| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 settembre
2005 n. 12329
Pres. G. Coraggio, est. F. Donadono
Fratelli Ricciardi ed altri (Avv. Giancarlo Violante) e
Merito Antonio (avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Volla
(Avv. Giovanni Leone), Consorzio CONAV (avv. Giuseppe Rianno)
Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Aldo Di Falco,
Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano) |
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1. Giustizia amministrativa – Memorie difensive
– Divieto di ampliare il thema decidendum – Sussiste.
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2. Edilizia e Urbanistica – Approvazione
di Piani di Insediamenti Produttivi – Applicazione della
disciplina derogatoria prevista dall’art. 19 D.P.R. 327/2001
– Illegittimità.
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3. Edilizia e Urbanistica – Approvazione
di piani urbanistici attuativi – Applicazione della disciplina
derogatoria prevista dall’art. 19 D.P.R. 327/2001 – Illegittimità
– Ragioni.
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1. Nel processo amministrativo, la materia
del contendere è delimitata dalle censure tempestivamente
dedotte con l’atto introduttivo del giudizio (o con gli
eventuali motivi aggiunti). E’, invece, inammissibile la
deduzione irrituale di nuove o diverse doglianze nelle memorie
difensive, senza l’osservanza delle formalità per l’instaurazione
contraddittorio processuale.
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2. Non è applicabile alle ipotesi di approvazione
di una strumentazione esecutiva, nella specie un P.I.P.,
la speciale disciplina per la formazione di varianti urbanistiche
connesse alla realizzazione di opere pubbliche prevista
dall’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 (recante norme per
l’accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche) che prevede una procedura semplificata per una
rapida conclusione dell’iter di variante dello strumento
urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione
di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro
progettazione si presenti in contrasto con le prescrizioni
urbanistiche vigenti.
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3. I piani urbanistici attuativi, pur avendo
effetti anche ai fini delle procedure ablatorie per l’acquisizione
dei suoli necessari, hanno natura e portata diversa rispetto
alle varianti ai piani urbanistici, riguardando un complesso
coordinato, composto di molteplici interventi di iniziativa
pubblica e privata, inquadrati in un pianificazione relativa
all’intera area di intervento: pertanto la strumentazione
esecutiva deve essere conforme alla pianificazione urbanistica
generale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania
sezione prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti:
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ricorso n. 7104/04 proposto da
Fratelli Riccardi s.r.l., in persona del-l’amministratore
unico Pasquale Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del
socio accomandatario Aldo Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in
persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Riccardi
Pasquale, Riccardi Aldo, Riccardi Claudio, Agangi Oreste,
Paparo Saverio, Cozzolino Rosaria, Bianco Ivano, Paparo
Angela, Paparo Immacolata, Cozzolino Alessandro, Iorio Mariarosaria
e Palumbo Concetta, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo
Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli
alla via Tino di Camaino n. 6,
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contro
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Comune di Volla, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con
lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci
n. 14,
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e nei confronti di
- Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione,
n. c.,
- Borrelli Gaetano, quale Presidente del Consiglio
di amministrazione del CON.A.V., n. c.,
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per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004,
avente ad oggetto “realizzazione P.I.P. – approvazione progetto
preliminare – reiterazione vincolo – art. 19, co. 2, DPR
327/01”, nonché delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC
n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395
dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000,
CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto
dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234
del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003,
GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot.
n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376
del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004
e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera
GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata
il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC
n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di
lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare
predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di
aree per le attività produttive e del progetto preliminare
di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso;
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sul ricorso n. 7871/04 proposto da
Merito Antonio, rappresentato e difeso dall’avv.
Andrea Abbamonte, con lo stesso elettivamente domiciliato
in Napoli alla via Melisurgo n. 4,
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|
contro
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Comune di Volla, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con
lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci
n. 14,
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e nei confronti di
- Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in
persona del Presidente p.t. sig. Pasquale Paciocco, rappresentato
e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal.
Esedra,
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t.
della Giunta regionale, n. c.,
- Amministrazione provinciale di Napoli, in persona
del Presidente p.t., n. c.,
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per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004,
avente ad oggetto “realizzazione P.I.P. – approvazione progetto
preliminare – reiterazione vincolo – art. 19, co. 2, DPR
327/01”, delle delibere di Giunta municipale n. 75 e n.
76 del 25/2/2004, nonché di ogni altro atto connesso,
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e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
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sul ricorso n. 9222/04 proposto dal
Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,
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contro
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- Amministrazione provinciale di Napoli,
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Aldo Di Falco, Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano,
con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla
piazza Matteotti n. 1,
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e nei confronti di
- Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,
- Merito Antonio, rappresentato e difeso dall’avv.
Andrea Abbamonte, con lo stesso elettivamente domiciliato
in Napoli alla via Melisurgo n. 4,
- Fratelli Riccardi s.r.l., in persona dell’amministratore
unico Pasquale Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del
socio accomandatario Claudio Riccardi, Ice Car s.a.s., in
persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Riccardi
Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria,
Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo
Concetta e Agangi Oreste, rappresentati e difesi dall’avv.
Giancarlo Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati
in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6,
- Promo Center s.r.l. in persona dell’amministratore
unico arch. Luigi Iorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con gli stessi elettivamente
domiciliata in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7,
- Società Ortofrutticola Vollese s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., Società Sorrentino Raffaele
e C. di Bruno Sorrentino s.n.c., in persona del legale rappresentante
p.t., Borrelli Gaetano, quale Presidente del Consiglio di
amministrazione del CON.A.V., nn. cc.,
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e con l’intervento di
Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in persona
del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Gaetano
Borrelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna,
presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al
Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,
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per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2361 del 19/4/2004, concernente
la improcedibilità della pratica relativa al progetto preliminare
per la realizzazione del P.I.P. approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, nonché degli atti
connessi,
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e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
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sul ricorso incidentale proposto da
Promo Center s.r.l.
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per l’annullamento
dello stesso provvedimento provinciale, nonché della delibera
comunale n. 16 dell’8/3/2004 e degli atti connessi ivi compresa
l’acquisizione dell’istanza del Consorzio CON.A.V. prot.
n. 15431 dell’1/12/2003 e la delibera di Giunta comunale
n. 75 del 25/2/2004;
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sul ricorso incidentale proposto da
Fratelli Riccardi s.r.l., Frigo Gel s.a.s., Ice
Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio,
Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo
Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste
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per l’annullamento
della delibera CC n. 16 dell’8/3/2004, delle delibere CC
n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49
del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000,
GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n.
16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002,
delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003,
GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della
comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della
comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale
della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale
del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria
dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n.
75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della
C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del
progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio
sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del
progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni
altro atto connesso;
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sul ricorso n. 9769/04 proposto dal
Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in persona
del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Gaetano
Borrelli, e da Langella Mario, rappresentati e difesi dall’avv.
Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato
in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,
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|
contro
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- Amministrazione provinciale di Napoli,
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Luciano Scetta e Giuseppe Cristiano, con gli stessi
elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti
n. 1,
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e nei confronti di
- Agenzia del Demanio di Napoli, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente
domiciliata,
- Fratelli Riccardi s.r.l., in persona dell’amministratore
unico Pasquale Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del
socio accomandatario Claudio Riccardi, Ice Car s.a.s., in
persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Riccardi
Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria,
Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo
Concetta e Agangi Oreste, rappresentati e difesi dall’avv.
Giancarlo Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati
in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6,
- Promo Center s.r.l. in persona dell’amministratore
unico arch. Luigi Iorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con gli stessi elettivamente
domiciliata in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7,
- Merito Antonio, Ortofrutticola Vollese s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t., Società Sorrentino
Raffaele e C. di Bruno Sorrentino s.n.c., in persona del
legale rappresentante p.t., nn. cc.,
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e con l’intervento di
Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,
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per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2361 del 19/4/2004, concernente
la improcedibilità della pratica relativa al progetto preliminare
per la realizzazione del P.I.P. approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, nonché degli atti
connessi;
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sul ricorso incidentale proposto da
Fratelli Riccardi s.r.l., Frigo Gel s.a.s., Ice Car s.a.s.,
Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio
Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo
Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste
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per l’annullamento
della delibera CC n. 16 dell’8/3/2004, delle delibere CC
n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49
del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000,
GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n.
16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002,
delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003,
GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della
comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della
comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale
della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale
del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria
dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n.
75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della
C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del
progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio
sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del
progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni
altro atto connesso.
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Visti ricorsi con i relativi allegati;
viste le memorie di costituzione in giudizio delle parti
resistenti con le rispettive produzioni allegate;
visti i ricorsi incidentali proposti;
visti gli atti di intervento;
viste le memorie difensive e i documenti prodotti dalle
parti;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13/7/2005, relatore il cons. Donadono,
uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
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FATTO
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1. Il Comune di Volla, con delibera consiliare
n. 135 del 15/11/1991, aveva approvato il P.I.P. localizzato
tra via Montanino e via Palazziello. Con delibera n. 772
del 19/7/2001, veniva approvata la graduatoria definitiva
per l’assegnazione dei lotti alle aziende richiedenti, poi
costituite nel consorzio CONAV. Seguiva, con decreto dirigenziale
n. 88 del 21/5/2002, l’occupazione d’urgenza dei suoli.
Con delibera di Giunta n. 234 del 6/8/2002 veniva approvato
il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
Sennonché con sentenze nn. 3795, 3796 e 3797 del 2003 (appellate,
ma non sospese) veniva dichiarata la decadenza del P.I.P.
e venivano annullati il decreto di occupazione e tutti gli
atti di procedura compiuti dopo la scadenza del P.I.P..
A seguito di ciò il Comune procedeva alle attività prodromiche
alla riadozione del P.I.P. e, con delibera di Giunta n.
473 del 6/11/2003 prendeva atto del progetto preliminare
del P.I.P..
Con istanza acquisita al prot. n. 15431 dell’1/12/2003 il
CONAV chiedeva di attivare le procedure di cui agli artt.
10 e 19, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Nel contempo, con atto assunto al prot. n. 990 del 26/1/2004,
i proprietari delle aree in questione inoltravano un progetto
di lottizzazione convenzionata.
Con delibere nn. 75 e 76 del 25/2/2004, la Giunta municipale
aderiva alla proposta del CONAV e sottoponeva al Consiglio
comunale il progetto di P.I.P. predisposto dall’Ufficio
tecnico comunale.
Con delibera consiliare n. 16 dell’8/3/2004, veniva quindi
approvato il progetto preliminare del P.I.P. a norma degli
artt. 10 e 19, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, comportante
il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione
di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett.
a, dello stesso d.P.R. e della legge n. 109 del 1994.
A seguito di ciò, con ricorso n. 7104/04 notificato il 14/5/2004,
la Fratelli Riccardi s.r.l., la Ice Car s.a.s., la Frigo
Gel s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Aldo, Riccardi Claudio,
Agangi Oreste, Paparo Saverio, Cozzolino Rosaria, Bianco
Ivano, Paparo Angela, Paparo Immacolata, Cozzolino Alessandro,
Iorio Mariarosaria e Palumbo Concetta, nella dedotta qualità
di proprietari dei suoli assoggettati all’intervento, proponevano
le domande in epigrafe
Con ricorso n. 7871/04 notificato il 25 e 26/5/2004, gli
stessi atti venivano contestati anche da Merito Antonio.
Si costituivano in giudizio per resistere alle pretese avverse
il Comune di Volla ed il consorzio CONAV (limitatamente
al ricorso n. 7871/04).
La domanda incidentale di sospensione proposta con il ricorso
n. 7871/04 non veniva trattata, essendo cancellata dal ruolo
cautelare.
2. Con nota prot. n. 2361 del 19/4/2002, la Provincia di
Napoli, investita dell’esame delle determinazioni adottate
dal Comune, dichiarava l’improcedibilità della pratica.
Avverso tale atto insorgevano il Comune di Volla (con ricorso
n. 9222/04, notificato il 26, 28 e 29/6/2004) ed il consorzio
CONAV (con ricorso n. 9769/04, notificato il 26 e 28/6/2004
e 26/7/2004).
L’amministrazione provinciale di costituiva in giudizio
per resistere alle impugnative.
Si opponevano altresì ai ricorsi, quali proprietari dei
suoli da espropriare, l’Agenzia del Demanio, Merito Antonio
(limitatamente al ric. n. 9222/04), la Promo Center s.r.l.,
nonché la Fratelli Riccardi s.r.l., la Frigo Gel s.a.s.,
la Ice Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio,
Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo
Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste.
Questi ultimi proponevano inoltre ricorsi incidentali notificati
il 20 e 21/7/2004. La Promo Center proponeva ricorso incidentale
notificato il 28 e 29/7/2004 (limitatamente al ric. n. 9222/04).
Il CONAV, con atto notificato il 19 e 20/7/2004, interveniva
“ad adiuvandum” nel giudizio relativo al ricorso n. 9222/04,
mentre il Comune di Volla, con atto notificato il 30, 31/7
e 2/8/2004, interveniva per il ricorso n. 9769/04.
Con ordinanza n. 4227 del 4/8/2004, previa riunione dei
giudizi, la domanda incidentale di sospensione presentata
dai ricorrenti veniva respinta.
DIRITTO
1. Preliminarmente, attesa la connessione delle impugnative,
va disposta la riunione dei ricorsi n. 7104/04 e n. 7871/04,
ai ricorsi n. 9222/04 e n. 9769/04, già riuniti in sede cautelare.
E’ prioritario l’esame dei ricorsi proposti contro la determinazione
con la quale l’amministrazione provinciale ha bloccato l’ulteriore
“iter” del progetto relativo al P.I.P. deliberato dal Comune.
L’atto impugnato è basato sul rilievo che la speciale disciplina
per la formazione di varianti urbanistiche connesse alla realizzazione
di opere pubbliche non sarebbe applicabile all’intervento
in questione, attinente alla formazione di uno strumento di
pianificazione attuativa.
2. Il ricorso n. 9222/04 è proposto dal Comune di Volla.
2.1. La difesa provinciale eccepisce preliminarmente la tardività
dell’impugnativa.
Al riguardo è da rilevare che l’atto gravato risulta pervenuto
al protocollo dell’amministrazione comunale il 27/4/2004,
per cui è da tale data che decorre il termine per la proposizione
del ricorso.
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio risulta tempestivamente
consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione
il 26/6/2004 (cfr. Cons. St., sez. V, 28/6/2004, n. 4798).
2.2. Nel merito il Comune denuncia la violazione degli artt.
1, 9, 10 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, unitamente a vari
profili di eccesso di potere, evidenziando che il citato testo
unico sulle espropriazioni comprenderebbe nella nozione di
pubblica utilità tutti gli interventi che richiedono l’acquisizione
per ragioni di interesse generale di beni immobili, a prescindere
dall’esecuzione di opere; l’approvazione del P.I.P., per la
sua funzione di sostegno e di aiuto alle attività produttive
ed ai livelli occupazionali, rientrerebbe nel novero delle
iniziative che giustificano e legittimano il trasferimento
coattivo della proprietà privata per causa di pubblica utilità;
essa sarebbe pertanto assoggetta alla disciplina in materia
di espropriazione.
Nelle memoria difensiva il Comune ricorrente integra (ovvero
modifica) sostanzialmente il contenuto delle proprie doglianze,
poiché evidenzia che, in realtà, la delibera comunale assoggettata
all’approvazione della Provincia non conterrebbe una riadozione
del P.I.P. (che risulterebbe rinviata ad una fase successiva),
ma riguarderebbe unicamente l’approvazione del progetto preliminare
delle opere di urbanizzazione relative all’area P.I.P., e
cioè di opere pubbliche assoggettate alla disciplina sull’espropriazione.
2.2.1. Al riguardo giova premettere che, nel processo amministrativo,
la materia del contendere è delimitata dalle censure tempestivamente
dedotte con l’atto introduttivo del giudizio (o con gli eventuali
motivi aggiunti).
E’, invece, inammissibile la deduzione irrituale di nuove
o diverse doglianze nelle memorie difensive, senza l’osservanza
delle formalità per l’instaurazione contraddittorio processuale.
2.2.2. Ad ogni modo, per una migliore comprensione della vicenda,
è opportuno osservare che, secondo le risultanze degli atti
di causa, la delibera comunale n. 16 riguarda essenzialmente
gli stessi suoli (cfr. allegato A6, recante il piano particellare
descrittivo) che avevano formato oggetto di occupazione (cfr.
decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002) in forza del P.I.P.
approvato nel 1991 e decaduto per la scadenza del periodo
di efficacia.
Tali aree comprendono i lotti nell’ambito del P.I.P. assegnati
alle imprese confluite nel CONAV (cfr. istanza CONAV prot.
n. 15431 del 1/12/2001, nota UTC prot. n. 411 del 14/1/2004).
Tant’è che gli oneri finanziari derivanti dall’intervento
ora approvato vengono posti esclusivamente a carico degli
assegnatari del P.I.P.
Non vi è dubbio, pertanto, che l’approvazione deliberata dal
Comune si riferisce all’intera area P.I.P. (e non solo alle
opere di urbanizzazione) e tende all’imposizione del vincolo
espropriativo anche per i lotti destinati agli insediamenti
produttivi.
2.2.3. Orbene, l’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che deriva
dall’art. 1 della legge n. 1 del 1978, recante norme per l’accelerazione
delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) prevede
una procedura semplificata per una rapida conclusione dell’iter
di variante dello strumento urbanistico generale ai fini della
sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche,
qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con
le prescrizioni urbanistiche vigenti.
Tale disposizione è del tutto estranea alla diversa ipotesi
di approvazione di una strumentazione esecutiva, che rimane
disciplinata dalla normativa regolante i procedimenti di formazione
degli strumenti urbanistici.
Infatti, i piani urbanistici attuativi, pur avendo effetti
anche ai fini delle procedure ablatorie per l’acquisizione
dei suoli necessari, hanno natura e portata diversa, riguardando
un complesso coordinato, composto di molteplici interventi
di iniziativa pubblica e privata, inquadrati in un pianificazione
relativa all’intera area di intervento.
In particolare l’approvazione del P.I.P. è regolata, nel regime
all’epoca vigente, dalla legge regionale n. 14 del 1982 e
segnatamente dal capo V del titolo III allegato alla legge
stessa (prima della recente riforma della legislazione urbanistica
regionale introdotta con la legge regionale n. 16 del 2004).
Giova soggiungere che, ai sensi del punto 2 del capo I del
citato titolo III, la strumentazione esecutiva deve essere
conforme alla pianificazione urbanistica generale.
Né peraltro assumere rilievo la circostanza che la delibera
comunale contenga anche l’approvazione della progettazione
preliminare delle opere di urbanizzazione. Infatti la variante
urbanistica adottata con la delibera è comunque riferita all’intera
area del P.I.P. e non risulta circoscritta alle superfici
strettamente occorrenti per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Del resto, qualora l’intervento fosse limitato
unicamente a queste ultime sarebbe agevole rilevare che mancherebbe
(come è pacifico) un presupposto essenziale delle medesime,
costituito appunto dall’esistenza di un P.I.P. approvato ed
esecutivo ai sensi della normativa urbanistica.
2.2.4. Le ulteriori doglianze prospettate dal CONAV con l’intervento
“ad adiuvandum” sono inammissibili.
Infatti l’interveniente ha proposto autonomamente il ricorso
n. 9769/04 contro i medesimi atti, per cui risulta irrituale
la duplicazione delle stesse ragioni difensive anche nel ricorso
in esame (cfr. Cons. St., sez. IV, 24/3/2004, n. 1559).
2.3. L’infondatezza delle censure mosse contro il provvedimento
impugnato determina altresì la reiezione della domanda risarcitoria,
attesa l’insussistenza di un danno ingiusto.
2.4. Considerato l’esito del ricorso principale, emerge conseguentemente
l’inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi incidentali.
3. Il ricorso n. 9769/04 è proposto, contro gli stessi atti,
dal CONAV, consorzio delle imprese assegnatarie dei lotti
nel P.I.P., nonché da un soggetto nella dedotta qualità di
elettore del Comune di Volla ai sensi dell’art. 9, co. 1,
del d. lgs. n. 267 del 2000.
L’amministrazione comunale, ricorrente anche in via autonoma,
ha aderito all’impugnativa.
3.1. La difesa provinciale eccepisce preliminarmente la tardività
del gravame.
Al riguardo è da rilevare che, tra i documenti prodotti dai
ricorrenti, vi è la copia dell’atto impugnato recante il timbro
di arrivo al protocollo comunale il 27/4/2004; in mancanza
di prova di una diversa comunicazione dell’atto, ovvero della
sua pubblicazione, il termine per la proposizione del ricorso
non può iniziare a decorrere prima della suddetta data.
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio risulta tempestivo
per le considerazioni dette nel paragrafo 2.1.
3.2. Le parti resistenti obiettano, inoltre, che il CONAV
non avrebbe più interesse all’impugnativa in quanto il provvedimento
di assegnazione dei lotti sarebbe stato nel frattempo annullato
dal giudice amministrativo.
Si può prescindere da tale eccezione in quanto il ricorso,
proposto anche da un altro ricorrente, va comunque esaminato
nel merito.
3.3. I ricorrenti denunciano che l’atto provinciale impugnato:
- sarebbe basato sull’erroneo presupposto che la delibera
comunale n. 16 contenga l’approvazione del P.I.P. nella sua
complessità di piano urbanistico attuativo, laddove si tratterebbe
della mera approvazione del progetto preliminare delle opere
di urbanizzazione;
- non avrebbe considerato l’art. 10, co. 2, del d.P.R. n.
327 del 2001, applicabile nel caso in esame, atteso che il
P.I.P., in quanto piano attuativo comportante l’assoggettamento
all’esproprio, rientrerebbe tra gli atti diversi dai piani
urbanistici generali per i quali la norma in questione contente
l’imposizione di vincoli di carattere espropriativo;
- sarebbe viziato per incompetenza, atteso che la determinazione
in materia spetterebbe alla Giunta provinciale.
3.3.1. Il primo motivo è infondato per le considerazioni già
svolte nel precedente paragrafo 2.2.2.
3.3.2. Il secondo motivo è infondato per le considerazioni
già svolte nel precedente paragrafo 2.2.3.
3.3.3. Anche il terzo motivo è infondato. Nella specie emerge
la mancanza dei presupposti per sottoporre la richiesta all’esame
dell’organo collegiale.
La verifica di tali presupposti rientra nelle attribuzioni
del dirigente preposto all’ufficio competente alla relativa
istruttoria.
Giova, peraltro, soggiungere che il ricorrente non ha interesse
alla deduzione di vizi formali degli atti impugnati quando,
per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il
contenuto dispositivo non potrebbe comunque risultare diverso
da quello nella specie adottato.
Tale principio, già enunciato dalla giurisprudenza amministrativa,
ha trovato da ultimo esplicito riscontro normativo nell’art.
14 della legge n. 15 del 2005, con il quale è stato introdotto
l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
3.4. Atteso l’esito del ricorso principale, emerge conseguentemente
l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.
4. I ricorsi n. 7104/04 e n. 7871/04 sono proposti da soggetti
titolari del diritto di proprietà dei suoli in questione contro
gli atti adottati dal Comune per la realizzazione del P.I.P..
4.1. Sennonché, il procedimento tendente alla reiterazione
del vincolo espropriativo si è arrestato per effetto della
determinazione adottata dall’amministrazione provinciale e
della reiezione delle impugnative rivolte contro di essa,
già esaminate nei precedenti paragrafi 2 e 3.
Ne consegue che la delibera consiliare impugnata in via principale
rimane priva di efficacia in difetto dell’approvazione richiesta
dal Comune, per cui è da escludere la sussistenza di una concreta
ed attuale lesione nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Analoghe considerazioni valgono anche per gli atti pregressi,
tuzioristicamente impugnati con il ricorso n. 7104/04.
Pertanto va rilevata l’improcedibilità dei ricorsi in esame
per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. La mancanza di una effettiva ed attuale lesione dell’interesse
vantato dal ricorrente comporta altresì la reiezione della
domanda di risarcimento dei danni proposta con il ricorso
n. 7871/04.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
prima, riuniti i giudizi, respinge i ricorsi n. 9222/04 e
n. 9769/04, dichiara l’inammissibilità dei ricorsi incidentali,
dichiara l’improcedibilità dei ricorsi n. 7104/04 e 7871/04
e respinge la domanda di risarcimento danni proposta con il
ricorso n. 7871/04.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 13 luglio e 10 agosto 2005, in
camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Paolo Corciulo 1° referendario
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