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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 settembre
2005 n. 7190
Pres. e Rel. Amadio
Mancosu M.D. (Avv. P. Merla) c/ Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Sovraintendenza Scolastica
Regionale della Sardegna (Avv.ra delllo Stato) |
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1. Concorsi pubblici – Disciplina normativa
– Termini di presentazione delle domande di partecipazione
– Hanno carattere perentorio – Motivi
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2. Concorsi pubblici – Disciplina normativa
– Termini di presentazione delle domande di partecipazione
– Carattere perentorio – Sussiste – Anche nel caso di termini
diversi concessi a soggetti che versano in particolari condizioni
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3. Concorsi pubblici – Requisiti di ammissione
– Esclusione del candidato per carenza dei requisiti – Natura
vincolata del provvedimento – Sussiste – Conseguenze - Non
necessità di particolare motivazione
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1. I temini entro i quali deveno essere prodotte
le domande di partecipazione ai concorsi per l’accesso a
posti di pubblico impiego non hanno carattere ordinatorio
ma perentorio; ciò sia nell’interesse dell’Amministrazione
che in quello dei singoli partecipanti al concorso stesso,
essendo tali temini finalizzati ad assicurare non solo la
realizzazione dell’interesse pubblico primario ad un corretto
svolgimento delle operazioni concorsuali ma anche la par
condicio dei ricorrenti
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2. La perentorietà dei termini entro i quali
produrre le domande di partecipazione a concorsi pubblici
non viene meno allorché per determinati concorrenti, versanti
in particolari condizioni, sia consentito presentare le
domande entro un termine diverso, posto che anche tale termine
è ugualmente a pena di decadenza.
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3. L’esclusione da un concorso per difetto
di alcuno dei requisiti di ammissione costituisce atto non
discrezionale ma vincolato, il cui provvedimento non abbisogna
di particolare motivazione se non quella relativa all’indicazione
del requisito mancante.
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione III bis
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1316/1990, proposto dalla
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sig.ra Mancosu Maria Dolores, rappresentata
e difesa dall’avv. Pietro Merola ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo n. 25;
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contro
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il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
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La Sovrintendenza Scolastica Regionale
della Sardegna, in persona del Sovrintendente p.t.;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato (avv. Danilo Del Gaizo) presso i cui
Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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per l’annullamento
- del D.M. 14.9.1989 di rigetto del ricorso gerarchico presentato
dalla ricorrente il 22.3.1989;
- del decreto 6.3.1989 del Sovrintendente Scolastico Regionale
della Sardegna;
- delle OO.MM. n. 170 del 1988 e n. 185 del 1988.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004 il relatore
dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle
parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Ministero della Pubblica Istruzione, con
ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, indiceva,
in applicazione dell’art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988
n. 140, una sessione riservata di esami per il connseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria di 2° grado, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte.
In data 28/02/1989, la ricorrente presentava domanda di
partecipazione alla sessione riservata di esami, per la
classe 38 – materie letterarie.
In data 06/03/1989, la Sovrintendenza Scolastica Regionale
della Sardegna, con prot. n. 1766, dichiarava l’inammissibilità
della domanda inoltrata dalla ricorrente, perchè presentata
oltre i termini di cui all’articolo 4, comma 9, dell’ordinanza
citata nonchè decretava l’esclusione della stessa dalla
partecipazione alla sessione riservata di esami, ai sensi
dell’art. 5, per mancanza dei requisiti di servizio previsti
dall’art. 3.
In data 22/03/1989, la Prof. Mancosu presentava ricorso
gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione avverso
il decreto emesso dal Sovrintendente Scolastico Regionale.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto del
14.09.1989, respingeva il ricorso gerarchico presentato
dalla ricorrente, la quale proponeva ricorso giurisdizionale
deducendo con due articolati motivi d’illegittimità, violazione
di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili nonchè
illegittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 4.7.1988
n. 246 per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Resiste l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto
del ricorso per infondatezza.
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DIRITTO
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Va precisato che il decreto n. 1766 del 06/03/1989,
emesso dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale della Sardegna
ed il decreto del 14/09/1989 emesso dal Ministero della
Pubblica Istruzione, impugnati con il ricorso in esame,
dichiarano l’inammissibilità della domanda prodotta dalla
ricorrente per la partecipazione alla sessione riservata
degli esami di abilitazione, in quanto presentata oltre
i termini previsti dall’ordinanza ministeriale n. 170/1988.
Infatti, sebbene l’art. 4 dell’ordinanza citata prevedesse
che la domanda di ammissione doveva essere presentata perentoriamente
nel periodo compreso tra il 06/10/1988 ed il 04/11/1988,
la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione soltanto
in data 28/02/1989.
Contrariamente a quanto da lei sostenuto, i temini entro
i quali deveno essere prodotte le domande di partecipazione
ai concorsi per l’accesso a posti di pubblico impiego non
hanno carattere ordinatorio ma perentorio. Ciò sia nell’interesse
dell’Amministrazione che in quello dei singoli partecipanti
al concorso stesso, essendo tali temini finalizzati ad assicurare
non solo la realizzazione dell’interesse pubblico primario
ad un corretto svolgimento delle operazioni concorsuali
ma anche la par condicio dei ricorrenti (C. Stato, sez.
V, 15.6.1988, n. 385).
Nè la perentorietà dei termini entro i quali produrre le
domande di partecipazione a concorsi pubblici viene meno
allorchè per determinati concorrenti, versanti in particolari
condizioni, sia consentito presentare le domande entro un
termine diverso, posto che anche tale termine è ugualmente
a pena di decadenza (C. Stato, sez. II, 25/07/1995, n. 1599/94).
Quanto all’asserita carenza di motivazione dei provvedimenti
impugnati, va precisato quanto segue.
Il provvedimento, prot. n. 1766 del 06/03/1989, con cui
la Sovrintendenza Scolastica Regionale della Sardegna ha
escluso la ricorrente dalla partecipazione al concorso in
questione prevede: “art. 1 – è dichiarata inammissibile
la domanda del Prof. Mancosu Maria Dolores poichè presentata
in data 28/02/1989, oltre i termini di cui all’art. 4, comma
9, O.M. n. 170/1988; art. 2 –il Prof. Mancosu Maria Dolores
è altresì escluso dalla partecipazione alla sessione riservata,
ai sensi dell’art. 5, O.M. n. 170/1988 per i seguenti motivi:
mancanza dei requisiti di servizio previsti dall’art. 3”.
Stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo
il quale l’esclusione da un concorso per difetto di alcuno
dei requisiti di ammissione costituisce atto non discrezionale
ma vincolato, il cui provvedimento non abbisogna di particolare
motivazione se non quella relativa all’indicazione del requisito
mancante (Cons. Stato, sez. V, 20/05/1992, n. 437; Cons.
Stato, sez. VI, 08/10/1992, n. 713), non può considerarsi
carente di motivazione il provvedimento emesso dal Sovrintendente
Scolastico Regionale della Sardegna.
Nè può considerarsi contraddittorio il decreto 14/09/1989,
con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione, “...
visto il provvedimento n. 1766 del 06/03/89 con cui il Sovrintendente
Scolastico di Cagliari ha escluso la ricorrente dalla partecipazione
alla sessione riservata di esami di abilitazione ..., ai
sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 170 del 20/06/1988; ... considerato
che, ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. n. 170 del 20/06/1988
l’istanza di partecipazione prodotta fuori dei termini perentori
previsti non è ammessa ...” ha respinto il ricorso gerarchico
presentato dalla Prof. Mancosu.
Costei, infine, muove rilievi sulla legittimità costituzionale
dell’art. 11 del d.l. 3 maggio 1988, n. 140 (conv., con
modif., nella l. 4 luglio 1988, n. 246), per violazione
degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, nella parte in
cui vengono esclusi dal beneficio dell’immissione in ruolo
i docenti che hanno prestato servizio in anni scolastici
successivi al 10/09/1982.
L’art. 11 citato, di cui l’Ordinanza Ministeriale n. 170
del 20 giugno 1988 riproduce il contenuto, stabilisce, infatti,
che, ai fini delle immissioni in ruolo, è utile soltanto
il servizio prestato nel settennio antecedente al 10/09/1982,
rimanendo così esclusi gli insegnanti che abbiano prestato
servizio successivamente al periodo indicato.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 557 del 19/12/1990,
ha già avuto modo di pronunciarsi in merito, dichiarando
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
11, d.l. 3 maggio 1988, n. 140, nella parte in cui fissa
la data del 10 settembre 1982 come termine oltre il quale
non può tenersi conto dei servizi di supplenza annuale prestati.
Negare al legislatore la possibilità di determinare discrezionalmente
i destinatari delle disposizioni dirette alla sistemazione
del precariato, assumendo l’elemento temporale come discriminante
all’interno della categoria, significherebbe infatti impedire
all’autorità legislativa ogni possibile valutazione in merito
alla scelta del mezzo più idoneo a garantire il miglior
funzionamento della scuola, in aperto contrasto con il principio
di buona amministrazione.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del
ricorso, mentre le spese del giudizio possono essere compensate
tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sez. III bis,
RESPINGE
il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2004
in camera di consiglio con l’intervento dei Magistrati:
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Giulio Amadio - Presidente f.f. rel.
Eduardo Pugliese - Consigliere
Antonio Vinciguerra - Consigliere
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