Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 settembre 2005 n. 7181
Pres. Corasaniti, Est. Arzillo
A. NOCERA (Avv. U. Sgueglia) c/ MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Avv.ra Generale dello Stato) e COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE (n.c.)


1) Processo amministrativo – Ricorso avverso silenzio-rifiuto – Provvedimento della P.A. emesso oltre i termini – E’ improcedibile

 

2) Processo amministrativo - Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Diniego riconoscimento infermità da causa di servizio – Interesse legittimo del pubblico dipendente – Sussiste - Conseguenze

1)È improcedibile il ricorso avverso il silenzio - rifiuto, quando l'amministrazione abbia emesso, sia pure in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge, un provvedimento espresso sull'istanza.

 

2) Il ricorso giurisdizionale avanzato avverso un provvedimento che nega il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio va inquadrato nello schema del processo di impugnazione e non come volto alla declaratoria di un diritto soggettivo, data la posizione di interesse legittimo che il pubblico dipendente può far valere nei confronti del provvedimento stesso; il diritto soggettivo, infatti, si configura solo dopo l'intervento del provvedimento di riconoscimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

A) sul ricorso n. 8788/1991 proposto da
ANGELA NOCERA in POLLICINO, rappresentata e difesa dall’Avv. Ugo Sgueglia, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, Via Ottorino Lazzarini, 19

 

contro

 

- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE, non costituitosi in giudizio

 

per l’annullamento
del silenzio - rifiuto formatosi sull'atto di messa in mora del 26 - 29.7.1991 e per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "emovitreo con rotture retiniche con visus 6/10", nonché del diritto della ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo e alla pensione privilegiata, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche;

 

B) sul ricorso n. 9689/1993 proposto da
ANGELA NOCERA in POLLICINO, rappresentata e difesa dall’Avv. Ugo Sgueglia, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, Via Ottorino Lazzarini, 19

 

contro

 

- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- MINISTERO DELLA SANITA' (ora MINISTERO DELLA SALUTE), non costituitosi in giudizio;
- PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA

 

per l'annullamento
- del D.M. del 23.9.1992, con cui si nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione; - del provvedimento che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in data 9.11.1991 per la sottoposizione a visita medica di seconda istanza; e per l'accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo e alla pensione privilegiata, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in entrambi i giudizi;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti delle cause;
udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2005, il relatore dott. Francesco Arzillo;
uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il primo ricorso in epigrafe (n. 8788/1991), notificato il 18 settembre 1991 e depositato il 26 settembre 1991, ha chiesto l'annullamento del silenzio - rifiuto formatosi sull'atto di messa in mora notificato il 26 - 29.7.1991, volto a ottenere la pronuncia dell'Amministrazione di appartenenza sulla domanda presentata in data 22.10.1987, con cui è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "emovitreo con rotture retiniche con visus 6/10" all'occhio sinistro, contratta il giorno 28.6.87 nel corso degli scrutini finali dell'anno scolastico 1986/87.
Il ricorso si basa sui motivi in diritto così rubricati:
1) violazione dell'art. 25 del T.U. n. 3/57; dell'art. 68 del T. U. n. 3/57; dell'art. 48 del D.P.R. n. 686/57; degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali; eccesso di potere.
Con il secondo ricorso in epigrafe, notificato il 21 giugno 1993 e depositato il 2 luglio 1993, la professoressa Nocera ha impugnato il D.M. del 23.9.1992, con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione, unitamente al provvedimento che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in data 9.11.1991 per la sottoposizione a visita medica di seconda istanza.
Il ricorso si basa sui motivi in diritto così rubricati:
1) violazione dell'art. 68 del T. U. n. 3/57; dell'art. 48 del D.P.R. n. 686/57; degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali; eccesso di potere sotto diversi profili (errato presupposto, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, comportamento perplesso).
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, resistendo al ricorso.
3. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati per la discussione all’udienza pubblica dell'11 luglio 2005 e quindi trattenuti in decisione.
4. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, che risultano connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
5. Il primo ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile, in quanto l'Amministrazione, successivamente alla proposizione dello stesso, si è pronunciata, ancorché negativamente, sulla domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (con il D.M. in data 23.9.1992).
È infatti improcedibile il ricorso avverso il silenzio - rifiuto, quando l'amministrazione abbia emesso, sia pure in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge, un provvedimento espresso sull'istanza, mentre per rimuovere il provvedimento negativo esplicito deve essere percorsa la via dell'impugnazione dello stesso nell'ordinario termine decadenziale (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 9 settembre 2004, n. 3881; C. S. V, 4 febbraio 2004, n. 360; C. S. VI, 3 dicembre 2003, n. 7969).
6. Il secondo ricorso in epigrafe, con cui è stato impugnato il diniego espresso successivamente adottato dall'Amministrazione, è invece fondato.
Detto diniego muove:
- dalla sostanziale adesione alla valutazione espressa dalla C.M.O. di Roma nella visita medica collegiale in data 16.11.1989: "L'infermità in diagnosi essendo di natura diatesico - costituzionale non è dipendente da causa di servizio";
- dalla rilevata inesistenza in atti di elementi da cui potesse evincersi in maniera inconfutabile il collegamento tra l'infermità e l'attività svolta dall'interessata.
Ad avviso del Collegio detto giudizio è insufficientemente motivato, nonché frutto di un evidente difetto di istruttoria: l'Amministrazione, in presenza delle circostanze di fatto puntualmente rappresentate nell'istanza originaria, avrebbe dovuto acquisire un'ulteriore valutazione (visita medica in seconda istanza), al fine di pervenire ad una motivata e ragionata conclusione in ordine alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, previa considerazione di tutti gli eventuali possibili fattori concausali (stress), di cui non è possibile escludere in astratto ed aprioristicamente ogni possibile rilevanza.
Il ricorso va quindi accolto nella parte impugnatoria, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, con annullamento degli atti impugnati.
7. La richiesta di accertamento del diritto all'equo indennizzo non è invece ammissibile in questa sede: la posizione che il pubblico dipendente può far valere, nei confronti del provvedimento che nega il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, ha natura di interesse legittimo, cosicché il ricorso giurisdizionale avanzato avverso il suddetto provvedimento va inquadrato nello schema del processo di impugnazione e non come volto alla declaratoria di un diritto soggettivo, che si configura solo dopo l'intervento del provvedimento di riconoscimento (T.A.R. Lazio, 8 marzo 2002, n. 1833).
Per quanto attiene poi alla pensione privilegiata, trattasi di materia pacificamente rientrante nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le spese seguono la prevalente soccombenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono liquidate in dispositivo

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III - bis, riuniti i ricorsi, e definitivamente pronunciando sugli stessi:
A) dichiara improcedibile il ricorso n. 8788/1991 R.G.;
B) accoglie il ricorso n. 9689/1993 R.G., e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, nella misura complessiva di 3000,00 (tremila/00) Euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2005, con l'intervento dei signori:
Saverio Corasaniti - Presidente
Massimo Luciano Calveri - Consigliere

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento