Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 14 settembre 2005 n. 783
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore
Publi Media Italia s.r.l. (avv. D. Caringella) c. Regione Basilicata (avv. M.C. Santoro e M.R. Brancati), Ministero delle Comunicazioni (Avv. Stato), Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (n.c.), Rete Sud s.r.l. (avv. G. Chiaia Nova), Domina piccola soc. coop. a r.l. (n.c.)


1. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Fase antecedente alla concessione del pubblico denaro – Posizione soggettiva – E’ di interesse generale.

 

2. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Campagna elettorale - Trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito – Rimborso – Emittente radiofonica – Posizione – E’ di interesse legittimo.

 

3. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento amministrativo lesivo – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Conoscenza dell’esistenza e della lesività – E’ sufficiente.

1. La posizione soggettiva di un potenziale destinatario di sussidi o contributi pubblici da parte della p.a. assume la configurazione di interesse legittimo (la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. risulta attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo) nella fase procedimentale antecedente alla concessione del pubblico denaro, anche nell’ipotesi in cui la legge determina in modo preciso l’entità del contributo da corrispondere.

 

2. La natura di interesse legittimo della posizione soggettiva di un’emittente radiofonica che, in relazione ad una campagna elettorale, richiede il rimborso per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito si evince anche dallo specifico contenuto dell’art. 4 comma 5, l. 22 febbraio 2000 n.28, il quale statuisce espressamente che il rimborso per gli spazi, effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dall’emittente e dal soggetto politico autore del messaggio, viene erogata dalle Regioni dopo l’espletamento di un’apposita attività istruttoria svolta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni e nei limiti delle risorse disponibili, sicché la decisione di rimborsare o meno la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è il frutto di una valutazione discrezionale della Regione.

 

3. Ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione in via giurisdizionale di un provvedimento amministrativo lesivo, risulta sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo come per es. l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul Ricorso n. 44/2004 proposto dalla

 

Publi Media Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di proprietaria delle emittenti radiofoniche Radio 5-Reteotto, DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Caringella, come da mandato a margine del ricorso e della memoria di costituzione del 23.2.2004, con domicilio eletto in Potenza Via Due Torri n. 33 presso lo studio legale dell’Avv. Gaetano Maria Porretti;

 

contro

 

-la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Carmela Santoro e Maurizio Roberto Brancati, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Del. G.R. n. 2346 del 10.12.2003, con domicilio eletto in Potenza Via Anzio n. 44 presso la sede dell’Ufficio Legale della Regione;

 

-il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;

 

-l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., non costituita;

 

-Rete Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di proprietaria dell’emittente radiofonica Canale 10 Facile Ascolto, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Chiaia Noya, come da mandato a margine della comparsa di costituzione, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

 

-Domina Piccola Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di proprietaria dell’emittente radiofonica Controradio, non costituita;

 

per l'annullamento
-della Deliberazione Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) n. 1 del 22.2.2002, con la quale sono stati esclusi dal riparto dei fondi per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, relativi alle campagne elettorali per le elezioni politiche (rinnovo del Parlamento nazionale) e amministrative comunali del 13.5.2001 e per il referendum popolare del 7.10.2001, le emittenti radiofoniche DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000;
-della Deliberazione Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) n. 19 del 18.6.2003 di liquidazione dei rimborsi per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, relativi alle predette campagne elettorali, nella parte in cui all’emittente radiofonica Radio 5-Reteotto non è stata liquidata alcuna somma per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, relativi alla campagna elettorale per il referendum popolare del 7.10.2001;
nonché per la declaratoria
del riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire il rimborso per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, relativi alle predette campagne elettorali, quantificato prima con il ricorso in 12.000,00 € e poi rettificato con la memoria integrativa del 14.1.2004 in complessivi 9.881,26 € così suddivisi: 1) per l’emittente Radio Centro Mediteraneo-RCM 2.363,30 € per le elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001 e € 697,84 per il referendum del 7.10.2001; 2) per l’emittente DB Radio 2.363,30 € per le elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001 e € 697,84 per il referendum del 7.10.2001; 3) per l’emittente Radio 2000 2.363,30 € per le elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001; 4) per l’emittente Radio 5-Reteotto € 697,84 per il referendum del 7.10.2001;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata, del Ministero delle Comunicazioni e della Rete Sud S.r.l.;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 9.6.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

-La ricorrente, società pluriconcessionaria per radiodiffusione in ambito locale, nel periodo delle campagne elettorali per le elezioni politiche (rinnovo del Parlamento nazionale) e amministrative comunali del 13.5.2001 e per il referendum popolare del 7.10.2001 era proprietaria delle emittenti radiofoniche Radio 5-Reteotto, DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000 (quest’ultima emittente è stata acquistata dalla ricorrente in data 24.1.2001): al riguardo la ricorrente afferma che nell’ambito di tali campagne elettorali ha trasmesso messaggi autogestiti gratuiti, tramite le predetti emittenti radiofoniche, ritenute dalla stessa ricorrente dotate di impianti idonei a raggiungere con il proprio segnale il territorio della Regione Basilicata;
-nell’ambito del procedimento ex art. 4, comma 5, L. n. 28/2000 il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Basilicata con nota prot. n. 1008 del 10.10.2001, “al fine di valutare la regolarità della documentazione trasmessa a conclusione” delle suddette campagne elettorali “e procedere al corretto riparto dei fondi messi a disposizione delle emittenti radiofoniche” chiedeva all’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni se le emittenti Radio 5-Reteotto, DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM, Radio 2000 e Controradio erano “effettivamente funzionanti e con quali frequenze di trasmissione terrestre raggiungevano il territorio della Basilicata”: l’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni con nota del 18.1.2002 comunicava che: 1) Radio 5-Reteotto, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Controradio avevano in concessione degli impianti ubicati in località Santeramo (BA), idonei a raggiungere “parte della Provincia di Matera”, ma solo gli impianti di Radio 5-Reteotto e Controradio risultavano funzionanti; 2) comunque, da un’analisi dei rilievi radioelettrici effettuati dal Centro di Controllo di Taranto non era emersa “nel periodo giugno-ottobre 2001 la presenza di segnali da parte dei suddetti impianti”; tale nota veniva poi trasmessa con note del 14.2.2002 dal Co.Re.Com. alle predetti emittenti radiofoniche, le quali venivano invitate a trasmettere entro il termine di 7 giorni “prove dell’avvenuta trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti”; con nota del 20.2.2002 la ricorrente replicava, facendo presente che: 1) l’impianto di Santeramo era regolarmente attivo e tale circostanza veniva dimostrata direttamente con l’esibizione delle bollette ENEL relative al periodo 1.12.2000-30.9.2001 (ma da tali bollette, le quali peraltro non comprendono il mese di ottobre 2001, risulta che la determinazione dell’importo da pagare è stata calcolata in via presuntiva, “tenendo conto dei consumi medi dei clienti con le sue caratteristiche”) ed indirettamente in quanto “mai alcuna contestazione di inattività era pervenuta”; 2) la ricorrente era anche proprietaria dell’impianto di Volturino (FG) che raggiungeva anche “una parte della Provincia di Potenza”; con nota del 28.2.2002, inviata alle predette emittenti, il Co.Re.Com. faceva presente che l’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni aveva comunicato con nota del 4.10.2001 che l’impianto di Volturino era stato attivato soltanto in data 11.8.2001 (cioè successivamente alle elezioni del 13.5.2001);
-intanto, il Co.Re.Com. con nota del 16.102001 aveva già chiesto alle predetti emittenti radiofoniche l’invio delle dichiarazioni relative ai messaggi autogestiti a titolo gratuito, sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante dell’emittente radiofonica e dal soggetto politico committente, ed il prospetto riepilogativo di tali messaggi;
-con Deliberazione n. 1 del 22.2.2002 il Co.Re.Com., dopo aver richiamato le note dell’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni datate 4.10.2001 e 18.1.2002 e le proprie note del 14.2.2002 inviate alle emittenti di proprietà della ricorrente (sopra descritte), escludeva dal riparto dei fondi per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, relativi alle campagne elettorali per le elezioni politiche (rinnovo del Parlamento nazionale) e amministrative comunali del 13.5.2001 e per il referendum popolare del 7.10.2001, le emittenti radiofoniche DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000, “perché non risultano avere sede di trasmissioni in Bari Viale Ennio n. 6/B, come dichiarato, e non risultano che abbiano impianti funzionanti idonei ad irradiare la Basilicata” (con tale deliberazione venivano esclusi dal riparto dei predetti fondi anche Rete Sud S.r.l., titolare dell’emittente Canale 10 Facile Ascolto, e Radio Luna Grandi Successi);
-tale esclusione veniva comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 223 del 28.2.2002, ricevuta dalla ricorrente in data 8.3.2002 (cfr. documento all. n. 14 alla memoria di costituzione della Regione), con la quale veniva espressamente indicato solo il motivo “non risultano avere sede di trasmissioni in Bari Viale Ennio n. 6/B, come dichiarato” ed alla quale veniva pure allegata la nota Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni del 18.1.2002;
-la predetta nota prot. n. 223 del 28.2.2002, veniva tra l’altro riscontrata dalla medesima ricorrente con la nota del 18.3.2002, con la quale la ricorrente invitava il Co.Re.Com a “revocare in autotutela amministrativa” il provvedimento di esclusione emanato, replicando che: 1) era stato indicato nell’apposito modello ministeriale l’indirizzo della propria sede legale (Bari Viale Ennio n. 6/B), in quanto era l’unica sede dove poteva reperito in qualsiasi momento un responsabile delle suddette emittenti e dove “veniva posto in essere tutto quanto era necessario alla trasmissione dei messaggi autogestiti”; 2) tale iter era stato seguito anche nelle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2000 e non era risultato ostativo al rimborso; 3) a dimostrazione del regolare funzionamento dell’impianto di Santeramo veniva indicate le bollette Enel; 4) i rilevamenti effettuati dal Centro di Controllo di Taranto erano saltuari (a tale riguardo la ricorrente chiedeva all’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni le date e le modalità dei rilevamenti effettuati Centro di Controllo di Taranto); 5) con riferimento all’impianto di Volturino veniva precisato che aveva regolarmente funzionato anche precedentemente all’11.8.2001, in quanto in quest’ultima data era stata soltanto modificata la frequenza originaria;
-con nota del 4.4.2002 l’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni precisava alla ricorrente che: 1) gli impianti di Santeramo e Volturino raggiungevano una parte del territorio della Basilicata; 2) l’unico rilevamento del Centro di Controllo di Taranto nel periodo giugno-ottobre 2001 è stato effettuato in data 6/7.9.2001 e non aveva evidenziato la presenza di trasmissioni da parte delle citate emittenti, ma ciò non escludeva l’esercizio dell’attività radiofonica nel restante periodo;
-dopo la ricezione della suddetta nota del 4.4.2002, la ricorrente con nota dell’11.10.2002 diffidava il Co.Re.Com a corrispondere il rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti, trasmessi dalle emittenti DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000;
-con nota del 5.11.2002 il Co.Re.Com. chiedeva all’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni per ciascuna delle singole emittente radiofoniche escluse dal riparto dei fondi, un attestazione “riguardante l’esistenza e la funzionalità degli impianti, illuminanti il territorio della Basilicata, per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti relativi alle campagne elettorali in oggetto (dal 18.4.2001 all’11.5.2001 per le elezioni politiche ed amministrative; dal 26.9.2001 al 5.10.2001 per il referendum), previa acquisizione presso le stesse emittenti di materiale idoneo a dimostrare l’avvenuta trasmissione”, e precisava anche che avrebbe provveduto a corrispondere alla ricorrente il rimborso dei messaggi autogestiti trasmessi, solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta al Ministero ed all’esito della relativa istruttoria; con nota del 25.3.2003 l’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni precisava che non poteva attestare quanto richiesto dal Co.Re.Com., in quanto non erano stati effettuati monitoraggi nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001;
-con nota del 15.11.2002 la ricorrente chiedeva l’accesso agli atti del procedimento, al fine di verificare se erano state favorite altre emittenti in danno della ricorrente, ed insisteva per il pagamento del rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti, trasmessi dalle emittenti DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000, facendo presente che: 1) gli organi ministeriali non avevano la possibilità di dimostrare l’avvenuta trasmissione dei messaggi autogestiti, in quanto ai sensi dell’art. 20, comma 5, L. n. 223/1990 le emittenti sono tenute a conservare la registrazione dei programmi solo per 3 mesi; 2) le predetti emittenti avevano già presentato la documentazione necessaria, per ottenere il rimborso;
-con Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 il Co.Re.Com., dopo aver richiamato la propria precedente Deliberazione n. 1 del 22.2.2002 e dopo aver riconosciuto espressamente che l’unico rilevamento effettuato in data 6/7.9.2001 dal Centro di Controllo di Taranto non era idoneo ad escludere che le emittenti Radio 5-Reteotto e Controradio avessero svolto l’esercizio dell’attività radiofonica anche nel periodo 18.4.2001-11.5.2001 e negli altri giorni del periodo 26.9.2001-5.10.2001 diversi dal 6 e 7.9.2001, per cui tali emittenti venivano considerate “in regola con la trasmissione dei messaggi autogestiti”, assegnava alle predette emittenti la medesima somma di € 2.363,31 a titolo di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti, trasmessi nella campagna elettorale relativa alle elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001, ma non attribuiva alcuna somma per i messaggi autogestiti relativi alla campagna elettorale per il referendum del 7.10.2001, poiché “agli atti dell’Ufficio non esisteva documentazione relativa alla trasmissione e alla richiesta di rimborso di messaggi autogestiti gratuiti per la campagna elettorale del referendum del 7.10.2001”; con nota prot. n. 1033 del 25.7.2003 il Co.Re.Com. comunicava alla ricorrente che, per poter emettere il mandato di pagamento relativo alla somme liquidate con la predetta Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 in favore dell’emittente Radio 5-Reteotto, era necessario confermare, “anche a mezzo fax, i dati del titolare dell’emittente, compresa la P. Iva o il codice fiscale …. e le coordinate della banca presso cui accreditare l’importo da corrispondere”;
-con nota del 24.7.2003 la ricorrente chiedeva al Co.Re.Com. di essere convocata: in risposta a tale istanza il Co.Re.Com. con nota dell’1.8.2003: 1) precisava che il provvedimento di esclusione dal riparto dei fondi (per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti) delle emittenti radiofoniche DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000 era già stato comunicato alla ricorrente con la raccomandata a.r. prot. n. 223 del 28.2.2002, non impugnata; 2) inviava alla ricorrente la copia delle proprie Deliberazioni n. 1 del 22.2.2002 e n. 19 del 18.6.2003; 3) convocava la ricorrente per il giorno 1.9.2003;
-in data 11.9.2003 si svolgeva un incontro presso la sede del Co.Re.Com., alla quale partecipavano il Presidente e due funzionari del Co.Re.Com., il legale rappresentante della ricorrente e due funzionari del Ministero delle Comunicazioni; dal verbale di tale incontro risulta che: 1) per quanto riguarda il profilo dell’idoneità degli impianti Santeramo e Volturino a raggiungere il territorio della Basilicata nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001 veniva concordato che: a) la ricorrente doveva fornire all’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni “tutti gli elementi e informazioni utili” per dimostrare l’effettivo funzionamento dei predetti impianti nei citati periodi e la capacità dei segnali di raggiungere il territorio della Basilicata; b) l’Ispettorato del Ministero sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente avrebbe rilasciato un’attestazione sull’effettivo funzionamento o meno dei predetti impianti nei citati periodi e sulla capacità dei segnali di raggiungere il territorio della Basilicata; c) in caso riscontro positivo da parte dell’Ispettorato, il Co.Re.Com. si dichiarava disponibile a riesaminare il provvedimento di esclusione; 2) per quanto riguarda la questione se le emittenti nel modulo ministeriale ex L. n. 28/2000 dovevano dichiarare la sede legale o la sede di trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, il Co.Re.Com. si impegnava “a chiedere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed al Ministero delle Comunicazioni se l’errata dichiarazione della sede di trasmissione possa essere o meno motivo di esclusione dal riparto”;
-le suddette Deliberazioni Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002 e n. 19 del 18.6.2003 sono state impugnate dalla ricorrente con ricorso giurisdizionale (notificato il 14.11.2004) proposto dinanzi al TAR Bari, deducendo la violazione degli artt. 3, 4 e 7 L. n. 241/1990, dell’art. 10 L. n. 28/2000, dell’art. 22 della Delibera Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni n. 253 del 23.3.2001, falsa applicazione della L. n. 28/2000 in tema di comunicazione delle sedi emittenti, l’illegittima liquidazione parziale per l’emittente Radio 5-Reteotto, l’eccesso di potere per illegittimo ed erroneo sindacato sulla funzionalità degli impianti, sviamento, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento e contradditorietà: si sono costituite in giudizio la Regione Basilicata, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Bari e l’irricevibilità del ricorso, il Ministero delle Comunicazioni e Rete Sud S.r.l., i quali, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, hanno chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva; poichè nella Camera di Coniglio del 14.1.2004 la ricorrente e le altri parti costituite aderivano all’eccezione di incompetenza territoriale del TAR Bari e prestavano adesione all’indicazione del TAR Basilicata (come foro competente della controversia in esame), proposta dalla Regione Basilicata, con Ordinanza n. 35 del 14.1.2004 la III^ Sezione del TAR Bari disponeva il trasferimento del presente giudizio presso il TAR Basilicata;
-con memoria di costituzione del 23.2.2004 la ricorrente si costituiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, richiamando integralmente i motivi dedotti nel ricorso proposto dinanzi al TAR Bari (e le difese articolate con la memoria integrativa depositata presso il TAR Bari il 14.1.2004): si costituiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale anche il Ministero delle Comunicazioni, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, chiedeva nuovamente l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
-con Ordinanza n. 95 del 10.3.2004 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare.
All’udienza pubblica del 9.6.2005 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

In via preliminare va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame. Infatti, la posizione soggettiva di un potenziale destinatario di sussidi o contributi pubblici da parte della Pubblica Amministrazione assume la configurazione di interesse legittimo (la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. risulta attribuita in via esclusiva al Giudice Amministrativo) nella fase procedimentale antecedente alla concessione del pubblico denaro, anche nell’ipotesi (come nella specie) in cui la Legge determina in modo preciso l’entità del contributo da corrispondere (cfr. art. 4, comma 5, L. n. 28/2000, ai sensi del quale per ogni messaggio autogestito gratuito della durata da 30 a 90 secondi, trasmesso da un emittente radiofonica nell’ambito di una qualsiasi campagna elettorale -elezioni poitiche, elezioni amministrative e referendum popolare-, il Ministro delle Comunicazioni di concerto con quello dell’Economia con apposito Decreto annuale stabilisce la somma da corrispondere per ciascun messaggio autogestito trasmesso, indipendentemente dalla durata del messaggio). Al riguardo va pure evidenziato che la posizione di interesse legittimo nella fattispecie in esame si evince anche dallo specifico contenuto del citato art. 4, comma 5, L. n. 28/2000, il quale statuisce espressamente che il rimborso per gli spazi, effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dall’emittente e dal soggetto politico autore del messaggio, viene erogata dalle Regioni dopo l’espletamento di un’apposita attività istruttoria svolta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni e nei limiti delle risorse disponibili (la somma annualmente stanziata viene ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione): perciò, la decisione di rimborsare o meno la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è il frutto di una valutazione discrezionale della Regione. In ogni caso, va pure precisato che al carattere vincolato del provvedimento, che la Pubblica Amministrazione deve emanare, non corrisponde sempre ed automaticamente una posizione soggettiva di diritto soggettivo (cfr. per es. le controversie in materia di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica, anche se l’accertamento dei requisiti risulta disciplinato da norme integralmente vincolanti), in quanto la posizione soggettiva di interesse legittimo si collega all’esercizio di una potestà amministrativa (anche se di contenuto vincolato) rivolta alla cura diretta ed immediata di un interesse pubblico, mentre la posizione soggettiva di diritto soggettivo trova fondamento in norme che pongono a carico dell’Amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale, per cui la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi va fatta con riferimento alla finalità perseguita dalla norma, in base alla quale l’atto amministrativo è stato emanato: perciò se la finalità della norma è quella di tutelare direttamente ed immediatamente un interesse pubblico (come nella specie, in cui l’intera L. n. 28/2000 -e perciò anche l’art. 5, comma 4, di tale Legge- è chiaramente finalizzata a garantire in modo diretto ed immediato l’interesse pubblico della parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, mentre l’interesse patrimoniale delle emittente radiofoniche assume sicuramente un’importanza secondaria) al contrapposto interesse privato non può che essere riconosciuta una protezione indiretta, che si traduce nella possibilità di sindacare la potestà provvedimentale (di contenuto vincolato) esercitata dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 18 del 5.7.1999). Mentre la posizione soggettiva del soggetto privato interessato assume la configurazione di diritto soggettivo (per es. rispetto alla concreta erogazione delle somma di denaro pubblico già deliberata) soltanto dopo che la competente Autorità amministrativa ha preso la decisione di erogare il contributo in favore dell’istante. Pertanto, la controversia in esame spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Sempre in via preliminare, va precisato che, sebbene i provvedimenti impugnati sono stati emanati dalla Regione Basilicata nell’ambito di un procedimento, che di norma non richiede la partecipazione né il Ministero delle Comunicazioni, né dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, nella fattispecie in esame sono stati coinvolti anche tali Amministrazioni (il Ministero delle Comunicazioni per quanto riguarda l’accertamento dell’effettivo funzionamento e la capacità di raggiungere il territorio della Basilicata da parte degli impianti Santeramo e Volturino nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001; l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni insieme al Ministero delle Comunicazioni per qaunto riguarda la questione se le emittenti nel modulo ministeriale ex L. n. 28/2000 dovevano dichiarare la sede legale o la sede di trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti: cfr. verbale dell’incontro tenutosi l’11.9.2003), per cui le predette Amministrazioni non possono essere estromesse dal giudizio. Va pure precisato che solo la Domina Piccola Società Cooperativa a r.l., nella qualità di proprietaria dell’emittente radiofonica Controradio, è soggetto controinteressato nel presente giudizio, in quanto insieme alla Radio 5-Reteotto sono state le uniche emittenti radiofoniche che hanno ottenuto il rimborso per la trasmissione dei messaggi autogestisti nella campagna elettorale delle elezioni tenutesi il 13.5.2001. Mentre la Rete Sud S.r.l., nella qualità di proprietaria dell’emittente Canale 10 Facile Ascolto, è un soggetto cointeressato, in quanto tale emittente è stata esclusa, come le emittenti DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000, dal riparto dei fondi per la trasmissione dei messaggi autogestiti.
Nel merito il presente ricorso risulta in parte irricevibile ed in parte infondato.
Infatti, relativamente all’impugnazione della Deliberazione Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002, tenuto conto che il provvedimento di esclusione delle emittenti radiofoniche DB Radio, Radio Centro Mediteraneo-RCM e Radio 2000 dal riparto dei fondi per la trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti (relativi alle campagne elettorali per le elezioni politiche e amministrative comunali del 13.5.2001 e per il referendum popolare del 7.10.2001), contenuto in tale Deliberazione, è stata comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 223 del 28.2.2002, ricevuta dalla medesima ricorrente in data 8.3.2002 (cfr. documento all. n. 14 alla memoria di costituzione della Regione), tale provvedimento di esclusione doveva essere impugnato in via giurisdizionale entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla ricezione della suddetta nota prot. n. 223 del 28.2.2002, cioè entro l’8.5.2003 (invece la ricorrente si è limitata con nota del 18.3.2002 ad invitare il Co.Re.Com a “revocare in autotutela amministrativa” il suddetto provvedimento di esclusione).
Al riguardo va precisato che qualunque provvedimento di esclusione, emanato nell’ambito di un qualsiasi procedimento di evidenza pubblica, è un provvedimento che lede direttamente e concretamente l’interesse legittimo ad ottenere il bene della vita da conseguire alla conclusione del procedimento di evidenza pubblica, che perciò va impugnato immediatamente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua piena conoscenza. Sul punto va evidenziato che secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V Sent. n. 1275 del 10.3.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4780 del 20.9.2002), che il Collegio condivide, per la decorrenza del termine perentorio di impugnazione in via giurisdizionale di un provvedimento amministrativo lesivo risulta sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo come per es. l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo. La conoscenza di tali elementi comporta in capo al soggetto interessato l’onere di impugnare in via giurisdizionale entro i successivi 60 giorni il provvedimento lesivo, fatta salva solo la possibilità di proporre motivi aggiunti nel caso in cui dalla conoscenza integrale del provvedimento dovessero emergere ulteriori profili di illegittimità o vizi percepibili solo in seguito all’integrale cognizione del provvedimento lesivo. Dunque, da tale orientamento giurisprudenziale si desume che una posposizione della decorrenza del termine perentorio di impugnazione giurisdizionale può giustificarsi solo per quei vizi, la cui percepibilità può verificarsi solo in seguito alla conoscenza dell’intero provvedimento lesivo. Al riguardo va evidenziata l’ipotesi in cui il provvedimento lesivo faccia riferimento con motivazione per relationem ad uno specifico atto presupposto endoprocedimentale, che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, essendo parimenti lesivo come il provvedimento conclusivo del procedimento, i vizi attinenti specificamente a tale atto presupposto vanno dedotti entro lo stesso termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dei predetti elementi essenziali (esistenza e lesività dell’atto presupposto), fatta sempre salva la proposizione dei motivi aggiunti percepibili soltanto con la completa conoscenza di tale atto presupposto: infatti, la conoscenza della semplice esistenza di tale atto presupposto permette la sua impugnazione in via giurisdizionale o (nel caso in cui dalla conoscenza della sola lesività non risulta evincibile alcun motivo di impugnazione) comporta l’onere da parte della persona interessata di attivarsi diligentemente con istanza di accesso per l’acquisizione dello stesso, onde poter esplicare la (o una più puntuale) impugnazione con ricorso giurisdizionale (o con atto di motivi aggiunti), deducendo entro 60 giorni dalla conoscenza e/o conoscibilità (cioè da quando l’Amministrazione consente l’accesso di tutta la documentazione relativa all’intero procedimento) di tale atto presupposto anche quei vizi percepibili solo con la conoscenza integrale del predetto atto presupposto richiamato per relationem nel provvedimento finale (sul punto va pure evidenziato che ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990 l’atto richiamato dal provvedimento amministrativo con motivazione per relationem non deve essere unito al provvedimento, ma deve soltanto poter essere reso disponibile e/o acquisito con l’istanza di accesso ex art. 25 L. n. 241/1990, ma anche se non dovesse essere reso disponibile, deve sempre ritenersi che il provvedimento lesivo sia sufficientemente motivato e sia impugnabile in via giurisdizionale, fatta sempre salva la possibilità dei motivi aggiunti per quei vizi percepibili solo dopo la conoscenza dell’atto richiamato per relationem).
Nella specie, con la ricezione della predetta nota n. 223 del 28.2.2002 si è concretizzata la piena conoscenza della citata Deliberazione n. 1 del 22.2.2002, per le seguenti ragioni: 1) in tale nota veniva indicata la data del provvedimento di esclusione (deliberato “nella seduta del 22.2.2002”); 2) in tale nota veniva esplicitamente indicato uno dei motivi di esclusione (“perché non risultano avere sede di trasmissione in Bari Viale Ennio n. 6/B, come indicato nella documentazione in possesso di questo Ufficio”); 3) l’altro motivo di esclusione (l’assenza di “impianti funzionanti idonei ad irradiare la Basilicata”) è stato implicitamente esternato con la citata nota del 28.2.2002, in quanto a tale nota veniva allegata anche la nota Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni del 18.1.2002 (peraltro già inviata alle predetti emittenti radiofoniche, poi escluse dal riparto dei fondi, con note Co.Re.Com. del 14.2.2002, con le quali tali emittenti venivano anche invitate a trasmettere entro il termine di 7 giorni “prove dell’avvenuta trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti”), dalla quale si evinceva che: 1) Radio 5-Reteotto e Radio Centro Mediteraneo-RCM avevano in concessione degli impianti ubicato in località Santeramo (BA), idonei a raggiungere “parte della Provincia di Matera”, ma solo l’impianto di Radio 5-Reteotto risultava funzionante; 2) comunque, da un’analisi dei rilievi radioelettrici effettuati dal Centro di Controllo di Taranto non era emersa “nel periodo giugno-ottobre 2001 la presenza di segnali da parte dei suddetti impianti”.
Pertanto, la ricorrente conosceva tutti gli elementi per poter articolare un ricorso giurisdizionale avverso il predetto provvedimento di esclusione ed in ogni caso, al fine di dedurre motivi più puntuali e circostanziati, la ricorrente avrebbe potuto acquisire con istanza di accesso ex art. 25 L. n. 241/1990 la Deliberazione Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002 oppure avrebbe potuto chiedere con il ricorso giurisdizionale l’acquisizione in giudizio tramite Ordinanza ex art. 21, comma 6, L. n. 1034/1971 della medesima Deliberazione Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002.
Al riguardo va pure puntualizzato che in seguito alle continue istanze e/o diffide della ricorrente, rivolte alla Regione Basilicata, non è stato adottato alcun atto confermativo, che ha riaperto i termini di impugnazione del provvedimento di esclusione: infatti: 1) con la Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 sono state recepite le precisazioni dell’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni, relative alla circostanza secondo cui l’unico rilevamento del Centro di Controllo di Taranto nel periodo giugno-ottobre 2001 effettuato in data 6/7.9.2001, che non aveva evidenziato la presenza di trasmissioni, non poteva escludere l’esercizio dell’attività radiofonica nel restante periodo, si riferiva soltanto all’attività radiofonica svolta dall’emittente Radio 5-Reteotto (in quanto per le altre emittenti la predetta nota ministeriale del 18.1.2002 o non aveva rilevato l’esistenza di un impianto, come per le emittenti Radio 2000 e DB Radio, o aveva rilevato un impianto non funzionante come per l’emittente Radio Centro Mediterraneo RCM); 2) anche nell’incontro dell’11.9.2003 la Regione ha manifestato la disponibilità a rivedere il provvedimento di esclusione soltanto se l’Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni attestava che le emittenti escluse dal piano di riparto dei fondi ex L. n. 28/2000 nei periodi 18.4.2001-11.5.2001 e 26.9.2001-5.10.2001 possedevano un impianto funzionante e capace di raggiungere il territorio della Basilicata.
Pertanto, il ricorso in esame, nella parte in cui è stata impugnata la Deliberazione Co.Re.Com. n. 1 del 22.2.2002, va dichiarato irricevibile.
Invece l’impugnazione della Deliberazione Co.Re.Com. n. 19 del 18.6.2003 non risulta tradiva, in quanto con la nota prot. n. 1033 del 25.7.2003 il Co.Re.Com. ha comunicato alla ricorrente che con la Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 era state assegnate delle somme all’emittente Radio 5-Reteotto, ma non veniva specificata né l’entità di tali somme, né la circostanza che erano stati rimborsati solo i messaggi autogestiti gratuiti delle elezioni politiche ed amministrative, ma non quelli della competizione referendaria del 7.10.2001.
Comunque, la parte del ricorso, con la quale è stata impugnata la citata Deliberazione n. 19 del 18.6.2003 nella parte in cui non sono stati attribuiti 697,84 € per i messaggi autogestiti gratuiti trasmessi nella campagna elettorale del referendum del 7.10.2001, non può trovare accoglimento, attesocchè, a fronte di una chiara motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, con la quale viene statuito che “agli atti dell’Ufficio non esiste documentazione relativa alla trasmissione e alla richiesta di rimborso di messaggi autogestiti gratuiti per la campagna elettorale del referendum del 7.10.2001”, la ricorrente si è limitata a negare tale circostanza affermando che “la documentazione utile è stata regolarmente prodotta nei termini di legge”, ma non ha esibito alcun documento idoneo a provare che l’emittente Radio 5-Reteotto aveva trasmesso nel periodo 26.9.2001-5.10.2001 messaggi autogestiti gratuiti.
Per completezza, relativamente agli altri motivi di impugnazione si osserva brevemente quanto segue: 1) non sussiste la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per i procedimenti, come quello di cui è causa, iniziati con domanda della parte privata; 2) la mancata indicazione del responsabile del procedimento implica che tale funzione sia stata svolta dal Dirigente preposto alla competente unità organizzativa; 3) i messaggi autogestiti gratuiti, per essere rimborsati, devono poter essere ascoltati da tutti i potenziali destinatari di tali messaggi (più precisamente per elezioni politiche da tutti gli elettori del collegio uninominale o della circoscrizione elettorale; per le elezioni comunali dagli elettori del Comune interessato; per i referendum dagli elettori di tutta la Regione); 4) la mancata contestazione da parte dei soggetti politici interessati o la mancata irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 10 L. n. 28/2000 non costituiscono circostanze, idonee a dimostrare la capacità dell’emittente radiofonica di raggiungere l’intero (o una parte) del territorio della Regione Basilicata; 5) il dedotto vizio dell’eccesso di potere per disparità di trattamento si rivela palesemente inconsistente, in quanto l’unica ed altra emittente ammessa al rimborso ai sensi dell’art. 4, comma 5, L. n. 28/2000 (Controradio) si trova nelle medesime condizioni di Radio 5-Reteotto (ha utilizzato lo stesso un impianto, sito in Santeramo, ritenuto funzionante con la nota Ispettorato Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni del 18.1.2002 e che al controllo effettuato il 6/7.9.2001 era risultato non utilizzato, e non ha ottenuto alcuna somma per i messaggi della campagna elettorale referendaria del 7.10.2001).
Pertanto, il ricorso in esame, nella parte in cui è stata impugnata la Deliberazione Co.Re.Com. n. 19 del 18.6.2003, va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara in parte irricevibile ed in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 9 Giugno 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

 

Antonio Camozzi - Presidente
Giuseppe Buscicchio - Componente
Pasquale Mastrantuono - Componente–Estensore


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento