| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 settembre
2005 n. 4295
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Sicurpol s.r.l. (Avv.ti L. Garzia e M. Cardinali) contro
la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
di Siena (Avv. F. Mancuso) e nei confronti della soc. Coop.
V.O.L.P.E. (non costituita) |
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1. Contratti della p.a. – Appalti di servizi
- Esclusione per mancato pagamento della quota annuale di
iscrizione al registro delle imprese –– Circolare della
C.C.I.A.A. di Siena - Consente la compensazione con altri
crediti dall’impresa vantati per tributi e/o contributi
– Illegittimità
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2. Contratti della p.a. – Appalti di servizi
- Art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 -
Attribuisce all'Amministrazione procedente il potere-dovere
in presenza di una certificazione ritenuta incompleta di
invitare l'impresa ad integrarla
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1. È illegittima l’esclusione dalla gara
per preteso mancato pagamento della quota annuale di iscrizione
al registro delle imprese laddove la stessa stazione appaltante
(Camera di Commercio di Siena), con propria circolare, abbia
previsto la possibile compensazione della relativa somma
con altri crediti dall’impresa vantati per tributi e/o contributi.
Tale sistema compensativo difatti abilita le imprese ad
effettuare, nel corso dell’anno, un doppio pagamento calibrandolo
in ragione dei crediti vantati. Non essendo facilmente calcolabile
l’ammontare esatto del dovuto dall’impresa in un determinato
periodo dell’anno, ben può accadere che l’impresa stessa,
dopo aver pagato un acconto, integri il pagamento entro
la fine dell’anno, come avvenuto nel caso di specie
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2. In materia di aggiudicazione di appalti
di servizi, l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 157, attribuisce all'Amministrazione procedente il potere-dovere,
in presenza di una certificazione ritenuta incompleta, di
invitare l'impresa ad integrarla e ciò specialmente quando
l'incompletezza documentale appaia con buona probabilità
addebitabile non ad incuria della ditta concorrente, bensì
al modus operandi dell'Ufficio che ha rilasciato la certificazione
ovvero quando dal tenore della prescrizione del bando o
del capitolato non è facilmente evincibile quale contenuto
la documentazione richiesta dovrebbe recare per ritenersi
esaustiva ai fini della dimostrazione del possesso del richiesto
requisito in capo alla ditta concorrente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore; ha pronunciato la seguente
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sui ricorsi:
* n. R.g. 2570 del 2004 proposto
da
“SICURPOL S.r.l.”, in persona del rappresentante
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Luana Garzia e Monica Cardinali ed elettivamente domiciliata
presso la sede di questo Tribunale amministrativo regionale
in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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contro
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- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA di SIENA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mancuso
ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via dè Rondinelli
n. 2, presso lo studio dell’avv. Mauro Montini;
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e nei confronti
- dell’“ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SOC. COOP.
V.O.L.P.E.”, in persona del rappresentante legale pro
tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia
- del capitolato di oneri relativi all’appalto del “servizio
di vigilanza per la sede camerale e per le sedi staccate
e trasporto valori per le sedi distaccate” bandito dalla
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Siena, nella parte in cui lo stesso prevede che: a) il
servizio di “tenuta chiavi” sia considerato “unico ed indivisibile
per i tre lotti” in cui l’appalto medesimo è suddiviso (relativo
alle sedi di Siena, Poggibonsi e Montepulciano), ex art.
1, ultimo comma; b) detto servizio sia “computato in modo
forfetario e mensile, con un unico importo per i tre lotti
oggetto dell’appalto”, ex art. 2, ultimo comma, ove tale
inciso sia interpretato nel senso proposto dalla commissione
aggiudicatrice;
- del verbale di gara del 13 ottobre 2004, nella parte in
cui non si è proceduto alla valutazione dell’offerta presentata
dalla ricorrente in data 8 ottobre 2004 in quanto redatta,
a detta dell’Amministrazione, in violazione delle tariffe
di legalità approvate dall’Ufficio territoriale di Governo
di Siena, prot. n. 898/I.V Sett. I del 9 maggio 2002 e nella
parte in cui la stessa non ha escluso dalla trattativa la
ditta aggiudicataria, priva del requisito previsto a pena
di esclusione dall’art. 16, primo comma, n. 6 e terzo comma
del capitolato;
- della determinazione del Segretario generale della Camera
di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena
del 25 ottobre 2004 n. 334, mediante la quale è stato approvato
il verbale redatto in data 13 ottobre 2004 dalla commissione
per l’esame delle offerte ed è stato aggiudicato all’Istituto
di vigilanza privata Soc. coop. V.O.L.P.E. a r.l. l’appalto
per il servizio di vigilanza per la sede camerale e le sedi
distaccate e trasporto valori per le sedi distaccate;
- della comunicazione del provvedimento da ultimo citato
alla ricorrente, mediante nota del 27 ottobre 2004 n. prot.
0619636;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
rispetto a quelli sopra indicati, anche di estremi sconosciuti,
compresi, per quanto occorrer possa:
1) la determinazione del Segretario generale n. 313 del
28 settembre 2004, mediante la quale è stato disposto di
approvare il capitolato d’oneri relativo all’appalto per
cui è ricorso;
2) la lettera di invito trasmessa dalla Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Siena in data 28
settembre 2004 n. prot. 17558, con allegato il capitolato
di cui si discorre.
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* n. R.g. 329 del 2005
proposto da
“SICURPOL S.r.l.”, in persona del rappresentante legale
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luana Garzia
e Monica Cardinali ed elettivamente domiciliata presso la
sede di questo Tribunale amministrativo regionale in Firenze,
Via Ricasoli n. 40;
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contro
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- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA di SIENA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mancuso
ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via dè Rondinelli
n. 2, presso lo studio dell’avv. Mauro Montini;
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e
nei confronti
-
dell’“ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SOC. COOP. V.O.L.P.E.”,
in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito
in giudizio; |
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per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia
- della determinazione del Segretario generale della Camera
di commercio industria artigianato e agricoltura di Siena
del 19 gennaio n. 2005 nella parte in cui prevede “di avviare
il procedimento di riesame dell’aggiudicazione della gara
di appalto a trattativa privata per l’affidamento del servizio
di vigilanza per la sede camerale e le sedi distaccate e
di trasporto valori per le sedi distaccate, di cui alla
propria precedente determinazione n. 334 del 25 ottobre
2004” e “di darne comunicazione all’impresa aggiudicataria
ed all’impresa ricorrente, invitandole a presentare, entro
e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione
medesima, memorie e note relative all’aggiudicazione di
cui trattasi”;
- della comunicazione della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Siena del 21 febbraio 2005
prot. n. 6517 con allegata determinazione del Segretario
generale della Camera di commercio industria artigianato
e agricoltura di Siena n. 54 del 17 febbraio 2005 nella
parte in cui determina “di confermare l’esclusione dalla
gara dell’Istituto di Vigilanza Sicurpol S.r.l. per le ragioni
tutte espresse dalla commissione per l’esame delle offerte
nel verbale del 13 gennaio 2004 e nel verbale del 15 febbraio
2005” e “di confermare l’aggiudicazione all’Istituto di
Vigilanza Privata Soc. Cooperativa V.O.L.P.E. a r.l. – Via
P. Franci n. 7, Loc. Renaccio – 53100 Siena, l’appalto per
il servizio di vigilanza per la sede camerale e le sedi
distaccate e trasporto valori per le sedi distaccate”;
- del verbale di gara del 15 febbraio 2005 nella parte in
cui si è proceduto alla valutazione dell’offerta presentata
dalla ricorrente in data 8 ottobre 2004, non tenendo conto
della circolare della C.C.I.A.A. avente ad oggetto le modalità
di calcolo del diritto annuale per l’iscrizione al Registro
delle imprese, la quale prevede la possibilità di compensare
il pagamento del suddetto diritto annuale con altri crediti
e/o tributi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
rispetto a quelli sopra indicati, anche di estremi sconosciuti.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata
nonché i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 50 del 13 gennaio 2005, con la quale
questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta
dalla Società ricorrente con riferimento al ricorso n. R.g.
2570 del 2004;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 171 del 2005
adottata, con riferimento al ricorso n. R.g. 329 del 2005,
in data 28 febbraio 2005 ed il successivo decreto presidenziale
n. 183 del 2005 del 4 marzo 2005, con il quale è stata respinta
l’istanza cautelare di adozione di decreto presidenziale
ex art. 3 della legge n. 205 del 2000 avanzata dalla parte
ricorrente;
Esaminate tutte le memorie difensive prodotte in entrambi
i giudizi dalle parti controvertenti con i documenti ad
esse allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.
Monica Cardinali e, per l’Amministrazione resistente, l’avv.
Mauro Montini, in sostituzione dell’avv. Fulvio Mancuso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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I - Con il ricorso rubricato al n.
R.g. 2570 del 2004, la Società “SICURPOL S.r.l.” (d’ora
in poi Sicurpol) ha impugnato il capitolato d’oneri relativo
all’appalto, bandito dalla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Siena, il verbale di gara relativo
alla seduta del 13 ottobre 2004, nel corso della quale l’offerta
presentata dalla Società ricorrente era stata esclusa dalle
successive fasi della selezione ed il provvedimento del
Segretario generale della Camera di commercio n. 334 del
25 ottobre 2004 con il quale era aggiudicato l’appalto di
cui sopra all’Istituto di Vigilanza Privata Soc. Cooperativa
V.O.L.P.E. a r.l. (d’ora in poi Coop VOLPE), in quanto la
commissione di gara, nell’escludere l’offerta della ricorrente
dalla selezione in corso, aveva errato nell’interpretazione
delle prescrizioni indicate nel capitolato d’oneri le quali,
qualora fosse corretta l’interpretazione fatta propria dalla
commissione, sarebbero illegittime. Nello stesso tempo la
Società ricorrente lamentava la circostanza che l’appalto
di servizi in questione fosse stato aggiudicato alla Coop.
VOLPE, visto che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa
dalla gara perché l’impresa in questione non era in possesso
della certificazione di qualità ISO, indicata come necessaria
dal bando a pena di esclusione.
Conseguentemente chiedeva l’annullamento giudiziale della
disposta esclusione e dell’aggiudicazione in favore della
controinteressata.
Nel silenzio processuale di quest’ultima, pur debitamente
raggiunta dalla notifica del ricorso introduttivo, si costituiva
in giudizio la Camera di commercio intimata eccependo, in
via preliminare, il difetto di interesse a ricorrere da
parte della Società Sicurpol, dal momento che la stessa
non avrebbe mai potuto risultare aggiudicataria dell’appalto
perché priva del requisito, fissato all’art. 16 punto 9
del capitolato d’oneri, che imponeva alle ditte concorrenti
di essere in regola con il pagamento del diritto annuale
previsto a carico delle imprese iscritte al registro.
Nel merito l’Amministrazione resistente ribadiva la correttezza
del comportamento assunto dalla commissione nel corso della
procedura di aggiudicazione e la contestuale infondatezza
dei motivi di censura così come prospettati dalla Società
ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso proposto.
Con ordinanza n. 50 del 13 gennaio 2005, questo Tribunale
accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente,
disponendo che fosse trattenuta presso la Camera di commercio
l’offerta presentata dalla Sicurpol e fissando l’udienza
per il merito.
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II – Nelle more la Camera di commercio
di Siena avviava, per il tramite della commissione aggiudicatrice,
una nuova istruttoria avente come oggetto la rivalutazione
della esclusione della Società ricorrente e della corretta
aggiudicazione dell’appalto alla Coop. VOLPE, coinvolgendo
entrambe le imprese interessate.
All’esito di tale procedura, la Camera di commercio di Siena,
con determinazione del Segretario generale 17 febbraio 2005
n. 54, confermava l’esclusione nei confronti dell’offerta
presentata a suo tempo dalla Sicurpol nonché l’aggiudicazione
dell’appalto del servizio di vigilanza in favore della Coop.
VOLPE.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la Sicurpol,
con ricorso rubricato al n. R.g. 329 del 2005, tacciando
di illegittimità anche la nuova procedura svolta dalla Camera
di commercio di Siena e le relative conclusioni alla quale
quest’ultima era giunta, anche perché l’intera operazione
posta in essere dall’Amministrazione dopo l’emanazione della
decisione cautelare del Tribunale, con ordinanza n. 50 del
2005, conteneva elementi di preventiva elusione rispetto
a quel che sarebbe stata la verosimile valutazione giudiziale
conclusiva della vicenda.
Restava estranea anche a questo secondo giudizio la controinteressata
Coop. VOLPE, mentre si costituiva la Camera di commercio
di Siena eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità delle
prospettazioni avanzate dalla Sicurpol in ordine all’illegittimità
delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri e in
base alle quali era a suo tempo stata disposta l’esclusione
dell’offerta dalla gara, poi confermata con il provvedimento
impugnato con il ricorso n. R.g. 329 del 2005, in quanto
le relative censure avrebbero dovuto essere proposte nell’immediatezza
della conoscenza del capitolato da parte della Società ricorrente
e non solo dopo l’intervenuta esclusione dalla selezione.
Nel merito l’Amministrazione resistente confermava la correttezza
della procedura di rivalutazione della posizione delle concorrenti
Sicurpol e Coop. VOLPE rispetto alle decisioni già assunte
dalla commissione aggiudicatrice, chiedendo la reiezione
anche di questo secondo gravame.
La Sicurpol avanzava istanza cautelare da assumersi in sede
presidenziale inaudita altera parte, in ordine alla
quale erano adottati, dapprima, l’ordinanza presidenziale
istruttoria n. 171 del 2005 al fine di acquisire documentazione
a cura della Camera di commercio di Siena e, successivamente,
il decreto presidenziale n. 183 del 4 marzo 2005, con il
quale era respinta l’istanza cautelare di adozione di decreto
presidenziale ex art. 3 della legge n. 205 del 2000 avanzata
dalla parte ricorrente.
Le parti depositavano in giudizio ulteriori memorie e documentazione
e la Sicurpol provvedeva, nel corso della discussione finale,
a produrre tardivamente una memoria conclusiva, attività
alla quale si opponeva la difesa dell’Amministrazione resistente.
Alla udienza di merito del 28 aprile 2005 entrambi i ricorsi
erano trattenuti in decisione.
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DIRITTO
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1. – Per una migliore intelligenza
della questione giova riepilogare brevemente, sulla scorta
dei documenti versati in atti e del contenuto delle difese
depositate dai contraddittori, la vicenda che ha condotto
alla presente controversia giudiziale.
1.1 - La Camera di commercio industria agricoltura
e artigianato di Siena, nel settembre 2004, bandiva una
gara per l’affidamento, con il sistema della trattativa
privata ad inviti, del servizio di vigilanza per la sede
camerale e per le sedi staccate e di trasporto valori per
le sedi distaccate, che nel passato era stato affidato alla
stessa Società oggi ricorrente, alla quale partecipava presentando
la relativa offerta in data 25 ottobre 2004.
Successivamente:
- la Sicurpol veniva a conoscenza dell’esclusione dell’offerta
proposta dalla selezione in corso, in quanto non erano state
adeguatamente rispettate le “norme sui costi dei servizi
stabilite con decreto prefettizio del 09/05/2002, con particolare
riferimento al costo stabilito per il servizio di tenuta
chiavi” (così, testualmente, a pag. 6 del ricorso introduttivo);
- in data 28 ottobre 2004 alla stessa Sicurpol era data
notizia dell’intervenuta aggiudicazione dell’appalto in
favore della Coop. VOLPE con determinazione n. 334 del 25
ottobre 2004.
Nei confronti di tali due provvedimenti (esclusione dell’offerta
ed aggiudicazione alla odierna controinteressata) proponeva
ricorso la Sicurpol deducendo:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, ultimo
comma, 2, ultimo comma, 15 punto A e 16 punto 2, del capitolato
d’oneri – Violazione dei principi generali di massima partecipazione
e concorrenza nelle gare di appalto – Eccesso di potere
per errore nel procedimento seguito, manifesta illogicità
e ingiustizia derivata, in quanto l’esclusione disposta
nei confronti dell’offerta presentata dalla Sicurpol è avvenuta
sulla scorta di valutazioni errate. L’appalto in questione,
con riguardo al servizio di vigilanza, era stato diviso
in tre lotti, corrispondenti ciascuno ad una diversa sede
di servizio (Siena, Poggibonsi e Montepulciano), mentre
il servizio di tenuta chiavi era stato considerato unico
ed indivisibile per i tre lotti, secondo quanto previsto
nell’art. 1, ultimo comma, del capitolato, oltre al fatto
che il medesimo servizio doveva essere computato in modo
forfetario e mensile, con un unico importo per i tre lotti
oggetto dell’appalto. Infine il capitolato disponeva l’esclusione
delle offerte che non avessero rispettato le tariffe di
legalità. Orbene, l’offerta era stata formulata secondo
le prescrizioni sopra riferite ed in conformità dell’unica
interpretazione possibile delle disposizioni del capitolato
sul servizio di tenuta chiavi, pertanto non è comprensibile
il motivo dell’esclusione dell’offerta presentata dalla
Sicurpol;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 punto
A e 16 punto 6 e terzo comma del capitolato d’oneri – Eccesso
di potere per errore nel procedimento seguito ed ingiustizia
derivata sotto altro profilo - Violazione del principio
di concorrenza e di trasparenza delle operazioni concorsuali
nonché del principio di buona amministrazione, atteso
che dal verbale di gara del 13 ottobre 2004 emerge che la
Coop. VOLPE non sarebbe in possesso della certificazione
di qualità ISO e che dunque tale impresa avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara;
3) Violazione e/o falsa applicazione del decreto dell’Ufficio
territoriale del Governo di Siena del 9 maggio 2002 n. prot.
898/I. Sett. I - Eccesso di potere per errore nel procedimento
seguito sotto ulteriore ed ultimo profilo – Contraddittorietà
tra atti, dal momento che, ove il capitolato dovesse
essere interpretato nel senso proposto dalla commissione,
le previsioni in esso contenute contrasterebbero apertamente
con quelle contenute nel decreto dell’Ufficio territoriale
del Governo di Siena del 9 maggio 2002 n. prot. 898/I. Sett.
I, con riferimento al servizio di tenuta chiavi, visto che
l’offerta della Sicurpol è stata redatta in stretta aderenza
con le disposizioni contenute in detto decreto.
Con ordinanza n. 50 del 2005, questo Tribunale, in accoglimento
dell’istanza cautelare proposta, disponeva che fosse trattenuta
l’offerta della Sicurpol presso la Camera di commercio di
Siena e fissava l’udienza per la discussione nel merito
della controversia.
1.2. - La Camera di commercio, precedentemente alla
data fissata per la celebrazione dell’udienza fissata per
il merito nel ricorso avanzato dalla Sicurpol nei confronti
delle decisioni assunte nel corso della gara in questione,
provvedeva a riconvocare la commissione allo scopo di riaprire
l’istruttoria e di rivalutare sia la posizione della stessa
Sicurpol che della Coop. VOLPE con riferimento agli esiti
della conclusa procedura selettiva, consentendo la partecipazione
delle imprese interessate.
Con determinazione del Segretario generale n. 54 del 17
febbraio 2005, la Camera di commercio di Siena confermava
le decisioni già assunte dalla commissione in corso di selezione,
sia con riferimento alla esclusione dell’offerta presentata
dalla Sicurpol dalla gara, che all’aggiudicazione della
stessa in favore della Coop. VOLPE.
Anche nei confronti di tale determinazione segretariale
nonché dell’intera procedura svolta dalla Camera di commercio
di Siena medio tempore, rispetto alla decisione giudiziale
sul primo ricorso proposto, insorgeva la Sicurpol deducendo:
1) Eccesso di potere per nullità e/o inesistenza dell’atto
impugnato – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà,
in quanto la nuova determinazione segretariale appariva
incompleta nella motivazione, in particolare con riferimento
alla contestata circostanza che la Sicurpol non fosse in
regola con gli obblighi relativi al pagamento del diritto
annuale previsto a carico delle imprese iscritte al Registro
delle imprese;
2) Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito,
motivazione erronea, ingiustizia derivata – Violazione del
principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni
concorsuali nonché del principio di buona amministrazione
– Eccesso di potere per sviamento, perché la Camera
di commercio di Siena è intervenuta con la nuova procedura
valutativa in pendenza di una decisione cautelare emessa
dal Tribunale amministrativo regionale, con la conseguenza
che la determinazione segretariale adottata all’esito di
tale secondo valutazione non può che coincidere con una
inammissibile integrazione postuma del provvedimento già
impugnato con il primo ricorso;
3) Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito,
manifesta illogicità e ingiustizia derivata – Violazione
del principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni
concorsuali nonché del principio di buona amministrazione
– Eccesso di potere per sviamento, dal momento che il
mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro
delle imprese, contestato alla Sicurpol con la seconda determinazione
segretariale è smentito in punto di diritto, perché la Società
ha fatto ricorso alla procedura consentita dalla circolare
della C.C.I.A.A. di Siena che permette di compensare quanto
dovuto con eventuali crediti vantati per altri tributi e/o
contributi e, in punto di fatto, con la circostanza che
in data 22 dicembre 2004 la Sicurpol ha effettuato l’integrazione
di pagamento, dopo l’intervenuta compensazione, con riferimento
a quanto dovuto per il diritto annuale di iscrizione;
4) Eccesso di potere per errore nel procedimento seguito,
manifesta illogicità e ingiustizia derivata – Violazione
del principio di concorrenza e di trasparenza delle operazioni
concorsuali nonché del principio di buona amministrazione
– Eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo,
visto che, seppure fosse confermata una irregolarità della
Sicurpol con riferimento al pagamento del diritto annuale
di iscrizione, tale requisito non avrebbe potuto mai portare
alla esclusione dell’offerta presentata perché non indicato
come essenziale – e a pena di esclusione – nel capitolato.
Con riferimento a tale secondo ricorso, dopo una ordinanza
presidenziale istruttoria, con decreto presidenziale n.
183 del 4 marzo 2005, veniva respinta l’istanza cautelare
di adozione di decreto presidenziale ex art. 3 della legge
n. 205 del 2000 avanzata dalla parte ricorrente.
2. – L’Amministrazione intimata, oltre a contestare
nel merito le avverse prospettazioni, eccepiva preliminarmente:
- con riferimento al primo ricorso, l’inammissibilità dello
stesso per carenza di interesse da parte della Sicurpol,
che non avrebbe mai potuto risultare aggiudicataria dell’appalto
perché priva del requisito, fissato all’art. 16 punto 9
del capitolato d’oneri, che imponeva alle ditte concorrenti
di essere in regola con il pagamento del diritto annuale
previsto a carico delle imprese iscritte al registro;
- con riferimento al secondo ricorso, l’inammissibilità
delle censure proposte avverso il capitolato d’oneri perché
tardivamente avanzate solo dopo l’intervenuta esclusione
dalla gara dell’offerta presentata da Sicurpol.
3. – In via preliminare il Collegio rileva la evidente
connessione soggettiva ed oggettiva che intercorre tra i
due ricorsi proposti.
Infatti essi, che vedono protagoniste le stesse parti processuali,
scaturiscono entrambi dalla contestata illegittimità del
comportamento svolto dalla commissione di gara nel corso
della procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza
e trasporto valori bandito dalla Camera di commercio di
Siena nonché dei conseguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione,
ivi compreso quello esitato alla riapertura dell’istruttoria
e confermativo delle decisioni in un primo tempo assunte
dalla Camera di commercio ed oggetto del primo gravame.
Ne deriva pertanto, per ovvie ragioni di economia processuale,
che il Collegio opportunamente disponga la riunione del
ricorso n. R.g. 329 del 2005 al ricorso n. R.g. 2570 del
2004, onde giungere alla decisione dell’intera controversia
in un unico contesto.
4. – In secondo luogo, sempre in via preliminare,
il Collegio rileva come il provvedimento adottato con determinazione
del segretario generale della Camera di commercio di Siena
n. 54 del 17 febbraio 2005, in quanto posto in essere all’esito
di una procedura di rivalutazione delle posizioni assunte
in gara dalla Sicurpol e dalla Coop. VOLPE nonché della
correttezza delle decisioni, a suo tempo adottate dalla
commissione aggiudicatrice, di escludere l’offerta della
prima e di aggiudicare l’appalto alla seconda, costituisce
un provvedimento che:
a) è stato emesso a conclusione di una rivisitazione istruttoria
delle condizioni e dei presupposti in base ai quali è stato
redatto il verbale di gara del 13 ottobre 2004 nella parte
in cui si disponeva l’esclusione dell’offerta presentata
dalla Sicurpol ed è stata adottata la determinazione segretariale
n. 334 del 25 ottobre 2004 con la quale si disponeva l’aggiudicazione
dell’appalto alla Coop. VOLPE, atti entrambi impugnati dalla
Società ricorrente con il ricorso n. R.g. 2570 del 2004;
b) nel contenuto conferma le conclusioni alle quali l’Amministrazione
era pervenuta nelle occasioni in cui erano stati adottati
gli atti sopra indicati;
c) non assume carattere meramente confermativo, atteso che
è stato adottato all’esito di una nuova rivalutazione istruttoria
con procedura che ha visto coinvolte le due imprese interessate
e dunque si compendia, formalmente e sostanzialmente, in
un nuovo provvedimento amministrativo;
d) coagula in sé tutta la portata sfavorevole e pregiudizievole,
nei confronti della Società ricorrente, degli atti già fatti
oggetto di impugnazione con il primo ricorso.
Conseguentemente, per le ragioni sopra illustrate, deve
ritenersi che l’interesse a ricorrere sussistente in capo
alla Società ricorrente con riguardo alle domande proposte
con il ricorso n. R.g. 2570 del 2004 sia venuto meno, essendosi
trasferito integralmente nell’ambito dell’impugnativa avverso
gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione resistente
e, a loro volta, fatti oggetto di impugnativa con il ricorso
n. R.g. 329 del 2005, i quali, d’altronde, richiamano il
contenuto dei provvedimenti impugnati con il ricorso n.
R.g. 2570 del 2004.
Va dunque dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto
difetto di interesse alla decisione, del ricorso n. R.g.
2570 del 2004, dirottando lo scrutinio giurisdizionale sul
secondo ricorso, in ordine al quale vengono in emersione
tutte le censure già dedotte con il primo gravame proposto
dalla Sicurpol.
5. – Sempre in via preliminare deve darsi risposta
alle eccezioni sollevate dalla parte resistente sia sul
difetto di interesse ad agire sia sulla tardività delle
censure dedotte nei confronti del capitolato d’oneri.
La prima eccezione è relativa alla inammissibilità del ricorso
in quanto la Sicurpol non avrebbe mai potuto risultare aggiudicataria
dell’appalto perché priva del requisito, fissato all’art.
16 punto 9 del capitolato d’oneri, che imponeva alle ditte
concorrenti di essere in regola con il pagamento del diritto
annuale previsto a carico delle imprese iscritte al registro.
L’eccezione non è fondata, in quanto è fondata la censura
opposta, dedotta dalla Società ricorrente avverso il provvedimento
segretariale impugnato con il ricorso n. R.g. 329 del 2005
in cui si contesta il mancato pagamento dei diritti annuali
di iscrizione al Registro delle imprese.
Nel verbale della commissione aggiudicatrice del 15 febbraio
2005, stilato nel corso della procedura di rivalutazione
delle posizioni della Sicurpol e della Coop. VOLPE, in relazione
alle decisioni già assunte dall’Amministrazione camerale
nel corso della selezione per l’affidamento del servizio
di vigilanza e di trasporto valori, confermato nella decisione
del Segretario generale n. 54 del 17 febbraio 2005, si dà
notizia della irregolarità costituita dalla circostanza
che la Sicurpol non fosse in regola con gli obblighi relativi
al pagamento del diritto annuale previsto a carico delle
imprese iscritte al Registro delle imprese.
Pervero, in riferimento a tale nuovo atto emanato dall’Amministrazione,
non ha pregio il secondo motivo di censura dedotto dalla
Società ricorrente e volto a contestare la legittimità della
ridetta determinazione segretariale, in quanto si sostanzierebbe
in una non ammissibile integrazione postuma della prima
decisione assunta nel verbale del 13 ottobre 2004 di escludere
l’offerta della ricorrente, trattandosi invero ed al più
di integrazione motivazionale assunta all’esito di una rivalutazione
operata dall’Amministrazione, peraltro in contraddittorio
con le parti interessate, di per sé non esclusa dall’ordinamento.
Ciò che invece non convince, come ha chiarito la Società
ricorrente nell’ultimo motivo di censura dedotto, è il ragionamento
svolto dalla commissione sul punto in questione e che sorreggerebbe
ulteriormente la decisione di escludere l’offerta della
ricorrente dalla selezione.
In disparte la non trascurabile circostanza che nulla dice
la commissione circa l’irregolarità rilevata in sede di
selezione con riferimento alla posizione della Coop. VOLPE
per la mancanza della certificazione di qualità ISO (ved.
verbale del 13 ottobre 2004, in atti), circostanza che avrebbe
dovuto determinare, in assenza di altri e diversi riscontri,
la esclusione della citata cooperativa come da prescrizione
del capitolato, sta di fatto che l’ulteriore motivo di esclusione
della offerta presentata dalla Sicurpol si fonderebbe sul
mancato pagamento della quota annuale di iscrizione al Registro
delle imprese.
Tuttavia emerge dagli atti che la Camera di commercio di
Siena ben conosceva il fatto che la Sicurpol aveva già utilizzato,
nel corso dell’anno 2001, le possibilità offerte dalla circolare
della C.C.C.I.A.A. di Siena avente ad oggetto le modalità
di calcolo per il pagamento del diritto annuale di iscrizione
al Registro delle imprese, nella parte in cui consente la
compensazione della somma con altri crediti dall’impresa
vantati per tributi e/o contributi.
Tale sistema abilita le imprese, in altri termini, di effettuare
nel corso dell’anno un doppio pagamento calibrandolo in
ragione dei crediti vantati “per altri tributi e/o contributi”:
dal momento che, per effetto della compensazione, l’ammontare
esatto del dovuto dall’impresa non è facilmente calcolabile
in un determinato periodo dell’anno, ben può accadere che
l’impresa stessa, dopo aver pagato un acconto, integri il
pagamento entro la fine dell’anno, come è avvenuto nella
specie e risulta dagli atti (in data 22 dicembre 2004),
in ragione delle somme che non dovrà più corrispondere per
il pagamento del diritto annuale di iscrizione, essendo
state scomputate per effetto dell’intervenuta compensazione
con i crediti vantati “per altri tributi e/o contributi”.
Ritenere, come ha affermato la commissione in sede di procedura
di rivalutativa in via di autotutela della posizione della
Sicurpol e della Coop. VOLPE, che la compensazione è un
istituto “eventuale” e che, quindi, “la Camera non può in
alcun modo regolarizzare d’ufficio le situazioni delle imprese
attuando compensazioni tra annualità diverse del diritto
camerale” e, nello stesso tempo, che “anche qualora l’istanza
di compensazione fosse accolta l’impresa alla data di presentazione
dell’offerta non era in regola con il pagamento del diritto
annuale (…)”, rappresentano valutazioni che si appalesano
contraddittorie ed illogiche e soprattutto non aderenti
con il contenuto della circolare sopra citata, la quale
appresta comunque uno strumento compensativo che, per essere
effettivamente utilizzato, necessita di una applicazione
temporale diluita nel corso dell’anno solare.
Deriva da quanto sopra che, all’un tempo:
A) è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Amministrazione resitente e relativa all’impossibilità
che comunque il servizio avrebbe potuto affidarsi alla Sicurpol
in quanto in debito di pagamento della quota annuale di
iscrizione al Registro delle imprese;
B) è fondata la censura avverso la integrazione della motivazione
alla decisione di escludere l’offerta della ricorrente dalla
selezione, contenuta nella determinazione segretariale n.
54 del 17 febbraio 2005, di talché quest’ultima si manifesta
illegittima e deve essere annullata.
6. – La seconda eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione
resistente riguarda l’inammissibilità delle censure dedotte
avverso le norme del capitolato d’oneri, in quanto queste
avrebbero dovuto essere proposte dalla ricorrente entro
i termini decadenziali, di cui all’art. 21 della legge 6
dicembre 1971 n. 1034, dalla conoscenza del capitolato e
non, successivamente e tardivamente, dopo l’adozione della
decisione di escludere l’offerta dalla gara e di aggiudicare
quest’ultima all’odierna cooperativa controinteressata.
In ordine a tale eccezione il Collegio non può che richiamare
i condivisibili insegnamenti dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che, con decisione 29 gennaio 2003 n.
1, ha chiarito che devono essere impugnate immediatamente
solo le clausole del bando che stabiliscono i requisiti
di partecipazione alla procedura e che rivestono, quindi,
valenza lesiva concreta e direttamente percepibile dall'impresa
che vede pregiudicato da subito il suo interesse partecipativo,
mentre quelle che concernono le regole della selezione ed
i criteri di aggiudicazione (quali quelle nella specie contestate)
vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, e, in
particolare, all’atto di esclusione ed all'aggiudicazione,
che, solo, ne rivelano l'effettiva idoneità lesiva ed attualizza
l'interesse alla contestazione della loro legittimità.
Ne deriva l’infondatezza di tale eccezione per come formulata
dalla resistente.
7. – Passando al merito della controversia il Collegio
osserva che le censure dedotte da parte ricorrente si rivelano
fondate di talché il ricorso deve essere accolto.
La soluzione della controversia in esame è collegata alla
valutazione circa la legittimità o meno dell’unico motivo
superstite (all’esito delle osservazioni sopra illustrate)
di esclusione dell’offerta presentata dalla Sicurpol.
Dalla lettura di quanto riportato a pagina 11 del verbale
di cui alla seduta del 13 ottobre 2004 (versato da entrambe
le pari costituite in giudizio), emerge testualmente che:
“(…) la Commissione accerta che l’importo offerto di € 216,93
non rispetta le tariffe di legalità di cui al citato decreto
prefettizio essendo superiore alle fasce di oscillazione
del 30%; pertanto non procede all’ulteriore esame dell’offerta
ed alla successiva attribuzione del punteggio”.
In altri termini la commissione aggiudicatrice:
a) aveva dapprima verificato che nell’offerta era previsto
per il servizio di tenuta chiavi l’importo di € 216,93;
b) aveva quindi rilevato che il decreto prefettizio prot.
898/I.V. Sett. I del 9 maggio 2002 stabilisce che per il
servizio di tenuta chiavi la tariffa di legalità è di €
103,30 mensili con oscillazione del 30% (con fasce di oscillazione
in più pari ad € 134,29 ed in meno pari ad € 72,31);
c) aveva altresì rilevato che all’art. 15, punto A, del
capitolato d’oneri si precisava quanto segue: “Le offerte
che non rispettino le tariffe di legalità e le relative
fasce di oscillazione (arrotondamento al secondo decimale
seguendo le disposizioni normative per l’arrotondamento
dell’Euro) saranno automaticamente escluse”;
d) nonché che all’art. 1, ultimo comma, del capitolato si
prescriveva: “L’appalto è suddiviso in tre lotti corrispondenti
a ciascuna delle sedi sopra indicate (cioè le sedi di Siena,
Poggibonsi e Montepulciano); il servizio di “tenuta chiavi”
è considerato unico ed indivisibile per i tre lotti”;
e) ed ancora che l’art. 2 del capitolato riportava, tra
l’altro, che “(…) Il servizio di cui al punto 1 (cioè quello
di tenuta chiavi) è computato in modo forfetario e mensile,
con un unico importo per i tre lotti oggetto dell’appalto”,
come peraltro ribadito nell’art. 16, punto 2, del medesimo
capitolato.
Deriva da quanto sopra che la commissione aggiudicatrice,
nella decisione riportata nel verbale del 13 ottobre 2004,
aveva escluso l’offerta della Sicurpol solo per il motivo
costituito dalla inadeguatezza dell’importo forfetario offerto
per il servizio di tenuta chiavi, che risultava di molto
superiore alla tariffa di legalità, pur se considerata nella
sua possibile oscillazione al rialzo, senza che alcun riferimento
fosse stato fatto ad una ulteriore irregolarità relativa
al mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al
Registro delle imprese.
8. - Orbene, dalla piana lettura delle prescrizioni
del capitolato ben emerge che il contenuto delle stesse,
per le espressioni utilizzate, era idoneo a condurre l’interprete
(e, quindi, il concorrente invitato a partecipare alla trattativa
privata per gara ufficiosa) a ritenere che l’offerta ben
poteva essere presentata, con riguardo alla voce circa la
“tenuta delle chiavi”, con un unico importo, forfetario
mensile, per i tre lotti costituiti dalle sedi di Siena,
Poggibonsi e Montepulciano, che rappresentasse la somma
dei corrispettivi dovuti con riferimento al servizio svolto
per ciascuna sede.
In altri termini, le prescrizioni della lex specialis
ben potevano prestarsi ad una interpretazione, delle espressioni
in essa utilizzate, dalla quale discendesse l’onere per
la concorrente di indicare, in luogo del corrispettivo del
servizio di tenuta chiavi per ciascun lotto con cifre separate,
il corrispondente importo in unica soluzione della somma
di quanto richiesto all’Amministrazione per la prestazione
dell’intero servizio di tenuta delle chiavi (delle tre sedi
camerali in questione).
Ne deriva che, in virtù di tale interpretazione possibile,
l’importo indicato dalla Sicurpol e pari a € 216,93, non
realizzava affatto una violazione delle tariffe di legalità,
in quanto esso non rappresentava neppure il triplo della
tariffa base di legalità che, come si è sopra riportato,
assomma a € 103,30, ma è corrispondente, invece, al triplo
del minimo tariffario consentito, tenuto conto della oscillazione
del 30% fissata dal decreto prefettizio prot. n. 898/I.V.
Sett. I del 9 maggio 2002 (cioè € 72,31 moltiplicato 3).
Dunque l’Amministrazione camerale, per il tramite della
commissione aggiudicatrice, ha escluso la Sicurpol perché
l’offerta in questione presentata dalla concorrente “non
rispetta le tariffe di legalità di cui al citato decreto
prefettizio essendo superiore alle fasce di oscillazione
del 30%”, circostanza non esatta se si tiene conto della
oscillazione al ribasso ed alla considerazione che l’importo,
seppur espresso in una unica soluzione, era relativo a tre
servizi distinti, ma considerati unitariamente ai fini della
traduzione del corrispettivo in cifre da indicare nell’offerta.
Né, peraltro, alcuna indicazione del capitolato d’oneri
conduceva a ritenere che non si potesse conteggiare l’importo
per ciascun servizio, pur sempre nel rispetto delle tariffe
di legalità, per poi tradurlo in un unico contesto riassunto
nella cifra da trascrivere nell’offerta.
Posto che, come si è sopra ampiamente chiarito, il tenore
delle espressioni usate nelle prescrizioni del capitolato
d’oneri, ben potevano condurre a ritenere che le concorrenti
dovessero solo calcolare il corrispettivo per ciascun servizio
e tradurlo, in una unica indicazione, nell’importo richiesto
all’Amministrazione per lo svolgimento del compito della
tenuta delle chiavi con riferimento alle tre sedi di Siena,
Poggibonsi e Montepulciano, la commissione aggiudicatrice
avrebbe dovuto, quantomeno, piuttosto che escludere ipso
facto la Sicurpol, provvedere a chiedere chiarimenti
alla stessa prima di considerare la irregolarità dell’offerta
ed ammettere, verosimilmente, la correttezza di una interpretazione
delle prescrizioni della lex specialis di gara diversa
da quella accolta dalla commissione stessa.
9. - Come è noto, le disposizioni contenute nell’art.
6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si applicano anche ai
procedimenti per la scelta del contraente di una Pubblica
amministrazione, in quanto:
a) quest’ultima non ha l'obbligo di invitare i concorrenti
ad una gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto
a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni
presentate, atteso che l'art. 6 della legge n. 241 del 1990
prevede al riguardo una potestà discrezionale dell'Amministrazione,
che può essere esercitata, come temperamento all'eccessivo
rigore delle forme, solo in base ad un'esplicita previsione
del bando o comunque alla stregua di considerazioni oggettive
(quali, ad esempio, carenze documentali dovute alla ambiguità
di alcune clausole del bando), e non per supplire a carenze
della documentazione prodotta, addebitabili solo alla ditta
concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2003 n.
357 e 2 luglio 2001 n. 3595);
b) nello stesso tempo, debbono ritenersi sanabili tutte
le irregolarità documentali che non siano espressamente
sanzionate dal bando di gara e che non incidano, in termini
sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio
di coloro che vi partecipano, tanto più quando tali irregolarità
appaiano anche riconducibili ad una non perspicua formulazione
delle regole del procedimento da parte dell'Amministrazione.
In tal senso costituisce principio generale, sempre che
non vi si oppongano ragioni legate ad esigenze di corretto
svolgimento del procedimento o di rispetto di situazioni
giuridiche di altri soggetti, la circostanza secondo la
quale l'Amministrazione nel corso del procedimento di gara
d'appalto può sempre invitare il privato a completare o
a chiarire la documentazione esibita (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 11 gennaio 2002 n. 133);
c) infatti, in tutti i procedimenti amministrativi, ivi
compresi quelli volti ad individuare il contraente della
Pubblica amministrazione, l'istruttoria è informata al principio
dell'iniziativa d'ufficio e del potere-dovere del responsabile
del procedimento di acquisire d'ufficio (nell'ottica della
tutela della buona fede e dell'affidamento del cittadino,
nonché del rispetto del canone costituzionale di imparzialità
della Pubblica amministrazione, di cui è baluardo l’art.
97 Cost.) ogni elemento utile e di invitare gli interessati
a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete, oppure
esibire documenti mancanti, come prevede l'art. 6, lett.
b), della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce, tra
l'altro, che il responsabile del procedimento adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria,
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può ordinare
esibizioni documentali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre
1998 n. 1815 e 30 settembre 1996 n. 1065);
d) in particolare, in materia di aggiudicazione di appalti
di servizi, l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 157, attribuisce all'Amministrazione procedente il potere-dovere,
in presenza di una certificazione ritenuta incompleta, di
invitare l'impresa ad integrarla e ciò specialmente quando
l'incompletezza documentale appaia con buona probabilità
addebitabile non ad incuria della ditta concorrente, bensì
al modus operandi dell'Ufficio che ha rilasciato
la certificazione ovvero, come è avvenuto nel caso in esame,
quando dal tenore della prescrizione del bando o del capitolato
non è facilmente evincibile quale contenuto la documentazione
richiesta dovrebbe recare per ritenersi esaustiva ai fini
della dimostrazione del possesso del richiesto requisito
in capo alla ditta concorrente.
Dei principi sopra riportati ben poteva l’Amministrazione
camerale, per il tramite della commissione aggiudicatrice,
tenere conto prima di escludere l’offerta della Sicurpol
dalla gara informale e durante lo svolgimento di quest’ultima:
atteso che la questione non è stata trattata dall’Amministrazione
neppure in sede di riesame delle posizioni di Sicurpol e
di Coop. VOLPE, in quanto la nota con la quale le ditte
sono state invitate a produrre memorie fa esclusivo riferimento,
per la Sicurpol, alla circostanza che l’impresa non fosse
in regola con l’obbligo del pagamento annuale dell’iscrizione
presso il Registro delle imprese (così a pag. 2della determinazione
n. 17 del 19 gennaio 2005, versata in atti), si manifesta
nel senso sopra indicato l’illegittimità del comportamento
tenuto nella specie dalla Camera di commercio di Siena e
del conseguente provvedimento di esclusione dell’offerta
della Sicurpol dalla selezione, anche sotto il secondo profilo
fin qui esaminato.
10. – Alla luce delle sopra esposte considerazioni,
dovendosi ritenere fondate le censure dedotte dalla Società
Sicurpol, i ricorsi, disposta la loro riunione, possono
essere decisi nel senso che il ricorso n. R.g. 2570 del
2004 sia dichiarato improcedibile, mentre il ricorso n.
R.g. 329 del 2005 sia accolto con annullamento dell’atto
di esclusione impugnato e conseguente invalidazione delle
ulteriori attività nelle more poste in essere dall’Amministrazione,
ivi compresi l’aggiudicazione alla Coop. VOLPE e il relativo
contratto stipulato dalla Camera di commercio di Siena con
la predetta impresa aggiudicataria dell’appalto.
La condanna al pagamento delle spese processuali si determina
in ragione della soccombenza, di talché la sola Amministrazione
resistente deve essere condannata alla refusione delle spese
di lite nei confronti della Società ricorrente, in ragione
di complessivi € 4.000,00 (euro quattromila), oltre IVA
e CPA come per legge, restando compensate le spese di lite
con riferimento alla cooperativa controinteressata.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sui ricorsi in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso n. 329 del 2005 al ricorso
n. 2570 del 2004;
2) dichiara improcedibile il ricorso n. 2570 del 2004;
3) accoglie il ricorso n. 329 del 2005 e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati e dichiara l’inefficacia del
contratto medio tempore stipulato.
Condanna la Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Siena, in persona del rappresentante legale
pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della
Società Sicurpol. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro
quattromila), oltre IVA e CPA come per legge.
Spese compensate con riferimento alla Coop V.O.L.P.E.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28
aprile 2005.
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Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
F.to Giseppe Petruzzelli
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Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
F.to Stefano Toschei
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 SETTEMBRE 2005
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