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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 30 marzo 2005 n. 268
Pres. Ranalli, est. Daniele
MAGNI Antonio (Avv. A. Valentini) c. MINISTERO della GIUSTIZIA,
COMMISSIONE per gli Esami di Abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato per l’anno 2003 (Avv. Stato)
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1. Professioni e mestieri – Avvocati – Esami
d’abilitazione Ammissione alla prova orale in via cautelare
– Ambito d’efficacia
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2. Professioni e mestieri – Avvocati – Esami
d’abilitazione Voto numerico – Insufficienza al fine del
rispetto dell’obbligo di motivazione – Ragioni
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3. Professioni e mestieri – Avvocati – Esami
d’abilitazione – Voto numerico – Insufficienza al fine del
rispetto dell’obbligo di motivazione – Rapporto con il principio
della celerità dell’azione amministrativa – Prevalenza dei
principi di ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità
e di buon andamento dell’azione amministrativa e della trasparenza
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1. L’esito positivo della prova orale, sostenuta
a seguito di ammissione in via giudiziale cautelare, non
vanifica il risultato negativo conseguito nella preliminare
prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato, dal momento che il superamento
della prova orale non assorbe il giudizio sfavorevole espresso
sulla prova scritta dalla Commissione esaminatrice, poiché
il conseguimento dell’abilitazione suddetta presuppone anche
il superamento della prova scritta che avviene quando il
candidato ha conseguito il punteggio minimo di sufficienza
previsto anche ai fini dell’ammissione alla successiva prova
orale. Infatti, in presenza di un provvedimento della Commissione
esaminatrice di non ammissione del candidato alla prova
orale dell’esame di avvocato, in caso di impugnazione in
sede giurisdizionale dello stesso, allorché il giudice amministrativo
sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di
esclusione suddetto e disponga che il candidato sia ammesso
a proseguire il procedimento attraverso l’ammissione con
riserva a sostenere la prova orale, detta misura cautelare
dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere
intesa, in caso di esito positivo della prova orale, come
recante un ordine di iscrizione all’albo degli avvocati,
neppure sotto riserva di legge, residuando comunque un giudizio
negativo sulle prove scritte che impedisce di considerare
come superato l’intero esame.
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2. In tema di esami per l’abilitazione alla
professione d’avvocato, non può ritenersi adempiuto l’obbligo
di motivazione da parte della Commissione esaminatrice,
dal momento che il solo voto numerico negativo attribuito
alle prove scritte di diritto civile e di diritto penale
ed all’atto giudiziario svolte dal candidato, non è in grado
di per sé di rendere palesi le ragioni che hanno giustificato
un tale giudizio di insufficienza, in presenza di criteri
(predefiniti dalla Commissione giudicatrice) del tutto generici,
in quanto preordinati ad evidenziare soltanto gli elementi
da valorizzare in sede di correzione degli elaborati, senza
tuttavia predefinire i differenti livelli di preparazione
e di conoscenza delle diverse materie oggetto di esame,
in rapporto ai quali graduare i diversi punteggi di sufficienza
e di insufficienza.
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3. Non possono essere invocati, a giustificazione
della sufficienza del solo voto numerico, ragioni di speditezza,
in quanto nel bilanciamento dei diversi interessi giuridici
meritevoli di considerazione, quelli della ragionevolezza,
del diritto di difesa, dell’imparzialità e di buon andamento
dell’azione amministrativa e della trasparenza debbono essere
considerati prevalenti rispetto a quello della celerità
dell’azione amministrativa, nelle vicende, come quella dell’esame
di abilitazione professionale, in cui non sono riscontrabili
situazioni di contingibilità ed urgenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.695 del 2004 proposto da
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MAGNI Antonio, rappresentato e difeso
dall’avv. Aldo Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla Via Giannelli n.36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;
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contro
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il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona
del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio
è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;
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la COMMISSIONE per gli Esami di Abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato per l’anno
2003, presso la Corte di Appello di Ancona, in persona del
suo Presidente protempore, rappresentato difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio
è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;
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per l’annullamento
del giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla prova
orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato
per l’anno 2003, espresso in data 3.5.2004 dall’apposita
Commissione giudicatrice operante presso la Corte di Appello
di Ancona all’esito della valutazione delle prove scritte
svolte dal candidato ricorrente;
di ogni altro atto comunque collegato e connesso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per conto del Ministero della Giustizia e della
Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello
di Ancona;
Vista l’ordinanza cautelare n.324 del 7 luglio 2004, con
cui, in accoglimento di apposita domanda di sospensione
dell’atto impugnato, è stata disposta in via interinale
l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale
dell’esame di abilitazione di cui si controverte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il
Consigliere Giuseppe Daniele;
Udito l’avv. Aldo Valentini per il ricorrente, nessuno essendo
comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato l’1.7.2004 depositato
il 2.7.2004, il dott. Antonio Magni ha impugnato gli atti
indicati in epigrafe, con cui l’apposita Commissione operante
presso la Corte di Appello di Ancona, incaricata di valutare
gli aspiranti a conseguire l’abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato nella sessione di esami dell’anno
2003, ha negato l’ammissione di esso ricorrente alla prova
orale di tale procedimento di valutazione, a causa dell’inadeguatezza
del punteggio ottenuto dal medesimo nelle prove scritte
del concorso.
A sostegno dell’impugnazione sono state dedotte le censure
di violazione di legge in relazione all’art.3 della L. 7
agosto 1990, n.241, agli artt.20 e 22 del R.D.L. 27 novembre
1933, n.1578 e successive modifiche, agli artt.17/bis, 23,
24, 30 del R.D. 22 novembre 1934, n. 37 e successive modifiche,
all’art.12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive
modifiche, all’art.9, comma III del D.P.R. 27 marzo 2001,
n.220, nonché di eccesso di potere per difetto di motivazione
e presupposti, omessa od insufficiente istruttoria, perplessità,
irrazionalità, illegittimità derivata, articolate nei seguenti
profili:
A) La sottocommissione che in data 27.2.2004 ha proceduto
alla correzione della busta contenente gli elaborati scritti
redatti dal ricorrente era costituita da tre avvocati e
due magistrati, sicché le tre categorie che obbligatoriamente
concorrono, ex art.22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578,
alla composizione della Commissione (avvocati, magistrati,
professori ordinari o associati di materie giuridiche presso
un'università della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore) erano rappresentate in modo difforme, con nessun
docente universitario e tre avvocati al posto di due.
B) Non sono state rispettate le modalità procedimentali
previste dagli artt.17/bis, 23, 24, 30 del R.D. 22 novembre
1934, n.37 e successive modifiche, poiché non sono stati
verbalizzati i voti attribuiti da ciascun commissario ai
singoli elaborati costituenti le prove scritte sostenute
dal ricorrente, dandosi invece atto della verbalizzazione
del solo voto complessivo, costituente la sommatoria dei
voti dei singoli commissari. Né risulta se il voto complessivo
sia stato unanime o meno.
C) Il giudizio negativo oggetto di impugnativa è sprovvisto
di motivazione, dal momento che, in mancanza di segni grafici
in grado di evidenziare le parti degli elaborati che denotano
carenze ed imprecisioni, il solo voto numerico non é in
grado di rendere palesi le ragioni che hanno indotto la
Commissione ad esprimere un giudizio di insufficienza sulle
stesse prove, al punto da non consentire al ricorrente di
essere ammesso a sostenere la prova orale.
Un ulteriore sintomo di eccesso di potere viene fatto dipendere
dall’asserita brevità del tempo impiegato dalla Commissione
per procedere alla correzione dei numerosi elaborati (63)
oggetto di valutazione nella stessa seduta in cui sono stati
corrette le prove scritte svolte dal ricorrente.
D) I criteri generali stabiliti dalla Commissione nella
riunione plenaria del 9.1.2004, si appalesano illegittimi
sotto il profilo della carenza di motivazione, dell’irrazionalità
e della perplessità, in quanto privi di un ordine di priorità
e di un raffronto in termini di votazione numerica, per
cui gli stessi, per come formulati, non consentono di essere
considerati come elementi integrativi ed esplicativi del
voto numerico, con la conseguenza di privare il giudizio
finale sulle singole prove di qualsiasi giustificazione,
al punto da non consentire al candidato giudicato negativamente
di comprendere le ragioni che hanno determinato tale valutazione
né di conoscere le lacune e le insufficienze e gli elementi
di negatività riscontrate dall’organo di esame.
E) Si reiterano ed ampliano le argomentazioni volte ad evidenziare
l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione
in forma esclusivamente numerica.
F) Si contesta anche la logicità del giudizio di insufficienza
espresso sulle prove scritte del dott. Magni le quali, al
contrario, presentano elementi di sicura sufficienza in
rapporto agli argomenti sviluppati ed all’approfondita conoscenza
delle diverse materie dal medesimo dimostrata, per cui stupisce
la valutazione negativa espressa dalla Commissione sulle
stesse prove.
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente
si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia
e la Commissione di esami di avvocato presso la Corte di
appello di Ancona, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Ancona, che hanno genericamente concluso
per l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso
insistendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n.324 del 7 luglio 2004 il Tribunale, in accoglimento
di apposita istanza cautelare avanzata dal ricorrente, ha
disposto la sua ammissione con riserva alla prova orale
dell’esame di abilitazione di cui si controverte.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della
causa, il difensore del ricorrente ha depositato, in data
21.12.2004, apposita memoria con la quale, nel comunicare
l’intervenuto superamento della prova orale da parte del
dott. Magni a seguito della disposta ammissione con riserva
alla stessa, in via cautelare, da parte del Tribunale, sono
state ribadite tutte le censure formulate con l’atto introduttivo
del giudizio.
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DIRITTO
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1. In punto di fatto va preliminarmente precisato
che il ricorrente, a seguito dell’ammissione cautelare alla
prova orale disposta dal Tribunale con ordinanza n.324 del
7 luglio 2004, ha sostenuto la prova stessa con esito positivo.
Ciò posto, ritiene tuttavia il Collegio che tale esito positivo
della prova orale non contribuisca a vanificare il risultato
negativo conseguito nella preliminare prova scritta dell’esame
di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
dal momento che il superamento della prova orale non assorbe
il giudizio sfavorevole espresso sulla prova scritta dalla
Commissione esaminatrice, poiché il conseguimento dell’abilitazione
suddetta presuppone anche il superamento della prova scritta
che avviene quando il candidato ha conseguito il punteggio
minimo di sufficienza previsto anche ai fini dell’ammissione
alla successiva prova orale.
Il convincimento del Collegio trova conferma nell’orientamento
della giurisprudenza che, proprio in tema di ordinamento
professionale forense, ha avuto modo di precisare che, in
presenza di un provvedimento della Commissione esaminatrice
di non ammissione del candidato alla prova orale dell’esame
di avvocato, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale
dello stesso, allorché il giudice amministrativo sospenda
temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione
suddetto e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire
il procedimento attraverso l’ammissione con riserva a sostenere
la prova orale, detta misura cautelare dispiega un’efficacia
interna al processo e non può essere intesa, in caso di
esito positivo della prova orale, come recante un ordine
di iscrizione all’albo degli avvocati, neppure sotto riserva
di legge, residuando comunque un giudizio negativo sulle
prove scritte che impedisce di considerare come superato
l’intero esame (Cass.Civ., SS.UU., 24 giugno 2004, n.1175;
Cons.St., Ad.Plen., 27 febbraio 2003, n.3; Cons.St., sez.IV,
6 maggio 2004, n. 2797).
Ciò in quanto la cautela data dal giudice amministrativo,
se sospende temporaneamente l’efficacia del giudizio negativo
della prova scritta per consentire che il candidato ricorrente
possa sostenere la prova orale, non può in ogni caso modificare
l’apprezzamento negativo espresso dall’organo di esame,
in quanto scopo dell’ammissione con riserva alla prova orale
è quello di assicurare interinalmente gli effetti favorevoli
derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso preordinato
a prospettare l’invalidità del provvedimento di mancata
ammissione alla stessa prova.
Per cui, l’avvenuto superamento della prova orale, ad avviso
del Collegio, non può essere considerato esaustivo rispetto
alle prove scritte ed il conseguente ipotizzato assorbimento
del precedente giudizio negativo sulle stesse in quello
successivamente espresso dalla Commissione su un vasto numero
di materie saggiate nel corso dell’esposizione orale, non
trova alcuna giustificazione logica e giuridica, dal momento
che il colloquio positivamente sostenuto può avere soltanto
carattere non definitivo, restando risolutivamente condizionato
all’esito finale del giudizio di merito pendente davanti
al Giudice amministrativo sul precedente provvedimento di
mancata ammissione alla prova orale.
Il Collegio ritiene al riguardo non possa essere condiviso
nel caso di specie l’orientamento espresso dalla giurisprudenza
in materia di esami di maturità, circa la prevalenza dell’esito
degli esami scritti ed orali, rispetto all’antecedente giudizio
di diniego di ammissione all’esame formulato dal corpo dei
docenti, trattandosi di vicende obiettivamente e finalisticamente
diverse tra loro.
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2. Passando a questo punto all’esame del
merito della controversia, ritiene il Collegio assorbente
la delibazione della censura di violazione dell’art.3 della
L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere per difetto
di motivazione fatta dipendere dalla denunciata mancata
esternazione da parte della Commissione esaminatrice del
tipo di carenze ed imprecisioni riscontrate negli elaborati
delle prove scritte svolte dal ricorrente e valutate negativamente
ai fini della successiva ammissione alla prova orale, poiché
le loro ragioni giustificative non sono desumibili dal semplice
voto numerico attribuito alle stesse prove dall’organo di
esame, la cui formulazione risulterebbe comunque incompleta,
con l’effetto di rendere l’operato dei commissari superficiale
ed illogico in rapporto al contenuto degli elaborati delle
singole prove scritte che, al contrario di quanto ritenuto
dall’organo di valutazione, denotano una sufficiente conoscenza
delle materie d’esame ed una esauriente trattazione degli
argomenti riguardanti i pareri giuridici e la prova pratica
oggetto degli esami scritti.
Tali assunti meritano accoglimento con riferimento alla
ritenuta assoluta inadeguatezza del punteggio numerico a
supportare il giudizio negativo formulato sulle prove scritte
svolte dal ricorrente.
A tale riguardo, il Collegio è ben consapevole del controverso
orientamento della giurisprudenza in tema di idoneità o
meno del solo punteggio numerico a costituire adempimento
dell’obbligo di motivazione imposto dall’art.3 della L.
7 agosto 1990, n.241, che lo estende a tutti i provvedimenti
amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento
dei pubblici concorsi, con la sola esclusione per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
Questo Tribunale, nell’immediatezza dell’entrata in vigore
della legge n.241 del 1990, alla luce della significativa
innovazione apportata dalla norma citata in tema di trasparenza
dell’azione amministrativa, ebbe ad affermare che la valutazione
formulata dalle commissioni giudicatrici degli esami di
abilitazione professionale non può risolversi nella mera
espressione di un voto numerico, poiché, stante la necessità
della motivazione imposta dalla norma citata, occorre una
giustificazione esplicativa del voto stesso che non può
che consistere in un giudizio articolato (TAR Marche, 1°
aprile 1992, n.160).
Tale chiave di lettura dell’art.3 della L. n.241 del 1990,
preordinata a ritenere non sufficientemente adempiuto con
un voto numerico l’obbligo di motivazione in sede di giudizio
negativo di prove di esame, condiviso da numerosi TAR, è
stato tuttavia disattesa dal Consiglio di Stato che ha confermato
nel tempo la propria giurisprudenza contraria a tale accennato
orientamento, in base alla quale, anche dopo l’entrata in
vigore della legge sopra menzionata, nei concorsi a pubblici
impieghi l’onere di motivazione dei giudizi inerenti alle
prove scritte ed orali è sufficientemente adempiuto con
l’attribuzione di un voto numerico, configurandosi quest’ultimo
come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della
valutazione tecnica compiuta la quale, in quanto espressione
di un’attività di giudizio priva di valenza provvedimentale,
non sarebbe sottoposta al rigido obbligo di motivazione
di cui all’art.3 della legge n.241 del 1990, asseritamente
limitato ai soli provvedimenti amministrativi e non agli
atti di giudizio conseguenti a valutazioni tecnicodiscrezionali
(Cons.St., sez.VI, 16 novembre 1993, n.1006; sez.V, 19 settembre
1995, n.1321; sez.VI, 13 gennaio 1999, n.14; sez.VI, 6 giugno
2000, n.3198).
Tale orientamento giurisprudenziale del Giudice amministrativo
di appello è stato tuttavia recentemente fatto oggetto di
riconsiderazione in rapporto a specifiche situazioni processuali
in cui si è sostenuta la necessità di esternare le ragioni
di un giudizio negativo desunto dalla mera attribuzione
di un voto numerico, nel caso di contrasto rilevante tra
i punteggi attribuiti dai vari membri della commissione,
tale da configurare una contraddittorietà intrinseca del
giudizio dell’organo di esame (Cons.St., sez.VI, 18 dicembre
2000, n.6280; 3 aprile 2003, n.1719).
Più recentemente il Consiglio di Stato ha ravvisato che
la sufficienza del voto numerico in luogo di un giudizio
motivato, sia da riconoscere nel solo caso in cui il voto
possa essere messo a confronto con criteri di massima preventivamente
definiti, la cui elaborazione è normativamente imposta alle
commissioni di concorso a posti di pubblico impiego (vedi
art.12, comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, come modificato
dall’art.10 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693), con la conseguenza
che, in presenza di parametri di valutazione in grado di
individuare i diversi livelli di preparazione richiesti
ai candidati per conseguire un determinato voto numerico,
l’attribuzione di quest’ultimo viene ad essere integrata
dal corrispondente giudizio sintetico che concorre a completare
e chiarire la valenza del punteggio, con l’avvertenza che
tale sufficienza del voto numerico non può ritenersi realizzata
allorquando i criteri ed i parametri di riferimento si risolvono
in sintetiche espressioni generiche (Cons.St., sez.VI, 3
aprile 2003, n. 2331).
Donde, alla luce della riferita intervenuta evoluzione dell’orientamento
giurisprudenziale alla quale il Collegio ha di recente dimostrato
di volere aderire e dal quale non intende discostarsi (T.A.R.
Marche 13 ottobre 2004, n.1648) non vi è dubbio che nella
vicenda di cui è causa non può dirsi adempiuto l’obbligo
di motivazione, dal momento che il solo voto negativo attribuito
alle prove scritte di diritto civile e di diritto penale
ed all’atto giudiziario, svolte dal ricorrente, non è in
grado di per sé di rendere palesi le ragioni che hanno giustificato
un tale giudizio di insufficienza, visto che i criteri predefiniti
dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 9.1.2004,
si presentano del tutto generici, in quanto preordinati
ad evidenziare soltanto gli elementi da valorizzare in sede
di correzione degli elaborati, senza tuttavia predefinire
i differenti livelli di preparazione e di conoscenza delle
diverse materie oggetto di esame, in rapporto ai quali graduare
i diversi punteggi di sufficienza e di insufficienza.
Se si considera, poi, che alla mancanza di rigidi criteri
di riferimento non è possibile sopperire neppure con la
presenza a margine degli elaborati di note o segni grafici
che consentano di individuare le parti dei temi che presentano
incompletezze, errori, contraddittorietà ed inesattezze
nella trattazione degli argomenti oggetto delle tracce dei
temi assegnati, è di tutta evidenza, ad avviso del Collegio,
la fondatezza della censura di difetto di motivazione dedotta
dal ricorrente, attesa la mancanza di qualsiasi elemento
o dato di riferimento idoneo a consentire la ricostruzione
delle ragioni per le quali i suddetti elaborati sono stati
giudicati negativamente, al punto da non meritare la sufficienza
e la successiva ammissione del candidato alla prova orale.
Se si tiene anche conto che l’obbligo di rendere palesi
i motivi giustificativi delle valutazioni negative in sede
concorsuale, è imposto principalmente dalla necessità di
consentire il sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza
e sulla logicità dei relativi giudizi formulati dagli organi
di esame, è evidente che un tale controllo diventa oltremodo
difficile, se non addirittura impossibile, in presenza di
un semplice voto numerico, poiché in assenza di una seppur
sintetica o implicita esternazione esplicativa delle ragioni
che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un
giudizio di segno negativo attraverso un voto, bisogna prendere
atto che in tal modo all’interessato viene addirittura preclusa
la possibilità di valutare la correttezza e la logicità
degli apprezzamenti compiuti dall’organo di esame, in vista
della promovibilità di un eventuale sindacato giurisdizionale,
a supporto del quale occorre, a pena di ammissibilità, fornire
almeno un principio di prova della denunciata illogicità
e contraddittorietà del giudizio negativo che, allo stato,
diventa chiaramente impossibile.
Al riguardo, non ritiene infatti il Collegio possano essere
invocati, a giustificazione della sufficienza del solo voto
numerico, ragioni di speditezza, in quanto nel bilanciamento
dei diversi interessi giuridici meritevoli di considerazione,
quelli della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità
e di buon andamento dell’azione amministrativa e della trasparenza
debbono essere considerati prevalenti rispetto a quello
della celerità dell’azione amministrativa, nelle vicende,
come quella dell’esame di abilitazione professionale, in
cui non sono riscontrabili situazioni di contingibilità
ed urgenza.
Senza contare, poi, che sul piano pratico la necessità di
giustificare il livello di preparazione dei candidati a
pubblici concorsi, oltre che con punteggi numerici, anche
con un giudizio esplicativo sintetico idoneo a rendere palesi
le ragioni dell’insufficienza espresso dal voto, non può
costituire una causa di notevole rallentamento della celerità
amministrativa, sia pure negli esami con un elevato numero
di candidati.
Ciò, inoltre, contribuisce a rafforzare la fiducia nel corretto
operato degli organi amministrativi ed il convincimento
di una attenta ed accurata valutazione delle prove dei candidati,
fugando ogni possibile dubbio di superficialità sull’operato
delle commissioni di esame, anche nel caso di presunta esiguità
del tempo impiegato nella correzione degli elaborati scritti,
poiché la motivata esternazione delle ragioni tecniche a
supporto del giudizio di insufficienza espresso a mezzo
semplice voto numerico, costituisce la più evidente dimostrazione
dell’avvenuta esauriente revisione degli stessi elaborati,
indipendentemente dal tempo impiegato per la loro correzione.
La riconosciuta fondatezza dell’esaminata censura di violazione
dell’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241 e di eccesso di
potere per difetto di motivazione importa di per sé l’accoglimento
del ricorso e l’annullamento dell’impugnato giudizio negativo
espresso sulle prove scritte svolte dal ricorrente – oggetto
del presente giudizio – e consente nel contempo al Collegio
di prescindere dalla delibazione dei residui motivi di doglianza
dedotti con il ricorso, che per l’effetto possono essere
dichiarati assorbiti, dal momento che, in conseguenza dell’annullamento
del giudizio negativo suddetto, la Commissione dovrà comunque
riesaminare le prove scritte e riformulare un giudizio motivato
sulle stesse con le modalità innanzi precisate, per cui
la riconosciuta fondatezza della censura esaminata si rivela
di per sé satisfattiva per l’interessato.
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3. L’accoglimento del ricorso comporta la
rinnovazione della valutazione delle prove scritte svolte
dal ricorrente nel contesto del procedimento concorsuale
finalizzato all’accertamento dell’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato, cui il medesimo ha partecipato,
con l’attribuzione della relativa votazione a ciascun elaborato
svolto dal candidato e la successiva formulazione di un
giudizio sintetico che dia conto delle eventuali carenze
e lacune riscontrate nello svolgimento di ciascun tema trattato
e nella preparazione dell’interessato nelle materie di esame,
a giustificazione del punteggio complessivo attribuito alle
singole prove dall’organo di valutazione.
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4. Sussistono nel contempo giusti motivi
per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese
ed egli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti
di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato
giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla prova
orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato per l’anno 2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 12 gennaio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
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