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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 7 settembre 2005 n. 11199
Pres. Pugliese, est. Polidori
Avv. Moreno c. Merola (Avv. F. Giojelli)


1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Procedura speciale camerale prevista dalla legge 794 del 1942 per la liquidazione delle competenze degli avvocati – Utilizzo nel processo amministrativo – Va negato

 

2. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Controversie sulla liquidazione dei compensi agli avvocati – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste

 

3. Processo - Procedura speciale camerale ex L. 794 del 1942, per la liquidazione delle competenze degli avvocati – Utilizzo – Condizioni – Deve riguardare solo la determinazione della misura del compenso – Conseguenze

1. Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il credito professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del cliente. Infatti la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile. Inoltre, tale procedura si riferisce pur sempre a controversie relative al diritto di credito vantato dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004.

 

2. L’art. 103 Cost. osta alla applicazione della speciale procedura procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati nel processo amministrativo. Pertanto le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito non possono considerarsi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.

 

3. La procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati può essere perseguita a condizione che la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista. Pertanto, quando la contestazione si estenda fino a comprendere il contenuto di precedenti accordi intervenuti tra avvocati ed assistito, non vi è la possibilità di ricorrere alla detta speciale procedura camerale, che l’art. 28 della n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: EDUARDO PUGLIESE Presidente; CARLO POLIDORI Referendario - relatore; INES SIMONA IMMACOLATA PISANO Referendario, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso n. 4699/2005 proposto

 

dall’Avvocato MORENO Raffaele, elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio legale Abbamonte,

 

contro

 

la signora Clara Merola, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Giojelli, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio legale Di Fenza,

 

per la liquidazione
ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, degli onorari e dei diritti spettanti al ricorrente per l’opera professionale svolta in qualità di difensore della signora Merola nel giudizio introdotto con il ricorso n. 399/2003 - quantificati nella misura di 16.325,71 euro, come da notula allegata al ricorso, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia - nonché delle spese relative al presente procedimento;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione della signora Clara Merola e i documenti dalla stessa depositati;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Uditi all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele Moreno e l’Avvocato Francesco Giojelli per la signora Merola;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con ricorso notificato in data 18 luglio 2005 e depositato in data 26 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele Moreno ha chiesto, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione delle sue competenze per l’assistenza in giudizio prestata alla signora Clara Merola (controinteressata nel contenzioso di cui al n. 399/2003 del R.G. di questo Tribunale) evidenziando che la sua cliente, nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora provveduto al pagamento di tali competenze e che le singole voci dell’onorario richiesto sono state calcolate tenendo conto del valore tariffario medio delle stesse.
Con memoria depositata all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005 la signora Merola si è costituita in giudizio deducendo, tra l’altro, l’inammisibilità del presente ricorso per contestazione del credito vantato dal ricorrente. In particolare la convenuta, oltre ad eccepire la parziale estinzione del credito vantato dal professionista per effetto degli acconti allo stesso corrisposti nella misura complessiva di 2.400,00 euro, sostiene che durante gli incontri con l’avvocato Moreno e l’altro suo legale (l’avvocato Massimo Amato) si convenne che ciascun difensore avrebbe ricevuto gli onorari minimi previsti dal tariffario forense.

 

2. In via preliminare il Collegio osserva che la presente controversia, avendo ad oggetto il credito professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del cliente, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
2.1. In proposito si deve rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394), la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile.
A fronte di tale orientamento, una recente decisione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2005, n. 820) ha riconosciuto la possibilità di agire ai sensi dagli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anche dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando che:
a) tali disposizioni consentono all’avvocato, dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all'art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, così attuando un sistema “alternativo”, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del corrispettivo dovuto;
b) il concetto di “materia civile” ha carattere polisenso, perché comprende anche le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici. Inoltre il decreto ministeriale n. 585/1994, nello stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile”, nell’articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa;
c) la mancata applicazione della speciale procedura in questione al processo amministrativo, precludendo all’avvocato amministrativista di avvalersi di uno specifico rimedio di tutela attribuito al collega che svolga la sua attività dinanzi al giudice civile, comporterebbe un’evidente disparità di trattamento ed inciderebbe sulle facoltà di agire in giudizio;
d) pur godendo il legislatore di ampia discrezionalità nella regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela differenziale con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio (Corte Cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 4 febbraio 2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998 n. 359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta una espressa previsione ostativa all’applicazione degli artt. 28 e 29 nel processo amministrativo;
e) tra due possibili interpretazioni di una norma, è corretta quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost., 22 aprile 2002, n. 127; ord. 26 febbraio 1998, n. 39; 18 luglio 1997, n. 244; 18 aprile 1997, n. 99; 27 dicembre 1996, n. 421);
f) le disposizioni in questione non risultano incompatibili con le peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giudice competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la natura e il valore della controversia e le circostanze del caso (mentre - rispetto a tale rapporto - non rilevano le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla giurisdizione di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo);
g) stante quanto precede l’ambito di applicazione delle disposizioni in questione non è inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, nel senso che il relativo rimedio di tutela, come spetta all’avvocato che innanzi al giudice civile difenda un cliente (poco importando la sua natura pubblica o privata) in una lite di pubblico impiego, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e negli altri casi in cui siano coinvolte le amministrazioni, così spetta all’avvocato che difenda il cliente in sede di giustizia amministrativa.
2.2. Il Collegio ritiene di non poter condividere tali conclusioni nella parte in cui si afferma che l’ambito di applicazione della speciale procedura prevista dagli articoli 28 e ss. della legge n. 794/1942 non è inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa. Infatti tale procedura si riferisce pur sempre a controversie relative al diritto di credito vantato dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004.
Infatti, secondo quanto affermato dalla Consulta, “il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali "la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. Tale necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”.
2.3. Poste tali premesse, il Collegio ritiene che la previsione legislativa che osta alla applicazione della speciale procedura in questione nel processo amministrativo sia costituita proprio dall’art. 103 Cost., come interpretato dalla Corte Costituzionale, e che le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito non possano, quindi, considerarsi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.
Pervenendo a tale conclusione non si vuole certo negare l’esistenza delle delicate questioni di legittimità costituzionale affrontate dai Giudici di Palazzo Spada nella suddetta decisione, ma si intende piuttosto evidenziare che tali questioni devono essere necessariamente affrontate nella sede competente, e cioè dinanzi al giudice ordinario, al quale soltanto spetta il compito di valutare se la citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la speciale procedura in questione non può trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, si ponga o meno in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 24 Cost..

 

3. In ogni caso, quand’anche si affermasse la giurisdizione del giudice amministrativo, si dovrebbe comunque tener conto della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civile, Sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652; 21 agosto 2003, n. 12294; 30 agosto 2001, n. 11346), da cui non v’è ragione per discostarsi in questa sede, secondo la quale il procedimento speciale de quo può essere seguito a condizione che la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista.
Orbene, nel caso in esame la signora Merola nelle sue difese non si è limitata ad eccepire la parziale estinzione del credito professionale vantato dal ricorrente in considerazione degli acconti che sarebbero stati corrisposti allo stesso, ma ha esteso il thema decidendum, contestando i presupposti del credito in questione sulla base degli accordi che sarebbero intervenuti con i suoi legali al fine di predeterminare nella misura minima prevista dal tariffario i compensi a loro spettanti. Risulta quindi evidente che tale contestazione, avendo ad oggetto l’accertamento del contenuto dei predetti accordi intervenuti tra il ricorrente e la signora Merola, esula dalla speciale procedura camerale che l’art. 28 della n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.

 

4. Stante quanto precede il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4699/2005, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2005.

 

FILIPPO LUBRANO

Commento a T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 7 settembre 2005 n. 11199


1. Con la sentenza che si annota il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha disatteso l’orientamento affermato dal Consiglio di Stato con la decisione Sezione Sesta 1 marzo 2005, n. 820 ed ha escluso che al processo amministrativo possa trovare diretta applicazione la speciale procedura camerale prevista dagli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del proprio cliente (ordinanza dello stesso giudice che ha pronunciato in ordine alla causa nella quale è stata svolta la prestazione professionale).
Ad avviso del Tribunale amministrativo l’estensione dello speciale procedimento al processo amministrativo troverebbe ostacolo nel carattere di giurisdizione esclusiva della relativa attribuzione (pronuncia in ordine alla spettanza del diritto soggettivo del professionista nei confronti del cliente) e, quindi, nel limite posto all’attribuzione della giurisdizione esclusiva dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004, n. 204: si tratterebbe, infatti, di controversie che non possono esse “attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità”, onde la relativa questione potrebbe formare oggetto solo di soluzione in sede di giudizio di legittimità costituzionale da proporre peraltro in via incidentale in sede di giurisdizione ordinaria (dovendo, se mai, la relativa attribuzione essere di pertinenza solo del Giudice ordinario anche nei confronti delle questioni inerenti a processi amministrativi). Ha, infine, il Tribunale amministrativo richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale lo speciale procedimento deve trovare applicazione ove “la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione”.

2. In sede di commento si deve, innanzi tutto, rilevare la evidente contraddittorietà esistente tra la prima affermazione (questione in tema di diritti soggettivi) e l’ultimo riferimento (solo determinazione della misura del compenso). In effetti è esatto che l’oggetto della speciale procedura di cui agli articoli 28 e 29 della legge n. 794/1942 è, in via normale, solo la determinazione del compenso e non inerisce direttamente alla pertinenza dello stesso ed alla questione del diritto soggettivo alla sua corresponsione (intendendo tale determinazione, anche se nell’ambito di misure tariffarie non fisse ma indicate nei minimi e nei massimi, come compito di carattere puramente tecnico): non a caso la relativa valutazione è di pertinenza esclusiva del Giudice che ha pronunciato la decisione nel giudizio nel quale sono maturati gli onorari professionali, onde lo stesso Giudice ha già disponibili agli atti tutti gli elementi relativi alla fattispecie e specificamente l’esistenza del mandato professionale e lo svolgimento delle relative prestazioni quali documentate dalla sentenza e dagli atti del relativo procedimento giudiziale, elementi ai quali direttamente si ricollega il diritto al compenso professionale la determinazione dal quale è appunto rimessa al Giudice con ordinanza non impugnabile costituente titolo esecutivo adottata a seguito della svolgimento del procedimento ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 794/1942.
La speciale procedura, quindi, in via normale non costituisce attività giurisdizionale nel senso di definizione di una controversia in tema di diritti soggettivi in quanto il diritto soggettivo al compenso non è in generale in contestazione: si tratta, invece, di un particolare modo di determinazione del compenso stesso e di una speciale tutela pratica che viene assicurata al professionista con l’attribuzione al relativo provvedimento dei caratteri della inoppugnabilità e della esecutività, caratteri che appunto si giustificano in relazione alla limitata funzione dello stesso procedimento. In questa prospettiva, quindi, il riferimento ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/2004 è del tutto fuori luogo: mancando, per espresso riconoscimento dello stesso Tribunale amministrativo (che ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione), “altri oggetti di accertamento e decisione” (che non attengano alla semplice determinazione del compenso) quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinveniente da altri rapporti o le pretese mancante del cliente nei confronti del professionista”, manca, per definizione, l’attribuzione al Giudice dello speciale procedimento di una giurisdizione in tema di diritti soggettivi in ordine alla quale si possa comunque discutere se sia attribuibile in sede di giurisdizione esclusiva al Giudice amministrativo, onde l’ostacolo in proposito sollevato nella sentenza annotata è del tutto inesistente.
Anche in relazione a quanto sopra rilevato è senz’altro da respingere la tesi prospettata nella sentenza annotata, secondo la quale comunque la questione dovrebbe essere sollevata in sede di giudizio di legittimità costituzionale da proporre in via incidentale dinanzi al Giudice ordinario. Considerata, infatti, la particolare situazione e specificamente il riconoscimento del potere di cui agli articoli 28 e 29 della legge n. 794/1942 al Giudice che ha pronunciato la sentenza a seguito del procedimento nel quale sono maturati gli onorari professionali, la relativa questione dovrebbe se mai essere sollevata dinanzi al Giudice amministrativo (come in effetti era avvenuto nel procedimento a seguito del quale si è pronunciato il Consiglio di Stato), in quanto solo al Giudice che ha pronunciato la sentenza può riconoscersi, per evidenti ragioni logiche, la funzione di procedere alla liquidazione del corrispettivo con la speciale procedura prevista dalle richiamate norme.

3. Dal punto di vista dell’opportunità pratica appare, poi, assai discutibile il richiamato orientamento della Corte di Cassazione che ha escluso la possibilità del Giudice di intervenire con la speciale procedura di cui agli articoli 28 e 29 della legge n. 794/1972 ogni qualvolta la controversia “si estende ad altri oggetti di accertamento e decisione”, ove in particolare su eccezione del cliente convenuto nella procedura vengano sollevate questioni di carattere sostanziale in ordine alla spettanza del corrispettivo al professionista: in pratica, infatti, con eccezioni di questo tipo (al limite del tutto infondate e carenti di qualsiasi presupposto) il cliente potrebbe “bloccare” lo svolgimento della relativa procedura e, salvo a risponderne per le spese e al limite per i danni per lite temeraria, costringere il professionista allo svolgimento dell’azione in sede ordinaria (o, se mai, avvalendosi della procedura ingiuntiva).
In effetti una soluzione più razionale potrebbe essere nel senso di riconoscere al Giudice adito ai sensi della speciale procedura la giurisdizione per l’accertamento dei presupposti per l’esercizio del relativo potere di determinazione dell’onorario con ordinanza non impugnabile costituente titolo esecutivo e, quindi, di valutare se le eccezioni proposte abbiano un qualche fondamento e, in caso di decisione negativa, procedere alla relativa determinazione: tale conclusione potrebbe, secondo i principi generali, trovare fondamento nel rilievo che ciascun Giudice è sempre titolare del potere di valutare i presupposti della propria competenza e, dal punto di vista della necessaria più ampia tutela degli eventuali diritti delle parti, ammettersi sulla base della conclusione che l’inoppugnabilità della relativa pronuncia attiene soltanto alla determinazione degli onorari, potendo invece la decisione presupposta in ordine agli altri “oggetti di accertamento e decisione” essere suscettibile di impugnazione (al Collegio o direttamente in appello o con ricorso in Cassazione).
Ove si affermasse una tale impostazione, la relativa competenza dovrebbe riconoscersi anche al Giudice amministrativo per i propri giudizi e, effettivamente, sarebbe allora oggetto di attribuzione di una giurisdizione di carattere esclusivo in quanto attinente al diritto soggettivo in ordine alla spettanza del diritto al compenso professionale. Peraltro, anche in tale ipotesi, non sembra da escludere la possibilità di una tale attribuzione giurisdizionale, in quanto è vero che nella specifica controversia non si rinviene la “presenza di un soggetto che agisce come autorità”, ma è altrettanto esatto che la controversia si ricollega ad un giudizio appartenente alla giurisdizione del Giudice amministrativo (il giudizio a seguito del quale è stata emessa la sentenza e in relazione al quale si chiede la liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del proprio cliente), onde si tratterebbe sempre di questione connessa ad altra di diretta pertinenza del Giudice amministrativo, rispetto alla quale pertanto, anche secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, potrebbe riconoscersi legittima l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al Giudice amministrativo.

 


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