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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 settembre 2005 n. 12329
Pres. G. Coraggio, est. F. Donadono
Fratelli Ricciardi ed altri (Avv. Giancarlo Violante) e Merito Antonio (avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Volla (Avv. Giovanni Leone), Consorzio CONAV (avv. Giuseppe Rianno) Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Aldo Di Falco, Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano)


1. Giustizia amministrativa – Memorie difensive – Divieto di ampliare il thema decidendum – Sussiste.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Approvazione di Piani di Insediamenti Produttivi – Applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 19 D.P.R. 327/2001 – Illegittimità.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Approvazione di piani urbanistici attuativi – Applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 19 D.P.R. 327/2001 – Illegittimità – Ragioni.

1. Nel processo amministrativo, la materia del contendere è delimitata dalle censure tempestivamente dedotte con l’atto introduttivo del giudizio (o con gli eventuali motivi aggiunti). E’, invece, inammissibile la deduzione irrituale di nuove o diverse doglianze nelle memorie difensive, senza l’osservanza delle formalità per l’instaurazione contraddittorio processuale.

 

2. Non è applicabile alle ipotesi di approvazione di una strumentazione esecutiva, nella specie un P.I.P., la speciale disciplina per la formazione di varianti urbanistiche connesse alla realizzazione di opere pubbliche prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 (recante norme per l’accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) che prevede una procedura semplificata per una rapida conclusione dell’iter di variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti.

 

3. I piani urbanistici attuativi, pur avendo effetti anche ai fini delle procedure ablatorie per l’acquisizione dei suoli necessari, hanno natura e portata diversa rispetto alle varianti ai piani urbanistici, riguardando un complesso coordinato, composto di molteplici interventi di iniziativa pubblica e privata, inquadrati in un pianificazione relativa all’intera area di intervento: pertanto la strumentazione esecutiva deve essere conforme alla pianificazione urbanistica generale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
sezione prima

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti:

 

ricorso n. 7104/04 proposto da
Fratelli Riccardi s.r.l., in persona del-l’amministratore unico Pasquale Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Riccardi Pasquale, Riccardi Aldo, Riccardi Claudio, Agangi Oreste, Paparo Saverio, Cozzolino Rosaria, Bianco Ivano, Paparo Angela, Paparo Immacolata, Cozzolino Alessandro, Iorio Mariarosaria e Palumbo Concetta, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6,

 

contro

 

Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,

 

e nei confronti di
- Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, n. c.,
- Borrelli Gaetano, quale Presidente del Consiglio di amministrazione del CON.A.V., n. c.,

 

per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, avente ad oggetto “realizzazione P.I.P. – approvazione progetto preliminare – reiterazione vincolo – art. 19, co. 2, DPR 327/01”, nonché delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso;

 

sul ricorso n. 7871/04 proposto da
Merito Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4,

 

contro

 

Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,

 

e nei confronti di
- Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in persona del Presidente p.t. sig. Pasquale Paciocco, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n. c.,
- Amministrazione provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t., n. c.,

 

per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, avente ad oggetto “realizzazione P.I.P. – approvazione progetto preliminare – reiterazione vincolo – art. 19, co. 2, DPR 327/01”, delle delibere di Giunta municipale n. 75 e n. 76 del 25/2/2004, nonché di ogni altro atto connesso,

 

e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;

 

sul ricorso n. 9222/04 proposto dal
Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,

 

contro

 

- Amministrazione provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco, Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 1,

 

e nei confronti di
- Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,
- Merito Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4,
- Fratelli Riccardi s.r.l., in persona dell’amministratore unico Pasquale Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6,
- Promo Center s.r.l. in persona dell’amministratore unico arch. Luigi Iorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7,
- Società Ortofrutticola Vollese s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Società Sorrentino Raffaele e C. di Bruno Sorrentino s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., Borrelli Gaetano, quale Presidente del Consiglio di amministrazione del CON.A.V., nn. cc.,

 

e con l’intervento di
Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Gaetano Borrelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,

 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2361 del 19/4/2004, concernente la improcedibilità della pratica relativa al progetto preliminare per la realizzazione del P.I.P. approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, nonché degli atti connessi,

 

e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;

 

sul ricorso incidentale proposto da
Promo Center s.r.l.

 

per l’annullamento
dello stesso provvedimento provinciale, nonché della delibera comunale n. 16 dell’8/3/2004 e degli atti connessi ivi compresa l’acquisizione dell’istanza del Consorzio CON.A.V. prot. n. 15431 dell’1/12/2003 e la delibera di Giunta comunale n. 75 del 25/2/2004;

 

sul ricorso incidentale proposto da
Fratelli Riccardi s.r.l., Frigo Gel s.a.s., Ice Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste

 

per l’annullamento
della delibera CC n. 16 dell’8/3/2004, delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso;

 

sul ricorso n. 9769/04 proposto dal
Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Gaetano Borrelli, e da Langella Mario, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,

 

contro

 

- Amministrazione provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Scetta e Giuseppe Cristiano, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 1,

 

e nei confronti di
- Agenzia del Demanio di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,
- Fratelli Riccardi s.r.l., in persona dell’amministratore unico Pasquale Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6,
- Promo Center s.r.l. in persona dell’amministratore unico arch. Luigi Iorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7,
- Merito Antonio, Ortofrutticola Vollese s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Società Sorrentino Raffaele e C. di Bruno Sorrentino s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., nn. cc.,

 

e con l’intervento di
Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,

 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2361 del 19/4/2004, concernente la improcedibilità della pratica relativa al progetto preliminare per la realizzazione del P.I.P. approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, nonché degli atti connessi;

 

sul ricorso incidentale proposto da
Fratelli Riccardi s.r.l., Frigo Gel s.a.s., Ice Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste

 

per l’annullamento
della delibera CC n. 16 dell’8/3/2004, delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso.

 

Visti ricorsi con i relativi allegati;
viste le memorie di costituzione in giudizio delle parti resistenti con le rispettive produzioni allegate;
visti i ricorsi incidentali proposti;
visti gli atti di intervento;
viste le memorie difensive e i documenti prodotti dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13/7/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

 

FATTO

 

1. Il Comune di Volla, con delibera consiliare n. 135 del 15/11/1991, aveva approvato il P.I.P. localizzato tra via Montanino e via Palazziello. Con delibera n. 772 del 19/7/2001, veniva approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti alle aziende richiedenti, poi costituite nel consorzio CONAV. Seguiva, con decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, l’occupazione d’urgenza dei suoli. Con delibera di Giunta n. 234 del 6/8/2002 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
Sennonché con sentenze nn. 3795, 3796 e 3797 del 2003 (appellate, ma non sospese) veniva dichiarata la decadenza del P.I.P. e venivano annullati il decreto di occupazione e tutti gli atti di procedura compiuti dopo la scadenza del P.I.P..
A seguito di ciò il Comune procedeva alle attività prodromiche alla riadozione del P.I.P. e, con delibera di Giunta n. 473 del 6/11/2003 prendeva atto del progetto preliminare del P.I.P..
Con istanza acquisita al prot. n. 15431 dell’1/12/2003 il CONAV chiedeva di attivare le procedure di cui agli artt. 10 e 19, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Nel contempo, con atto assunto al prot. n. 990 del 26/1/2004, i proprietari delle aree in questione inoltravano un progetto di lottizzazione convenzionata.
Con delibere nn. 75 e 76 del 25/2/2004, la Giunta municipale aderiva alla proposta del CONAV e sottoponeva al Consiglio comunale il progetto di P.I.P. predisposto dall’Ufficio tecnico comunale.
Con delibera consiliare n. 16 dell’8/3/2004, veniva quindi approvato il progetto preliminare del P.I.P. a norma degli artt. 10 e 19, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, comportante il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a, dello stesso d.P.R. e della legge n. 109 del 1994.
A seguito di ciò, con ricorso n. 7104/04 notificato il 14/5/2004, la Fratelli Riccardi s.r.l., la Ice Car s.a.s., la Frigo Gel s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Aldo, Riccardi Claudio, Agangi Oreste, Paparo Saverio, Cozzolino Rosaria, Bianco Ivano, Paparo Angela, Paparo Immacolata, Cozzolino Alessandro, Iorio Mariarosaria e Palumbo Concetta, nella dedotta qualità di proprietari dei suoli assoggettati all’intervento, proponevano le domande in epigrafe
Con ricorso n. 7871/04 notificato il 25 e 26/5/2004, gli stessi atti venivano contestati anche da Merito Antonio.
Si costituivano in giudizio per resistere alle pretese avverse il Comune di Volla ed il consorzio CONAV (limitatamente al ricorso n. 7871/04).
La domanda incidentale di sospensione proposta con il ricorso n. 7871/04 non veniva trattata, essendo cancellata dal ruolo cautelare.
2. Con nota prot. n. 2361 del 19/4/2002, la Provincia di Napoli, investita dell’esame delle determinazioni adottate dal Comune, dichiarava l’improcedibilità della pratica.
Avverso tale atto insorgevano il Comune di Volla (con ricorso n. 9222/04, notificato il 26, 28 e 29/6/2004) ed il consorzio CONAV (con ricorso n. 9769/04, notificato il 26 e 28/6/2004 e 26/7/2004).
L’amministrazione provinciale di costituiva in giudizio per resistere alle impugnative.
Si opponevano altresì ai ricorsi, quali proprietari dei suoli da espropriare, l’Agenzia del Demanio, Merito Antonio (limitatamente al ric. n. 9222/04), la Promo Center s.r.l., nonché la Fratelli Riccardi s.r.l., la Frigo Gel s.a.s., la Ice Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste. Questi ultimi proponevano inoltre ricorsi incidentali notificati il 20 e 21/7/2004. La Promo Center proponeva ricorso incidentale notificato il 28 e 29/7/2004 (limitatamente al ric. n. 9222/04).
Il CONAV, con atto notificato il 19 e 20/7/2004, interveniva “ad adiuvandum” nel giudizio relativo al ricorso n. 9222/04, mentre il Comune di Volla, con atto notificato il 30, 31/7 e 2/8/2004, interveniva per il ricorso n. 9769/04.
Con ordinanza n. 4227 del 4/8/2004, previa riunione dei giudizi, la domanda incidentale di sospensione presentata dai ricorrenti veniva respinta.

DIRITTO



1. Preliminarmente, attesa la connessione delle impugnative, va disposta la riunione dei ricorsi n. 7104/04 e n. 7871/04, ai ricorsi n. 9222/04 e n. 9769/04, già riuniti in sede cautelare.
E’ prioritario l’esame dei ricorsi proposti contro la determinazione con la quale l’amministrazione provinciale ha bloccato l’ulteriore “iter” del progetto relativo al P.I.P. deliberato dal Comune. L’atto impugnato è basato sul rilievo che la speciale disciplina per la formazione di varianti urbanistiche connesse alla realizzazione di opere pubbliche non sarebbe applicabile all’intervento in questione, attinente alla formazione di uno strumento di pianificazione attuativa.
2. Il ricorso n. 9222/04 è proposto dal Comune di Volla.
2.1. La difesa provinciale eccepisce preliminarmente la tardività dell’impugnativa.
Al riguardo è da rilevare che l’atto gravato risulta pervenuto al protocollo dell’amministrazione comunale il 27/4/2004, per cui è da tale data che decorre il termine per la proposizione del ricorso.
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio risulta tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 26/6/2004 (cfr. Cons. St., sez. V, 28/6/2004, n. 4798).
2.2. Nel merito il Comune denuncia la violazione degli artt. 1, 9, 10 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, unitamente a vari profili di eccesso di potere, evidenziando che il citato testo unico sulle espropriazioni comprenderebbe nella nozione di pubblica utilità tutti gli interventi che richiedono l’acquisizione per ragioni di interesse generale di beni immobili, a prescindere dall’esecuzione di opere; l’approvazione del P.I.P., per la sua funzione di sostegno e di aiuto alle attività produttive ed ai livelli occupazionali, rientrerebbe nel novero delle iniziative che giustificano e legittimano il trasferimento coattivo della proprietà privata per causa di pubblica utilità; essa sarebbe pertanto assoggetta alla disciplina in materia di espropriazione.
Nelle memoria difensiva il Comune ricorrente integra (ovvero modifica) sostanzialmente il contenuto delle proprie doglianze, poiché evidenzia che, in realtà, la delibera comunale assoggettata all’approvazione della Provincia non conterrebbe una riadozione del P.I.P. (che risulterebbe rinviata ad una fase successiva), ma riguarderebbe unicamente l’approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative all’area P.I.P., e cioè di opere pubbliche assoggettate alla disciplina sull’espropriazione.
2.2.1. Al riguardo giova premettere che, nel processo amministrativo, la materia del contendere è delimitata dalle censure tempestivamente dedotte con l’atto introduttivo del giudizio (o con gli eventuali motivi aggiunti).
E’, invece, inammissibile la deduzione irrituale di nuove o diverse doglianze nelle memorie difensive, senza l’osservanza delle formalità per l’instaurazione contraddittorio processuale.
2.2.2. Ad ogni modo, per una migliore comprensione della vicenda, è opportuno osservare che, secondo le risultanze degli atti di causa, la delibera comunale n. 16 riguarda essenzialmente gli stessi suoli (cfr. allegato A6, recante il piano particellare descrittivo) che avevano formato oggetto di occupazione (cfr. decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002) in forza del P.I.P. approvato nel 1991 e decaduto per la scadenza del periodo di efficacia.
Tali aree comprendono i lotti nell’ambito del P.I.P. assegnati alle imprese confluite nel CONAV (cfr. istanza CONAV prot. n. 15431 del 1/12/2001, nota UTC prot. n. 411 del 14/1/2004). Tant’è che gli oneri finanziari derivanti dall’intervento ora approvato vengono posti esclusivamente a carico degli assegnatari del P.I.P.
Non vi è dubbio, pertanto, che l’approvazione deliberata dal Comune si riferisce all’intera area P.I.P. (e non solo alle opere di urbanizzazione) e tende all’imposizione del vincolo espropriativo anche per i lotti destinati agli insediamenti produttivi.
2.2.3. Orbene, l’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che deriva dall’art. 1 della legge n. 1 del 1978, recante norme per l’accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) prevede una procedura semplificata per una rapida conclusione dell’iter di variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti.
Tale disposizione è del tutto estranea alla diversa ipotesi di approvazione di una strumentazione esecutiva, che rimane disciplinata dalla normativa regolante i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici.
Infatti, i piani urbanistici attuativi, pur avendo effetti anche ai fini delle procedure ablatorie per l’acquisizione dei suoli necessari, hanno natura e portata diversa, riguardando un complesso coordinato, composto di molteplici interventi di iniziativa pubblica e privata, inquadrati in un pianificazione relativa all’intera area di intervento.
In particolare l’approvazione del P.I.P. è regolata, nel regime all’epoca vigente, dalla legge regionale n. 14 del 1982 e segnatamente dal capo V del titolo III allegato alla legge stessa (prima della recente riforma della legislazione urbanistica regionale introdotta con la legge regionale n. 16 del 2004).
Giova soggiungere che, ai sensi del punto 2 del capo I del citato titolo III, la strumentazione esecutiva deve essere conforme alla pianificazione urbanistica generale.
Né peraltro assumere rilievo la circostanza che la delibera comunale contenga anche l’approvazione della progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione. Infatti la variante urbanistica adottata con la delibera è comunque riferita all’intera area del P.I.P. e non risulta circoscritta alle superfici strettamente occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Del resto, qualora l’intervento fosse limitato unicamente a queste ultime sarebbe agevole rilevare che mancherebbe (come è pacifico) un presupposto essenziale delle medesime, costituito appunto dall’esistenza di un P.I.P. approvato ed esecutivo ai sensi della normativa urbanistica.
2.2.4. Le ulteriori doglianze prospettate dal CONAV con l’intervento “ad adiuvandum” sono inammissibili.
Infatti l’interveniente ha proposto autonomamente il ricorso n. 9769/04 contro i medesimi atti, per cui risulta irrituale la duplicazione delle stesse ragioni difensive anche nel ricorso in esame (cfr. Cons. St., sez. IV, 24/3/2004, n. 1559).
2.3. L’infondatezza delle censure mosse contro il provvedimento impugnato determina altresì la reiezione della domanda risarcitoria, attesa l’insussistenza di un danno ingiusto.
2.4. Considerato l’esito del ricorso principale, emerge conseguentemente l’inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi incidentali.
3. Il ricorso n. 9769/04 è proposto, contro gli stessi atti, dal CONAV, consorzio delle imprese assegnatarie dei lotti nel P.I.P., nonché da un soggetto nella dedotta qualità di elettore del Comune di Volla ai sensi dell’art. 9, co. 1, del d. lgs. n. 267 del 2000.
L’amministrazione comunale, ricorrente anche in via autonoma, ha aderito all’impugnativa.
3.1. La difesa provinciale eccepisce preliminarmente la tardività del gravame.
Al riguardo è da rilevare che, tra i documenti prodotti dai ricorrenti, vi è la copia dell’atto impugnato recante il timbro di arrivo al protocollo comunale il 27/4/2004; in mancanza di prova di una diversa comunicazione dell’atto, ovvero della sua pubblicazione, il termine per la proposizione del ricorso non può iniziare a decorrere prima della suddetta data.
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio risulta tempestivo per le considerazioni dette nel paragrafo 2.1.
3.2. Le parti resistenti obiettano, inoltre, che il CONAV non avrebbe più interesse all’impugnativa in quanto il provvedimento di assegnazione dei lotti sarebbe stato nel frattempo annullato dal giudice amministrativo.
Si può prescindere da tale eccezione in quanto il ricorso, proposto anche da un altro ricorrente, va comunque esaminato nel merito.
3.3. I ricorrenti denunciano che l’atto provinciale impugnato:
- sarebbe basato sull’erroneo presupposto che la delibera comunale n. 16 contenga l’approvazione del P.I.P. nella sua complessità di piano urbanistico attuativo, laddove si tratterebbe della mera approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
- non avrebbe considerato l’art. 10, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile nel caso in esame, atteso che il P.I.P., in quanto piano attuativo comportante l’assoggettamento all’esproprio, rientrerebbe tra gli atti diversi dai piani urbanistici generali per i quali la norma in questione contente l’imposizione di vincoli di carattere espropriativo;
- sarebbe viziato per incompetenza, atteso che la determinazione in materia spetterebbe alla Giunta provinciale.
3.3.1. Il primo motivo è infondato per le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.2.2.
3.3.2. Il secondo motivo è infondato per le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.2.3.
3.3.3. Anche il terzo motivo è infondato. Nella specie emerge la mancanza dei presupposti per sottoporre la richiesta all’esame dell’organo collegiale.
La verifica di tali presupposti rientra nelle attribuzioni del dirigente preposto all’ufficio competente alla relativa istruttoria.
Giova, peraltro, soggiungere che il ricorrente non ha interesse alla deduzione di vizi formali degli atti impugnati quando, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il contenuto dispositivo non potrebbe comunque risultare diverso da quello nella specie adottato.
Tale principio, già enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, ha trovato da ultimo esplicito riscontro normativo nell’art. 14 della legge n. 15 del 2005, con il quale è stato introdotto l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
3.4. Atteso l’esito del ricorso principale, emerge conseguentemente l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.
4. I ricorsi n. 7104/04 e n. 7871/04 sono proposti da soggetti titolari del diritto di proprietà dei suoli in questione contro gli atti adottati dal Comune per la realizzazione del P.I.P..
4.1. Sennonché, il procedimento tendente alla reiterazione del vincolo espropriativo si è arrestato per effetto della determinazione adottata dall’amministrazione provinciale e della reiezione delle impugnative rivolte contro di essa, già esaminate nei precedenti paragrafi 2 e 3.
Ne consegue che la delibera consiliare impugnata in via principale rimane priva di efficacia in difetto dell’approvazione richiesta dal Comune, per cui è da escludere la sussistenza di una concreta ed attuale lesione nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Analoghe considerazioni valgono anche per gli atti pregressi, tuzioristicamente impugnati con il ricorso n. 7104/04.
Pertanto va rilevata l’improcedibilità dei ricorsi in esame per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. La mancanza di una effettiva ed attuale lesione dell’interesse vantato dal ricorrente comporta altresì la reiezione della domanda di risarcimento dei danni proposta con il ricorso n. 7871/04.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P. Q. M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, riuniti i giudizi, respinge i ricorsi n. 9222/04 e n. 9769/04, dichiara l’inammissibilità dei ricorsi incidentali, dichiara l’improcedibilità dei ricorsi n. 7104/04 e 7871/04 e respinge la domanda di risarcimento danni proposta con il ricorso n. 7871/04.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, addì 13 luglio e 10 agosto 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Giancarlo Coraggio Presidente

Fabio Donadono consigliere estensore

Paolo Corciulo 1° referendario

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