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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 11 agosto 2005 n. 745
Pres. Nappi, est. Buonauro.
Abbamonte (Avv. M. Mazziotti) c. Comune di San Marcellino (n.c.).


Giurisdizione e Competenza – Procedura ex artt. 28 e 29 L.n. 794/42 per la liquidazione degli onorari di avvocato – Possibilità di adire il Giudice Amministrativo – Sussiste – Ragioni.

La procedura ex art. 28 L. 749/42, quale rimedio alternativo al procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. e volto al pari di quest’ultimo a tutelare in maniera celere le pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’Avvocato ed il proprio cliente, deve ritenersi compatibile con il processo amministrativo, non rilevando le peculiarità di rito e di oggetto riferibili alla giurisdizione del G.A. (1).

 

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1. Cfr. Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 1/3/2005, n.820.


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: LUIGI DOMENICO NAPPI Presidente; FABIO DONADONO Cons.; CARLO BUONAURO Ref. Relatore

 

ORDINANZA

 

ex art. 28 L. 794/42 nella Camera di Consiglio del 15 GIUGNO 2005

 

Visto il ricorso 2761/2005 proposto da

 

avv. ANDREA ABBAMONTE, rappresentata e difesa da: MONICA MAZZIOTTI, con domicilio eletto in NAPOLI VIA MELISURGO 4

 

contro

 

COMUNE DI SAN MARCELLINO, n.c.;

 

Udito il relatore Ref. Carlo BUONAURO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto che con il ricorso in esame parte ricorrente espone di aver ricevuto incarico legale dal Comune resistente nel giudizio dinanzi al TAR Campania recante n. R.G. 5521/2000 ed il successivo grado di appello al Consiglio di Stato recante n. R.G. 9107/2000, conclusosi con la sentenza emessa da questo TAR n. 2868/2000 di accoglimento e la decisione n. 27/2000 del Consiglio di Stato di rigetto dell’appello, ed in relazione ai quali con note racc. A/R del 31.12.2001, 14.3.2003 e 2.09.2003 chiedeva inutilmente il pagamento delle proprie spettanze;
Rilevato che la procedura ex art. 28 L. 749/42, quale rimedio alternativo al procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. e volto al pari di quest’ultimo a tutelare in maniera celere le pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, deve ritenersi compatibile con il processo amministrativo, non rilevando le peculiarità di rito e di oggetto riferibili alla giurisdizione del G.A. (Consiglio di Stato, V, decisione n. 820/2005);
Considerato che alla camera di consiglio del 15.6.2005, fissata con decreto presidenziale ai fini della comparizione delle parti, non è stato possibile conciliare la presente controversia per assenza della amministrazione regolarmente citata;
Ritenuto che il ricorso è fondato e che pertanto le spese e gli onorari relative ai citati giudizi, visto il parere di congruità n. 382/04 reso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli, devono essere liquidate nella misura di complessivi €. 9.234,24 e di conseguenza va ordinato al Comune di San Marcellino il pagamento della relativa somma;
Considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell’amministrazione resistente nella misura di cui al dispositivo che segue

 

P.Q.M.

 

Ordina al Comune di San Marcellino, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere in favore dell’avv. Andrea Abbamonte al pagamento della complessiva somma di €. 9.234,24 a titolo di spese ed onorari relative al giudizio promosso dinanzi al TAR Campania Napoli r.g. 2220/95 ed al Consiglio di Stato R.G. 9107/2000.
Condanna il Comune di San Marcellino, in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 200,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso nella camera di consiglio del 15.6.2005.<


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