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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1840
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
F. Satta e G. Porcu (Avv. S. Pinna) c. Comune di Nuoro (Avv. C. Murgia)


Edilizia e Urbanistica – costruzioni abusive – ordine di demolizione – mancato preventivo esame della domanda di sanatoria – illegittimità

Illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente esaminato la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione della domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione edilizia realizzata abusivamente


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1500/92 proposto dalla

 

signora SATTA Francesca in Natalini, cui è subentrato l’erede Natalini dott. Benedetto Antonio Maria, e dal signor Porcu Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Pinna presso lo studio del quale in Cagliari, via San Lucifero n. 65, sono elettivamente domiciliati;

 

contro

 

il Comune di Nuoro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino Murgia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari nella via Bonaria n. 80;

 

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3978/UT del 28/5/92 con cui si intima al signor Giuseppe Porcu la demolizione delle opere di sua pertinenza, eseguite in virtù di concessione edificatoria a titolo precario, nel termine di sei mesi;

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 22 giugno 2005 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La signora Satta Francesca in Natalini è proprietaria di un’area, posta nell’ambito territoriale del Comune di Nuoro, concessa in locazione da lungo tempo al signor Porcu Giuseppe.
In data 9/1/1980 il Porcu inoltrò al Comune domanda per ottenere la concessione a titolo precario per la realizzazione in detta area di un capannone da adibire all’uso di officina meccanica. Nonostante il parere negativo espresso al riguardo dal Comune, il Porcu realizzò ugualmente la suddetta struttura, dopo essersi unilateralmente impegnato peraltro a demolire il suddetto capannone a richiesta dell’Amministrazione.
Tale struttura dunque, per quanto detto, non può affatto considerarsi edificata a seguito del rilascio di concessione a titolo precario.
Essendo poi entrata in vigore la L. 47/1985, che, unitamente alla L.R. 23/85, rendeva possibile la presentazione di una domanda di sanatoria delle opere abusive, quali quella de qua, che non può essere equiparata alle opere realizzate a seguito di concessione a titolo precario, venne presentata dal Porcu in data 26/3/1986 domanda di concessione in sanatoria in relazione al citato capannone (prot. n. 558) e vennero altresì contestualmente corrisposte al Comune le somme di L. 816.000 a titolo di oblazione e l. 150.000 a titolo di acconto per opere di urbanizzazione.
In data 2/7/1986 il Porcu versò al Comune di Nuoro, ad integrazione di quanto già versato, l’ulteriore somma di L. 558.000.
Con la impugnata nota n. 3978 del 28/5/1992 sottoscritta dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro, si intimava al ricorrente di demolire la struttura che a detta del comune sarebbe stata realizzata in seguito al rilascio di una concessione precaria.
A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:
1) eccesso di potere per erroneità del presupposto, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti.
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per erroneità del presupposto e per carenza di istruttoria sotto altro profilo.
3) Violazione di legge per mancata applicazione artt. 13 e 31 della L. 47/85, dell’art. 26 L.R. 23/85, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità del presupposto, illogicità manifesta.
4) Incompetenza, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 36, 2° comma, della L. 142/90, posto in relazione con la L. 47/85 e la L.R. 23/85.
Il Comune di Nuoro ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

I ricorrenti impugnano il provvedimento, descritto in epigrafe, con il quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro ha ordinato la rimozione di un fabbricato, posto nella via Mannironi del Comune di Nuoro, perché realizzato a titolo precario e con l’obbligo della sua rimozione che sarebbe stato assunto al momento del rilascio della concessione.
Il ricorso merita accoglimento.
Fondata si rileva l’assorbente censura proposta con il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta di violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, per non essere stata previamente esaminata la domanda di concessione in sanatoria.
La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente esaminato la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione della domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione edilizia realizzata abusivamente (cfr Cons. Stato, sez IV, 5.7.04 n. 501; C.G.A. 28.2.1995, n. 58).
La difesa del Comune sostiene che la costruzione non può beneficiare della sanatoria edilizia perché realizzata a titolo precario e con l’assunzione dell’impegno della sua demolizione a richiesta dell’Autorità comunale e perché in contrasto con la destinazione urbanistica (S2) di zona.
Le osservazioni non sono idonee a giustificare la legittimità dell’impugnato provvedimento.
L’asserita precarietà della costruzione, potrebbe tutt’al più giustificare la reiezione della domanda di sanatoria, ma non certo esonerare il Comune dall’obbligo della previa definizione della domanda di sanatoria (sulla non sanabilità delle costruzioni realizzate “in precario” vedasi Cons. Stato sez. V, 4.2.1998 n. 131 e 3.10.1995 n. 1372; TAR Puglia, Bari, sez. II, 6.5.2003 n. 1896).
Quanto all’esistenza di una destinazione urbanistica difforme, può osservarsi che solo l’imposizione di un vincolo di assoluta inedificabilità, ex art. 33 della legge 47/85, impedisce il conseguimento della sanatoria edilizia, e comunque l’ordine di demolizione poteva essere adottato solo a seguito dell’esame e dell’eventuale reiezione della domanda di sanatoria.
La difesa del Comune sostiene ancora che l’atto impugnato varrebbe anche come diniego di sanatoria.
La tesi non può essere condivisa, atteso che il distinto procedimento iniziato con la domanda di sanatoria deve essere concluso con un esplicito provvedimento che esponga le ragioni della determinazione assunta. L’atto impugnato neppure menziona la domanda di sanatoria.
In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento va annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.500,00 Euro, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 22 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

 

Lucia Tosti Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore


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