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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1849
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru
M. Bullita (Avv. P. Loi) c. Ministero dell’Interno – Direzione
Generale Protezione Civile (Avv. Stato) |
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Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco – concorso
– esiti cicatriziali cheratomia radiale – giudizio diagnostico
non seguito da giudizio medico-legale – esclusione dal concorso
– illegittimità
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Qualora un candidato al concorso nazionale
per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all'impiego
per 'esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS', ma
il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio
medico - legale necessario per ricollegare la riscontrata
infermità ad uno dei quadri patologici previsti dall'art.
2, lett. g) d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive
dell'ammissione all'impiego pubblico, deve essere caducata
la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura
concorsuale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2078/1996 proposto dal
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sig. Marco Bullita rappresentato e
difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dall'avv. Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato
in Cagliari, via Alghero n. 22, presso lo studio del medesimo
legale,
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contro
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il Ministero dell’Interno – Direzione
Generale Protezione Civile e S.A., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari,
in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,
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per l'annullamento
- della determinazione del 6 aprile 1996 con la quale il
ricorrente è stato dichiarato non idoneo al Concorso pubblico
per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
- di ogni altro atto ad esso inerente, conseguente o presupposto
ed, in particolare, il telegramma in data 4 aprile 1996
col quale gli è stata comunicata la predetta non idoneità
e gli atti di accertamento psico-fisico attitudinali, di
estremi ignoti, con i quali il ricorrente è stato riconosciuto
non idoneo.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 l’avv. Piergiorgio
Loi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico
Tenaglia per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 1°
giugno 1996 e depositato il successivo giorno 12, il ricorrente
espone di aver partecipato al concorso pubblico per esami
a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ma di essere stato giudicato non idoneo a seguito
dell’espletamento degli accertamenti psico-fisico attitudinali
per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia
OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n.
228)”.
Avverso tale provvedimento il sig. Bullita ha proposto il
ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art.
2 comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228 – Eccesso di
potere per travisamento dei fatti – Illogicità manifesta:
in quanto gli esiti cicatriziali riscontrati sarebbero ben
diversi dai postumi degli interventi chirurgici richiesti
dalla norma posta dall’Amministrazione a fondamento del
provvedimento di non idoneità.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva,
l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza
di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle
spese.
Con ordinanza n. 394/96 dell’8 luglio 1996 il Tribunale
adito ha accolto, ai fini dell’ammissione con riserva alle
successive fasi procedimentali, l’istanza cautelare di sospensione.
In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno
integrato le loro difese con ulteriori scritti difensivi
con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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A seguito dell’ordinanza cautelare di ammissione
con riserva il ricorrente ha partecipato – superandole -
alle prove concorsuali ed è stato assunto con riserva a
decorrere dal 29 dicembre 1997.
Di qui il permanere del suo interesse alla definizione con
sentenza del presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il bando del concorso per cui è causa richiedeva tra l’altro,
tra i requisiti di ammissione, all’art. 2, punto n. 9, l’incondizionata
idoneità psico-fisica ed attitudinale all’impiego da accertarsi
da un’apposita commissione medica.
Il ricorrente è stato sottoposto a visita il 25 marzo 1996
ed è stato dichiarato non idoneo per il seguente motivo:
“Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma
1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.
Tale ultima disposizione comprende tra le cause di non idoneità
per l’ammissione ai concorsi per l’accesso nelle qualifiche
dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale vigili del
fuoco i postumi degli interventi chirurgici interessanti
il segmento anteriore e posteriore dell’occhio.
Orbene, premesso che i giudizi delle commissioni mediche
non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo
in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti
da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando
emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatt,
nel caso di specie il ricorso si appalesa fondato e dev'essere
accolto con la conseguenziale statuizione di annullamento
del provvedimento impugnato.
Come precisato dalla giurisprudenza formatasi su fattispecie
analoghe a quella in esame, infatti, qualora un candidato
al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato
inidoneo all'impiego per "esiti cicatriziali cheratomia
radiale CD e CS", ma il giudizio diagnostico non sia stato
seguito dal giudizio medico - legale necessario per ricollegare
la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti
dall'art. 2, lett. g) d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause
impeditive dell'ammissione all'impiego pubblico, deve essere
caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo
dalla procedura concorsuale (cfr: Consiglio Stato sez. IV,
30 agosto 1996, Ord. n. 1118).
Poiché nel caso di specie sono mancati – successivamente
all’esito della visita cui è stato sottoposto il sig. Bullita
- - agli accertamenti volti a verificare in concreto la
sussistenza di una delle cause di inidoneità previste dalla
disciplina speciale sopra richiamata, e tenuto altresì conto
sia delle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica
in ordine all’efficacia della tipologia di intervento cui
è stato sottoposto il ricorrente – il quale nelle più recenti
visite specialistiche ha evidenziato un visus di 10/10 per
ciascun occhio – sia del rilievo che nelle stesse visite
specialistiche il sig. Bullita è risultato perfettamente
idoneo alle mansioni che svolge da circa un decennio per
effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare a suo tempo
proposta, il ricorso merita accoglimento con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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