| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 settembre
2005 n. 12328
Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono
Delta s.r.l. Insurance Risk Management (avv.ti Mauro Lo
Presti e Tiziana De Fusco) c. Comune di Casagiove (Avv.
Pietro Mauro Piccirillo) e Unicover s.p.a. (avv. Umberto
Gentile) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Attribuzione
dei punteggi numerici alle offerte economiche – Discordanza
tra i punteggi e le motivazioni fornite dalla Commissione
– Illegittimità – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Gara - Affidamento
del servizio nella pendenza del termine previsto per la
presentazione delle proposte migliorative – Illegittimità
– Sussiste.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione
– Annullamento – Contratto – Caducazione – Sussiste.
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1. Il giudizio valutativo delle offerte si
rivela viziato per difetto di motivazione, manifesta illogicità
e contraddittorietà, qualora, in presenza di un giudizio
sintetico della commissione volto a prediligere un determinato
elaborato rispetto ad un altro, sia stato attribuito ad
entrambe le offerte lo stesso punteggio numerico.
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2. E’ illegittima la determinazione dirigenziale
di affidamento del servizio, adottata con due giorni di
anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per
la presentazione di proposte migliorative, comportando un’evidente
violazione della disciplina di gara dettata dalla stessa
amministrazione committente per regolare lo svolgimento
della procedura.
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3. L’annullamento del provvedimento di aggiudicazione
si riflette sul contratto stipulato determinandone l’automatica
caducazione (1).
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(1) Cfr. Cons. St., sez. VI, 19/11/2003,
n. 7470.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania
sezione prima
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 7838/03 reg. gen. proposto
da
Delta s.r.l. Insurance Risk Management, in persona
del Presidente p.t. dott. Vittorio Sorrentini, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Mauro Lo Presti e Tiziana De Fusco,
con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla
via R. Bracco n. 15/A presso l’avv. Giovanni Schiavone,
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contro
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Comune di Casagiove, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Mauro
Piccirillo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli
alla via Cilea n. 39 presso lo studio dell’avv. Loredana
Avino,
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e nei confronti di
Unicover s.p.a. brokers di assicurazione, in persona
del Presidente p.t. del Consiglio di amministrazione sig.
Giorgio Angrisani, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto
Gentile, con lo stesso legalmente domiciliata in Napoli
presso la segreteria del T.a.r. ai sensi dell'art. 35 del
testo-unico n. 1054 del 1924,
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 342 del 28/4/2003 concernente
l’affidamento alla controinteressata del servizio di brokeraggio
assicurativo, della nota prot. n. 5490 del 28/4/2003 di
comunicazione dell’aggiudicazione, del verbale di gara in
data 3/4/2003 “in parte qua”, nonché degli atti connessi
ed, in particolare, della nota prot. n. 4910 del 15/4/2003
e del verbale di gara in data 21/3/2003 “in parte qua”,
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nonché per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma
specifica, con l’aggiudicazione della gara alla ricorrente,
o in subordine per equivalente nella misura del 10% dei
guadagni percepiti nell’anno precedente alla gara;
sui motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente
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per l’annullamento
della convenzione rep. n. 182 del 18/6/2003, recante l’affidamento
del servizio in questione, nonché degli atti connessi
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e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune
e del controinteressato, con le rispettive produzioni allegate;
visto l’atto di proposizione dei motivi aggiunti;
viste le memorie difensive e i documenti prodotti dalle
parti;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13/7/2005, relatore il cons. Donadono,
uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
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FATTO
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Con ricorso alla Sezione staccata di Salerno
del T.a.r., notificato il 28 e 30/5/2003, la s.r.l. Delta,
società di brokeraggio assicurativo, riferiva che:
- il Comune di Casagiove bandiva un gara per l’affidamento
del servizio di brokeraggio per la durata di 3 anni, da
aggiudicare all’offerta più vantaggiosa secondo i criteri
indicati dall’art. 4 del capitolato speciale di appalto;
- il seggio di gara, dopo aver escluso due concorrenti tra
i quali la ricorrente, attribuiva alla Unicover, unica partecipante
rimasta, un punteggio complessivo di punti 40/45, dichiarandola
aggiudicataria provvisoria (verbale 21/3/2003);
- successivamente la ricorrente veniva riammessa in gara
in sede di autotutela (verbale 3/4/2003) ed alla sua offerta
veniva assegnato un punteggio complessivo di punti 40/45
(verbale 7/4/2003);
- il seggio di gara, attesa l’uguaglianza dei punteggi attribuiti
ai due soli concorrenti in classifica, rinviava alla Giunta
municipale la scelta dell’aggiudicatario;
- con nota n. 4910 del 15/4/2003, il dirigente preposto
all’area invitava le ditte concorrenti a presentare proposte
migliorative entro il termine del 28/4/2003, poi differito
al 30/4/2003;
- sennonché, con determina dirigenziale n. 342 del 28/4/2003,
l’incarico veniva affidato in via d’urgenza per un anno
alla Unicover.
A seguito di ciò la società ricorrente proponeva le domande
in epigrafe.
Il Comune e la società aggiudicataria si costituivano in
giudizio resistendo alle pretese avverse.
Con ordinanza n. 86 del 10/7/2003, veniva disposta la trasmissione
della causa al T.a.r. di Napoli, stante l’accordo delle
parti sull’eccezione di incompetenza della sezione staccata.
Con atto notificato il 12/11/2003 l’impugnativa veniva estesa
alla convenzione stipulata in data 18/6/2003 per lo svolgimento
dei servizio.
La ricorrente rinunciava alla trattazione della domanda
incidentale di tutela cautelare.
DIRITTO
1. Preliminarmente la difesa della controinteressata obietta
che:
- il servizio, per la sua natura ed entità, avrebbe potuto
essere affidato a prescindere da una procedura concorsuale;
- la ricorrente non avrebbe impugnato il bando di gara;
- le censure contro gli atti di gara sarebbero generiche.
Le eccezioni vanno disattese; infatti:
- l’amministrazione, con l’indizione di una gara, assume l’obbligo
di osservare le disposizioni dettate dalle norme pubblicistiche,
dai principi in materia di buon andamento, trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa e dalle regole che
essa stessa introduce autolimitando l’ambito delle proprie
determinazioni discrezionali; tali limiti, peraltro richiamati
nelle stesse difese della controinteressata, sono vincolanti
nello svolgimento del procedimento di gara;
- la ricorrente non contesta il bando di gara, ma anzi ne
denuncia la violazione, per cui non emerge un interesse ed
un connesso onere di impugnazione del bando;
- il ricorso in esame contiene censure specifiche, tant’è
che la stessa controinteressata formula ampie ed articolate
difese.
La difesa del Comune resistente evidenzia inoltre che la determina
dirigenziale n. 342 del 28/4/2003 non costituirebbe aggiudicazione
definitiva.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l’aggiudicazione
è stata seguita dalla stipula del relativo contratto con la
controinteressata, per cui non si può dubitare sulla immediata
e concreta attitudine lesiva della determinazione impugnata.
2. Nel merito, con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente
deduce che:
- la scelta della controinteressata sarebbe immotivata nonché
in contrasto con la determinazione di attendere proposte migliorative
e con la previsione del bando di procedere ad una valutazione
comparativa delle offerte;
- l’amministrazione inoltre non avrebbe previamente comunicato
l’avvio del procedimento per l’aggiudicazione nonostante la
mancanza di proposte migliorative;
- l’assegnazione dei punteggi non sarebbe sorretta da un criterio
logico e razionale, né sarebbe effettuata con metodo comparativo
e contestualmente in una stessa riunione;
- in base ai criteri stabiliti per la valutazione delle offerte,
la ricorrente avrebbe titolo ad un punteggio superiore della
controinteressata sia per il maggior numero di servizi svolti
in favore di enti pubblici, sia per la migliore qualità dell’elaborato
di analisi dei rischi;
- la giustificazione dell’uguale punteggio complessivo sarebbe
sorretta da un elemento di valutazione non previsto dal bando,
consistente nella garanzia di un’assistenza dedicata al Comune.
2.1. E’ prioritario, da un punto di vista logico e giuridico,
l’esame delle censure che si riferiscono allo svolgimento
della gara. La ricorrente deduce, infatti, di aver titolo
ad un punteggio maggiore ed alla conseguente aggiudicazione,
che concluderebbe la gara a prescindere dall’esperimento di
proposte migliorative.
Al riguardo il bando prevede che la scelta dell’offerta più
favorevole sia effettuata in base a sei elementi di valutazione;
il seggio di gara, prima dell’esame delle offerte, ha stabilito
la griglia dei punteggi minimi e massimi per ciascun elemento.
In particolare la ricorrente focalizza la propria attenzione
su quello relativo al numero e denominazione degli enti pubblici
serviti (lett. c) e su quello relativo alla elaborazione di
uno studio di analisi dei rischi (lett. d).
Al riguardo, dagli atti di causa emerge che la Delta ha dichiarato
lo svolgimento di servizi di brokeraggio per 51 enti pubblici,
a fronte degli 11 enti segnalati dalla Unicover. Entrambe
le concorrenti superano il minimo di 5 previsto dal capitolato
speciale, per cui hanno titolo al riconoscimento di un punteggio.
Sennonché il seggio di gara ha contemplato una graduazione
da 1 a 5 punti per la valutazione di questo aspetto. Pertanto
è agevole desumere che i punteggi vadano calibrati, nell’ambito
di tale escursione, tenendo conto delle risultanze dell’elenco
prodotto da ciascun concorrente.
Orbene la determinazione di attribuire ad entrambe gli interessati
il massimo di 5 punti risulta sostanzialmente irragionevole
e comunque immotivata.
Per quanto riguarda poi la valutazione degli elaborati di
analisi dei rischi, per la quale è prevista l’assegnazione
di un punteggio da 1 a 10, è lo stesso seggio di gara a riferire
che “l’analisi metodologica della Delta è più approfondita
e pregna di elementi che assicurano all’ente la possibilità
di valutare tutte le possibilità” offerte dal mercato. Tale
considerazione contraddice il giudizio di sostanziale equivalenza
delle offerte posto a sostegno della attribuzione di 9 punti
ad entrambe le offerte.
Né può risultare rilevante ai fini della giustificazione di
tale parità il profilo dell’assistenza dedicata offerta da
Unicover, posto che tale aspetto esula dall’esame dell’elemento
in questione.
Pertanto il giudizio valutativo delle offerte si rivela viziato
per difetto di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà.
2.2. La difesa del Comune obietta che:
- l’Unicover avrebbe offerto la possibilità di far conseguire
un sensibile risparmio sui premi assicurativi, mentre la Delta
avrebbe contestato la procedura supplementare di gara;
- l’affidamento del servizio alla controinteressata sarebbe
giustificato dall’urgenza di affidare il servizio ormai improcrastinabile
e dalle difficoltà dichiarate dalla ricorrente di abbassare
i costi assicurativi.
Le obiezioni vanno disattese.
In primo luogo, l’annullamento delle determinazioni emanate
dal seggio di gara comporta l’illegittimità derivata dei successivi
atti consequenziali adottati sul presupposto della parità
dei punteggi complessivi conseguiti dalle concorrenti.
Inoltre la determinazione dirigenziale di affidamento del
servizio, adottata con due giorni di anticipo rispetto alla
scadenza del termine previsto per la presentazione di proposte
migliorative, comporta un’ulteriore ed evidente violazione
della disciplina di gara dettata dalla stessa amministrazione
committente per regolare lo svolgimento della procedura.
Né peraltro risulta dagli atti impugnati la precisazione delle
specifiche ragioni di urgenza che avrebbero impedito l’attesa
della ormai prossima scadenza fissata (o meglio differita)
appena pochi giorni prima.
2.3. La fondatezza delle esaminate doglianze è assorbente
rispetto alle ulteriori censure dedotte.
3. Con i motivi aggiunti la ricorrente impugna la convenzione
stipulata tra il Comune e la controinteressata contestando
che il servizio di brokeraggio affidato non avrebbe carattere
provvisorio e durata annuale, secondo quanto previsto dalla
determinazione di aggiudicazione.
In proposito è da osservare che il nuovo atto impugnato risulta
prodotto in giudizio dalle parti resistenti in data 8 e 10/7/2003
e la parte ricorrente ne ha acquisito conoscenza a seguito
della camera di consiglio del 10/7/2003 (cfr. anche lettera
della Delta in data 16/7/2003), per cui i motivi aggiunti,
notificati il 12/11/2003, risultano tardivi. Inoltre l’atto
risulta notificato alla sola amministrazione e direttamente
pressa la sede comunale, mentre non risulta notificato alla
società controinteressata.
Ad ogni modo la questione relativa alla tempestività ed ammissibilità
dei motivi aggiunti è sostanzialmente irrilevante, posto che
l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione si riflette
sul contratto stipulato determinandone l’automatica caducazione
(cfr. Cons. St., sez. VI, 19/11/2003, n. 7470).
4. La ricorrente propone altresì una domanda di risarcimento
in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Nel merito della pretesa risarcitoria, la colpa dell’amministrazione
è ravvisabile nell’aver aggiudicato il servizio nonostante
la palese illegittimità degli atti adottati, sottraendo così
alla ricorrente una concreta occasione di lavoro.
Il tempo trascorso e l’esecuzione del servizio da parte della
controinteressata esclude un concreto soddisfacimento della
pretesa vantata dalla ricorrente, per cui va riconosciuto
un risarcimento per equivalente.
Per quanto riguarda la quantificazione della somma dovuta
a ristoro del pregiudizio subito, va rilevato che l’art. 35
del d. lgs. n. 80 del 1998 consente al giudice amministrativo
di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione
debitrice è poi tenuta a proporre agli aventi titolo il pagamento
entro un congruo termine, fermo restando l’intervento del
giudice stesso, in sede di ottemperanza, nel caso di mancato
raggiungimento dell’accordo tra le parti.
Orbene il danno subito dalla ricorrente andrà liquidato nella
misura dell’utile ricavabile, in base al rapporto di intermediazione
con le compagnie di assicurazione, dalle polizze assicurative
stipulate per effetto della convenzione conclusa in data 18/6/2003.
5. In conclusione il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di causa vanno poste a carico dell’amministrazione
soccombente, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione
nei confronti del controinteressato.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
prima, in accoglimento del ricorso n. 7838/03, annulla gli
atti impugnati e condanna il Comune di Casagiove al risarcimento
dei danni subiti dalla Delta s.r.l. da liquidare con i criteri
di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Casagiove al pagamento, in favore della
Delta s.r.l., delle spese di giudizio nella misura di euro
2.000,00 (duemila/-); spese compensate nei confronti della
Unicover s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 13 luglio e 10 agosto 2005, in
camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Paolo Corciulo 1° referendario
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