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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1849
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru
M. Bullita (Avv. P. Loi) c. Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile (Avv. Stato)


Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco – concorso – esiti cicatriziali cheratomia radiale – giudizio diagnostico non seguito da giudizio medico-legale – esclusione dal concorso – illegittimità

Qualora un candidato al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all'impiego per 'esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS', ma il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio medico - legale necessario per ricollegare la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti dall'art. 2, lett. g) d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive dell'ammissione all'impiego pubblico, deve essere caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura concorsuale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2078/1996 proposto dal

 

sig. Marco Bullita rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 22, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

il Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile e S.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,

 

per l'annullamento
- della determinazione del 6 aprile 1996 con la quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al Concorso pubblico per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- di ogni altro atto ad esso inerente, conseguente o presupposto ed, in particolare, il telegramma in data 4 aprile 1996 col quale gli è stata comunicata la predetta non idoneità e gli atti di accertamento psico-fisico attitudinali, di estremi ignoti, con i quali il ricorrente è stato riconosciuto non idoneo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 l’avv. Piergiorgio Loi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, notificato il 1° giugno 1996 e depositato il successivo giorno 12, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma di essere stato giudicato non idoneo a seguito dell’espletamento degli accertamenti psico-fisico attitudinali per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.
Avverso tale provvedimento il sig. Bullita ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2 comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Illogicità manifesta: in quanto gli esiti cicatriziali riscontrati sarebbero ben diversi dai postumi degli interventi chirurgici richiesti dalla norma posta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento di non idoneità.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Con ordinanza n. 394/96 dell’8 luglio 1996 il Tribunale adito ha accolto, ai fini dell’ammissione con riserva alle successive fasi procedimentali, l’istanza cautelare di sospensione.
In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno integrato le loro difese con ulteriori scritti difensivi con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

A seguito dell’ordinanza cautelare di ammissione con riserva il ricorrente ha partecipato – superandole - alle prove concorsuali ed è stato assunto con riserva a decorrere dal 29 dicembre 1997.
Di qui il permanere del suo interesse alla definizione con sentenza del presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il bando del concorso per cui è causa richiedeva tra l’altro, tra i requisiti di ammissione, all’art. 2, punto n. 9, l’incondizionata idoneità psico-fisica ed attitudinale all’impiego da accertarsi da un’apposita commissione medica.
Il ricorrente è stato sottoposto a visita il 25 marzo 1996 ed è stato dichiarato non idoneo per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.
Tale ultima disposizione comprende tra le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso nelle qualifiche dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale vigili del fuoco i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell’occhio.
Orbene, premesso che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatt, nel caso di specie il ricorso si appalesa fondato e dev'essere accolto con la conseguenziale statuizione di annullamento del provvedimento impugnato.
Come precisato dalla giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe a quella in esame, infatti, qualora un candidato al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all'impiego per "esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS", ma il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio medico - legale necessario per ricollegare la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti dall'art. 2, lett. g) d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive dell'ammissione all'impiego pubblico, deve essere caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura concorsuale (cfr: Consiglio Stato sez. IV, 30 agosto 1996, Ord. n. 1118).
Poiché nel caso di specie sono mancati – successivamente all’esito della visita cui è stato sottoposto il sig. Bullita - - agli accertamenti volti a verificare in concreto la sussistenza di una delle cause di inidoneità previste dalla disciplina speciale sopra richiamata, e tenuto altresì conto sia delle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica in ordine all’efficacia della tipologia di intervento cui è stato sottoposto il ricorrente – il quale nelle più recenti visite specialistiche ha evidenziato un visus di 10/10 per ciascun occhio – sia del rilievo che nelle stesse visite specialistiche il sig. Bullita è risultato perfettamente idoneo alle mansioni che svolge da circa un decennio per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare a suo tempo proposta, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore


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