| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 settembre 2005
n. 4280
Pres. Antonio Cavallari – Est. Presidente, Giulio Castriota
Scandergeb
Tradeco s.r.l. (avv. E. Sticchi Damiani e G.A. Ostillio)
c. Comune di Martina Franca (avv. P. Portaluri e Flascasovitti).
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Revisione prezzi – Appalto-concorso – Abolizione ex art.3,
d.l. n.333 del 1992 – Aggiudicazione prima, stipulazione
del contratto dopo – Compenso revisionale – Non va riconosciuto.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Revisione prezzi – Art.6, l. n.537 del 1993 – Entrata
in vigore – Contratti in esecuzione – Inapplicabilità –
Questione di legittimità costituzionale – Non è fondata.
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1. Nel caso in cui, con riferimento ad un
appalto affidato col sistema dell’appalto-concorso, l’aggiudicazione
sia intervenuta prima dell’abolizione dell’istituto della
revisione prezzi ad opera dell’art.3, d.l. 11 luglio 1992
n.333, mentre il contratto sia stato stipulato dopo questa
data, non può essere riconosciuta la revisione prezzi, perché
quando si verte in tema di appalto-concorso, l’aggiudicazione
non è di per sé sufficiente a far sorgere il vincolo contrattuale
e/o a tener luogo del contratto vero e proprio.
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2. Non è fondata, in riferimento agli artt.
3 e 97, cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, relativamente alla
sua inapplicabilità alle fattispecie contrattuali in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sede di Lecce, Sezione Seconda
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composto dai Signori Magistrati
dr. Antonio Cavallari presidente
dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est. dr.ssa Patrizia
Moro componente
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. 272/2005 proposto da
Tradeco srl, rappresentata e difesa in giudizio dall’
avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani e dall’avv. Giuseppe Adeo
Ostillio, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo
in Lecce alla via alla via 95° Fanteria n.9;
contro
il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio
dall’avv. prof. Pierluigi Portaluri e dall’avv. Flascasovitti
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo
in Lecce alla via 95° Fanteria n.1;
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per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento a firma del sindaco del Comune di Martina
Franca del 9/12/2004 con cui è stato comunicato il rigetto
della istanza di riconoscimneto della revisione prezzi in
relazione al contratto sottoscritto in data 21.12.1992 tra
le parti in causa per lo svolgimento del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della società ricorrente a conseguire la revisione
prezzi sul canone del contratto predetto, maturata con decorrenza
1/1/1995;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dall’amministrazione intimata
;
Visti tutti gli atti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 1 giugno 2005 il giudice
relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la
ricorrente l’avv. Sticchi Damiani e per la Amministrazione
intimata gli avv.ti Portaluri e Flascasovitti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;
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FATTO
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La
società ricorrente, a seguito di aggiudicazione mediante
appalto-concorso deliberato dal Comune di Martina Franca
con atto consiliare n. 88 del 4.6.92, stipulava in data
21.12.92 col prefato ente territoriale contratto d’appalto
per la durata di dieci anni avente ad oggetto il servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e servizi complementari; detto contratto richiamava
espressamente (art. 5) il Capitolato di Appalto nella parte
in cui (art.10) lo stesso prevedeva il diritto dell’appaltatore
alla revisione del canone pattuito.
Insorta controversia tra le parti circa la debenza delle
somme a titolo di revisione del canone pattuito, il Collegio
arbitrale -adito su ricorso della odierna ricorrente in
base alla clausola contrattuale compromissoria- in data
10/7/97 condannava il Comune di Martina Franca al pagamento
in favore di Tradeco di una somma di danaro a titolo di
revisione del prezzo contrattuale. Con sentenza n. 292/99
la Corte d’Appello di Lecce, adita dalla Amministrazione
comunale, dichiarava poi la nullità del lodo per carenza
di potestas iudicandi in capo agli arbitri, sul presupposto
dell’ intervenuta abolizione dell’istituto revisionale ad
opera dell’art. 3 del DL 333/92 e della conseguente degradazione
della posizione soggettiva della Tradeco, non più giustiziabile
dinanzi agli arbitri. Tale decisione veniva confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 15518/2001.
A seguito di tali vicende, la Tradeco diffidava nuovamente
l’Amministrazione a provvedere alla liquidazione del compenso
aggiuntivo in suo favore a titolo di revisione del canone
contrattuale maturata fin dal 1/1/95; con provvedimento
del 9/12/04 l’Amministrazione comunale di Martina rigettava
la nuova richiesta di revisione del canone, essenziamente
sulla base del rilievo dell’espresso divieto di revisione
esistente alla data della stipula del contratto inter
partes e della irretroattività della successiva disciplina
normativa ( art. 6 L.537/93) impositiva della clausola revisionale.
Col ricorso all’esame la ricorrente impugna tale ultimo
diniego, chiedendone l’annullamento e deducendo a sostegno
del gravame eccesso di potere per violazione del contratto
e del capitolato di appalto, violazione di legge, erronea
presupposizione in fatto ed in diritto, irragionevolezza
manifesta; inoltre, la ricorrente solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 comma 4 della legge 537/93, come
sostituito dall’art. 44 della legge 724/94, ove interpretato
nel senso della sua inapplicabilità ai contratti in corso.
Conclude per il riconoscimento del suo diritto, previo annullamento
del gravato diniego, alla revisione del canone contrattuale
ed alla condanna della intimata amministrazione al versamento
del dovuto, con la maggiorazione degli accessori e la liquidazione
delle spese legali.
Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione
comunale di Martina Franca per contestare la fondatezza
del ricorso e per chiederne il rigetto.
All’udienza pubblica del 1 giugno 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è in parte infondato ed in parte
inammissibile nei sensi di cui appresso.
Come premesso in fatto, la società ricorrente aveva già
vittoriosamente azionato la sua pretesa alla revisione del
canone contrattuale dinanzi al Collegio arbitrale, cui era
stata demandata nel capitolato d’appalto (art. 37) la risoluzione
di ogni controversia che potesse insorgere tra le parti;
senonchè la Corte d’Appello di Lecce –sez. di Taranto -ha
annullato il lodo arbitrale di accoglimento della richiesta
revisionale e tale decisione è stata poi confermata dalla
Corte di Cassazione adita con ricorso della Tradeco SRL.
In estrema sintesi, a base delle richiamate decisioni è
stata assunta la nullità del lodo per avere gli arbitri
deciso una controversia non più demandata alla cognizione
del giudice ordinario ( e, in quanto tale, non più compromettibile
in arbitri) già prima della notifica della domanda di arbitrato,
e ciò in quanto l’art. 3 DL 11 luglio 1992 n. 333, convertito
nella L. 8 agosto 1992 n. 359, aveva abolito l’istituto
della revisione già disciplinato dall’art. 33 L. 41/1986;
donde l’inconfigurabilità di una posizione di diritto soggettivo
e la conseguente carenza di potestas decidendi in
capo agli arbitri.
La ricorrente ripropone ora la questione in questa sede
giurisdizionale sotto forma di impugnativa del diniego espresso
di cui all’epigrafe, adottato dalla intimata amministrazione
comunale sulla sua nuova richiesta di liquidazione della
revisione contrattuale.
E’ noto anzitutto, sotto il profilo della giurisdizione,
che in base all’orientamento costante della giurisprudenza
amministrativa la materia della revisione dei prezzi in
materia di appalti pubblici rientra nella giurisdizione
amministrativa in quanto la posizione dell’appaltatore,
di fronte al potere discrezionale dell’Amministrazione di
riconoscere o meno la revisione, ha tipica consistenza di
interesse legittimo.
A tale conclusione circa la consistenza della posizione
soggettiva dell’appaltatore si perviene da una rapida disamina
del quadro normativo di riferimento; prendendo le mosse
dall’art. 1 del D.Lgs.C.P.C. 6.12.1947 n. 1501, recante
nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali
degli appalti di opere pubbliche, emerge a chiare lettere
che la revisione è costruita come facoltà concessa all’Amministrazione
di procedervi ( anche in danno dell’appaltatore) quando
la stessa riconosca che il costo complessivo dell’opera
è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto
di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente
alla presentazione dell’offerta. La legge 22 febbraio 1973
n. 37 ( art.2) ha mantenuto l’impostazione della precitata
disciplina normativa in ordine alla facoltà per l’Amministrazione
di procedere a revisione, escludendo peraltro che detta
posizione di interesse possa trasformarsi a seguito di pattuizioni
inter partes in diritto soggettivo, attesa la espressa esclusione
di patti contrari alla disciplina normativa o anche soltanto
in deroga; ancora, la successiva legge 28 febbraio 1986
n. 41 (art. 33), estendendo espressamente agli appalti di
servizi e forniture la disciplina relativa agli appalti
di lavori, ha mantenuto l’opzione normativa della mera facoltà
di far luogo a revisione ad opera della Amministrazione
appaltante.
L’art. 6 della legge n. 537 del 1993, attribuendo alla cognizione
del giudice amministrativo, in via esclusiva, la controversia
derivante dall’applicazione dello stesso indicato, non ha
mutato la essenza delle pretese attinenti alla revisione
prezzi.
Ciò posto in punto di qualificazione giuridica della pretesa,
va osservato che il diniego opposto dalla amministrazione
di Martina Franca sulla istanza di liquidazione del compenso
per revisione azionata dalla società ricorrente appare ineccepibile
sul piano della legittimità amministrativa; detto diniego,
peraltro, si pone nel solco di una consolidata giurisprudenza
che ha avuto modo di svilupparsi in tema di disciplina normativa
applicabile, ratione temporis, all’istituto revisionale,
proprio in conseguenza del succedersi di leggi dal contenuto
precettivo non sempre omogeneo.
Venendo più da vicino all’esame delle singole censure va
ricordato che con il primo motivo la ricorrente denuncia
l’illegittimità del gravato diniego, nella parte in cui
lo stesso sembra completamente obliterare il dato relativo
alla espressa previsione contrattuale del meccanismo revisionale,
di per sé bastevole -a parer della ricorrente- a legittimare
l’applicazione dell’istituto alla fattispecie contrattuale
in oggetto, anche a prescindere dalla questione inerente
l’abrogazione espressa, all’epoca di stipulazione del contratto,
della normativa di rango primario (art. 33 L.46/86) ammissiva
della facoltà di far luogo a revisione del prezzo d’appalto.
L’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto prevede espressamente
che “il canone d’appalto sarà oggetto a revisione, a richiesta
delle parti contraenti, in caso di variazioni dei costi,
secondo le modalità appresso indicate, conformemente a quanto
previsto dall’art. 33 della legge 28.2.1986 n. 41”.
Ora, appare chiaro, già dal congegno letterale della clausola
contrattuale, che le parti hanno inteso valersi del meccanismo
revisionale in quanto a ciò abilitate dalla norma di rango
primario cui le stesse d’altra parte, nel farne espresso
richiamo, hanno attribuito valenza conformativa. In effetti,
il regime giuridico della revisione dei prezzi in materia
di appalti pubblici, ascrivibile al cosiddetto ordine pubblico
economico, ha sempre formato oggetto di discipline imperative
di legge, di guisa che la scelta delle parti di farvi ricorso,
anche per quanto brevemente osservato nella pregressa disamina
normativa, si atteggia a corollario di previe opzioni legislative
circa l’opportunità di inserire o meno nei contratti d’appalto
delle pubbliche amministrazioni clausole revisionali del
prezzo originariamente convenuto; peraltro tali previsioni
normative in materia di revisione dei prezzi nei pubblici
appalti si spingono ben al di là della semplice disciplina
di cornice, offrendo indicazioni vincolanti circa i termini
e le condizioni cui la revisione, quando è ammessa, deve
rispondere, in tal modo risultando vieppiù acclarata la
natura imperativa delle prescrizioni regolanti la materia,
in quanto poste a presidio di rilevanti interessi pubblici.
Nel caso all’esame, non par dubbio che all’epoca di stipulazione
del contratto nessuna legge abilitava le parti alla articolazione
di una clausola contrattuale del tipo di quella suindicata,
per essere già intervenuta la abrogazione del citato art.
33 della L.41/86 ad opera dell’art.3 DL 11 luglio 1992 n.333;
ne consegue che, in tale quadro normativo, l’Amministrazione
non era tenuta a dare applicazione alla suddetta clausola
che, per quanto detto, doveva ritenersi nulla in quanto
facente espresso rinvio ad una disposizione inesistente.
Non potrebbe disconoscersi, infatti, che la prescrizione
contrattuale di cui si discorre, sia per la sua formulazione
letterale sia per la sua finalità, sia nata in simbiosi
con la prescrizione normativa di rango primario abilitativa
della clausola revisionale, senza pertanto che se ne possa
legittimamente predicare -come vorrebbe la ricorrente- la
sua autonomia prescrittiva, e cioè anche in carenza (sopravvenuta)
della dianzi richiamata disposizione legislativa primaria.
Peraltro, una tale opzione interpretativa, renderebbe del
tutto evanescente la regolazione imperativa della materia,
cui invece attende il legislatore nazionale, spesso con
scelte ondivaghe, ma pur sempre a tutela di pressanti interessi
pubblici ( ora quello meramente finanziario delle pubbliche
amministrazioni, ora più sofisticati equilibri nella articolazione
delle offerte in sede di gara, anche a garanzia della qualità
delle prestazioni future nei contratti ad esecuzione periodica
o continuativa).
Né appar meritevole di considerazione, sotto distinto profilo,
il pur suggestivo argomento, sviluppato dalla difesa della
ricorrente nel corso della udienza pubblica di discussione,
fondato sul tenore letterale dell’art. 33 della legge 41/86
nel suo contenuto complessivo, e mirante a riconnettere
rilievo, ai fini della soluzione del problema di applicazione
intertemporale della norma, al differente dato letterale
della disposizione ( 5° comma) disciplinante i servizi e
le forniture “aggiudicati” rispetto a quella (2° comma )
relativa ai lavori da “appaltarsi”. Secondo la suddetta
tesi difensiva, poiché nella specie la abrogazione della
citata legge ad opera del DL 333/92 è intervenuta quando
(luglio 1992) l’appalto di che trattasi (involgente servizi)
era stato già aggiudicato (delibera consiliare n. 83 del
4.6.1992) ma non ancora stipulato, l’effetto abrogativo
non riguarderebbe la fattispecie contrattuale in oggetto.
La ricorrente trae da tale formulazione letterale ragioni
per sostenere l’applicabilità della vecchia disciplina normativa
ammissiva della revisione, con conseguenziale piena validità
alla clausola contrattuale più volte richiamata.
Trascura tuttavia la ricorrente di considerare che, a differenza
di quanto accade nei sistemi di aggiudicazione degli appalti
pubblici mediante incanto pubblico o licitazione privata,
nei quali in forza degli automatismi propri di tali sistemi
di affidamento il verbale di aggiudicazione tiene luogo
del contratto ( e quest’ultimo quando interviene ha solo
valore riproduttivo del primo atto), nell’appalto-concorso
sono distintamente individuabili due fasi: nella prima fase
( propriamente l’aggiudicazione) la stazione appaltante
provvede a selezionare il progetto, ma è solo nella seconda
fase della stipulazione del contratto e della sua successiva
approvazione che si consacra e diviene efficace il vincolo
giuridico tra le parti ( in questi sensi, SS.UU. 3207/74;
Consiglio di Stato Sez. VI, 14 dicembre 1979, n. 886 e sez.
IV, 28 ottobre 1996 n. 1159). Ne viene che in nessun caso
potrebbe ritenersi, quando si verte in tema di appalto-concorso,
che l’aggiudicazione sia di per sé sufficiente a far sorgere
il vincolo contrattuale e/o a tener luogo del contratto
vero e proprio, senza il quale al contrario non potrebbe
ancora dirsi sussistente il vincolo giuridico; d’altra parte
è proprio nel contratto ( e non nel verbale di aggiudicazione)
che trova la sua sede naturale la pattuizione sulla revisione
del prezzo, di guisa che davvero riuscirebbe difficile ricostruire
la fattispecie in oggetto (in cui -si ripete- l’aggiudicazione
è intervenuta nel giugno 92 ed il contratto nel dicembre
dello stesso anno) come fattispecie non investita dall’effetto
abrogativo dell’istituto revisionale recato dal citato DL.
Si deve inoltre rilevare che l’art. 33 comma 2 citato esclude
la revisione prezzi per i lavori aventi durata inferiore
all’anno salva la revisione prezzi per i lavori già appaltati
alla data di entrata in vigore della legge; così pure il
successivo quinto comma fa salva la revisione prezzi per
le forniture e servizi di durata superiore all’anno già
aggiudicati alla data di entrata in vigore della legge;
poiché il riferimento ai contratti aventi per oggetto forniture
e servizi va interpretato alla luce del rilievo attribuito
nello stesso quinto comma alla aggiudicazione, si deve ritenere
che le due disposizioni coincidono quanto agli effetti.
La ricorrente riferendo la portata abrogativa dell’art.
3 del D. Lgs. n. 333/1992 cioè la esclusione della revisione
prezzi per i servizi di durata superiore all’anno ai servizi
aggiudicati dopo la entrata in vigore del D. Lgs. n. 333/1992
ipotizza la salvezza della tutela dell’affidamento per le
procedure inviate e concluse con l’aggiudicazione prima
della entrata in vigore del D. Lgs. n. 333/1992 (come è
stato nella specie).
L’accoglibilità della tesi in questione, che fonda la pretesa
alla revisione prezzi sul combinato disposto dell’art. 33
comma 5 della l. n. 41/1986 e dell’art. 10 del Capitolato
Speciale d’appalto, è tuttavia preclusa dal giudicato formatosi
sulla infondatezza della pretesa radicata sul contratto,
giudicato che vincola anche questo giudice, essendo irrilevante
che in quel giudizio si tutelasse un diritto e in questo
si tuteli un interesse legittimo (la pretesa relativa all’an
della revisione prezzi è sempre qualificabile come interesse
legittimo).
Il giudicato in questione, infatti, afferma l’inesistenza
di una posizione giuridica tutelata in proposito e quindi
attiene al merito della vicenda attingendo la portata sostanziale
di cui all’art. 2909 c.c.
In conclusione questo giudice ha giurisdizione in ordine
alla pretesa dedotta in quanto si tratta di un interesse
legittimo, non può conoscere del merito della stessa a ciò
ostando il giudicato.
Per venire ad altro motivo di doglianza, la ricorrente afferma
che, intervenuto l’art. 6 della legge n. 537/1993, è rivissuta
la previsione contrattuale del citato art. 10; la pretesa
alla revisione prezzi si fonda quindi su una previsione
ontologicamente diversa da quella iniziale contrattuale
(sicchè la stessa non trova ostacolo nel giudicato di cui
sopra) cioè il disposto dell’art. 6 della legge 537/93 che
impone in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa
della pubblica amministrazione la clausola di revisione
periodica del prezzo.
E’ evidente, infatti, che trattandosi di normativa entrata
in vigore ben dopo la stipulazione del contratto inter
partes ( che, come detto, risale al 21.12.1992), essa
non potrebbe assolvere la funzione di conformare la fattispecie
contrattuale insorta precedentemente perché, in difetto
di contraria previsione, la legge vale notoriamente solo
per l’avvenire e non ha in linea di principio efficacia
retroattiva ( art. 11 preleggi).
Ne consegue che non potrebbe accogliersi la prospettazione
della ricorrente circa la portata integrativa del nuovo
intervento normativo statuale anche sulle fattispecie contrattuali
in itinere, le quali per contro devono restare governate
dalla legge in vigore al momento in cui sono state poste
in essere, secondo i ricordati e quieti principi generali
di diritto.
Con altro motivo di ricorso, la ricorrente invoca -sia pure
in via subordinata - l’applicabilità alla fattispecie dell’art.
1664 cc, intendendo per tal via perseguire il riconoscimento
del suo diritto alla revisione del canone d’appalto originariamente
convenuto.
Ma una tale domanda appare inammissibile in questa sede
per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.
Ed infatti, una volta che si abbandoni il campo occupato
dalle fonti normative regolanti specificamente la materia
degli appalti pubblici e si invoca come base giuridica della
pretesa una disposizione dettata per disciplinare l’istituto
revisionale nell’ambito dell’appalto di diritto privato,
è giocoforza ricostruire la pretesa azionata in termini
di diritto soggettivo, perché così quella posizione rimane
configurata nel congegno contrattuale in cui si innesta
la previsione regolatrice di cui alla citata norma codicistica.
Ma allora risulta evidente che una pretesa così articolata
nella presente controversia poteva essere portata alla cognizione
non del giudice amministrativo ma degli arbitri, che d’altra
parte ne hanno conosciuto (sia pur in via subordinata e
sul presupposto della non applicabilità al contratto in
questione della abrogazione dell’istituto revisionale portato
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 333/1992, tant’è che la relativa
domanda è riemersa in sede di impugnazione del lodo ed è
stata espressamente affrontata -e rigettata- dalla Corte
d’Appello di Lecce nella citata sentenza n. 292 del 14 luglio
1999).
In ogni caso, va rilevata anche in questa sede - ad abundatiam,
sul piano meramente speculativo, – la inconsistenza di quella
pretesa, fondata sulla applicazione analogica alla presente
fattispecie, del disposto di cui all’art. 1644 cc.
In senso ostativo appar decisivo il rilievo secondo cui
la disposizione dianzi indicata, la quale prevede nell’appalto
di diritto privato un meccanismo compensativo per l’appaltatore
ovvero per il committente in caso di onerosità o di difficoltà
nell’esecuzione del contratto, postula la ricorrenza della
duplice condizione della imprevedibilità delle circostanze
che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo
dei materiali e della mano d’opera nonché della sproporzione
qualificata ( superiore al decimo) del prezzo convenuto;
ora, tale duplice condizione voluta dalla legge per l’applicazione
della norma nella specie non può dirsi sussistente.
In particolare, per un verso non potrebbe dirsi che la revisione
del canone nella specie trovi titolo in una variazione dei
prezzi del materiale o della mano d’opera dipendente da
fattori imprevedibili, una tale evenienza – che in ogni
caso si doveva provare- non essendo stata neppure prospettata
dalla società ricorrente; per altro verso non vi è elemento
alcuno per inferire che tale alterazione dell’equilibrio
contrattuale, ove in concreto ricorrente, sia quantificabile
nei minimi di legge per poter legittimare la domanda di
revisione. Senza dire poi che, a far velo al riconoscimento
della condizione della imprevedibilità delle circostanze
causali determinanti detto squilibrio, vi è il rilievo decisivo
che le parti – sia pur a mezzo di una clausola inefficace,
per quel che si è detto – avevano addirittura previsto la
revisione del canone quale strumento ordinario di riequilibrio
contrattuale; il che esclude la riconducibilità di detta
sperequazione a fattori non previsti né prevedibili.
Da ultimo è da osservare che non appare fondata la prospettata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della
legge 537/93 ove interpretato nel senso della sua inapplicabilità
alle fattispecie contrattuali in corso di esecuzione alla
data della sua entrata in vigore. Nella prospettazione della
ricorrente la norma così intesa offrirebbe il fianco a censure
di costituzionalità sotto il profilo della possibile violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Ma la questione così prospettata non appare meritevole di
superare il vaglio della non manifesta infondatezza proprio
di questa fase.
La disparità di trattamento insita nel differente regime
giuridico dei contratti stipulati prima o dopo la entrata
in vigore della legge suddetta non è infatti irragionevole
perché è il portato naturale di un differente approccio
compiuto nel tempo dal legislatore con riguardo al tema
della revisione del prezzo contrattuale d’appalto; poiché
si verte in tema di scelte legislative insindacabili se
non per evidente irragionevolezza, questa Sezione deve limitarsi
a constatare che non appare implausibile che il legislatore
maturi nel tempo scelte differenti ( anzi come nella specie,
opposte) in una determinata materia, così modulando diversamente
nel tempo il regime giuridico di un istituto. Sicchè non
appar di per sé irragionevole, né altrimenti contrastante
col principio del buon andamento che la revisione dei prezzi
d’appalto sia stata in un primo tempo abrogata con DL 333/92
e poi reintrodotta ad opera del richiamato intervento normativo
(L. 537/93), così determinando differenti regimi contrattuali
nella stessa materia. La circostanza che il legislatore
abbia avvertito la opportunità di reintrodurre l’istituto
revisionale, evidentemente valutando non positivamente gli
effetti sui contratti ( e sulla qualità delle prestazioni
rese) rivenienti dalla sua abrogazione, ha di certo comportato
un netto cambio di rotta nella determinazione dei contenuti
degli accordi contrattuali, senza però che tale circostanza
– al di là delle opinioni che si possono avere circa la
congruenza della scelta legislativa rispetto alla complessità
del fenomeno da regolare – possa rilevare nella prospettiva
di una possibile illegittimità costituzionale della legge.
In definitiva, per le considerazioni esposte il ricorso
deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione nei sensi dianzi indicati.
Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per far
luogo alla loro compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede
di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe (272/05 r.g.), lo rigetta in parte ed in parte
lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’1 giugno
2005.
Antonio Cavallari - Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore
Pubblicata il 29 settembre 2005
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