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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1840
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
F. Satta e G. Porcu (Avv. S. Pinna) c. Comune di Nuoro (Avv.
C. Murgia) |
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Edilizia e Urbanistica – costruzioni abusive
– ordine di demolizione – mancato preventivo esame della
domanda di sanatoria – illegittimità
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Illegittimo l’ordine di demolizione di un
fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente
esaminato la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo
con la reiezione della domanda di sanatoria (o di accertamento
di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non
condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità
del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento
della costruzione edilizia realizzata abusivamente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1500/92 proposto dalla
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signora SATTA Francesca in Natalini,
cui è subentrato l’erede Natalini dott. Benedetto Antonio
Maria, e dal signor Porcu Giuseppe, rappresentati e difesi
dall'avv. Silvio Pinna presso lo studio del quale in Cagliari,
via San Lucifero n. 65, sono elettivamente domiciliati;
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contro
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il Comune di Nuoro, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Costantino Murgia, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato, in Cagliari nella via Bonaria n. 80;
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per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3978/UT del 28/5/92 con cui si
intima al signor Giuseppe Porcu la demolizione delle opere
di sua pertinenza, eseguite in virtù di concessione edificatoria
a titolo precario, nel termine di sei mesi;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 22 giugno
2005 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La signora Satta Francesca in Natalini è
proprietaria di un’area, posta nell’ambito territoriale
del Comune di Nuoro, concessa in locazione da lungo tempo
al signor Porcu Giuseppe.
In data 9/1/1980 il Porcu inoltrò al Comune domanda per
ottenere la concessione a titolo precario per la realizzazione
in detta area di un capannone da adibire all’uso di officina
meccanica. Nonostante il parere negativo espresso al riguardo
dal Comune, il Porcu realizzò ugualmente la suddetta struttura,
dopo essersi unilateralmente impegnato peraltro a demolire
il suddetto capannone a richiesta dell’Amministrazione.
Tale struttura dunque, per quanto detto, non può affatto
considerarsi edificata a seguito del rilascio di concessione
a titolo precario.
Essendo poi entrata in vigore la L. 47/1985, che, unitamente
alla L.R. 23/85, rendeva possibile la presentazione di una
domanda di sanatoria delle opere abusive, quali quella de
qua, che non può essere equiparata alle opere realizzate
a seguito di concessione a titolo precario, venne presentata
dal Porcu in data 26/3/1986 domanda di concessione in sanatoria
in relazione al citato capannone (prot. n. 558) e vennero
altresì contestualmente corrisposte al Comune le somme di
L. 816.000 a titolo di oblazione e l. 150.000 a titolo di
acconto per opere di urbanizzazione.
In data 2/7/1986 il Porcu versò al Comune di Nuoro, ad integrazione
di quanto già versato, l’ulteriore somma di L. 558.000.
Con la impugnata nota n. 3978 del 28/5/1992 sottoscritta
dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro, si intimava
al ricorrente di demolire la struttura che a detta del comune
sarebbe stata realizzata in seguito al rilascio di una concessione
precaria.
A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:
1) eccesso di potere per erroneità del presupposto, per
carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti.
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per erroneità
del presupposto e per carenza di istruttoria sotto altro
profilo.
3) Violazione di legge per mancata applicazione artt. 13
e 31 della L. 47/85, dell’art. 26 L.R. 23/85, eccesso di
potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti,
erroneità del presupposto, illogicità manifesta.
4) Incompetenza, violazione di legge per mancata applicazione
dell’art. 36, 2° comma, della L. 142/90, posto in relazione
con la L. 47/85 e la L.R. 23/85.
Il Comune di Nuoro ha dedotto l’infondatezza del ricorso
chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
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DIRITTO
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I ricorrenti impugnano il provvedimento,
descritto in epigrafe, con il quale l’Assessore all’Urbanistica
del Comune di Nuoro ha ordinato la rimozione di un fabbricato,
posto nella via Mannironi del Comune di Nuoro, perché realizzato
a titolo precario e con l’obbligo della sua rimozione che
sarebbe stato assunto al momento del rilascio della concessione.
Il ricorso merita accoglimento.
Fondata si rileva l’assorbente censura proposta con il terzo
motivo di ricorso, con il quale viene dedotta di violazione
della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della legge regionale
11 ottobre 1985 n. 23, per non essere stata previamente
esaminata la domanda di concessione in sanatoria.
La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere
illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo,
ove il Comune non abbia previamente esaminato la domanda
di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione della
domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si
ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della
costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di
un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione
edilizia realizzata abusivamente (cfr Cons. Stato, sez IV,
5.7.04 n. 501; C.G.A. 28.2.1995, n. 58).
La difesa del Comune sostiene che la costruzione non può
beneficiare della sanatoria edilizia perché realizzata a
titolo precario e con l’assunzione dell’impegno della sua
demolizione a richiesta dell’Autorità comunale e perché
in contrasto con la destinazione urbanistica (S2) di zona.
Le osservazioni non sono idonee a giustificare la legittimità
dell’impugnato provvedimento.
L’asserita precarietà della costruzione, potrebbe tutt’al
più giustificare la reiezione della domanda di sanatoria,
ma non certo esonerare il Comune dall’obbligo della previa
definizione della domanda di sanatoria (sulla non sanabilità
delle costruzioni realizzate “in precario” vedasi Cons.
Stato sez. V, 4.2.1998 n. 131 e 3.10.1995 n. 1372; TAR Puglia,
Bari, sez. II, 6.5.2003 n. 1896).
Quanto all’esistenza di una destinazione urbanistica difforme,
può osservarsi che solo l’imposizione di un vincolo di assoluta
inedificabilità, ex art. 33 della legge 47/85, impedisce
il conseguimento della sanatoria edilizia, e comunque l’ordine
di demolizione poteva essere adottato solo a seguito dell’esame
e dell’eventuale reiezione della domanda di sanatoria.
La difesa del Comune sostiene ancora che l’atto impugnato
varrebbe anche come diniego di sanatoria.
La tesi non può essere condivisa, atteso che il distinto
procedimento iniziato con la domanda di sanatoria deve essere
concluso con un esplicito provvedimento che esponga le ragioni
della determinazione assunta. L’atto impugnato neppure menziona
la domanda di sanatoria.
In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento
va annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del
giudizio, che liquida in complessivi 1.500,00 Euro, oltre
IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 22 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
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Lucia Tosti Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore
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