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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 settembre 2005 n. 4295
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Sicurpol s.r.l. (Avv.ti L. Garzia e M. Cardinali) contro la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena (Avv. F. Mancuso) e nei confronti della soc. Coop. V.O.L.P.E. (non costituita)


1. Contratti della p.a. – Appalti di servizi - Esclusione per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione al registro delle imprese –– Circolare della C.C.I.A.A. di Siena - Consente la compensazione con altri crediti dall’impresa vantati per tributi e/o contributi – Illegittimità

 

2. Contratti della p.a. – Appalti di servizi - Art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 - Attribuisce all'Amministrazione procedente il potere-dovere in presenza di una certificazione ritenuta incompleta di invitare l'impresa ad integrarla

1. È illegittima l’esclusione dalla gara per preteso mancato pagamento della quota annuale di iscrizione al registro delle imprese laddove la stessa stazione appaltante (Camera di Commercio di Siena), con propria circolare, abbia previsto la possibile compensazione della relativa somma con altri crediti dall’impresa vantati per tributi e/o contributi. Tale sistema compensativo difatti abilita le imprese ad effettuare, nel corso dell’anno, un doppio pagamento calibrandolo in ragione dei crediti vantati. Non essendo facilmente calcolabile l’ammontare esatto del dovuto dall’impresa in un determinato periodo dell’anno, ben può accadere che l’impresa stessa, dopo aver pagato un acconto, integri il pagamento entro la fine dell’anno, come avvenuto nel caso di specie

 

2. In materia di aggiudicazione di appalti di servizi, l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, attribuisce all'Amministrazione procedente il potere-dovere, in presenza di una certificazione ritenuta incompleta, di invitare l'impresa ad integrarla e ciò specialmente quando l'incompletezza documentale appaia con buona probabilità addebitabile non ad incuria della ditta concorrente, bensì al modus operandi dell'Ufficio che ha rilasciato la certificazione ovvero quando dal tenore della prescrizione del bando o del capitolato non è facilmente evincibile quale contenuto la documentazione richiesta dovrebbe recare per ritenersi esaustiva ai fini della dimostrazione del possesso del richiesto requisito in capo alla ditta concorrente


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore; ha pronunciato la seguente

 

sui ricorsi:
* n. R.g. 2570 del 2004 proposto da
“SICURPOL S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luana Garzia e Monica Cardinali ed elettivamente domiciliata presso la sede di questo Tribunale amministrativo regionale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

 

contro

 

- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mancuso ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via dè Rondinelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Mauro Montini;

 

e nei confronti
- dell’“ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SOC. COOP. V.O.L.P.E.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
-
del capitolato di oneri relativi all’appalto del “servizio di vigilanza per la sede camerale e per le sedi staccate e trasporto valori per le sedi distaccate” bandito dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena, nella parte in cui lo stesso prevede che: a) il servizio di “tenuta chiavi” sia considerato “unico ed indivisibile per i tre lotti” in cui l’appalto medesimo è suddiviso (relativo alle sedi di Siena, Poggibonsi e Montepulciano), ex art. 1, ultimo comma; b) detto servizio sia “computato in modo forfetario e mensile, con un unico importo per i tre lotti oggetto dell’appalto”, ex art. 2, ultimo comma, ove tale inciso sia interpretato nel senso proposto dalla commissione aggiudicatrice;
- del verbale di gara del 13 ottobre 2004, nella parte in cui non si è proceduto alla valutazione dell’offerta presentata dalla ricorrente in data 8 ottobre 2004 in quanto redatta, a detta dell’Amministrazione, in violazione delle tariffe di legalità approvate dall’Ufficio territoriale di Governo di Siena, prot. n. 898/I.V Sett. I del 9 maggio 2002 e nella parte in cui la stessa non ha escluso dalla trattativa la ditta aggiudicataria, priva del requisito previsto a pena di esclusione dall’art. 16, primo comma, n. 6 e terzo comma del capitolato;
- della determinazione del Segretario generale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena del 25 ottobre 2004 n. 334, mediante la quale è stato approvato il verbale redatto in data 13 ottobre 2004 dalla commissione per l’esame delle offerte ed è stato aggiudicato all’Istituto di vigilanza privata Soc. coop. V.O.L.P.E. a r.l. l’appalto per il servizio di vigilanza per la sede camerale e le sedi distaccate e trasporto valori per le sedi distaccate;
- della comunicazione del provvedimento da ultimo citato alla ricorrente, mediante nota del 27 ottobre 2004 n. prot. 0619636;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quelli sopra indicati, anche di estremi sconosciuti, compresi, per quanto occorrer possa:
1) la determinazione del Segretario generale n. 313 del 28 settembre 2004, mediante la quale è stato disposto di approvare il capitolato d’oneri relativo all’appalto per cui è ricorso;
2) la lettera di invito trasmessa dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena in data 28 settembre 2004 n. prot. 17558, con allegato il capitolato di cui si discorre.

 

* n. R.g. 329 del 2005 proposto da
“SICURPOL S.r.l.”
, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luana Garzia e Monica Cardinali ed elettivamente domiciliata presso la sede di questo Tribunale amministrativo regionale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

 

contro

 

- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mancuso ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via dè Rondinelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Mauro Montini;

 

e nei confronti
- dell’“ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SOC. COOP. V.O.L.P.E.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione del Segretario generale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena del 19 gennaio n. 2005 nella parte in cui prevede “di avviare il procedimento di riesame dell’aggiudicazione della gara di appalto a trattativa privata per l’affidamento del servizio di vigilanza per la sede camerale e le sedi distaccate e di trasporto valori per le sedi distaccate, di cui alla propria precedente determinazione n. 334 del 25 ottobre 2004” e “di darne comunicazione all’impresa aggiudicataria ed all’impresa ricorrente, invitandole a presentare, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, memorie e note relative all’aggiudicazione di cui trattasi”;
- della comunicazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena del 21 febbraio 2005 prot. n. 6517 con allegata determinazione del Segretario generale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena n. 54 del 17 febbraio 2005 nella parte in cui determina “di confermare l’esclusione dalla gara dell’Istituto di Vigilanza Sicurpol S.r.l. per le ragioni tutte espresse dalla commissione per l’esame delle offerte nel verbale del 13 gennaio 2004 e nel verbale del 15 febbraio 2005” e “di confermare l’aggiudicazione all’Istituto di Vigilanza Privata Soc. Cooperativa V.O.L.P.E. a r.l. – Via P. Franci n. 7, Loc. Renaccio – 53100 Siena, l’appalto per il servizio di vigilanza per la sede camerale e le sedi distaccate e trasporto valori per le sedi distaccate”;
- del verbale di gara del 15 febbraio 2005 nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dell’offerta presentata dalla ricorrente in data 8 ottobre 2004, non tenendo conto della circolare della C.C.I.A.A. avente ad oggetto le modalità di calcolo del diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle imprese, la quale prevede la possibilità di compensare il pagamento del suddetto diritto annuale con altri crediti e/o tributi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quelli sopra indicati, anche di estremi sconosciuti.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 50 del 13 gennaio 2005, con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente con riferimento al ricorso n. R.g. 2570 del 2004;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 171 del 2005 adottata, con riferimento al ricorso n. R.g. 329 del 2005, in data 28 febbraio 2005 ed il successivo decreto presidenziale n. 183 del 2005 del 4 marzo 2005, con il quale è stata respinta l’istanza cautelare di adozione di decreto presidenziale ex art. 3 della legge n. 205 del 2000 avanzata dalla parte ricorrente;
Esaminate tutte le memorie difensive prodotte in entrambi i giudizi dalle parti controvertenti con i documenti ad esse allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Monica Cardinali e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Mauro Montini, in sostituzione dell’avv. Fulvio Mancuso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

I - Con il ricorso rubricato al n. R.g. 2570 del 2004, la Società “SICURPOL S.r.l.” (d’ora in poi Sicurpol) ha impugnato il capitolato d’oneri relativo all’appalto, bandito dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena, il verbale di gara relativo alla seduta del 13 ottobre 2004, nel corso della quale l’offerta presentata dalla Società ricorrente era stata esclusa dalle successive fasi della selezione ed il provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio n. 334 del 25 ottobre 2004 con il quale era aggiudicato l’appalto di cui sopra all’Istituto di Vigilanza Privata Soc. Cooperativa V.O.L.P.E. a r.l. (d’ora in poi Coop VOLPE), in quanto la commissione di gara, nell’escludere l’offerta della ricorrente dalla selezione in corso, aveva errato nell’interpretazione delle prescrizioni indicate nel capitolato d’oneri le quali, qualora fosse corretta l’interpretazione fatta propria dalla commissione, sarebbero illegittime. Nello stesso tempo la Società ricorrente lamentava la circostanza che l’appalto di servizi in questione fosse stato aggiudicato alla Coop. VOLPE, visto che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché l’impresa in questione non era in possesso della certificazione di qualità ISO, indicata come necessaria dal bando a pena di esclusione.
Conseguentemente chiedeva l’annullamento giudiziale della disposta esclusione e dell’aggiudicazione in favore della controinteressata.
Nel silenzio processuale di quest’ultima, pur debitamente raggiunta dalla notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio la Camera di commercio intimata eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse a ricorrere da parte della Società Sicurpol, dal momento che la stessa non avrebbe mai potuto risultare aggiudicataria dell’appalto perché priva del requisito, fissato all’art. 16 punto 9 del capitolato d’oneri, che imponeva alle ditte concorrenti di essere in regola con il pagamento del diritto annuale previsto a carico delle imprese iscritte al registro.
Nel merito l’Amministrazione resistente ribadiva la correttezza del comportamento assunto dalla commissione nel corso della procedura di aggiudicazione e la contestuale infondatezza dei motivi di censura così come prospettati dalla Società ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso proposto.
Con ordinanza n. 50 del 13 gennaio 2005, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, disponendo che fosse trattenuta presso la Camera di commercio l’offerta presentata dalla Sicurpol e fissando l’udienza per il merito.

 

II – Nelle more la Camera di commercio di Siena avviava, per il tramite della commissione aggiudicatrice, una nuova istruttoria avente come oggetto la rivalutazione della esclusione della Società ricorrente e della corretta aggiudicazione dell’appalto alla Coop. VOLPE, coinvolgendo entrambe le imprese interessate.
All’esito di tale procedura, la Camera di commercio di Siena, con determinazione del Segretario generale 17 febbraio 2005 n. 54, confermava l’esclusione nei confronti dell’offerta presentata a suo tempo dalla Sicurpol nonché l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di vigilanza in favore della Coop. VOLPE.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la Sicurpol, con ricorso rubricato al n. R.g. 329 del 2005, tacciando di illegittimità anche la nuova procedura svolta dalla Camera di commercio di Siena e le relative conclusioni alla quale quest’ultima era giunta, anche perché l’intera operazione posta in essere dall’Amministrazione dopo l’emanazione della decisione cautelare del Tribunale, con ordinanza n. 50 del 2005, conteneva elementi di preventiva elusione rispetto a quel che sarebbe stata la verosimile valutazione giudiziale conclusiva della vicenda.
Restava estranea anche a questo secondo giudizio la controinteressata Coop. VOLPE, mentre si costituiva la Camera di commercio di Siena eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità delle prospettazioni avanzate dalla Sicurpol in ordine all’illegittimità delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri e in base alle quali era a suo tempo stata disposta l’esclusione dell’offerta dalla gara, poi confermata con il provvedimento impugnato con il ricorso n. R.g. 329 del 2005, in quanto le relative censure avrebbero dovuto essere proposte nell’immediatezza della conoscenza del capitolato da parte della Società ricorrente e non solo dopo l’intervenuta esclusione dalla selezione.
Nel merito l’Amministrazione resistente confermava la correttezza della procedura di rivalutazione della posizione delle concorrenti Sicurpol e Coop. VOLPE rispetto alle decisioni già assunte dalla commissione aggiudicatrice, chiedendo la reiezione anche di questo secondo gravame.
La Sicurpol avanzava istanza cautelare da assumersi in sede presidenziale inaudita altera parte, in ordine alla quale erano adottati, dapprima, l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 171 del 2005 al fine di acquisire documentazione a cura della Camera di commercio di Siena e, successivamente, il decreto presidenziale n. 183 del 4 marzo 2005, con il quale era respinta l’istanza cautelare di adozione di decreto presidenziale ex art. 3 della legge n. 205 del 2000 avanzata dalla parte ricorrente.
Le parti depositavano in giudizio ulteriori memorie e documentazione e la Sicurpol provvedeva, nel corso della discussione finale, a produrre tardivamente una memoria conclusiva, attività alla quale si opponeva la difesa dell’Amministrazione resistente.
Alla udienza di merito del 28 aprile 2005 entrambi i ricorsi erano trattenuti in decisione.

 

DIRITTO

 

1. – Per una migliore intelligenza della questione giova riepilogare brevemente, sulla scorta dei documenti versati in atti e del contenuto delle difese depositate dai contraddittori, la vicenda che ha condotto alla presente controversia giudiziale.
1.1 - La Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Siena, nel settembre 2004, bandiva una gara per l’affidamento, con il sistema della trattativa privata ad inviti, del servizio di vigilanza per la sede camerale e per le sedi staccate e di trasporto valori per le sedi distaccate, che nel passato era stato affidato alla stessa Società oggi ricorrente, alla quale partecipava presentando la relativa offerta in data 25 ottobre 2004.
Successivamente:
- la Sicurpol veniva a conoscenza dell’esclusione dell’offerta proposta dalla selezione in corso, in quanto non erano state adeguatamente rispettate le “norme sui costi dei servizi stabilite con decreto prefettizio del 09/05/2002, con particolare riferimento al costo stabilito per il servizio di tenuta chiavi” (così, testualmente, a pag. 6 del ricorso introduttivo);
- in data 28 ottobre 2004 alla stessa Sicurpol era data notizia dell’intervenuta aggiudicazione dell’appalto in favore della Coop. VOLPE con determinazione n. 334 del 25 ottobre 2004.
Nei confronti di tali due provvedimenti (esclusione dell’offerta ed aggiudicazione alla odierna controinteressata) proponeva ricorso la Sicurpol deducendo:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, ultimo comma, 2, ultimo comma, 15 punto A e 16 punto 2, del capitolato d’oneri – Violazione dei principi generali di massima partecipazione e concorrenza nelle gare di appalto – Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito, manifesta illogicità e ingiustizia derivata, in quanto l’esclusione disposta nei confronti dell’offerta presentata dalla Sicurpol è avvenuta sulla scorta di valutazioni errate. L’appalto in questione, con riguardo al servizio di vigilanza, era stato diviso in tre lotti, corrispondenti ciascuno ad una diversa sede di servizio (Siena, Poggibonsi e Montepulciano), mentre il servizio di tenuta chiavi era stato considerato unico ed indivisibile per i tre lotti, secondo quanto previsto nell’art. 1, ultimo comma, del capitolato, oltre al fatto che il medesimo servizio doveva essere computato in modo forfetario e mensile, con un unico importo per i tre lotti oggetto dell’appalto. Infine il capitolato disponeva l’esclusione delle offerte che non avessero rispettato le tariffe di legalità. Orbene, l’offerta era stata formulata secondo le prescrizioni sopra riferite ed in conformità dell’unica interpretazione possibile delle disposizioni del capitolato sul servizio di tenuta chiavi, pertanto non è comprensibile il motivo dell’esclusione dell’offerta presentata dalla Sicurpol;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 punto A e 16 punto 6 e terzo comma del capitolato d’oneri – Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito ed ingiustizia derivata sotto altro profilo - Violazione del principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni concorsuali nonché del principio di buona amministrazione, atteso che dal verbale di gara del 13 ottobre 2004 emerge che la Coop. VOLPE non sarebbe in possesso della certificazione di qualità ISO e che dunque tale impresa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
3) Violazione e/o falsa applicazione del decreto dell’Ufficio territoriale del Governo di Siena del 9 maggio 2002 n. prot. 898/I. Sett. I - Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito sotto ulteriore ed ultimo profilo – Contraddittorietà tra atti, dal momento che, ove il capitolato dovesse essere interpretato nel senso proposto dalla commissione, le previsioni in esso contenute contrasterebbero apertamente con quelle contenute nel decreto dell’Ufficio territoriale del Governo di Siena del 9 maggio 2002 n. prot. 898/I. Sett. I, con riferimento al servizio di tenuta chiavi, visto che l’offerta della Sicurpol è stata redatta in stretta aderenza con le disposizioni contenute in detto decreto.
Con ordinanza n. 50 del 2005, questo Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, disponeva che fosse trattenuta l’offerta della Sicurpol presso la Camera di commercio di Siena e fissava l’udienza per la discussione nel merito della controversia.
1.2. - La Camera di commercio, precedentemente alla data fissata per la celebrazione dell’udienza fissata per il merito nel ricorso avanzato dalla Sicurpol nei confronti delle decisioni assunte nel corso della gara in questione, provvedeva a riconvocare la commissione allo scopo di riaprire l’istruttoria e di rivalutare sia la posizione della stessa Sicurpol che della Coop. VOLPE con riferimento agli esiti della conclusa procedura selettiva, consentendo la partecipazione delle imprese interessate.
Con determinazione del Segretario generale n. 54 del 17 febbraio 2005, la Camera di commercio di Siena confermava le decisioni già assunte dalla commissione in corso di selezione, sia con riferimento alla esclusione dell’offerta presentata dalla Sicurpol dalla gara, che all’aggiudicazione della stessa in favore della Coop. VOLPE.
Anche nei confronti di tale determinazione segretariale nonché dell’intera procedura svolta dalla Camera di commercio di Siena medio tempore, rispetto alla decisione giudiziale sul primo ricorso proposto, insorgeva la Sicurpol deducendo:
1) Eccesso di potere per nullità e/o inesistenza dell’atto impugnato – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto la nuova determinazione segretariale appariva incompleta nella motivazione, in particolare con riferimento alla contestata circostanza che la Sicurpol non fosse in regola con gli obblighi relativi al pagamento del diritto annuale previsto a carico delle imprese iscritte al Registro delle imprese;
2) Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito, motivazione erronea, ingiustizia derivata – Violazione del principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni concorsuali nonché del principio di buona amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, perché la Camera di commercio di Siena è intervenuta con la nuova procedura valutativa in pendenza di una decisione cautelare emessa dal Tribunale amministrativo regionale, con la conseguenza che la determinazione segretariale adottata all’esito di tale secondo valutazione non può che coincidere con una inammissibile integrazione postuma del provvedimento già impugnato con il primo ricorso;
3) Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito, manifesta illogicità e ingiustizia derivata – Violazione del principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni concorsuali nonché del principio di buona amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, dal momento che il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese, contestato alla Sicurpol con la seconda determinazione segretariale è smentito in punto di diritto, perché la Società ha fatto ricorso alla procedura consentita dalla circolare della C.C.I.A.A. di Siena che permette di compensare quanto dovuto con eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi e, in punto di fatto, con la circostanza che in data 22 dicembre 2004 la Sicurpol ha effettuato l’integrazione di pagamento, dopo l’intervenuta compensazione, con riferimento a quanto dovuto per il diritto annuale di iscrizione;
4) Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito, manifesta illogicità e ingiustizia derivata – Violazione del principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni concorsuali nonché del principio di buona amministrazione – Eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo, visto che, seppure fosse confermata una irregolarità della Sicurpol con riferimento al pagamento del diritto annuale di iscrizione, tale requisito non avrebbe potuto mai portare alla esclusione dell’offerta presentata perché non indicato come essenziale – e a pena di esclusione – nel capitolato.
Con riferimento a tale secondo ricorso, dopo una ordinanza presidenziale istruttoria, con decreto presidenziale n. 183 del 4 marzo 2005, veniva respinta l’istanza cautelare di adozione di decreto presidenziale ex art. 3 della legge n. 205 del 2000 avanzata dalla parte ricorrente.
2. – L’Amministrazione intimata, oltre a contestare nel merito le avverse prospettazioni, eccepiva preliminarmente:
- con riferimento al primo ricorso, l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse da parte della Sicurpol, che non avrebbe mai potuto risultare aggiudicataria dell’appalto perché priva del requisito, fissato all’art. 16 punto 9 del capitolato d’oneri, che imponeva alle ditte concorrenti di essere in regola con il pagamento del diritto annuale previsto a carico delle imprese iscritte al registro;
- con riferimento al secondo ricorso, l’inammissibilità delle censure proposte avverso il capitolato d’oneri perché tardivamente avanzate solo dopo l’intervenuta esclusione dalla gara dell’offerta presentata da Sicurpol.
3. – In via preliminare il Collegio rileva la evidente connessione soggettiva ed oggettiva che intercorre tra i due ricorsi proposti.
Infatti essi, che vedono protagoniste le stesse parti processuali, scaturiscono entrambi dalla contestata illegittimità del comportamento svolto dalla commissione di gara nel corso della procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza e trasporto valori bandito dalla Camera di commercio di Siena nonché dei conseguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione, ivi compreso quello esitato alla riapertura dell’istruttoria e confermativo delle decisioni in un primo tempo assunte dalla Camera di commercio ed oggetto del primo gravame.
Ne deriva pertanto, per ovvie ragioni di economia processuale, che il Collegio opportunamente disponga la riunione del ricorso n. R.g. 329 del 2005 al ricorso n. R.g. 2570 del 2004, onde giungere alla decisione dell’intera controversia in un unico contesto.
4. – In secondo luogo, sempre in via preliminare, il Collegio rileva come il provvedimento adottato con determinazione del segretario generale della Camera di commercio di Siena n. 54 del 17 febbraio 2005, in quanto posto in essere all’esito di una procedura di rivalutazione delle posizioni assunte in gara dalla Sicurpol e dalla Coop. VOLPE nonché della correttezza delle decisioni, a suo tempo adottate dalla commissione aggiudicatrice, di escludere l’offerta della prima e di aggiudicare l’appalto alla seconda, costituisce un provvedimento che:
a) è stato emesso a conclusione di una rivisitazione istruttoria delle condizioni e dei presupposti in base ai quali è stato redatto il verbale di gara del 13 ottobre 2004 nella parte in cui si disponeva l’esclusione dell’offerta presentata dalla Sicurpol ed è stata adottata la determinazione segretariale n. 334 del 25 ottobre 2004 con la quale si disponeva l’aggiudicazione dell’appalto alla Coop. VOLPE, atti entrambi impugnati dalla Società ricorrente con il ricorso n. R.g. 2570 del 2004;
b) nel contenuto conferma le conclusioni alle quali l’Amministrazione era pervenuta nelle occasioni in cui erano stati adottati gli atti sopra indicati;
c) non assume carattere meramente confermativo, atteso che è stato adottato all’esito di una nuova rivalutazione istruttoria con procedura che ha visto coinvolte le due imprese interessate e dunque si compendia, formalmente e sostanzialmente, in un nuovo provvedimento amministrativo;
d) coagula in sé tutta la portata sfavorevole e pregiudizievole, nei confronti della Società ricorrente, degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il primo ricorso.
Conseguentemente, per le ragioni sopra illustrate, deve ritenersi che l’interesse a ricorrere sussistente in capo alla Società ricorrente con riguardo alle domande proposte con il ricorso n. R.g. 2570 del 2004 sia venuto meno, essendosi trasferito integralmente nell’ambito dell’impugnativa avverso gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione resistente e, a loro volta, fatti oggetto di impugnativa con il ricorso n. R.g. 329 del 2005, i quali, d’altronde, richiamano il contenuto dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. R.g. 2570 del 2004.
Va dunque dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, del ricorso n. R.g. 2570 del 2004, dirottando lo scrutinio giurisdizionale sul secondo ricorso, in ordine al quale vengono in emersione tutte le censure già dedotte con il primo gravame proposto dalla Sicurpol.
5. – Sempre in via preliminare deve darsi risposta alle eccezioni sollevate dalla parte resistente sia sul difetto di interesse ad agire sia sulla tardività delle censure dedotte nei confronti del capitolato d’oneri.
La prima eccezione è relativa alla inammissibilità del ricorso in quanto la Sicurpol non avrebbe mai potuto risultare aggiudicataria dell’appalto perché priva del requisito, fissato all’art. 16 punto 9 del capitolato d’oneri, che imponeva alle ditte concorrenti di essere in regola con il pagamento del diritto annuale previsto a carico delle imprese iscritte al registro.
L’eccezione non è fondata, in quanto è fondata la censura opposta, dedotta dalla Società ricorrente avverso il provvedimento segretariale impugnato con il ricorso n. R.g. 329 del 2005 in cui si contesta il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al Registro delle imprese.
Nel verbale della commissione aggiudicatrice del 15 febbraio 2005, stilato nel corso della procedura di rivalutazione delle posizioni della Sicurpol e della Coop. VOLPE, in relazione alle decisioni già assunte dall’Amministrazione camerale nel corso della selezione per l’affidamento del servizio di vigilanza e di trasporto valori, confermato nella decisione del Segretario generale n. 54 del 17 febbraio 2005, si dà notizia della irregolarità costituita dalla circostanza che la Sicurpol non fosse in regola con gli obblighi relativi al pagamento del diritto annuale previsto a carico delle imprese iscritte al Registro delle imprese.
Pervero, in riferimento a tale nuovo atto emanato dall’Amministrazione, non ha pregio il secondo motivo di censura dedotto dalla Società ricorrente e volto a contestare la legittimità della ridetta determinazione segretariale, in quanto si sostanzierebbe in una non ammissibile integrazione postuma della prima decisione assunta nel verbale del 13 ottobre 2004 di escludere l’offerta della ricorrente, trattandosi invero ed al più di integrazione motivazionale assunta all’esito di una rivalutazione operata dall’Amministrazione, peraltro in contraddittorio con le parti interessate, di per sé non esclusa dall’ordinamento.
Ciò che invece non convince, come ha chiarito la Società ricorrente nell’ultimo motivo di censura dedotto, è il ragionamento svolto dalla commissione sul punto in questione e che sorreggerebbe ulteriormente la decisione di escludere l’offerta della ricorrente dalla selezione.
In disparte la non trascurabile circostanza che nulla dice la commissione circa l’irregolarità rilevata in sede di selezione con riferimento alla posizione della Coop. VOLPE per la mancanza della certificazione di qualità ISO (ved. verbale del 13 ottobre 2004, in atti), circostanza che avrebbe dovuto determinare, in assenza di altri e diversi riscontri, la esclusione della citata cooperativa come da prescrizione del capitolato, sta di fatto che l’ulteriore motivo di esclusione della offerta presentata dalla Sicurpol si fonderebbe sul mancato pagamento della quota annuale di iscrizione al Registro delle imprese.
Tuttavia emerge dagli atti che la Camera di commercio di Siena ben conosceva il fatto che la Sicurpol aveva già utilizzato, nel corso dell’anno 2001, le possibilità offerte dalla circolare della C.C.C.I.A.A. di Siena avente ad oggetto le modalità di calcolo per il pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese, nella parte in cui consente la compensazione della somma con altri crediti dall’impresa vantati per tributi e/o contributi.
Tale sistema abilita le imprese, in altri termini, di effettuare nel corso dell’anno un doppio pagamento calibrandolo in ragione dei crediti vantati “per altri tributi e/o contributi”: dal momento che, per effetto della compensazione, l’ammontare esatto del dovuto dall’impresa non è facilmente calcolabile in un determinato periodo dell’anno, ben può accadere che l’impresa stessa, dopo aver pagato un acconto, integri il pagamento entro la fine dell’anno, come è avvenuto nella specie e risulta dagli atti (in data 22 dicembre 2004), in ragione delle somme che non dovrà più corrispondere per il pagamento del diritto annuale di iscrizione, essendo state scomputate per effetto dell’intervenuta compensazione con i crediti vantati “per altri tributi e/o contributi”.
Ritenere, come ha affermato la commissione in sede di procedura di rivalutativa in via di autotutela della posizione della Sicurpol e della Coop. VOLPE, che la compensazione è un istituto “eventuale” e che, quindi, “la Camera non può in alcun modo regolarizzare d’ufficio le situazioni delle imprese attuando compensazioni tra annualità diverse del diritto camerale” e, nello stesso tempo, che “anche qualora l’istanza di compensazione fosse accolta l’impresa alla data di presentazione dell’offerta non era in regola con il pagamento del diritto annuale (…)”, rappresentano valutazioni che si appalesano contraddittorie ed illogiche e soprattutto non aderenti con il contenuto della circolare sopra citata, la quale appresta comunque uno strumento compensativo che, per essere effettivamente utilizzato, necessita di una applicazione temporale diluita nel corso dell’anno solare.
Deriva da quanto sopra che, all’un tempo:
A) è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resitente e relativa all’impossibilità che comunque il servizio avrebbe potuto affidarsi alla Sicurpol in quanto in debito di pagamento della quota annuale di iscrizione al Registro delle imprese;
B) è fondata la censura avverso la integrazione della motivazione alla decisione di escludere l’offerta della ricorrente dalla selezione, contenuta nella determinazione segretariale n. 54 del 17 febbraio 2005, di talché quest’ultima si manifesta illegittima e deve essere annullata.
6. – La seconda eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente riguarda l’inammissibilità delle censure dedotte avverso le norme del capitolato d’oneri, in quanto queste avrebbero dovuto essere proposte dalla ricorrente entro i termini decadenziali, di cui all’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dalla conoscenza del capitolato e non, successivamente e tardivamente, dopo l’adozione della decisione di escludere l’offerta dalla gara e di aggiudicare quest’ultima all’odierna cooperativa controinteressata.
In ordine a tale eccezione il Collegio non può che richiamare i condivisibili insegnamenti dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione 29 gennaio 2003 n. 1, ha chiarito che devono essere impugnate immediatamente solo le clausole del bando che stabiliscono i requisiti di partecipazione alla procedura e che rivestono, quindi, valenza lesiva concreta e direttamente percepibile dall'impresa che vede pregiudicato da subito il suo interesse partecipativo, mentre quelle che concernono le regole della selezione ed i criteri di aggiudicazione (quali quelle nella specie contestate) vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, e, in particolare, all’atto di esclusione ed all'aggiudicazione, che, solo, ne rivelano l'effettiva idoneità lesiva ed attualizza l'interesse alla contestazione della loro legittimità.
Ne deriva l’infondatezza di tale eccezione per come formulata dalla resistente.
7. – Passando al merito della controversia il Collegio osserva che le censure dedotte da parte ricorrente si rivelano fondate di talché il ricorso deve essere accolto.
La soluzione della controversia in esame è collegata alla valutazione circa la legittimità o meno dell’unico motivo superstite (all’esito delle osservazioni sopra illustrate) di esclusione dell’offerta presentata dalla Sicurpol.
Dalla lettura di quanto riportato a pagina 11 del verbale di cui alla seduta del 13 ottobre 2004 (versato da entrambe le pari costituite in giudizio), emerge testualmente che: “(…) la Commissione accerta che l’importo offerto di € 216,93 non rispetta le tariffe di legalità di cui al citato decreto prefettizio essendo superiore alle fasce di oscillazione del 30%; pertanto non procede all’ulteriore esame dell’offerta ed alla successiva attribuzione del punteggio”.
In altri termini la commissione aggiudicatrice:
a) aveva dapprima verificato che nell’offerta era previsto per il servizio di tenuta chiavi l’importo di € 216,93;
b) aveva quindi rilevato che il decreto prefettizio prot. 898/I.V. Sett. I del 9 maggio 2002 stabilisce che per il servizio di tenuta chiavi la tariffa di legalità è di € 103,30 mensili con oscillazione del 30% (con fasce di oscillazione in più pari ad € 134,29 ed in meno pari ad € 72,31);
c) aveva altresì rilevato che all’art. 15, punto A, del capitolato d’oneri si precisava quanto segue: “Le offerte che non rispettino le tariffe di legalità e le relative fasce di oscillazione (arrotondamento al secondo decimale seguendo le disposizioni normative per l’arrotondamento dell’Euro) saranno automaticamente escluse”;
d) nonché che all’art. 1, ultimo comma, del capitolato si prescriveva: “L’appalto è suddiviso in tre lotti corrispondenti a ciascuna delle sedi sopra indicate (cioè le sedi di Siena, Poggibonsi e Montepulciano); il servizio di “tenuta chiavi” è considerato unico ed indivisibile per i tre lotti”;
e) ed ancora che l’art. 2 del capitolato riportava, tra l’altro, che “(…) Il servizio di cui al punto 1 (cioè quello di tenuta chiavi) è computato in modo forfetario e mensile, con un unico importo per i tre lotti oggetto dell’appalto”, come peraltro ribadito nell’art. 16, punto 2, del medesimo capitolato.
Deriva da quanto sopra che la commissione aggiudicatrice, nella decisione riportata nel verbale del 13 ottobre 2004, aveva escluso l’offerta della Sicurpol solo per il motivo costituito dalla inadeguatezza dell’importo forfetario offerto per il servizio di tenuta chiavi, che risultava di molto superiore alla tariffa di legalità, pur se considerata nella sua possibile oscillazione al rialzo, senza che alcun riferimento fosse stato fatto ad una ulteriore irregolarità relativa al mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al Registro delle imprese.
8. - Orbene, dalla piana lettura delle prescrizioni del capitolato ben emerge che il contenuto delle stesse, per le espressioni utilizzate, era idoneo a condurre l’interprete (e, quindi, il concorrente invitato a partecipare alla trattativa privata per gara ufficiosa) a ritenere che l’offerta ben poteva essere presentata, con riguardo alla voce circa la “tenuta delle chiavi”, con un unico importo, forfetario mensile, per i tre lotti costituiti dalle sedi di Siena, Poggibonsi e Montepulciano, che rappresentasse la somma dei corrispettivi dovuti con riferimento al servizio svolto per ciascuna sede.
In altri termini, le prescrizioni della lex specialis ben potevano prestarsi ad una interpretazione, delle espressioni in essa utilizzate, dalla quale discendesse l’onere per la concorrente di indicare, in luogo del corrispettivo del servizio di tenuta chiavi per ciascun lotto con cifre separate, il corrispondente importo in unica soluzione della somma di quanto richiesto all’Amministrazione per la prestazione dell’intero servizio di tenuta delle chiavi (delle tre sedi camerali in questione).
Ne deriva che, in virtù di tale interpretazione possibile, l’importo indicato dalla Sicurpol e pari a € 216,93, non realizzava affatto una violazione delle tariffe di legalità, in quanto esso non rappresentava neppure il triplo della tariffa base di legalità che, come si è sopra riportato, assomma a € 103,30, ma è corrispondente, invece, al triplo del minimo tariffario consentito, tenuto conto della oscillazione del 30% fissata dal decreto prefettizio prot. n. 898/I.V. Sett. I del 9 maggio 2002 (cioè € 72,31 moltiplicato 3).
Dunque l’Amministrazione camerale, per il tramite della commissione aggiudicatrice, ha escluso la Sicurpol perché l’offerta in questione presentata dalla concorrente “non rispetta le tariffe di legalità di cui al citato decreto prefettizio essendo superiore alle fasce di oscillazione del 30%”, circostanza non esatta se si tiene conto della oscillazione al ribasso ed alla considerazione che l’importo, seppur espresso in una unica soluzione, era relativo a tre servizi distinti, ma considerati unitariamente ai fini della traduzione del corrispettivo in cifre da indicare nell’offerta. Né, peraltro, alcuna indicazione del capitolato d’oneri conduceva a ritenere che non si potesse conteggiare l’importo per ciascun servizio, pur sempre nel rispetto delle tariffe di legalità, per poi tradurlo in un unico contesto riassunto nella cifra da trascrivere nell’offerta.
Posto che, come si è sopra ampiamente chiarito, il tenore delle espressioni usate nelle prescrizioni del capitolato d’oneri, ben potevano condurre a ritenere che le concorrenti dovessero solo calcolare il corrispettivo per ciascun servizio e tradurlo, in una unica indicazione, nell’importo richiesto all’Amministrazione per lo svolgimento del compito della tenuta delle chiavi con riferimento alle tre sedi di Siena, Poggibonsi e Montepulciano, la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto, quantomeno, piuttosto che escludere ipso facto la Sicurpol, provvedere a chiedere chiarimenti alla stessa prima di considerare la irregolarità dell’offerta ed ammettere, verosimilmente, la correttezza di una interpretazione delle prescrizioni della lex specialis di gara diversa da quella accolta dalla commissione stessa.
9. - Come è noto, le disposizioni contenute nell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si applicano anche ai procedimenti per la scelta del contraente di una Pubblica amministrazione, in quanto:
a) quest’ultima non ha l'obbligo di invitare i concorrenti ad una gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate, atteso che l'art. 6 della legge n. 241 del 1990 prevede al riguardo una potestà discrezionale dell'Amministrazione, che può essere esercitata, come temperamento all'eccessivo rigore delle forme, solo in base ad un'esplicita previsione del bando o comunque alla stregua di considerazioni oggettive (quali, ad esempio, carenze documentali dovute alla ambiguità di alcune clausole del bando), e non per supplire a carenze della documentazione prodotta, addebitabili solo alla ditta concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2003 n. 357 e 2 luglio 2001 n. 3595);
b) nello stesso tempo, debbono ritenersi sanabili tutte le irregolarità documentali che non siano espressamente sanzionate dal bando di gara e che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio di coloro che vi partecipano, tanto più quando tali irregolarità appaiano anche riconducibili ad una non perspicua formulazione delle regole del procedimento da parte dell'Amministrazione. In tal senso costituisce principio generale, sempre che non vi si oppongano ragioni legate ad esigenze di corretto svolgimento del procedimento o di rispetto di situazioni giuridiche di altri soggetti, la circostanza secondo la quale l'Amministrazione nel corso del procedimento di gara d'appalto può sempre invitare il privato a completare o a chiarire la documentazione esibita (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2002 n. 133);
c) infatti, in tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli volti ad individuare il contraente della Pubblica amministrazione, l'istruttoria è informata al principio dell'iniziativa d'ufficio e del potere-dovere del responsabile del procedimento di acquisire d'ufficio (nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento del cittadino, nonché del rispetto del canone costituzionale di imparzialità della Pubblica amministrazione, di cui è baluardo l’art. 97 Cost.) ogni elemento utile e di invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete, oppure esibire documenti mancanti, come prevede l'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce, tra l'altro, che il responsabile del procedimento adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può ordinare esibizioni documentali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1998 n. 1815 e 30 settembre 1996 n. 1065);
d) in particolare, in materia di aggiudicazione di appalti di servizi, l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, attribuisce all'Amministrazione procedente il potere-dovere, in presenza di una certificazione ritenuta incompleta, di invitare l'impresa ad integrarla e ciò specialmente quando l'incompletezza documentale appaia con buona probabilità addebitabile non ad incuria della ditta concorrente, bensì al modus operandi dell'Ufficio che ha rilasciato la certificazione ovvero, come è avvenuto nel caso in esame, quando dal tenore della prescrizione del bando o del capitolato non è facilmente evincibile quale contenuto la documentazione richiesta dovrebbe recare per ritenersi esaustiva ai fini della dimostrazione del possesso del richiesto requisito in capo alla ditta concorrente.
Dei principi sopra riportati ben poteva l’Amministrazione camerale, per il tramite della commissione aggiudicatrice, tenere conto prima di escludere l’offerta della Sicurpol dalla gara informale e durante lo svolgimento di quest’ultima: atteso che la questione non è stata trattata dall’Amministrazione neppure in sede di riesame delle posizioni di Sicurpol e di Coop. VOLPE, in quanto la nota con la quale le ditte sono state invitate a produrre memorie fa esclusivo riferimento, per la Sicurpol, alla circostanza che l’impresa non fosse in regola con l’obbligo del pagamento annuale dell’iscrizione presso il Registro delle imprese (così a pag. 2della determinazione n. 17 del 19 gennaio 2005, versata in atti), si manifesta nel senso sopra indicato l’illegittimità del comportamento tenuto nella specie dalla Camera di commercio di Siena e del conseguente provvedimento di esclusione dell’offerta della Sicurpol dalla selezione, anche sotto il secondo profilo fin qui esaminato.
10. – Alla luce delle sopra esposte considerazioni, dovendosi ritenere fondate le censure dedotte dalla Società Sicurpol, i ricorsi, disposta la loro riunione, possono essere decisi nel senso che il ricorso n. R.g. 2570 del 2004 sia dichiarato improcedibile, mentre il ricorso n. R.g. 329 del 2005 sia accolto con annullamento dell’atto di esclusione impugnato e conseguente invalidazione delle ulteriori attività nelle more poste in essere dall’Amministrazione, ivi compresi l’aggiudicazione alla Coop. VOLPE e il relativo contratto stipulato dalla Camera di commercio di Siena con la predetta impresa aggiudicataria dell’appalto.
La condanna al pagamento delle spese processuali si determina in ragione della soccombenza, di talché la sola Amministrazione resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti della Società ricorrente, in ragione di complessivi € 4.000,00 (euro quattromila), oltre IVA e CPA come per legge, restando compensate le spese di lite con riferimento alla cooperativa controinteressata.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sui ricorsi in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso n. 329 del 2005 al ricorso n. 2570 del 2004;
2) dichiara improcedibile il ricorso n. 2570 del 2004;
3) accoglie il ricorso n. 329 del 2005 e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dichiara l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato.
Condanna la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della Società Sicurpol. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila), oltre IVA e CPA come per legge.
Spese compensate con riferimento alla Coop V.O.L.P.E.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28 aprile 2005.

 

Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
F.to Giseppe Petruzzelli

 

Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
F.to Stefano Toschei

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 SETTEMBRE 2005

 



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