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n. 9-2005 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 1 settembre 2005 n. 495
Catoni Presidente - Eliantonio Estensore
Daini Silvia (avv. Pellettieri e Celiberti) - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, (Avv. Stato) - Janiri Luigi (avv.ti Ernesto e Ilaria Conte)


Università – Concorsi - Valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” – Censure - Omissioni riscontrate nei giudizi individuali sul curriculum – Pertinenza della produzione scientifica di uno dei vincitori il settore MED/25 Psichiatria - Conclusione dei lavori senza procedere alla votazione per la individuazione dei vincitori - Non Fondatezza

In sede di giudizio di legittimità le valutazioni effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento. Tale sindacato ha, poi, un ambito ancora più limitato nei concorsi universitari, in quanto la peculiare materia del giudizio rimessa alla commissione esaminatrice non consente che si applichi la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l’assunzione ai pubblici impieghi, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione dei titoli in categorie e l’attribuzione di coefficienti numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere a tali commissioni poteri discrezionali particolarmente ampi

 

In sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali

 

Non essendo rinvenibili evidenti indici sintomatici di sviamento, non sembra in questa sede sindacabile la valutazione espressa dalla Commissione in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso

 

In base alla legge (art. 4, n. 13 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) ed al bando del concorso in parola (art. 9) era espressamente previsto che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto individuare i vincitori “con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti”.

 

La normativa in parola non prevedeva, cioè, che tali lavori si dovessero necessariamente concludere con una votazione formale, in quanto la votazione non costituisce operazione indispensabile alla manifestazione di volontà o di giudizio di un organo collegiale, che si esprima nell’unanimità dei consensi o nell’assenza di dissensi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara

 

composto dai signori: Dott. Antonio Catoni Presidente, Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore, Dott. Dino Nazzaro Consigliere, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 671/04, proposto da

 

Daini Silvia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pellettieri e Giovanni Celiberti, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore in Pescara, via M. Polo, 3;

 

contro

 

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distret-tuale dello Stato di L’Aquila presso cui domicilia;

 

e nei confronti di

 

- Janiri Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Conte ed Ilaria Conte, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, via Beato Nunzio Sulprizio, 34, presso lo studio dell’avv. Lorella Cipollone;

 

- Turrina Cesare, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 11 ottobre 2004, n. 1028, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia; nonché degli atti presupposti e connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e del controinteressato Luigi Janiri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Giovanni Celiberti per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato Maria Grazia Lopardi per l’Amministrazione resistente e l’avv. Ilaria Conte per il controinteressato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti con decreto 30 settembre 2003, n. 1007, ha bandito una procedura concorsuale per la copertura di un posto di un professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia; a tale valutazione comparativa ha partecipato la ricorrente.
Il Rettore dell’Università con decreto 11 ottobre 2004, n. 1028, ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa in questione, dichiarando idonei i candidati Luigi Janiri e Cesare Turrina.
Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi.
Ha dedotto a tal fine le censure di violazione degli artt. 1-5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e degli artt. 2 e 3 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e di eccesso di potere per illogicità manifesta, per irragionevolezza e per disparità di trattamento.
Ha in merito rilevato che gli atti della valutazione comparativa in questione sono caratterizzati da abnormi errori ed omissioni in ordine alla valutazione della ricorrente, in quanto da un lato nei giudizi dei singoli commissari sul curriculum della ricorrente non vi è menzione di un assegno di studio di formazione scientifica e didattica e della partecipazione a progetti di ricerca internazionale e dell’attività di coordinamento svolta e da altro lato in tali giudizi non si fa riferimento alla circostanza che quattro dei suoi lavori sono stati pubblicati all’estero. Per altro verso, la produzione scientifica di uno dei vincitori (il prof. Janiri) non è pertinente con il settore MED/25 “Psichiatria”, in quanto tali lavori, tranne due, sono in realtà relativi alla “Farmacologia”. La Commissione ha concluso i propri lavori senza procedere alla votazione, prevista sia dalla legge che dal bando di gara, per la individuazione dei vincitori.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’11 giugno 2005.
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti si è costituita in giudizio, versando in giudizio una relazione redatta dal Dirigente Generale a confutazione del fondamento delle censure dedotte.
Si è anche costituito in giudizio il controinteressato Luigi Janiri, che con memorie depositate l’11 gennaio ed il 10 giugno 2005 ha anch’esso difeso la legittimità degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 la causa è stata introitata a decisione.

 

DIRITTO

 

Costituiscono oggetto del ricorso in esame tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa svolta dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia.
Sono stati impugnati, in particolare, il decreto rettorale 11 ottobre 2004, n. 1028, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in questione, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione giudicatrice.
Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente - nel dedurre le censure di violazione degli artt. 1-5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e degli artt. 2 e 3 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e di eccesso di potere per illogicità manifesta, per irragionevolezza e per disparità di trattamento - si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:
a) che gli atti della valutazione comparativa in questione sono caratterizzati da abnormi errori ed omissioni in ordine alla valutazione della ricorrente, in quanto da un lato nei giudizi dei singoli commissari sul curriculum della ricorrente non vi è menzione di un assegno di studio di formazione scientifica e didattica e della partecipazione a progetti di ricerca internazionale e dell’attività di coordinamento svolta e da altro lato in tali giudizi non si fa riferimento alla circostanza che quattro dei suoi lavori sono stati pubblicati all’estero;
b) che la produzione scientifica di uno dei vincitori (il prof. Janiri) non è pertinente con il settore MED/25 Psichiatria, in quanto tali lavori, tranne due, sono in realtà relativi alla Farmacologia;
c) che la Commissione aveva concluso i propri lavori senza procedere alla votazione, prevista sia dalla legge che dal bando di gara, per la individuazione dei vincitori.
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, non appaiono fondate.
Ai fini dell’esame di tali doglianze deve premettersi che, come è noto, in sede di giudizio di legittimità le valutazioni effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento (così, da ultimo, Cons. St., VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e IV, 14 maggio 2004, n. 3038).
Tale sindacato ha, poi, un ambito ancora più limitato nei concorsi universitari, in quanto la peculiare materia del giudizio rimessa alla commissione esaminatrice non consente che si applichi la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l’assunzione ai pubblici impieghi, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione dei titoli in categorie e l’attribuzione di coefficienti numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere a tali commissioni poteri discrezionali particolarmente ampi (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526). In relazione a tali concorsi si è, ad esempio, ripetutamente affermato in giurisprudenza che non sono sindacabili le valutazioni espresse in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6461), sempre però in assenza di indici sintomatici di sviamento (Cons. St., VI, 12 maggio 2004, n. 2991).
E la specificità dei concorsi in questione si è individuata, tra l’altro, anche nella circostanza che i singoli componenti la Commissione formulano dei giudizi individuali sui vari candidati, che rappresentano però solo un punto di partenza della discussione, cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato dalla decisione collegiale (Cons. St., VI, 12 maggio 2004, n. 2991). In altri termini, in sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali.
Pertanto - si è affermato - eventuali deficienze delle valutazioni individuali sono suscettibili di inficiare il giudizio collegiale nei soli casi in cui risulti che su tale ultimo abbiano influito negativamente le omissioni cui siano incorsi i singoli commissari, le quali non abbiano trovato adeguata compensazione o appropriato correzione in sede di formulazione del definitivo giudizio espresso in sede collegiale (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).
Ulteriore specificità si rinviene, infine, nel fatto che alla formulazione del giudizio finale segue, per concludere, una deliberazione sulla individuazione del vincitore, per cui - si è, per altro verso, ulteriormente chiarito - è possibile una non perfetta coincidenza tra i giudizi complessivi ed il risultato di tale votazione, atteso che proprio la volontà del legislatore di dare risalto all’esito dell’opinione della maggioranza nel momento conclusivo del procedimento consente, in occasione della scelta finale, l’emersione di valutazioni individuali, anche di carattere comparativo, non necessariamente riproducenti quelle formatesi per effetto del contemperamento collegiale dei differenti giudizi di ciascun membro (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526).
Fatta tale doverosa premessa sui limiti del sindacato di questo Giudice sulla procedura di valutazione comparativa in questione e sulla specifica motivazione che deve supportare la scelta del vincitore, può utilmente passarsi all’esame delle predette doglianze dedotte, che, come già detto, non sono fondate.
Quanto, invero, alla censura sopra indicata alla lettera a), deve osservarsi che le denunciate omissioni riscontrate nei giudizi individuali sul curriculum e sulla produzione scientifica della ricorrente non sembrano, allo stato degli atti e con specifico riferimento alla peculiarità del concorso in questione, che abbiano influito in termini decisivi e rilevanti sulla formulazione del giudizio collegiale finale, specie ove si consideri che in sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali.
Quanto, poi, al fatto che gran parte della produzione scientifica del prof. Janiri non sarebbe pertinente con il settore MED/25 “Psichiatria”, ma sarebbe relativa alla “Farmacologia”, deve ricordarsi che la procedura di valutazione comparativa in parola era relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria”. Ora, in base al D.M. 4 ottobre 2000, tale settore scientifico disciplinare comprende, tra l’altro, anche “la farmacoterapia psichiatrica”. Per cui, non essendo in merito rinvenibili evidenti indici sintomatici di sviamento, non sembra in questa sede sindacabile la valutazione espressa dalla Commissione in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6461).
Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima delle censure dedotte, sopra indicata alla lettera c), con la quale l’istante si è lamentata del fatto che la Commissione aveva concluso i propri lavori ed aveva individuato i vincitori senza procedere ad una esplicita votazione sul punto.
Deve, però, in merito osservarsi che in base alla legge (art. 4, n. 13 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) ed al bando del concorso in parola (art. 9) era espressamente previsto che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto individuare i vincitori “con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti”.
La normativa in parola non prevedeva, cioè, così come supposto con il gravame, che tali lavori si dovessero necessariamente concludere con una votazione formale, in quanto la votazione non costituisce operazione indispensabile alla manifestazione di volontà o di giudizio di un organo collegiale, che si esprima nell’unanimità dei consensi o nell’assenza di dissensi (Cons. St., V, 20 aprile 2000, n. 2424).
Ciò posto, deve osservarsi che nella specie, è accaduto che la Commissione in parola ha dapprima formulato i giudizi finali sui singoli candidati; successivamente, nel verbale della sesta seduta, risulta riportato quanto segue: “la Commissione all’unanimità non ritiene di dover procedere a votazione e dichiara idonei ... i candidati Janiri Luigi e Turrina Cesare”.
Ad avviso del Collegio, il vizio denunciato non sembra idoneo ad inficiare gli atti della procedura concorsuale in parola, in quanto, avendo la Commissione individuato “all’unanimità” i vincitori, sembra evidente che vi sia stata una votazione, sia pur implicita, sul punto. Né, con riferimento a quanto sopra esposto, la volontà dell’organo collegiale in questione doveva necessariamente formarsi a seguito di una votazione formale, in quanto nella specie sembra evidente quale fosse sul punto l’orientamento dei singoli componenti la Commissione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 30 giugno 2005.


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