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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1851
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru.
G. Gigi (Avv. L. Pau) c. Ministero della Difesa, Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna (Avv. Stato)


1. Militare e militarizzato – alloggio ASI – cessazione del servizio – decadenza dalla concessione dell’alloggio.

 

2. Militare e militarizzato – diritto di prelazione ex art 43, comma 16, L. n. 388/2000- norma programmatica – posizione soggettiva consolidata – insussistenza.

1. Il presupposto necessario per il mantenimento dell’alloggio ASI è l’assolvimento di un incarico di servizio, cessato il quale – per qualunque ragione ciò sia avvenuto – viene meno la ragione del titolo concessorio.

 

2. Il diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è oggetto di norma programmatica inidonea ad attribuire posizioni consolidate in mancanza delle disposizioni di attuazione rimesse alla competenza del Ministero della difesa soprattutto con riguardo alla individuazione degli immobili da alienare.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 738/2003 proposto dal
sig. Gigi Giuseppe rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Luigi Pau ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Lucifero n. 90, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,
- il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica,rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

 

per l'annullamento
dell’ordinanza del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna del 31 marzo 2003 n. CA/1343 AGDO, recante l’ordine di recupero coattivo n. 3/2003 dell’alloggio di servizio n. 158 della sede di Cagliari, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi., nonché per l’annullamento (con ricorso per motivi aggiunti) della determinazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa del 5 marzo 2003;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 i legali delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, notificato il 27 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 31, il ricorrente, Maresciallo della Marina Militare attualmente in pensione, espone quanto segue.
Con atto di concessione del 30 gennaio 1984 l’Amministrazione della Difesa gli assegnava, ai sensi dell’art. 8 della legge 18 agosto 1978 n. 497, un alloggio di servizio ubicato in Cagliari, via Vergine di Lluc n. 7.
Con l’impugnata ordinanza del 31 marzo 2003 il Comandante del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna, ritenendolo privo del titolo alla concessione fin dal 1° gennaio 1997, gli intimava il rilascio del predetto immobile, assegnando per lo sgombero il termine del 13 giugno 2003.
Il sig. Gigi ha tuttavia impugnato tale provvedimento ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione del D.M. 22 novembre 2002 relativo al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7°, della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
L’art. 9, comma 7°, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, indicando reddito e condizioni per mantenere la conduzione degli alloggi di servizio. Il ricorrente si troverebbe nelle condizioni economiche personali e familiari previste per la permanenza nella conduzione dell’immobile.
Inoltre, sulla base della più recente normativa (legge 23 dicembre 2000 n. 388) vanterebbe un titolo di prelazione al mantenimento dell’immobile.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Con ordinanza n. 316/03 dell’11 giugno 2003 il Tribunale adito ha respinto cautelare di sospensione.
Con ordinanza n. 3487/2003 del 30 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha riformato tale ordinanza accogliendo l’istanza di sospensione presentata dal sig. Gigi.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 settembre 2003 e depositato il successivo 9 ottobre, il ricorrente ha impugnato anche la determinazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa del 5 marzo 2003 con la quale si esprimeva parere favorevole al recupero coattivo dell’alloggio detenuto dal ricorrente.
Con ordinanza n. 11/2005 del 1° febbraio 2005 il Tribunale disponeva l’acquisizione di chiarimenti ritenuti necessari ai fini del decidere.
Quanto richiesto veniva depositato in Segreteria il successivo 23 febbraio 2005. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 aprile 2005 e depositato il successivo giorno 29, il ricorrente ha contestato la rilevanza e la validità della documentazione istruttoria acquisita.
Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori delle parti ed acquisiti col consenso di controparte note d’udienza prodotte dal legale del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell’Amministrazione.
Ed invero, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 agosto 1978 n. 497, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la gestione degli alloggi di servizio.
Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente era titolare di una concessione di alloggio ASI (seppur originariamente AST).
Per tale categoria di alloggi il regolamento vigente all’epoca dei fatti (D.M. 16 gennaio 1997 n. 253) prevedeva (art. 2 lett. c): “alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo”.
Coerentemente con tale finalità l’art. 8, comma 1°, del medesimo regolamento stabiliva che le concessioni degli alloggi ASI hanno durata “per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio”.
Dal predetto quadro normativo si ricava agevolmente che il presupposto necessario per il mantenimento dell’alloggio ASI è l’assolvimento di un incarico di servizio, cessato il quale – per qualunque ragione ciò sia avvenuto – viene meno la ragione del titolo concessorio.
In proposito la giurisprudenza amministrativa è oltremodo chiara nel precisare che “Gli alloggi concessi ai militari per esigenze di servizio sono gravati da un vincolo di destinazione correlato, appunto, alle esigenze dello svolgimento del servizio. Ove questa correlazione cessi per qualsiasi ragione, viene meno anche il titolo per l'utilizzazione dell'alloggio” (cfr: Consiglio Stato sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1254).
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente è cessato dal servizio dal 1° gennaio 1997.
Ne deriva che a seguito del provvedimento n. 7588 del 10 luglio 1997 – oltretutto non impugnato - che assegnava al ricorrente il termine del 30 novembre 1997 per lo sgombero dei locali, a partire da tale data il sig. Gigi ha detenuto l’immobile senza un valido titolo giuridico.
Di qui la legittimità del provvedimento oggetto dell’impugnativa in esame col quale l’Amministrazione, per far fronte alle pressanti esigenze di sistemazione del personale attualmente in servizio, ha attivato la procedura per il recupero coattivo dell’alloggio.
Come detto, infatti, il ricorrente era tenuto a rilasciare l’alloggio al fine di renderlo tempestivamente disponibile al momento della conclusione del suo incarico essendo l’alloggio medesimo destinato ad agevolare l’espletamento delle funzioni del nuovo titolare dell’ufficio.
In relazione a quanto sopra le avverse deduzioni del ricorrente non si rivelano fondate.
In particolare non si rivela pertinente il richiamo al D.M. 22 novembre 2002 riferibile, per espressa previsione dell’art. 2, agli utenti di alloggi AST (ossia, ai sensi dell’art. 2, lett. d) del D.M. 253/1997, agli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) per i quali non vale l’intima connessione funzionale all’espletamento del servizio richiesta, invece, come sopra evidenziato, per l’utilizzo degli alloggi ASI.
Col primo ricorso per motivi aggiunti il sig. Gigi ha impugnato la determinazione del Sottosegretario di Stato in data 5 marzo 2003, unitamente alla allegata proposta di recupero coattivo dell’alloggio demaniale, nella quale risultano evidenziate le ragioni, supportate dai relativi supporti normativi, per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di procedere al recupero dell’alloggio in questione.
L’impugnazione è tuttavia priva di pregio giacchè in parte ripropone le censure contenute nel ricorso principale senza tener conto della particolare destinazione assegnata dal D.M. n. 253/1997 agli alloggi ASI (vedi supra), in parte contesta infondatamente che la natura dell’alloggio detenuto sia ASI anziché AST invocando la disciplina applicabile a questi ultimi.
Tale ultima contestazione, infatti, ha formato oggetto di apposito accertamento istruttorio disposto dal Collegio con ordinanza n. 10/2005 del 1° febbraio 2005 e l’Amministrazione della Difesa ha precisato che l’alloggio per cui è causa originariamente fu assegnato al sig. Gigi con la qualifica di A.S.T. ma che, con ordine del giorno n. 117 del 5 febbraio 1996 (in atti), tale alloggio ha ricevuto la nuova destinazione di alloggio ASI di 1° fascia e che da allora ha sempre mantenuto la suddetta destinazione di servizio.
Con secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la validità e la rilevanza della documentazione acquisita col predetto accertamento istruttorio, ma le sue argomentazioni – totalmente disattese dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni versate agli atti dalle Autorità Militari – si rivelano prive di valore decisivo in quanto mere enunciazioni prive del benché minimo riscontro probatorio.
Non decisivo, infine, si rivela il richiamo al diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 trattandosi, evidentemente, di norma programmatica inidonea ad attribuire posizioni consolidate in mancanza delle disposizioni di attuazione rimesse alla competenza del Ministero della difesa soprattutto con riguardo alla individuazione degli immobili da alienare.
Tale disposizione, infatti, per quanto qui interessa, recita testualmente: “In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978 …. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione”.
Per quanto sopra, dunque, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 31/08/2005

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