| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1852
Pres. L. Tosti, Est. M. R. Panunzio
Ramada S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala) c.
l’A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di
Roma (Avv. M. Marotta) |
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Giurisdizione e competenza – espropriazione
per pubblica utilità – accessione invertita – sentenza C.
Costituzionale n. 204/2004 – Effetti – giurisdizione amministrativa
– non sussiste.
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A seguito della sentenza 6 luglio 2004 n.
204 della Corte Costituzionale l’ambito di applicazione
della norma (art. 34 1° comma del D- Lgs. 80/1998, poi trasfuso
nell’art. 53 del D.Lgs. 327/2001 T.U. espropri), che definisce
la sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, è
stato ridotto, limitando la giurisdizione esclusiva (nelle
materie di “edilizia ed urbanistica”) alle controversie
ove l’Amministrazione abbia esplicato pubblici poteri, con
l’adozione di atti e provvedimenti. Sono state espunte le
controversie scaturenti da meri “comportamenti” e quindi
quelle attinenti propriamente l’ “accessione invertita”.
In tale ottica l’omessa definizione della procedura ablativa
implica che l’acquisizione delle aree sia frutto del “comportamento”
illecito della PA, e, come tale, non più rientrante nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 86/2004 proposto dalla
RAMADA s.r.l., rappresentata e difesa, per mandato
a margine dell'atto introduttivo, dagli avvocati Carlo De
Magistris e Francesco Delitala, con domicilio eletto presso
lo studio del primo, in Cagliari, Via G. Deledda n. 74;
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contro
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l’A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade di Roma, rappresentata e difesa dall’avvocato
Massimo Marotta, con elezione di domicilio in Cagliari,
via Puccini n. 2, presso lo studio dell’avvocato Marco Pisano;
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per la determinazione
della somma dovuta dall’A.N.A.S. a titolo risarcitorio per
l’illegittima occupazione e l’irreversibile trasformazione
di alcuni immobili di proprietà della RAMADA s.r.l., previa
dichiarazione di nullità del decreto n. 715 del 23/5/95
dell’Amministratore Straordinario dell’ANAS,del decreto
del Prefetto di Sassari n. 3350/1 Sett. del 11/8/95 e del
provvedimento dell’Amministratore Straordinario dell’A.N.A.S.
n. 1896 del 5/2/97;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Visti gli atti prodotti dalle parti;
Designato relatore il consigliere Rosa Panunzio;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 gli avvocati
delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Prefetto di Sassari autorizzava, con decreto
n. 3350/I del 11/8/1995, la Società Tor di Valle Costruzioni,
quale mandataria dell’A.N.A.S., ad occupare in via d’urgenza,
per la durata di cinque anni, gli immobili situati nel Comune
di Olbia, zona portuale, per la realizzazione dei lavori
di allacciamento del Porto di Olbia alla viabilità esterna.
L’Amministratore Straordinario dell’A.N.A.S. aveva approvato
i lavori in questione ed ha fissato il termine per il compimento
delle espropriazioni, con decreto n. 715 del 23/5/95.
Successivamente, in data 5 febbraio 1997, veniva approvato
un progetto di variante. Seguiva l’immissi
one in possesso con redazione degli stati di consistenza.
Decorso il termine quinquennale di occupazione legittima
senza che venisse emesso il decreto di esproprio, la Società
ricorrente, proprietaria delle aree interessate alla procedura
espropriativa, propone ricorso giurisdizionale chiedendo
l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente
alla perdita della proprietà delle aree, di fatto acquisite
dall’A.N.A.S. con la realizzazione dell’opera pubblica.
Parte ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo:
a) di accertare e dichiarare l’intervenuta irreversibile
trasformazione, attraverso l’occupazione illegittima, dei
beni di sua proprietà;
b) dichiarare l’obbligo dell’A.N.A.S. al risarcimento del
danno per l’illegittima occupazione delle aree, nella misura
che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione dal momento dell’ablazione al saldo. In particolare
sostiene che sussiste il diritto ad ottenere il risarcimento
dei danni conseguenti l’illegittima occupazione, in quanto
l’A.N.A.S. ha protratto l’occupazione d’urgenza oltre i
5 anni senza addivenire all’adozione del provvedimento finale
di esproprio.
Trattandosi di comportamento illecito della PA, la richiesta
di risarcimento viene proposta innanzi al giudice amministrativo,
in applicazione dell’art. 7 della L. 205/2000, che ha sostituito
l’art. 34 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, e che attribuiva alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi per oggetto “atti, provvedimenti e comportamenti
delle P.A. in materia di urbanistica ed edilizia”.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente,
contestando, con memoria, l'ammissibilità e la fondatezza
del gravame.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 i procuratori delle
parti hanno chiesto la decisione del ricorso, insistendo
nelle rispettive conclusioni.
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DIRITTO
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Trattasi di controversia risarcitoria “pura”,
nonostante nell’epigrafe del ricorso si indichino tutti
gli atti della procedura espropriativa (atti invero risalenti
nel tempo, oggetto in parte di autonomo ricorso – n. 2209/1995
– al quale si è rinunciato) non al fine di ottenere una
autonoma pronuncia di nullità o di annullamento degli stessi,
ma al fine di ottenere esclusivamente il risarcimento del
danno.
Il ricorso non ha, pertanto, natura impugnatoria.
La richiesta di risarcimento dei danni si fonda sulla avvenuta
acquisizione della proprietà delle aree, da parte dell’A.N.A.S.
(con la realizzazione di fatto delle opere), senza che sia
stato emanato nei termini il decreto di espropriazione.
Sebbene radicato correttamente il giudizio (alla luce della
normativa esistente al momento del deposito del ricorso),
questo risente necessariamente degli effetti conseguenti
alla pronuncia di incostituzionalità intervenuta con la
sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.
A seguito di tale decisione l’ambito di applicazione della
norma (art. 34 1° comma del D- Lgs. 80/1998, poi trasfuso
nell’art. 53 del D.Lgs. 327/2001 T.U. espropri), che definisce
la sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, è
stato ridotto, limitando la giurisdizione esclusiva (nelle
materie di “edilizia ed urbanistica”) alle controversie
ove l’Amministrazione abbia esplicato pubblici poteri, con
l’adozione di atti e provvedimenti.
Sono state espunte le controversie scaturenti da meri “comportamenti”
e quindi quelle attinenti propriamente l’ “accessione invertita”.
Nel caso di specie, l’omessa definizione della procedura
ablativa implica che l’acquisizione delle aree sia frutto
del “comportamento” illecito della PA, e, come tale, non
più rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (cfr. Cons. St., IV, 21.1.2005 n. 99; T.A.R.
Lombardia, Brescia, 26.1.2005, n. 53; T.A.R. Calabria, Reggio
Calabria, 14.2.2005, n. 94; T.A.R. Sardegna, 13.5.2005,
n. 1077).
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra
le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe
per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 22
giugno 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Maria Panunzio - Consigliere - estensore;
- Silvio Ignazio Silvestri - Consigliere.
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Depositata in Segreteria il 31/08/2005
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