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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 13 settembre 2005 n. 767
Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore
Ditta Marni Salumi (avv. M. Dardes) c. Comune di Avigliano (n.c.), Guglielmi e altro (avv. P. Basile) [intervento ad opponendum]


1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province, comuni ed enti locali – Provvedimenti contingibili ed urgenti – Emanazione – Potere – Presupposti.

 

2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Situazione di pericolo per la pubblica incolumità – Mancanza di un pur minimo accertamento – Provvedimento contingibile ed urgente – Requisito della colpa – Sussiste.

1. Ai sensi dell’art.54, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti è riconosciuto ove sussistano diversi e concorrenti presupposti individuati: a) nella necessità di intervenire in alcune materie espressamente previste (sanità e igiene, edilizia, polizia locale); b) nell'attualità o nell'imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; c ) nel previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; d) nella mancanza di strumenti alternativi, previsti dall' ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza.

 

2. In tema di responsabilità della p.a., sussiste il requisito della colpa in caso di adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in difetto di un pur minimo accertamento in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, perché si concreta una chiara violazione delle regole di diligenza nonché di corretta e buona amministrazione che devono ispirare l’esercizio dell’azione amministrativa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 451/01 proposto dalla

 

ditta Marni Salumi, in persona della titolare sig.ra Margherita Sileo, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall’avv.to Marcello Dardes, domiciliata ex lege in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;

 

contro

 

- il Comune di Avigliano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

con intervento ad opponendum

 

- dei sigg.ri Guglielmi Leonardo, Guglielmi Vincenzo e Guglielmi Vito, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di intervento, dall’avv.to Pietro Basile, presso il cui studio in Potenza, alla Piazza Mario Pagano n. 8, sono elettivamente domiciliati;

 

per l’annullamento, previa sospensione
- dell’ordinanza sindacale del 5 luglio 2001 n. 2971, notificata il 6 luglio 2001, di sospensione dell’attività artigianale di trasformazione carni della ditta Marni salumi;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa e per quanto di ragione la delibera di G.M. n. 96 del 29 giugno 2001;
nonché per il risarcimento del danno
conseguente alla sospensione dell’attività di trasformazione carni.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dei sigg.ri Guglielmi Leonardo, Guglielmi Vincenzo e Guglielmi Vito;
Visto il decreto presidenziale n. 295/01 del 26 ottobre 2001;
Vista l’ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 5 maggio 2005, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. – Con atto notificato il 19 ottobre 2001 e depositato il successivo giorno 22, la ditta Marni Salumi espone in fatto:
a) di svolgere attività artigianale di trasformazione carni per la produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne nel Comune di Avigliano, nel laboratorio sito alla Via S. Vito n. 88;
b) che, per l’esercizio di detta attività, l’esponente ha ottenuto: 1) l’autorizzazione sanitaria n. 347/00 del 19.6.2000 rilasciata dal Sindaco di Avigliano; 2) il parere igienico-sanitario e funzionale espresso dal Servizio igiene dell’AUSL n. 2 di Potenza con nota 1.10.1999 n. IS\3486; 3) la nota 27.11.2000 n. IS\4277 riferita ai rilievi fonometrici regolari effettuati dall’ARPAB in data 14.11.2000; 4) l’autorizzazione per immissioni a ridotto inquinamento atmosferico rilasciata ex L.R. n. 25/92 dal Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione Basilicata; 5) l’attribuzione del numero provvisorio di riconoscimento comunitario (bollino CEE) ai sensi della legge n. 537/92, rilasciata dal Ministero della Sanità – Dipartimento Al. Nut. e Sanità Pubblica Veterinaria Uff. VIII- il 7.11.2000 prot. 600,8\80.83\65.20\1346;
c) che, con ordinanza n. 2971 del 5 luglio 2001, notificata il successivo giorno 6, il Sindaco di Avigliano disponeva la sospensione dell’attività di trasformazione carni per la produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne.
In diritto, deduce l’illegittimità della citata ordinanza sindacale n. 2971/01 e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
A) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 T.U.L.P.S., dell’art. 167 del Reg. P.S. e dell’art. 54 del D.L.vo n. 267/00. Inesistenza dei presupposti. Sviamento.
Si sostiene che sarebbe assolutamente inconferente il riferimento, contenuto nelle premesse della impugnata ordinanza sindacale, all’art. 10 del T.U.L.P.S. che regola l’esercizio del potere di sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso di abuso della persona autorizzata, all’art. 167 del reg. di P.S. che disciplina il potere di sospensione dell’autorizzazione per le ipotesi di trasferimento o trasformazione abusiva di esercizio pubblico, ed all’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 il cui secondo comma prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini..".
Difetterebbero, in particolare, i presupposti per il legittimo esercizio del potere di adottare provvedimenti extra ordinem. Ed invero, l’ordinanza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo e/o di danno per l’incolumità pubblica che deriverebbe dall’esercizio dell’attività di trasformazione carni, peraltro svolta in base a titoli autorizzativi pienamente validi ed efficaci.
Inoltre, il Sindaco non potrebbe adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia –esercizio di attività artigianale- che non sarebbero ricomprese nella tassativa elencazione delle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, quale contenuta nel citato art. 54 D.L.vo 267/00.
B) Incompetenza. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 30/4/62 n. 283 e dell’art. 8 D.L.vo n. 537 del 30/12/92. Carenza di potere. Difetto di motivazione
Si assume che il Sindaco dell’intimato Comune di Avigliano non sarebbe titolare di alcun potere in materia sanitaria riguardo all’attività artigianale di lavorazioni carni di cui è titolare la ditta Marni Salumi, in quanto l’autorizzazione sanitaria n. 347/2000 rilasciata dal Sindaco sarebbe stata sostituita dal riconoscimento di idoneità CEE rilasciato dal Ministero della sanità alla ditta Marni Salumi il 7/11/2000.
Cosicché il Sindaco non potrebbe legittimamente sospendere l’attività del laboratorio paventando- come si legge nelle premesse dell’ordinanza impugnata che "…l’annullamento della concessione edilizia n. 102/98 potrebbe aver fatto venir meno la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge della richiamata autorizzazione sanitaria n. 347/2000…".
C) Incompetenza. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 D.L.vo n. 267/2000. Eccesso di potere. Contraddittorietà della motivazione. Sviamento.
Premesso che nell’impugnata ordinanza si dà atto che la Giunta comunale ha affidato un apposito incarico di consulenza legale al fine di poter dare corretta esecuzione alla sentenza del T.A.R. Basilicata n. 456/01, con la quale è stata annullata –per la ritenuta violazione della disciplina in materia di pargheggi- la concessione edilizia n. 102/98, precedentemente rilasciata alla ricorrente per il mutamento di destinazione d’uso di un locale autorimessa in locale adibito a laboratorio per trasformazione carni, si sostiene che, quand’anche sussistesse un problema di carattere urbanistico-edilizio, che giammai potrebbe comunque legittimare la sospensione dell’attività artigianale esercitata dalla ricorrente, la relativa competenza spetterebbe ai dirigenti e non al Sindaco.
D) Incompetenza. Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Perplessità. Sviamento.
Avendo l’Amministrazione affidato l’incarico ad un legale per un parere in ordine agli adempimenti da curare per la corretta esecuzione della richiamata sentenza n. 456/01, il Sindaco avrebbe dovuto attendere che il richiesto parere venisse reso prima di adottare l’impugnato provvedimento contingibile ed urgente, emesso, peraltro, nel difetto dei presupposti di legge.
E) Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Inerzia.
Si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza l’indicazione di un termine di durata, ma solo con generico riferimento "…alla definizione dei successivi atti da adottare..".
Peraltro, la contestata sospensione sarebbe stata disposta non per eliminare una situazione di pericolo, ma al fine di prendere tempo nelle more dell’espletamento di un’attività istruttoria che l’Ente locale ben avrebbe potuto e dovuto autonomamente svolgere, indipendentemente dalla sospensione dell’attività.
Infine, si assume che: a) lo stesso parere reso dal legale incaricato dall’Amministrazione avrebbe posto in evidenza la necessità di riavviare il procedimento per il rilascio della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente, rimanendo fermi tutti gli altri accertamenti e provvedimenti in materia igienico-sanitaria emanati e non impugnati; b) che, riavviato il procedimento per il rilascio della concessione edilizia, il competente ufficio comunale avrebbe accertato l’esistenza degli spazi adibiti a parcheggio, circostanza quest’ultima già desumibile dagli atti allegati dalla ricorrente a corredo della domanda di concessione edilizia.
F) Disapplicazione dell’atto amministrativo valido ed efficace. Violazione del giusto procedimento. Violazione della L. 241/90, L. n. 283/62 e D.L.vo n. 537/92.
Infine, si sostiene che il Sindaco, sul presupposto tutto da verificare della possibilità del venir meno dei requisiti di legge relativi al rilascio dell’autorizzazione sanitaria, pur non essendo più competente in materia, avrebbe disposto la sospensione dell’attività di trasformazione carni esercitata dalla ricorrente in presenza di un atto pienamente valido ed efficace abilitante allo svolgimento di detta attività.
1.2. La ricorrente propone altresì domanda di risarcimento danni, per danno emergente e lucro cessante, subiti a seguito della (ritenuta) illegittima sospensione dell’attività di trasformazione carni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Con decreto del Presidente del T.A.R. per la Basilicata n. 295/01 del 26 ottobre 2001, emesso a norma dell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971 come modificato dall’art. 3 della L. n. 205 del 2000, è stata sospesa l’esecuzione dell’impugnato provvedimento sindacale.
3. Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 13 novembre 2001 e depositato il successivo giorno 14, nonché con coeva memoria difensiva, i sigg.ri Leonardo Guglielmi, Vincenzo Guglielmi e Vito Guglielmi hanno difeso la legittimità degli atti impugnati concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001, in accoglimento della istanza cautelare, è stata sospesa l’esecuzione del provvedimento sindacale impugnato.
5. Con memoria conclusiva depositata il 22 aprile 2005 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. Non si è costituito il Comune di Avigliano ritualmente evocato in giudizio.
7. Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso in epigrafe è diretto contro l’ordinanza n. 2971 del 5 luglio 2001, notificata il successivo giorno 6, con cui il Sindaco del Comune di Avigliano ha ordinato alla odierna ricorrente sig.ra Margherita Sileo, nella qualità di titolare della ditta “Marni Salumi”, di sospendere l’attività di produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne intrapresa nel laboratorio corrente in Avigliano, alla Via San Vito n. 88.
E’ opportuno riportare le premesse del provvedimento impugnato: "VISTA e richiamata la propria autorizzazione n. 347/2000 rilasciata in data 19/06/2000, con la quale è stata autorizzata l’attività di produzione di salumi ed altri prodotti a base di carne; VISTA la concessione edilizia n. 102 rilasciata in data 16/06/1998 con la quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso di un locale autorimessa in locale ad uso trasformazione carni; VISTA la sentenza n. 45671001, n. 706 Reg. Ric. anno 1999, con la quale il T.A.R. di Basilicata ha annullato la concessione edilizia suindicata, nonché l’ordinanza di revoca n. 2747 del 4/1071999; CONSIDERATO che l’annullamento della concessine edilizia n. 102/1998 potrebbe aver fatto venire meno la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge della richiamata autorizzazione n. 347/2000, VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29 giugno 2001, con la quale l’Amministrazione ha affidato apposito incarico di consulenza legale, al fine di poter correttamente porre in essere gli adempimenti di esecuzione della sentenza del TAR di Basilicata n. 456/2001; RITENUTO, in via di autotutela e sino alla definizione dei successivi eventuali atti da adottare, di dover sospendere l’attività di produzione di salumi e di prodotti a base di carne, intrapresa nel laboratorio corrente in Avigliano- Via San Vito n. 88, VISTO l’art. 10 del T.U.P.S.; Visto l’art. 167 del Reg. P.S.; Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, ORDINA………".
2. Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati, per l’assorbente fondatezza della censura, dedotta con il primo motivo, evidenziante il difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsto dall’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).
2.1. Vale, in primo luogo, considerare che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, appare assolutamente inconferente il riferimento: a) all’art. 10 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella per cui è causa, in quanto prevede la possibilità che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese nel caso di abuso della persona autorizzata; b) all’art. 167 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 6 giugno 1940, che regola una fattispecie (anch’essa) diversa da quella qui in esame, in quanto prevede la possibilità di sospendere o di revocare la licenza o l’autorizzazione di polizia nell’ipotesi in cui il trasferimento di un esercizio pubblico sia avvenuto senza l’assenso ovvero contro il divieto della competente autorità.
2.2. Posto, pertanto, che l’impugnata ordinanza sindacale va qualificato come provvedimento contingibile ed urgente, in quanto il potere esercitato è stato dichiaratamente tratto dall’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000, il cui secondo comma prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini..", va ricostruita la vicenda in fatto, così come emerge dagli atti di causa.
Con istanza del 6 giugno 1998, la sig.ra Sileo chiedeva il rilascio di concessione edilizia per il mutamento di destinazione d’uso di un locale destinato ad autorimessa in locale da adibire all’attività artigianale di trasformazione carni, sito in Avigliano alla Via San Vito n. 88.
All’esito del procedimento veniva rilasciata la concessione edilizia n. 102/1998, recante la seguente prescrizione: "…a condizione che venga comunque garantita, anche all’esterno, la superficie minima a parcheggio privato prevista dalla legge 122/1989".
La suddetta concessione veniva impugnata con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale dai sigg.ri Guglielmi.
Il Tribunale, con sentenza n. 456/01 del 29 maggio 2001, annullava la predetta concessione edilizia, ritenendo fondato, ed assorbente, il primo motivo di ricorso (con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 122 del 1989), statuendo che la verifica dell’esistenza della superficie minima delle aree da destinare a parcheggio costituisce condizione per il rilascio –o quanto meno per l’efficacia- del titolo concessorio, e non può risolversi in una mera prescrizione rivolta al concessionario.
Il Comune di Avigliano, con delibera di Giunta n. 96 del 29 giugno 2001, conferiva incarico ad un legale perché formulasse un parere in ordine agli adempimenti da porre in essere per dare corretta esecuzione alla menzionata sentenza del T.A.R. per la Basilicata n. 456/01.
Nel frattempo, risultano essere stati adottati i seguenti, ulteriori, atti: a) l’autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, rilasciata in data 19.6.2000 dal Sindaco di Avigliano alla ditta “Marni Salumi”, per l’attivazione di un laboratorio per la preparazione di prodotti a base di carne nel locale sito alla Via San Vito n. 88; b) il parere igienico-sanitario e funzionale, espresso dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza in data 22.5.2000, favorevole al rilascio del riconoscimento di idoneità CEE ex artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 537/92 e art. 8 del D.P.R. n. 309/98 per la produzione di prodotti a base di carne nel suddetto locale; c) il parere sanitario espresso, con nota prot. IS/3486 dell’1.10.1999, dal Servizio igiene dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza, favorevole al cambio di destinazione d’uso del locale sito alla Via San Vito n. 88 da autorimessa a laboratorio per la trasformazione di carni; d) la relazione, curata dai tecnici dell’A.R.P.A.B. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata), trasmessa al Sindaco del Comune di Avigliano con nota prot. n. IS/4277 del 27.11.2000 del Servizio igiene dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza, dalla quale risulta che il livello di rumore prodotto dal laboratorio ubicato nel locale di Via San Vito n. 88, misurato nelle abitazioni dei sigg.ri Vincenzo Guglielmi e Francesco Giordano, rientra nei parametri previsti dal D.P.C.M. 1.3.91 all. B punto 3.2; e) la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata del 12 settembre 2000, con la quale la ditta “Marni Salumi” è stata autorizzata –ex art. 4 L.R. n. 25 del 1992- all’emissione in atmosfera per la propria attività di trasformazione carni, considerata come rientrante fra le attività a ridotto inquinamento atmosferico (punto 20, allegato n. 2 della L.R. n. 25/92).
2.3. Così ricostruita la vicenda in fatto, osserva il collegio, sulla scorta di un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, che il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 267 del 2000, è riconosciuto ove sussistano diversi e concorrenti presupposti individuati: a) nella necessità di intervenire in alcune materie espressamente previste (sanità e igiene, edilizia, polizia locale); b) nell'attualità o nell'imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; c ) nel previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; d) nella mancanza di strumenti alternativi, previsti dall' ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza ( cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922; T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323).
Orbene, nel caso di specie, appare di tutta evidenza che l’autorità decidente non abbia accertato alcuna situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità derivante dall’attività di trasformazione carni esercitata nel locale ubicato alla Via San Vito n. 88
Né essa emergeva dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati da altri Enti, dai quali si ricava, invece, come si è visto al precedente punto 2.2, che il locale in questione risultava idoneo all’esercizio dell’attività di trasformazione carni sotto il profilo igienico-sanitario, e che l’attività stessa era a ridotto inquinamento atmosferico e produceva un livello sonoro nei limiti di legge.
Vero è che la finalità perseguita dal Sindaco era quella di sospendere l’esercizio dell’attività artigianale sino all’adozione degli atti da adottarsi successivamente alla pubblicazione della richiamata sentenza di questo Tribunale n. 456/01 con la quale era stata annullata la concessione edilizia n. 102/98.
Ciò nell’assunto, espresso nelle premesse del provvedimento impugnato, che l’annullamento del titolo concessorio avrebbe potuto determinare il venir meno di un presupposto di legge per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
Tuttavia, se anche detto assunto fosse corretto, si sarebbe dovuto procedere, ove sussistenti i presupposti per il legittimo esercizio del potere di autotutela, alla rimozione dell’autorizzazione sanitaria n. 347/2000, e non già alla sospensione dell’esercizio dell’attività artigianale di trasformazione carni.
Il rilevato difetto di ogni accertamento in ordine all’esistenza di una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità priva l’ordinanza contingibile ed urgente in questa sede impugnata di un necessario presupposto per il legittimo esercizio del potere di adozione di provvedimenti extra ordinem attributo al Sindaco dall’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000.
Essa, pertanto, deve essere annullata, con assorbimento delle rimanenti censure dedotte.
3. E’ ora possibile esaminare la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente.
Nell’atto introduttivo del giudizio si sostiene che la sospensione dell’attività artigianale conseguente alla notifica dell’ordinanza sindacale in questa sede impugnata avrebbe causato ingenti danni per danno emergente e lucro cessante.
A tal fine, la ricorrente ha allegato al ricorso la stima dei danni effettuata da un consulente del lavoro, che ammonterebbero, in relazione al periodo dal 6.7.2001 al 31.10.2001, ad € 12997,67.
A dimostrazione dell’entità dei danni subiti la ricorrente ha successivamente depositato, in data 23 febbraio 2005, ulteriore documentazione.
Ciò premesso, costituisce ormai jus receptum (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002 n. 1562; T.A.R. Calabria –Reggio Calabria- 19 maggio 2004 n. 412; T.A.R. Campania –Salerno- 25 giugno 2004 n. 1591) che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale ma, pur non prescindendo da questo, richiede la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge e, in particolare quelli di cui all’art. 2043 Cod. civ. e, in tema di liquidazione del danno, all’art. 2056 Cod. civ.: ciò significa che, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il c.d. "danno ingiusto"), sono altresì necessari il positivo accertamento della colpa dell’Amministrazione, la dimostrazione di un effettivo danno arrecato al patrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra illecito e danno.
Nel caso di specie, sussistono, ad avviso del collegio, i presupposti per fondare una responsabilità risarcitoria del Comune di Avigliano.
Quanto al requisito della colpa, la giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6000; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 marzo 2004 n. 792) ha persuasivamente avvertito che esso non è configurabile se la violazione delle regole da parte della P.A. è l’effetto di un errore scusabile; se, invece, la violazione appare grave e matura in un contesto nel quale all’indirizzo dell’Amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa ben può dirsi sussistente.
Nella fattispecie in esame, l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in difetto di un pur minimo accertamento in ordine all’esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, che sola può giustificare l’esercizio del potere di adozione di ordinanze extra ordinem, concreta una chiara violazione delle regole di diligenza nonché di corretta e buona amministrazione che devono ispirare l’esercizio dell’azione amministrativa, sicché il requisito della colpa ben può dirsi sussistente.
E’, altresì, evidente il nesso di causalità esistente tra illecito e danno, in quanto il mancato esercizio dell’attività artigianale di lavorazione di carni è una conseguenza diretta della sospensione di detta attività disposta con l’impugnata ordinanza sindacale.
Risulta, infine, fornita, nei limiti che saranno di seguito precisati, la dimostrazione del danno effettivamente arrecato al patrimonio della ricorrente.
Ciò chiarito, va in primo luogo posto in evidenza che, per la quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente, deve farsi riferimento al periodo ricompreso tra il 6 luglio 2001 (data in cui è stata notificata alla ricorrente l’ordinanza sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001) e il 26 ottobre 2001 (data in cui è stato depositato in Segreteria il decreto del Presidente del T.A.R. n. 295 del 26 ottobre 2001, successivamente confermato con ordinanza collegiale n. 339/01 del 12 dicembre 2001, con cui è stata sospesa l’esecuzione dell’impugnata ordinanza sindacale).
In relazione alle voci di danno risarcibili, va rilevato, sulla scorta della stima dei danni effettuata dalla ricorrente e della documentazione prodotta a sostegno di detta stima in data 23 febbraio 2005, quanto segue:
A) in relazione al danno emergente, costituiscono costi fissi risarcibili: 1) quelli relativi alle spese telefoniche per l’importo di € 62,00 (corrispondenti a £. 120.000 indicate nella stima di parte); 2) quelli relativi alle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica per l’importo di € 121,00 (corrispondenti a £. 235.000 indicate nella stima di parte); 3) quelli relativi alle spese sostenute per la fornitura di gas per l’importo di € 36,00 (corrispondenti a £. 70.000 indicate nella stima di parte) 4) quelli relativi al pagamento di canoni fissi per acqua e fogna per un importo di € 12,00 (corrispondenti al canone relativo all’anno 2001, indicato nell’avviso di pagamento depositato in data 23 febbraio 2005 in £. 70128, rapportato al periodo –quattro mesi- di sospensione dell’attività); 5) quelli relativi al costo del personale dipendente per l’importo di € 57,00 (corrispondenti a £. 110.000 indicate nella stima di parte).
Non costituiscono voci di danno risarcibili: a) la presunta svalutazione dei macchinari e delle attrezzature per un importo di £. 9.850.000, quale indicato nella stima di parte, sia perché di tale preteso danno non vi è prova, sia perché l’esiguo lasso di tempo (meno di quattro mesi) in cui è stata sospesa l’attività artigianale di lavorazioni di carni non è tale da comportare una significativa (ai fini risarcitori) svalutazione delle attrezzature e dei macchinari destinati all’esercizio dell’attività; b) la merce in scadenza ("sale, aromi, essenze, budella, ecc.", quali elencati nella stima di parte) per un importo di £. 2.150.000 quale indicato in detta stima, perché dell’esistenza, della quantità e del valore della merce in scadenza non è stata fornita alcuna prova; c) le spese legali sostenute dalla ricorrente per un importo di £. 6.972.000 indicato nella stima di parte, perché le fatture prodotte in data 23 febbraio 2005 si riferiscono ad altre fattispecie (in particolare, alla controversia insorta per l’annullamento della concessione edilizia n. 102/98 ed all’attività professionale svolta dal legale di fiducia della ricorrente per il rilascio di una nuova concessione edilizia).
In conclusione, il danno emergente ammonta ad € 288,00.
B) In relazione al lucro cessante, il collegio, avuto riguardo all’utile di esercizio risultante dal bilanci relativi agli anni 2002-2003 e 2004 depositati in data 23 febbraio 2006, ritiene attendibile l’importo di £. 4.500.000, rapportato a quattro mesi, indicato nella stima di parte
Non costituisce autonoma voce di danno risarcibile quella per commesse mancate (che nella stima di parte vengono quantificate in £. 1.080.000, in relazione ad una presunta commessa dell’A.I.A., di cui peraltro non v’è riscontro nella documentazione depositata in data 23 febbraio 2005), in quanto essa va ricondotta al lucro cessante, essendo evidente che il mancato guadagno consegue proprio a commesse di lavorazione rimaste inevase
In conclusione, il lucro cessante ammonta ad € 2324,00 (corrispondenti a £. 4.500.000).
Il danno da risarcire ammonta, pertanto, complessivamente ad € 2612,00 (euro duemiseicentododici/00).
Sulla somma sopra liquidata a titolo risarcitorio va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di notifica dell’ordinanza sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione, momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002 n. 6894; T.A.R. Veneto 16 novembre 2002 n. 6345; T.A.R. Basilicata 8 novembre 2004 n. 749).
Trattandosi poi di danno da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, perché, operando in questo modo, il fattore tempo incide due volte: una volta, ai fini della rivalutazione della somma capitale; una seconda volta, nella determinazione degli interessi legali.
Questi devono invece essere corrisposti sulla somma progressivamente rivalutata, con riferimento cioè ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base all’indice di rivalutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6894/02 cit.; Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003).
In conseguenza, il Comune di Avigliano va condannato al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, liquidato in complessivi € 2612,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi nei termini dianzi indicati.
3.1. Rimane da osservare che la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali subiti, formulata con la memoria depositata il 22 aprile 2005, va giudicata inammissibile, perché proposta con istanza non notificata all’Amministrazione comunale.
4. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto; per l’effetto, va annullata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Avigliano n. 2971 del 5 luglio 2001 e va conseguentemente condannata l’Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei termini in precedenza indicati.
5. Il Collegio dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti di Basilicata per quanto di competenza.
6. Le spese di giudizio vanno poste a carico, secondo il principio della soccombenza, del Comune di Avigliano e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA:
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 2971 del 5 luglio 2001 e condanna il Comune di Avigliano al risarcimento del danno nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Avigliano al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.500,00 (euro milecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti di Basilicata.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 5 maggio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

 

Antonio Camozzi - Presidente
Giuseppe Buscicchio - Componente-Estensore
Pasquale Mastrantuono - Componente


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