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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 12 settembre
2005 n. 1476
Pres. Adamo, Est. Palliggiano
P.S. c. Assessorato e Soprintendenza beni culturali ed ambientali
Regione Sicilia |
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1. Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva
–Vincolo paesaggistico – Irrilevanza momento di apposizione
del vincolo – Necessità del nulla osta paesaggistico sulla
domanda di concessione in sanatoria.
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2. Edilizia e urbanistica - Manufatti abusivi
– Istanza di concessione in sanatoria - Nulla osta paesaggistico
– Poteri prescrittivi dell’amministrazione in sede di rilascio
– Finalità - Adeguamento ex post del manufatto ai vincoli
esistenti - Ammissibilità
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1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 23,
comma 10, L. r. n. 37/1985, non rileva la circostanza che
il vincolo paesaggistico sia successivo all’ultimazione
del manufatto abusivo, per cui è necessario acquisire il
parere della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali
sulla concessione in sanatoria.
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2. Nell’esprimere il parere per la concessione
in sanatoria di manufatti abusivi, la Soprintendenza ha
titolo per esplicare i suoi poteri prescrittivi in ordine
agli interventi modificativi da effettuare, ciò al fine
di adeguare ex post il manufatto ai vincoli esistenti. Ne
consegue che la Soprintendenza può richiedere interventi
correttivi, anche se successivi alla costruzione, volti,
in un’ottica di recupero e di ripristino, a conformare il
manufatto ai vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1722/2001 R.G. proposto da
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Pepe Salvatore, rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Giovanni Cannarozzo, presso il cui studio
in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 26, è elettivamente
domiciliato;
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contro
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- l’Assessorato dei Beni culturali ed
ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia,
in persona dell’Assessore in carica;
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- la Soprintendenza ai Beni culturali
ed ambientali di Palermo, in persona del Soprintendente
pro tempore; entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliati ex lege
presso la sede di quest’ultima in Palermo, via de Gasperi
81;
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e nei confronti del
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Comune di Bompietro, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
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per l’annullamento parziale
del parere della Soprintendenza regionale BB.CC.AA. di Palermo
prot. 1254/I del 1° febbraio 2001.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, designato relatore
il Referendario dott. Gianmario Palliggiano, presenti, per
il ricorrente, l’Avv. Andrea Terranova in sostituzione dell’Avv.
F. Cannarozzo e, per le Amministrazioni resistenti, l’Avvocato
dello Stato Giuseppina Tutino.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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Fatto
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Con il ricorso in esame, notificato il 2
aprile 2001 e depositato il successivo 24, il sig. Pepe
Salvatore ha impugnato per l’annullamento parziale il parere
in epigrafe indicato.
Il ricorrente espone di essere proprietario di un suolo
edificatorio, sito in Bompietro, sul quale ha costruito
in virtù di concessione (recte: licenza) edilizia n. 41
rilasciata in data 6.11.1974, ultimando i lavori nel 1987.
Essendo la costruzione eseguita in parziale difformità,
avanzava in data 25 febbraio 1995, domanda di sanatoria
ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994.
Ricadendo poi l’opera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
a seguito di decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della
Regione Sicilia del 17 maggio 1989 (GURS n. 42 del 2.9.1989),
l’interessato ha chiesto in data 18.10.1999 il prescritto
parere alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
Quest’ultima, preso atto che l’opera abusiva è stata realizzata
in data anteriore all’apposizione del vincolo, ha reso parere
favorevole in data 1.2.2001, prescrivendo la rimozione delle
opere realizzate in difformità per rendere la costruzione
“conforme al progetto originario”, in relazione al quale
è stata ottenuta la citata concessione edilizia.
Il ricorrente propone quindi impugnativa avverso il citato
parere nella parte in cui prescrive sia la rimozione delle
opere eseguite in difformità rispetto al progetto approvato,
sia la realizzazione di una copertura a falde come previsto
nel progetto originario, e nella parte in cui condiziona
il rilascio del nulla osta al completamento dell’edificio
in ogni sua parte.
Affida il ricorso ai seguenti motivi:
1. Violazione di legge, con riferimento all’ art. 23, comma
10, Legge regionale Sicilia n. 37/1985 e all’ art. 5, comma
3, Legge regionale Sicilia n. 17/1994; all’art. 23, comma
1, Legge regionale Sicilia n. 37/1985 e agli artt. 31, 32,
33 L. 47/1985, nonché all’art. 39 L. 724/1994;
2. Eccesso di potere.
Conclude per l’accoglimento del ricorso con annullamento
parziale ed, in via subordinata, con annullamento integrale
del parere della Soprintendenza, vinte le spese.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che non ha
prodotto memorie.
All’udienza pubblica del 5 luglio 2005 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
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Diritto
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1. La controversia attiene al procedimento
di rilascio di nulla osta paesaggistico ambientale su costruzione
parzialmente difforme dalla concessione edilizia e per la
quale è stata chiesta domanda di sanatoria.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, articolato in due punti,
il ricorrente deduce la violazione dell’art. 23, comma 10,
L. r. n. 37/1985 e dell’art. 5, comma 3, L. r. n. 17/1994,
nonché del medesimo art. 23, comma 1, degli artt. 31,32,
33 L. 47 del 1985 e dell’art. 39 L. n. 724/1994.
Con riferimento all’art. 23, comma 10, della L. r. n. 37/1985,
il ricorrente sostiene che il rilascio di concessioni in
sanatoria in zone sottoposte a vincolo paesistico è subordinato
al nulla osta da parte degli enti preposti alla tutela del
vincolo solo per le costruzioni ultimate successivamente
all’entrata in vigore dell’art. 5 comma 3 della L. r. n.
17 del 1994. Quest’ultima norma, infatti, avendo valore
modificativo e non meramente interpretativo del citato art.
23, comma 10, avrebbe effetto soltanto dopo la sua entrata
in vigore e non per i fatti ad essa antecedenti.
Con riferimento alla altre norme che si assumono violate,
le diverse censure del ricorrente si riconducono in definitiva
all’assunto che, in materia di nulla osta per opere edili
già realizzate e per le quali si chiede la sanatoria, i
poteri della Soprintendenza sarebbero limitati al rilascio
di parere favorevole o contrario, senza possibilità di prevedere
prescrizioni di adeguamento del manufatto per conformarlo
al vincolo ma potendo solo valutare la non sussistenza di
vincoli di inedificabilità e del grave pregiudizio.
Tali motivi di doglianza sono poi sostanzialmente riprodotti
anche col secondo motivo di ricorso nel quale si deduce
il vizio di eccesso di potere. Oltre a censurarsi la circostanza
che la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole condizionato,
il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione
del parere nei punti in cui viene prima asserito che l’opera
“arreca lieve pregiudizio alle valenze paesaggistiche” ed
in seguito si evidenzia che “la struttura realizzata in
copertura risulta completamente estranea ai luoghi”.
Ragioni di connessione logica e di economia espositiva rendono
opportuna una trattazione unitaria delle diverse censure
presenti nell’articolato primo motivo di ricorso.
Le censure sono prive di fondamento.
Esse si basano su una delle due tesi interpretative sviluppatesi
a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23, comma 10,
della Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, la cui ambigua
formulazione aveva determinato incertezze sul suo reale
significato. In particolare, il citato articolo subordinava
le concessioni in sanatoria per le costruzioni abusive erette
in zone vincolate al nulla - osta degli enti di tutela,
sempre che il vincolo, posto antecedentemente all' esecuzione
delle opere, non comportasse inedificabilità e le costruzioni
non costituissero grave pregiudizio per la tutela medesima.
Dalla lettera delle norma non era chiaro se fosse preclusa
la sanabilità delle sole opere abusive realizzate successivamente
all'imposizione di un vincolo di inedificabilità oppure
se si dovesse prescindere dalla necessità di acquisire il
parere degli enti di tutela nei casi in cui il vincolo fosse
successivo all'epoca di realizzazione delle opere abusive.
L’orientamento affermatosi nella giurisprudenza amministrativa
(divenuto costante ed uniforme, con riferimento all’analoga
disposizione statale, con Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20 del
22.07.1999), seppur con una parziale forzatura del dato
letterale, aveva evidenziato come la ratio della norma imponesse
all’autorità preposta alla tutela del vincolo di vagliare
la compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con
il vincolo stesso, efficace al momento del rilascio della
concessione in sanatoria, a prescindere dall’epoca della
sua introduzione e, quindi, dall’eventuale circostanza che
venisse apposto dopo l’edificazione.
Sulla scorta di quest’orientamento giurisprudenziale, il
legislatore regionale intervenne con una norma di interpretazione
autentica - rappresentata dall’art. 5, comma 3, della Legge
regionale 31 maggio 1994, n. 17 - secondo cui “il nulla
osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è
richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche
quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione
dell’opera abusiva”. In tal modo è stato inequivocabilmente
affermato l’irrilevanza del momento impositivo del vincolo.
La giurisprudenza del C.G.A., con orientamento che il Collegio
condivide (dec. n. 210 del 22.04.2002), ha affermato la
natura di interpretazione autentica e quindi retroattiva
dell’art. 5, comma 3, destinata quindi a trovare applicazione
anche a fattispecie anteriori alla sua approvazione.
E’ evidente quindi che nel caso in esame non incide ai fini
dell’applicazione dell’art. 23, comma 10, la circostanza
che il vincolo sia successivo all’ultimazione del manufatto
abusivo.
Né può venire a sostegno delle tesi esposte dal ricorrente
il sopravvenuto art. 17, comma 11, della L.r. n. 4 del 16.04.2003
il quale - introducendo una modifica sostanziale all'art.
5, comma 3, della l.r. n. 17/1994, in senso specularmente
opposto al criterio interpretativo in precedenza fissato
- ha prescritto che, per le concessioni in sanatoria, il
parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo
è obbligatorio solo per i vincoli apposti antecedentemente
alla realizzazione dell'opera abusiva.
Ed invero l’art. 17, comma 11, l. r. 4/2003 solo in apparenza
assume valore di norma interpretativa, in quanto introduce
nell’ordinamento normativo regionale una novazione della
disciplina in materia di nulla osta paesaggistici. Mentre,
infatti, l’operazione di interpretazione autentica intervenuta
con la l.r. n. 17/1994 era giustificata dalla necessità
di dirimere il dubbio in merito al senso da attribuire all'inciso
"posto antecedentemente all'esecuzione delle opere" - contenuto
nel citato art. 23, comma 10, l.r. n. 37/1985 - il nuovo
intervento legislativo interferisce su una situazione applicativa
univoca e consolidata, al solo scopo di semplificare il
procedimento di rilascio della concessione edile in sanatoria,
ampliandone anche l'ambito di applicazione.
La giurisprudenza costituzionale, pur ammettendo che il
legislatore possa emanare norme interpretative con il connaturale
elemento della retroattività, ha circoscritto questa facoltà,
ritenendo non sufficiente, a tal fine, che la norma possa
considerarsi interpretativa solo perché si autodefinisca
tale. Il carattere di interpretazione autentica va invece
riconosciuto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle
preesistenti ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei
sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme
interpretate (Corte Cost., sentenze n. 397 del 1994, n.
94 del 1995 e n. 386 del 1996). A detto fine occorre, peraltro,
che la scelta imposta dalla norma interpretativa rientri
tra le varianti di senso comunque ricavabili dal tenore
letterale del testo interpretato, sì da stabilire un significato
che ragionevolmente possa essere ascritto alla legge anteriore.
Sebbene il comma 11 dell'art. 17 l.r. n. 4/2003 appaia compatibile
con una delle varianti di senso desumibili dalla disposizione
originaria contenuta nell'art. 23, comma 10, della L.r.
n. 37/1985, esso appare invece inconciliabile - dettando
una disciplina di senso diametralmente opposto - con il
tenore di tale disposizione quale era stato chiarito dal
comma 3 dell'art. 5 l.r. n. 17/1994.
Il Collegio ritiene quindi che - attesa l'univocità del
dettato normativo sul quale il comma 11 dell'art. 17 l.r.
n. 4/2003 incide, ribaltandolo, e la conseguente mancanza
di dubbi interpretativi o applicativi - deve escludersi
la possibilità di attribuire efficacia interpretativa retroattiva
alle norme sopravvenute (in senso conforme, Tar Sicilia
Palermo, Sez. I, 20 agosto 2003, n. 1251; 14 marzo 2005,
n. 394).
Infondate appaiono inoltre le censure relative al contenuto
del provvedimento della Soprintendenza che, nell’esprimere
parere favorevole, ha dettato determinate prescrizione per
adeguare il progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato
l’apposizione del vincolo.
Nell’esprimere il parere per la sanatoria di costruzioni
abusive, la Soprintendenza ben può esplicare i suoi poteri
prescrittivi in ordine agli interventi modificativi da effettuare,
ciò al fine di adeguare ex post il manufatto ai vincoli
esistenti. Ed infatti non può sfuggire che proprio nei casi
di abuso edilizio è più facile che si pongano in essere
comportamenti e soluzioni lesive degli interessi ambientali
e paesaggistici, visto che l’opera è stata eseguita a prescindere
o in spregio ad indicazioni tecniche preventive provenienti
dagli organi preposti alla tutela del vincolo.
Pertanto, è nel potere della Soprintendenza richiedere interventi
correttivi, anche se successivi alla costruzione, volti
in un’ottica di recupero e di ripristino a conformare l’opera
ai vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte anche le censure
di eccesso di potere non hanno pregio, avuto riguardo alla
natura del parere della Soprintendenza. In particolare –
al contrario di quanto dedotto dal ricorrente – non emerge
alcuna contraddizione tra il punto in cui si ritiene la
lievità del pregiudizio arrecato dall’opera ed il fatto
che la struttura realizzata in copertura risulta completamente
estranea ai luoghi, in quanto il primo aspetto riguarda
l’opera nel suo complesso ed il secondo una parte limitata
del manufatto di cui si chiede l’adeguamento.
Per quanto sopra, il ricorso, essendo infondato, va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, respinge il
ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio
del 5 luglio 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:
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- Calogero Adamo – Presidente
- Cosimo Di Paola – Consigliere
- Gianmario Palliggiano – Referendario Estensore
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