimento, pure contenuto nella stessa, alla disponibilità di questo a consentire la visione degli atti richiesti.
4.2. Nel determinare il titolo della propria domanda, per vero, i due ricorrenti sostengono dapprima che, “secondo uniforme e concorde giurisprudenza, l’interesse alla riservatezza recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse”: e la documentazione specificata nella richiesta di accesso sarebbe effettivamente necessaria ai fini della tutela giudiziale dei ricorrenti per le ragioni già esposte.
Viene quindi riportata di seguito una decisione del giudice d’appello (C.d.S., VI, 14 novembre 2003, n. 7296), secondo la quale il citato art. 25 della l. 241/90, “prevede l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento”.
Il ricorso si conclude con la richiesta di una pronuncia d’accertamento del diritto all’accesso, la quale ordini altresì all’Istituto l’esibizione dei documenti richiamati nell’epigrafe della presente decisione.
5.1. Orbene, pare al Collegio di dover anzitutto nuovamente rimarcare come l’Amministrazione non abbia negato l’accesso alla documentazione richiesta, ma ne abbia consentito la sola visione senza rilascio di copia; non è dunque controverso il diritto di Montagner e Niero all’accesso, implicitamente riconosciuto dall’Istituto, ma soltanto le modalità di esercizio dello stesso: in altri termini, il ricorso è ammissibile soltanto per la parte in cui chiede che l’Amministrazione sia condannata anche a rilasciare copia degli atti richiesti, e ciò soltanto costituisce dunque oggetto di giudizio.
5.2. Come si è già esposto (sub 3.2.), l’Istituto ha fondato la sua determinazione sull’ art. 24 della l. 241/90, “stante l’esigenza di salvaguardare l’interesse” della controinteressata De Gaspari.
Invero, il citato art. 24, nel testo antecedente alla riforma di cui alla l. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), escludeva il diritto di accesso per determinate categorie di documenti e in genere “nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento” (I comma), da individuare con appositi decreti, di natura regolamentare, intesi anche “a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso” (II comma), e ciò anche in relazione alla esigenza di salvaguardare “la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici” (lett. d).
A sua volta, poi, l’art. 8, V comma, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, alla lett. d) conferma il principio che possono essere sottratti all’ accesso, tra l’altro, i documenti amministrativi che riguardano “la vita privata o la riservatezza di persone fisiche … ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”: peraltro, la stessa disposizione ribadisce che, anche in tal caso, deve “comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.
5.3. Orbene, interpretando le disposizioni appena riprodotte, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria - da cui questo Collegio non ritiene di doversi discostare - ha stabilito che l’espressione “visione” vada intesa nel suo senso letterale e si riferisca al semplice esame degli atti.
Pertanto, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui, non è consentita anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.).
5.4. È evidente che le precedenti considerazioni si attagliano alla fattispecie in esame, non potendosi dubitare che la documentazione richiesta concerna dati personali, e perciò riservati, riguardanti la De Gaspari,: sicché la decisione assunta dall’Istituto di limitare l’accesso alla mera visione della documentazione richiesta appare del tutto legittima.
6.1. Sebbene i ricorrenti non abbiano affrontato la questione, sembra al Collegio opportuno specificare come l’art. 24 della l. 241/90 sia stato novellato dall’ art. 16 della l. 15/05, e disponga ora, al VII comma,che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: e non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia, e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.
6.2. È tuttavia da osservare come l’art. 23 della stessa l. 15/05 stabilisca che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” il Governo è autorizzato a modificare il citato d.P.R. 352/92, “al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge”, e (III comma) “le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore” del regolamento di modifica.
Il trimestre – decorrente dal giorno 8 marzo 2005 – non era certamente spirato nel momento in cui l’Istituto, con la nota 29 aprile 2005, decise di consentire la sola visione; del resto, non consta che il nuovo regolamento sia stato adottato, e, stante la formulazione del ripetuto art. 23 l. 15/05, non pare allo stato sostenibile che, una volta spirato quel termine, gli artt. 15, 16 e 17 comma I, lett. a), entrino comunque senz’altro in vigore, in tutto o in parte.
7. In conclusione, pertanto, il ricorso va respinto siccome infondato, sia nella parte in cui lamenta che l’Istituto avrebbe negato agli istanti la visione degli atti richiesti, sia in quella in cui censura il diniego di estrazione di copia.
8. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, tanto per l’Amministrazione resistente, che non si è costituita, quanto per la controinteressata, la quale, costituita personalmente, avrebbe titolo al rimborso delle sole spese vive sopportate (ex multis Cass. 9 luglio 2004, n. 12680), di cui, peraltro, non ha fornito alcun elemento.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 luglio 2005.


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