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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 29 agosto 2005 n.
3611
Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore
Vendemiale (avv. F. Lofoco e M. Rutigliano) c. Comune di
Bari (avv. R. Basile e V. Valentini), Peperello (avv. V.
Caputi Jambrenghi e E. Di Bernardino), Pirazzoli (n.c.)
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1. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso
– Limiti di età – Abolizione – Art.3 comma 6, l. n.127 del
1997 – Concorso in cui si è conclusa la fase attinente alla
determinazione dei requisiti di partecipazione – Inapplicabilità.
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2. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso
– Limite di età – Elevazione – Situazione che ne dà diritto
– Mancata dichiarazione da parte della candidata – Ricorso
alla attività istruttoria della p.a. – Esclusione.
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1. In tema di concorsi a pubblici impieghi,
l’art.3 comma 6, l. 15 maggio 1997 n.127, che ha abolito
ogni limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi,
non si applica ad un concorso che, alla data della sua entrata
in vigore, aveva concluso la fase attinente alla determinazione
dei requisiti di partecipazione e del loro possesso.
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2. Nel caso in cui una candidata ad un concorso
pubblico abbia omesso di dichiarare la situazione che le
dava diritto all’elevazione del limite di età, la pretesa
che la p.a. sia tenuta a svolgere attività istruttoria per
accertare il requisito non dichiarato dalla candidata all’atto
della domanda va oltre ad una corretta applicazione del
principio di cooperazione fra p.a. ed amministrati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 2310/1997, proposto da
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Ginella VENDEMIALE, rappresentata
e difesa da Lofoco Avv. Fabrizio e Rutigliano Avv. Michelangelo,
con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso
Lofoco Avv. Fabrizio;
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CONTRO
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- il Comune di Bari, rappresentato
e difeso da Basile Avv. Rosaria e Valentini Avv. Valentino,
con domicilio eletto in Bari, via P.Amedeo, 152, presso
Basile Avv. Rosaria;
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e nei confronti
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- di Peparello Rosa, rappresentata
e difesa da Caputi Jambrenghi Avv. Vincenzo e Di Berardino
Avv. Edoardo, con domicilio eletto in Bari-Mar.S.Giorgio,
via Abate Eustasio, 5, presso Caputi Jambrenghi Avv. Vincenzo;
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- di Pirazzoli Loredana, n.c.;
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per l’annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Bari n. 1836 del
12/6/97, di approvazione della proposta della Ripartizione
di ammissione di n. 10 candidati al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente
Scolastico, nonchè di non ammissione al suddetto,concorso
di n. 53 candidati, tra cui la ricorrente;
- della delibera della Giunta Comunale di Bari n. 1837 del
12/6/97, di approvazione della proposta della Ripartizione
Personale di ammissione di n. 10 candidati al concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
Dirigente di Asilo nido, nonchè di non ammissione al suddetto
concorso di n. 48 candidati, tra cui la ricorrente;
- delle proposte di ammissione datate 5/6/97 della Ripartizione
Personale del Comune di Bari, relative ai due succitati
concorsi;
- ove occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente,
delle delibere di G.M. n. 3829 e 3824, datate 23/10/96,
con cui si é disposta l'indizione del due concorsi succitati;
- ove, occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente,
degli avvisi pubblici datati 24/12/96, contenenti i bandi
di concorso relativi ai due concorsi;
- ove occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente,
della Disciplina di Accesso agli Impieghi approvata con
delibera di G.M. n. 3079 del 8/8/96;
- delle delibere di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori, ancorchè non conosciute, e sulle quali
si riservano motivi aggiunti, unitamente ad ogni e qualsiasi
provvedimento che consenta lora la presa di servizio o l'esercizio
delle funzioni;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari
e di Peparello Rosa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 1° luglio 2005, il magistrato
Giancarlo Giambartolomei;
Comparsi gli avv.ti Lofoco, R. Lanza, per l’avv. Basile,
e F. Muscatello, per l’avv. Caputi Jambrenghi;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.- Premesso di aver fatto domanda per essere
ammessa a partecipare (da esterna) ai concorsi pubblici
per titoli ed esami per il conferimento di 2 due posti di
dirigente scolastico e per numero due posti di dirigente
d’asilo nido, indetti dal Comune di Bari, e di esserne stata
esclusa (per aver superato il limite d’età di 41 anni),
con ricorso notificato il 31 luglio-4 agosto1997 la sig.
ra Ginella Vendemiale ha impugnato:
- la delibera 12 giugno 1997 n.1836 con la quale la giunta
comunale ha disposto l’ammissione di n.10 candidati al concorso
di dirigente scolastico e la non ammissione della ricorrente;
- la delibera 12 giugno 1997 n.1837 con la quale la giunta
comunale ha disposto l’ammissione di n.10 candidati al concorso
di dirigente d’asilo nido e la non ammissione della ricorrente;
- le proposte d’ammissione 5 giugno 1997 della ripartizione
del personale, relative ai due succitati concorsi;
- ove occorra, le delibere 23 ottobre 1996 n.3820 e n.3824
d’indizione dei due concorsi;
- degli avvisi pubblici 24 dicembre 1996;
- ove occorra, la disciplina di accesso agli impieghi, approvata
con delibera 8 agosto 1996 n.3079;
- le delibere d’approvazione delle graduatorie e di nomina
dei vincitori.
Questi i motivi:
a-. violazione dell’art.3.6 della l. 15 maggio 1997 n.127;
eccesso di potere per violazione del principio tempus regit
actum;
b.- violazione dei punti 3.B), 5 6 a) dei bandi di concorso,
nonché della vigente disciplina degli accessi agli impieghi
approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079,
eccesso di potere per irragionevolezza;
c.-violazione dei punti 2,3 h), 5,6, dei bandi di concorso,
nonché della vigente disciplina degli accessi agli impieghi
approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079,
eccesso di potere sotto più profili;
d.-e d/bis .- violazione dell’art.9 della vigente disciplina
sugli accessi agli impieghi, approvata con deliberazione
di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere sotto
più profili;
Si sono costituiti il comune di Bari e la controinteressata
sig.ra Rosa Peparello, producendo documenti e scritti difensivi.
Anche la ricorrente ha prodotto memoria (depositata il 21
giugno 2005), ulteriormente illustrativa delle proprie tesi
e delle proprie ragioni.
Con ordinanza 25 novembre 1998 n.2232 la Quinta sezione
del Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza 28 agosto
1997 n 776. con la quale questo Tribunale aveva respinto
la domanda incidentale di sospensione.
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2.- Il ricorso è infondato.
2.-1.- Gli avvisi pubblici 24 dicembre 1996 di indizione
dei due concorsi per titoli ed esami di cui è causa, al
punto 3 co.1°. lett.b), esigevano quale requisito d’ammissione
“età …non superiore ai 41” anni, prevedendo nel contempo,
al co.2, cause di elevazione di tale limite specificatamente
indicate.
Al 3° ed ultimo comma il predetto punto 3 richiedeva che
i previsti requisiti dovessero essere posseduti dai candidati
“ alla data di scadenza del termine stabilito …per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso” fissata al 23 gennaio
1997 dal successivo punto 4 dei predetti avvisi.
Alla data del 18 maggio 1997, d’entrata in vigore dell’art.3,co.6,
della l. 15 maggio 1997 n. 117, (che per la partecipazioni
a pubblici concorsi ha abolito ogni limite d’età), la fase
del concorso attinente alla determinazione dei requisiti
e del loro possesso si era conclusa e la fattispecie dedotta
in giudizio si era perfezionata.
L’amministrazione avrebbe contraddetto il principio di irretroattività,
dettato dall’art. 11, primo comma, delle preleggi se, assecondando
la tesi (di cui al primo motivo), a fronte di situazioni
giuridiche ormai definite al 23 gennaio 1997, per verificare
il possesso del requisito dell’età avesse preso a riferimento
la data di adozione delle delibere giuntali 12 giugno1997
n.1836 e n.1837, d’approvazione della proposte della ripartizione
al personale di non ammissione al concorso.
La ripartizione prima e la giunta comunale poi correttamente
hanno data applicazione alla disciplina regolamentare, in
vigore al 23 gennaio 1997, non potendo incidere sulla stessa
l’invocato jus superveniens.
Non può avere, in conseguenza, ingresso la dedotta censura
d’illegittimità sopravvenuta delle disposizioni del bando.
2.-2.- Il possesso del requisito dell’età non “superiore
ai 41” anni, fissato al punto 3 co.1. lett.b), secondo la
letterale formulazione della disposizione, doveva essere
escluso ove il candidato avesse compito il 41° anno d’età.
In tale situazione si trovava la ricorrente, nata il 21
aprile 1955, mentre era del tutto irrilevante la circostanza
che la stessa al 23 gennaio 1997 non aveva compiuto il 42°
anno.
Di conseguenza, è infondata anche la dedotta censura (di
cui al secondo motivo) con la quale la ricorrente asserisce
di essere in possesso del requisito previsto dagli avvisi
pubblici e di essere erroneo il calcolo dell’età effettivamente
richiesta e posseduta.
La ricorrente non contesta, poi, in fatto:
- che gli avvisi esigessero che la documentazione relativa
alla diritto dell’elevazione di tre anni del limite massimo
d’età allo scopo di comprovarne il possesso, dovesse essere
allegata alla domanda di partecipazione al concorso;
- di aver omesso del tutto di far presente in quell’occasione
d’essere ella coniugata e madre di due figli e di documentare
la suddetta sua posizione.
Con una seconda censura del secondo motivo, alla quale non
può essere dato positivo seguito, afferma, invece, illegittime
per “irragionevolezza” le prescrizioni degli avvisi che
introducono l’obbligo di documentare, a pena d’esclusione,
il diritto all’elevazione del limite d’età; con il quarto
motivo deduce poi l’omessa istruttoria sul punto.
L’obbligo di documentazione sopradetto è strettamente inerente
a quello di dimostrare o di dichiarare di avere il requisito
dell’età, i cui limiti erano stati indicati da una norma
di legge (art.2,co.1°, n.2 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3) e
da norme regolamentari, dettate dai singoli enti che ad
essa si erano adeguati (per quanto riguarda il Comune di
Bari:con delibera 8 agosto 1996 n. 3079).
In mancanza di ogni indizio di prova su una condizione che
solo oggi con l’introdotta azione giurisdizionale si vuole
far valer ( come sopra ricordato la ricorrente ha omesso
non solo di documentare ma anche di dichiarare nella domanda
di aver diritto all’elevazione del limite d’età), la pretesa
che l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere attività istruttoria
per accertare il requisito non dichiarato dalla candidata
all’atto della domanda andrebbe oltre ad una corretta applicazione
del principio di cooperazione fra Amministrazione ed amministrati
(principio che avrebbe reso legittima una richiesta della
documentazione, decorso il termine fissato dal bando del
23 gennaio 1997, ove la ricorrente avesse perlomeno indicato
nella domanda di aver diritto all’elevazione del limite
d’età). Ragioni di corretto svolgimento delle programmate
fasi concorsuali sono sottese alle censurate prescrizioni
del bando ed ai conseguenti provvedimenti d’esclusione della
ricorrente dal concorso.
2.-3.- Accertata la legittimità delle disposte esclusioni,
inammissibili per difetto d’interesse sono le censure di
cui al terzo motivo volte a dimostrare la illegittimità
delle ammissione delle candidate Peparello e Pirazzoli perché
“prive dei requisiti previsti dai bandi di concorso” (l’esclusione
delle controinteressate non inciderebbe sulla posizione
della ricorrente), mentre non è configurabile l’eccepito
vizio di sviamento (di cui al motivo 4 bis) poiché è da
escludere la presenza di un qualsivoglia elemento che riveli
la finalità dissimulata di perseguire la ricorrente a vantaggio
di altri soggetti.
La carenza di interesse a sindacare l’ammissione della candidata
Paparello rende, infine, priva di ogni valenza la dichiarazione
resa a verbale del procuratore della ricorrente.
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3.- Per quanto sopra considerato e dedotto
il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari
di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Seconda, RESPINGE il ric.n.
2310 del 1997.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 1° luglio 2005 con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - PRESIDENTE,
Rel.
Dott. PIETRO MOREA - COMPONENTE
Dott. GIUSEPPINA ADAMO - COMPONENTE
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