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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 1 settembre 2005 n. 495
Catoni Presidente - Eliantonio Estensore
Daini Silvia (avv. Pellettieri e Celiberti) - Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, (Avv. Stato) - Janiri
Luigi (avv.ti Ernesto e Ilaria Conte) |
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Università – Concorsi - Valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare
MED/25 “Psichiatria” – Censure - Omissioni riscontrate nei
giudizi individuali sul curriculum – Pertinenza della produzione
scientifica di uno dei vincitori il settore MED/25 Psichiatria
- Conclusione dei lavori senza procedere alla votazione
per la individuazione dei vincitori - Non Fondatezza
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In sede di giudizio di legittimità le valutazioni
effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo
espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili
solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti,
quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza,
la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o
la palese disparità di trattamento. Tale sindacato ha, poi,
un ambito ancora più limitato nei concorsi universitari,
in quanto la peculiare materia del giudizio rimessa alla
commissione esaminatrice non consente che si applichi la
maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi
per l’assunzione ai pubblici impieghi, quali ad esempio
la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione
dei titoli in categorie e l’attribuzione di coefficienti
numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere a tali
commissioni poteri discrezionali particolarmente ampi
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In sede di valutazione dei candidati i giudizi
individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica
alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione
stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio
complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono
destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale
che costituisce il risultato di una comparazione e di una
composizione degli stessi giudizi individuali
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Non essendo rinvenibili evidenti indici sintomatici
di sviamento, non sembra in questa sede sindacabile la valutazione
espressa dalla Commissione in ordine alla pertinenza dei
titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso
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In base alla legge (art. 4, n. 13 del D.P.R.
23 marzo 2000, n. 117) ed al bando del concorso in parola
(art. 9) era espressamente previsto che la commissione esaminatrice
avrebbe dovuto individuare i vincitori “con deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti”.
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La normativa in parola non prevedeva, cioè,
che tali lavori si dovessero necessariamente concludere
con una votazione formale, in quanto la votazione non costituisce
operazione indispensabile alla manifestazione di volontà
o di giudizio di un organo collegiale, che si esprima nell’unanimità
dei consensi o nell’assenza di dissensi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara
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composto dai signori: Dott. Antonio Catoni
Presidente, Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore,
Dott. Dino Nazzaro Consigliere, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 671/04, proposto da
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Daini Silvia, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Giovanni Pellettieri e Giovanni Celiberti,
elettivamente domiciliata presso il secondo difensore in
Pescara, via M. Polo, 3;
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contro
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l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distret-tuale dello Stato di L’Aquila
presso cui domicilia;
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e nei confronti di
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- Janiri Luigi, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Ernesto Conte ed Ilaria Conte, elettivamente
domiciliato con i propri difensori in Pescara, via Beato
Nunzio Sulprizio, 34, presso lo studio dell’avv. Lorella
Cipollone;
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- Turrina Cesare, non costituito in
giudizio;
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per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti 11 ottobre 2004, n. 1028, di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare
MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia; nonché
degli atti presupposti e connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e del controinteressato
Luigi Janiri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 il relatore
consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv.
Giovanni Celiberti per la parte ricorrente, l’avv. dello
Stato Maria Grazia Lopardi per l’Amministrazione resistente
e l’avv. Ilaria Conte per il controinteressato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Rettore dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti con decreto 30 settembre 2003, n.
1007, ha bandito una procedura concorsuale per la copertura
di un posto di un professore universitario di ruolo di II
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria”
presso la Facoltà di Psicologia; a tale valutazione comparativa
ha partecipato la ricorrente.
Il Rettore dell’Università con decreto 11 ottobre 2004,
n. 1028, ha approvato gli atti della procedura di valutazione
comparativa in questione, dichiarando idonei i candidati
Luigi Janiri e Cesare Turrina.
Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi
questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti
gli atti presupposti e connessi.
Ha dedotto a tal fine le censure di violazione degli artt.
1-5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e degli artt. 2 e
3 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e di eccesso di potere
per illogicità manifesta, per irragionevolezza e per disparità
di trattamento.
Ha in merito rilevato che gli atti della valutazione comparativa
in questione sono caratterizzati da abnormi errori ed omissioni
in ordine alla valutazione della ricorrente, in quanto da
un lato nei giudizi dei singoli commissari sul curriculum
della ricorrente non vi è menzione di un assegno di studio
di formazione scientifica e didattica e della partecipazione
a progetti di ricerca internazionale e dell’attività di
coordinamento svolta e da altro lato in tali giudizi non
si fa riferimento alla circostanza che quattro dei suoi
lavori sono stati pubblicati all’estero. Per altro verso,
la produzione scientifica di uno dei vincitori (il prof.
Janiri) non è pertinente con il settore MED/25 “Psichiatria”,
in quanto tali lavori, tranne due, sono in realtà relativi
alla “Farmacologia”. La Commissione ha concluso i propri
lavori senza procedere alla votazione, prevista sia dalla
legge che dal bando di gara, per la individuazione dei vincitori.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato
con memoria depositata l’11 giugno 2005.
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti si è
costituita in giudizio, versando in giudizio una relazione
redatta dal Dirigente Generale a confutazione del fondamento
delle censure dedotte.
Si è anche costituito in giudizio il controinteressato Luigi
Janiri, che con memorie depositate l’11 gennaio ed il 10
giugno 2005 ha anch’esso difeso la legittimità degli atti
impugnati.
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 la causa è stata
introitata a decisione.
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DIRITTO
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Costituiscono oggetto del ricorso in esame
tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa
svolta dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti
per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare
MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia.
Sono stati impugnati, in particolare, il decreto rettorale
11 ottobre 2004, n. 1028, di approvazione degli atti della
procedura di valutazione comparativa in questione, nonché
tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali
della Commissione giudicatrice.
Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente - nel dedurre
le censure di violazione degli artt. 1-5 del D.P.R. 23 marzo
2000, n. 117, e degli artt. 2 e 3 della L. 3 luglio 1998,
n. 210, e di eccesso di potere per illogicità manifesta,
per irragionevolezza e per disparità di trattamento - si
è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:
a) che gli atti della valutazione comparativa in questione
sono caratterizzati da abnormi errori ed omissioni in ordine
alla valutazione della ricorrente, in quanto da un lato
nei giudizi dei singoli commissari sul curriculum della
ricorrente non vi è menzione di un assegno di studio di
formazione scientifica e didattica e della partecipazione
a progetti di ricerca internazionale e dell’attività di
coordinamento svolta e da altro lato in tali giudizi non
si fa riferimento alla circostanza che quattro dei suoi
lavori sono stati pubblicati all’estero;
b) che la produzione scientifica di uno dei vincitori (il
prof. Janiri) non è pertinente con il settore MED/25 Psichiatria,
in quanto tali lavori, tranne due, sono in realtà relativi
alla Farmacologia;
c) che la Commissione aveva concluso i propri lavori senza
procedere alla votazione, prevista sia dalla legge che dal
bando di gara, per la individuazione dei vincitori.
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, non appaiono fondate.
Ai fini dell’esame di tali doglianze deve premettersi che,
come è noto, in sede di giudizio di legittimità le valutazioni
effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo
espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili
solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti,
quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza,
la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o
la palese disparità di trattamento (così, da ultimo, Cons.
St., VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e IV, 14 maggio 2004,
n. 3038).
Tale sindacato ha, poi, un ambito ancora più limitato nei
concorsi universitari, in quanto la peculiare materia del
giudizio rimessa alla commissione esaminatrice non consente
che si applichi la maggior parte delle prescrizioni formali
consuete nei concorsi per l’assunzione ai pubblici impieghi,
quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di massima,
la suddivisione dei titoli in categorie e l’attribuzione
di coefficienti numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere
a tali commissioni poteri discrezionali particolarmente
ampi (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526). In relazione
a tali concorsi si è, ad esempio, ripetutamente affermato
in giurisprudenza che non sono sindacabili le valutazioni
espresse in ordine alla pertinenza dei titoli presentati
rispetto alla disciplina oggetto del concorso (Cons. St.,
VI, 5 ottobre 2004, n. 6461), sempre però in assenza di
indici sintomatici di sviamento (Cons. St., VI, 12 maggio
2004, n. 2991).
E la specificità dei concorsi in questione si è individuata,
tra l’altro, anche nella circostanza che i singoli componenti
la Commissione formulano dei giudizi individuali sui vari
candidati, che rappresentano però solo un punto di partenza
della discussione, cioè un momento destinato ad essere assorbito
e superato dalla decisione collegiale (Cons. St., VI, 12
maggio 2004, n. 2991). In altri termini, in sede di valutazione
dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto
una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo
devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione;
ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli
commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione
collegiale che costituisce il risultato di una comparazione
e di una composizione degli stessi giudizi individuali.
Pertanto - si è affermato - eventuali deficienze delle valutazioni
individuali sono suscettibili di inficiare il giudizio collegiale
nei soli casi in cui risulti che su tale ultimo abbiano
influito negativamente le omissioni cui siano incorsi i
singoli commissari, le quali non abbiano trovato adeguata
compensazione o appropriato correzione in sede di formulazione
del definitivo giudizio espresso in sede collegiale (Cons.
St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).
Ulteriore specificità si rinviene, infine, nel fatto che
alla formulazione del giudizio finale segue, per concludere,
una deliberazione sulla individuazione del vincitore, per
cui - si è, per altro verso, ulteriormente chiarito - è
possibile una non perfetta coincidenza tra i giudizi complessivi
ed il risultato di tale votazione, atteso che proprio la
volontà del legislatore di dare risalto all’esito dell’opinione
della maggioranza nel momento conclusivo del procedimento
consente, in occasione della scelta finale, l’emersione
di valutazioni individuali, anche di carattere comparativo,
non necessariamente riproducenti quelle formatesi per effetto
del contemperamento collegiale dei differenti giudizi di
ciascun membro (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526).
Fatta tale doverosa premessa sui limiti del sindacato di
questo Giudice sulla procedura di valutazione comparativa
in questione e sulla specifica motivazione che deve supportare
la scelta del vincitore, può utilmente passarsi all’esame
delle predette doglianze dedotte, che, come già detto, non
sono fondate.
Quanto, invero, alla censura sopra indicata alla lettera
a), deve osservarsi che le denunciate omissioni riscontrate
nei giudizi individuali sul curriculum e sulla produzione
scientifica della ricorrente non sembrano, allo stato degli
atti e con specifico riferimento alla peculiarità del concorso
in questione, che abbiano influito in termini decisivi e
rilevanti sulla formulazione del giudizio collegiale finale,
specie ove si consideri che in sede di valutazione dei candidati
i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica
alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione
stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio
complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono
destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale
che costituisce il risultato di una comparazione e di una
composizione degli stessi giudizi individuali.
Quanto, poi, al fatto che gran parte della produzione scientifica
del prof. Janiri non sarebbe pertinente con il settore MED/25
“Psichiatria”, ma sarebbe relativa alla “Farmacologia”,
deve ricordarsi che la procedura di valutazione comparativa
in parola era relativa alla copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico
disciplinare MED/25 “Psichiatria”. Ora, in base al D.M.
4 ottobre 2000, tale settore scientifico disciplinare comprende,
tra l’altro, anche “la farmacoterapia psichiatrica”. Per
cui, non essendo in merito rinvenibili evidenti indici sintomatici
di sviamento, non sembra in questa sede sindacabile la valutazione
espressa dalla Commissione in ordine alla pertinenza dei
titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso
(Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6461).
Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima delle censure
dedotte, sopra indicata alla lettera c), con la quale l’istante
si è lamentata del fatto che la Commissione aveva concluso
i propri lavori ed aveva individuato i vincitori senza procedere
ad una esplicita votazione sul punto.
Deve, però, in merito osservarsi che in base alla legge
(art. 4, n. 13 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) ed al bando
del concorso in parola (art. 9) era espressamente previsto
che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto individuare
i vincitori “con deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti”.
La normativa in parola non prevedeva, cioè, così come supposto
con il gravame, che tali lavori si dovessero necessariamente
concludere con una votazione formale, in quanto la votazione
non costituisce operazione indispensabile alla manifestazione
di volontà o di giudizio di un organo collegiale, che si
esprima nell’unanimità dei consensi o nell’assenza di dissensi
(Cons. St., V, 20 aprile 2000, n. 2424).
Ciò posto, deve osservarsi che nella specie, è accaduto
che la Commissione in parola ha dapprima formulato i giudizi
finali sui singoli candidati; successivamente, nel verbale
della sesta seduta, risulta riportato quanto segue: “la
Commissione all’unanimità non ritiene di dover procedere
a votazione e dichiara idonei ... i candidati Janiri Luigi
e Turrina Cesare”.
Ad avviso del Collegio, il vizio denunciato non sembra idoneo
ad inficiare gli atti della procedura concorsuale in parola,
in quanto, avendo la Commissione individuato “all’unanimità”
i vincitori, sembra evidente che vi sia stata una votazione,
sia pur implicita, sul punto. Né, con riferimento a quanto
sopra esposto, la volontà dell’organo collegiale in questione
doveva necessariamente formarsi a seguito di una votazione
formale, in quanto nella specie sembra evidente quale fosse
sul punto l’orientamento dei singoli componenti la Commissione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame
deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre
la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli
onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso
specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Pescara nella camera di consiglio
del 30 giugno 2005.
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