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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 30 marzo 2005 n. 268
Pres. Ranalli, est. Daniele
MAGNI Antonio (Avv. A. Valentini) c. MINISTERO della GIUSTIZIA, COMMISSIONE per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2003 (Avv. Stato)


1. Professioni e mestieri – Avvocati – Esami d’abilitazione Ammissione alla prova orale in via cautelare – Ambito d’efficacia

 

2. Professioni e mestieri – Avvocati – Esami d’abilitazione Voto numerico – Insufficienza al fine del rispetto dell’obbligo di motivazione – Ragioni

 

3. Professioni e mestieri – Avvocati – Esami d’abilitazione – Voto numerico – Insufficienza al fine del rispetto dell’obbligo di motivazione – Rapporto con il principio della celerità dell’azione amministrativa – Prevalenza dei principi di ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa e della trasparenza

1. L’esito positivo della prova orale, sostenuta a seguito di ammissione in via giudiziale cautelare, non vanifica il risultato negativo conseguito nella preliminare prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, dal momento che il superamento della prova orale non assorbe il giudizio sfavorevole espresso sulla prova scritta dalla Commissione esaminatrice, poiché il conseguimento dell’abilitazione suddetta presuppone anche il superamento della prova scritta che avviene quando il candidato ha conseguito il punteggio minimo di sufficienza previsto anche ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale. Infatti, in presenza di un provvedimento della Commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alla prova orale dell’esame di avvocato, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale dello stesso, allorché il giudice amministrativo sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione suddetto e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento attraverso l’ammissione con riserva a sostenere la prova orale, detta misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa, in caso di esito positivo della prova orale, come recante un ordine di iscrizione all’albo degli avvocati, neppure sotto riserva di legge, residuando comunque un giudizio negativo sulle prove scritte che impedisce di considerare come superato l’intero esame.

 

2. In tema di esami per l’abilitazione alla professione d’avvocato, non può ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte della Commissione esaminatrice, dal momento che il solo voto numerico negativo attribuito alle prove scritte di diritto civile e di diritto penale ed all’atto giudiziario svolte dal candidato, non è in grado di per sé di rendere palesi le ragioni che hanno giustificato un tale giudizio di insufficienza, in presenza di criteri (predefiniti dalla Commissione giudicatrice) del tutto generici, in quanto preordinati ad evidenziare soltanto gli elementi da valorizzare in sede di correzione degli elaborati, senza tuttavia predefinire i differenti livelli di preparazione e di conoscenza delle diverse materie oggetto di esame, in rapporto ai quali graduare i diversi punteggi di sufficienza e di insufficienza.

 

3. Non possono essere invocati, a giustificazione della sufficienza del solo voto numerico, ragioni di speditezza, in quanto nel bilanciamento dei diversi interessi giuridici meritevoli di considerazione, quelli della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa e della trasparenza debbono essere considerati prevalenti rispetto a quello della celerità dell’azione amministrativa, nelle vicende, come quella dell’esame di abilitazione professionale, in cui non sono riscontrabili situazioni di contingibilità ed urgenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.695 del 2004 proposto da

 

MAGNI Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;

 

contro

 

il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;

 

la COMMISSIONE per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2003, presso la Corte di Appello di Ancona, in persona del suo Presidente protempore, rappresentato difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;

 

per l’annullamento
del giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2003, espresso in data 3.5.2004 dall’apposita Commissione giudicatrice operante presso la Corte di Appello di Ancona all’esito della valutazione delle prove scritte svolte dal candidato ricorrente;
di ogni altro atto comunque collegato e connesso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Giustizia e della Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Ancona;
Vista l’ordinanza cautelare n.324 del 7 luglio 2004, con cui, in accoglimento di apposita domanda di sospensione dell’atto impugnato, è stata disposta in via interinale l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione di cui si controverte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Udito l’avv. Aldo Valentini per il ricorrente, nessuno essendo comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato l’1.7.2004 depositato il 2.7.2004, il dott. Antonio Magni ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’apposita Commissione operante presso la Corte di Appello di Ancona, incaricata di valutare gli aspiranti a conseguire l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione di esami dell’anno 2003, ha negato l’ammissione di esso ricorrente alla prova orale di tale procedimento di valutazione, a causa dell’inadeguatezza del punteggio ottenuto dal medesimo nelle prove scritte del concorso.
A sostegno dell’impugnazione sono state dedotte le censure di violazione di legge in relazione all’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241, agli artt.20 e 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 e successive modifiche, agli artt.17/bis, 23, 24, 30 del R.D. 22 novembre 1934, n. 37 e successive modifiche, all’art.12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche, all’art.9, comma III del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, nonché di eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposti, omessa od insufficiente istruttoria, perplessità, irrazionalità, illegittimità derivata, articolate nei seguenti profili:
A) La sottocommissione che in data 27.2.2004 ha proceduto alla correzione della busta contenente gli elaborati scritti redatti dal ricorrente era costituita da tre avvocati e due magistrati, sicché le tre categorie che obbligatoriamente concorrono, ex art.22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, alla composizione della Commissione (avvocati, magistrati, professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore) erano rappresentate in modo difforme, con nessun docente universitario e tre avvocati al posto di due.
B) Non sono state rispettate le modalità procedimentali previste dagli artt.17/bis, 23, 24, 30 del R.D. 22 novembre 1934, n.37 e successive modifiche, poiché non sono stati verbalizzati i voti attribuiti da ciascun commissario ai singoli elaborati costituenti le prove scritte sostenute dal ricorrente, dandosi invece atto della verbalizzazione del solo voto complessivo, costituente la sommatoria dei voti dei singoli commissari. Né risulta se il voto complessivo sia stato unanime o meno.
C) Il giudizio negativo oggetto di impugnativa è sprovvisto di motivazione, dal momento che, in mancanza di segni grafici in grado di evidenziare le parti degli elaborati che denotano carenze ed imprecisioni, il solo voto numerico non é in grado di rendere palesi le ragioni che hanno indotto la Commissione ad esprimere un giudizio di insufficienza sulle stesse prove, al punto da non consentire al ricorrente di essere ammesso a sostenere la prova orale.
Un ulteriore sintomo di eccesso di potere viene fatto dipendere dall’asserita brevità del tempo impiegato dalla Commissione per procedere alla correzione dei numerosi elaborati (63) oggetto di valutazione nella stessa seduta in cui sono stati corrette le prove scritte svolte dal ricorrente.
D) I criteri generali stabiliti dalla Commissione nella riunione plenaria del 9.1.2004, si appalesano illegittimi sotto il profilo della carenza di motivazione, dell’irrazionalità e della perplessità, in quanto privi di un ordine di priorità e di un raffronto in termini di votazione numerica, per cui gli stessi, per come formulati, non consentono di essere considerati come elementi integrativi ed esplicativi del voto numerico, con la conseguenza di privare il giudizio finale sulle singole prove di qualsiasi giustificazione, al punto da non consentire al candidato giudicato negativamente di comprendere le ragioni che hanno determinato tale valutazione né di conoscere le lacune e le insufficienze e gli elementi di negatività riscontrate dall’organo di esame.
E) Si reiterano ed ampliano le argomentazioni volte ad evidenziare l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione in forma esclusivamente numerica.
F) Si contesta anche la logicità del giudizio di insufficienza espresso sulle prove scritte del dott. Magni le quali, al contrario, presentano elementi di sicura sufficienza in rapporto agli argomenti sviluppati ed all’approfondita conoscenza delle diverse materie dal medesimo dimostrata, per cui stupisce la valutazione negativa espressa dalla Commissione sulle stesse prove.
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Commissione di esami di avvocato presso la Corte di appello di Ancona, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, che hanno genericamente concluso per l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso insistendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n.324 del 7 luglio 2004 il Tribunale, in accoglimento di apposita istanza cautelare avanzata dal ricorrente, ha disposto la sua ammissione con riserva alla prova orale dell’esame di abilitazione di cui si controverte.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della causa, il difensore del ricorrente ha depositato, in data 21.12.2004, apposita memoria con la quale, nel comunicare l’intervenuto superamento della prova orale da parte del dott. Magni a seguito della disposta ammissione con riserva alla stessa, in via cautelare, da parte del Tribunale, sono state ribadite tutte le censure formulate con l’atto introduttivo del giudizio.

 

DIRITTO

 

1. In punto di fatto va preliminarmente precisato che il ricorrente, a seguito dell’ammissione cautelare alla prova orale disposta dal Tribunale con ordinanza n.324 del 7 luglio 2004, ha sostenuto la prova stessa con esito positivo.
Ciò posto, ritiene tuttavia il Collegio che tale esito positivo della prova orale non contribuisca a vanificare il risultato negativo conseguito nella preliminare prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, dal momento che il superamento della prova orale non assorbe il giudizio sfavorevole espresso sulla prova scritta dalla Commissione esaminatrice, poiché il conseguimento dell’abilitazione suddetta presuppone anche il superamento della prova scritta che avviene quando il candidato ha conseguito il punteggio minimo di sufficienza previsto anche ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale.
Il convincimento del Collegio trova conferma nell’orientamento della giurisprudenza che, proprio in tema di ordinamento professionale forense, ha avuto modo di precisare che, in presenza di un provvedimento della Commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alla prova orale dell’esame di avvocato, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale dello stesso, allorché il giudice amministrativo sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione suddetto e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento attraverso l’ammissione con riserva a sostenere la prova orale, detta misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa, in caso di esito positivo della prova orale, come recante un ordine di iscrizione all’albo degli avvocati, neppure sotto riserva di legge, residuando comunque un giudizio negativo sulle prove scritte che impedisce di considerare come superato l’intero esame (Cass.Civ., SS.UU., 24 giugno 2004, n.1175; Cons.St., Ad.Plen., 27 febbraio 2003, n.3; Cons.St., sez.IV, 6 maggio 2004, n. 2797).
Ciò in quanto la cautela data dal giudice amministrativo, se sospende temporaneamente l’efficacia del giudizio negativo della prova scritta per consentire che il candidato ricorrente possa sostenere la prova orale, non può in ogni caso modificare l’apprezzamento negativo espresso dall’organo di esame, in quanto scopo dell’ammissione con riserva alla prova orale è quello di assicurare interinalmente gli effetti favorevoli derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso preordinato a prospettare l’invalidità del provvedimento di mancata ammissione alla stessa prova.
Per cui, l’avvenuto superamento della prova orale, ad avviso del Collegio, non può essere considerato esaustivo rispetto alle prove scritte ed il conseguente ipotizzato assorbimento del precedente giudizio negativo sulle stesse in quello successivamente espresso dalla Commissione su un vasto numero di materie saggiate nel corso dell’esposizione orale, non trova alcuna giustificazione logica e giuridica, dal momento che il colloquio positivamente sostenuto può avere soltanto carattere non definitivo, restando risolutivamente condizionato all’esito finale del giudizio di merito pendente davanti al Giudice amministrativo sul precedente provvedimento di mancata ammissione alla prova orale.
Il Collegio ritiene al riguardo non possa essere condiviso nel caso di specie l’orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia di esami di maturità, circa la prevalenza dell’esito degli esami scritti ed orali, rispetto all’antecedente giudizio di diniego di ammissione all’esame formulato dal corpo dei docenti, trattandosi di vicende obiettivamente e finalisticamente diverse tra loro.

 

2. Passando a questo punto all’esame del merito della controversia, ritiene il Collegio assorbente la delibazione della censura di violazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione fatta dipendere dalla denunciata mancata esternazione da parte della Commissione esaminatrice del tipo di carenze ed imprecisioni riscontrate negli elaborati delle prove scritte svolte dal ricorrente e valutate negativamente ai fini della successiva ammissione alla prova orale, poiché le loro ragioni giustificative non sono desumibili dal semplice voto numerico attribuito alle stesse prove dall’organo di esame, la cui formulazione risulterebbe comunque incompleta, con l’effetto di rendere l’operato dei commissari superficiale ed illogico in rapporto al contenuto degli elaborati delle singole prove scritte che, al contrario di quanto ritenuto dall’organo di valutazione, denotano una sufficiente conoscenza delle materie d’esame ed una esauriente trattazione degli argomenti riguardanti i pareri giuridici e la prova pratica oggetto degli esami scritti.
Tali assunti meritano accoglimento con riferimento alla ritenuta assoluta inadeguatezza del punteggio numerico a supportare il giudizio negativo formulato sulle prove scritte svolte dal ricorrente.
A tale riguardo, il Collegio è ben consapevole del controverso orientamento della giurisprudenza in tema di idoneità o meno del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo di motivazione imposto dall’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241, che lo estende a tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, con la sola esclusione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Questo Tribunale, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge n.241 del 1990, alla luce della significativa innovazione apportata dalla norma citata in tema di trasparenza dell’azione amministrativa, ebbe ad affermare che la valutazione formulata dalle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione professionale non può risolversi nella mera espressione di un voto numerico, poiché, stante la necessità della motivazione imposta dalla norma citata, occorre una giustificazione esplicativa del voto stesso che non può che consistere in un giudizio articolato (TAR Marche, 1° aprile 1992, n.160).
Tale chiave di lettura dell’art.3 della L. n.241 del 1990, preordinata a ritenere non sufficientemente adempiuto con un voto numerico l’obbligo di motivazione in sede di giudizio negativo di prove di esame, condiviso da numerosi TAR, è stato tuttavia disattesa dal Consiglio di Stato che ha confermato nel tempo la propria giurisprudenza contraria a tale accennato orientamento, in base alla quale, anche dopo l’entrata in vigore della legge sopra menzionata, nei concorsi a pubblici impieghi l’onere di motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte ed orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un voto numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta la quale, in quanto espressione di un’attività di giudizio priva di valenza provvedimentale, non sarebbe sottoposta al rigido obbligo di motivazione di cui all’art.3 della legge n.241 del 1990, asseritamente limitato ai soli provvedimenti amministrativi e non agli atti di giudizio conseguenti a valutazioni tecnicodiscrezionali (Cons.St., sez.VI, 16 novembre 1993, n.1006; sez.V, 19 settembre 1995, n.1321; sez.VI, 13 gennaio 1999, n.14; sez.VI, 6 giugno 2000, n.3198).
Tale orientamento giurisprudenziale del Giudice amministrativo di appello è stato tuttavia recentemente fatto oggetto di riconsiderazione in rapporto a specifiche situazioni processuali in cui si è sostenuta la necessità di esternare le ragioni di un giudizio negativo desunto dalla mera attribuzione di un voto numerico, nel caso di contrasto rilevante tra i punteggi attribuiti dai vari membri della commissione, tale da configurare una contraddittorietà intrinseca del giudizio dell’organo di esame (Cons.St., sez.VI, 18 dicembre 2000, n.6280; 3 aprile 2003, n.1719).
Più recentemente il Consiglio di Stato ha ravvisato che la sufficienza del voto numerico in luogo di un giudizio motivato, sia da riconoscere nel solo caso in cui il voto possa essere messo a confronto con criteri di massima preventivamente definiti, la cui elaborazione è normativamente imposta alle commissioni di concorso a posti di pubblico impiego (vedi art.12, comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, come modificato dall’art.10 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693), con la conseguenza che, in presenza di parametri di valutazione in grado di individuare i diversi livelli di preparazione richiesti ai candidati per conseguire un determinato voto numerico, l’attribuzione di quest’ultimo viene ad essere integrata dal corrispondente giudizio sintetico che concorre a completare e chiarire la valenza del punteggio, con l’avvertenza che tale sufficienza del voto numerico non può ritenersi realizzata allorquando i criteri ed i parametri di riferimento si risolvono in sintetiche espressioni generiche (Cons.St., sez.VI, 3 aprile 2003, n. 2331).
Donde, alla luce della riferita intervenuta evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale alla quale il Collegio ha di recente dimostrato di volere aderire e dal quale non intende discostarsi (T.A.R. Marche 13 ottobre 2004, n.1648) non vi è dubbio che nella vicenda di cui è causa non può dirsi adempiuto l’obbligo di motivazione, dal momento che il solo voto negativo attribuito alle prove scritte di diritto civile e di diritto penale ed all’atto giudiziario, svolte dal ricorrente, non è in grado di per sé di rendere palesi le ragioni che hanno giustificato un tale giudizio di insufficienza, visto che i criteri predefiniti dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 9.1.2004, si presentano del tutto generici, in quanto preordinati ad evidenziare soltanto gli elementi da valorizzare in sede di correzione degli elaborati, senza tuttavia predefinire i differenti livelli di preparazione e di conoscenza delle diverse materie oggetto di esame, in rapporto ai quali graduare i diversi punteggi di sufficienza e di insufficienza.
Se si considera, poi, che alla mancanza di rigidi criteri di riferimento non è possibile sopperire neppure con la presenza a margine degli elaborati di note o segni grafici che consentano di individuare le parti dei temi che presentano incompletezze, errori, contraddittorietà ed inesattezze nella trattazione degli argomenti oggetto delle tracce dei temi assegnati, è di tutta evidenza, ad avviso del Collegio, la fondatezza della censura di difetto di motivazione dedotta dal ricorrente, attesa la mancanza di qualsiasi elemento o dato di riferimento idoneo a consentire la ricostruzione delle ragioni per le quali i suddetti elaborati sono stati giudicati negativamente, al punto da non meritare la sufficienza e la successiva ammissione del candidato alla prova orale.
Se si tiene anche conto che l’obbligo di rendere palesi i motivi giustificativi delle valutazioni negative in sede concorsuale, è imposto principalmente dalla necessità di consentire il sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità dei relativi giudizi formulati dagli organi di esame, è evidente che un tale controllo diventa oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, in presenza di un semplice voto numerico, poiché in assenza di una seppur sintetica o implicita esternazione esplicativa delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo attraverso un voto, bisogna prendere atto che in tal modo all’interessato viene addirittura preclusa la possibilità di valutare la correttezza e la logicità degli apprezzamenti compiuti dall’organo di esame, in vista della promovibilità di un eventuale sindacato giurisdizionale, a supporto del quale occorre, a pena di ammissibilità, fornire almeno un principio di prova della denunciata illogicità e contraddittorietà del giudizio negativo che, allo stato, diventa chiaramente impossibile.
Al riguardo, non ritiene infatti il Collegio possano essere invocati, a giustificazione della sufficienza del solo voto numerico, ragioni di speditezza, in quanto nel bilanciamento dei diversi interessi giuridici meritevoli di considerazione, quelli della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa e della trasparenza debbono essere considerati prevalenti rispetto a quello della celerità dell’azione amministrativa, nelle vicende, come quella dell’esame di abilitazione professionale, in cui non sono riscontrabili situazioni di contingibilità ed urgenza.
Senza contare, poi, che sul piano pratico la necessità di giustificare il livello di preparazione dei candidati a pubblici concorsi, oltre che con punteggi numerici, anche con un giudizio esplicativo sintetico idoneo a rendere palesi le ragioni dell’insufficienza espresso dal voto, non può costituire una causa di notevole rallentamento della celerità amministrativa, sia pure negli esami con un elevato numero di candidati.
Ciò, inoltre, contribuisce a rafforzare la fiducia nel corretto operato degli organi amministrativi ed il convincimento di una attenta ed accurata valutazione delle prove dei candidati, fugando ogni possibile dubbio di superficialità sull’operato delle commissioni di esame, anche nel caso di presunta esiguità del tempo impiegato nella correzione degli elaborati scritti, poiché la motivata esternazione delle ragioni tecniche a supporto del giudizio di insufficienza espresso a mezzo semplice voto numerico, costituisce la più evidente dimostrazione dell’avvenuta esauriente revisione degli stessi elaborati, indipendentemente dal tempo impiegato per la loro correzione.
La riconosciuta fondatezza dell’esaminata censura di violazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241 e di eccesso di potere per difetto di motivazione importa di per sé l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’impugnato giudizio negativo espresso sulle prove scritte svolte dal ricorrente – oggetto del presente giudizio – e consente nel contempo al Collegio di prescindere dalla delibazione dei residui motivi di doglianza dedotti con il ricorso, che per l’effetto possono essere dichiarati assorbiti, dal momento che, in conseguenza dell’annullamento del giudizio negativo suddetto, la Commissione dovrà comunque riesaminare le prove scritte e riformulare un giudizio motivato sulle stesse con le modalità innanzi precisate, per cui la riconosciuta fondatezza della censura esaminata si rivela di per sé satisfattiva per l’interessato.

 

3. L’accoglimento del ricorso comporta la rinnovazione della valutazione delle prove scritte svolte dal ricorrente nel contesto del procedimento concorsuale finalizzato all’accertamento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, cui il medesimo ha partecipato, con l’attribuzione della relativa votazione a ciascun elaborato svolto dal candidato e la successiva formulazione di un giudizio sintetico che dia conto delle eventuali carenze e lacune riscontrate nello svolgimento di ciascun tema trattato e nella preparazione dell’interessato nelle materie di esame, a giustificazione del punteggio complessivo attribuito alle singole prove dall’organo di valutazione.

 

4. Sussistono nel contempo giusti motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese ed egli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2005, con l’intervento dei Magistrati:

 

Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere


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