 |
| |
 |
 |
| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 8 settembre 2005
n. 3824
Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore
Salinari c. Regione Puglia (avv. G. Pellegrino, L. Paccione,
F. Amati e L.A. Clarizio), Presidente della Regione Puglia
(n.c.) |
|
1. Pubblica amministrazione – Accesso agli
atti amministrativi – Schede elettorali – Non è esercitabile.
|
| |
|
2. Pubblica amministrazione – Accesso agli
atti amministrativi – Verbali delle sezioni elettorali e
tabelle di scrutinio – Limite all’accesso – Insussistenza.
|
|
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
così come previsto e disciplinato dagli artt. 22 ss., l.
7 agosto 1990 n.241, non è esercitabile nei confronti delle
schede elettorali, sia perché la disciplina speciale (art.15,
l. 17 febbraio 1968 n.108) cui sono sottoposte le schede
elettorali -giustificata dall’esigenza di garantirne l’integrità
e l’intangibilità- a prescindere dallo loro qualificazione
come “documento amministrativo”, si pone come un limite
insuperabile all’applicabilità della disciplina generale
del diritto di accesso, sia perché, in forza dell’art.24
comma 3, l. n.241 del 1990, non sono ammissibili le istanze
di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato
delle p.a..
|
| |
|
2. In tema di esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, i verbali delle sezioni elettorali
e le tabelle di scrutinio non sono sottoposti ad alcun limite
speciale che li sottragga all’applicabilità della disciplina
generale di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1221 del 2005, proposto ex
art. 25 comma 5 della L. n. 241 del 1990,
|
| |
|
dall’avv. SALINARI DONATO, presente
in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi
dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Bari alla
via Principe Amedeo 82/A, presso lo studio dell’avv. Carla
Epifania;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
REGIONE PUGLIA, in persona del presidente
p. t. dott. Nicola Vendola, rappresentata e difesa, come
da mandato a margine dell’atto di costituzione, dagli avvocati
Giovanni Pellegrino, Luigi Paccione, Fabiano Amati e Luca
Alberto Clarizio;
|
| |
|
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, non
costituito;
|
| |
|
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, della determina
n. 2 del 13 giugno 2005 a firma del Segretario Generale
del Consiglio regionale della Puglia con la quale non è
stato accordato all’istante il diritto di accesso ai verbali
di sezione, e quindi di visione delle schede elettorali
dichiarate nulle dalle sezioni della circoscrizione di Taranto
e delle tabelle di scrutinio, relative alle elezioni regionali
in Puglia dell’anno 2005, e conseguentemente, all’occorrenza,
di poter estrarre copia dei predetti documenti;
|
| |
|
nonché per la declaratoria
del diritto dell’istante al suddetto accesso e per il conseguente
ordine all’Amministrazione regionale convenuta di esibizione
della documentazione predetta.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
della regione Puglia.
Relatore, alla camera di consiglio del 30 agosto 2005, il
dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, l’avv. Luciano Ancora, in sostituzione del ricorrente,
e l’avv. Paccione per la regione Puglia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
1) Con atto notificato il 15 luglio 2005
e depositato il successivo 30 luglio, l’avv. Donato Salinari
ha impugnato, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90,
la determina n. 2 del 13.6.2005 con cui il Segretario Generale
del Consiglio Regionale della Puglia, si oppone alla istanza,
dallo stesso avanzata, di visione ed estrazione copia dei
verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede nulle
delle sezioni della circoscrizione di Taranto, relative
alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.
|
| |
|
2) Espone che l’interesse alla visione dei
succitati documenti deriva dall’ essere stato candidato
alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione
di Taranto per la lista “Forza Italia” nelle elezioni per
il rinnovo del consiglio regionale tenutesi il 3 e 4 aprile
2005 e dall’essersi collocato – sulla scorta dei dati dell’Ufficio
Circondariale – quale secondo dei non eletti, con 38 voti
di distacco dal primo dei non eletti.
|
| |
|
3) La Regione Puglia ha negato il diritto
di accesso invocato sulla basi di diverse motivazioni che
vengono contestate dal ricorrente con un unico articolato
motivo di ricorso:Violazione e falsa applicazione degli
artt. 22 e 24 c. 4 della L. 241/90.
3.I) Deduce che, al punto a) del provvedimento impugnato,
la regione Puglia motiva il diniego sulla scorta della insuscettibilità
di divulgazione dei documenti ”in virtù della loro peculiare
ragione giuridica”.
Tuttavia l’art. 22 della L. 241/90 riconosce il diritto
di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia
“interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”,
e tale va qualificato l’interesse del candidato alla conoscenza
degli atti inerenti il procedimento di cui ha preso parte
al fine di acclarare situazioni per lui pregiudizievoli,
in quanto egli vanta una posizione giuridicamente tutelata
alla conoscenza dell’attività della Commissione elettorale
circoscrizionale ed alla verifica della correttezza della
attribuzione dei voti espressi a suo favore.
3.II) Muove da un presupposto erroneo la motivazione di
cui ai punti b) e c) laddove rappresenta l’esigenza di garantire
la non alterabilità del risultato elettorale assicurata
dalla conservazione delle schede in appositi plichi sigillati,
e ciò in quanto tale principio, contrariamente a quanto
sostiene l’Amministrazione regionale non comporta in senso
assoluto l’impossibilità di divulgare le schede elettorali,
in quanto la segretezza delle stesse si esaurisce con le
operazioni di scrutinio ed è quindi sufficiente effettuare
l’operazione di apertura dei plichi sigillati con le precauzioni
e tutele del caso.
3.III) Inoltre non è supportata da alcun richiamo normativo
la motivazione addotta dalla regione Puglia al punto d)
della determina, laddove afferma che lo sforzo organizzativo
richiesto per assecondare ll’istanza del ricorrente non
sarebbe compatibile con la disciplina del diritto di accesso.
3.IV) E’ errato anche il richiamo, al punto e) del provvedimento
gravato, dell’art. 24 della L. 241/90 che esclude l’accesso
ai documenti amministrativi quando questo si traduce in
un tentativo generalizzato di controllo sull’operato dell’amministrazione,
in quanto le schede elettorali dichiarate nulle nella circoscrizione
di Taranto sono 14.000 e non 80.000.
3.V) Infine è illegittima anche la motivazione di cui al
punto f) con cui la Regione afferma di avere la detenzione
dei plichi ma non la disponibilità del relativo contenuto.
|
| |
|
4) Con atto depositato il 5 agosto 2005 si
è costituita la regione Puglia che con successiva memoria
ha controdedotto alle tesi avversarie.
|
| |
|
5) Alla camera di consiglio del 30 agosto
2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.
|
| |
|
6) Il Collegio osserva che nell’ambito della
domanda di accesso avanzata dall’avv. Salinari debbano essere
tenuti distinti i diversi documenti oggetto della stessa.
|
| |
|
7) Con riferimento alle schede elettorali
il ricorso è infondato.
|
| |
|
8) La questione sottoposta all’attenzione
del Collegio - peraltro già incidentalmente affrontata da
questa Sezione nella sentenza n. 3372 del 21.7.2005 - riguarda
la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione
detentrice dei plichi sigillati contenenti le schede elettorali
ad una domanda di accesso inoltrata ai sensi dell’art. 24
della L. 241/90.
|
| |
|
9) Questo Tribunale nella citata sentenza
3372/2005 ha affermato che “l’acquisizione delle schede
non appare suscettibile dell’azione di accesso, sia perché
non possono considerarsi documenti, ovvero documenti formati
dalla amministrazione, sia perché sono contenute in plichi
sigillati ed i sigilli non possono essere rimossi dall’amministrazione
che detiene i plichi ma solo su ordine del giudice (l’art.15,
l. 108/1968 disponendo la conservazione delle schede elettorali
all’interno di un plico chiuso e sigillato, e quindi inalterabile
ed inaccessibile, esclude di fatto che le stesse schede
possano essere fisicamente oggetto di divulgazione e ostensione,
dovendo assicurarsene l’integrità e intangibilità)…Né può
ritenersi violato il principio di trasparenza e pubblicità,
atteso che la conoscibilità dei risultati della consultazione
elettorale è adeguatamente garantita nell’attuale sistema,
sia dalla possibilità riconosciuta ai rappresentanti di
lista di assistere alle operazioni di scrutinio nelle singole
sezioni elettorali, ex art.74, d.p.r. 570/1960, sia dalla
pubblicità assicurata agli atti del procedimento elettorale
dall’art.70, d.p.r. cit. che sancisce il diritto di ogni
elettore di prendere conoscenza dei verbali di sezione”.
|
| |
|
10) Il Collegio quindi non ritiene di doversi
discostare dall’indirizzo precedentemente assunto ma, anzi,
ribadire che il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
così come previsto e disciplinato dagli articoli 22 e ss.
della L. 241/90, non è esercitabile nei confronti delle
schede elettorali, in quanto vi si oppongono almeno due
circostanze.
|
| |
|
11) La prima consiste nel fatto che le schede
elettorali, completato l’esame e l’eventuale riesame delle
stesse, vengono, ai sensi dell’art. 15 della L. 17.2.1968
n. 108, chiuse in plico “suggellato e firmato dai componenti”
dell’Ufficio centrale circoscrizionale e consegnate alla
Regione, la quale cura la custodia di detti plichi ma non
ha il potere di aprirli, infrangendo i sigilli, e disporre
delle schede in essi contenute.
Tale disciplina speciale cui sono sottoposte le schede elettorali
- giustificata dall’esigenza di garantirne l’integrità e
l’intangibilità - a prescindere dallo loro qualificazione
come “documento amministrativo”, si pone come un limite
insuperabile all’applicabilità della disciplina generale
del diritto di accesso, stante il rapporto di specialità
che intercorre tra l’art. 15 della L. 108/68 e l’art. 22
della L. 241/90.
In altri termini, il principio generale che stabilisce il
diritto di accesso ai documenti amministrativi non è di
per sé idoneo ad attribuire, all’amministrazione detentrice
dei plichi contenenti le schede elettorali, il potere di
infrangere i sigilli posti a garanzia della loro integrità.
|
| |
|
12) La seconda circostanza è rappresentata
dalla non ammissibilità – attualmente sancita dal comma
3 dell’art. 24 della L. 241/90 ma già affermatasi come principio
giurisprudenziale - delle istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche
amministrazioni.
Nel caso di specie l’accesso alle schede elettorali viene
richiesto per effettuare un nuovo esame delle stesse, nella
speranza di riscontrare eventuali errori o inesattezze in
quantità tale da giustificare la correzione del risultato
elettorale.
L’istanza tuttavia non è supportata da elementi precisi
e circostanziati e mira ad una revisione generica dell’attività
svolta nella circoscrizione elettorale di Taranto.
Pertanto, osserva il Collegio che tale operazione si risolverebbe
in un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione
nel procedimento elettorale - peraltro già caratterizzato
da numerosi disposizioni a tutela delle esigenze di partecipazione
e trasparenza – in contrasto con le norme finalizzate alla
rapida consolidazione del risultato elettorale.
|
| |
|
13) Con riguardo alla istanza di accesso
ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio
il diniego opposto dalla Regione è invece illegittimo.
|
| |
|
14) Tali documenti infatti non sono sottoposti
ad alcun limite speciale che li sottragga all’applicabilità
della disciplina generale di cui alla L. 241/90 e pertanto
il diniego impugnato va annullato nella parte in cui comprende
i verbali delle sezioni elettorali e le tabelle di scrutinio.
|
| |
|
15) In conclusione quindi il ricorso deve
essere rigettato nella parte in cui censura il diniego di
accesso alle schede elettorali ed accolto nella parte in
cui impugna il diniego di accesso ai verbali delle sezioni
elettorali ed alle tabelle di scrutinio.
|
| |
|
16) Sussistono giusti motivi per disporre
la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Bari nella camera di consiglio
del 30 agosto 2005, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
Dott. Amedeo Urbano - Presidente
Dott. Doris Durante - Componente
Dott. Roberto M. Bucchi - Componente Rel.
|
|
|
|
 |
|
| |
|