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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 13 settembre 2005 n. 3418
Luigi Trivellato, Presidente - Fulvio Rocco, Relatore |
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1. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Comunicazione di cui all’art. 10-bis L.
n. 241/1990 – Casi di esclusione – Vi rientra anche l’istituto
della denuncia di inizio di attività di cui agli artt. 22
e 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
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2. Edilizia e urbanistica – D.I.A. – Titolo
ex lege – Provvedimento inibitorio – Non deve essere preceduto
dalla comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990.
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1. L’art. 10-bis della L. n. 241/1990, introdotto
dalla L. n. 15/2005 dispone che “nei procedimenti ad istanza
di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda (.…)”. L’ultimo periodo del
medesimo articolo precisa che le surriportate disposizioni
“non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito
di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”:
a tale elencazione non va, tuttavia, riconosciuta natura
tassativa, atteso che pure l’istituto della denuncia di
inizio di attività, disciplinato dagli artt. 22 e 23 del
T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, evidenzia
profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine
generale dettate in tema di “comunicazione (preventiva)
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
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2. Il procedimento relativo alla d.i.a. di
cui all’art. 23 del T.U. 360 del 2001 si sostanzia nella
formazione di un titolo ex lege (cfr., ad es., le sentenze
della Sezione n. 3405 del 20 giugno 2003 e n. 2354 del 31
maggio 2005). Ciò, peraltro, non significa che agli effetti
dell’adozione del provvedimento con il quale l’Amministrazione
Comunale ordina al privato di non effettuare l’intervento
da lui denunciato il provvedimento stesso debba essere preceduto
dalla comunicazione di cui al predetto art. 10-bis: osta
in tal senso non solo la circostanza che la denuncia di
inizio di attività non può, letteralmente, considerarsi
una “istanza di parte”, ma anche e soprattutto la speciale
disciplina “della notifica all'interessato” dell'“ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento” contenuta
nel comma 6 dell’articolo 23, nella quale già è prevista
la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata
una forma di confronto e di tutela del privato, a favore
del quale è comunque fatta “salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente, Fulvio Rocco Consigliere, relatore,
Alessandra Farina Consigliere, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1785/2005 proposto dalla
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S.A.S. VERDE SARA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Livio Danni Lago, con domicilio presso la segreteria
del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
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CONTRO
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il Comune di Rosà in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Maria
Fracanzani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R.
ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
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PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del
provvedimento comunale 23.5.2005 n. 1468 con il quale si
ordina di non effettuare l’intervento edilizio in quanto
la Denuncia di Inizio Attività è sprovvista di documentazione.
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Visto il ricorso, notificato il 25.7.2005
e depositato presso la Segreteria il 27.7.2005, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
depositato il 30.8.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco - l’avv. Danni
Lago per la parte ricorrente e l’avv. Fracanzani per il
Comune intimato;
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Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L.
6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9
della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio
processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa
al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in
forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
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considerato
che si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare
di ammissibilità del ricorso, stante la sua infondatezza,
per quanto qui di seguito specificato.
1) In via preliminare, va respinta la censura con la quale
la ricorrente Società deduce l’avvenuta violazione dell’art.
10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto per effetto
dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 15.
Invero, la disciplina testè richiamata prevede che “nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l'autorità competente, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto
le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni
è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
Va soggiunto che l’ultimo periodo del medesimo articolo
precisa che le surriportate disposizioni “non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza
di parte e gestiti dagli enti previdenziali”: ma, ad avviso
del Collegio, a tale elencazione non va riconosciuta natura
tassativa, atteso che pure l’istituto della denuncia di
inizio di attività, disciplinato dagli artt. 22 e 23 del
T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, evidenzia
profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine
generale dettate in tema di “comunicazione (preventiva)
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
Il Collegio, in tal senso, conferma anche nella presente
fattispecie la propria adesione all’orientamento secondo
il quale il procedimento segnatamente disciplinato dall’anzidetto
art. 23 del T.U. 360 del 2001 si sostanzia nella formazione
di un titolo ex lege (cfr., ad es., le sentenze della Sezione
n. 3405 del 20 giugno 2003 e n. 2354 del 31 maggio 2005).
Ciò, peraltro, non significa che agli effetti dell’adozione
del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale
ordina al privato di non effettuare l’intervento da lui
denunciato il provvedimento stesso debba essere preceduto
dalla comunicazione di cui al predetto art. 10-bis.
Osta in tal senso, ad avviso del Collegio, non solo la circostanza
che la denuncia di inizio di attività non può, letteralmente,
considerarsi una “istanza di parte”, ma anche – e soprattutto
– la speciale disciplina “della notifica all'interessato”
dell'“ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”,
contenuta dal comma 6 dell’articolo 23, dove già è prevista
la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata
una forma di confronto e di tutela del privato, a favore
del quale viene comunque fatta “salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia”.
2) In via del tutto assorbente, va evidenziato – quindi
– che la ricorrente Società non smentisce nell’atto introduttivo
del presente giudizio la circostanza, dettagliatamente illustrata
nella motivazione del provvedimento impugnato, che la denuncia
di inizio di attività da essa presentata risulta priva di
documentazione che non inerisce soltanto ai rapporti con
i condomini, ma che intrinsecamente attiene anche alla stessa
regolarità tecnica della costruzione e che risulta – pertanto
– indispensabile per la legittimità e la liceità dell’attività
edilizia che si intende porre in essere, come ad esempio
il parere preventivo dei Vigili del Fuoco, la sicurezza
degli impianti a’ sensi della L. 5 marzo 1990 n. 46 e succ.
modd. e intt.
A tale proposito, va ricordato che se un atto amministrativo
è fondato su una pluralità di motivi, l'illegittimità di
uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne
l'annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare
la decisione amministrativa adottata (cfr., ad es., ex multis
Consiglio Stato, Sez. IV, 7 aprile 1998, n. 551): e in dipendenza
di ciò, pertanto, l’impugnativa non può trovare – nella
specie – accoglimento.
Né può aderirsi alla richiesta della ricorrente, formalizzata
all’odierna camera di consiglio, di rinunciare a far valere
contestazioni sulle parti dispositive del provvedimento
impugnato che non ineriscono alla rilevata assenza di un
nulla-osta dei condomini ad eseguire le innovazioni, stante
il fatto che il provvedimento stesso assume ex se natura
inscindibile, certificatrice della sussistenza simultanea
di una pluralità di inadempienze già prodottesi e che hanno
giustificato l’emanazione dell’ordine di non eseguire i
lavori
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della
soccombenza, e sono pertanto posti a carico nella misura
di € 2.000,00.- (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli
onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00.-
(duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio
del 7 settembre 2005.
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