| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 settembre
2005 n. 7189
Pres. e Rel . Amadio
GENTILE D. (Avv.ti P. Jaricci, G. N. Jaricci e F. Sbrana)
c/ Regione Lazio (Avv. M. Racco) |
|
Pubblico Impiego – Nomina di direttori generali
A.S.L. e Aziende ospedaliere - Avviso pubblico per acquisizione
di disponibilità alla nomina - Esclusione di un concorrente
per carenza dei requisiti – Ricorso avverso esclusione –
Natura di controinteressati in senso tecnico degli aspiranti
alla nomina – Non sussiste - Motivi
|
|
Nel caso di ricorso avverso il provvedimento
della Giunta Regionale, che esclude per carenza dei requisiti
la domanda di un soggetto che abbia aderito all’avviso pubblico
per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di direttore
generale, della A.S.L. e delle aziende ospedaliere, non
sono individuabili quali controinteressati in senso tecnico
gli aspiranti allo stesso incarico, essendo essi inseriti
in una lista di disponibilità aperta (vale a dire non a
numero chiuso); l’inserimento di un nuovo nominativo, infatti,
non và a detrimento degli altri candidati.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione III bis
|
| |
|
composto dai magistrati: Giulio Amadio -
Presidente f.f, estensore; Eduardo Pugliese - Consigliere;
Antonio Vinciguerra – Consigliere
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 5998/2003, proposto dal
|
| |
|
dott. GENTILE Diego, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Pietrangelo Jaricci, Gian Nicola Jaricci
e Francesca Sbrana ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52;
|
| |
|
contro
|
| |
|
la Regione Lazio, in persona del Presidente
della Giunta regionale p. t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Mario Racco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Roma, Viale Mazzini n. 114/b;
|
| |
|
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
- della nota della Regione Lazio – Dipartimento Sociale
– Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela
della Salute – Area Giuridico Normativa e Organizzazione
del Servizio Sanitario prot. n. 30611/4A/02 in data 26.03.2003;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del
14 febbraio 2003;
- di ogni altro atto presupposto e, in particolare, della
determinazione della Commissione di Esperti con la quale
è stata rigettata la domanda presentata dal Dott. Gentile;
nonché per il risarcimento
dei danni patiti dal ricorrente anche a titolo di perdita
di chance.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004, il relatore
Dott. Giulio Amodio e uditi, altresì, i procuratori delle
parti come da verbale di udienza;
Vista la propria ordinanza n. 3310 del 7.7.2003 di accoglimento
della domanda cautelare;
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.8.2002, la
Regione Lazio pubblicava un Avviso per l’acquisizione di
disponibilità della nomina di direttori generali delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso in questione, i requisiti
dell’iscrizione nella lista di disponibilità erano da individuare:
a) nel possesso del diploma di laurea;
b) nell’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private in posizione dirigenziale e con autonomia gestionale
e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione
dell’Avviso, conformemente alle prescrizioni dell’art. 3
bis, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Il Dott. Diego Gentile, ritenendo di essere in possesso
dei prescritti requisiti, inoltrava la tempestiva domanda.
Questa veniva scrutinata sfavorevolmente dalla Commissione
di Esperti appositamente nominata per la valutazione delle
domande presentate in ordine al citato Avviso pubblico,
con la seguente motivazione: “mancano i requisiti temporali
nella considerazione che la durata dell’attività lavorativa
non risulta essere stata svolta per almeno un quinquennio
nell’arco dei dieci anni presi in esame”.
Con deliberazione n. 109 del 14 febbraio 2003, la Giunta
Regionale recepiva la predetta determinazione, disponendo
per la relativa comunicazione all’interessato.
Il dott. Gentile ha quindi impugnato gli atti in questione
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis D.Lgs.30
dicembre 1992, n. 502; violazione e falsa applicazione dell’art.
1. D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito in L. 17 ottobre 1994
n. 590; violazione e falsa applicazione degli artt. 15 ess.
D.Lgs 30 marzo 21001, n. 165; violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere
sotto i profili di difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento
dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà,
illogicità, incongruità della motivazione, disparità di
trattamento, travisamento, sviamento.
Sostiene in primo luogo il dott. Gentile che, essendo dirigente
dello Stato dall’1.1.1998 ed avendo ininterrottamente svolto
funzioni dirigenziali, anche generali, fino ad oggi, ha
un’esperienza ben superiore a quella minima almeno quinquennale
richiesta dall’Avviso, nella direzione tecnica e amministrativa
in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche e finanziarie, come richiesto
dal bando.
Al riguardo, il dott. Gentile ha elencato gli incarichi
dirigenziali espletati, tra cui:
- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: riorganizzazione
degli uffici e dei servizi della Scuola Superiore della
P.A.;
- presso il CNEL: Capo del Cerimoniale, Direzione dell’Ufficio
rapporti con le autonomie locali e le nuove rappresentanze
del CNEL; Direzione Amministrativa e contabilità;
- Direzione Generale UNIRE dal 26.1.1999 al 9.6.2000;
- Direzione Generale ACOTRAL dall’1.2.2001 al 20.6.2002.
Il dott. Gentile ha quindi indicato nel dettaglio le funzioni
di livello dirigenziale generale elencate dal D. Lgs.vo
n. 165/2001, assumendo in sostanza che gli incarichi da
lui ricoperti corrispondono alla declaratoria delle funzioni
ivi enunciate e che queste, a loro volta, corrispondono
ai requisiti di “esperienza di direzione” richiesti dall’Avviso.
Quindi, per proprietà transitoria, le funzioni svolte risponderebbero
ai requisiti richiesti. L’esclusione quindi sarebbe immotivata.
Fa rilevare altresì il ricorrente che in altre precedenti
selezioni ha conseguito l’idoneità per la nomina a Direttore
Generale, per cui risulterebbe confermato il grave travisamento
in cui è incorsa l’Amministrazione Regionale nel denegargli
l’iscrizione nella lista di interesse.
La Regione Lazio, nel resistere al ricorso, ne eccepisce
l’irricevibilità (per tardiva notifica), l’inammissibilità
(per mancata evocazione in giudizio dei controinteressati)
e l’infondatezza. Questa sarebbe evincibile dal fatto che
il ricorrente dà una connotazione meramente nominalistica
alla “esperienza di direzione” richiesta dall’Avviso, mentre
è evidente che il legislatore prima e l’Amministrazione
regionale poi, hanno inteso riferirsi ad esperienze di direzione
particolarmente qualificate da autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie,
requisiti di cui evidentemente la Commissione di esperti
non ha ravvisato la sussistenza per il periodo minimo richiesto
(cinque anni).
D’altra parte, neppure si può ragionevolmente ritenere che
la Commissione di esperti non sia stata in grado di valutare
appieno la consistenza effettiva degli incarichi di direzione
ricoperti dal ricorrente. La caratura professionale dei
componenti sarebbe tale da fornire ampie garanzie al riguardo.
In ogni caso, si tratterebbe di una valutazione tecnica
non sindacabile in sede di legittimità.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Le eccezioni sollevate, in rito, dalla difesa
della Regione Lazio sono da disattendere.
Per quanto concernente la pretesa tardività dell’impugnazione.,
è appena il caso di rilevare che l’atto impugnato è stato
conosciuto dall’interessato in data 3.4.2003: il termine
per il ricorrente avverso lo stesso, ricadente in giorno
festivo (il 2.6.2003, Festa della Repubblica), era prorogato
di diritto al giorno successivo non festivo – 3.6.2003 –
giorno in cui la notifica è stata effettivamente eseguita.
Per quanto concerne l’asserita inammissibilità del ricorso
per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati,
è sufficiente rilevare che i nominativi degli aspiranti
sono inseriti in una lista di disponibilità aperta (vale
a dire non a numero chiuso), sicché l’inserimento di un
nuovo nominativo non va a detrimento degli altri candidati,
i quali pertanto non sono individuabili come controinteressati
in senso tecnico.
Nel merito si osserva che i requisiti per l’iscrizione nella
lista di disponibilità per la nomina a direttore generale
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
sono costituiti da (art. 1 Avviso pubblico; art. 3 bis,
comma 3, D.Lgs. n. 502/1992):
a) possesso del diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private
in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie,
svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso.
Il dott. Diego Gentile ha conseguito la laurea in Scienze
Politiche nell’anno accademico 1971/72; ha, altresì, conseguito
la laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico 1982/83.
Entrato nella carriera direttiva dello Stato per concorso
pubblico per esami nel 1980, egli è dirigente dello Stato
dal 1° gennaio 1988.
Risultato, infatti, vincitore di pubblico concorso per titoli
ed esami a due posti di referendario Primo Dirigente nel
ruolo della carriera dirigenziale del C.N.E.L., ha ininterrottamente
svolto funzioni dirigenziali, anche generali, fino ad oggi.
Tra gli incarichi dirigenziali dal medesimo espletati mette
conto ricordare i seguenti:
1. riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
2. direzione dell’Ufficio Cerimoniale del C.N.E.L.;
3. direzione dell’Ufficio Rapporti con le Autonomie Locali
e le Nuove Rappresentanze del C.N.E.L.;
4. direzione dell’Ufficio Organizzazione e Sicurezza del
C.N.E.L. (dal 1° gennaio 1994);
5. direzione dell’Ufficio Amministrazione e Contabilità
(dal 1° agosto 1996).
Alla direzione di tale ultimo ufficio, il dott. Gentile
è rimasto fino ad oggi salvo i periodi nei quali ha addirittura
ricoperto incarichi di direzione generale dapprima presso
l’U.N.I.R.E. – Unione Nazionale Incremento Razze Equine
(dal 26.1.1999 al 9.6.2000) e successivamente presso la
CO.TRAL. S.p.A – Compagnia Trasporti Laziali.
Quindi il dott. Gentile, conformemente a quanto prescritto
dall’Avviso pubblico, possiede l’esperienza di “direzione
tecnica amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche
o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale
e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie”, svolta, senza soluzione di continuità, nel
periodo considerato utile dal bando.
Si richiamano, sul punto, le norme del D.Lgs. 30.3.2001
n. 165 (artt. 16 e 17) che indicano le funzioni di livello
dirigenziale.
Come noto, i dirigenti di uffici dirigenziali generali:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle
materie di sua competenza;
b) curano l’attuazione di piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi
di responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono
le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche
con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste
dall’articolo 21 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.
103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi
di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea
e degli organismi internazionali nelle materie di competenza
secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione
politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente
affidati ad apposito ufficio o organo.
A loro volta i dirigenti di uffici dirigenziali non generali:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad
essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi
ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano attività degli uffici
che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia,
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Si tratta, cioè, di quelle funzioni di “direzione tecnica
e amministrativa […] in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche e finanziarie” dichiarate dall’Avviso utili ai
fini della iscrizione nella lista di disponibilità.
Dalle esposte considerazioni resta avvalorata la censura
di eccesso di potere per falsità di presupposti dedotta
avverso la mancata inclusione del nominativo del ricorrente
nell’elenco di cui all’allegato A della delibera impugnata
(n. 109/2003). Questa va perciò annullata in parte qua.
Va respinta invece la domanda risarcitoria perché l’ordinanza
di questa Sezione (n. 3310/2003) ha consentito all’interessato
di essere inserito fin dal luglio 2003 nella lista dei soggetti
aventi i requisiti per la nomina a direttore generale di
Azienda sanitaria.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
|
| |
|
PQM
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sez. III bis ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e,
per l’effetto, annulla (in parte qua) la deliberazione della
Giunta Regionale n. 109 del 14.2.2003.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2004
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Magistrati:
Giulio Amadio – Presidente f.f, estensore
Eduardo Pugliese – Consigliere
Antonio Vinciguerra – Consigliere
|
|