| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1851
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru.
G. Gigi (Avv. L. Pau) c. Ministero della Difesa, Comando
Militare Marittimo Autonomo della Sardegna (Avv. Stato)
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1. Militare e militarizzato – alloggio ASI
– cessazione del servizio – decadenza dalla concessione
dell’alloggio.
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2. Militare e militarizzato – diritto di
prelazione ex art 43, comma 16, L. n. 388/2000- norma programmatica
– posizione soggettiva consolidata – insussistenza.
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1. Il presupposto necessario per il mantenimento
dell’alloggio ASI è l’assolvimento di un incarico di servizio,
cessato il quale – per qualunque ragione ciò sia avvenuto
– viene meno la ragione del titolo concessorio.
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2. Il diritto di prelazione riconosciuto
dall’art. 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.
388 è oggetto di norma programmatica inidonea ad attribuire
posizioni consolidate in mancanza delle disposizioni di
attuazione rimesse alla competenza del Ministero della difesa
soprattutto con riguardo alla individuazione degli immobili
da alienare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 738/2003 proposto dal
sig. Gigi Giuseppe rappresentato e difeso per procura
a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv.
Luigi Pau ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via
San Lucifero n. 90, presso lo studio del medesimo legale,
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contro
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- il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro in carica,
- il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna,
in persona del legale rappresentante in carica,rappresentati
e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio
Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge
domiciliati,
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per l'annullamento
dell’ordinanza del Comando Militare Marittimo Autonomo della
Sardegna del 31 marzo 2003 n. CA/1343 AGDO, recante l’ordine
di recupero coattivo n. 3/2003 dell’alloggio di servizio
n. 158 della sede di Cagliari, nonché di tutti gli atti
ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi., nonché
per l’annullamento (con ricorso per motivi aggiunti) della
determinazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa
del 5 marzo 2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 i legali
delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 27
maggio 2003 e depositato il successivo giorno 31, il ricorrente,
Maresciallo della Marina Militare attualmente in pensione,
espone quanto segue.
Con atto di concessione del 30 gennaio 1984 l’Amministrazione
della Difesa gli assegnava, ai sensi dell’art. 8 della legge
18 agosto 1978 n. 497, un alloggio di servizio ubicato in
Cagliari, via Vergine di Lluc n. 7.
Con l’impugnata ordinanza del 31 marzo 2003 il Comandante
del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna,
ritenendolo privo del titolo alla concessione fin dal 1°
gennaio 1997, gli intimava il rilascio del predetto immobile,
assegnando per lo sgombero il termine del 13 giugno 2003.
Il sig. Gigi ha tuttavia impugnato tale provvedimento ritenendolo
illegittimo per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione del D.M. 22 novembre 2002
relativo al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo
della difesa;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7°,
della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della legge
23 dicembre 2000 n. 388.
L’art. 9, comma 7°, della legge 24 dicembre 1993 n. 537
prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo
di ogni anno, definisca con proprio decreto il piano annuale
di gestione del patrimonio abitativo della difesa, indicando
reddito e condizioni per mantenere la conduzione degli alloggi
di servizio. Il ricorrente si troverebbe nelle condizioni
economiche personali e familiari previste per la permanenza
nella conduzione dell’immobile.
Inoltre, sulla base della più recente normativa (legge 23
dicembre 2000 n. 388) vanterebbe un titolo di prelazione
al mantenimento dell’immobile.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle
spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle
spese.
Con ordinanza n. 316/03 dell’11 giugno 2003 il Tribunale
adito ha respinto cautelare di sospensione.
Con ordinanza n. 3487/2003 del 30 luglio 2003 il Consiglio
di Stato ha riformato tale ordinanza accogliendo l’istanza
di sospensione presentata dal sig. Gigi.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 settembre
2003 e depositato il successivo 9 ottobre, il ricorrente
ha impugnato anche la determinazione del Sottosegretario
di Stato alla Difesa del 5 marzo 2003 con la quale si esprimeva
parere favorevole al recupero coattivo dell’alloggio detenuto
dal ricorrente.
Con ordinanza n. 11/2005 del 1° febbraio 2005 il Tribunale
disponeva l’acquisizione di chiarimenti ritenuti necessari
ai fini del decidere.
Quanto richiesto veniva depositato in Segreteria il successivo
23 febbraio 2005. Con secondo ricorso per motivi aggiunti,
notificato il 21 aprile 2005 e depositato il successivo
giorno 29, il ricorrente ha contestato la rilevanza e la
validità della documentazione istruttoria acquisita.
Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori
delle parti ed acquisiti col consenso di controparte note
d’udienza prodotte dal legale del ricorrente, la causa è
stata posta in decisione.
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DIRITTO
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L’infondatezza nel merito del ricorso consente
al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali
sollevate dalla difesa dell’Amministrazione.
Ed invero, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 agosto 1978
n. 497, il Ministro della difesa emana con proprio decreto
il regolamento contenente norme per la gestione degli alloggi
di servizio.
Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente
era titolare di una concessione di alloggio ASI (seppur
originariamente AST).
Per tale categoria di alloggi il regolamento vigente all’epoca
dei fatti (D.M. 16 gennaio 1997 n. 253) prevedeva (art.
2 lett. c): “alloggi di servizio connessi con l'incarico
(ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi
che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di
servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità
e sicurezza del servizio medesimo”.
Coerentemente con tale finalità l’art. 8, comma 1°, del
medesimo regolamento stabiliva che le concessioni degli
alloggi ASI hanno durata “per il periodo di permanenza nell'incarico
per il quale è stato concesso l'alloggio”.
Dal predetto quadro normativo si ricava agevolmente che
il presupposto necessario per il mantenimento dell’alloggio
ASI è l’assolvimento di un incarico di servizio, cessato
il quale – per qualunque ragione ciò sia avvenuto – viene
meno la ragione del titolo concessorio.
In proposito la giurisprudenza amministrativa è oltremodo
chiara nel precisare che “Gli alloggi concessi ai militari
per esigenze di servizio sono gravati da un vincolo di destinazione
correlato, appunto, alle esigenze dello svolgimento del
servizio. Ove questa correlazione cessi per qualsiasi ragione,
viene meno anche il titolo per l'utilizzazione dell'alloggio”
(cfr: Consiglio Stato sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1254).
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente è cessato
dal servizio dal 1° gennaio 1997.
Ne deriva che a seguito del provvedimento n. 7588 del 10
luglio 1997 – oltretutto non impugnato - che assegnava al
ricorrente il termine del 30 novembre 1997 per lo sgombero
dei locali, a partire da tale data il sig. Gigi ha detenuto
l’immobile senza un valido titolo giuridico.
Di qui la legittimità del provvedimento oggetto dell’impugnativa
in esame col quale l’Amministrazione, per far fronte alle
pressanti esigenze di sistemazione del personale attualmente
in servizio, ha attivato la procedura per il recupero coattivo
dell’alloggio.
Come detto, infatti, il ricorrente era tenuto a rilasciare
l’alloggio al fine di renderlo tempestivamente disponibile
al momento della conclusione del suo incarico essendo l’alloggio
medesimo destinato ad agevolare l’espletamento delle funzioni
del nuovo titolare dell’ufficio.
In relazione a quanto sopra le avverse deduzioni del ricorrente
non si rivelano fondate.
In particolare non si rivela pertinente il richiamo al D.M.
22 novembre 2002 riferibile, per espressa previsione dell’art.
2, agli utenti di alloggi AST (ossia, ai sensi dell’art.
2, lett. d) del D.M. 253/1997, agli alloggi di servizio
di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari)
per i quali non vale l’intima connessione funzionale all’espletamento
del servizio richiesta, invece, come sopra evidenziato,
per l’utilizzo degli alloggi ASI.
Col primo ricorso per motivi aggiunti il sig. Gigi ha impugnato
la determinazione del Sottosegretario di Stato in data 5
marzo 2003, unitamente alla allegata proposta di recupero
coattivo dell’alloggio demaniale, nella quale risultano
evidenziate le ragioni, supportate dai relativi supporti
normativi, per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di
procedere al recupero dell’alloggio in questione.
L’impugnazione è tuttavia priva di pregio giacchè in parte
ripropone le censure contenute nel ricorso principale senza
tener conto della particolare destinazione assegnata dal
D.M. n. 253/1997 agli alloggi ASI (vedi supra), in parte
contesta infondatamente che la natura dell’alloggio detenuto
sia ASI anziché AST invocando la disciplina applicabile
a questi ultimi.
Tale ultima contestazione, infatti, ha formato oggetto di
apposito accertamento istruttorio disposto dal Collegio
con ordinanza n. 10/2005 del 1° febbraio 2005 e l’Amministrazione
della Difesa ha precisato che l’alloggio per cui è causa
originariamente fu assegnato al sig. Gigi con la qualifica
di A.S.T. ma che, con ordine del giorno n. 117 del 5 febbraio
1996 (in atti), tale alloggio ha ricevuto la nuova destinazione
di alloggio ASI di 1° fascia e che da allora ha sempre mantenuto
la suddetta destinazione di servizio.
Con secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha
contestato la validità e la rilevanza della documentazione
acquisita col predetto accertamento istruttorio, ma le sue
argomentazioni – totalmente disattese dalle risultanze documentali
e dalle dichiarazioni versate agli atti dalle Autorità Militari
– si rivelano prive di valore decisivo in quanto mere enunciazioni
prive del benché minimo riscontro probatorio.
Non decisivo, infine, si rivela il richiamo al diritto di
prelazione riconosciuto dall’art. 43, comma 16, della legge
23 dicembre 2000 n. 388 trattandosi, evidentemente, di norma
programmatica inidonea ad attribuire posizioni consolidate
in mancanza delle disposizioni di attuazione rimesse alla
competenza del Ministero della difesa soprattutto con riguardo
alla individuazione degli immobili da alienare.
Tale disposizione, infatti, per quanto qui interessa, recita
testualmente: “In relazione al processo di ristrutturazione
delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità
del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato
a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti
con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto
il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli
utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere
alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata
legge n. 497 del 1978 …. Il Ministro della difesa, con proprio
decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati
nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel
quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre
procedere alla alienazione”.
Per quanto sopra, dunque, il ricorso si rivela infondato
e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 31/08/2005
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