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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 7 settembre
2005 n. 11199
Pres. Pugliese, est. Polidori
Avv. Moreno c. Merola (Avv. F. Giojelli) |
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1. Giurisdizione e competenza – Processo
amministrativo – Procedura speciale camerale prevista dalla
legge 794 del 1942 per la liquidazione delle competenze
degli avvocati – Utilizzo nel processo amministrativo –
Va negato
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2. Giurisdizione e competenza – Processo
amministrativo – Controversie sulla liquidazione dei compensi
agli avvocati – Giurisdizione del giudice amministrativo
– Non sussiste
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3. Processo - Procedura speciale camerale
ex L. 794 del 1942, per la liquidazione delle competenze
degli avvocati – Utilizzo – Condizioni – Deve riguardare
solo la determinazione della misura del compenso – Conseguenze
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1. Esula dalla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia avente ad oggetto il credito
professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del
cliente. Infatti la speciale procedura camerale prevista
dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione
delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente
ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi,
trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale
dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione
deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura
civile. Inoltre, tale procedura si riferisce pur sempre
a controversie relative al diritto di credito vantato dal
patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività
professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi
ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione
del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito
della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi
affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 204/2004.
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2. L’art. 103 Cost. osta alla applicazione
della speciale procedura procedura camerale prevista dalla
legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle
competenze degli avvocati nel processo amministrativo. Pertanto
le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato
nei confronti del suo assistito non possono considerarsi
attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo
perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto
che agisce come autorità.
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3. La procedura camerale prevista dalla legge
13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze
degli avvocati può essere perseguita a condizione che la
controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione
della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti
di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi
del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva
esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive
o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti
o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista.
Pertanto, quando la contestazione si estenda fino a comprendere
il contenuto di precedenti accordi intervenuti tra avvocati
ed assistito, non vi è la possibilità di ricorrere alla
detta speciale procedura camerale, che l’art. 28 della n.
794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti
vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: EDUARDO PUGLIESE
Presidente; CARLO POLIDORI Referendario - relatore; INES
SIMONA IMMACOLATA PISANO Referendario, ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso n. 4699/2005 proposto
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dall’Avvocato MORENO Raffaele, elettivamente
domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio
legale Abbamonte,
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contro
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la signora Clara Merola, rappresentata
e difesa dall’Avvocato Francesco Giojelli, con il quale
è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Maria a Cubito
n. 601, presso lo studio legale Di Fenza,
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per la liquidazione
ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, degli onorari e dei diritti spettanti al ricorrente
per l’opera professionale svolta in qualità di difensore
della signora Merola nel giudizio introdotto con il ricorso
n. 399/2003 - quantificati nella misura di 16.325,71 euro,
come da notula allegata al ricorso, ovvero nella misura
maggiore o minore ritenuta di giustizia - nonché delle spese
relative al presente procedimento;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l’atto di costituzione della signora Clara Merola
e i documenti dalla stessa depositati;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Uditi all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005
l’Avvocato Raffaele Moreno e l’Avvocato Francesco Giojelli
per la signora Merola;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso notificato in data 18 luglio
2005 e depositato in data 26 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele
Moreno ha chiesto, ai sensi degli articoli 28 e 29 della
legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione delle sue
competenze per l’assistenza in giudizio prestata alla signora
Clara Merola (controinteressata nel contenzioso di cui al
n. 399/2003 del R.G. di questo Tribunale) evidenziando che
la sua cliente, nonostante i numerosi solleciti, non ha
ancora provveduto al pagamento di tali competenze e che
le singole voci dell’onorario richiesto sono state calcolate
tenendo conto del valore tariffario medio delle stesse.
Con memoria depositata all’udienza in camera di consiglio
del 27 luglio 2005 la signora Merola si è costituita in
giudizio deducendo, tra l’altro, l’inammisibilità del presente
ricorso per contestazione del credito vantato dal ricorrente.
In particolare la convenuta, oltre ad eccepire la parziale
estinzione del credito vantato dal professionista per effetto
degli acconti allo stesso corrisposti nella misura complessiva
di 2.400,00 euro, sostiene che durante gli incontri con
l’avvocato Moreno e l’altro suo legale (l’avvocato Massimo
Amato) si convenne che ciascun difensore avrebbe ricevuto
gli onorari minimi previsti dal tariffario forense.
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2. In via preliminare il Collegio osserva
che la presente controversia, avendo ad oggetto il credito
professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del
cliente, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
2.1. In proposito si deve rammentare che, secondo la costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass.
Civ., Sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394), la speciale procedura
camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per
la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce
esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile
e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni
rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale
caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste
dal codice di procedura civile.
A fronte di tale orientamento, una recente decisione del
Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2005,
n. 820) ha riconosciuto la possibilità di agire ai sensi
dagli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794,
anche dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando che:
a) tali disposizioni consentono all’avvocato, dopo la decisione
della causa, di seguire la procedura di cui all'art. 633
ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio
giudiziario adito per il processo, così attuando un sistema
“alternativo”, in cui l’avvocato può scegliere quale tra
i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del
corrispettivo dovuto;
b) il concetto di “materia civile” ha carattere polisenso,
perché comprende anche le controversie in cui sia parte
una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano
in discussione i suoi poteri pubblicistici. Inoltre il decreto
ministeriale n. 585/1994, nello stabilire i criteri per
la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati in “materia civile”, nell’articolato
e nelle tabelle allegate ha richiamato le controversie devolute
alla giurisdizione amministrativa;
c) la mancata applicazione della speciale procedura in questione
al processo amministrativo, precludendo all’avvocato amministrativista
di avvalersi di uno specifico rimedio di tutela attribuito
al collega che svolga la sua attività dinanzi al giudice
civile, comporterebbe un’evidente disparità di trattamento
ed inciderebbe sulle facoltà di agire in giudizio;
d) pur godendo il legislatore di ampia discrezionalità nella
regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione
di forme di tutela differenziale con riguardo alla particolarità
del rapporto dedotto in giudizio (Corte Cost., ord. 10 maggio
2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 4 febbraio
2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998
n. 359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta
una espressa previsione ostativa all’applicazione degli
artt. 28 e 29 nel processo amministrativo;
e) tra due possibili interpretazioni di una norma, è corretta
quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost., 22 aprile
2002, n. 127; ord. 26 febbraio 1998, n. 39; 18 luglio 1997,
n. 244; 18 aprile 1997, n. 99; 27 dicembre 1996, n. 421);
f) le disposizioni in questione non risultano incompatibili
con le peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano
pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato
ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giudice competente
a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare
la natura e il valore della controversia e le circostanze
del caso (mentre - rispetto a tale rapporto - non rilevano
le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla giurisdizione
di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo);
g) stante quanto precede l’ambito di applicazione delle
disposizioni in questione non è inciso dai criteri e dalle
leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella
amministrativa, nel senso che il relativo rimedio di tutela,
come spetta all’avvocato che innanzi al giudice civile difenda
un cliente (poco importando la sua natura pubblica o privata)
in una lite di pubblico impiego, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
e negli altri casi in cui siano coinvolte le amministrazioni,
così spetta all’avvocato che difenda il cliente in sede
di giustizia amministrativa.
2.2. Il Collegio ritiene di non poter condividere tali conclusioni
nella parte in cui si afferma che l’ambito di applicazione
della speciale procedura prevista dagli articoli 28 e ss.
della legge n. 794/1942 non è inciso dai criteri e dalle
leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella
amministrativa. Infatti tale procedura si riferisce pur
sempre a controversie relative al diritto di credito vantato
dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività
professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi
ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione
del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito
della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi
affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 204/2004.
Infatti, secondo quanto affermato dalla Consulta, “il vigente
art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore
ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità
nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il
potere di indicare "particolari materie" nelle quali "la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione" investe
"anche" diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale
può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato,
e del quale, in positivo, va detto che deve considerare
la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi
esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. Tale
necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la
natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro
adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le
giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - è espresso dall’art.
103 laddove statuisce che quelle materie devono essere "particolari"
rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di
legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima
natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica
amministrazione agisce come autorità nei confronti della
quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice
amministrativo”.
2.3. Poste tali premesse, il Collegio ritiene che la previsione
legislativa che osta alla applicazione della speciale procedura
in questione nel processo amministrativo sia costituita
proprio dall’art. 103 Cost., come interpretato dalla Corte
Costituzionale, e che le controversie relative al diritto
di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito
non possano, quindi, considerarsi attratte nella giurisdizione
del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate
dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.
Pervenendo a tale conclusione non si vuole certo negare
l’esistenza delle delicate questioni di legittimità costituzionale
affrontate dai Giudici di Palazzo Spada nella suddetta decisione,
ma si intende piuttosto evidenziare che tali questioni devono
essere necessariamente affrontate nella sede competente,
e cioè dinanzi al giudice ordinario, al quale soltanto spetta
il compito di valutare se la citata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo la quale la speciale procedura
in questione non può trovare applicazione nel caso di prestazioni
rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, si ponga
o meno in contrasto con i principi sanciti dagli articoli
3 e 24 Cost..
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3. In ogni caso, quand’anche si affermasse
la giurisdizione del giudice amministrativo, si dovrebbe
comunque tener conto della consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civile, Sez. II, 21
aprile 2004, n. 7652; 21 agosto 2003, n. 12294; 30 agosto
2001, n. 11346), da cui non v’è ragione per discostarsi
in questa sede, secondo la quale il procedimento speciale
de quo può essere seguito a condizione che la controversia
abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura
del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento
e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso,
i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione,
la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa
rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal
cliente nei confronti del professionista.
Orbene, nel caso in esame la signora Merola nelle sue difese
non si è limitata ad eccepire la parziale estinzione del
credito professionale vantato dal ricorrente in considerazione
degli acconti che sarebbero stati corrisposti allo stesso,
ma ha esteso il thema decidendum, contestando i presupposti
del credito in questione sulla base degli accordi che sarebbero
intervenuti con i suoi legali al fine di predeterminare
nella misura minima prevista dal tariffario i compensi a
loro spettanti. Risulta quindi evidente che tale contestazione,
avendo ad oggetto l’accertamento del contenuto dei predetti
accordi intervenuti tra il ricorrente e la signora Merola,
esula dalla speciale procedura camerale che l’art. 28 della
n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti
vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.
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4. Stante quanto precede il presente ricorso
deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia, si ravvisano comunque
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 4699/2005, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 27 luglio 2005.
FILIPPO LUBRANO
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| Commento a T.A.R.
CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 7 settembre
2005 n. 11199
| 1.
Con la sentenza che si annota il Tribunale
amministrativo regionale della Campania
ha disatteso l’orientamento affermato dal
Consiglio di Stato con la decisione Sezione
Sesta 1 marzo 2005, n. 820 ed ha escluso
che al processo amministrativo possa trovare
diretta applicazione la speciale procedura
camerale prevista dagli articoli 28 e 29
della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la
liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato
nei confronti del proprio cliente (ordinanza
dello stesso giudice che ha pronunciato
in ordine alla causa nella quale è stata
svolta la prestazione professionale).
Ad avviso del Tribunale amministrativo l’estensione
dello speciale procedimento al processo
amministrativo troverebbe ostacolo nel carattere
di giurisdizione esclusiva della relativa
attribuzione (pronuncia in ordine alla spettanza
del diritto soggettivo del professionista
nei confronti del cliente) e, quindi, nel
limite posto all’attribuzione della giurisdizione
esclusiva dalla Corte costituzionale nella
sentenza 6 luglio 2004, n. 204: si tratterebbe,
infatti, di controversie che non possono
esse “attratte nella giurisdizione del
giudice amministrativo perché non sono contrassegnate
dalla presenza di un soggetto che agisce
come autorità”, onde la relativa questione
potrebbe formare oggetto solo di soluzione
in sede di giudizio di legittimità costituzionale
da proporre peraltro in via incidentale
in sede di giurisdizione ordinaria (dovendo,
se mai, la relativa attribuzione essere
di pertinenza solo del Giudice ordinario
anche nei confronti delle questioni inerenti
a processi amministrativi). Ha, infine,
il Tribunale amministrativo richiamato l’orientamento
della Corte di Cassazione secondo la quale
lo speciale procedimento deve trovare applicazione
ove “la controversia abbia ad oggetto
soltanto la determinazione della misura
del compenso e non si estenda ad altri oggetti
di accertamento e decisione”.
2. In sede di commento si deve, innanzi
tutto, rilevare la evidente contraddittorietà
esistente tra la prima affermazione (questione
in tema di diritti soggettivi) e l’ultimo
riferimento (solo determinazione della misura
del compenso). In effetti è esatto che l’oggetto
della speciale procedura di cui agli articoli
28 e 29 della legge n. 794/1942 è, in via
normale, solo la determinazione del compenso
e non inerisce direttamente alla pertinenza
dello stesso ed alla questione del diritto
soggettivo alla sua corresponsione (intendendo
tale determinazione, anche se nell’ambito
di misure tariffarie non fisse ma indicate
nei minimi e nei massimi, come compito di
carattere puramente tecnico): non a caso
la relativa valutazione è di pertinenza
esclusiva del Giudice che ha pronunciato
la decisione nel giudizio nel quale sono
maturati gli onorari professionali, onde
lo stesso Giudice ha già disponibili agli
atti tutti gli elementi relativi alla fattispecie
e specificamente l’esistenza del mandato
professionale e lo svolgimento delle relative
prestazioni quali documentate dalla sentenza
e dagli atti del relativo procedimento giudiziale,
elementi ai quali direttamente si ricollega
il diritto al compenso professionale la
determinazione dal quale è appunto rimessa
al Giudice con ordinanza non impugnabile
costituente titolo esecutivo adottata a
seguito della svolgimento del procedimento
ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge
n. 794/1942.
La speciale procedura, quindi, in via normale
non costituisce attività giurisdizionale
nel senso di definizione di una controversia
in tema di diritti soggettivi in quanto
il diritto soggettivo al compenso non è
in generale in contestazione: si tratta,
invece, di un particolare modo di determinazione
del compenso stesso e di una speciale tutela
pratica che viene assicurata al professionista
con l’attribuzione al relativo provvedimento
dei caratteri della inoppugnabilità e della
esecutività, caratteri che appunto si giustificano
in relazione alla limitata funzione dello
stesso procedimento. In questa prospettiva,
quindi, il riferimento ai principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 204/2004 è del tutto fuori luogo: mancando,
per espresso riconoscimento dello stesso
Tribunale amministrativo (che ha richiamato
l’orientamento della Corte di Cassazione),
“altri oggetti di accertamento e decisione”
(che non attengano alla semplice determinazione
del compenso) quali i presupposti stessi
del diritto al compenso, i limiti del mandato,
l’effettiva esecuzione della prestazione,
la sussistenza di cause estintive o limitative
della pretesa rinveniente da altri rapporti
o le pretese mancante del cliente nei confronti
del professionista”, manca, per definizione,
l’attribuzione al Giudice dello speciale
procedimento di una giurisdizione in tema
di diritti soggettivi in ordine alla quale
si possa comunque discutere se sia attribuibile
in sede di giurisdizione esclusiva al Giudice
amministrativo, onde l’ostacolo in proposito
sollevato nella sentenza annotata è del
tutto inesistente.
Anche in relazione a quanto sopra rilevato
è senz’altro da respingere la tesi prospettata
nella sentenza annotata, secondo la quale
comunque la questione dovrebbe essere sollevata
in sede di giudizio di legittimità costituzionale
da proporre in via incidentale dinanzi al
Giudice ordinario. Considerata, infatti,
la particolare situazione e specificamente
il riconoscimento del potere di cui agli
articoli 28 e 29 della legge n. 794/1942
al Giudice che ha pronunciato la sentenza
a seguito del procedimento nel quale sono
maturati gli onorari professionali, la relativa
questione dovrebbe se mai essere sollevata
dinanzi al Giudice amministrativo (come
in effetti era avvenuto nel procedimento
a seguito del quale si è pronunciato il
Consiglio di Stato), in quanto solo al Giudice
che ha pronunciato la sentenza può riconoscersi,
per evidenti ragioni logiche, la funzione
di procedere alla liquidazione del corrispettivo
con la speciale procedura prevista dalle
richiamate norme.
3. Dal punto di vista dell’opportunità
pratica appare, poi, assai discutibile il
richiamato orientamento della Corte di Cassazione
che ha escluso la possibilità del Giudice
di intervenire con la speciale procedura
di cui agli articoli 28 e 29 della legge
n. 794/1972 ogni qualvolta la controversia
“si estende ad altri oggetti di accertamento
e decisione”, ove in particolare su
eccezione del cliente convenuto nella procedura
vengano sollevate questioni di carattere
sostanziale in ordine alla spettanza del
corrispettivo al professionista: in pratica,
infatti, con eccezioni di questo tipo (al
limite del tutto infondate e carenti di
qualsiasi presupposto) il cliente potrebbe
“bloccare” lo svolgimento della relativa
procedura e, salvo a risponderne per le
spese e al limite per i danni per lite temeraria,
costringere il professionista allo svolgimento
dell’azione in sede ordinaria (o, se mai,
avvalendosi della procedura ingiuntiva).
In effetti una soluzione più razionale potrebbe
essere nel senso di riconoscere al Giudice
adito ai sensi della speciale procedura
la giurisdizione per l’accertamento dei
presupposti per l’esercizio del relativo
potere di determinazione dell’onorario con
ordinanza non impugnabile costituente titolo
esecutivo e, quindi, di valutare se le eccezioni
proposte abbiano un qualche fondamento e,
in caso di decisione negativa, procedere
alla relativa determinazione: tale conclusione
potrebbe, secondo i principi generali, trovare
fondamento nel rilievo che ciascun Giudice
è sempre titolare del potere di valutare
i presupposti della propria competenza e,
dal punto di vista della necessaria più
ampia tutela degli eventuali diritti delle
parti, ammettersi sulla base della conclusione
che l’inoppugnabilità della relativa pronuncia
attiene soltanto alla determinazione degli
onorari, potendo invece la decisione presupposta
in ordine agli altri “oggetti di accertamento
e decisione” essere suscettibile di
impugnazione (al Collegio o direttamente
in appello o con ricorso in Cassazione).
Ove si affermasse una tale impostazione,
la relativa competenza dovrebbe riconoscersi
anche al Giudice amministrativo per i propri
giudizi e, effettivamente, sarebbe allora
oggetto di attribuzione di una giurisdizione
di carattere esclusivo in quanto attinente
al diritto soggettivo in ordine alla spettanza
del diritto al compenso professionale. Peraltro,
anche in tale ipotesi, non sembra da escludere
la possibilità di una tale attribuzione
giurisdizionale, in quanto è vero che nella
specifica controversia non si rinviene la
“presenza di un soggetto che agisce come
autorità”, ma è altrettanto esatto che
la controversia si ricollega ad un giudizio
appartenente alla giurisdizione del Giudice
amministrativo (il giudizio a seguito del
quale è stata emessa la sentenza e in relazione
al quale si chiede la liquidazione degli
onorari spettanti all’avvocato nei confronti
del proprio cliente), onde si tratterebbe
sempre di questione connessa ad altra di
diretta pertinenza del Giudice amministrativo,
rispetto alla quale pertanto, anche secondo
i principi affermati dalla Corte costituzionale,
potrebbe riconoscersi legittima l’attribuzione
della giurisdizione esclusiva al Giudice
amministrativo. |
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