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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 31 agosto 2005 n. 1852
Pres. L. Tosti, Est. M. R. Panunzio
Ramada S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala) c. l’A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma (Avv. M. Marotta)


Giurisdizione e competenza – espropriazione per pubblica utilità – accessione invertita – sentenza C. Costituzionale n. 204/2004 – Effetti – giurisdizione amministrativa – non sussiste.

A seguito della sentenza 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale l’ambito di applicazione della norma (art. 34 1° comma del D- Lgs. 80/1998, poi trasfuso nell’art. 53 del D.Lgs. 327/2001 T.U. espropri), che definisce la sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, è stato ridotto, limitando la giurisdizione esclusiva (nelle materie di “edilizia ed urbanistica”) alle controversie ove l’Amministrazione abbia esplicato pubblici poteri, con l’adozione di atti e provvedimenti. Sono state espunte le controversie scaturenti da meri “comportamenti” e quindi quelle attinenti propriamente l’ “accessione invertita”. In tale ottica l’omessa definizione della procedura ablativa implica che l’acquisizione delle aree sia frutto del “comportamento” illecito della PA, e, come tale, non più rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 86/2004 proposto dalla
RAMADA s.r.l., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avvocati Carlo De Magistris e Francesco Delitala, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, Via G. Deledda n. 74;

 

contro

 

l’A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Marotta, con elezione di domicilio in Cagliari, via Puccini n. 2, presso lo studio dell’avvocato Marco Pisano;

 

per la determinazione
della somma dovuta dall’A.N.A.S. a titolo risarcitorio per l’illegittima occupazione e l’irreversibile trasformazione di alcuni immobili di proprietà della RAMADA s.r.l., previa dichiarazione di nullità del decreto n. 715 del 23/5/95 dell’Amministratore Straordinario dell’ANAS,del decreto del Prefetto di Sassari n. 3350/1 Sett. del 11/8/95 e del provvedimento dell’Amministratore Straordinario dell’A.N.A.S. n. 1896 del 5/2/97;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti prodotti dalle parti;
Designato relatore il consigliere Rosa Panunzio;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Prefetto di Sassari autorizzava, con decreto n. 3350/I del 11/8/1995, la Società Tor di Valle Costruzioni, quale mandataria dell’A.N.A.S., ad occupare in via d’urgenza, per la durata di cinque anni, gli immobili situati nel Comune di Olbia, zona portuale, per la realizzazione dei lavori di allacciamento del Porto di Olbia alla viabilità esterna.
L’Amministratore Straordinario dell’A.N.A.S. aveva approvato i lavori in questione ed ha fissato il termine per il compimento delle espropriazioni, con decreto n. 715 del 23/5/95.
Successivamente, in data 5 febbraio 1997, veniva approvato un progetto di variante. Seguiva l’immissi
one in possesso con redazione degli stati di consistenza. Decorso il termine quinquennale di occupazione legittima senza che venisse emesso il decreto di esproprio, la Società ricorrente, proprietaria delle aree interessate alla procedura espropriativa, propone ricorso giurisdizionale chiedendo l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà delle aree, di fatto acquisite dall’A.N.A.S. con la realizzazione dell’opera pubblica.
Parte ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo:
a) di accertare e dichiarare l’intervenuta irreversibile trasformazione, attraverso l’occupazione illegittima, dei beni di sua proprietà;
b) dichiarare l’obbligo dell’A.N.A.S. al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione delle aree, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell’ablazione al saldo. In particolare sostiene che sussiste il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti l’illegittima occupazione, in quanto l’A.N.A.S. ha protratto l’occupazione d’urgenza oltre i 5 anni senza addivenire all’adozione del provvedimento finale di esproprio.
Trattandosi di comportamento illecito della PA, la richiesta di risarcimento viene proposta innanzi al giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 7 della L. 205/2000, che ha sostituito l’art. 34 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, e che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “atti, provvedimenti e comportamenti delle P.A. in materia di urbanistica ed edilizia”.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione del ricorso, insistendo nelle rispettive conclusioni.

 

DIRITTO

 

Trattasi di controversia risarcitoria “pura”, nonostante nell’epigrafe del ricorso si indichino tutti gli atti della procedura espropriativa (atti invero risalenti nel tempo, oggetto in parte di autonomo ricorso – n. 2209/1995 – al quale si è rinunciato) non al fine di ottenere una autonoma pronuncia di nullità o di annullamento degli stessi, ma al fine di ottenere esclusivamente il risarcimento del danno.
Il ricorso non ha, pertanto, natura impugnatoria.
La richiesta di risarcimento dei danni si fonda sulla avvenuta acquisizione della proprietà delle aree, da parte dell’A.N.A.S. (con la realizzazione di fatto delle opere), senza che sia stato emanato nei termini il decreto di espropriazione.
Sebbene radicato correttamente il giudizio (alla luce della normativa esistente al momento del deposito del ricorso), questo risente necessariamente degli effetti conseguenti alla pronuncia di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.
A seguito di tale decisione l’ambito di applicazione della norma (art. 34 1° comma del D- Lgs. 80/1998, poi trasfuso nell’art. 53 del D.Lgs. 327/2001 T.U. espropri), che definisce la sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, è stato ridotto, limitando la giurisdizione esclusiva (nelle materie di “edilizia ed urbanistica”) alle controversie ove l’Amministrazione abbia esplicato pubblici poteri, con l’adozione di atti e provvedimenti.
Sono state espunte le controversie scaturenti da meri “comportamenti” e quindi quelle attinenti propriamente l’ “accessione invertita”.
Nel caso di specie, l’omessa definizione della procedura ablativa implica che l’acquisizione delle aree sia frutto del “comportamento” illecito della PA, e, come tale, non più rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., IV, 21.1.2005 n. 99; T.A.R. Lombardia, Brescia, 26.1.2005, n. 53; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 14.2.2005, n. 94; T.A.R. Sardegna, 13.5.2005, n. 1077).
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Maria Panunzio - Consigliere - estensore;
- Silvio Ignazio Silvestri - Consigliere.

 

Depositata in Segreteria il 31/08/2005

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