| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 11 agosto 2005
n. 745
Pres. Nappi, est. Buonauro.
Abbamonte (Avv. M. Mazziotti) c. Comune di San Marcellino
(n.c.). |
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Giurisdizione e Competenza – Procedura ex
artt. 28 e 29 L.n. 794/42 per la liquidazione degli onorari
di avvocato – Possibilità di adire il Giudice Amministrativo
– Sussiste – Ragioni.
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La procedura ex art. 28 L. 749/42, quale
rimedio alternativo al procedimento monitorio ex art. 633
c.p.c. e volto al pari di quest’ultimo a tutelare in maniera
celere le pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’Avvocato
ed il proprio cliente, deve ritenersi compatibile con il
processo amministrativo, non rilevando le peculiarità di
rito e di oggetto riferibili alla giurisdizione del G.A.
(1).
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1.
Cfr. Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 1/3/2005, n.820.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: LUIGI DOMENICO
NAPPI Presidente; FABIO DONADONO Cons.; CARLO BUONAURO Ref.
Relatore
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ORDINANZA
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ex art. 28 L. 794/42 nella Camera di Consiglio
del 15 GIUGNO 2005
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Visto il ricorso 2761/2005 proposto da
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avv. ANDREA ABBAMONTE, rappresentata
e difesa da: MONICA MAZZIOTTI, con domicilio eletto in NAPOLI
VIA MELISURGO 4
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contro
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COMUNE DI SAN MARCELLINO, n.c.;
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Udito il relatore Ref. Carlo BUONAURO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale
di udienza;
Ritenuto che con il ricorso in esame parte ricorrente espone
di aver ricevuto incarico legale dal Comune resistente nel
giudizio dinanzi al TAR Campania recante n. R.G. 5521/2000
ed il successivo grado di appello al Consiglio di Stato
recante n. R.G. 9107/2000, conclusosi con la sentenza emessa
da questo TAR n. 2868/2000 di accoglimento e la decisione
n. 27/2000 del Consiglio di Stato di rigetto dell’appello,
ed in relazione ai quali con note racc. A/R del 31.12.2001,
14.3.2003 e 2.09.2003 chiedeva inutilmente il pagamento
delle proprie spettanze;
Rilevato che la procedura ex art. 28 L. 749/42, quale rimedio
alternativo al procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c.
e volto al pari di quest’ultimo a tutelare in maniera celere
le pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato
ed il proprio cliente, deve ritenersi compatibile con il
processo amministrativo, non rilevando le peculiarità di
rito e di oggetto riferibili alla giurisdizione del G.A.
(Consiglio di Stato, V, decisione n. 820/2005);
Considerato che alla camera di consiglio del 15.6.2005,
fissata con decreto presidenziale ai fini della comparizione
delle parti, non è stato possibile conciliare la presente
controversia per assenza della amministrazione regolarmente
citata;
Ritenuto che il ricorso è fondato e che pertanto le spese
e gli onorari relative ai citati giudizi, visto il parere
di congruità n. 382/04 reso dal Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Napoli, devono essere liquidate nella misura
di complessivi €. 9.234,24 e di conseguenza va ordinato
al Comune di San Marcellino il pagamento della relativa
somma;
Considerato che le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza e si pongono a carico dell’amministrazione resistente
nella misura di cui al dispositivo che segue
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P.Q.M.
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Ordina al Comune di San Marcellino, in persona
del legale rappresentante p.t., di procedere in favore dell’avv.
Andrea Abbamonte al pagamento della complessiva somma di
€. 9.234,24 a titolo di spese ed onorari relative al giudizio
promosso dinanzi al TAR Campania Napoli r.g. 2220/95 ed
al Consiglio di Stato R.G. 9107/2000.
Condanna il Comune di San Marcellino, in persona del legale
rappresentante p.t., a rimborsare al ricorrente le spese
del presente giudizio che liquida in complessivi €. 200,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso nella camera di consiglio del
15.6.2005.<
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