| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 12 settembre
2005 n. 12345
Pres. Abruzzese, est. Raiola
Paragliola e Ascione (Avv. C. Centore) c. Liceo Scientifico
Statale “A. Diaz” di Caserta (n.c.) e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura
dello Stato). |
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1. Scuola - Giudizio di non ammissione dell’alunno
alla classe successiva – Difetto di motivazione – Nel caso
in cui il Consiglio di Classe precisi che alla luce delle
diffuse insufficienze ottenute dall’alunno, questi non abbia
dimostrato volontà e capacità di recupero e che pertanto
non possa usufruire dell’istituto del debito formativo –
Non sussiste – Ragioni.
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2. Scuola - Giudizio di non ammissione dell’alunno
alla classe successiva espresso in modo fortemente negativo
– Possibilità di ammissione alla classe successiva con il
debito formativo – Non sussiste.
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1. E’ immune dal vizio di difetto di motivazione
il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno
alla classe superiore in cui si dia atto che, per le diffuse
mediocrità in italiano, latino, inglese, matematica, scienze
e per la insufficienza in fisica); l’alunno non ha evidenziato
volontà e capacità di un recupero tale da consentirgli di
seguire con profitto il programma del successivo anno scolastico,
poiché la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione
di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende
palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo
in ben sette materie, tutte caratterizzanti dell’indirizzo
scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe,
tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito
formativo.
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2. Il giudizio di mancata promozione di uno
studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di
classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità
della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla
classe successiva con il debito formativo, prevista dalla
legge solo per colmare qualche insufficienza non grave.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
la CAMPANIA – NAPOLI
Sezione VI
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
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sul ricorso n. 5409 del 2005 proposto da
PARAGLIOLA CASTRESE E ASCIONE FRANCESCA nella qualità
di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
Paragliola Raffaele, rappresentati e difesi dall’avv. Ciro
Centore, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla
via C. Rosaroll n.70
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contro
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. DIAZ” DI
CASERTAnon costituito in giudizio
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(MIUR) rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla
via Diaz n.11
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per l’annullamento
• dello scrutinio finale adottato in data 15.06.2005 del
Consiglio della III Classe, Sezione C, del Liceo Scientifico
Statale “A. Diaz” di Caserta, con cui Paragliola Raffaele
non è stato ammesso alla IV classe;
• degli atti, così come da comunicazione fatta al Paragliola
con determina del Dirigente in data 15.06.2005 e, in particolar
modo, degli atti e delle valutazioni assunti dal Collegio
dei docenti danti luogo all’indicato giudizio negativo.
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VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2005 il relatore,
dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale
d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge
n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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- Il ricorso è manifestamente infondato,
e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata,
anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare;
- i ricorrenti hanno censurato la decisione del Consiglio
di Classe, di non ammettere il figlio alla classe successiva,
deducendo vizi di violazione di legge (l. 241/90), nonché
d’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità
e irragionevolezza, lacunosità ed ingiustizia; in particolare,
hanno sostanzialmente lamentato la mancata applicazione
nei confronti del figlio, che aveva conseguito sette insufficienze,
di cui sei con voto cinque e una con voto quattro, dell’istituto
del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione,
sul punto, del verbale del Consiglio di classe;
- ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio
del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto
di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei ricorrenti,
in esso s’afferma: “ … (per le diffuse mediocrità in italiano,
latino, inglese, matematica, scienze e per la insufficienza
in fisica); l’alunno non ha evidenziato volontà e capacità
di un recupero tale da consentirgli di seguire con profitto
il programma del successivo anno scolastico”;
- la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione
dell’impugnata decisione di non ammettere il figlio dei
ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze
fatte registrare dal medesimo in ben sette materie, tutte
caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate,
dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate
mercé l’istituto del debito formativo;
- si consideri, al riguardo, l’orientamento espresso in
passato da questo Tribunale, in ordine al carattere di eccezionalità
dell’istituto del debito formativo, nella seguente massima:
“Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla
classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo
fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma
eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva
con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare
qualche insufficienza non grave” (Trib. Napoli, II Sezione,
n. 4563 del 12 ottobre 2001);
- quanto sopra rilevato trova conferma nella documentazione
allegata al ricorso e segnatamente nei giudizi sintetici
delle singole materie, laddove si riscontra l’esistenza
di lacune non recuperate e non recuperabili in alcune delle
materie non secondarie del corso di studi (cfr. giudizi
relativi alle materie italiano, latino, fisica, matematica,
scienze);
- né può affermarsi che l’handicap da cui è affetto il minore
Raffaele (ipoacusia bilaterale) non sia stato tenuto in
alcuna considerazione, posto che in alcun dei giudizi sintetici
di tale handicap viene fatta menzione ed esso viene considerato
per la sua incidenza nel profitto complessivo (cfr. giudizi
relativi alle materie italiano, latino, disegno e storia
dell’arte);
- il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio
di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non
ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso
vada respinto;
- in conformità alla regola della soccombenza, le spese
processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono
liquidate in € 800 (cinquecento).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5409/2005 , meglio
in epigrafe specificato, proposto da Paragliola Castrese e
Ascione Francesca nella qualità lo respinge;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione,
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 800 (ottocento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto
2005 con l’intervento dei Sigg. Magistrati:
Dr.ssa Maria Abruzzese Presidente f.f.
Dr.ssa Ida Raiola Giudice rel.– est.
Dr. Sergio Zeuli Giudice
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