| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre 2005
n. 4281
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
Codacons Toscana ed altri (Avv.ti B. Barbieri, E. Greischberger,
D. Consoli e M. Rossi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti
C. Visciola e S. Peruzzi) |
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Processo – Legittimazione ed interesse processuale
- Regolamento per l’accoglienza di anziani e inabili presso
strutture residenziali conven-zionate gestite da terzi –
Impugnazione del Codacons Toscana ed altri nelle parti in
cui prevede la possibile compartecipazione dei figli alla
corresponsione della retta dell’utente assistito – Carenza
di legittima-zione attiva
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Il Codacons Toscana e la A.DI.N.A. sono del
tutto privi di legittimazione processuale ad impugnare il
“Regolamento per l’accoglienza di anziani e inabili presso
strutture residenziali convenzionate gestite da terzi”
nelle parti in cui prevede la possibile compartecipazione
dei figli alla corresponsione della retta dell’utente assistito,
ove questi necessiti di un sostegno per far fronte ai costi
della stessa, poiché i loro fini statutari ed istituzionali
non contemplano azioni dirette alla tutela del patrimonio
– o degli interessi patrimoniali – di soggetti ad essi del
tutto estranei, quali sono i figli degli assistiti che non
rivestono il carattere di “utenti” di pubblici servizi,
né di “consumatori” né di “persone totalmente
o parzialmente non autosufficienti”
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZ. -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n.2598/2000 proposto da
CODACONS TOSCANA A.DI.N.A. CARLO PEPI
e GABRIELLA MESCHINI BOSCAGLI tutti rappresentati
e difesi dagli Avv.ti Bruno Barbieri, Erika Greischberger,
Daniela Consoli e Marco Rossi ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Marco Rossi in Firenze, Via Pippo
Spano n. 3;
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contro
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il Comune di Firenze, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio
Visciola e Sergio Peruzzi, presso i cui Uffici in Firenze,
Di-rezione Avvocatura, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria,
domicilia;
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PER L’ANNULLAMENTO PARZIALE
1) della deliberazione del consiglio comunale del Comune
di Firenze n. 553/95 approvata in data 5 giugno 2000 ed
affissa all’albo pretorio in data 12 giugno 2000, avente
ad oggetto “prestazioni sociali agevolate: ria-dozione
provvedimento di approvazione per le modifiche al regolamento
per l’accoglienza di anziani presso strutture convenzionate
approvato con delibera 1190/98, modificato con delibere
19/99 e 652/99” nelle seguenti parti:
a) al secondo comma dell’art. 5 là dove condiziona l’intervento
economico integrativo non solo alla verifica della situazione
economica dell’utente, del nucleo familiare convenzionale
ristretto anche a quello “dei nuclei familiari dei figli”;
b) l’ultimo comma dell’art. 6 là dove richiama ai fini di
un eventuale intervento integrativo la composizione del
nucleo familiare dei figli dell’utente.
c) il quarto comma dell’art. 8 là dove richiama il nucleo
familiare dei figli al fine di sommarlo a quello del nucleo
familiare ristretto ai fini della capacità di provvedere
alla copertura della quota sociale;
d) tutto il quinto comma dell’art. 8;
e) tutto il terzo comma dell’art. 9;
f) nella parte in cui non prevede che i soggetti ultrasessantacinquenni
la cui autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata
dall’A.U.S.L., che ai fini di stabilire le modalità di contribuzione
al costo della prestazione debba farsi riferimento unicamente
alla situazione economica del solo assi-stito;
2) tutti gli atti presupposti e consequenziali alle parti
sopra impugnate della delibera.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;
Uditi alla pubblica udienza del 4 maggio 2005 i difensori
delle parti costitui-te;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Ai fini di un inquadramento dei
presupposti di fatto sottesi alla vicenda portata alla cognizione
del Collegio, occorre rammentare che la retta di ospitalità
di anziani e disabili in strutture residenziali prevede
una quota sociale e, in caso di utenti non autosufficienti,
una quota sanitaria. Per coloro che non siano in grado i
provvedere al versamento integrale della quota sociale è
previsto un intervento economico integrativo della Amministrazione
Comunale che si traduce in una prestazione sociale agevolata
a copertura parziale o totale della quota suddetta.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1190 del
28 luglio 1998, sono stati introdotti – in via di prima
sperimentazione e solo per i soggetti già istituzionalizzati
– i nuovi criteri di valutazione della situazione economica
per l’accesso a tali servizi di carattere sociale ed è stato
approvato il “Regolamento per l’accoglienza di anziani
e inabili presso strutture residenziali convenzionate gestite
da terzi”. Con il suddetto Regolamento l’Amministrazione
si avvaleva della facoltà previste dall’art. 3, commi 1°
e 2°, del D.Lgs. n. 109 del 1998 che consentivano
agli Enti erogatori sia di assumere modalità integrative
di valutazione con particolare riguardo al concorso delle
componenti immobiliari e mobiliari sia di assumere come
unità di riferimento una composizione del nucleo familiare
diversa da quella prevista dall’art. 2, comma 1°, del decreto
medesimo. Disponeva infatti l’art. 3, commi 1° e 2° che
“gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei
requisiti per fruire di ciascuna prestazioni, possono prevedere,
ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, accanto all’indicatore della situazione economica,
modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo
al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono,
ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione
del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’articolo
2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato
della scala di equivalenza di cui alla tabella 2”, mentre
l’art. 2, comma 1°, del su richiamato D. Lgs. n. 109 del
1998 prevedeva che “la valutazione della situazione economica
del richiedente è determinata con riferimento al nucleo
familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti
con i quali convive e da quelli considerati a suo carico
ai fini IRPEF”.
L’applicazione dei criteri valutativi contenuti nel suddetto
Regolamento aveva luogo a partire dal settembre 1998.
Con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 18
gennaio 1999 e n. 652 del 3 maggio 1999, veniva autorizzato
il proseguimento dell’applicazione del nuovo sistema di
valutazione della situazione economica per i nuovi assistiti
mentre veniva rinviata sino all’aprile 1999 l’applicazione
di tale sistema, comprensivo del computo delle componenti
patrimoniali, rispetto all’utenza già istituzionalizzata
e venivano apportate modifiche alla disciplina regolamentare.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 533 approvata
in data 5 giugno 2000 ed affissa all’albo pretorio in data
12 giugno 2000, avente ad oggetto “prestazioni sociali
agevolate: riadozione provvedimento di approvazione per
le modifiche al regolamento per l’accoglienza di anziani
presso strutture convenzionate approvato con delibera
1190/98, modificato con delibere 19/99 e 652/99”, sono
state introdotte alcune modifiche al Regolamento
del 1998 e specificamente:
a) l’applicazione piena del Regolamento a tutti gli
utenti, vecchi e nuovi, a partire dal 1° luglio 2000, con
la conseguente valutabilità – per tutti – delle componenti
patrimoniali e, quindi con la necessità di una revisione
delle vecchie rette per gli utenti istituzionalizzati in
data anteriore al 1998;
b) veniva data attuazione l d.P.C.M. del 7 maggio 1999,
n. 221, applicando il coefficiente 0,20 per la misurazione
della componente patrimoniale;
c) venivano esclusi i nipoti dall’ambito del nucleo convenzionale
collegato, tenuto presente ai fini dell’intervento economico
integrativo di quello fornito dall’utente, nucleo che veniva
ristretto e ridefinito come nucleo familiare dei figli;
d) veniva abrogato l’art. 9 del Regolamento, che
prevedeva la cessione da parte dell’assistito di diritti
reali su immobili;
e) veniva modificata la procedura di ammissione nelle strutture.
Veniva confermato il principio solidaristico alla base della
disciplina della materia, fondato sul “coinvolgimento
e la valutazione della situazione economica dei figli”,
costituenti “la rete di solidarietà per l’anziano”
e “parte storica della solidarietà di questa realtà sociale”
e in conseguenza della necessità di una revisione delle
vecchie rette per gli utenti istituzionalizzati in data
anteriore al 1998, la Direzione Sicurezza Sociale del Comune
inviava a tutti gli assistiti e/o ai loro familiari, la
comunicazione relativa alla prossima revisione della retta,
con l’invito a presentare la dichiarazione sostitutiva inerente
la situazione economica dell’assistito e del nucleo familiare
di riferimento.
2. Con atto notificato in data 10 ottobre 2000 i ricorrenti
hanno richiesto l’annullamento della suddetta deliberazione
del consiglio comunale del Comune di Firenze n. 553/95 approvata
in data 5 giugno 2000 nelle parti in cui prevedeva la possibile
compartecipazione dei figli alla corresponsione della retta
dell’utente assistito, ove questi necessiti di un sostegno
per far fronte ai costi della stessa.
3. Costituitasi l’Amministrazione intimata, essa
ha ampiamente dedotto in ordine alle argomentazioni dei
ricorrenti ed ha preliminarmente sollevato una eccezione
di difetto di legittimazione per carenza di interesse del
Codacons Toscana e della A.DI.N.A.; di inammissibilità (rectius:
di irricevibilità) per tardività del ricorso, in quanto
le richieste di annullamento di cui al ricorso stesso riguarderebbero
norme o parti del Regolamento in materia di accoglienza
di anziani ed inabili, rispetto alle quali la deliberazione
n. 553 del 2000 sarebbe del tutto estranea in quanto contenute
in precedenti testi del Regolamento, e sicuramente in quello
approvato con la deliberazione n. 1190/98. Infine, sempre
in via preliminare, l’Amministrazione intimata ha eccepito
l’inammissibilità parziale del ricorso poiché l’impugnata
delibera n. 553 è stata adottata, con la formula della immediata
eseguibilità, il giorno 5 giugno 2000, quando il D. Lgs
n. 130 del 2000 non era ancora in vigore atteso che esso
è entrato in vigore il 7 giugno 2000, con la conseguenza
che i motivi di illegittimità per l’asserito contrasto con
il D. Lgs. n. 130 del 2000 non potrebbero che essere dichiarati
inammissibili in quanto riferiti ad una normativa non ancora
esistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato.
Con le memorie depositate in corso di procedimento, le parti
hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni.
4. Occorre preliminarmente prendere in esame l’eccezione
di difetto di legittimazione per carenza di interesse del
Codacons Toscana e della A.DI.N.A..
L’eccezione è fondata.
Le domande giudiziali proposte con il ricorso – annullamento
del Regolamento in tutte la parti cui prevede la
possibile compartecipazione dei figli nella corresponsione
della retta dell’utente assistito – ove accolte, comporterebbero
solo un beneficio economico per i figli degli utenti, affermando
il principio della estraneità di essi agli oneri per l’assistenza
dei genitori, ove questi ultimi necessitino di sostegno
nel far fronte ai costi della retta.
Il Codacons Toscana e la A.DI.N.A. sono del tutto privi
di legittimazione processuale poiché i loro fini statutari
ed istituzionali non contemplano azioni dirette alla tutela
del patrimonio – o degli interessi patrimoniali – di soggetti
ad essi del tutto estranei, quali sono i figli degli assistiti
che non rivestono il carattere di “utenti” di pubblici
servizi, né di “consumatori” né di “persone totalmente
o parzialmente non autosufficienti”.
Costituiscono conferma di tale assunto proprio le affermazioni
dei ricorrenti allorché assumono che “il regolamento
impugnato va a ledere un altro diritto della generalità
degli utenti rappresentato da quanto previsto e regolato
dagli artt. 433 e 438 c.c. ovvero il diritto di non richiedere
gli alimenti nei confronti dei propri familiari” (così
memoria dei ricorrenti del 23 aprile 2005, pag. 3), dal
che si trae che l’interesse perseguito è solo quello economico
dei figli degli utenti, a veder affermata l’insussistenza
di un loro obbligo a contribuire agli oneri per l’assistenza
prestata ai genitori, ove questi ultimi necessitino di sostegno
nel far fronte ai costi della retta.
Poiché l’interesse concretamente perseguito attraverso
il ricorso risulta del tutto estraneo alle finalità statutarie
ed istituzionali del Codacons Toscana e della A.DI.N.A.,
la due associazioni sono prive di interesse sostanziale
e processuale; ne consegue che, per le ragioni appena evidenziate,
deve essere dichiarato il difetto di legittimazione delle
due associazioni.
5. In relazione alla posizione processuale dei ricorrenti
Pepi e Meschini Boscagli, si può prescindere dall’esame
dell’eccezione di irricevibilità ed inammissibilità del
ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente, stante
l’infondatezza del ricorso nel merito.
I ricorrenti, in sostanza, sostengono che la delibera impugnata
– che è stata emanata con la formula della immediata esecutività
in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del D.
Lgs n. 130 del 2000 – confligge con le disposizioni di cui
all’art. 3, 2° comma, del D. Lgs n. 109 del 1998 – “per
particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione
del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’articolo
2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato
della scala di equivalenza di cui alla tabella 2” -
nella portata precettiva desumibile da quanto previsto dall’art.
2, comma 6° (“le disposizioni del presente decreto non
modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla
prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 443 del codice
civile e no possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione
agli enti erogatori della facoltà di cui l’articolo 438,
primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti
il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata”) e dall’art. 3, comma 2 ter (“limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno
o continuativo, rivolte (… omissis …) a soggetti ultrasessantacinquenni
la ci autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata
dalle aziende sanitarie locali, le disposizioni del presente
decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto
è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito
presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare
la situazione economica del solo assistito; anche in relazione
alle modalità di contribuzione al costo della prestazione,
e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo
e coordinamento di cui all’articolo 3-septies, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni”) introdotti dal D. Lgs n. 130 del 2000.
A supporto della tesi sostenuta, i ricorrenti adducono una
valenza meramente interpretativa delle norme introdotte
con il D. Lgs n. 130 del 2000, con una conseguente immediata
operatività delle stesse anche in relazione ai provvedimenti
adottati – come nel caso di specie – prima della loro entrata
in vigore. Peraltro, a sostegno dell’invocato carattere
interpretativo – e della correlata retroattività – i ricorrenti
non offrono alcun argomento, né il Collegio ravvisa elementi
che consentano di suffragare tale tesi, che resta solo enunciata
ed indimostrata. Ne consegue che la disciplina applicabile
al caso di specie è quella rinvenibile nell’art. 3, comma
2°, del D. Lgs. n. 198 del 1998 che contempla la facoltà
di assumere come unità di riferimento una composizione del
nucleo familiare diversa da quella prevista dall’art. 2,
comma 1° (“… nucleo familiare composto dal richiedente
medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati
a suo carico ai fini IRPEF”). Ed in tale disciplina
non è dato rinvenire alcuna preclusione all’inclusione dei
figli nell’ambito del nucleo familiare a carico del quale
può essere posto un onere contributivo quale quello per
cui è causa.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, previa dichiarazione della carenza
di legittimazione attiva del CODACONS Toscana e della A.DI.N.A.,
respinge il ricorso n.2598/2000 meglio indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 4 maggio
2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Andrea Migliozzi Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 SETTEMBRE 2005
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