| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 23 settembre 2005
n. 7362
Pres. Giulia, Est. Giordano
DE SISTI Giancarlo (Avv. P. M. Montaldo) c/ Comune di Roma
( Avv. C. Sportelli) |
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1) Pubblico impiego - Istruzione pubblica
e privata – Università – Diritto allo studio – D.P.R. n.
395/88 e D.P.R. n. 333/90 – Permesso retribuito per motivi
di studio – Requisito del superamento di almeno due esami
– E’ illegittimo – Motivi
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2) Pubblico Impiego - Istruzione pubblica
e privata – Università – Diritto allo studio – D.P.R. n.
395/88 e D.P.R. n. 333/90 – Permesso retribuito per motivi
di studio – Finalità
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1) Alla luce del combinato di cui al D.P.R
n. 395/88 e art. 24 del D.P.R. n. 333/90, è illegittimo
il requisito del superamento di almeno due esami nel corso
dell’anno accademico ai fini del riconoscimento, al pubblico
dipendente, delle 150 ore di permesso straordinario retribuito
per motivi di studio; infatti dal combinato disposto delle
norme sopra riportate si evince che la disciplina di settore
non solo non prevede il numero minimo degli esami da documentare,
ma neppure prescrive che gli esami finali, ai quali l’interessato
si sia sottoposto nel corso o al termine dell’anno accademico,
debbano essere stati superati, bensì si limita a richiedere
la certificazione relativa a quelli sostenuti.
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2) I permessi straordinari retribuiti di
150 ore, previsti dalla normativa di settore, sono diretti
a consentire allo studente dipendente pubblico l’accesso
all’università per svolgervi ogni attività necessaria: iscrizioni,
esami, assistenza e presenza alle lezioni, e quant’altro
risulti collegato e finalizzato all’esigenza di pervenire,
in tempi ragionevoli, all’ultimazione con profitto degli
studi universitari intrapresi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
-SEZIONE II BIS-
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti nn. 12157-13267/97 proposti
da
DE SISTI Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Maria Montaldo, presso il cui studio elegge domicilio
in Roma, Via degli Scipioni n. 232;
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contro
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COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli ed
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura
comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;
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per il riconoscimento
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quanto al ricorso n. 12157/97:
del diritto al godimento dei permessi straordinari, di cui
all’art.3.del D.P.R. n. 395/88, per un totale di 129 ore
e 36 minuti, relativamente all’anno universitario 1995/96,
previo, ove occorra, l’annullamento di tutti gli atti a
contenuto generale e specifico, ostativi del suddetto diritto,
ivi comprese le note comunali n. 6374/97 del 17/6/1997,
n.65469 del 22/7/1994, e, ove di ragione, il parere dell’Avvocatura
comunale n.29031 del 28/12/1988;
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per l’annullamento
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quanto al ricorso n. 13267/97:
del provvedimento comunale, di estremi ignoti, con cui è
stato disposto il recupero di £. 433.512 mensili dalla retribuzione
mensile del ricorrente, a decorrere dal mese di agosto 1997,
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali,
anteriori e successivi, ivi comprese le note n. 6374/97
del 17/6/1997, n. 65469 del 22/7/1994 e, ove di ragione,
il parere dell’Avvocatura comunale n. 29031 del 28/12/1988;
e, per l’effetto, per il riconoscimento del diritto a conservare
gli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze per
motivi di studio, relativamente all’anno universitario 1995/96
ed alla restituzione di quanto eventualmente recuperato
dall’Amministrazione, con interessi e rivalutazione dalla
data di spettanza;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione
intimata;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della
propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 24 marzo 2004, il
Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Ricorso n. 12157/97.
Nella sua qualità di dipendente della Polizia Municipale
del Comune di Roma, il ricorrente, essendo iscritto al corso
di laurea in Scienze Geologiche, chiedeva di poter fruire
per l’anno accademico 1995-96 dei permessi di studio di
cui all’art.3 del D.P.R. n. 395/88.
Mediante nota del 21/2/1996, a firma del dirigente della
II U.O.A., si concedevano al De Sisti le 150 ore di permesso
straordinario retribuito per motivi di studio, con la precisazione
che, in mancanza della certificazione richiesta a giustificazione
dei permessi utilizzati, gli stessi sarebbero stati considerati
come aspettativa per motivi di famiglia, con conseguente
recupero delle relative competenze economiche, rideterminazione
delle ferie annuali e non valutabilità del periodo di assenza
agli effetti giuridici.
Il dipendente utilizzava i permessi concessigli e sosteneva
anche due esami: Sedimentologia in data 30/9/1996 e Vulcanologia
in data 31/10/1996, presentando la relativa documentazione
all’Amministrazione.
Senonchè, in alcuni periodi di assenza l’interessato è stato
considerato in aspettativa per motivi di famiglia, “per
un totale di ore 129 e 36 minuti, pari a giorni 18 ed ore
3”.
Col presente gravame l’istante deduce le seguenti censure:
Violazione del D.P.R. n. 395/88, art.3; del D.P.R. n.
333/90, art.24; degli artt. 34 e 97 Cost. e principi generali.
Eccesso di potere.
Si contesta la correttezza dell’interpretazione che
il Comune di Roma offre circa le disposizioni relative alle
c.d. 150 ore, allorché inopinatamente ed illogicamente introduce
l’ulteriore requisito del superamento di almeno due esami
nel corso dell’anno accademico.
L’introduzione di requisiti limitativi non previsti dal
legislatore violerebbe la ratio delle disposizioni,
che hanno appunto lo scopo di agevolare al massimo il diritto
allo studio.
Peraltro, il superamento degli esami sarebbe valutabile
non già per la verifica a posteriori del corretto
utilizzo dei permessi, bensì al diverso fine della redazione
della graduatoria degli aspiranti ai permessi.
Si conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenziale
pronuncia.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con atto depositato
il 23 novembre 2004.
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Ricorso n. 13267/97.
Avverso il recupero della somma di £. 433.512, disposto
dall’Amministrazione per i mesi di agosto e settembre senza
l’adozione del relativo provvedimento, insorge il ricorrente
formulando le seguenti doglianze:
1) Violazione D.P.R. 395/88, art.3; D.P.R. 333/90, art.
24; artt. 34 3 97 Cost. e principi generali. Eccesso di
potere.
2) Violazione l. 241/90; artt. 36 e 97 Cost. e principi
generali. Eccesso di potere.
Si assume che illegittimamente è stato disposto il recupero
delle somme a suo tempo erogate, anche in considerazione
dei principi affermati dall’A.P. del Consiglio di Stato
nella decisione n. 20/92, tenuto conto della mancata comunicazione
di avvio del procedimento di recupero e della buona fede
del percipiente, nonché in assenza della necessaria comparazione
degli interessi in gioco.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio con atto
depositato il 3 novembre 1997.
In un successivo scritto, unico per entrambi i ricorsi,
l’intimante ha insistito per l’accoglimento dei gravami,
sottolineando comunque di non essere stato informato, al
momento della presentazione della domanda, degli elementi
restrittivi del diritto allo studio introdotti dall’Amministrazione
comunale.
In resistenza alle proposte impugnative il Comune intimato
ha prodotto un’unica memoria, nella quale ha sostenuto la
necessità di richiedere, in assenza della frequenza obbligatoria
delle lezioni, il superamento di almeno due esami durante
ciascun anno accademico, a dimostrazione della proficua
utilizzazione dei permessi di studio.
Controparte ha perciò chiesto il rigetto di ambedue i ricorsi,
con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese
di lite.
DIRITTO
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a
disporre, in via preliminare, la riunione dei ricorsi all’esame,
ai fini della loro decisione con un’unica sentenza.
La pretesa azionata con l’odierno contenzioso merita accoglimento,
alla stregua delle disposizioni che disciplinano la materia
del diritto allo studio.
Al riguardo, stabilisce testualmente l’art. 3 (“Diritto
allo studio”) del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 -recante
le “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo
intercompartimentale di cui all’art. 12 della legge quadro
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93”- che “Al
fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta
ore annue individuali.” (comma 1), e che “I permessi
di cui alla comma 1sono concessi per la frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall’ordinamento pubblico.” (comma 2).
E’ prescritto, altresì, che il personale interessato ai corsi
“ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze
di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi
e di riposo settimanale.” (comma 4), ed “è tenuto a
presentare alla propria amministrazione idonea certificazione
in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed
ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza
delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.” (comma
6).
A sua volta, l’art. 24 (parimenti rubricato “Diritto allo
studio”) del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (“Regolamento
per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall’accordo 23 dicembre 1989 concernente il personale
del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici
da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità
montane, loro consorzi o associazioni, di cui all’art. 4,
D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68”) statuisce, al comma 5, che
“Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati
debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di
frequenza e quello degli esami sostenuti.”
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate si evince,
dunque, che la disciplina di settore non solo non prevede
il numero minimo degli esami da documentare, ma neppure prescrive
che gli esami finali, ai quali l’interessato si sia sottoposto
nel corso o al termine dell’anno accademico, debbano essere
stati superati, bensì si limita a richiedere la certificazione
relativa a quelli sostenuti.
Nel privilegiare, pertanto, la lettera della norma che, nella
circostanza, è chiara e non necessita di ulteriori specificazioni
o interpretazioni di sorta (“in claris non fit interpretatio”),
va in ogni caso riconosciuto che il dettato normativo risponde
pienamente alla “ratio” dell’istituto delle 150 ore,
dacché tende a facilitare il diritto allo studio e ad agevolare
lo svolgimento delle attività didattiche e la preparazione
agli esami.
Se, poi, come nel caso di specie, accade che uno o più esami
finali non vengano superati, ciò non può legittimare l’operato
dell’Amministrazione che provveda a considerare i permessi
utilizzati come aspettativa per motivi personali.
Deve, invero, osservarsi che non il mancato superamento degli
esami conduce ad una siffatta qualificazione giuridica delle
ore di studio usufruite, bensì soltanto l’omessa produzione
della certificazione relativa all’iscrizione ed alla frequenza
alle scuole ed ai corsi, oltre a quella concernente gli esami
finali sostenuti (cfr. art. 3, D.P.R. n. 395/88, comma 6,
secondo alinea).
Del resto, la riprova della correttezza di tale assunto si
ricava dal disposto di cui all’art. 24, primo comma- lettera
a) del D.P.R. n. 333/90, laddove è stabilito che i permessi,
qualora le richieste superino il tre per cento delle unità
in servizio presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno,
vengono concessi secondo un determinato ordine, che vede prioritariamente
indicati, unitamente ai dipendenti che frequentino l’ultimo
anno del corso di studi, coloro che, studenti universitari
o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni
precedenti.
Come si vede, il superamento degli esami è situazione che
privilegia la concessione dei permessi, allorché la richiesta
sia superiore a determinati limiti percentuali, ma non si
pone quale condizione indispensabile al fine di poterne comunque
usufruire, nell’ipotesi in cui residui la possibilità di accordarli
anche a chi, come il ricorrente, non abbia superato tutti
gli esami sostenuti al termine o nel corso dell’anno accademico.
Rappresenta, dunque, un’evidente forzatura della vigente disciplina
la disposizione comunale, contenuta nella circolare n. 65469
del 14/7/1994, la quale prescrive il superamento di
almeno due esami finali, pena la qualificazione dell’assenza
come aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.
E’ senz’altro ben vero che ogni amministrazione interessata
è abilitata ad “introdurre norme regolamentari che, ad
integrazione degli accordi e non in contrasto con essi, stabiliscano
le attraverso le quali venga fornita prova dell’accesso
alla sede universitaria e del reale svolgimento delle attività
indicate nella richiesta” (cfr. T.A.R. Toscana, 6 dicembre
1988, n. 1987).
Non è, tuttavia, consentito travalicare i limiti della norma,
prevedendo condizioni e modalità addirittura in contrasto
con la lettera, oltre che con lo spirito della disciplina
fondamentale di riferimento.
Né, d’altra parte, può essere condivisa la giustificazione
addotta dalla difesa comunale, a sostegno della restrittiva
prescrizione imposta all’esercizio del diritto allo studio,
giustificazione che si fonda sulla necessità di evitare speculazioni
“in subiecta materia” e, quindi, di assicurare una
proficua frequenza dei corsi, dal momento che la frequenza
obbligatoria non è ormai più richiesta dalla quasi totalità
degli istituti universitari.
Trattasi, invero, di argomento che non convince, giacché trascura
di considerare, in primo luogo, che, all’atto dell’introduzione
delle cosiddette centocinquanta ore, la frequenza obbligatoria
non era già più richiesta in molti istituti di Facoltà universitarie,
specialmente umanistiche, sicché ben presente doveva avere
il legislatore la situazione relativa alla regolamentazione
della frequenza dei corsi di studio, presso le varie Università
italiane, dovendosi, al limite, restringere illogicamente
il diritto di usufruire dei permessi di studio alle sole ipotesi
di iscrizione a corsi universitari che richiedano la frequenza
obbligatoria.
D’altro canto, l’attività dello studente nella sede universitaria
non si esaurisce nella frequenza dei corsi e nella partecipazione
ai relativi esami, ma comporta una serie di adempimenti indispensabili,
connessi e tutt’altro che marginali, che inducono a ritenere
più aderente allo spirito ed alla lettera della norma, un’interpretazione
della stessa che consideri i permessi da concedere “diretti
a consentire allo studente dipendente pubblico l’accesso all’università
per svolgervi ogni attività : iscrizioni, esami,
assistenza e presenza alle lezioni” (cfr. TAR Toscana,
n. 1987/88, cit.), e quant’altro risulti collegato e finalizzato
all’esigenza di pervenire, in tempi ragionevoli, all’ultimazione
con profitto degli studi universitari intrapresi.
Non sembra, pertanto, condivisibile la posizione assunta dall’Amministrazione
intimata, che tende a penalizzare eccessivamente i dipendenti
che, a volte incolpevolmente e per ragioni contingenti ed
imprevedibili, si trovino a non poter documentare l’avvenuto
superamento di almeno due esami nel corso dell’anno
accademico, del resto neppure richiesto dalla normativa di
settore.
Con riferimento, infine, alla specifica posizione dell’attuale
ricorrente, corre obbligo osservare che l’interessato, al
momento della presentazione, in data 15/12/1995, della richiesta
di congedo studi per l’anno 1996, non era verosimilmente al
corrente della restrittiva prescrizione imposta dall’Amministrazione
di appartenenza.
Invero, il modulo di domanda utilizzato e sottoscritto nella
circostanza non conteneva il rinvio “a quanto previsto
dalla circolare prot. n. 64569 del 14/7/1994 della Ripartizione
I”, riportato in altro e diverso modulo di domanda, ma
rimandava unicamente alla normativa di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 395/88.
In conclusione, la ravvisata fondatezza del ricorso n. 12157/97
conduce al suo accoglimento e comporta inevitabilmente l’accoglimento
anche del successivo ricorso n.13267/97, che risulta del pari
fondato alla luce delle considerazioni in precedenza svolte.
Conseguentemente va disposto l’annullamento, per quanto di
ragione, degli atti impugnati, con la declaratoria dell’obbligo
dell’Amministrazione di restituire al ricorrente le somme
indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi al tasso
legale e della rivalutazione monetaria, con l’osservanza dei
limiti imposti dalla vigente normativa di settore per i crediti
di lavoro maturati posteriormente al 31 dicembre 1994 (L.
n. 724/94).
Si rinvengono, infine, valide ragioni per disporre l’integrale
compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione seconda bis, accoglie, nei
sensi di cui in motivazione, i due ricorsi meglio
specificati in epigrafe -previamente riuniti- e, per l’effetto,
annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio
del 24 marzo 2005, con l’intervento dei signori Giudici:
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Patrizio GIULIA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estens.
Maria Cristina QUILIGOTTI Primo Referendario
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