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n. 9-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre 2005 n. 4276
G. Vacirca Pres. - E. Di Santo Est.
G. Vitali (Avv.ti E. Vitali Casanova e G. Feri) contro il Comune di Fiesole (Avv.ti F. Falorni e C. Narese) e la Regione Toscana (Avv. C. Narese)


1. Piani regolatori e piani territoriali – Art. 1, 4° comma della L. R. Toscana n. 10/1979 - Può essere discrezionalmente interpretato ed applicato nel senso di ritenere che l’intero territorio comunale meriti una particolare attenzione, sotto il profilo ambientale e culturale, in sede di normativa urbanistica

 

2. Piani regolatori e piani territoriali – L. R. Toscana n. 5/95 artt. 20, 24 e 27 - Gli strumenti urbanistici comunali si conformano alle prescrizioni del P.T.C. provinciale - Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G. primo tra tutti il R.U.- Mancata impugnazione del P.T.C. e inammissibilità dell’impugnativa del P.S. – Rendono inammissibili le censure che concernono le prescrizioni del R.U. che discendono direttamente dagli strumenti pianificatori presupposti

1. L’art. 1, 4° comma della L. R. Toscana n. 10/1979 può essere discrezionalmente interpretato ed applicato nel senso di ritenere che l’intero territorio comunale meriti una particolare attenzione, sotto il profilo ambientale e culturale, in sede di normativa urbanistica: ciò in riferimento al fatto che l’intero territorio del Comune di Fiesole ha intrinseche caratteristiche di particolare pregio, caratteristiche che sono riconosciute dai vari decreti ministeriali che hanno sottoposto alla tutela di cui alla Legge n. 1497/1939 pressocchè l’intero territorio

 

2. Secondo la gerarchia sussistente tra gli strumenti di pianificazione territoriale in Toscana, ai sensi della L. R. Toscana n. 5/95, gli strumenti urbanistici comunali si conformano alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) di competenza provinciale (art. 20), “il Piano Strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale” (art. 24), e “le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti [...] costituenti la parte gestionale del P.R.G.” (art. 27), primo tra tutti il Regolamento Urbanistico (R.U.), i cui contenuti vengono indicati all’art. 28. Ne consegue che laddove le previsioni del P.T.C., del P.S. e del R.U. siano tra loro coerenti e consequenziali, la mancata impugnazione del P.T.C. e l’inammissibilità dell’impugnativa del P.S. (per omessa notifica alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze) rendono inammissibili non solo quelle censure che investono direttamente il P.S., ma anche quelle censure che concernono le prescrizioni del R.U. che discendono direttamente dagli strumenti pianificatori presupposti, rispetto ai quali il R.U. si configura come atto consequenziale


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