Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 13 settembre 2005 n. 3430
Luigi Trivellato, Presidente - Alessandra Farina, Relatore


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Non è necessaria quando il privato ha avuto modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto

L’art. 10-bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005, secondo cui la reiezione dell’istanza deve essere preceduta dalla comunicazione contenente i motivi che ostano al suo accoglimento non può ritenersi violato nell’ipotesi in cui il ricorrente ha avuto modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto, come nel caso di specie in cui il privato ha partecipato con un proprio rappresentante alla riunione relativa ad una valutazione di impatto ambientale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato Presidente, Fulvio Rocco Consigliere, Alessandra Farina Consigliere, relatore, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1840/2005 proposto dalla

 

S.P.A. BIASUZZI CAVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Cavallotti 22;

 

CONTRO

 

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Dario Napetti e Chiara Caravita, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Dorsoduro 3901; la Commissione regionale V.I.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

il Comune di Trevignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Malvestio e Vincenzo Pellegrini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R.;

 

il Comune di Volpago del Montello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

il Comune di Paese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

la Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio

 

PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7.6.2005 n. 1265 di diniego ampliamento cava di ghiaia, della comunicazione 14.7.2005 n. 509728/46.01, del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 91 del 18.10.2004, del parere del Comune di Trevignano 5.8.2003 n. 8603/46/01, delle osservazioni del Comune di Trevignano 28.7.2003 n. 3052/46/01e delle osservazioni del Comune di Paese 2.11.2004 n. 754514.

 

Visto il ricorso, notificato il 2.8.2005 e depositato presso la Segreteria il 4.8.2005, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 30.8.2005 e del Comune di Trevignano, depositato il 5.9.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti A. Cervesato, in sostituzione di F. Zambelli, per la parte ricorrente, C. Caravita, per la Regione Veneto e G. Masutti, in sostituzione di V. Pellegrini, per il Comune di Trevignano;

 

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

 

considerato
che, in primo luogo, sotto il profilo procedimentale, la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005 - in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta formulata da parte istante - può ritenersi superabile, atteso che parte ricorrente ha avuto modo in più occasioni, in particolare partecipando con un proprio rappresentante alla riunione per la V.I.A., di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto;
che, sotto il profilo delle censure di merito, il provvedimento impugnato risulta legittimamente fondato sulla rilevata mancata disponibilità in capo alla ricorrente del tratto stradale interessato dall’ampliamento dell’area di escavazione (strada comunale degli Ampii);
che tale circostanza risulta avallata dal contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2001 e della relativa convenzione, in occasione delle quali il Comune si è solo impegnato a provvedere alla sdemanializzazione della strada ed al suo trasferimento nella disponibilità della ricorrente, operazioni che tuttavia non risultano ancora perfezionate;
che, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di complessive € 3.000,00.= (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A.., di cui € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore della Regione Veneto e € 1.500,00.= (millecinquecento/00), a favore del Comune di Trevignano.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta .
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 3.000,00.= (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A., di cui € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore della Regione Veneto e € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore del Comune di Trevignano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento