| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 settembre 2005
n. 4148
Pres. Antonio Cavallari
Sig.ra Maria Concetta PETRACCA (Avv. Federica GUARIGLIA
e Avv. Gabriella SPATA) c. REGIONE PUGLIA (Avv. Pierluigi
PORTALURI) e AZIENDA USL LE/2 (non costituita) |
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Farmacie – Assegnazione definitiva di sedi
farmaceutiche – Determinazione dell’indennità di avviamento
– Giurisdizione – Giudice ordinario – Disapplicazione del
provvedimento amministrativo illegittimo
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Nell’ambito di un procedimento relativo all’assegnazione
a titolo definitivo di una sede farmaceutica da parte di
una Regione, la determinazione dell’indennità di avviamento,
dovuta dall’assegnatario definitivo al precedente gestore
provvisorio, riguarda un diritto soggettivo, pur essendo
contenuta in apposita deliberazione del Direttore generale
dell’AUSL territorialmente competente. Pertanto, la relativa
controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario,
il quale, qualora ne ravvisi i presupposti, può disapplicare
la determinazione del Direttore generale.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Registro Decis.: 4148/05
Registro Gen.: 1134/2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
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nelle persone dei signori Magistrati: ANTONIO
CAVALLARI, Presidente; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG, Primo
Referendario; TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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A) sul ricorso n. 1134/2004, proposto da
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Maria Concetta Petracca, rappresentata
e difesa dagli avv. Federica Guariglia e Gabriella Spata,
con domicilio eletto presso lo studio delle stesse, in Lecce,
Via Zanardelli, 60, - ricorrente –
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Contro
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REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente
p.t. della G.R., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi
Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso,
in Lecce, Via Imbriani, 24, - resistente –
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e nei confronti di
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Claudio Cassone, Alessandro Marchitelli,
Salvatore Gibilaro, Eugenio Serratì, Pasquale Fioretto,
Gabriella Tagliaferro, Rosanna Biondi, non costituiti,
- controinteressati –
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e con intervento ad adiuvandum di
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Mario Angiuli, Cosimo Manfreda, Antonio
Chiriacò, Giovanna Guida, Antonella Peschiulli, Giovanni
Serino e Agata Fontò, rappresentati e difesi dagli avv.
Valentina Sarno e (solo per la dott.ssa Agata Fontò) Vittorio
Iannelli, con domicilio eletto presso lo studio della prima,
in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della determinazione del Dirigente del Settore Sanità
della Regione Puglia 23/3/2004, n. 141, pubblicata sul BURP
n. 39 in data 1/4/2004, avente ad oggetto “Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche
vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Lecce,
di cui al bando n. 259 del 27 settembre 1999 e successive
integrazioni. Rettifica della graduatoria dei candidati
idonei, già approvata con determinazione dirigenziale n.
26 del 24/1/2003, pubblicata sul BURP n. 12 suppl. del 31/1/2003.
Richiesta pubblicazione”;
- dei verbali 16/12/2003, n. 21, e 13/3/2003, n. 20, della
Commissione Esaminatrice;
- ove occorra, delle note 20/5/2003 n. 24/8629/6 e 17/11/2003
n. 24/25422/6 del Dirigente dell’Ufficio Assistenza Farmaceutica
della Regione Puglia;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale
(anche non noto), fra cui tutti quelli impugnati dalla ricorrente
dinanzi al TAR Puglia, Sede di Bari, con ricorso n. 483/2003
R.G.; B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti
da
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Maria Concetta Petracca, rappresentata
e difesa come sopra, e notificati in data 9/7/2004 e 11/12/2004,
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contro
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Regione Puglia, rappresentata
e difesa come sopra,
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Azienda USL LE/2, in persona
del D.G. p.t., non costituita;
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e nei confronti di
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Claudio Cassone, Alessandro Marchitelli,
Salvatore Gibilaro, Eugenio Serratì, Pasquale Fioretto,
Gabriella Tagliaferro, Rosanna Biondi, non costituiti,
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per l’annullamento, previa sospensione,
della nota del Dirigente dell’Ufficio Assessorato alla Sanità
della Regione Puglia n. 24/17266/6 in data 22/6/2004 e della
deliberazione del D.G. dell’AUSL LE/2 n. 15267 in data 22/7/2004.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti i ricorsi per motivi aggiunti, notificati in data
9/7/2004 e 11/12/2004;
Vista l’ordinanza 28/2/2005 n. 211, con cui è stata disposta
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti
i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per cui
è causa;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum, notificato in
data 22/6/2005;
Uditi nella pubblica udienza del 14 luglio 2005 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli
avv. Spata, Portaluri, Valeria Pellegrino (in sostituzione
dell’avv. Sarno) e Iannelli.
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FATTO
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1. La ricorrente, che gestisce in via provvisoria
la sede farmaceutica di Giuliano, frazione di Castrignano
del Capo, con istanza del 24/2/2003 aveva chiesto l’assegnazione
in via definitiva della titolarità della predetta farmacia,
ai sensi dell’art. 46 della L. 16/1/2003, n. 3, ma la Regione
Puglia aveva rigettato la richiesta sul presupposto che,
alla data di entrata in vigore della citata disposizione
(4/2/2003), era stato già pubblicato sul BURP il provvedimento
dirigenziale recante l’approvazione della graduatoria relativa
al concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
nella provincia di Lecce. Il diniego regionale è stato impugnato
dalla dott.ssa Petracca dinanzi al TAR di Bari con ricorso
n. 483/2003, che è stato però dichiarato improcedibile (sentenza
18/2/2004, n. 609, appellata di fronte al Consiglio di Stato
con ricorso n. 4560/2004 del R.G.).
In data 1/4/2004, è stata pubblicata sul BURP la determinazione
dirigenziale n. 141, recante la rettifica della graduatoria
de qua (resasi necessaria in presenza di numerosi reclami
avverso gli errori materiali commessi dalla Commissione
esaminatrice nell’attribuzione dei punteggi ad alcuni candidati);
a seguito di tale accadimento, la dott.ssa Petracca, ritenendo
che la graduatoria a suo tempo pubblicata non potesse considerarsi
definitiva, dato che essa è stata profondamente modificata
con la citata determinazione n. 141, ha diffidato la Regione
a riesaminare la sua istanza di assegnazione definitiva
della titolarità della farmacia gestita a titolo provvisorio.
La diffida è rimasta senza esito, per cui la dott.ssa Petracca
– premessa l’intenzione di proporre autonomo ricorso ex
art. 21-bis della L. n. 1034/1971 avverso l’inerzia regionale
– con il ricorso introduttivo ha impugnato la determinazione
n. 141 e tutti gli atti connessi (compresi quelli già gravati
di fronte al TAR Bari) per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 46 della L. n. 3/2003. Violazione
dei principi generali in materia di procedure concorsuali.
Eccesso di potere per errato esercizio dell’azione amministrativa,
per falsità nei presupposti e per carenza di motivazione.
Violazione dell’art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241.
La ricorrente, in pratica, sostiene che la graduatoria a
suo tempo approvata (con una tempestività perfino sospetta)
dalla Regione non è da considerare definitiva, in quanto,
a seguito di varie contestazioni relative ai punteggi ottenuti
da alcuni concorrenti, la stessa è stata modificata in maniera
sensibile, tanto che la determinazione n. 141/2004 può essere
a buon diritto considerato un atto di annullamento d’ufficio
della precedente determinazione n. 26/2003. Se così è, la
Regione doveva applicare nei confronti della dott.ssa Petracca
il citato art. 46, comma 1, della L. n. 3/2003 (il quale
recita “I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una
sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo
129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione
provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della
legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite
di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre
1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta
la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino assegnatari della
gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata
pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione
della relativa sede farmaceutica…”). E che la graduatoria
del 2003 non potesse essere considerata definitiva sarebbe
dimostrato dal fatto che, al momento dell’adozione della
determinazione n. 26/2003, il dirigente competente non aveva
ancora ricevuto dalla Commissione tutti i verbali relativi
alle operazioni di valutazione dei concorrenti (infatti,
la maggior parte dei verbali è stata ufficialmente trasmessa
alla Regione in data 26/2/2003, ossia dopo la pubblicazione
della graduatoria);
- violazione dei principi generali di buon andamento dell’azione
amministrativa. Eccesso di potere per errato esercizio dell’azione
amministrativa, per illogicità ed irrazionalità e per carenza
di motivazione. Violazione del bando. Incompetenza.
In secondo luogo, il dirigente regionale competente, nel
procedere alla rettifica della originaria graduatoria, ha
apportato alcune correzioni anche ai punteggi riportati
da concorrenti diversi da quelli che avevano interposto
reclamo, con ciò invadendo lo spazio riservato alla Commissione
esaminatrice;
- illegittimità derivata.
Più in generale, l’atto impugnato con il ricorso introduttivo
è affetto da illegittimità derivata da quella dei provvedimenti
a suo tempo impugnati di fronte al TAR Bari con il ricorso
n. 483/2003 (con il quale la dott.ssa Petracca aveva censurato
le modalità di svolgimento del concorso in epigrafe).
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2. Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine,
rigettato nel merito.
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3. Con ricorsi per motivi aggiunti notificati,
rispettivamente, in data 9/7/2004 e 11/12/2004, la dott.ssa
Petracca ha impugnato l’atto regionale n. 24/17266/6 in
data 22/6/2004 (con cui, sul presupposto che la determinazione
n. 141/2004 è un atto di mera rettifica della precedente
determinazione n. 26/2003, è stata respinta formalmente
l’istanza della dott.ssa Petracca tesa a conseguire l’assegnazione
definitiva della sede farmaceutica in argomento) e, nei
limiti del suo interesse, la deliberazione del D.G. dell’AUSL
LE/2 n. 15267 in data 22/7/2004 (recante “Assegnazione sedi
farmaceutiche – Determinazione indennità di avviamento”).
In particolare, il primo atto viene censurato, oltre che
per illegittimità derivata, anche per il fatto che la Regione
non ha tenuto conto delle vicende pregresse che, a suo tempo,
hanno impedito alla ricorrente di usufruire della sanatoria
prevista dalla L. 28/10/1999, n. 389 (analoga a quella prevista
dal citato art. 46 della L. n. 3/2003), mentre il secondo
provvedimento (quello dell’AUSL LE/2) viene censurato in
relazione all’asserita erroneità del calcolo dell’indennità
di avviamento che la dott.ssa Petracca ha diritto di percepire
dal gestore definitivo, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del T.U. n. 27/7/1934, n. 1265.
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4. In vista della camera di consiglio del
28/2/2005, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare,
la Regione ha depositato memoria difensiva, in cui eccepisce
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto
di interesse (in quanto l’eventuale annullamento della determinazione
n. 141/2004 farebbe rivivere la graduatoria approvata nel
2003, in cui la ricorrente non è inserita). La ricorrente,
per parte sua, ha depositato una memoria difensiva in cui
eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 della
L. n. 3/2003, sul presupposto che la norma ricollega il
diritto dei gestori provvisori ad usufruire della sanatoria
ad un evento – la pubblicazione, alla data di entrata in
vigore della legge, della graduatoria per il conferimento
delle sedi farmaceutiche – che è nella piena disponibilità
della P.A., la quale può, nel periodo di vacatio legis,
accelerare (come nel caso di specie) o ritardare a suo piacimento
la pubblicazione della graduatoria, a seconda che voglia
danneggiare o favorire determinati soggetti.
Con ordinanza 28/2/2005, n. 211, la Sezione, rilevato che
il ricorso era stato notificato solo ad alcuni controinteressati,
ha disposto l’integrazione del contraddittorio, anche per
pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti inseriti
nella graduatoria pubblicata sul BURP n. 39 dell’1/4/2004.
L’incombente istruttorio è stato assolto tempestivamente
e, pertanto, la causa è stata rinviata all’odierna udienza
pubblica, in cui, sul consenso della ricorrente, la trattazione
dell’istanza cautelare è stata abbinata al merito.
In data 24/6/2005, infine, è stato depositato atto di intervento
ad adiuvandum proposto da altri gestori provvisori di farmacie
della provincia di Lecce, i quali – premesso di aver proposto
analoga azione di fronte al TAR di Bari - chiedono che il
Tribunale accolga il presente ricorso.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è inammissibile sotto svariati
profili, per le ragioni di seguito indicate.
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2. Come esposto in precedenza, la ricorrente
(dapprima con il ricorso introduttivo e poi con motivi aggiunti)
ha impugnato:
a) la determinazione dirigenziale n. 141 in data 23/3/2004,
con cui la Regione Puglia ha proceduto ad apportare alcune
(sensibili, a detta della ricorrente, marginali, secondo
l’Amministrazione) modifiche alla graduatoria del concorso
per il conferimento di sedi farmaceutiche nella provincia
di Lecce, approvata con determinazione dirigenziale n. 26
del 24/1/2003, pubblicata sul BURP n. 12 del 31/1/2003;
b) la nota dirigenziale n. 24/17266/6 in data 22/6/2004,
con cui il responsabile dell’Ufficio Assessorato alla Sanità
della Regione Puglia ha respinto due istanze della dott.ssa
Petracca (datate 16/4/2004 e 18/5/2004), finalizzate ad
ottenere un riesame della richiesta di assegnazione definitiva
della sede farmaceutica di Castrignano del Capo, frazione
Giuliano, in applicazione dell’art. 46 della L. n. 3/2003;
c) la deliberazione del D.G. dell’AUSL LE/2 n. 15267 in
data 22/7/2004, recante la determinazione dell’indennità
di avviamento, che i gestori provvisori hanno diritto di
percepire dagli assegnatari definitivi, ai sensi dell’art.
110 del T.U. n. 1265/1934.
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2.1. Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità
dei motivi aggiunti notificati in data 11/12/2004, con cui
si censura la deliberazione del D.G. dell’AUSL LE/2 recante
la fissazione della misura dell’indennità di avviamento.
Infatti, anche se nella vicenda è presente un provvedimento
amministrativo, si tratta pur sempre di una controversia
fra soggetti privati (il gestore provvisorio e l’assegnatario
definitivo) concernente un diritto soggettivo, di cui deve
conoscere l’A.G.O.; nell’ambito del giudizio civile la determinazione
dell’AUSL, se ritenuta scorretta, può essere disapplicata
dal Giudice Ordinario (in tal senso, ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 19/9/2003, n. 13891, secondo cui l’indennità di
avviamento ex art. 110 T.U. n. 1265/1934 costituisce oggetto
di un diritto soggettivo e, pertanto, alla determinazione
operata dalla P.A. va attribuito valore meramente indicativo,
avendo il giudice ordinario, in caso di contestazione, il
potere-dovere di accertare in maniera autonoma sia l’effettiva
esistenza del diritto, sia il suo concreto ammontare).
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3.1. Passando ora agli altri profili del
ricorso, è necessario innanzitutto evidenziare che il ricorso
proposto a suo tempo dalla dott.ssa Petracca di fronte al
TAR di Bari (n. 483/2003) è stato definitivamente dichiarato
improcedibile con sentenza della Sezione Quinta del Consiglio
di Stato 21/6/2005, n. 3269, la quale, nonostante abbia
riformato la sentenza del TAR Bari n. 609/2004 nella parte
in cui il giudice di primo grado aveva esaminato i motivi
del ricorso pur avendone rilevato l’improcedibilità, ha
confermato la pronuncia di rito adottata dal Tribunale barese.
Dalla suddetta vicenda processuale deriva l’intangibilità,
nei riguardi dell’odierna ricorrente, della determinazione
dirigenziale n. 26/2003, che è divenuta ormai inoppugnabile,
essendo stati percorsi – con esito negativo - entrambi i
gradi di giudizio.
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3.2. Per quanto riguarda, invece, la determinazione
n. 141/2004, va osservato preliminarmente che tale provvedimento
viene impugnato dalla ricorrente nella parte in cui la Regione
non ha stralciato dalla graduatoria per cui è causa la sede
farmaceutica di Castrignano del Capo, assegnandogliela direttamente
in applicazione del citato art. 46; l’impugnativa, come
detto, si fonda sul presupposto che con la determinazione
n. 141 l’Amministrazione abbia inteso annullare d’ufficio
e sostituire la graduatoria approvata con la determinazione
n. 26/2003.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in parte qua in
quanto il Collegio non condivide la qualificazione che la
ricorrente intende attribuire alla determinazione n. 141.
In effetti, dall’esame del provvedimento da ultimo citato
non si evince affatto la volontà della Regione di procedere
in autotutela, se non in relazione al punteggio originariamente
attribuito a due candidati (precisamente, la dott.ssa Tagliaferro
– la quale aveva ottenuto da questo Tribunale una sentenza
favorevole, in cui veniva riconosciuto il diritto dell’interessata
a vedersi riconosciuto un punteggio maggiore – e la dott.ssa
Martella – alla quale era stato invece attribuito un punteggio
maggiore del dovuto); per il resto, nel provvedimento impugnato
si afferma espressamente che resta valida la graduatoria
approvata con la determinazione n. 26/2003, il che è abbastanza
naturale, poiché, a voler accedere alla tesi di parte ricorrente,
si dovrebbe concludere che qualsiasi atto amministrativo
è da ritenere sempre provvisorio, potendo, ad esempio, essere
modificato in esecuzione di pronunce giurisdizionali.
In realtà, un provvedimento amministrativo deve essere considerato
definitivo (o esecutivo) quando sono state adempiute tutte
le formalità procedimentali al cui compimento la legge riconnette
l’acquisto dell’efficacia, non rilevando a nulla la circostanza
che, in un momento successivo, la P.A. modifichi l’atto
stesso o che questo sia palesemente illegittimo. Come è
noto, infatti, nel provvedimento amministrativo il piano
della validità e quello dell’efficacia non coincidono, e
ciò per effetto del cd. modo dell’equiparazione, ossia del
fenomeno per cui l’atto invalido produce effetti fino a
che non interviene l’annullamento; in sostanza, il provvedimento,
purché identificabile nei suoi elementi essenziali, è efficace,
anche se carente di alcuni dei presupposti procedimentali,
i quali non vengono in rilievo nel momento in cui si deve
verificare l’efficacia dell’atto, ma solo nel momento in
cui venga messa in discussione la validità dell’atto medesimo
(e nel caso di specie, non c’è dubbio che la determinazione
n. 26/2003 ha acquistato piena efficacia con la pubblicazione
sul BURP, e ciò a prescindere dall’esistenza di eventuali
vizi di legittimità, che però non sono stati esaminati a
suo tempo in ragione dell’improcedibilità del ricorso n.
483/2003 proposto di fronte al TAR di Bari).
Pertanto (considerato in ogni caso in punto di fatto che
la graduatoria originaria è stata modificata in misura quasi
irrilevante, avendo la rettifica interessato due candidati
su un totale di oltre duecento soggetti, il che smentisce
la tesi della dott.ssa Petracca secondo cui con la determinazione
n. 141/2004 la Regione ha inteso annullare in autotutela
e sostituire integralmente la graduatoria inizialmente approvata),
la graduatoria approvata con la determinazione n. 141/2004
non può essere considerata nuova rispetto a quella originaria,
il che determina l’inammissibilità in parte qua del ricorso
introduttivo; infatti la rimozione della determinazione
n. 141/2004 non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente
dato che rimarrebbe in vita la determinazione n. 26/2003,
la quale impedisce alla medesima ricorrente di beneficiare
della legge n. 3/2003, art. 46.
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3.3. Analoga conclusione deve essere rassegnata
in relazione alle doglianze espresse nei primi motivi aggiunti,
nella parte in cui la ricorrente censura la nota dirigenziale
n. 24/17266/6 del 22/6/2004, sul duplice presupposto che:
- la Regione non ha compiuto alcuna istruttoria sulle vicende
che hanno impedito alla ricorrente di avvalersi della sanatoria
prevista dalla L. n. 389/1999;
- la graduatoria approvata nel mese di gennaio 2003 non
poteva considerarsi definitiva, per le ragioni già ampiamente
esposte nel ricorso introduttivo.
In effetti, premesso che il Collegio non ritiene, come detto,
di accedere alla tesi di fondo della ricorrente (ossia che
la determinazione n. 141 ha annullato in toto la precedente
determinazione n. 26/2003), ne consegue che anche la nota
del 22/6/2004 deve essere considerata come atto meramente
confermativo della precedente nota con cui il dirigente
regionale aveva respinto l’istanza della dott.ssa Petracca
del 24/2/2003 (nota n. 24/4336/6 in data 19/3/2003, anch’essa
impugnata – con esito negativo – di fronte al TAR di Bari):
per cui, i primi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili,
visto che con essi è stato impugnato un atto meramente confermativo.
Né si può ritenere che l’atto in questione abbia un contenuto
valutativo implicito quanto alla ritenuta irrilevanza delle
vicende pregresse, dato che la norma (art. 46 della legge
n. 3/2003) delinea uno schema e di questo hanno fatto applicazione
la nota 19.3.2003 e in via di mera conferma la nota 22.6.2004.
In ogni caso, è utile osservare che anche le questioni inerenti
la mancata applicazione, in favore della ricorrente, della
sanatoria di cui all’art. 1 della L. n. 389/1999 (il quale
prevedeva che “I farmacisti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni
una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi
dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione
nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo
1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta
la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata
in vigore della presente legge non sia stata pubblicata
la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa
sede farmaceutica…”) sono state oggetto di esame da parte
della Sezione, che, con sentenza 16/12/2002, n. 7884, ha
respinto il ricorso (n. 2913/2002 R.G.) che la dott.ssa
Petracca aveva proposto avverso il diniego di assegnazione
definitiva della sede farmaceutica (per inciso, la ricorrente
non aveva potuto maturare il previsto triennio di gestione
provvisoria a causa dell’atteggiamento ostruzionistico del
Sindaco di Castrignano del Capo, il quale, per questi motivi,
è stato condannato in sede penale a risarcire alla dott.ssa
Petracca i danni da questa ingiustamente patiti).
Per cui, sotto tutti i profili suindicati, il ricorso è
inammissibile.
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4. Resta però da esaminare l’eccezione di
incostituzionalità dell’art. 46 della L. n. 3/2003, nella
parte in cui il Legislatore nazionale ha subordinato la
possibilità, per i gestori provvisori, di usufruire della
sanatoria alla circostanza che la graduatoria del concorso
per l’assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche fosse
stata o meno pubblicata alla data di entrata in vigore (anziché
alla data di pubblicazione sulla G.U.) della legge stessa.
L’eccezione muove dalla considerazione che il meccanismo
voluto dal Legislatore nazionale è tale da lasciare all’autorità
amministrativa regionale (cui compete la formazione delle
graduatorie dei concorsi per l’assegnazione definitiva delle
sedi farmaceutiche) il potere di integrare uno degli elementi
della fattispecie, in maniera, peraltro, assolutamente incontrollabile
(il che costituirebbe ad avviso della ricorrente un chiaro
esempio del cd. eccesso di potere legislativo).
In effetti, mentre uno degli elementi della fattispecie
(ossia la maturazione di un periodo di due anni di gestione
provvisoria della farmacia) dipende dal fluire del tempo,
cioè da un dato non condizionabile da alcuno, l’altro (ossia,
la pubblicazione sul Bollettino Regionale delle graduatorie
concorsuali riferite alle singole province) sarebbe rimesso
al totale arbitrio della Regione, la quale potrebbe accelerare
o ritardare a suo piacimento le operazioni di formazione
e pubblicazione delle graduatorie, a seconda che voglia
favorire i gestori provvisori o invece gli assegnatari definitivi.
E nel caso di specie, secondo la ricorrente, si è avuta
una indubbia riprova di tali affermazioni, visto che la
Regione è riuscita ad approvare la graduatoria in un arco
temporale davvero ristretto, senza nemmeno acquisire formalmente
dalla Commissione esaminatrice tutta la documentazione del
concorso (come detto, la maggior parte dei verbali sono
stati inviati all’ufficio competente nel mese di febbraio
2003).
Peraltro, le suesposte prospettazioni di parte ricorrente
non appaiono condivisibili, per le seguenti ragioni.
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4.1. Innanzitutto si deve osservare che il
criterio temporale al quale il Legislatore del 2003 ha inteso
far riferimento trova riscontro nell’analogo meccanismo
previsto dal citato art. 1 della L. n. 389/1999 (e non risulta
che tale disposizione sia stata mai rimessa alla Corte Costituzionale),
il che vuol dire che la individuazione di tale criterio
non è stata dettata da alcun intento persecutorio nei confronti
dei gestori provvisori.
Ma al di là di questa osservazione di carattere empirico
(di per sé non decisiva ai fini dello scrutinio di legittimità
costituzionale dell’art. 46), esistono, a giudizio del Collegio,
altre due argomenti di ordine sostanziale che fanno propendere
per la dichiarazione di manifesta infondatezza della predetta
eccezione di incostituzionalità in parte qua della L. n.
3/2003.
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4.2. In primo luogo, bisogna considerare
che nell’ordinamento vigente la regola ordinaria è quella
dell’assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche (da
ultimo, vedasi l’art. 4 della L. 8/11/1991, n. 362), la
gestione provvisoria essendo solo una misura interinale
(anche se poi, di fatto, tali gestioni provvisorie possono
durare anche degli anni), come dimostra anche la formulazione
letterale delle norme di sanatoria che, ad intervalli periodici,
vengono adottate dal Legislatore (cfr. l’art. 46 della L.
n. 3/2003, l’art. 1 della L. n. 389/1999 e l’art. 14 della
L. n. 362/1991, che stabiliscono espressamente che i gestori
provvisori possono ottenere la titolarità della farmacia
“…una sola volta…”). Ed infatti, in mancanza di una disposizione
che espressamente preveda la sanatoria, il gestore provvisorio
è tenuto a cessare l’attività al momento del subentro da
parte dell’assegnatario definitivo vincitore del concorso
(il quale, da parte sua, è tenuto ad adempiere agli obblighi
previsti dall’art. 110 del T.U. n. 1265/1934 e dalle norme
regolamentari applicative).
Se quanto appena detto risponde al vero – e non c’è motivo
per dubitarne – bisogna concludere che il principio costituzionale
del buon andamento (art. 97 Cost.) impone che, in subiecta
materia, i procedimenti amministrativi finalizzati all’assegnazione
definitiva delle sedi farmaceutiche siano portati a conclusione
in modo che i vincitori del concorso ottengano l’assegnazione
definitiva delle farmacie messe a concorso.
Per cui non appare irragionevole la scelta del Legislatore
nazionale di concedere alle Regioni un ulteriore lasso di
tempo (corrispondente al periodo di vacatio legis) per concludere
eventualmente i procedimenti concorsuali ancora in itinere,
in modo da rendere possibile l’assegnazione definitiva delle
sedi farmaceutiche ai vincitori del concorso (in ossequio
al principio del buon andamento di cui all’art. 97 della
Costituzione). Tra l’altro, non è contrario ad alcun principio
o norma positiva il comportamento di una pubblica amministrazione
che, in presenza di una scadenza tassativa, acceleri la
conclusione di un procedimento (problema diverso – di cui
si è occupato, come detto, il TAR di Bari - è quello di
verificare se il provvedimento terminale sia o meno legittimo
e/o efficace), visto che, in generale, tutti i procedimenti
dovrebbero concludersi celermente.
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4.3. Il sospetto di incostituzionalità dell’art.
46 L. n. 3/2003 è fugato anche dal fatto che il Legislatore
ha indicato, ai fini della possibilità di usufruire della
sanatoria, un unico discrimen temporale, sia in relazione
alla maturazione del periodo minimo di gestione provvisoria,
sia con riferimento alla data di pubblicazione della graduatoria
del concorso per l’assegnazione definitiva, il che significa
che la scelta espressa nell’art. 46 non appare condizionata,
come detto, da alcun intento discriminatorio nei confronti
dei gestori provvisori.
Pertanto, anche sotto questo profilo il ricorso va dichiarato
inammissibile.
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5. In conclusione, il ricorso in epigrafe
deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese fra le parti costituite.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, II Sezione di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio,
il 14 luglio 2005.
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Pubblicata il 3 settembre 2005
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