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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 settembre 2005 n. 7190
Pres. e Rel. Amadio
Mancosu M.D. (Avv. P. Merla) c/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sovraintendenza Scolastica Regionale della Sardegna (Avv.ra delllo Stato)


1. Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Termini di presentazione delle domande di partecipazione – Hanno carattere perentorio – Motivi

 

2. Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Termini di presentazione delle domande di partecipazione – Carattere perentorio – Sussiste – Anche nel caso di termini diversi concessi a soggetti che versano in particolari condizioni

 

3. Concorsi pubblici – Requisiti di ammissione – Esclusione del candidato per carenza dei requisiti – Natura vincolata del provvedimento – Sussiste – Conseguenze - Non necessità di particolare motivazione

1. I temini entro i quali deveno essere prodotte le domande di partecipazione ai concorsi per l’accesso a posti di pubblico impiego non hanno carattere ordinatorio ma perentorio; ciò sia nell’interesse dell’Amministrazione che in quello dei singoli partecipanti al concorso stesso, essendo tali temini finalizzati ad assicurare non solo la realizzazione dell’interesse pubblico primario ad un corretto svolgimento delle operazioni concorsuali ma anche la par condicio dei ricorrenti

 

2. La perentorietà dei termini entro i quali produrre le domande di partecipazione a concorsi pubblici non viene meno allorché per determinati concorrenti, versanti in particolari condizioni, sia consentito presentare le domande entro un termine diverso, posto che anche tale termine è ugualmente a pena di decadenza.

 

3. L’esclusione da un concorso per difetto di alcuno dei requisiti di ammissione costituisce atto non discrezionale ma vincolato, il cui provvedimento non abbisogna di particolare motivazione se non quella relativa all’indicazione del requisito mancante.


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III bis

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1316/1990, proposto dalla

 

sig.ra Mancosu Maria Dolores, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Merola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo n. 25;

 

contro

 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

 

La Sovrintendenza Scolastica Regionale della Sardegna, in persona del Sovrintendente p.t.; entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Danilo Del Gaizo) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento
- del D.M. 14.9.1989 di rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente il 22.3.1989;
- del decreto 6.3.1989 del Sovrintendente Scolastico Regionale della Sardegna;
- delle OO.MM. n. 170 del 1988 e n. 185 del 1988.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, indiceva, in applicazione dell’art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988 n. 140, una sessione riservata di esami per il connseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte.
In data 28/02/1989, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami, per la classe 38 – materie letterarie.
In data 06/03/1989, la Sovrintendenza Scolastica Regionale della Sardegna, con prot. n. 1766, dichiarava l’inammissibilità della domanda inoltrata dalla ricorrente, perchè presentata oltre i termini di cui all’articolo 4, comma 9, dell’ordinanza citata nonchè decretava l’esclusione della stessa dalla partecipazione alla sessione riservata di esami, ai sensi dell’art. 5, per mancanza dei requisiti di servizio previsti dall’art. 3.
In data 22/03/1989, la Prof. Mancosu presentava ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione avverso il decreto emesso dal Sovrintendente Scolastico Regionale.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto del 14.09.1989, respingeva il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente, la quale proponeva ricorso giurisdizionale deducendo con due articolati motivi d’illegittimità, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili nonchè illegittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 4.7.1988 n. 246 per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Resiste l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

 

DIRITTO

 

Va precisato che il decreto n. 1766 del 06/03/1989, emesso dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale della Sardegna ed il decreto del 14/09/1989 emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione, impugnati con il ricorso in esame, dichiarano l’inammissibilità della domanda prodotta dalla ricorrente per la partecipazione alla sessione riservata degli esami di abilitazione, in quanto presentata oltre i termini previsti dall’ordinanza ministeriale n. 170/1988.
Infatti, sebbene l’art. 4 dell’ordinanza citata prevedesse che la domanda di ammissione doveva essere presentata perentoriamente nel periodo compreso tra il 06/10/1988 ed il 04/11/1988, la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione soltanto in data 28/02/1989.
Contrariamente a quanto da lei sostenuto, i temini entro i quali deveno essere prodotte le domande di partecipazione ai concorsi per l’accesso a posti di pubblico impiego non hanno carattere ordinatorio ma perentorio. Ciò sia nell’interesse dell’Amministrazione che in quello dei singoli partecipanti al concorso stesso, essendo tali temini finalizzati ad assicurare non solo la realizzazione dell’interesse pubblico primario ad un corretto svolgimento delle operazioni concorsuali ma anche la par condicio dei ricorrenti (C. Stato, sez. V, 15.6.1988, n. 385).
Nè la perentorietà dei termini entro i quali produrre le domande di partecipazione a concorsi pubblici viene meno allorchè per determinati concorrenti, versanti in particolari condizioni, sia consentito presentare le domande entro un termine diverso, posto che anche tale termine è ugualmente a pena di decadenza (C. Stato, sez. II, 25/07/1995, n. 1599/94).
Quanto all’asserita carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, va precisato quanto segue.
Il provvedimento, prot. n. 1766 del 06/03/1989, con cui la Sovrintendenza Scolastica Regionale della Sardegna ha escluso la ricorrente dalla partecipazione al concorso in questione prevede: “art. 1 – è dichiarata inammissibile la domanda del Prof. Mancosu Maria Dolores poichè presentata in data 28/02/1989, oltre i termini di cui all’art. 4, comma 9, O.M. n. 170/1988; art. 2 –il Prof. Mancosu Maria Dolores è altresì escluso dalla partecipazione alla sessione riservata, ai sensi dell’art. 5, O.M. n. 170/1988 per i seguenti motivi: mancanza dei requisiti di servizio previsti dall’art. 3”.
Stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’esclusione da un concorso per difetto di alcuno dei requisiti di ammissione costituisce atto non discrezionale ma vincolato, il cui provvedimento non abbisogna di particolare motivazione se non quella relativa all’indicazione del requisito mancante (Cons. Stato, sez. V, 20/05/1992, n. 437; Cons. Stato, sez. VI, 08/10/1992, n. 713), non può considerarsi carente di motivazione il provvedimento emesso dal Sovrintendente Scolastico Regionale della Sardegna.
Nè può considerarsi contraddittorio il decreto 14/09/1989, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione, “... visto il provvedimento n. 1766 del 06/03/89 con cui il Sovrintendente Scolastico di Cagliari ha escluso la ricorrente dalla partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione ..., ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 170 del 20/06/1988; ... considerato che, ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. n. 170 del 20/06/1988 l’istanza di partecipazione prodotta fuori dei termini perentori previsti non è ammessa ...” ha respinto il ricorso gerarchico presentato dalla Prof. Mancosu.
Costei, infine, muove rilievi sulla legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 3 maggio 1988, n. 140 (conv., con modif., nella l. 4 luglio 1988, n. 246), per violazione degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, nella parte in cui vengono esclusi dal beneficio dell’immissione in ruolo i docenti che hanno prestato servizio in anni scolastici successivi al 10/09/1982.
L’art. 11 citato, di cui l’Ordinanza Ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988 riproduce il contenuto, stabilisce, infatti, che, ai fini delle immissioni in ruolo, è utile soltanto il servizio prestato nel settennio antecedente al 10/09/1982, rimanendo così esclusi gli insegnanti che abbiano prestato servizio successivamente al periodo indicato.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 557 del 19/12/1990, ha già avuto modo di pronunciarsi in merito, dichiarando manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, d.l. 3 maggio 1988, n. 140, nella parte in cui fissa la data del 10 settembre 1982 come termine oltre il quale non può tenersi conto dei servizi di supplenza annuale prestati.
Negare al legislatore la possibilità di determinare discrezionalmente i destinatari delle disposizioni dirette alla sistemazione del precariato, assumendo l’elemento temporale come discriminante all’interno della categoria, significherebbe infatti impedire all’autorità legislativa ogni possibile valutazione in merito alla scelta del mezzo più idoneo a garantire il miglior funzionamento della scuola, in aperto contrasto con il principio di buona amministrazione.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis,
RESPINGE
il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei Magistrati:

 

Giulio Amadio - Presidente f.f. rel.
Eduardo Pugliese - Consigliere
Antonio Vinciguerra - Consigliere


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