 |
| |
 |
 |
| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 13 settembre 2005 n. 3430
Luigi Trivellato, Presidente - Alessandra Farina, Relatore
|
|
Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo
– Comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 –
Non è necessaria quando il privato ha avuto modo di conoscere
tempestivamente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento
richiesto
|
|
L’art. 10-bis della legge n. 241/90, nel
testo introdotto con la legge n. 15/2005, secondo cui la
reiezione dell’istanza deve essere preceduta dalla comunicazione
contenente i motivi che ostano al suo accoglimento non può
ritenersi violato nell’ipotesi in cui il ricorrente ha avuto
modo di conoscere tempestivamente le ragioni ostative al
rilascio del provvedimento richiesto, come nel caso di specie
in cui il privato ha partecipato con un proprio rappresentante
alla riunione relativa ad una valutazione di impatto ambientale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
|
| |
|
con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente, Fulvio Rocco Consigliere, Alessandra
Farina Consigliere, relatore, ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1840/2005 proposto dalla
|
| |
|
S.P.A. BIASUZZI CAVE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione
di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via
Cavallotti 22;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
la Regione Veneto, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Romano Morra, Dario Napetti e Chiara Caravita, con elezione
di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Dorsoduro
3901; la Commissione regionale V.I.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
|
| |
|
il Comune di Trevignano, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Massimo Malvestio e Vincenzo Pellegrini, con domicilio presso
la segreteria del T.A.R.;
|
| |
|
il Comune di Volpago del Montello,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
|
| |
|
il Comune di Paese, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
|
| |
|
la Provincia di Treviso, in persona
del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
|
| |
|
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della
deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7.6.2005
n. 1265 di diniego ampliamento cava di ghiaia, della comunicazione
14.7.2005 n. 509728/46.01, del parere della Commissione
regionale V.I.A. n. 91 del 18.10.2004, del parere del Comune
di Trevignano 5.8.2003 n. 8603/46/01, delle osservazioni
del Comune di Trevignano 28.7.2003 n. 3052/46/01e delle
osservazioni del Comune di Paese 2.11.2004 n. 754514.
|
| |
|
Visto il ricorso, notificato il 2.8.2005
e depositato presso la Segreteria il 4.8.2005, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Veneto, depositato il 30.8.2005 e del Comune di Trevignano,
depositato il 5.9.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli
avv.ti A. Cervesato, in sostituzione di F. Zambelli, per
la parte ricorrente, C. Caravita, per la Regione Veneto
e G. Masutti, in sostituzione di V. Pellegrini, per il Comune
di Trevignano;
|
| |
|
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L.
6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9
della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio
processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa
al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in
forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
|
| |
|
considerato
che, in primo luogo, sotto il profilo procedimentale, la
dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90,
nel testo introdotto con la legge n. 15/2005 - in quanto
il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione
contenente i motivi che ostavano all’accoglimento della
richiesta formulata da parte istante - può ritenersi superabile,
atteso che parte ricorrente ha avuto modo in più occasioni,
in particolare partecipando con un proprio rappresentante
alla riunione per la V.I.A., di conoscere tempestivamente
le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto;
che, sotto il profilo delle censure di merito, il provvedimento
impugnato risulta legittimamente fondato sulla rilevata
mancata disponibilità in capo alla ricorrente del tratto
stradale interessato dall’ampliamento dell’area di escavazione
(strada comunale degli Ampii);
che tale circostanza risulta avallata dal contenuto della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2001 e della
relativa convenzione, in occasione delle quali il Comune
si è solo impegnato a provvedere alla sdemanializzazione
della strada ed al suo trasferimento nella disponibilità
della ricorrente, operazioni che tuttavia non risultano
ancora perfezionate;
che, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della
soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte
ricorrente nella misura di complessive € 3.000,00.= (tremila/00)
al netto di I.V.A. e C.P.A.., di cui € 1.500,00.= (millecinquecento/00)
a favore della Regione Veneto e € 1.500,00.= (millecinquecento/00),
a favore del Comune di Trevignano.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, lo rigetta .
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e
degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in
€ 3.000,00.= (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A., di
cui € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore della Regione
Veneto e € 1.500,00.= (millecinquecento/00) a favore del
Comune di Trevignano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio
del 7 settembre 2005.
|
|
|
|
 |
|
| |
|