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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre 2005
n. 4276
G. Vacirca Pres. - E. Di Santo Est.
G. Vitali (Avv.ti E. Vitali Casanova e G. Feri) contro il
Comune di Fiesole (Avv.ti F. Falorni e C. Narese) e la Regione
Toscana (Avv. C. Narese) |
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1. Piani regolatori e piani territoriali
– Art. 1, 4° comma della L. R. Toscana n. 10/1979 - Può
essere discrezionalmente interpretato ed applicato nel senso
di ritenere che l’intero territorio comunale meriti una
particolare attenzione, sotto il profilo ambientale e culturale,
in sede di normativa urbanistica
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2. Piani regolatori e piani territoriali
– L. R. Toscana n. 5/95 artt. 20, 24 e 27 - Gli strumenti
urbanistici comunali si conformano alle prescrizioni del
P.T.C. provinciale - Le disposizioni del P.S. sono vincolanti
per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G.
primo tra tutti il R.U.- Mancata impugnazione del P.T.C.
e inammissibilità dell’impugnativa del P.S. – Rendono inammissibili
le censure che concernono le prescrizioni del R.U. che discendono
direttamente dagli strumenti pianificatori presupposti
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1. L’art. 1, 4° comma della L. R. Toscana
n. 10/1979 può essere discrezionalmente interpretato ed
applicato nel senso di ritenere che l’intero territorio
comunale meriti una particolare attenzione, sotto il profilo
ambientale e culturale, in sede di normativa urbanistica:
ciò in riferimento al fatto che l’intero territorio del
Comune di Fiesole ha intrinseche caratteristiche di particolare
pregio, caratteristiche che sono riconosciute dai vari decreti
ministeriali che hanno sottoposto alla tutela di cui alla
Legge n. 1497/1939 pressocchè l’intero territorio
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2. Secondo la gerarchia sussistente tra gli
strumenti di pianificazione territoriale in Toscana, ai
sensi della L. R. Toscana n. 5/95, gli strumenti urbanistici
comunali si conformano alle prescrizioni del Piano Territoriale
di Coordinamento (P.T.C.) di competenza provinciale (art.
20), “il Piano Strutturale (P.S.) definisce le indicazioni
strategiche per il governo del territorio comunale, quali
discendono dal P.T.C. provinciale, integrati con gli indirizzi
di sviluppo espressi dalla comunità locale” (art. 24), e
“le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti [...]
costituenti la parte gestionale del P.R.G.” (art. 27), primo
tra tutti il Regolamento Urbanistico (R.U.), i cui contenuti
vengono indicati all’art. 28. Ne consegue che laddove le
previsioni del P.T.C., del P.S. e del R.U. siano tra loro
coerenti e consequenziali, la mancata impugnazione del P.T.C.
e l’inammissibilità dell’impugnativa del P.S. (per omessa
notifica alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze)
rendono inammissibili non solo quelle censure che investono
direttamente il P.S., ma anche quelle censure che concernono
le prescrizioni del R.U. che discendono direttamente dagli
strumenti pianificatori presupposti, rispetto ai quali il
R.U. si configura come atto consequenziale
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