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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 14 settembre 2005 n. 783
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore
Publi Media Italia s.r.l. (avv. D. Caringella) c. Regione
Basilicata (avv. M.C. Santoro e M.R. Brancati), Ministero
delle Comunicazioni (Avv. Stato), Autorità per le Garanzie
nelle Telecomunicazioni (n.c.), Rete Sud s.r.l. (avv. G.
Chiaia Nova), Domina piccola soc. coop. a r.l. (n.c.) |
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1. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Fase antecedente alla concessione
del pubblico denaro – Posizione soggettiva – E’ di interesse
generale.
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2. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Campagna elettorale - Trasmissione
di messaggi autogestiti a titolo gratuito – Rimborso – Emittente
radiofonica – Posizione – E’ di interesse legittimo.
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3. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento
amministrativo lesivo – Impugnazione – Termine – Decorrenza
– Conoscenza dell’esistenza e della lesività – E’ sufficiente.
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1. La posizione soggettiva di un potenziale
destinatario di sussidi o contributi pubblici da parte della
p.a. assume la configurazione di interesse legittimo (la
cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. risulta attribuita
in via esclusiva al giudice amministrativo) nella fase procedimentale
antecedente alla concessione del pubblico denaro, anche
nell’ipotesi in cui la legge determina in modo preciso l’entità
del contributo da corrispondere.
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2. La natura di interesse legittimo della
posizione soggettiva di un’emittente radiofonica che, in
relazione ad una campagna elettorale, richiede il rimborso
per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito
si evince anche dallo specifico contenuto dell’art. 4 comma
5, l. 22 febbraio 2000 n.28, il quale statuisce espressamente
che il rimborso per gli spazi, effettivamente utilizzati
e congiuntamente attestati dall’emittente e dal soggetto
politico autore del messaggio, viene erogata dalle Regioni
dopo l’espletamento di un’apposita attività istruttoria
svolta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni e nei
limiti delle risorse disponibili, sicché la decisione di
rimborsare o meno la trasmissione dei messaggi autogestiti
gratuiti è il frutto di una valutazione discrezionale della
Regione.
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3. Ai fini della decorrenza del termine perentorio
di impugnazione in via giurisdizionale di un provvedimento
amministrativo lesivo, risulta sufficiente la conoscenza
della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi
essenziali di un provvedimento amministrativo come per es.
l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed
il suo effetto lesivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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Ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul Ricorso n. 44/2004 proposto dalla
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Publi Media Italia S.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., nella qualità di proprietaria
delle emittenti radiofoniche Radio 5-Reteotto, DB Radio,
Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000, rappresentata
e difesa dall’Avv. Domenico Caringella, come da mandato
a margine del ricorso e della memoria di costituzione del
23.2.2004, con domicilio eletto in Potenza Via Due Torri
n. 33 presso lo studio legale dell’Avv. Gaetano Maria Porretti;
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contro
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-la Regione Basilicata, in persona
del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Maria Carmela Santoro e Maurizio Roberto
Brancati, come da mandato a margine della memoria di costituzione
ed in virtù della Del. G.R. n. 2346 del 10.12.2003, con
domicilio eletto in Potenza Via Anzio n. 44 presso la sede
dell’Ufficio Legale della Regione;
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-il Ministero delle Comunicazioni,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope
legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza;
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-l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni,
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., non
costituita;
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-Rete Sud S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., nella qualità di proprietaria dell’emittente
radiofonica Canale 10 Facile Ascolto, rappresentata e difesa
dall’Avv. Giuseppe Chiaia Noya, come da mandato a margine
della comparsa di costituzione, con domicilio eletto in
Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
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-Domina Piccola Società Cooperativa a
r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella
qualità di proprietaria dell’emittente radiofonica Controradio,
non costituita;
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per l'annullamento
-della Deliberazione Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Co.Re.Com.) n. 1 del 22.2.2002, con la quale sono stati
esclusi dal riparto dei fondi per la trasmissione dei messaggi
autogestiti gratuiti, relativi alle campagne elettorali
per le elezioni politiche (rinnovo del Parlamento nazionale)
e amministrative comunali del 13.5.2001 e per il referendum
popolare del 7.10.2001, le emittenti radiofoniche DB Radio,
Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000;
-della Deliberazione Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Co.Re.Com.) n. 19 del 18.6.2003 di liquidazione dei rimborsi
per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, relativi
alle predette campagne elettorali, nella parte in cui all’emittente
radiofonica Radio 5-Reteotto non è stata liquidata alcuna
somma per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti,
relativi alla campagna elettorale per il referendum popolare
del 7.10.2001;
nonché per la declaratoria
del riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire
il rimborso per la trasmissione dei messaggi autogestiti
gratuiti, relativi alle predette campagne elettorali, quantificato
prima con il ricorso in 12.000,00 € e poi rettificato con
la memoria integrativa del 14.1.2004 in complessivi 9.881,26
€ così suddivisi: 1) per l’emittente Radio Centro Mediteraneo-RCM
2.363,30 € per le elezioni politiche ed amministrative del
13.5.2001 e € 697,84 per il referendum del 7.10.2001; 2)
per l’emittente DB Radio 2.363,30 € per le elezioni politiche
ed amministrative del 13.5.2001 e € 697,84 per il referendum
del 7.10.2001; 3) per l’emittente Radio 2000 2.363,30 €
per le elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001;
4) per l’emittente Radio 5-Reteotto € 697,84 per il referendum
del 7.10.2001;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata, del
Ministero delle Comunicazioni e della Rete Sud S.r.l.;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 9.6.2005 la relazione
del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì,
per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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-La ricorrente, società pluriconcessionaria
per radiodiffusione in ambito locale, nel periodo delle
campagne elettorali per le elezioni politiche (rinnovo del
Parlamento nazionale) e amministrative comunali del 13.5.2001
e per il referendum popolare del 7.10.2001 era proprietaria
delle emittenti radiofoniche Radio 5-Reteotto, DB Radio,
Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000 (quest’ultima
emittente è stata acquistata dalla ricorrente in data 24.1.2001):
al riguardo la ricorrente afferma che nell’ambito di tali
campagne elettorali ha trasmesso messaggi autogestiti gratuiti,
tramite le predetti emittenti radiofoniche, ritenute dalla
stessa ricorrente dotate di impianti idonei a raggiungere
con il proprio segnale il territorio della Regione Basilicata;
-nell’ambito del procedimento ex art. 4, comma 5, L. n.
28/2000 il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)
della Regione Basilicata con nota prot. n. 1008 del 10.10.2001,
“al fine di valutare la regolarità della documentazione
trasmessa a conclusione” delle suddette campagne elettorali
“e procedere al corretto riparto dei fondi messi a disposizione
delle emittenti radiofoniche” chiedeva all’Ispettorato Puglia
e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni se le emittenti
Radio 5-Reteotto, DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM,
Radio 2000 e Controradio erano “effettivamente funzionanti
e con quali frequenze di trasmissione terrestre raggiungevano
il territorio della Basilicata”: l’Ispettorato Puglia e
Basilicata del Ministero delle Comunicazioni con nota del
18.1.2002 comunicava che: 1) Radio 5-Reteotto, Radio Centro
Mediteraneo-RCM e Controradio avevano in concessione degli
impianti ubicati in località Santeramo (BA), idonei a raggiungere
“parte della Provincia di Matera”, ma solo gli impianti
di Radio 5-Reteotto e Controradio risultavano funzionanti;
2) comunque, da un’analisi dei rilievi radioelettrici effettuati
dal Centro di Controllo di Taranto non era emersa “nel periodo
giugno-ottobre 2001 la presenza di segnali da parte dei
suddetti impianti”; tale nota veniva poi trasmessa con note
del 14.2.2002 dal Co.Re.Com. alle predetti emittenti radiofoniche,
le quali venivano invitate a trasmettere entro il termine
di 7 giorni “prove dell’avvenuta trasmissione dei messaggi
autogestiti gratuiti”; con nota del 20.2.2002 la ricorrente
replicava, facendo presente che: 1) l’impianto di Santeramo
era regolarmente attivo e tale circostanza veniva dimostrata
direttamente con l’esibizione delle bollette ENEL relative
al periodo 1.12.2000-30.9.2001 (ma da tali bollette, le
quali peraltro non comprendono il mese di ottobre 2001,
risulta che la determinazione dell’importo da pagare è stata
calcolata in via presuntiva, “tenendo conto dei consumi
medi dei clienti con le sue caratteristiche”) ed indirettamente
in quanto “mai alcuna contestazione di inattività era pervenuta”;
2) la ricorrente era anche proprietaria dell’impianto di
Volturino (FG) che raggiungeva anche “una parte della Provincia
di Potenza”; con nota del 28.2.2002, inviata alle predette
emittenti, il Co.Re.Com. faceva presente che l’Ispettorato
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni aveva
comunicato con nota del 4.10.2001 che l’impianto di Volturino
era stato attivato soltanto in data 11.8.2001 (cioè successivamente
alle elezioni del 13.5.2001);
-intanto, il Co.Re.Com. con nota del 16.102001 aveva già
chiesto alle predetti emittenti radiofoniche l’invio delle
dichiarazioni relative ai messaggi autogestiti a titolo
gratuito, sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante
dell’emittente radiofonica e dal soggetto politico committente,
ed il prospetto riepilogativo di tali messaggi;
-con Deliberazione n. 1 del 22.2.2002 il Co.Re.Com., dopo
aver richiamato le note dell’Ispettorato Puglia e Basilicata
del Ministero delle Comunicazioni datate 4.10.2001 e 18.1.2002
e le proprie note del 14.2.2002 inviate alle emittenti di
proprietà della ricorrente (sopra descritte), escludeva
dal riparto dei fondi per la trasmissione dei messaggi autogestiti
gratuiti, relativi alle campagne elettorali per le elezioni
politiche (rinnovo del Parlamento nazionale) e amministrative
comunali del 13.5.2001 e per il referendum popolare del
7.10.2001, le emittenti radiofoniche DB Radio, Radio Centro
Mediteraneo-RCM e Radio 2000, “perché non risultano avere
sede di trasmissioni in Bari Viale Ennio n. 6/B, come dichiarato,
e non risultano che abbiano impianti funzionanti idonei
ad irradiare la Basilicata” (con tale deliberazione venivano
esclusi dal riparto dei predetti fondi anche Rete Sud S.r.l.,
titolare dell’emittente Canale 10 Facile Ascolto, e Radio
Luna Grandi Successi);
-tale esclusione veniva comunicata alla ricorrente con nota
prot. n. 223 del 28.2.2002, ricevuta dalla ricorrente in
data 8.3.2002 (cfr. documento all. n. 14 alla memoria di
costituzione della Regione), con la quale veniva espressamente
indicato solo il motivo “non risultano avere sede di trasmissioni
in Bari Viale Ennio n. 6/B, come dichiarato” ed alla quale
veniva pure allegata la nota Ispettorato Puglia e Basilicata
del Ministero delle Comunicazioni del 18.1.2002;
-la predetta nota prot. n. 223 del 28.2.2002, veniva tra
l’altro riscontrata dalla medesima ricorrente con la nota
del 18.3.2002, con la quale la ricorrente invitava il Co.Re.Com
a “revocare in autotutela amministrativa” il provvedimento
di esclusione emanato, replicando che: 1) era stato indicato
nell’apposito modello ministeriale l’indirizzo della propria
sede legale (Bari Viale Ennio n. 6/B), in quanto era l’unica
sede dove poteva reperito in qualsiasi momento un responsabile
delle suddette emittenti e dove “veniva posto in essere
tutto quanto era necessario alla trasmissione dei messaggi
autogestiti”; 2) tale iter era stato seguito anche nelle
consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2000 e non era
risultato ostativo al rimborso; 3) a dimostrazione del regolare
funzionamento dell’impianto di Santeramo veniva indicate
le bollette Enel; 4) i rilevamenti effettuati dal Centro
di Controllo di Taranto erano saltuari (a tale riguardo
la ricorrente chiedeva all’Ispettorato Puglia e Basilicata
del Ministero delle Comunicazioni le date e le modalità
dei rilevamenti effettuati Centro di Controllo di Taranto);
5) con riferimento all’impianto di Volturino veniva precisato
che aveva regolarmente funzionato anche precedentemente
all’11.8.2001, in quanto in quest’ultima data era stata
soltanto modificata la frequenza originaria;
-con nota del 4.4.2002 l’Ispettorato Puglia e Basilicata
del Ministero delle Comunicazioni precisava alla ricorrente
che: 1) gli impianti di Santeramo e Volturino raggiungevano
una parte del territorio della Basilicata; 2) l’unico rilevamento
del Centro di Controllo di Taranto nel periodo giugno-ottobre
2001 è stato effettuato in data 6/7.9.2001 e non aveva evidenziato
la presenza di trasmissioni da parte delle citate emittenti,
ma ciò non escludeva l’esercizio dell’attività radiofonica
nel restante periodo;
-dopo la ricezione della suddetta nota del 4.4.2002, la
ricorrente con nota dell’11.10.2002 diffidava il Co.Re.Com
a corrispondere il rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti,
trasmessi dalle emittenti DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM
e Radio 2000;
-con nota del 5.11.2002 il Co.Re.Com. chiedeva all’Ispettorato
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni per
ciascuna delle singole emittente radiofoniche escluse dal
riparto dei fondi, un attestazione “riguardante l’esistenza
e la funzionalità degli impianti, illuminanti il territorio
della Basilicata, per la trasmissione di messaggi autogestiti
gratuiti relativi alle campagne elettorali in oggetto (dal
18.4.2001 all’11.5.2001 per le elezioni politiche ed amministrative;
dal 26.9.2001 al 5.10.2001 per il referendum), previa acquisizione
presso le stesse emittenti di materiale idoneo a dimostrare
l’avvenuta trasmissione”, e precisava anche che avrebbe
provveduto a corrispondere alla ricorrente il rimborso dei
messaggi autogestiti trasmessi, solo dopo il ricevimento
della documentazione richiesta al Ministero ed all’esito
della relativa istruttoria; con nota del 25.3.2003 l’Ispettorato
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni precisava
che non poteva attestare quanto richiesto dal Co.Re.Com.,
in quanto non erano stati effettuati monitoraggi nei periodi
18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001;
-con nota del 15.11.2002 la ricorrente chiedeva l’accesso
agli atti del procedimento, al fine di verificare se erano
state favorite altre emittenti in danno della ricorrente,
ed insisteva per il pagamento del rimborso dei messaggi
autogestiti gratuiti, trasmessi dalle emittenti DB Radio,
Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000, facendo presente
che: 1) gli organi ministeriali non avevano la possibilità
di dimostrare l’avvenuta trasmissione dei messaggi autogestiti,
in quanto ai sensi dell’art. 20, comma 5, L. n. 223/1990
le emittenti sono tenute a conservare la registrazione dei
programmi solo per 3 mesi; 2) le predetti emittenti avevano
già presentato la documentazione necessaria, per ottenere
il rimborso;
-con Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 il Co.Re.Com., dopo
aver richiamato la propria precedente Deliberazione n. 1
del 22.2.2002 e dopo aver riconosciuto espressamente che
l’unico rilevamento effettuato in data 6/7.9.2001 dal Centro
di Controllo di Taranto non era idoneo ad escludere che
le emittenti Radio 5-Reteotto e Controradio avessero svolto
l’esercizio dell’attività radiofonica anche nel periodo
18.4.2001-11.5.2001 e negli altri giorni del periodo 26.9.2001-5.10.2001
diversi dal 6 e 7.9.2001, per cui tali emittenti venivano
considerate “in regola con la trasmissione dei messaggi
autogestiti”, assegnava alle predette emittenti la medesima
somma di € 2.363,31 a titolo di rimborso dei messaggi autogestiti
gratuiti, trasmessi nella campagna elettorale relativa alle
elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001, ma non
attribuiva alcuna somma per i messaggi autogestiti relativi
alla campagna elettorale per il referendum del 7.10.2001,
poiché “agli atti dell’Ufficio non esisteva documentazione
relativa alla trasmissione e alla richiesta di rimborso
di messaggi autogestiti gratuiti per la campagna elettorale
del referendum del 7.10.2001”; con nota prot. n. 1033 del
25.7.2003 il Co.Re.Com. comunicava alla ricorrente che,
per poter emettere il mandato di pagamento relativo alla
somme liquidate con la predetta Deliberazione n. 19 del
18.6.2003 in favore dell’emittente Radio 5-Reteotto, era
necessario confermare, “anche a mezzo fax, i dati del titolare
dell’emittente, compresa la P. Iva o il codice fiscale ….
e le coordinate della banca presso cui accreditare l’importo
da corrispondere”;
-con nota del 24.7.2003 la ricorrente chiedeva al Co.Re.Com.
di essere convocata: in risposta a tale istanza il Co.Re.Com.
con nota dell’1.8.2003: 1) precisava che il provvedimento
di esclusione dal riparto dei fondi (per la trasmissione
dei messaggi autogestiti gratuiti) delle emittenti radiofoniche
DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000 era
già stato comunicato alla ricorrente con la raccomandata
a.r. prot. n. 223 del 28.2.2002, non impugnata; 2) inviava
alla ricorrente la copia delle proprie Deliberazioni n.
1 del 22.2.2002 e n. 19 del 18.6.2003; 3) convocava la ricorrente
per il giorno 1.9.2003;
-in data 11.9.2003 si svolgeva un incontro presso la sede
del Co.Re.Com., alla quale partecipavano il Presidente e
due funzionari del Co.Re.Com., il legale rappresentante
della ricorrente e due funzionari del Ministero delle Comunicazioni;
dal verbale di tale incontro risulta che: 1) per quanto
riguarda il profilo dell’idoneità degli impianti Santeramo
e Volturino a raggiungere il territorio della Basilicata
nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001 veniva
concordato che: a) la ricorrente doveva fornire all’Ispettorato
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni “tutti
gli elementi e informazioni utili” per dimostrare l’effettivo
funzionamento dei predetti impianti nei citati periodi e
la capacità dei segnali di raggiungere il territorio della
Basilicata; b) l’Ispettorato del Ministero sulla base della
documentazione fornita dalla ricorrente avrebbe rilasciato
un’attestazione sull’effettivo funzionamento o meno dei
predetti impianti nei citati periodi e sulla capacità dei
segnali di raggiungere il territorio della Basilicata; c)
in caso riscontro positivo da parte dell’Ispettorato, il
Co.Re.Com. si dichiarava disponibile a riesaminare il provvedimento
di esclusione; 2) per quanto riguarda la questione se le
emittenti nel modulo ministeriale ex L. n. 28/2000 dovevano
dichiarare la sede legale o la sede di trasmissione dei
messaggi autogestiti gratuiti, il Co.Re.Com. si impegnava
“a chiedere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ed al Ministero delle Comunicazioni se l’errata dichiarazione
della sede di trasmissione possa essere o meno motivo di
esclusione dal riparto”;
-le suddette Deliberazioni Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002
e n. 19 del 18.6.2003 sono state impugnate dalla ricorrente
con ricorso giurisdizionale (notificato il 14.11.2004) proposto
dinanzi al TAR Bari, deducendo la violazione degli artt.
3, 4 e 7 L. n. 241/1990, dell’art. 10 L. n. 28/2000, dell’art.
22 della Delibera Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni
n. 253 del 23.3.2001, falsa applicazione della L. n. 28/2000
in tema di comunicazione delle sedi emittenti, l’illegittima
liquidazione parziale per l’emittente Radio 5-Reteotto,
l’eccesso di potere per illegittimo ed erroneo sindacato
sulla funzionalità degli impianti, sviamento, travisamento,
illogicità manifesta, disparità di trattamento e contradditorietà:
si sono costituite in giudizio la Regione Basilicata, la
quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, eccepiva
l’incompetenza territoriale del TAR Bari e l’irricevibilità
del ricorso, il Ministero delle Comunicazioni e Rete Sud
S.r.l., i quali, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso,
hanno chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di
legittimazione passiva; poichè nella Camera di Coniglio
del 14.1.2004 la ricorrente e le altri parti costituite
aderivano all’eccezione di incompetenza territoriale del
TAR Bari e prestavano adesione all’indicazione del TAR Basilicata
(come foro competente della controversia in esame), proposta
dalla Regione Basilicata, con Ordinanza n. 35 del 14.1.2004
la III^ Sezione del TAR Bari disponeva il trasferimento
del presente giudizio presso il TAR Basilicata;
-con memoria di costituzione del 23.2.2004 la ricorrente
si costituiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, richiamando
integralmente i motivi dedotti nel ricorso proposto dinanzi
al TAR Bari (e le difese articolate con la memoria integrativa
depositata presso il TAR Bari il 14.1.2004): si costituiva
in giudizio dinanzi a questo Tribunale anche il Ministero
delle Comunicazioni, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza
del ricorso, chiedeva nuovamente l’estromissione dal giudizio
per difetto di legittimazione passiva;
-con Ordinanza n. 95 del 10.3.2004 questo Tribunale respingeva
l’istanza di provvedimento cautelare.
All’udienza pubblica del 9.6.2005 il ricorso passava in
decisione.
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DIRITTO
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In via preliminare va affermata la giurisdizione
del Giudice Amministrativo nella controversia in esame.
Infatti, la posizione soggettiva di un potenziale destinatario
di sussidi o contributi pubblici da parte della Pubblica
Amministrazione assume la configurazione di interesse legittimo
(la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. risulta attribuita
in via esclusiva al Giudice Amministrativo) nella fase procedimentale
antecedente alla concessione del pubblico denaro, anche
nell’ipotesi (come nella specie) in cui la Legge determina
in modo preciso l’entità del contributo da corrispondere
(cfr. art. 4, comma 5, L. n. 28/2000, ai sensi del quale
per ogni messaggio autogestito gratuito della durata da
30 a 90 secondi, trasmesso da un emittente radiofonica nell’ambito
di una qualsiasi campagna elettorale -elezioni poitiche,
elezioni amministrative e referendum popolare-, il Ministro
delle Comunicazioni di concerto con quello dell’Economia
con apposito Decreto annuale stabilisce la somma da corrispondere
per ciascun messaggio autogestito trasmesso, indipendentemente
dalla durata del messaggio). Al riguardo va pure evidenziato
che la posizione di interesse legittimo nella fattispecie
in esame si evince anche dallo specifico contenuto del citato
art. 4, comma 5, L. n. 28/2000, il quale statuisce espressamente
che il rimborso per gli spazi, effettivamente utilizzati
e congiuntamente attestati dall’emittente e dal soggetto
politico autore del messaggio, viene erogata dalle Regioni
dopo l’espletamento di un’apposita attività istruttoria
svolta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni e nei
limiti delle risorse disponibili (la somma annualmente stanziata
viene ripartita tra le Regioni in proporzione al numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna
Regione): perciò, la decisione di rimborsare o meno la trasmissione
dei messaggi autogestiti gratuiti è il frutto di una valutazione
discrezionale della Regione. In ogni caso, va pure precisato
che al carattere vincolato del provvedimento, che la Pubblica
Amministrazione deve emanare, non corrisponde sempre ed
automaticamente una posizione soggettiva di diritto soggettivo
(cfr. per es. le controversie in materia di esclusione dalle
procedure di evidenza pubblica, anche se l’accertamento
dei requisiti risulta disciplinato da norme integralmente
vincolanti), in quanto la posizione soggettiva di interesse
legittimo si collega all’esercizio di una potestà amministrativa
(anche se di contenuto vincolato) rivolta alla cura diretta
ed immediata di un interesse pubblico, mentre la posizione
soggettiva di diritto soggettivo trova fondamento in norme
che pongono a carico dell’Amministrazione obblighi a garanzia
diretta ed immediata di un interesse individuale, per cui
la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi
va fatta con riferimento alla finalità perseguita dalla
norma, in base alla quale l’atto amministrativo è stato
emanato: perciò se la finalità della norma è quella di tutelare
direttamente ed immediatamente un interesse pubblico (come
nella specie, in cui l’intera L. n. 28/2000 -e perciò anche
l’art. 5, comma 4, di tale Legge- è chiaramente finalizzata
a garantire in modo diretto ed immediato l’interesse pubblico
della parità di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie, mentre l’interesse
patrimoniale delle emittente radiofoniche assume sicuramente
un’importanza secondaria) al contrapposto interesse privato
non può che essere riconosciuta una protezione indiretta,
che si traduce nella possibilità di sindacare la potestà
provvedimentale (di contenuto vincolato) esercitata dinanzi
al Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n.
18 del 5.7.1999). Mentre la posizione soggettiva del soggetto
privato interessato assume la configurazione di diritto
soggettivo (per es. rispetto alla concreta erogazione delle
somma di denaro pubblico già deliberata) soltanto dopo che
la competente Autorità amministrativa ha preso la decisione
di erogare il contributo in favore dell’istante. Pertanto,
la controversia in esame spetta alla cognizione del Giudice
Amministrativo.
Sempre in via preliminare, va precisato che, sebbene i provvedimenti
impugnati sono stati emanati dalla Regione Basilicata nell’ambito
di un procedimento, che di norma non richiede la partecipazione
né il Ministero delle Comunicazioni, né dell’Autorità per
le garanzie nelle Comunicazioni, nella fattispecie in esame
sono stati coinvolti anche tali Amministrazioni (il Ministero
delle Comunicazioni per quanto riguarda l’accertamento dell’effettivo
funzionamento e la capacità di raggiungere il territorio
della Basilicata da parte degli impianti Santeramo e Volturino
nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001; l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni insieme al Ministero
delle Comunicazioni per qaunto riguarda la questione se
le emittenti nel modulo ministeriale ex L. n. 28/2000 dovevano
dichiarare la sede legale o la sede di trasmissione dei
messaggi autogestiti gratuiti: cfr. verbale dell’incontro
tenutosi l’11.9.2003), per cui le predette Amministrazioni
non possono essere estromesse dal giudizio. Va pure precisato
che solo la Domina Piccola Società Cooperativa a r.l., nella
qualità di proprietaria dell’emittente radiofonica Controradio,
è soggetto controinteressato nel presente giudizio, in quanto
insieme alla Radio 5-Reteotto sono state le uniche emittenti
radiofoniche che hanno ottenuto il rimborso per la trasmissione
dei messaggi autogestisti nella campagna elettorale delle
elezioni tenutesi il 13.5.2001. Mentre la Rete Sud S.r.l.,
nella qualità di proprietaria dell’emittente Canale 10 Facile
Ascolto, è un soggetto cointeressato, in quanto tale emittente
è stata esclusa, come le emittenti DB Radio, Radio Centro
Mediteraneo-RCM e Radio 2000, dal riparto dei fondi per
la trasmissione dei messaggi autogestiti.
Nel merito il presente ricorso risulta in parte irricevibile
ed in parte infondato.
Infatti, relativamente all’impugnazione della Deliberazione
Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002, tenuto conto che il provvedimento
di esclusione delle emittenti radiofoniche DB Radio, Radio
Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000 dal riparto dei fondi
per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti (relativi
alle campagne elettorali per le elezioni politiche e amministrative
comunali del 13.5.2001 e per il referendum popolare del
7.10.2001), contenuto in tale Deliberazione, è stata comunicato
alla ricorrente con nota prot. n. 223 del 28.2.2002, ricevuta
dalla medesima ricorrente in data 8.3.2002 (cfr. documento
all. n. 14 alla memoria di costituzione della Regione),
tale provvedimento di esclusione doveva essere impugnato
in via giurisdizionale entro il termine decadenziale di
60 giorni dalla ricezione della suddetta nota prot. n. 223
del 28.2.2002, cioè entro l’8.5.2003 (invece la ricorrente
si è limitata con nota del 18.3.2002 ad invitare il Co.Re.Com
a “revocare in autotutela amministrativa” il suddetto provvedimento
di esclusione).
Al riguardo va precisato che qualunque provvedimento di
esclusione, emanato nell’ambito di un qualsiasi procedimento
di evidenza pubblica, è un provvedimento che lede direttamente
e concretamente l’interesse legittimo ad ottenere il bene
della vita da conseguire alla conclusione del procedimento
di evidenza pubblica, che perciò va impugnato immediatamente
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua piena
conoscenza. Sul punto va evidenziato che secondo un orientamento
giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V Sent. n. 1275
del 10.3.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4780 del 20.9.2002),
che il Collegio condivide, per la decorrenza del termine
perentorio di impugnazione in via giurisdizionale di un
provvedimento amministrativo lesivo risulta sufficiente
la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività,
cioè degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo
come per es. l’Autorità emanante, la data, il contenuto
dispositivo ed il suo effetto lesivo. La conoscenza di tali
elementi comporta in capo al soggetto interessato l’onere
di impugnare in via giurisdizionale entro i successivi 60
giorni il provvedimento lesivo, fatta salva solo la possibilità
di proporre motivi aggiunti nel caso in cui dalla conoscenza
integrale del provvedimento dovessero emergere ulteriori
profili di illegittimità o vizi percepibili solo in seguito
all’integrale cognizione del provvedimento lesivo. Dunque,
da tale orientamento giurisprudenziale si desume che una
posposizione della decorrenza del termine perentorio di
impugnazione giurisdizionale può giustificarsi solo per
quei vizi, la cui percepibilità può verificarsi solo in
seguito alla conoscenza dell’intero provvedimento lesivo.
Al riguardo va evidenziata l’ipotesi in cui il provvedimento
lesivo faccia riferimento con motivazione per relationem
ad uno specifico atto presupposto endoprocedimentale, che
secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale,
essendo parimenti lesivo come il provvedimento conclusivo
del procedimento, i vizi attinenti specificamente a tale
atto presupposto vanno dedotti entro lo stesso termine decadenziale
decorrente dalla conoscenza dei predetti elementi essenziali
(esistenza e lesività dell’atto presupposto), fatta sempre
salva la proposizione dei motivi aggiunti percepibili soltanto
con la completa conoscenza di tale atto presupposto: infatti,
la conoscenza della semplice esistenza di tale atto presupposto
permette la sua impugnazione in via giurisdizionale o (nel
caso in cui dalla conoscenza della sola lesività non risulta
evincibile alcun motivo di impugnazione) comporta l’onere
da parte della persona interessata di attivarsi diligentemente
con istanza di accesso per l’acquisizione dello stesso,
onde poter esplicare la (o una più puntuale) impugnazione
con ricorso giurisdizionale (o con atto di motivi aggiunti),
deducendo entro 60 giorni dalla conoscenza e/o conoscibilità
(cioè da quando l’Amministrazione consente l’accesso di
tutta la documentazione relativa all’intero procedimento)
di tale atto presupposto anche quei vizi percepibili solo
con la conoscenza integrale del predetto atto presupposto
richiamato per relationem nel provvedimento finale (sul
punto va pure evidenziato che ai sensi dell’art. 3, comma
3, L. n. 241/1990 l’atto richiamato dal provvedimento amministrativo
con motivazione per relationem non deve essere unito al
provvedimento, ma deve soltanto poter essere reso disponibile
e/o acquisito con l’istanza di accesso ex art. 25 L. n.
241/1990, ma anche se non dovesse essere reso disponibile,
deve sempre ritenersi che il provvedimento lesivo sia sufficientemente
motivato e sia impugnabile in via giurisdizionale, fatta
sempre salva la possibilità dei motivi aggiunti per quei
vizi percepibili solo dopo la conoscenza dell’atto richiamato
per relationem).
Nella specie, con la ricezione della predetta nota n. 223
del 28.2.2002 si è concretizzata la piena conoscenza della
citata Deliberazione n. 1 del 22.2.2002, per le seguenti
ragioni: 1) in tale nota veniva indicata la data del provvedimento
di esclusione (deliberato “nella seduta del 22.2.2002”);
2) in tale nota veniva esplicitamente indicato uno dei motivi
di esclusione (“perché non risultano avere sede di trasmissione
in Bari Viale Ennio n. 6/B, come indicato nella documentazione
in possesso di questo Ufficio”); 3) l’altro motivo di esclusione
(l’assenza di “impianti funzionanti idonei ad irradiare
la Basilicata”) è stato implicitamente esternato con la
citata nota del 28.2.2002, in quanto a tale nota veniva
allegata anche la nota Ispettorato Puglia e Basilicata del
Ministero delle Comunicazioni del 18.1.2002 (peraltro già
inviata alle predetti emittenti radiofoniche, poi escluse
dal riparto dei fondi, con note Co.Re.Com. del 14.2.2002,
con le quali tali emittenti venivano anche invitate a trasmettere
entro il termine di 7 giorni “prove dell’avvenuta trasmissione
dei messaggi autogestiti gratuiti”), dalla quale si evinceva
che: 1) Radio 5-Reteotto e Radio Centro Mediteraneo-RCM
avevano in concessione degli impianti ubicato in località
Santeramo (BA), idonei a raggiungere “parte della Provincia
di Matera”, ma solo l’impianto di Radio 5-Reteotto risultava
funzionante; 2) comunque, da un’analisi dei rilievi radioelettrici
effettuati dal Centro di Controllo di Taranto non era emersa
“nel periodo giugno-ottobre 2001 la presenza di segnali
da parte dei suddetti impianti”.
Pertanto, la ricorrente conosceva tutti gli elementi per
poter articolare un ricorso giurisdizionale avverso il predetto
provvedimento di esclusione ed in ogni caso, al fine di
dedurre motivi più puntuali e circostanziati, la ricorrente
avrebbe potuto acquisire con istanza di accesso ex art.
25 L. n. 241/1990 la Deliberazione Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002
oppure avrebbe potuto chiedere con il ricorso giurisdizionale
l’acquisizione in giudizio tramite Ordinanza ex art. 21,
comma 6, L. n. 1034/1971 della medesima Deliberazione Co.Re.Com.
n. 1 del 22.2.2002.
Al riguardo va pure puntualizzato che in seguito alle continue
istanze e/o diffide della ricorrente, rivolte alla Regione
Basilicata, non è stato adottato alcun atto confermativo,
che ha riaperto i termini di impugnazione del provvedimento
di esclusione: infatti: 1) con la Deliberazione n. 19 del
18.6.2003 sono state recepite le precisazioni dell’Ispettorato
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni, relative
alla circostanza secondo cui l’unico rilevamento del Centro
di Controllo di Taranto nel periodo giugno-ottobre 2001
effettuato in data 6/7.9.2001, che non aveva evidenziato
la presenza di trasmissioni, non poteva escludere l’esercizio
dell’attività radiofonica nel restante periodo, si riferiva
soltanto all’attività radiofonica svolta dall’emittente
Radio 5-Reteotto (in quanto per le altre emittenti la predetta
nota ministeriale del 18.1.2002 o non aveva rilevato l’esistenza
di un impianto, come per le emittenti Radio 2000 e DB Radio,
o aveva rilevato un impianto non funzionante come per l’emittente
Radio Centro Mediterraneo RCM); 2) anche nell’incontro dell’11.9.2003
la Regione ha manifestato la disponibilità a rivedere il
provvedimento di esclusione soltanto se l’Ispettorato Puglia
e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni attestava
che le emittenti escluse dal piano di riparto dei fondi
ex L. n. 28/2000 nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001
possedevano un impianto funzionante e capace di raggiungere
il territorio della Basilicata.
Pertanto, il ricorso in esame, nella parte in cui è stata
impugnata la Deliberazione Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002,
va dichiarato irricevibile.
Invece l’impugnazione della Deliberazione Co.Re.Com. n.
19 del 18.6.2003 non risulta tradiva, in quanto con la nota
prot. n. 1033 del 25.7.2003 il Co.Re.Com. ha comunicato
alla ricorrente che con la Deliberazione n. 19 del 18.6.2003
era state assegnate delle somme all’emittente Radio 5-Reteotto,
ma non veniva specificata né l’entità di tali somme, né
la circostanza che erano stati rimborsati solo i messaggi
autogestiti gratuiti delle elezioni politiche ed amministrative,
ma non quelli della competizione referendaria del 7.10.2001.
Comunque, la parte del ricorso, con la quale è stata impugnata
la citata Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 nella parte
in cui non sono stati attribuiti 697,84 € per i messaggi
autogestiti gratuiti trasmessi nella campagna elettorale
del referendum del 7.10.2001, non può trovare accoglimento,
attesocchè, a fronte di una chiara motivazione contenuta
nel provvedimento impugnato, con la quale viene statuito
che “agli atti dell’Ufficio non esiste documentazione relativa
alla trasmissione e alla richiesta di rimborso di messaggi
autogestiti gratuiti per la campagna elettorale del referendum
del 7.10.2001”, la ricorrente si è limitata a negare tale
circostanza affermando che “la documentazione utile è stata
regolarmente prodotta nei termini di legge”, ma non ha esibito
alcun documento idoneo a provare che l’emittente Radio 5-Reteotto
aveva trasmesso nel periodo 26.9.2001-5.10.2001 messaggi
autogestiti gratuiti.
Per completezza, relativamente agli altri motivi di impugnazione
si osserva brevemente quanto segue: 1) non sussiste la violazione
dell’art. 7 L. n. 241/1990 per i procedimenti, come quello
di cui è causa, iniziati con domanda della parte privata;
2) la mancata indicazione del responsabile del procedimento
implica che tale funzione sia stata svolta dal Dirigente
preposto alla competente unità organizzativa; 3) i messaggi
autogestiti gratuiti, per essere rimborsati, devono poter
essere ascoltati da tutti i potenziali destinatari di tali
messaggi (più precisamente per elezioni politiche da tutti
gli elettori del collegio uninominale o della circoscrizione
elettorale; per le elezioni comunali dagli elettori del
Comune interessato; per i referendum dagli elettori di tutta
la Regione); 4) la mancata contestazione da parte dei soggetti
politici interessati o la mancata irrogazione di sanzioni
ai sensi dell’art. 10 L. n. 28/2000 non costituiscono circostanze,
idonee a dimostrare la capacità dell’emittente radiofonica
di raggiungere l’intero (o una parte) del territorio della
Regione Basilicata; 5) il dedotto vizio dell’eccesso di
potere per disparità di trattamento si rivela palesemente
inconsistente, in quanto l’unica ed altra emittente ammessa
al rimborso ai sensi dell’art. 4, comma 5, L. n. 28/2000
(Controradio) si trova nelle medesime condizioni di Radio
5-Reteotto (ha utilizzato lo stesso un impianto, sito in
Santeramo, ritenuto funzionante con la nota Ispettorato
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni del
18.1.2002 e che al controllo effettuato il 6/7.9.2001 era
risultato non utilizzato, e non ha ottenuto alcuna somma
per i messaggi della campagna elettorale referendaria del
7.10.2001).
Pertanto, il ricorso in esame, nella parte in cui è stata
impugnata la Deliberazione Co.Re.Com. n. 19 del 18.6.2003,
va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata dichiara in parte irricevibile ed in parte respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 9 Giugno 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
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Antonio Camozzi - Presidente
Giuseppe Buscicchio - Componente
Pasquale Mastrantuono - Componente–Estensore
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