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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 13 settembre 2005 n. 767
Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore
Ditta Marni Salumi (avv. M. Dardes) c. Comune di Avigliano
(n.c.), Guglielmi e altro (avv. P. Basile) [intervento ad
opponendum] |
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1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province, comuni ed enti locali – Provvedimenti contingibili
ed urgenti – Emanazione – Potere – Presupposti.
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2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
della pubblica amministrazione – Situazione di pericolo
per la pubblica incolumità – Mancanza di un pur minimo accertamento
– Provvedimento contingibile ed urgente – Requisito della
colpa – Sussiste.
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1. Ai sensi dell’art.54, d.lg. 18 agosto
2000 n.267, il potere di emanare provvedimenti contingibili
e urgenti è riconosciuto ove sussistano diversi e concorrenti
presupposti individuati: a) nella necessità di intervenire
in alcune materie espressamente previste (sanità e igiene,
edilizia, polizia locale); b) nell'attualità o nell'imminenza
di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
c ) nel previo accertamento, da parte degli organi competenti,
della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare;
d) nella mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'
ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere
sindacale di ordinanza.
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2. In tema di responsabilità della p.a.,
sussiste il requisito della colpa in caso di adozione di
un provvedimento contingibile ed urgente in difetto di un
pur minimo accertamento in ordine all’esistenza di una situazione
di pericolo per la pubblica incolumità, perché si concreta
una chiara violazione delle regole di diligenza nonché di
corretta e buona amministrazione che devono ispirare l’esercizio
dell’azione amministrativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 451/01 proposto dalla
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ditta Marni Salumi, in persona della
titolare sig.ra Margherita Sileo, rappresentata e difesa,
come da mandato in calce al ricorso, dall’avv.to Marcello
Dardes, domiciliata ex lege in Potenza, alla Via Rosica
n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;
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contro
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- il Comune di Avigliano, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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con intervento ad opponendum
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- dei sigg.ri Guglielmi Leonardo, Guglielmi
Vincenzo e Guglielmi Vito, rappresentati e difesi, giusta
mandato a margine dell’atto di intervento, dall’avv.to Pietro
Basile, presso il cui studio in Potenza, alla Piazza Mario
Pagano n. 8, sono elettivamente domiciliati;
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per l’annullamento, previa sospensione
- dell’ordinanza sindacale del 5 luglio 2001 n. 2971, notificata
il 6 luglio 2001, di sospensione dell’attività artigianale
di trasformazione carni della ditta Marni salumi;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale,
ivi compresa e per quanto di ragione la delibera di G.M.
n. 96 del 29 giugno 2001;
nonché per il risarcimento del danno
conseguente alla sospensione dell’attività di trasformazione
carni.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dei sigg.ri Guglielmi
Leonardo, Guglielmi Vincenzo e Guglielmi Vito;
Visto il decreto presidenziale n. 295/01 del 26 ottobre
2001;
Vista l’ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 5 maggio 2005,
la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. – Con atto notificato il 19 ottobre 2001
e depositato il successivo giorno 22, la ditta Marni Salumi
espone in fatto:
a) di svolgere attività artigianale di trasformazione carni
per la produzione di salumi ed altri prodotti a base di
carne nel Comune di Avigliano, nel laboratorio sito alla
Via S. Vito n. 88;
b) che, per l’esercizio di detta attività, l’esponente ha
ottenuto: 1) l’autorizzazione sanitaria n. 347/00 del 19.6.2000
rilasciata dal Sindaco di Avigliano; 2) il parere igienico-sanitario
e funzionale espresso dal Servizio igiene dell’AUSL n. 2
di Potenza con nota 1.10.1999 n. IS\3486; 3) la nota 27.11.2000
n. IS\4277 riferita ai rilievi fonometrici regolari effettuati
dall’ARPAB in data 14.11.2000; 4) l’autorizzazione per immissioni
a ridotto inquinamento atmosferico rilasciata ex L.R. n.
25/92 dal Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali
della Regione Basilicata; 5) l’attribuzione del numero provvisorio
di riconoscimento comunitario (bollino CEE) ai sensi della
legge n. 537/92, rilasciata dal Ministero della Sanità –
Dipartimento Al. Nut. e Sanità Pubblica Veterinaria Uff.
VIII- il 7.11.2000 prot. 600,8\80.83\65.20\1346;
c) che, con ordinanza n. 2971 del 5 luglio 2001, notificata
il successivo giorno 6, il Sindaco di Avigliano disponeva
la sospensione dell’attività di trasformazione carni per
la produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne.
In diritto, deduce l’illegittimità della citata ordinanza
sindacale n. 2971/01 e ne chiede l’annullamento per i seguenti
motivi:
A) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 10 T.U.L.P.S., dell’art. 167 del Reg. P.S. e dell’art.
54 del D.L.vo n. 267/00. Inesistenza dei presupposti. Sviamento.
Si sostiene che sarebbe assolutamente inconferente il riferimento,
contenuto nelle premesse della impugnata ordinanza sindacale,
all’art. 10 del T.U.L.P.S. che regola l’esercizio del potere
di sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso
di abuso della persona autorizzata, all’art. 167 del reg.
di P.S. che disciplina il potere di sospensione dell’autorizzazione
per le ipotesi di trasferimento o trasformazione abusiva
di esercizio pubblico, ed all’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000
il cui secondo comma prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare
i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini..".
Difetterebbero, in particolare, i presupposti per il legittimo
esercizio del potere di adottare provvedimenti extra ordinem.
Ed invero, l’ordinanza impugnata non conterrebbe alcuna
motivazione in ordine all’esistenza di una situazione di
pericolo e/o di danno per l’incolumità pubblica che deriverebbe
dall’esercizio dell’attività di trasformazione carni, peraltro
svolta in base a titoli autorizzativi pienamente validi
ed efficaci.
Inoltre, il Sindaco non potrebbe adottare ordinanze contingibili
ed urgenti in materia –esercizio di attività artigianale-
che non sarebbero ricomprese nella tassativa elencazione
delle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale, quale contenuta nel citato art. 54 D.L.vo 267/00.
B) Incompetenza. Violazione di legge. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 legge 30/4/62 n. 283 e dell’art.
8 D.L.vo n. 537 del 30/12/92. Carenza di potere. Difetto
di motivazione
Si assume che il Sindaco dell’intimato Comune di Avigliano
non sarebbe titolare di alcun potere in materia sanitaria
riguardo all’attività artigianale di lavorazioni carni di
cui è titolare la ditta Marni Salumi, in quanto l’autorizzazione
sanitaria n. 347/2000 rilasciata dal Sindaco sarebbe stata
sostituita dal riconoscimento di idoneità CEE rilasciato
dal Ministero della sanità alla ditta Marni Salumi il 7/11/2000.
Cosicché il Sindaco non potrebbe legittimamente sospendere
l’attività del laboratorio paventando- come si legge nelle
premesse dell’ordinanza impugnata che "…l’annullamento della
concessione edilizia n. 102/98 potrebbe aver fatto venir
meno la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
della richiamata autorizzazione sanitaria n. 347/2000…".
C) Incompetenza. Violazione di legge. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 107 D.L.vo n. 267/2000. Eccesso di
potere. Contraddittorietà della motivazione. Sviamento.
Premesso che nell’impugnata ordinanza si dà atto che la
Giunta comunale ha affidato un apposito incarico di consulenza
legale al fine di poter dare corretta esecuzione alla sentenza
del T.A.R. Basilicata n. 456/01, con la quale è stata annullata
–per la ritenuta violazione della disciplina in materia
di pargheggi- la concessione edilizia n. 102/98, precedentemente
rilasciata alla ricorrente per il mutamento di destinazione
d’uso di un locale autorimessa in locale adibito a laboratorio
per trasformazione carni, si sostiene che, quand’anche sussistesse
un problema di carattere urbanistico-edilizio, che giammai
potrebbe comunque legittimare la sospensione dell’attività
artigianale esercitata dalla ricorrente, la relativa competenza
spetterebbe ai dirigenti e non al Sindaco.
D) Incompetenza. Violazione di legge. Eccesso di potere.
Violazione del giusto procedimento. Illogicità e contraddittorietà
manifesta. Perplessità. Sviamento.
Avendo l’Amministrazione affidato l’incarico ad un legale
per un parere in ordine agli adempimenti da curare per la
corretta esecuzione della richiamata sentenza n. 456/01,
il Sindaco avrebbe dovuto attendere che il richiesto parere
venisse reso prima di adottare l’impugnato provvedimento
contingibile ed urgente, emesso, peraltro, nel difetto dei
presupposti di legge.
E) Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione del
giusto procedimento. Inerzia.
Si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato
adottato senza l’indicazione di un termine di durata, ma
solo con generico riferimento "…alla definizione dei successivi
atti da adottare..".
Peraltro, la contestata sospensione sarebbe stata disposta
non per eliminare una situazione di pericolo, ma al fine
di prendere tempo nelle more dell’espletamento di un’attività
istruttoria che l’Ente locale ben avrebbe potuto e dovuto
autonomamente svolgere, indipendentemente dalla sospensione
dell’attività.
Infine, si assume che: a) lo stesso parere reso dal legale
incaricato dall’Amministrazione avrebbe posto in evidenza
la necessità di riavviare il procedimento per il rilascio
della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente, rimanendo
fermi tutti gli altri accertamenti e provvedimenti in materia
igienico-sanitaria emanati e non impugnati; b) che, riavviato
il procedimento per il rilascio della concessione edilizia,
il competente ufficio comunale avrebbe accertato l’esistenza
degli spazi adibiti a parcheggio, circostanza quest’ultima
già desumibile dagli atti allegati dalla ricorrente a corredo
della domanda di concessione edilizia.
F) Disapplicazione dell’atto amministrativo valido ed efficace.
Violazione del giusto procedimento. Violazione della L.
241/90, L. n. 283/62 e D.L.vo n. 537/92.
Infine, si sostiene che il Sindaco, sul presupposto tutto
da verificare della possibilità del venir meno dei requisiti
di legge relativi al rilascio dell’autorizzazione sanitaria,
pur non essendo più competente in materia, avrebbe disposto
la sospensione dell’attività di trasformazione carni esercitata
dalla ricorrente in presenza di un atto pienamente valido
ed efficace abilitante allo svolgimento di detta attività.
1.2. La ricorrente propone altresì domanda di risarcimento
danni, per danno emergente e lucro cessante, subiti a seguito
della (ritenuta) illegittima sospensione dell’attività di
trasformazione carni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Con decreto del Presidente del T.A.R. per la Basilicata
n. 295/01 del 26 ottobre 2001, emesso a norma dell’art.
21 della L. n. 1034 del 1971 come modificato dall’art. 3
della L. n. 205 del 2000, è stata sospesa l’esecuzione dell’impugnato
provvedimento sindacale.
3. Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 13
novembre 2001 e depositato il successivo giorno 14, nonché
con coeva memoria difensiva, i sigg.ri Leonardo Guglielmi,
Vincenzo Guglielmi e Vito Guglielmi hanno difeso la legittimità
degli atti impugnati concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001,
in accoglimento della istanza cautelare, è stata sospesa
l’esecuzione del provvedimento sindacale impugnato.
5. Con memoria conclusiva depositata il 22 aprile 2005 il
ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. Non si è costituito il Comune di Avigliano ritualmente
evocato in giudizio.
7. Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso in epigrafe è diretto contro
l’ordinanza n. 2971 del 5 luglio 2001, notificata il successivo
giorno 6, con cui il Sindaco del Comune di Avigliano ha
ordinato alla odierna ricorrente sig.ra Margherita Sileo,
nella qualità di titolare della ditta “Marni Salumi”, di
sospendere l’attività di produzione di salumi ed altri prodotti
a base di carne intrapresa nel laboratorio corrente in Avigliano,
alla Via San Vito n. 88.
E’ opportuno riportare le premesse del provvedimento impugnato:
"VISTA e richiamata la propria autorizzazione n. 347/2000
rilasciata in data 19/06/2000, con la quale è stata autorizzata
l’attività di produzione di salumi ed altri prodotti a base
di carne; VISTA la concessione edilizia n. 102 rilasciata
in data 16/06/1998 con la quale è stato autorizzato il mutamento
di destinazione d’uso di un locale autorimessa in locale
ad uso trasformazione carni; VISTA la sentenza n. 45671001,
n. 706 Reg. Ric. anno 1999, con la quale il T.A.R. di Basilicata
ha annullato la concessione edilizia suindicata, nonché
l’ordinanza di revoca n. 2747 del 4/1071999; CONSIDERATO
che l’annullamento della concessine edilizia n. 102/1998
potrebbe aver fatto venire meno la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti di legge della richiamata autorizzazione
n. 347/2000, VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta
comunale n. 96 del 29 giugno 2001, con la quale l’Amministrazione
ha affidato apposito incarico di consulenza legale, al fine
di poter correttamente porre in essere gli adempimenti di
esecuzione della sentenza del TAR di Basilicata n. 456/2001;
RITENUTO, in via di autotutela e sino alla definizione dei
successivi eventuali atti da adottare, di dover sospendere
l’attività di produzione di salumi e di prodotti a base
di carne, intrapresa nel laboratorio corrente in Avigliano-
Via San Vito n. 88, VISTO l’art. 10 del T.U.P.S.; Visto
l’art. 167 del Reg. P.S.; Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000,
ORDINA………".
2. Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso sia
meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati,
per l’assorbente fondatezza della censura, dedotta con il
primo motivo, evidenziante il difetto dei presupposti per
l’esercizio del potere di adozione di provvedimenti contingibili
ed urgenti previsto dall’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000,
n. 267 (recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”).
2.1. Vale, in primo luogo, considerare che, come correttamente
evidenziato dalla ricorrente, appare assolutamente inconferente
il riferimento: a) all’art. 10 del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che disciplina una fattispecie
del tutto diversa da quella per cui è causa, in quanto prevede
la possibilità che le autorizzazioni di polizia possano
essere revocate o sospese nel caso di abuso della persona
autorizzata; b) all’art. 167 del regolamento di esecuzione
del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 6 giugno 1940, che
regola una fattispecie (anch’essa) diversa da quella qui
in esame, in quanto prevede la possibilità di sospendere
o di revocare la licenza o l’autorizzazione di polizia nell’ipotesi
in cui il trasferimento di un esercizio pubblico sia avvenuto
senza l’assenso ovvero contro il divieto della competente
autorità.
2.2. Posto, pertanto, che l’impugnata ordinanza sindacale
va qualificato come provvedimento contingibile ed urgente,
in quanto il potere esercitato è stato dichiaratamente tratto
dall’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000, il cui secondo comma
prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,
con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine
di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità
dei cittadini..", va ricostruita la vicenda in fatto, così
come emerge dagli atti di causa.
Con istanza del 6 giugno 1998, la sig.ra Sileo chiedeva
il rilascio di concessione edilizia per il mutamento di
destinazione d’uso di un locale destinato ad autorimessa
in locale da adibire all’attività artigianale di trasformazione
carni, sito in Avigliano alla Via San Vito n. 88.
All’esito del procedimento veniva rilasciata la concessione
edilizia n. 102/1998, recante la seguente prescrizione:
"…a condizione che venga comunque garantita, anche all’esterno,
la superficie minima a parcheggio privato prevista dalla
legge 122/1989".
La suddetta concessione veniva impugnata con ricorso proposto
dinanzi a questo Tribunale dai sigg.ri Guglielmi.
Il Tribunale, con sentenza n. 456/01 del 29 maggio 2001,
annullava la predetta concessione edilizia, ritenendo fondato,
ed assorbente, il primo motivo di ricorso (con il quale
era stata dedotta la violazione dell’art. 41-sexies della
legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 122
del 1989), statuendo che la verifica dell’esistenza della
superficie minima delle aree da destinare a parcheggio costituisce
condizione per il rilascio –o quanto meno per l’efficacia-
del titolo concessorio, e non può risolversi in una mera
prescrizione rivolta al concessionario.
Il Comune di Avigliano, con delibera di Giunta n. 96 del
29 giugno 2001, conferiva incarico ad un legale perché formulasse
un parere in ordine agli adempimenti da porre in essere
per dare corretta esecuzione alla menzionata sentenza del
T.A.R. per la Basilicata n. 456/01.
Nel frattempo, risultano essere stati adottati i seguenti,
ulteriori, atti: a) l’autorizzazione sanitaria ex art. 2
della legge 30 aprile 1962 n. 283, rilasciata in data 19.6.2000
dal Sindaco di Avigliano alla ditta “Marni Salumi”, per
l’attivazione di un laboratorio per la preparazione di prodotti
a base di carne nel locale sito alla Via San Vito n. 88;
b) il parere igienico-sanitario e funzionale, espresso dal
Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria
Locale n. 2 di Potenza in data 22.5.2000, favorevole al
rilascio del riconoscimento di idoneità CEE ex artt. 8 e
9 del D.L.vo n. 537/92 e art. 8 del D.P.R. n. 309/98 per
la produzione di prodotti a base di carne nel suddetto locale;
c) il parere sanitario espresso, con nota prot. IS/3486
dell’1.10.1999, dal Servizio igiene dell’Azienda Sanitaria
Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza, favorevole al cambio
di destinazione d’uso del locale sito alla Via San Vito
n. 88 da autorimessa a laboratorio per la trasformazione
di carni; d) la relazione, curata dai tecnici dell’A.R.P.A.B.
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata), trasmessa al Sindaco del Comune di Avigliano
con nota prot. n. IS/4277 del 27.11.2000 del Servizio igiene
dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza,
dalla quale risulta che il livello di rumore prodotto dal
laboratorio ubicato nel locale di Via San Vito n. 88, misurato
nelle abitazioni dei sigg.ri Vincenzo Guglielmi e Francesco
Giordano, rientra nei parametri previsti dal D.P.C.M. 1.3.91
all. B punto 3.2; e) la determinazione dirigenziale della
Regione Basilicata del 12 settembre 2000, con la quale la
ditta “Marni Salumi” è stata autorizzata –ex art. 4 L.R.
n. 25 del 1992- all’emissione in atmosfera per la propria
attività di trasformazione carni, considerata come rientrante
fra le attività a ridotto inquinamento atmosferico (punto
20, allegato n. 2 della L.R. n. 25/92).
2.3. Così ricostruita la vicenda in fatto, osserva il collegio,
sulla scorta di un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale,
che il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti,
ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 267 del 2000, è riconosciuto
ove sussistano diversi e concorrenti presupposti individuati:
a) nella necessità di intervenire in alcune materie espressamente
previste (sanità e igiene, edilizia, polizia locale); b)
nell'attualità o nell'imminenza di un fatto eccezionale,
quale causa da rimuovere con urgenza; c ) nel previo accertamento,
da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo
o di danno che si intende fronteggiare; d) nella mancanza
di strumenti alternativi, previsti dall' ordinamento, stante
il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza
( cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004,
n. 2922; T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323).
Orbene, nel caso di specie, appare di tutta evidenza che
l’autorità decidente non abbia accertato alcuna situazione
di effettivo pericolo per la pubblica incolumità derivante
dall’attività di trasformazione carni esercitata nel locale
ubicato alla Via San Vito n. 88
Né essa emergeva dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati
da altri Enti, dai quali si ricava, invece, come si è visto
al precedente punto 2.2, che il locale in questione risultava
idoneo all’esercizio dell’attività di trasformazione carni
sotto il profilo igienico-sanitario, e che l’attività stessa
era a ridotto inquinamento atmosferico e produceva un livello
sonoro nei limiti di legge.
Vero è che la finalità perseguita dal Sindaco era quella
di sospendere l’esercizio dell’attività artigianale sino
all’adozione degli atti da adottarsi successivamente alla
pubblicazione della richiamata sentenza di questo Tribunale
n. 456/01 con la quale era stata annullata la concessione
edilizia n. 102/98.
Ciò nell’assunto, espresso nelle premesse del provvedimento
impugnato, che l’annullamento del titolo concessorio avrebbe
potuto determinare il venir meno di un presupposto di legge
per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
Tuttavia, se anche detto assunto fosse corretto, si sarebbe
dovuto procedere, ove sussistenti i presupposti per il legittimo
esercizio del potere di autotutela, alla rimozione dell’autorizzazione
sanitaria n. 347/2000, e non già alla sospensione dell’esercizio
dell’attività artigianale di trasformazione carni.
Il rilevato difetto di ogni accertamento in ordine all’esistenza
di una situazione di effettivo pericolo per la pubblica
incolumità priva l’ordinanza contingibile ed urgente in
questa sede impugnata di un necessario presupposto per il
legittimo esercizio del potere di adozione di provvedimenti
extra ordinem attributo al Sindaco dall’art. 54 del D.L.vo
n. 267/2000.
Essa, pertanto, deve essere annullata, con assorbimento
delle rimanenti censure dedotte.
3. E’ ora possibile esaminare la domanda risarcitoria avanzata
da parte ricorrente.
Nell’atto introduttivo del giudizio si sostiene che la sospensione
dell’attività artigianale conseguente alla notifica dell’ordinanza
sindacale in questa sede impugnata avrebbe causato ingenti
danni per danno emergente e lucro cessante.
A tal fine, la ricorrente ha allegato al ricorso la stima
dei danni effettuata da un consulente del lavoro, che ammonterebbero,
in relazione al periodo dal 6.7.2001 al 31.10.2001, ad €
12997,67.
A dimostrazione dell’entità dei danni subiti la ricorrente
ha successivamente depositato, in data 23 febbraio 2005,
ulteriore documentazione.
Ciò premesso, costituisce ormai jus receptum (cfr., tra
le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002 n. 1562; T.A.R.
Calabria –Reggio Calabria- 19 maggio 2004 n. 412; T.A.R.
Campania –Salerno- 25 giugno 2004 n. 1591) che il risarcimento
del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento
giurisdizionale ma, pur non prescindendo da questo, richiede
la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla
legge e, in particolare quelli di cui all’art. 2043 Cod.
civ. e, in tema di liquidazione del danno, all’art. 2056
Cod. civ.: ciò significa che, oltre alla lesione della situazione
soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il c.d.
"danno ingiusto"), sono altresì necessari il positivo accertamento
della colpa dell’Amministrazione, la dimostrazione di un
effettivo danno arrecato al patrimonio e la sussistenza
del nesso di causalità tra illecito e danno.
Nel caso di specie, sussistono, ad avviso del collegio,
i presupposti per fondare una responsabilità risarcitoria
del Comune di Avigliano.
Quanto al requisito della colpa, la giurisprudenza amministrativa
(cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002
n. 6000; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 marzo 2004 n. 792) ha
persuasivamente avvertito che esso non è configurabile se
la violazione delle regole da parte della P.A. è l’effetto
di un errore scusabile; se, invece, la violazione appare
grave e matura in un contesto nel quale all’indirizzo dell’Amministrazione
sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della
diligenza e della perizia, il requisito della colpa ben
può dirsi sussistente.
Nella fattispecie in esame, l’adozione di un provvedimento
contingibile ed urgente in difetto di un pur minimo accertamento
in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo per
la pubblica incolumità, che sola può giustificare l’esercizio
del potere di adozione di ordinanze extra ordinem, concreta
una chiara violazione delle regole di diligenza nonché di
corretta e buona amministrazione che devono ispirare l’esercizio
dell’azione amministrativa, sicché il requisito della colpa
ben può dirsi sussistente.
E’, altresì, evidente il nesso di causalità esistente tra
illecito e danno, in quanto il mancato esercizio dell’attività
artigianale di lavorazione di carni è una conseguenza diretta
della sospensione di detta attività disposta con l’impugnata
ordinanza sindacale.
Risulta, infine, fornita, nei limiti che saranno di seguito
precisati, la dimostrazione del danno effettivamente arrecato
al patrimonio della ricorrente.
Ciò chiarito, va in primo luogo posto in evidenza che, per
la quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente, deve
farsi riferimento al periodo ricompreso tra il 6 luglio
2001 (data in cui è stata notificata alla ricorrente l’ordinanza
sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001) e il 26 ottobre 2001
(data in cui è stato depositato in Segreteria il decreto
del Presidente del T.A.R. n. 295 del 26 ottobre 2001, successivamente
confermato con ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre
2001, con cui è stata sospesa l’esecuzione dell’impugnata
ordinanza sindacale).
In relazione alle voci di danno risarcibili, va rilevato,
sulla scorta della stima dei danni effettuata dalla ricorrente
e della documentazione prodotta a sostegno di detta stima
in data 23 febbraio 2005, quanto segue:
A) in relazione al danno emergente, costituiscono costi
fissi risarcibili: 1) quelli relativi alle spese telefoniche
per l’importo di € 62,00 (corrispondenti a £. 120.000 indicate
nella stima di parte); 2) quelli relativi alle spese sostenute
per la fornitura di energia elettrica per l’importo di €
121,00 (corrispondenti a £. 235.000 indicate nella stima
di parte); 3) quelli relativi alle spese sostenute per la
fornitura di gas per l’importo di € 36,00 (corrispondenti
a £. 70.000 indicate nella stima di parte) 4) quelli relativi
al pagamento di canoni fissi per acqua e fogna per un importo
di € 12,00 (corrispondenti al canone relativo all’anno 2001,
indicato nell’avviso di pagamento depositato in data 23
febbraio 2005 in £. 70128, rapportato al periodo –quattro
mesi- di sospensione dell’attività); 5) quelli relativi
al costo del personale dipendente per l’importo di € 57,00
(corrispondenti a £. 110.000 indicate nella stima di parte).
Non costituiscono voci di danno risarcibili: a) la presunta
svalutazione dei macchinari e delle attrezzature per un
importo di £. 9.850.000, quale indicato nella stima di parte,
sia perché di tale preteso danno non vi è prova, sia perché
l’esiguo lasso di tempo (meno di quattro mesi) in cui è
stata sospesa l’attività artigianale di lavorazioni di carni
non è tale da comportare una significativa (ai fini risarcitori)
svalutazione delle attrezzature e dei macchinari destinati
all’esercizio dell’attività; b) la merce in scadenza ("sale,
aromi, essenze, budella, ecc.", quali elencati nella stima
di parte) per un importo di £. 2.150.000 quale indicato
in detta stima, perché dell’esistenza, della quantità e
del valore della merce in scadenza non è stata fornita alcuna
prova; c) le spese legali sostenute dalla ricorrente per
un importo di £. 6.972.000 indicato nella stima di parte,
perché le fatture prodotte in data 23 febbraio 2005 si riferiscono
ad altre fattispecie (in particolare, alla controversia
insorta per l’annullamento della concessione edilizia n.
102/98 ed all’attività professionale svolta dal legale di
fiducia della ricorrente per il rilascio di una nuova concessione
edilizia).
In conclusione, il danno emergente ammonta ad € 288,00.
B) In relazione al lucro cessante, il collegio, avuto riguardo
all’utile di esercizio risultante dal bilanci relativi agli
anni 2002-2003 e 2004 depositati in data 23 febbraio 2006,
ritiene attendibile l’importo di £. 4.500.000, rapportato
a quattro mesi, indicato nella stima di parte
Non costituisce autonoma voce di danno risarcibile quella
per commesse mancate (che nella stima di parte vengono quantificate
in £. 1.080.000, in relazione ad una presunta commessa dell’A.I.A.,
di cui peraltro non v’è riscontro nella documentazione depositata
in data 23 febbraio 2005), in quanto essa va ricondotta
al lucro cessante, essendo evidente che il mancato guadagno
consegue proprio a commesse di lavorazione rimaste inevase
In conclusione, il lucro cessante ammonta ad € 2324,00 (corrispondenti
a £. 4.500.000).
Il danno da risarcire ammonta, pertanto, complessivamente
ad € 2612,00 (euro duemiseicentododici/00).
Sulla somma sopra liquidata a titolo risarcitorio va riconosciuta
la rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza
dalla data di notifica dell’ordinanza sindacale n. 2971
del 5 luglio 2001 e fino alla data di pubblicazione della
presente decisione, momento in cui, per effetto della liquidazione
giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di
valuta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002 n. 6894;
T.A.R. Veneto 16 novembre 2002 n. 6345; T.A.R. Basilicata
8 novembre 2004 n. 749).
Trattandosi poi di danno da fatto illecito, gli interessi
non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il
capitale, definitivamente rivalutata, perché, operando in
questo modo, il fattore tempo incide due volte: una volta,
ai fini della rivalutazione della somma capitale; una seconda
volta, nella determinazione degli interessi legali.
Questi devono invece essere corrisposti sulla somma progressivamente
rivalutata, con riferimento cioè ai singoli momenti con
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si
incrementa nominalmente in base all’indice di rivalutazione
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6894/02 cit.; Cass. Civ.,
Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003).
In conseguenza, il Comune di Avigliano va condannato al
risarcimento del danno subito dalla ricorrente, liquidato
in complessivi € 2612,00, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali da calcolarsi nei termini dianzi indicati.
3.1. Rimane da osservare che la domanda di risarcimento
dei presunti danni non patrimoniali subiti, formulata con
la memoria depositata il 22 aprile 2005, va giudicata inammissibile,
perché proposta con istanza non notificata all’Amministrazione
comunale.
4. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere
accolto; per l’effetto, va annullata l’ordinanza del Sindaco
del Comune di Avigliano n. 2971 del 5 luglio 2001 e va conseguentemente
condannata l’Amministrazione comunale al risarcimento del
danno nei termini in precedenza indicati.
5. Il Collegio dispone che, a cura della Segreteria, copia
della presente sentenza sia trasmessa alla Procura regionale
della Corte dei Conti di Basilicata per quanto di competenza.
6. Le spese di giudizio vanno poste a carico, secondo il
principio della soccombenza, del Comune di Avigliano e vengono
liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA:
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 2971
del 5 luglio 2001 e condanna il Comune di Avigliano al risarcimento
del danno nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Avigliano al pagamento delle spese
di giudizio liquidate in complessive € 1.500,00 (euro milecinquecento/00)
oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente
sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti di
Basilicata.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 5 maggio 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
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Antonio Camozzi - Presidente
Giuseppe Buscicchio - Componente-Estensore
Pasquale Mastrantuono - Componente
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