| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 settembre
2005 n. 7181
Pres. Corasaniti, Est. Arzillo
A. NOCERA (Avv. U. Sgueglia) c/ MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE (Avv.ra Generale dello Stato) e COMITATO PER
LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE (n.c.) |
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1) Processo amministrativo – Ricorso avverso
silenzio-rifiuto – Provvedimento della P.A. emesso oltre
i termini – E’ improcedibile
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2) Processo amministrativo - Pubblico impiego
– Stipendi, assegni e indennità – Diniego riconoscimento
infermità da causa di servizio – Interesse legittimo del
pubblico dipendente – Sussiste - Conseguenze
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1)È improcedibile il ricorso avverso il silenzio
- rifiuto, quando l'amministrazione abbia emesso, sia pure
in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge,
un provvedimento espresso sull'istanza.
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2) Il ricorso giurisdizionale avanzato avverso
un provvedimento che nega il riconoscimento della dipendenza
di un’infermità da causa di servizio va inquadrato nello
schema del processo di impugnazione e non come volto alla
declaratoria di un diritto soggettivo, data la posizione
di interesse legittimo che il pubblico dipendente può far
valere nei confronti del provvedimento stesso; il diritto
soggettivo, infatti, si configura solo dopo l'intervento
del provvedimento di riconoscimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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A) sul ricorso n. 8788/1991 proposto da
ANGELA NOCERA in POLLICINO, rappresentata e difesa
dall’Avv. Ugo Sgueglia, ed elettivamente domiciliata presso
lo stesso in Roma, Via Ottorino Lazzarini, 19
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contro
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- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA), in persona del Ministro p.t., costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE,
non costituitosi in giudizio
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per l’annullamento
del silenzio - rifiuto formatosi sull'atto di messa in mora
del 26 - 29.7.1991 e per il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità "emovitreo con rotture
retiniche con visus 6/10", nonché del diritto della ricorrente
alla liquidazione dell'equo indennizzo e alla pensione privilegiata,
con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche;
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B) sul ricorso n. 9689/1993 proposto da
ANGELA NOCERA in POLLICINO, rappresentata e difesa
dall’Avv. Ugo Sgueglia, ed elettivamente domiciliata presso
lo stesso in Roma, Via Ottorino Lazzarini, 19
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contro
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- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA), in persona del Ministro p.t., costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- MINISTERO DELLA SANITA' (ora MINISTERO DELLA SALUTE),
non costituitosi in giudizio;
- PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA
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per l'annullamento
- del D.M. del 23.9.1992, con cui si nega il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in
questione; - del provvedimento che ha respinto la domanda
presentata dalla ricorrente in data 9.11.1991 per la sottoposizione
a visita medica di seconda istanza; e per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla liquidazione dell'equo
indennizzo e alla pensione privilegiata, con tutte le conseguenze
giuridiche ed economiche.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione del MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE in entrambi i giudizi;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
visti gli atti tutti delle cause;
udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2005, il relatore
dott. Francesco Arzillo;
uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il primo ricorso in epigrafe (n. 8788/1991),
notificato il 18 settembre 1991 e depositato il 26 settembre
1991, ha chiesto l'annullamento del silenzio - rifiuto formatosi
sull'atto di messa in mora notificato il 26 - 29.7.1991,
volto a ottenere la pronuncia dell'Amministrazione di appartenenza
sulla domanda presentata in data 22.10.1987, con cui è stato
chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità "emovitreo con rotture retiniche con visus
6/10" all'occhio sinistro, contratta il giorno 28.6.87 nel
corso degli scrutini finali dell'anno scolastico 1986/87.
Il ricorso si basa sui motivi in diritto così rubricati:
1) violazione dell'art. 25 del T.U. n. 3/57; dell'art.
68 del T. U. n. 3/57; dell'art. 48 del D.P.R. n. 686/57;
degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali; eccesso
di potere.
Con il secondo ricorso in epigrafe, notificato il 21
giugno 1993 e depositato il 2 luglio 1993, la professoressa
Nocera ha impugnato il D.M. del 23.9.1992, con cui è stato
negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità in questione, unitamente al provvedimento
che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in
data 9.11.1991 per la sottoposizione a visita medica di
seconda istanza.
Il ricorso si basa sui motivi in diritto così rubricati:
1) violazione dell'art. 68 del T. U. n. 3/57;
dell'art. 48 del D.P.R. n. 686/57; degli artt. 3 e 97 Cost.
e dei principi generali; eccesso di potere sotto diversi
profili (errato presupposto, travisamento, difetto di istruttoria,
contraddittorietà, illogicità, comportamento perplesso).
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, resistendo al ricorso.
3. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati per la discussione
all’udienza pubblica dell'11 luglio 2005 e quindi trattenuti
in decisione.
4. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi,
che risultano connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
5. Il primo ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile,
in quanto l'Amministrazione, successivamente alla proposizione
dello stesso, si è pronunciata, ancorché negativamente,
sulla domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità
da causa di servizio (con il D.M. in data 23.9.1992).
È infatti improcedibile il ricorso avverso il silenzio -
rifiuto, quando l'amministrazione abbia emesso, sia pure
in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge,
un provvedimento espresso sull'istanza, mentre per rimuovere
il provvedimento negativo esplicito deve essere percorsa
la via dell'impugnazione dello stesso nell'ordinario termine
decadenziale (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 9 settembre 2004,
n. 3881; C. S. V, 4 febbraio 2004, n. 360; C. S. VI, 3 dicembre
2003, n. 7969).
6. Il secondo ricorso in epigrafe, con cui è stato impugnato
il diniego espresso successivamente adottato dall'Amministrazione,
è invece fondato.
Detto diniego muove:
- dalla sostanziale adesione alla valutazione espressa dalla
C.M.O. di Roma nella visita medica collegiale in data 16.11.1989:
"L'infermità in diagnosi essendo di natura diatesico
- costituzionale non è dipendente da causa di servizio";
- dalla rilevata inesistenza in atti di elementi da cui
potesse evincersi in maniera inconfutabile il collegamento
tra l'infermità e l'attività svolta dall'interessata.
Ad avviso del Collegio detto giudizio è insufficientemente
motivato, nonché frutto di un evidente difetto di istruttoria:
l'Amministrazione, in presenza delle circostanze di fatto
puntualmente rappresentate nell'istanza originaria, avrebbe
dovuto acquisire un'ulteriore valutazione (visita medica
in seconda istanza), al fine di pervenire ad una motivata
e ragionata conclusione in ordine alla dipendenza dell'infermità
da causa di servizio, previa considerazione di tutti gli
eventuali possibili fattori concausali (stress), di cui
non è possibile escludere in astratto ed aprioristicamente
ogni possibile rilevanza.
Il ricorso va quindi accolto nella parte impugnatoria, previo
assorbimento degli ulteriori profili di censura, con annullamento
degli atti impugnati.
7. La richiesta di accertamento del diritto all'equo indennizzo
non è invece ammissibile in questa sede: la posizione che
il pubblico dipendente può far valere, nei confronti del
provvedimento che nega il riconoscimento della dipendenza
di un'infermità da causa di servizio, ha natura di interesse
legittimo, cosicché il ricorso giurisdizionale avanzato
avverso il suddetto provvedimento va inquadrato nello schema
del processo di impugnazione e non come volto alla declaratoria
di un diritto soggettivo, che si configura solo dopo l'intervento
del provvedimento di riconoscimento (T.A.R. Lazio, 8 marzo
2002, n. 1833).
Per quanto attiene poi alla pensione privilegiata, trattasi
di materia pacificamente rientrante nell'ambito della giurisdizione
della Corte dei conti.
8. Le spese seguono la prevalente soccombenza del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono
liquidate in dispositivo
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, sez. III - bis, riuniti i ricorsi, e definitivamente
pronunciando sugli stessi:
A) dichiara improcedibile il ricorso n. 8788/1991 R.G.;
B) accoglie il ricorso n. 9689/1993 R.G., e per l'effetto
annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca al pagamento, in favore della ricorrente,
delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, nella
misura complessiva di 3000,00 (tremila/00) Euro, oltre agli
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
dell'11 luglio 2005, con l'intervento dei signori:
Saverio Corasaniti - Presidente
Massimo Luciano Calveri - Consigliere
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