 |
| |
 |
 |
| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE III - Sentenza 16 settembre
2005 n. 1604
Pres. ed est. Monteleone
S.C. contro Provincia di Palermo ed altri |
|
Contratti della P.A. – Appalto di lavori
– Appalti sotto soglia comunitaria – Soglia massima di ribasso
coincidente con il limite di anomalia – Pluralità di offerte
con identico ribasso – Ricorso al sorteggio e non all’offerta
migliorativa
|
|
Nelle gare per l’aggiudicazione di appalti
sotto soglia comunitaria (laddove rileva la soglia massima
di ribasso coincidente con il limite di anomalia), è applicabile
il secondo comma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, che
prevede il ricorso al sorteggio (e quindi l’eccezione alla
regola della licitazione mediante offerte migliorative di
cui al primo comma) nel caso in cui nessuno dei partecipanti
che abbiano presentato offerte uguali sia presente, o i
presenti non vogliano migliorare l’offerta, ovvero nel caso
in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite
dei cui al secondo comma dell’art. 75 e all’ultimo comma
dell’art. 76, ossia nel caso in cui l’Amministrazione abbia
prefissato, mediante apposita scheda segreta, il limite
di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare
a pena di esclusione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Terza
|
| |
|
con l’intervento dei signori magistrati Nicolo’
Monteleone - Presidente-estensore; Giovanni Tulumello -
Referendario; Achille Sinatra - Referendario, ha pronunciato
la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1891/05, proposto dalla
|
| |
|
SAFIA COSTRUZIONI di Catalano Filippo
& C. S.n.c., con sede in Collesano, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Ignazio Scardina, presso il cui studio in Palermo,
Via Rodi n. 1, è elettivamente domiciliato
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
- la Provincia Regionale di Palermo,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Alessandro Cannizzaro e Vincenzo Garbo,
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Maqueda n. 100,
presso l’Ufficio Legale,
|
| |
|
E NEI CONFRONTI
|
| |
|
del CONS. COOP. (Consorzio fra Cooperative
di Produzione e Lavoro), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Candia,
presso il cui studio in Palermo, Via L. Pirandello n. 2,
è elettivamente domiciliato,
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
- del verbale di gara n. 2 del 5.7.2005, con cui la Provincia
Regionale di Palermo, ha aggiudicato alla Cons. Coop., mediante
sorteggio, il pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria e miglioramento della fruibilità
del Liceo Socio-Pedagogico “Finocchiaro Aprile”;
- della nota n. 15.6.2005 N. 68126 e della determinazione
n. 155 del 24.6.2005, con la quale il Dirigente Responsabile
ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione
in favore dell’Impresa ricorrente e la riapertura delle
operazioni di gara;
- del bando di gara, ove dovesse intendersi nel senso di
escludere, prima del ricorso a sorteggio, la presentazione
di offerte migliorative.
|
| |
|
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Vista l’istanza cautelare formulata dalla società ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Nicolò Monteleone;
Uditi, all’udienza camerale del 7 settembre 2005, i procuratori
delle parti come da verbale;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte
dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l’art.
9 della stessa legge, che consentono al Giudice amministrativo,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere
il merito della causa con sentenza succintamente motivata,
ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza,
stante la integrità del contraddittorio, la superfluità
di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate
dalle parti;
|
| |
|
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
|
| |
|
- che l’impresa ricorrente ha impugnato gli
atti in epigrafe indicati (verbale di gara n. 2 del 5.7.2005,
con cui la Provincia Regionale di Palermo, ha aggiudicato
alla Cons. Coop., mediante sorteggio, il pubblico incanto
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
e miglioramento della fruibilità del Liceo Socio-Pedagogico
“Finocchiaro Aprile”; nota n. 15.6.2005 N. 68126 e determinazione
n. 155 del 24.6.2005, con la quale il Dirigente Responsabile
ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione
in favore dell’Impresa ricorrente e la riapertura delle
operazioni di gara; bando di gara, ove dovesse intendersi
nel senso di escludere, prima del ricorso a sorteggio, la
presentazione di offerte migliorative);
- che l’unico, articolato motivo d’impugnazione (violazione
e falsa applicazione dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 –
violazione , degli artt. 1, 2, 3 e 10 della legge n. 241/1990,
dell’art. 21 bis della legge n. 109/1994, dei principi in
tema di annullamento in autotutela, dei principi di imparzialità,
buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
– eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità,
contraddittorietà e sviamento di potere) non merita accoglimento,
in quanto:
1.- l’art. 16, comma 4, della legge reg.le 2 agosto 2002,
n. 7 stabilisce che “con decreto dell’Assessore Regionale
per i Lavori Pubblici…sono emanati bandi-tipo uniformi che
devono essere adottati ed applicati, per l’espletamento
delle gare di cui al presente articolo, da tutti gli enti
appaltanti”;
- detti bandi-tipo sono stati emanati con decreto n. 93(GAB
del 25 novembre 2003, ove si prevede che “in caso di offerte
uguali si procederà per sorteggio”;
- nel caso in esame, l’Amministrazione si è, appunto, uniformata
a tale previsione nonché a quanto parimenti previsto dall’Autorità
di Vigilanza sui lavori pubblici con circolare n. 168/1999
del 17 dicembre 1999 (punto 3.1 lett. b), stabilendo nel
bando di gara in questione (art. 15 lett. d) che “in caso
di offerte uguali si procederà per sorteggio”;
- con sentenza 20 gennaio 2005, n. 87, questo Tribunale
(Sezione II), con riguardo gli appalti sotto soglia comunitaria
(laddove rileva la soglia massima di ribasso coincidente
con il limite di anomalia), ha ritenuto applicabile il secondo
comma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, che prevede il
ricorso al sorteggio (e quindi l’eccezione alla regola della
licitazione mediante offerte migliorative di cui al primo
comma) nel caso che “... nessuno di coloro che fecero offerte
uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare
l’offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere
contenute entro il limite dei cui al secondo comma dell’art.
75 e all’ultimo comma dell’art. 76”, ossia nel caso in cui
l’Amministrazione abbia prefissato, mediante apposita scheda
segreta, “il limite di aumento o di ribasso che le offerte
non devono oltrepassare” a pena di esclusione (cfr. art.
75, penultimo comma, e art. 76, ultimo comma);
- questa Sezione, con recenti decisioni (nn. 922 e 1054
del 22 giugno 2005 e n. 1402 del 1° agosto 2005), ha motivatamente
ritenuto di condividere le argomentazioni logico – giuridiche
sottese alle conclusioni contenute nella citata sentenza
n. 87/2005, ribadendo che all’ipotesi suddetta – fissazione
di un limite di ribasso insuperabile – “... è ... senz’altro
assimilabile quella del limite di ribasso percentuale costituito
dalla c.d. soglia di anomalia, determinata, negli appalti
sottosoglia disciplinati dalla L. 109/1994 coordinata con
la L.r. 7/2002 e s.m.i., dall’art. 21, commi 1 e 1-bis di
quest’ultima”, dato che, “seppure siano differenti le modalità
di determinazione del limite di massimo ribasso ..., resta
... il fatto saliente che, in entrambi i casi, si è in presenza
di un limite avente rilevanza oggettiva” (limite che, “non
meno di quello di cui agli artt. 75 e 76 del regolamento
di contabilità generale, una volta determinato - ... attraverso
un procedimento del tutto vincolato, sottratto a qualsiasi
margine di discrezionalità dell’Amministrazione appaltante”,
comporta l’ “... esclusione automatica, siccome anomale,
delle offerte recanti una percentuale di ribasso pari o
superiore al limite massimo di ribasso così determinato”);
- stante la “... piena identità di effetti del limite di
massimo ribassi in entrambi i casi, ritiene ... il Collegio
che anche alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della
L. 109/1994 coordinata con la L.r. 7/2002 e s.m.i., si correli
la inapplicabilità della disposizione dell’art. 77, primo
comma, del R.D. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento
di licitazione privata mediante offerte migliorative), e
si renda invece applicabile quella del secondo comma dello
stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente
al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con
limite prefissato di massimo aumento o massimo ribasso.
Diversamente opinando, potrebbe addivenirsi, all’aggiudicazione
sulla base di un’offerta complessiva di ribasso (determinata
dalla somma, a quella originaria, dell’offerta migliorativa),
uguale o superiore al limite di ribasso segnato dalla soglia
di anomalia: vale a dire, sulla base di un’offerta che potrebbe
recare una percentuale di ribasso addirittura superiore
ad offerte (legittimamente) escluse come anomale per avere
superato tale soglia: ciò che non sembra compatibile con
la ratio della delineata disciplina di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia
comunitaria, basata sulla esclusione automatica delle offerte
individuate come anomale all’esito dello specifico procedimento
a tal fine stabilito” (così nella sentenza n. 87/2005 cit.);
- nella fattispecie in esame, questo Collegio non ritiene
di modificare il predetto, condiviso orientamento, trattandosi
di appalto sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi, ai
sensi dell’art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della L.
109/1994, al prezzo più basso previa determinazione della
soglia di anomalia e conseguente esclusione automatica delle
offerte risultate anomale, e stante la necessaria coerenza
che deve sussistere tra le fonti in subiecta materia che
impone di evitare meccanismi selettivi irrazionali che –
frutto di interpretazione contraria ai principi costituzionali
di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione
(artt. 3 e 97 della Costituzione) - condurrebbero, in violazione
del principio di non contraddittorietà dell’ordinamento,
ad una evidente aporia del sistema. Ed invero, con la licitazione
integrativa-migliorativa, si verrebbe a consentire l’aggiudicazione
ad una offerta ulteriormente ribassata (a “carte scoperte”)
rispetto alla percentuale già valutata come anomala secondo
parametri ben determinati che inderogabilmente fissano la
percentuale di massimo ribasso consentito. Né, al riguardo,
può farsi riferimento al vantaggio economico ritraibile
dall’Amministrazione dall’offerta migliorativa, dal momento
che tali oggettivi ed automatici parametri scaturiscono
dalla ratio sottesa al citato art. 21, comma 1 bis, della
legge n. n. 109 del 1004, finalizzata, come è noto, ad evitare
che le offerte disancorate dal mercato e scarsamente affidabili
possano incidere negativamente sul conteggio (in tal senso,
fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3861);
- per le suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di
discostarsi da quanto statuito dalla medesima seconda sezione
di questo Tribunale nella recentissima sentenza n. 733 del
9 maggio 2005 (e dai precedenti giurisprudenziali ivi citati),
dal momento che la possibilità di presentare offerte migliorative
verrebbe ad alterare il sistema di aggiudicazione delineato
dal citato art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del
1994, caratterizzato, sotto il profilo considerato, da un
rigoroso automatismo di esclusione al pari di quelli previsti
dai richiamati artt. 75, secondo comma, e 76, ultimo comma,
del R.D. 827/1924, costituenti razionale eccezione alla
“regola generale” dell’esperimento migliorativo che presuppone
una flessibilità di contrattazione del tutto incompatibile
con il rilevato automatismo che si fonda anche sul principio
di immodificabilità della proposta contrattuale inizialmente
formulata che, nell’impedire di rendere valida una offerta
diversamente invalida (attraverso ripensamenti e riformulazioni
da parte di alcuni concorrenti), esclude ogni margine di
ulteriore miglioramento delle offerte e di conseguente trasformazione
di una originaria selezione aperta in una procedura negoziata,
trasmodando nello schema della trattativa privata (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6281, secondo
cui “va negata la possibilità di modificare le condizioni
contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura
o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione,
perché in ogni caso…vi è palese violazione delle regole
di concorrenza e di parità di condizioni fra i partecipanti
alle gare pubbliche”);
- peraltro, la soluzione prospettata dall’impresa ricorrente
appare altresì lesiva dell’affidamento ingenerato, nelle
altre imprese partecipanti, dalla regola della lex specialis,
e dalle richiamate norme primarie, che non richiedono, ai
fini dell’aggiudicazione, la presenza fisica di un rappresentate
dell’offerente in sede di operazioni di gara, essendosi
preventivamente stabilito di procedere, nell’ipotesi dedotta,
con il sistema del sorteggio e non con quello dell’offerta
migliorativa, onde una contraria interpretazione frustrerebbe
un simile, legittimo (in quanto riposto sulla legge della
gara, non preventivamente contestata dalle altre imprese
partecipanti, ancorché immediatamente produttiva di effetti
direttamente incidenti sullo svolgimento della gara stessa)
affidamento;
|
| |
|
2.- L'interesse della p.a. alla conservazione
dei propri atti non può assumere valore preminente quando
essa li giudichi invalidi, per vizi di legittimità o di
merito. In tali casi, infatti, l'amministrazione può sempre
rimuoverli nell'esercizio di una potestà di autotutela che
è direttamente fondato sul principio costituzionale di buon
andamento che la impegna ad adottare gli atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi,
anche il riesame degli atti adottati ove reso opportuno
da circostanze sopravvenute o per un diverso apprezzamento
della preesistente situazione, con l'obbligo, ovviamente,
di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato
(in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3853).
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha fatto esplicito
riferimento alle argomentazioni contenute nella citata sentenza
di questa Sezione n. 977 del 2005, manifestando di condividerle;
|
| |
|
3.- in tema di adozione di atti amministrativi
in autotutela, l'obbligo di esternare le ragioni che sono
a fondamento degli stessi trova, in materia di annullamento
di atti di aggiudicazione di gare pubbliche, un limite nella
doverosa considerazione dei principi costituzionali di imparzialità
e buon andamento dell'azione amministrativa in modo che,
quando si accerti la violazione di tali principi, che sono
a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza
nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza
pubblica, l'interesse pubblico perseguito è oggettivamente
riscontrabile nella reintegrazione, attraverso l'atto di
annullamento dell'aggiudicazione che abbia inciso i suddetti
valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale
(Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2004, n. 43719). Inoltre,
una apposita motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse
pubblico è richiesta solo quando la posizione del privato
si sia consolidata col trascorrere del tempo, pertanto non
può ritenersi ricorrente tale ipotesi quando, come nel caso
di specie, l'annullamento dell’aggiudicazione avvenga a
breve distanza dall'adozione dell'atto viziato e, comunque,
prima che il rapporto contrattuale insorto con l'aggiudicatario
abbia avuto inizio (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez.
III, 25 marzo 2005, n. 2132);
- che, per quanto sopra considerato, il ricorso appare privo
di giuridico fondamento e deve essere respinto;
- che sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici
profili della controversia, per compensare tra le parti
le spese e gli onorari del giudizio;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione III, definitivamente pronunciando, rigetta
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 7 settembre 2005.
|
|
|
|
 |
|
| |
|