Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 settembre 2005 n. 7189
Pres. e Rel . Amadio
GENTILE D. (Avv.ti P. Jaricci, G. N. Jaricci e F. Sbrana) c/ Regione Lazio (Avv. M. Racco)


Pubblico Impiego – Nomina di direttori generali A.S.L. e Aziende ospedaliere - Avviso pubblico per acquisizione di disponibilità alla nomina - Esclusione di un concorrente per carenza dei requisiti – Ricorso avverso esclusione – Natura di controinteressati in senso tecnico degli aspiranti alla nomina – Non sussiste - Motivi

Nel caso di ricorso avverso il provvedimento della Giunta Regionale, che esclude per carenza dei requisiti la domanda di un soggetto che abbia aderito all’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di direttore generale, della A.S.L. e delle aziende ospedaliere, non sono individuabili quali controinteressati in senso tecnico gli aspiranti allo stesso incarico, essendo essi inseriti in una lista di disponibilità aperta (vale a dire non a numero chiuso); l’inserimento di un nuovo nominativo, infatti, non và a detrimento degli altri candidati.


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III bis

 

composto dai magistrati: Giulio Amadio - Presidente f.f, estensore; Eduardo Pugliese - Consigliere; Antonio Vinciguerra – Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5998/2003, proposto dal

 

dott. GENTILE Diego, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietrangelo Jaricci, Gian Nicola Jaricci e Francesca Sbrana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52;

 

contro

 

la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Mazzini n. 114/b;

 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
- della nota della Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute – Area Giuridico Normativa e Organizzazione del Servizio Sanitario prot. n. 30611/4A/02 in data 26.03.2003;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 14 febbraio 2003;
- di ogni altro atto presupposto e, in particolare, della determinazione della Commissione di Esperti con la quale è stata rigettata la domanda presentata dal Dott. Gentile;
nonché per il risarcimento
dei danni patiti dal ricorrente anche a titolo di perdita di chance.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004, il relatore Dott. Giulio Amodio e uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale di udienza;
Vista la propria ordinanza n. 3310 del 7.7.2003 di accoglimento della domanda cautelare;

 

FATTO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.8.2002, la Regione Lazio pubblicava un Avviso per l’acquisizione di disponibilità della nomina di direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso in questione, i requisiti dell’iscrizione nella lista di disponibilità erano da individuare:
a) nel possesso del diploma di laurea;
b) nell’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale e con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso, conformemente alle prescrizioni dell’art. 3 bis, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Il Dott. Diego Gentile, ritenendo di essere in possesso dei prescritti requisiti, inoltrava la tempestiva domanda. Questa veniva scrutinata sfavorevolmente dalla Commissione di Esperti appositamente nominata per la valutazione delle domande presentate in ordine al citato Avviso pubblico, con la seguente motivazione: “mancano i requisiti temporali nella considerazione che la durata dell’attività lavorativa non risulta essere stata svolta per almeno un quinquennio nell’arco dei dieci anni presi in esame”.
Con deliberazione n. 109 del 14 febbraio 2003, la Giunta Regionale recepiva la predetta determinazione, disponendo per la relativa comunicazione all’interessato.
Il dott. Gentile ha quindi impugnato gli atti in questione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502; violazione e falsa applicazione dell’art. 1. D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito in L. 17 ottobre 1994 n. 590; violazione e falsa applicazione degli artt. 15 ess. D.Lgs 30 marzo 21001, n. 165; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere sotto i profili di difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà, illogicità, incongruità della motivazione, disparità di trattamento, travisamento, sviamento.
Sostiene in primo luogo il dott. Gentile che, essendo dirigente dello Stato dall’1.1.1998 ed avendo ininterrottamente svolto funzioni dirigenziali, anche generali, fino ad oggi, ha un’esperienza ben superiore a quella minima almeno quinquennale richiesta dall’Avviso, nella direzione tecnica e amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, come richiesto dal bando.
Al riguardo, il dott. Gentile ha elencato gli incarichi dirigenziali espletati, tra cui:
- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Scuola Superiore della P.A.;
- presso il CNEL: Capo del Cerimoniale, Direzione dell’Ufficio rapporti con le autonomie locali e le nuove rappresentanze del CNEL; Direzione Amministrativa e contabilità;
- Direzione Generale UNIRE dal 26.1.1999 al 9.6.2000;
- Direzione Generale ACOTRAL dall’1.2.2001 al 20.6.2002.
Il dott. Gentile ha quindi indicato nel dettaglio le funzioni di livello dirigenziale generale elencate dal D. Lgs.vo n. 165/2001, assumendo in sostanza che gli incarichi da lui ricoperti corrispondono alla declaratoria delle funzioni ivi enunciate e che queste, a loro volta, corrispondono ai requisiti di “esperienza di direzione” richiesti dall’Avviso. Quindi, per proprietà transitoria, le funzioni svolte risponderebbero ai requisiti richiesti. L’esclusione quindi sarebbe immotivata.
Fa rilevare altresì il ricorrente che in altre precedenti selezioni ha conseguito l’idoneità per la nomina a Direttore Generale, per cui risulterebbe confermato il grave travisamento in cui è incorsa l’Amministrazione Regionale nel denegargli l’iscrizione nella lista di interesse.
La Regione Lazio, nel resistere al ricorso, ne eccepisce l’irricevibilità (per tardiva notifica), l’inammissibilità (per mancata evocazione in giudizio dei controinteressati) e l’infondatezza. Questa sarebbe evincibile dal fatto che il ricorrente dà una connotazione meramente nominalistica alla “esperienza di direzione” richiesta dall’Avviso, mentre è evidente che il legislatore prima e l’Amministrazione regionale poi, hanno inteso riferirsi ad esperienze di direzione particolarmente qualificate da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, requisiti di cui evidentemente la Commissione di esperti non ha ravvisato la sussistenza per il periodo minimo richiesto (cinque anni).
D’altra parte, neppure si può ragionevolmente ritenere che la Commissione di esperti non sia stata in grado di valutare appieno la consistenza effettiva degli incarichi di direzione ricoperti dal ricorrente. La caratura professionale dei componenti sarebbe tale da fornire ampie garanzie al riguardo. In ogni caso, si tratterebbe di una valutazione tecnica non sindacabile in sede di legittimità.

 

DIRITTO

 

Le eccezioni sollevate, in rito, dalla difesa della Regione Lazio sono da disattendere.
Per quanto concernente la pretesa tardività dell’impugnazione., è appena il caso di rilevare che l’atto impugnato è stato conosciuto dall’interessato in data 3.4.2003: il termine per il ricorrente avverso lo stesso, ricadente in giorno festivo (il 2.6.2003, Festa della Repubblica), era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo – 3.6.2003 – giorno in cui la notifica è stata effettivamente eseguita.
Per quanto concerne l’asserita inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, è sufficiente rilevare che i nominativi degli aspiranti sono inseriti in una lista di disponibilità aperta (vale a dire non a numero chiuso), sicché l’inserimento di un nuovo nominativo non va a detrimento degli altri candidati, i quali pertanto non sono individuabili come controinteressati in senso tecnico.
Nel merito si osserva che i requisiti per l’iscrizione nella lista di disponibilità per la nomina a direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono costituiti da (art. 1 Avviso pubblico; art. 3 bis, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992):
a) possesso del diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso.
Il dott. Diego Gentile ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nell’anno accademico 1971/72; ha, altresì, conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico 1982/83.
Entrato nella carriera direttiva dello Stato per concorso pubblico per esami nel 1980, egli è dirigente dello Stato dal 1° gennaio 1988.
Risultato, infatti, vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di referendario Primo Dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale del C.N.E.L., ha ininterrottamente svolto funzioni dirigenziali, anche generali, fino ad oggi.
Tra gli incarichi dirigenziali dal medesimo espletati mette conto ricordare i seguenti:
1. riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. direzione dell’Ufficio Cerimoniale del C.N.E.L.;
3. direzione dell’Ufficio Rapporti con le Autonomie Locali e le Nuove Rappresentanze del C.N.E.L.;
4. direzione dell’Ufficio Organizzazione e Sicurezza del C.N.E.L. (dal 1° gennaio 1994);
5. direzione dell’Ufficio Amministrazione e Contabilità (dal 1° agosto 1996).
Alla direzione di tale ultimo ufficio, il dott. Gentile è rimasto fino ad oggi salvo i periodi nei quali ha addirittura ricoperto incarichi di direzione generale dapprima presso l’U.N.I.R.E. – Unione Nazionale Incremento Razze Equine (dal 26.1.1999 al 9.6.2000) e successivamente presso la CO.TRAL. S.p.A – Compagnia Trasporti Laziali.
Quindi il dott. Gentile, conformemente a quanto prescritto dall’Avviso pubblico, possiede l’esperienza di “direzione tecnica amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie”, svolta, senza soluzione di continuità, nel periodo considerato utile dal bando.
Si richiamano, sul punto, le norme del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 (artt. 16 e 17) che indicano le funzioni di livello dirigenziale.
Come noto, i dirigenti di uffici dirigenziali generali:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l’attuazione di piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi di responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
A loro volta i dirigenti di uffici dirigenziali non generali:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia,
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Si tratta, cioè, di quelle funzioni di “direzione tecnica e amministrativa […] in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie” dichiarate dall’Avviso utili ai fini della iscrizione nella lista di disponibilità.
Dalle esposte considerazioni resta avvalorata la censura di eccesso di potere per falsità di presupposti dedotta avverso la mancata inclusione del nominativo del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato A della delibera impugnata (n. 109/2003). Questa va perciò annullata in parte qua.
Va respinta invece la domanda risarcitoria perché l’ordinanza di questa Sezione (n. 3310/2003) ha consentito all’interessato di essere inserito fin dal luglio 2003 nella lista dei soggetti aventi i requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla (in parte qua) la deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 14.2.2003.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2004 in Camera di Consiglio con l’intervento dei Magistrati:
Giulio Amadio – Presidente f.f, estensore
Eduardo Pugliese – Consigliere
Antonio Vinciguerra – Consigliere

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento