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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 settembre 2005 n. 4280
Pres. Antonio Cavallari – Est. Presidente, Giulio Castriota Scandergeb
Tradeco s.r.l. (avv. E. Sticchi Damiani e G.A. Ostillio) c. Comune di Martina Franca (avv. P. Portaluri e Flascasovitti).


1. Contratti della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Appalto-concorso – Abolizione ex art.3, d.l. n.333 del 1992 – Aggiudicazione prima, stipulazione del contratto dopo – Compenso revisionale – Non va riconosciuto.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Art.6, l. n.537 del 1993 – Entrata in vigore – Contratti in esecuzione – Inapplicabilità – Questione di legittimità costituzionale – Non è fondata.

1. Nel caso in cui, con riferimento ad un appalto affidato col sistema dell’appalto-concorso, l’aggiudicazione sia intervenuta prima dell’abolizione dell’istituto della revisione prezzi ad opera dell’art.3, d.l. 11 luglio 1992 n.333, mentre il contratto sia stato stipulato dopo questa data, non può essere riconosciuta la revisione prezzi, perché quando si verte in tema di appalto-concorso, l’aggiudicazione non è di per sé sufficiente a far sorgere il vincolo contrattuale e/o a tener luogo del contratto vero e proprio.

 

2. Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97, cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, relativamente alla sua inapplicabilità alle fattispecie contrattuali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Lecce, Sezione Seconda

 

composto dai Signori Magistrati
dr. Antonio Cavallari presidente
dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est. dr.ssa Patrizia Moro componente
ha pronunciato la seguente

sentenza



sul ricorso n. 272/2005 proposto da
Tradeco srl, rappresentata e difesa in giudizio dall’ avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani e dall’avv. Giuseppe Adeo Ostillio, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Lecce alla via alla via 95° Fanteria n.9;

contro



il Comune di Martina Franca
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. prof. Pierluigi Portaluri e dall’avv. Flascasovitti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Lecce alla via 95° Fanteria n.1;
 

per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento a firma del sindaco del Comune di Martina Franca del 9/12/2004 con cui è stato comunicato il rigetto della istanza di riconoscimneto della revisione prezzi in relazione al contratto sottoscritto in data 21.12.1992 tra le parti in causa per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della società ricorrente a conseguire la revisione prezzi sul canone del contratto predetto, maturata con decorrenza 1/1/1995;

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dall’amministrazione intimata ;
Visti tutti gli atti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 1 giugno 2005 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la ricorrente l’avv. Sticchi Damiani e per la Amministrazione intimata gli avv.ti Portaluri e Flascasovitti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;

 

FATTO


 

La società ricorrente, a seguito di aggiudicazione mediante appalto-concorso deliberato dal Comune di Martina Franca con atto consiliare n. 88 del 4.6.92, stipulava in data 21.12.92 col prefato ente territoriale contratto d’appalto per la durata di dieci anni avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari; detto contratto richiamava espressamente (art. 5) il Capitolato di Appalto nella parte in cui (art.10) lo stesso prevedeva il diritto dell’appaltatore alla revisione del canone pattuito.
Insorta controversia tra le parti circa la debenza delle somme a titolo di revisione del canone pattuito, il Collegio arbitrale -adito su ricorso della odierna ricorrente in base alla clausola contrattuale compromissoria- in data 10/7/97 condannava il Comune di Martina Franca al pagamento in favore di Tradeco di una somma di danaro a titolo di revisione del prezzo contrattuale. Con sentenza n. 292/99 la Corte d’Appello di Lecce, adita dalla Amministrazione comunale, dichiarava poi la nullità del lodo per carenza di potestas iudicandi in capo agli arbitri, sul presupposto dell’ intervenuta abolizione dell’istituto revisionale ad opera dell’art. 3 del DL 333/92 e della conseguente degradazione della posizione soggettiva della Tradeco, non più giustiziabile dinanzi agli arbitri. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15518/2001.
A seguito di tali vicende, la Tradeco diffidava nuovamente l’Amministrazione a provvedere alla liquidazione del compenso aggiuntivo in suo favore a titolo di revisione del canone contrattuale maturata fin dal 1/1/95; con provvedimento del 9/12/04 l’Amministrazione comunale di Martina rigettava la nuova richiesta di revisione del canone, essenziamente sulla base del rilievo dell’espresso divieto di revisione esistente alla data della stipula del contratto inter partes e della irretroattività della successiva disciplina normativa ( art. 6 L.537/93) impositiva della clausola revisionale.
Col ricorso all’esame la ricorrente impugna tale ultimo diniego, chiedendone l’annullamento e deducendo a sostegno del gravame eccesso di potere per violazione del contratto e del capitolato di appalto, violazione di legge, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, irragionevolezza manifesta; inoltre, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 4 della legge 537/93, come sostituito dall’art. 44 della legge 724/94, ove interpretato nel senso della sua inapplicabilità ai contratti in corso. Conclude per il riconoscimento del suo diritto, previo annullamento del gravato diniego, alla revisione del canone contrattuale ed alla condanna della intimata amministrazione al versamento del dovuto, con la maggiorazione degli accessori e la liquidazione delle spese legali.
Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione comunale di Martina Franca per contestare la fondatezza del ricorso e per chiederne il rigetto.
All’udienza pubblica del 1 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO


 

Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile nei sensi di cui appresso.
Come premesso in fatto, la società ricorrente aveva già vittoriosamente azionato la sua pretesa alla revisione del canone contrattuale dinanzi al Collegio arbitrale, cui era stata demandata nel capitolato d’appalto (art. 37) la risoluzione di ogni controversia che potesse insorgere tra le parti; senonchè la Corte d’Appello di Lecce –sez. di Taranto -ha annullato il lodo arbitrale di accoglimento della richiesta revisionale e tale decisione è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione adita con ricorso della Tradeco SRL.
In estrema sintesi, a base delle richiamate decisioni è stata assunta la nullità del lodo per avere gli arbitri deciso una controversia non più demandata alla cognizione del giudice ordinario ( e, in quanto tale, non più compromettibile in arbitri) già prima della notifica della domanda di arbitrato, e ciò in quanto l’art. 3 DL 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, aveva abolito l’istituto della revisione già disciplinato dall’art. 33 L. 41/1986; donde l’inconfigurabilità di una posizione di diritto soggettivo e la conseguente carenza di potestas decidendi in capo agli arbitri.
La ricorrente ripropone ora la questione in questa sede giurisdizionale sotto forma di impugnativa del diniego espresso di cui all’epigrafe, adottato dalla intimata amministrazione comunale sulla sua nuova richiesta di liquidazione della revisione contrattuale.
E’ noto anzitutto, sotto il profilo della giurisdizione, che in base all’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa la materia della revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici rientra nella giurisdizione amministrativa in quanto la posizione dell’appaltatore, di fronte al potere discrezionale dell’Amministrazione di riconoscere o meno la revisione, ha tipica consistenza di interesse legittimo.
A tale conclusione circa la consistenza della posizione soggettiva dell’appaltatore si perviene da una rapida disamina del quadro normativo di riferimento; prendendo le mosse dall’art. 1 del D.Lgs.C.P.C. 6.12.1947 n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, emerge a chiare lettere che la revisione è costruita come facoltà concessa all’Amministrazione di procedervi ( anche in danno dell’appaltatore) quando la stessa riconosca che il costo complessivo dell’opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell’offerta. La legge 22 febbraio 1973 n. 37 ( art.2) ha mantenuto l’impostazione della precitata disciplina normativa in ordine alla facoltà per l’Amministrazione di procedere a revisione, escludendo peraltro che detta posizione di interesse possa trasformarsi a seguito di pattuizioni inter partes in diritto soggettivo, attesa la espressa esclusione di patti contrari alla disciplina normativa o anche soltanto in deroga; ancora, la successiva legge 28 febbraio 1986 n. 41 (art. 33), estendendo espressamente agli appalti di servizi e forniture la disciplina relativa agli appalti di lavori, ha mantenuto l’opzione normativa della mera facoltà di far luogo a revisione ad opera della Amministrazione appaltante.
L’art. 6 della legge n. 537 del 1993, attribuendo alla cognizione del giudice amministrativo, in via esclusiva, la controversia derivante dall’applicazione dello stesso indicato, non ha mutato la essenza delle pretese attinenti alla revisione prezzi.
Ciò posto in punto di qualificazione giuridica della pretesa, va osservato che il diniego opposto dalla amministrazione di Martina Franca sulla istanza di liquidazione del compenso per revisione azionata dalla società ricorrente appare ineccepibile sul piano della legittimità amministrativa; detto diniego, peraltro, si pone nel solco di una consolidata giurisprudenza che ha avuto modo di svilupparsi in tema di disciplina normativa applicabile, ratione temporis, all’istituto revisionale, proprio in conseguenza del succedersi di leggi dal contenuto precettivo non sempre omogeneo.
Venendo più da vicino all’esame delle singole censure va ricordato che con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità del gravato diniego, nella parte in cui lo stesso sembra completamente obliterare il dato relativo alla espressa previsione contrattuale del meccanismo revisionale, di per sé bastevole -a parer della ricorrente- a legittimare l’applicazione dell’istituto alla fattispecie contrattuale in oggetto, anche a prescindere dalla questione inerente l’abrogazione espressa, all’epoca di stipulazione del contratto, della normativa di rango primario (art. 33 L.46/86) ammissiva della facoltà di far luogo a revisione del prezzo d’appalto.
L’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto prevede espressamente che “il canone d’appalto sarà oggetto a revisione, a richiesta delle parti contraenti, in caso di variazioni dei costi, secondo le modalità appresso indicate, conformemente a quanto previsto dall’art. 33 della legge 28.2.1986 n. 41”.
Ora, appare chiaro, già dal congegno letterale della clausola contrattuale, che le parti hanno inteso valersi del meccanismo revisionale in quanto a ciò abilitate dalla norma di rango primario cui le stesse d’altra parte, nel farne espresso richiamo, hanno attribuito valenza conformativa. In effetti, il regime giuridico della revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici, ascrivibile al cosiddetto ordine pubblico economico, ha sempre formato oggetto di discipline imperative di legge, di guisa che la scelta delle parti di farvi ricorso, anche per quanto brevemente osservato nella pregressa disamina normativa, si atteggia a corollario di previe opzioni legislative circa l’opportunità di inserire o meno nei contratti d’appalto delle pubbliche amministrazioni clausole revisionali del prezzo originariamente convenuto; peraltro tali previsioni normative in materia di revisione dei prezzi nei pubblici appalti si spingono ben al di là della semplice disciplina di cornice, offrendo indicazioni vincolanti circa i termini e le condizioni cui la revisione, quando è ammessa, deve rispondere, in tal modo risultando vieppiù acclarata la natura imperativa delle prescrizioni regolanti la materia, in quanto poste a presidio di rilevanti interessi pubblici.
Nel caso all’esame, non par dubbio che all’epoca di stipulazione del contratto nessuna legge abilitava le parti alla articolazione di una clausola contrattuale del tipo di quella suindicata, per essere già intervenuta la abrogazione del citato art. 33 della L.41/86 ad opera dell’art.3 DL 11 luglio 1992 n.333; ne consegue che, in tale quadro normativo, l’Amministrazione non era tenuta a dare applicazione alla suddetta clausola che, per quanto detto, doveva ritenersi nulla in quanto facente espresso rinvio ad una disposizione inesistente.
Non potrebbe disconoscersi, infatti, che la prescrizione contrattuale di cui si discorre, sia per la sua formulazione letterale sia per la sua finalità, sia nata in simbiosi con la prescrizione normativa di rango primario abilitativa della clausola revisionale, senza pertanto che se ne possa legittimamente predicare -come vorrebbe la ricorrente- la sua autonomia prescrittiva, e cioè anche in carenza (sopravvenuta) della dianzi richiamata disposizione legislativa primaria.
Peraltro, una tale opzione interpretativa, renderebbe del tutto evanescente la regolazione imperativa della materia, cui invece attende il legislatore nazionale, spesso con scelte ondivaghe, ma pur sempre a tutela di pressanti interessi pubblici ( ora quello meramente finanziario delle pubbliche amministrazioni, ora più sofisticati equilibri nella articolazione delle offerte in sede di gara, anche a garanzia della qualità delle prestazioni future nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa).
Né appar meritevole di considerazione, sotto distinto profilo, il pur suggestivo argomento, sviluppato dalla difesa della ricorrente nel corso della udienza pubblica di discussione, fondato sul tenore letterale dell’art. 33 della legge 41/86 nel suo contenuto complessivo, e mirante a riconnettere rilievo, ai fini della soluzione del problema di applicazione intertemporale della norma, al differente dato letterale della disposizione ( 5° comma) disciplinante i servizi e le forniture “aggiudicati” rispetto a quella (2° comma ) relativa ai lavori da “appaltarsi”. Secondo la suddetta tesi difensiva, poiché nella specie la abrogazione della citata legge ad opera del DL 333/92 è intervenuta quando (luglio 1992) l’appalto di che trattasi (involgente servizi) era stato già aggiudicato (delibera consiliare n. 83 del 4.6.1992) ma non ancora stipulato, l’effetto abrogativo non riguarderebbe la fattispecie contrattuale in oggetto.
La ricorrente trae da tale formulazione letterale ragioni per sostenere l’applicabilità della vecchia disciplina normativa ammissiva della revisione, con conseguenziale piena validità alla clausola contrattuale più volte richiamata.
Trascura tuttavia la ricorrente di considerare che, a differenza di quanto accade nei sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici mediante incanto pubblico o licitazione privata, nei quali in forza degli automatismi propri di tali sistemi di affidamento il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto ( e quest’ultimo quando interviene ha solo valore riproduttivo del primo atto), nell’appalto-concorso sono distintamente individuabili due fasi: nella prima fase ( propriamente l’aggiudicazione) la stazione appaltante provvede a selezionare il progetto, ma è solo nella seconda fase della stipulazione del contratto e della sua successiva approvazione che si consacra e diviene efficace il vincolo giuridico tra le parti ( in questi sensi, SS.UU. 3207/74; Consiglio di Stato Sez. VI, 14 dicembre 1979, n. 886 e sez. IV, 28 ottobre 1996 n. 1159). Ne viene che in nessun caso potrebbe ritenersi, quando si verte in tema di appalto-concorso, che l’aggiudicazione sia di per sé sufficiente a far sorgere il vincolo contrattuale e/o a tener luogo del contratto vero e proprio, senza il quale al contrario non potrebbe ancora dirsi sussistente il vincolo giuridico; d’altra parte è proprio nel contratto ( e non nel verbale di aggiudicazione) che trova la sua sede naturale la pattuizione sulla revisione del prezzo, di guisa che davvero riuscirebbe difficile ricostruire la fattispecie in oggetto (in cui -si ripete- l’aggiudicazione è intervenuta nel giugno 92 ed il contratto nel dicembre dello stesso anno) come fattispecie non investita dall’effetto abrogativo dell’istituto revisionale recato dal citato DL.
Si deve inoltre rilevare che l’art. 33 comma 2 citato esclude la revisione prezzi per i lavori aventi durata inferiore all’anno salva la revisione prezzi per i lavori già appaltati alla data di entrata in vigore della legge; così pure il successivo quinto comma fa salva la revisione prezzi per le forniture e servizi di durata superiore all’anno già aggiudicati alla data di entrata in vigore della legge; poiché il riferimento ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi va interpretato alla luce del rilievo attribuito nello stesso quinto comma alla aggiudicazione, si deve ritenere che le due disposizioni coincidono quanto agli effetti.
La ricorrente riferendo la portata abrogativa dell’art. 3 del D. Lgs. n. 333/1992 cioè la esclusione della revisione prezzi per i servizi di durata superiore all’anno ai servizi aggiudicati dopo la entrata in vigore del D. Lgs. n. 333/1992 ipotizza la salvezza della tutela dell’affidamento per le procedure inviate e concluse con l’aggiudicazione prima della entrata in vigore del D. Lgs. n. 333/1992 (come è stato nella specie).
L’accoglibilità della tesi in questione, che fonda la pretesa alla revisione prezzi sul combinato disposto dell’art. 33 comma 5 della l. n. 41/1986 e dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto, è tuttavia preclusa dal giudicato formatosi sulla infondatezza della pretesa radicata sul contratto, giudicato che vincola anche questo giudice, essendo irrilevante che in quel giudizio si tutelasse un diritto e in questo si tuteli un interesse legittimo (la pretesa relativa all’an della revisione prezzi è sempre qualificabile come interesse legittimo).
Il giudicato in questione, infatti, afferma l’inesistenza di una posizione giuridica tutelata in proposito e quindi attiene al merito della vicenda attingendo la portata sostanziale di cui all’art. 2909 c.c.
In conclusione questo giudice ha giurisdizione in ordine alla pretesa dedotta in quanto si tratta di un interesse legittimo, non può conoscere del merito della stessa a ciò ostando il giudicato.
Per venire ad altro motivo di doglianza, la ricorrente afferma che, intervenuto l’art. 6 della legge n. 537/1993, è rivissuta la previsione contrattuale del citato art. 10; la pretesa alla revisione prezzi si fonda quindi su una previsione ontologicamente diversa da quella iniziale contrattuale (sicchè la stessa non trova ostacolo nel giudicato di cui sopra) cioè il disposto dell’art. 6 della legge 537/93 che impone in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa della pubblica amministrazione la clausola di revisione periodica del prezzo.
E’ evidente, infatti, che trattandosi di normativa entrata in vigore ben dopo la stipulazione del contratto inter partes ( che, come detto, risale al 21.12.1992), essa non potrebbe assolvere la funzione di conformare la fattispecie contrattuale insorta precedentemente perché, in difetto di contraria previsione, la legge vale notoriamente solo per l’avvenire e non ha in linea di principio efficacia retroattiva ( art. 11 preleggi).
Ne consegue che non potrebbe accogliersi la prospettazione della ricorrente circa la portata integrativa del nuovo intervento normativo statuale anche sulle fattispecie contrattuali in itinere, le quali per contro devono restare governate dalla legge in vigore al momento in cui sono state poste in essere, secondo i ricordati e quieti principi generali di diritto.
Con altro motivo di ricorso, la ricorrente invoca -sia pure in via subordinata - l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1664 cc, intendendo per tal via perseguire il riconoscimento del suo diritto alla revisione del canone d’appalto originariamente convenuto.
Ma una tale domanda appare inammissibile in questa sede per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.
Ed infatti, una volta che si abbandoni il campo occupato dalle fonti normative regolanti specificamente la materia degli appalti pubblici e si invoca come base giuridica della pretesa una disposizione dettata per disciplinare l’istituto revisionale nell’ambito dell’appalto di diritto privato, è giocoforza ricostruire la pretesa azionata in termini di diritto soggettivo, perché così quella posizione rimane configurata nel congegno contrattuale in cui si innesta la previsione regolatrice di cui alla citata norma codicistica. Ma allora risulta evidente che una pretesa così articolata nella presente controversia poteva essere portata alla cognizione non del giudice amministrativo ma degli arbitri, che d’altra parte ne hanno conosciuto (sia pur in via subordinata e sul presupposto della non applicabilità al contratto in questione della abrogazione dell’istituto revisionale portato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 333/1992, tant’è che la relativa domanda è riemersa in sede di impugnazione del lodo ed è stata espressamente affrontata -e rigettata- dalla Corte d’Appello di Lecce nella citata sentenza n. 292 del 14 luglio 1999).
In ogni caso, va rilevata anche in questa sede - ad abundatiam, sul piano meramente speculativo, – la inconsistenza di quella pretesa, fondata sulla applicazione analogica alla presente fattispecie, del disposto di cui all’art. 1644 cc.
In senso ostativo appar decisivo il rilievo secondo cui la disposizione dianzi indicata, la quale prevede nell’appalto di diritto privato un meccanismo compensativo per l’appaltatore ovvero per il committente in caso di onerosità o di difficoltà nell’esecuzione del contratto, postula la ricorrenza della duplice condizione della imprevedibilità delle circostanze che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali e della mano d’opera nonché della sproporzione qualificata ( superiore al decimo) del prezzo convenuto; ora, tale duplice condizione voluta dalla legge per l’applicazione della norma nella specie non può dirsi sussistente.
In particolare, per un verso non potrebbe dirsi che la revisione del canone nella specie trovi titolo in una variazione dei prezzi del materiale o della mano d’opera dipendente da fattori imprevedibili, una tale evenienza – che in ogni caso si doveva provare- non essendo stata neppure prospettata dalla società ricorrente; per altro verso non vi è elemento alcuno per inferire che tale alterazione dell’equilibrio contrattuale, ove in concreto ricorrente, sia quantificabile nei minimi di legge per poter legittimare la domanda di revisione. Senza dire poi che, a far velo al riconoscimento della condizione della imprevedibilità delle circostanze causali determinanti detto squilibrio, vi è il rilievo decisivo che le parti – sia pur a mezzo di una clausola inefficace, per quel che si è detto – avevano addirittura previsto la revisione del canone quale strumento ordinario di riequilibrio contrattuale; il che esclude la riconducibilità di detta sperequazione a fattori non previsti né prevedibili.
Da ultimo è da osservare che non appare fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 537/93 ove interpretato nel senso della sua inapplicabilità alle fattispecie contrattuali in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore. Nella prospettazione della ricorrente la norma così intesa offrirebbe il fianco a censure di costituzionalità sotto il profilo della possibile violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Ma la questione così prospettata non appare meritevole di superare il vaglio della non manifesta infondatezza proprio di questa fase.
La disparità di trattamento insita nel differente regime giuridico dei contratti stipulati prima o dopo la entrata in vigore della legge suddetta non è infatti irragionevole perché è il portato naturale di un differente approccio compiuto nel tempo dal legislatore con riguardo al tema della revisione del prezzo contrattuale d’appalto; poiché si verte in tema di scelte legislative insindacabili se non per evidente irragionevolezza, questa Sezione deve limitarsi a constatare che non appare implausibile che il legislatore maturi nel tempo scelte differenti ( anzi come nella specie, opposte) in una determinata materia, così modulando diversamente nel tempo il regime giuridico di un istituto. Sicchè non appar di per sé irragionevole, né altrimenti contrastante col principio del buon andamento che la revisione dei prezzi d’appalto sia stata in un primo tempo abrogata con DL 333/92 e poi reintrodotta ad opera del richiamato intervento normativo (L. 537/93), così determinando differenti regimi contrattuali nella stessa materia. La circostanza che il legislatore abbia avvertito la opportunità di reintrodurre l’istituto revisionale, evidentemente valutando non positivamente gli effetti sui contratti ( e sulla qualità delle prestazioni rese) rivenienti dalla sua abrogazione, ha di certo comportato un netto cambio di rotta nella determinazione dei contenuti degli accordi contrattuali, senza però che tale circostanza – al di là delle opinioni che si possono avere circa la congruenza della scelta legislativa rispetto alla complessità del fenomeno da regolare – possa rilevare nella prospettiva di una possibile illegittimità costituzionale della legge.
In definitiva, per le considerazioni esposte il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nei sensi dianzi indicati.

Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (272/05 r.g.), lo rigetta in parte ed in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’1 giugno 2005.

Antonio Cavallari - Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore
Pubblicata il 29 settembre 2005
 


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