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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 29 agosto 2005 n. 3611
Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore
Vendemiale (avv. F. Lofoco e M. Rutigliano) c. Comune di Bari (avv. R. Basile e V. Valentini), Peperello (avv. V. Caputi Jambrenghi e E. Di Bernardino), Pirazzoli (n.c.)


1. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Limiti di età – Abolizione – Art.3 comma 6, l. n.127 del 1997 – Concorso in cui si è conclusa la fase attinente alla determinazione dei requisiti di partecipazione – Inapplicabilità.

 

2. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Limite di età – Elevazione – Situazione che ne dà diritto – Mancata dichiarazione da parte della candidata – Ricorso alla attività istruttoria della p.a. – Esclusione.

1. In tema di concorsi a pubblici impieghi, l’art.3 comma 6, l. 15 maggio 1997 n.127, che ha abolito ogni limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, non si applica ad un concorso che, alla data della sua entrata in vigore, aveva concluso la fase attinente alla determinazione dei requisiti di partecipazione e del loro possesso.

 

2. Nel caso in cui una candidata ad un concorso pubblico abbia omesso di dichiarare la situazione che le dava diritto all’elevazione del limite di età, la pretesa che la p.a. sia tenuta a svolgere attività istruttoria per accertare il requisito non dichiarato dalla candidata all’atto della domanda va oltre ad una corretta applicazione del principio di cooperazione fra p.a. ed amministrati.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso 2310/1997, proposto da

 

Ginella VENDEMIALE, rappresentata e difesa da Lofoco Avv. Fabrizio e Rutigliano Avv. Michelangelo, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;

 

CONTRO

 

- il Comune di Bari, rappresentato e difeso da Basile Avv. Rosaria e Valentini Avv. Valentino, con domicilio eletto in Bari, via P.Amedeo, 152, presso Basile Avv. Rosaria;

 

e nei confronti

 

- di Peparello Rosa, rappresentata e difesa da Caputi Jambrenghi Avv. Vincenzo e Di Berardino Avv. Edoardo, con domicilio eletto in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, 5, presso Caputi Jambrenghi Avv. Vincenzo;

 

- di Pirazzoli Loredana, n.c.;

 

per l’annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Bari n. 1836 del 12/6/97, di approvazione della proposta della Ripartizione di ammissione di n. 10 candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente Scolastico, nonchè di non ammissione al suddetto,concorso di n. 53 candidati, tra cui la ricorrente;
- della delibera della Giunta Comunale di Bari n. 1837 del 12/6/97, di approvazione della proposta della Ripartizione Personale di ammissione di n. 10 candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente di Asilo nido, nonchè di non ammissione al suddetto concorso di n. 48 candidati, tra cui la ricorrente;
- delle proposte di ammissione datate 5/6/97 della Ripartizione Personale del Comune di Bari, relative ai due succitati concorsi;
- ove occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente, delle delibere di G.M. n. 3829 e 3824, datate 23/10/96, con cui si é disposta l'indizione del due concorsi succitati;
- ove, occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente, degli avvisi pubblici datati 24/12/96, contenenti i bandi di concorso relativi ai due concorsi;
- ove occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente, della Disciplina di Accesso agli Impieghi approvata con delibera di G.M. n. 3079 del 8/8/96;
- delle delibere di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, ancorchè non conosciute, e sulle quali si riservano motivi aggiunti, unitamente ad ogni e qualsiasi provvedimento che consenta lora la presa di servizio o l'esercizio delle funzioni;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Peparello Rosa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 1° luglio 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;
Comparsi gli avv.ti Lofoco, R. Lanza, per l’avv. Basile, e F. Muscatello, per l’avv. Caputi Jambrenghi;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1.- Premesso di aver fatto domanda per essere ammessa a partecipare (da esterna) ai concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di 2 due posti di dirigente scolastico e per numero due posti di dirigente d’asilo nido, indetti dal Comune di Bari, e di esserne stata esclusa (per aver superato il limite d’età di 41 anni), con ricorso notificato il 31 luglio-4 agosto1997 la sig. ra Ginella Vendemiale ha impugnato:
- la delibera 12 giugno 1997 n.1836 con la quale la giunta comunale ha disposto l’ammissione di n.10 candidati al concorso di dirigente scolastico e la non ammissione della ricorrente;
- la delibera 12 giugno 1997 n.1837 con la quale la giunta comunale ha disposto l’ammissione di n.10 candidati al concorso di dirigente d’asilo nido e la non ammissione della ricorrente;
- le proposte d’ammissione 5 giugno 1997 della ripartizione del personale, relative ai due succitati concorsi;
- ove occorra, le delibere 23 ottobre 1996 n.3820 e n.3824 d’indizione dei due concorsi;
- degli avvisi pubblici 24 dicembre 1996;
- ove occorra, la disciplina di accesso agli impieghi, approvata con delibera 8 agosto 1996 n.3079;
- le delibere d’approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori.
Questi i motivi:
a-. violazione dell’art.3.6 della l. 15 maggio 1997 n.127; eccesso di potere per violazione del principio tempus regit actum;
b.- violazione dei punti 3.B), 5 6 a) dei bandi di concorso, nonché della vigente disciplina degli accessi agli impieghi approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere per irragionevolezza;
c.-violazione dei punti 2,3 h), 5,6, dei bandi di concorso, nonché della vigente disciplina degli accessi agli impieghi approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere sotto più profili;
d.-e d/bis .- violazione dell’art.9 della vigente disciplina sugli accessi agli impieghi, approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere sotto più profili;
Si sono costituiti il comune di Bari e la controinteressata sig.ra Rosa Peparello, producendo documenti e scritti difensivi.
Anche la ricorrente ha prodotto memoria (depositata il 21 giugno 2005), ulteriormente illustrativa delle proprie tesi e delle proprie ragioni.
Con ordinanza 25 novembre 1998 n.2232 la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza 28 agosto 1997 n 776. con la quale questo Tribunale aveva respinto la domanda incidentale di sospensione.

 

2.- Il ricorso è infondato.
2.-1.- Gli avvisi pubblici 24 dicembre 1996 di indizione dei due concorsi per titoli ed esami di cui è causa, al punto 3 co.1°. lett.b), esigevano quale requisito d’ammissione “età …non superiore ai 41” anni, prevedendo nel contempo, al co.2, cause di elevazione di tale limite specificatamente indicate.
Al 3° ed ultimo comma il predetto punto 3 richiedeva che i previsti requisiti dovessero essere posseduti dai candidati “ alla data di scadenza del termine stabilito …per la presentazione della domanda di ammissione al concorso” fissata al 23 gennaio 1997 dal successivo punto 4 dei predetti avvisi.
Alla data del 18 maggio 1997, d’entrata in vigore dell’art.3,co.6, della l. 15 maggio 1997 n. 117, (che per la partecipazioni a pubblici concorsi ha abolito ogni limite d’età), la fase del concorso attinente alla determinazione dei requisiti e del loro possesso si era conclusa e la fattispecie dedotta in giudizio si era perfezionata.
L’amministrazione avrebbe contraddetto il principio di irretroattività, dettato dall’art. 11, primo comma, delle preleggi se, assecondando la tesi (di cui al primo motivo), a fronte di situazioni giuridiche ormai definite al 23 gennaio 1997, per verificare il possesso del requisito dell’età avesse preso a riferimento la data di adozione delle delibere giuntali 12 giugno1997 n.1836 e n.1837, d’approvazione della proposte della ripartizione al personale di non ammissione al concorso.
La ripartizione prima e la giunta comunale poi correttamente hanno data applicazione alla disciplina regolamentare, in vigore al 23 gennaio 1997, non potendo incidere sulla stessa l’invocato jus superveniens.
Non può avere, in conseguenza, ingresso la dedotta censura d’illegittimità sopravvenuta delle disposizioni del bando.
2.-2.- Il possesso del requisito dell’età non “superiore ai 41” anni, fissato al punto 3 co.1. lett.b), secondo la letterale formulazione della disposizione, doveva essere escluso ove il candidato avesse compito il 41° anno d’età. In tale situazione si trovava la ricorrente, nata il 21 aprile 1955, mentre era del tutto irrilevante la circostanza che la stessa al 23 gennaio 1997 non aveva compiuto il 42° anno.
Di conseguenza, è infondata anche la dedotta censura (di cui al secondo motivo) con la quale la ricorrente asserisce di essere in possesso del requisito previsto dagli avvisi pubblici e di essere erroneo il calcolo dell’età effettivamente richiesta e posseduta.
La ricorrente non contesta, poi, in fatto:
- che gli avvisi esigessero che la documentazione relativa alla diritto dell’elevazione di tre anni del limite massimo d’età allo scopo di comprovarne il possesso, dovesse essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso;
- di aver omesso del tutto di far presente in quell’occasione d’essere ella coniugata e madre di due figli e di documentare la suddetta sua posizione.
Con una seconda censura del secondo motivo, alla quale non può essere dato positivo seguito, afferma, invece, illegittime per “irragionevolezza” le prescrizioni degli avvisi che introducono l’obbligo di documentare, a pena d’esclusione, il diritto all’elevazione del limite d’età; con il quarto motivo deduce poi l’omessa istruttoria sul punto.
L’obbligo di documentazione sopradetto è strettamente inerente a quello di dimostrare o di dichiarare di avere il requisito dell’età, i cui limiti erano stati indicati da una norma di legge (art.2,co.1°, n.2 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3) e da norme regolamentari, dettate dai singoli enti che ad essa si erano adeguati (per quanto riguarda il Comune di Bari:con delibera 8 agosto 1996 n. 3079).
In mancanza di ogni indizio di prova su una condizione che solo oggi con l’introdotta azione giurisdizionale si vuole far valer ( come sopra ricordato la ricorrente ha omesso non solo di documentare ma anche di dichiarare nella domanda di aver diritto all’elevazione del limite d’età), la pretesa che l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere attività istruttoria per accertare il requisito non dichiarato dalla candidata all’atto della domanda andrebbe oltre ad una corretta applicazione del principio di cooperazione fra Amministrazione ed amministrati (principio che avrebbe reso legittima una richiesta della documentazione, decorso il termine fissato dal bando del 23 gennaio 1997, ove la ricorrente avesse perlomeno indicato nella domanda di aver diritto all’elevazione del limite d’età). Ragioni di corretto svolgimento delle programmate fasi concorsuali sono sottese alle censurate prescrizioni del bando ed ai conseguenti provvedimenti d’esclusione della ricorrente dal concorso.
2.-3.- Accertata la legittimità delle disposte esclusioni, inammissibili per difetto d’interesse sono le censure di cui al terzo motivo volte a dimostrare la illegittimità delle ammissione delle candidate Peparello e Pirazzoli perché “prive dei requisiti previsti dai bandi di concorso” (l’esclusione delle controinteressate non inciderebbe sulla posizione della ricorrente), mentre non è configurabile l’eccepito vizio di sviamento (di cui al motivo 4 bis) poiché è da escludere la presenza di un qualsivoglia elemento che riveli la finalità dissimulata di perseguire la ricorrente a vantaggio di altri soggetti.
La carenza di interesse a sindacare l’ammissione della candidata Paparello rende, infine, priva di ogni valenza la dichiarazione resa a verbale del procuratore della ricorrente.

 

3.- Per quanto sopra considerato e dedotto il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Seconda, RESPINGE il ric.n. 2310 del 1997.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2005 con l’intervento dei Magistrati:

 

Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - PRESIDENTE, Rel.
Dott. PIETRO MOREA - COMPONENTE
Dott. GIUSEPPINA ADAMO - COMPONENTE


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