 |
| |
 |
 |
| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 11 agosto 2005
n. 10703
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo
Wall A.G. (avv.ti Giovanni Mangialardi e Diego Manzo) c
A.N.M.-Azienda Napoletana Mobilità (avv.ti Fiorenzo Liguori
e Marina Terrana) |
|
1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione
– Rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto
predisposto dalla P.A. in conformità alle prescrizione del
capitolato d’appalto – Revoca dell’aggiudicazione – Legittimità
– Sussiste.
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione
– Rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto
predisposto dalla P.A. in conformità alle prescrizione del
capitolato d’appalto – Incameramento della cauzione provvisoria
- Legittimità – Sussiste.
|
| |
|
3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione
– Rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto
predisposto dalla P.A. in conformità alle prescrizione del
capitolato d’appalto – Diritto della P.A. al risarcimento
dei danni – Sussiste.
|
|
1. E’ legittima la decadenza dall’aggiudicazione
della gara pronunciata dalla P.A. appaltante allorquando,
in presenza di un’offerta compatibile con la disciplina
di gara, la società risultata aggiudicataria si rifiuta
di sottoscrivere la bozza di contratto predisposta dall’Amministrazione
aggiudicatrice pienamente aderente al capitolato, proponendo
uno schema contrattuale del tutto innovativo e divergente
rispetto alle originarie condizioni di esecuzione dell’appalto,
sostanziandosi il comportamento della società aggiudicataria
nel rifiuto alla conclusione del contratto.
|
| |
|
2. E’ legittimo l’incameramento della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione allorquando la
società aggiudicataria non si è presentata nei giorni stabiliti
per la stipulazione della bozza predisposta dalla stazione
appaltante integrando il siffatto comportamento gli estremi
del rifiuto alla conclusione del contratto.
|
| |
|
3. Nel caso in cui la società aggiudicataria
di un appalto per la concessione di spazi pubblicitari si
rifiuta colpevolmente di stipulare la bozza di contratto
predisposta dall’Amministrazione, quest’ultima è titolare
del diritto al risarcimento dei danni subiti. Tali danni
sono da quantificarsi nelle spese sostenute dalla P.A. per
l’esperimento di una gara rilevatasi inutile – spese da
risarcirsi integralmente - nonché nella mancata percezione
del canone contrattuale offerto dall’aggiudicataria – da
risarcirsi nella misura del 10% del canone offerto per tutta
la durata dell’affidamento.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 5250/02 R.G., proposto da
|
| |
|
Wall A.G. (Aktiengesellaschaft) in
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa
dagli Avvocati Giovanni Mangialardi e Diego Manzo ed elettivamente
domiciliata in Napoli, alla via Generale Orsini n. 30, presso
lo studio dell’Avvocato Diego Manzo;
|
| |
|
contro
|
| |
|
A.N.M.-Azienda Napoletana Mobilità
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avvocati Fiorenzo Liguori e Marina Terrana
ed elettivamente domiciliata in Napoli, via del Parco Carelli
n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Fiorenzo Liguori;
nonché nei confronti di
|
| |
|
Intesabci s.p.a. in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato
Ezio Maria Zuppardi ed elettivamente domiciliata in Napoli,
viale Gramsci n. 16, prezzo lo studio dell’Avvocato Ezio
Maria Zuppardi;
|
| |
|
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento n. 3032 del 4.10.aprile 2002 con il
quale ANM comunicava la decadenza di Wall AG “dall’aggiudicazione
definitiva della gara europea per l’installazione e la gestione
di complementi dell’arredo urbano e di utilità per il trasporto
pubblico, a fronte dello sfruttamento per la durata di anni
15 di spazi pubblicitari su paline e pensiline sulla rete
ANM” e la volontà di incamerare la cauzione provvisoria
(fideiussione n. E/92860) prestata in data 13.4.2001 dalla
Intesabci s.p.a. a favore di ANM a garanzia dell’offerta
di Wall Ag;
- del provvedimento n. 3517 del 26.4.2002 con il quale ANM
richiedeva alla Intesabci s.p.a. “di procedere all’accredito
dell’intero importo della cauzione provvisoria” sul proprio
conto corrente;
- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente,
ancorché non conosciuto;
|
| |
|
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di ANM di stipulare con Wall AG il contratto
per l’installazione la gestione di complementi dell’arredo
urbano e di utilità per il trasporto pubblico, in conformità
al contenuto dell’offerta presentata da Wall AG in sede
di gara;
|
| |
|
e per la condanna
di ANM a stipulare con Wall AG il contratto per l’installazione
la gestione di complementi dell’arredo urbano e di utilità
per il trasporto pubblico, in conformità al contenuto dell’offerta
presentata da Wall AG in sede di gara;
|
| |
|
o, in subordine, per la pronuncia
ai sensi dell’art. 2932 c.c. di sentenza costituiva che
produca gli effetti del contratto non concluso da ANM e
Wall AG secondo l’offerta di quest’ultima accettata dal
ANM;
|
| |
|
o per la declaratoria
di legittimità del rifiuto di Wall AG di addivenire alla
stipula del contratto nel testo predisposto da ANM;
|
| |
|
e comunque per il risarcimento
a parte di ANM di tutti i danni subiti da Wall AG, anche
a titolo di responsabilità precontrattuale e dei danni derivanti
dall’eventuale escussione della cauzione provvisoria.
|
| |
|
nonché sul ricorso proposto in via incidentale
da ANM – Azienda Napoletana Mobilità
per la declaratoria dell’inadempimento
da parte della ricorrente principale che si è colpevolmente
rifiutata di stipulare ed eseguire il contratto di appalto
per l’installazione e gestione di complementi di arredo
urbano di utilità per il trasporto pubblico;
|
| |
|
e per l’accertamento e consequenziale condanna
della ricorrente principale al risarcimento di tutti i danni
cagionati all’ANM in esito alla mancata stipula ed esecuzione
del contratto;
|
| |
|
Visto il ricorso principale con i relativi
allegati, nonché il ricorso incidentale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente e della Intesabci s.p.a.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 9.3.2005 gli Avvocati di
cui verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con bando spedito alla G.U.C.E. in data 1.3.2001
l’Azienda Napoletana Mobilità - ANM indiceva una procedura
aperta per l’affidamento dell’appalto di installazione e
gestione di complementi di arredo urbano di utilità per
il trasporto pubblico a fronte dello sfruttamento per la
durata di quindici anni degli spazi pubblicitari su paline
e pensiline della rete ANM.
Il bando di gara, per la cui aggiudicazione era stato previsto
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tra le varie prescrizioni prevedeva al punto n. 6 la possibilità
di presentare varianti migliorative rispetto agli standard
fissati nel capitolato speciale, nonché al punto n. 12 imponeva
il versamento di una cauzione provvisoria pari a 200 milioni
di lire.
All’esito delle operazioni di selezione, l’appalto veniva
aggiudicato in via definitiva con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 46 del 5.9.2001 alla società Wall
AG che, con comunicazione aziendale del 12.9.2001 n. 8134,
veniva invitata al versamento della cauzione definitiva
pari a 500 milioni di lire, nonché a prendere contatti con
il Servizio Approvvigionamenti per procedere alla stipula
del contratto.
La ANM predisponeva un testo di contratto datato 14.12.2001
che, una volta ricevuto dalla società aggiudicataria, non
veniva integralmente condiviso, tant’è che questa ne proponeva
all’azienda un testo diverso datato 21.12.2001 ritenendolo
maggiormente aderente rispetto a quella che era stata la
sua offerta presentata in sede di gara.
Ad opinione della aggiudicataria, la principale divergenza
sussistente tra le due bozze di contratto riguardava l’individuazione
degli spazi pubblicitari che nel testo predisposto dalla
stazione appaltante era a questa riservato in via esclusiva
- anche rispetto ai mille supporti informativi aggiuntivi
forniti dalla Wall AG come variante migliorativa - laddove
nella stesura da questa redatta doveva tenere conto anche
delle condizioni della sua offerta tecnica e, quindi, di
esigenze di ottimizzazione del messaggio pubblicitario,
dovendo, di conseguenza, l’azienda procedere alla scelta
dei siti tenendo conto dell’assenza di ostacoli visivi,
della posizione dello spazio rispetto al flusso di traffico,
nonché della garanzia di una zona circostante “ottimale”.
Ulteriore profilo di divergenza consisteva nel termine per
l’installazione degli arredi che nel testo dell’ANM si considerava
decorrente dalla stipulazione del contratto, mentre nella
bozza della Wall AG dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Tale situazione, nonostante un successivo scambio reciproco
di missive, non veniva superata, restando ciascuna delle
parti sulle proprie posizioni per cui non si riusciva a
pervenire alla stipulazione del contratto.
Successivamente, con nota n. 3032 del 4-10 aprile 2002,
il Direttore Generale dell’Azienda comunicava alla Wall
AG che il Consiglio di Amministrazione in data 4.4.2002
aveva dichiarato la sua decadenza dall’aggiudicazione a
cagione del suo rifiuto di sottoscrivere un contratto che
era perfettamente aderente al Capitolato Speciale che alla
sua stessa offerta presentata in sede di gara, nonché per
la mancata esibizione dalla cauzione definitiva, benché
più volte richiesta.
Alla dichiarazione di decadenza faceva seguito la nota n.
3517 del 26.4.2002, con cui l’ANM procedeva all’incameramento
della cauzione provvisoria, tramite escussione della garanzia
fideiussoria prestata in favore della Wall AG dalla Intesabci
s.p.a.
Avverso il provvedimento di decadenza, nonché contro l’escussione
della cauzione provvisoria proponeva ricorso a questo Tribunale
Amministrativo Regionale la Wall AG chiedendone l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari; la ricorrente
proponeva anche domanda volta alla declaratoria dell’obbligo
dell’ANM di stipulazione del contratto o all’emanazione
di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
o, in subordine, alla condanna di quest’ultima al risarcimento
dei danni.
La ricorrente proponeva quattro mezzi di impugnazione.
Con il primo deduceva che la bozza di contratto era differente
dal contenuto della sua offerta, sia rispetto alla possibilità
di interloquire con l’azienda nell’ubicazione degli spazi
pubblicitari, sia in relazione alla individuazione del dies
a quo del termine di trecento giorni per la installazione
degli arredi che per l’azienda doveva ritenersi decorrente
dalla stipulazione del contratto, mentre per la Wall AG
decorreva dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Contestava, in secondo luogo, che la mancata prestazione
della cauzione definitiva non avrebbe potuto comportare
la decadenza dall’aggiudicazione, atteso che tale adempimento,
essendo volto a garantire la corretta esecuzione del programma
negoziale, può essere contestuale o seguire la stipulazione,
ma mai precederla.
In terzo luogo, lamentava la ricorrente che la modificazione
da parte della bozza dell’ANM delle condizioni originarie
contenute nell’offerta aggiudicataria aveva finito per incidere
negativamente sul corretto svolgimento della gara, dando
vita ad un fenomeno di rinegoziazione con violazione dei
principi di trasparenza e par condicio.
Infine, la Wall AG contestava l’incameramento della cauzione
provvisoria riservata dalla lex specialis di gara alla sola
e diversa ipotesi di rinuncia all’aggiudicazione, deducendo
altresì la mancata previsione di potervi procedere in caso
di mancata prestazione di quella definitiva; ancora veniva
dedotto che, in ogni caso, il Capitolato Generale Amministrativo
prevedeva che la decadenza poteva essere pronunciata unicamente
nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per il
perfezionamento del contratto, ipotesi non ricorrente nel
caso di specie in cui, al contrario, la Wall AG aveva fatto
di tutto per giungere alla composizione della questione
con l’ANM.
Ancora, la società ricorrente evidenziava i profili che,
a suo giudizio, costituivano il fondamento della responsabilità
della stazione appaltante e su cui aveva fondato la domanda
risarcitoria.
Si costituiva in giudizio l’ANM eccependo l’inammissibilità
del ricorso per avere la società Wall AG contestato solo
una delle sei ragioni poste a fondamento dell’impugnata
decadenza, la quale, pertanto, resterebbe in ogni caso validamente
sorretta dalle altre ragioni poste a sostegno e non costituenti
specifico oggetto di gravame; svolgeva altresì difese nel
merito della controversia, soprattutto con riferimento alla
insussistenza sia nel Capitolato, sia nell’offerta di una
sorta di clausola di gradimento da parte dell’aggiudicataria
dell’allocazione degli spazi pubblicitari, aspetto non negoziabile
anche perché la collocazione delle paline e delle pensiline
dipendeva da esigenze di organizzazione del servizio pubblico
di trasporto a cui gli arredi oggetto di fornitura accedevano.
Si costituiva in giudizio anche la Intesabci s.p.a. che,
nel rilevare di avere provveduto al pagamento dell’importo
oggetto di garanzia per effetto di una polizza fideiussoria
“a prima richiesta” che non lasciava alcun margine di valutazione,
chiedeva la propria estromissione dal giudizio.
Con memoria depositata in data 1° giugno 2002 la Wall AG
replicava alle difese dell’ANM.
Questa, con ricorso incidentale notificato in data 3.6.2002
e depositato in data 5.6.2002, proponeva domanda riconvenzionale
nei confronti della Wall AG per i danni patiti in conseguenza
del rifiuto di stipulazione.
La ricorrente incidentale rappresentava, rispetto ai fatti
già descritti, che dopo l’aggiudicazione erano sorte delle
questioni circa il contenuto del contratto che sembravano
avere trovato soluzione nella redazione di due bozze concordate
rispettivamente del 26.11.2001 e 29.11.2001 presso la sede
italiana della Wall AG; dette bozze, tuttavia, erano state
superate da un’ulteriore stesura dell’11.12.2001, probabilmente
frutto di scelte aziendali della sede centrale della società,
nella quale venivano richieste le modifiche oggetto di controversia
che avevano condotto alla decadenza dall’aggiudicazione.
Il ricorso incidentale evidenziava l’illegittimità del rifiuto
opposto dalla Wall AG ad una stipulazione conforme alla
sua offerta ed al Capitolato per poi passare all’indicazione
delle singole voci di danno che determinavano una lesione
complessiva valutata in € 1.500.000.
Alla camera di consiglio del 5.6.2002 il Tribunale, con
ordinanza n. 2772/02, respingeva la domanda cautelare.
All’udienza di discussione del 9.3.2005, in vista della
quale le parti depositavano memorie conclusionali, il Tribunale
tratteneva la causa per la decisione.
|
| |
|
MOTIVI DELLA DECISIONE
|
| |
|
Con il ricorso proposto in via principale
la società Wall AG ha impugnato il provvedimento n. 3032
del 4-10 aprile 2002 con cui l’Azienda Napoletana Mobilità
le ha comunicato la decadenza dall’aggiudicazione definitiva
della gara europea per l’installazione e la gestione di
complementi dell’arredo urbano e di utilità per il trasporto
pubblico, a fronte dello sfruttamento per la durata di anni
15 di spazi pubblicitari su paline e pensiline sulla rete
ANM; oggetto di gravame è stata, altresì, la nota n. 3517
del 26.4.2002 con cui l’ANM ha richiesto alla Intesabci
s.p.a. di procedere all’accredito in suo favore della somma
di duecento milioni di lire a titolo di incameramento della
cauzione provvisoria.
La ricorrente ha proposto anche domanda giudiziale volta
alla declaratoria dell’obbligo della stazione appaltante
di stipulare il contratto di appalto, o all’emanazione di
una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c e comunque per
il risarcimento dei danni subiti.
Con ricorso incidentale, invece, l’Azienda Napoletana Mobilità
ha proposto domanda di risarcimento dei danni subiti, a
vario titolo, in conseguenza del rifiuto opposto dalla ricorrente
principale alla stipulazione del contratto.
Deve preliminarmente essere disposta l’estromissione dal
giudizio della Intesabci s.p.a. evocata in giudizio dalla
società ricorrente; detta società ha assunto nella vicenda
per cui è processo il limitato ruolo di soggetto che aveva
prestato la garanzia fideiussoria “a prima richiesta” in
favore della Wall AG per la costituzione della cauzione
provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara;
ne consegue che questa non assume nel presente giudizio,
né il ruolo di autorità emanante, né quella di soggetto
controinteressato, non essendo in tal senso titolare di
alcuna posizione di un interesse contrario alla conservazione
dell’impugnato provvedimento decadenziale.
Passando all’esame del ricorso principale, questo ha ad
oggetto il provvedimento n. 3032 del 4-10 aprile 2002 con
cui l’A.N.M. ha comunicato alla società ricorrente la sua
decadenza dall’aggiudicazione a causa del rifiuto dalla
stessa opposto all’invito a sottoscrivere una bozza di contratto
ritenuta dall’Azienda conforme sia al capitolato speciale
che all’offerta presentata in sede di gara, oltre che per
mancata costituzione della cauzione definitiva.
Va specificato che, in base al contenuto delle censure proposte,
il ricorso ha per oggetto l’effettivo provvedimento decadenziale
adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in
data 4.4.2002 con cui era stata approvata all’unanimità
una proposta in tal senso, motivata mediante rinvio ad un
parere redatto da un professionista esterno.
Va rilevato ancora come, sebbene la principale causa di
decadenza sia stata individuata nella mancata stipulazione
del contratto imputabile alla società ricorrente, l’intera
vicenda presenta una ben più complessa articolazione, non
potendo essere ridotta ad una fattispecie di mero rifiuto
o ad un atteggiamento di sostanziale inerzia della Wall
AG: infatti, in vista della stipulazione, sia l’A.N.M. che
la società ricorrente avevano predisposto varie bozze di
contratto i cui contenuti avevano dato origine a gravi divergenze
relativamente ad aspetti rilevanti dell’istituendo rapporto,
contrasti mai risolti e successivamente culminati nell’impugnata
decadenza; tali divergenze erano state oggetto di specifica
analisi nel parere del professionista esterno, allegato
al provvedimento impugnato, il quale era giunto ad una valutazione
finale di sostanziale infondatezza delle ragioni della Wall
AG, con consequenziale illegittimità della pretesa di quest’ultima
di giungere alla sottoscrizione dell’ultima bozza in ordine
di tempo da essa stessa predisposta.
Pertanto, deve ritenersi superata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse dedotta dall’Azienda
- secondo cui non sarebbero state puntualmente censurate
tutte le ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento
- in quanto, oltre al mancato versamento della cauzione
definitiva, la ragione della decadenza deve essere individuata
tout court nella mancata stipulazione, intesa come rifiuto
colpevole, rispetto al quale le varie discrasie rilevate
tra i diversi schemi di contratto assumono rilievo solo
come presupposti di fatto e non già come autonomi profili
motivazionali.
Ciò che occorre, quindi, verificare è se la mancata sottoscrizione
da parte della Wall AG della bozza predisposta dalla Azienda
possa o meno ritenersi giustificata alla luce del contenuto
della sua offerta, nonché della rispondenza della stessa
bozza rispetto al capitolato, con consequenziale difformità
rispetto a quest’ultimo delle soluzioni contrattuali proposte
dalla ricorrente.
Va in primo luogo ribadito - così come già evidenziato in
sede cautelare - che il comportamento assunto dalla Wall
AG successivamente all’aggiudicazione non è stato del tutto
univoco e lineare, avendo tale società sottoposto all’A.N.M.
prima due bozze di contratto predisposte dalla sua sede
italiana e successivamente un’altra, di contenuto parzialmente
diverso, elaborata dalla sede centrale di Berlino, quest’ultima
ritenuta dall’A.N.M. in manifesto contrasto con specifiche
previsioni del capitolato speciale.
Ritiene il Collegio che, ai fini del giudizio, sia sufficiente
analizzare le divergenze sussistenti tra la bozza aziendale
e quella, da ultimo predisposta, della società ricorrente
limitatamente a cinque dei sei aspetti rilevati nel parere
allegato al provvedimento decadenziale, e, più specificamente,
quelle afferenti l’onere per il rilascio delle autorizzazioni,
il termine finale stabilito per le installazioni, la problematica
relativa alle imposte, la variazione del corrispettivo,
nonché il preteso inserimento di una clausola di gradimento
relativamente all’ubicazione ed alla distribuzione degli
spazi pubblicitari.
Va premesso che, relativamente a tali profili, l’offerta
della Wall AG non si presenta in alcun modo in contrasto
con il capitolato speciale, atto che, per sua stessa natura
e funzione, trova integrale applicazione come disciplina
vincolante prestabilita dell’istituendo rapporto contrattuale
tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.
In tal senso, con riferimento alle cinque specifiche questioni
oggetto di esame, l’offerta della Wall AG, la cui portata
deve essere sempre intesa in termini di massima compatibilità
con le previsioni capitolari, non presenta rispetto a queste
nessun profilo di contrasto o difformità: infatti, l’unica
potenziale ambiguità sussisterebbe solo in relazione all’indicazione
del termine per l’ultimazione delle installazioni di cui
la Wall AG nella propria offerta aveva proposto il completamento
entro trecento giorni dall’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie: tuttavia, detto termine non deve essere inteso
come sostitutivo di quello fissato dalla lex specialis,
che era di dodici mesi decorrenti dalla stipulazione, ma
solo migliorativo di questo, nel senso che conteneva l’impegno
a compiere l’adempimento in questione entro i richiamati
300 giorni, ma pur sempre prima dello spirare del termine
stabilito dal capitolato; tale interpretazione del contenuto
dell’offerta è quella da preferirsi, non solo perché maggiormente
si adatta ad una logica concorrenziale ed alla connessa
assunzione del rischio di impresa, ma anche perché la coesistenza
di entrambi i termini era stata prevista proprio all’art.
3 della stessa bozza predisposta dalla società ricorrente.
Tanto premesso e ferma restando quindi l’assenza di aspetti
di difformità tra l’offerta della Wall AG e previsioni del
capitolato, occorre ora verificare se, con riferimento ai
cinque profili di contrasto presi in considerazione, sia
la bozza dell’A.N.M. oppure quella predisposta dalla ricorrente
ad essere in contrasto con inderogabili disposizioni della
lex specialis di gara.
Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni necessarie,
mentre l’art. 12 sia della bozza aziendale, sia dello schema
predisposto dalla Wall AG imponevano a quest’ultima tale
onere, la premessa della bozza redatta dalla ricorrente
imponeva all’A.N.M. il compito di provvedere all’ottenimento
delle autorizzazioni preliminari: la previsione, che introduceva
la distinzione tra autorizzazioni preliminari e definitive,
finiva per il contrastare apertamente con il capitolato
che esonerava in tutto la stazione appaltante da qualsiasi
impegno circa il rilascio di tali provvedimenti.
Quanto al termine ultimo per l’installazione dei manufatti,
rilevante ai fini dell’applicazione di penali, mentre la
bozza di A.N.M. era pienamente conforme al capitolato, quella
redatta dalla Wall AG presentava un duplice riferimento
temporale, da intendersi unicamente nel senso del poc’anzi
precisato, non potendo la società ricorrente, pretendere,
come invece sostenuto nei suoi scritti difensivi, di sostituire
la scadenza capitolare con quella indicata nella sua offerta.
Il terzo punto di contrasto è relativo al pagamento delle
imposte ed in particolare di quelle relative all’occupazione
di suolo pubblico per l’installazione dei manufatti; infatti,
mentre l’art 12 della bozza dell’A.N.M., in perfetta aderenza
con quanto prescritto dal capitolato, pone detti oneri tributari
integralmente in capo all’aggiudicataria, lo schema della
Wall AG esclude espressamente ogni impegno da parte della
società con riferimento all’installazione delle pensiline
e delle paline, in tal modo discostandosi inspiegabilmente
dalle inequivoche prescrizioni dettate sul punto dalla lex
specialis di gara.
La quarta ragione di difformità riguardava l’art 17 bis
della bozza Wall AG, che prevedeva una diminuzione proporzionale
del corrispettivo da versare all’A.N.M. in ipotesi di riduzione
degli spazi pubblicitari posti a base di gara, fattispecie
non prevista dal capitolato speciale il cui contenuto, sul
punto, si presentava esattamente riproposto nella bozza
predisposta dall’Azienda.
Tale innovazione sarebbe stata inserita secondo la Wall
AG a seguito della nota dell’A.N.M. del 14.12.2001 in cui,
al punto 3, era stato previsto che “se la superficie teorica
utilizzabile per lo sfruttamento pubblicitario fosse risultata
inferiore a quella messa in gara (pari a mq 8092) per un
peraltro improbabile ripensamento del Comune di Napoli circa
la computabilità di tali spazi nel piano generale degli
impianti, il canone annuo sarebbe stato proporzionalmente
decurtato”.
Da tale nota emerge che la possibilità di una riduzione
proporzionale del corrispettivo era ancorata alla sola eventualità
di una minore disponibilità degli spazi pubblicitari rispetto
alla superficie indicata nel bando al momento della stipula
del contratto; in altri termini, si tratta di un meccanismo
perequativo del solo sinallagma genetico del rapporto e
non anche di quello funzionale, in quanto non s’intende
introdurre un sistema costante di revisione del corrispettivo
in presenza di un’eventuale riduzione degli spazi pubblicitari
disponibili, non essendo in alcun modo una tale interpretazione
suffragata dalle disposizioni della lex specialis di gara.
L’ultimo punto da esaminare concerne l’inserimento nella
bozza della Wall AG di una sorta di clausola di gradimento
circa l’ubicazione e l’assetto degli spazi pubblicitari
da sfruttare quale corrispettivo dell’appalto.
L’art. 10, nello stabilire che le installazioni sarebbero
state collocate nei siti indicati dall’A.N.M., prevedeva,
tuttavia, anche la necessità del soddisfacimento delle condizioni
qualitative della Wall AG con riferimento ad un’ubicazione
presso i principali flussi di traffico, con angolazione
più favorevole rispetto a quest’ultimo, all’assenza di ostacoli
visivi ed alla garanzia di una zona circostante ottimale.
Occorre, pertanto, chiedersi quale sia la portata di tale
previsione e se questa integri una sostanziale modificazione
del capitolato la cui disciplina non prevedeva alcun potere
di ingerenza da parte dell’aggiudicataria in merito alla
collocazione degli spazi pubblicitari.
La società ricorrente evidenziava di non aver mai preteso
di individuare unilateralmente gli spazi pubblicitari, essendosi
limitata a richiedere alla stazione appaltante di tenere
conto delle sue esigenze commerciali, queste ultime intese
come massimizzazione delle condizioni di sfruttamento del
messaggio pubblicitario; in tal senso, avrebbe dovuto essere
letto il contenuto dell’offerta, in cui era stata posta
in rilievo la particolare capacità professionale della società
in materia di ubicazione ed orientamento degli spazi, alla
cui concreta individuazione la società intendeva semplicemente
prestare un opportuno apporto collaborativo; in ogni caso,
il soddisfacimento delle condizioni di qualità della Wall
AG non avrebbe giammai potuto compromettere la realizzazione
dell’interesse pubblico alla migliore ubicazione delle installazioni
da parte di A.N.M.
Rileva il Collegio come la portata letterale della disposizione
di cui all’art 10 della bozza Wall AG, nel prevedere il
necessario soddisfacimento delle condizioni qualitative
aziendali, finiva con l’imporre un vero e proprio vincolo
per l’Azienda circa la scelta dei siti, limitazione assolutamente
non prevista dalla disciplina di gara; né può parlarsi della
garanzia di un mero apporto collaborativo di carattere non
vincolante da parte della Wall AG, atteso che la disposizione
in questione fa, invece, specifico riferimento ad una vera
e propria condizione qualitativa del sito da assicurarsi
per la salvaguardia dell’interesse economico della società
aggiudicataria.
Una tale previsione, oltre a non essere giustificabile in
base alle previsioni del capitolato, si presenta anche in
insanabile contrasto con lo stesso potere dell’Azienda di
individuare l’ubicazione delle paline e delle pensiline
su cui apporre i messaggi pubblicitari; infatti, le condizioni
qualitative imposte dalla Wall AG fanno riferimento ad aspetti
strettamente connessi all’individuazione dei siti per le
installazioni, la cui scelta deve invece avvenire esclusivamente
in vista del soddisfacimento di esigenze di viabilità e
di massima fruibilità del servizio di trasporto da parte
dell’utenza, senza poter essere in alcun modo subordinata
o comunque condizionata da ragioni di salvaguardia dell’interesse
economico della società collegate al miglior sfruttamento
del messaggio pubblicitario.
Né l’offerta della Wall AG conteneva alcuna previsione di
intervento o condizionamento da parte della società in tale
attività di scelta, essendosi questa limitata a descrivere
le modalità di gestione della pubblicità, il cui miglior
sfruttamento non era, del resto, comunque, questione che
potesse interessare l’A.N.M. come soggetto pubblico.
In conclusione, deve ritenersi che gli aspetti della bozza
presentata dalla Wall AG non solo non trovano alcun fondamento
nell’offerta presentata in sede di gara, ma si pongono anche
in contrasto con la disciplina contrattuale specificata
nel capitolato, disciplina, invece, puntualmente recepita
dallo schema predisposto dall’A.N.M.
Né le divergenze possono ritenersi superate, come invece
ritenuto nella memoria depositata dalla Wall AG in data
1° giugno 2002, attraverso la nota del 28.3.2002, atteso
che tale documento, lungi dal contenere un’accettazione
senza riserve della bozza A.N.M., si limitava a promuovere
un incontro per la ricerca di una soluzione - del resto,
non relativa a tutti i punti di contrasto, restandone infatti
esclusa la problematica relativa alla scelta dei siti -
che fosse di reciproca soddisfazione, a conferma proprio
del mancato superamento di tale situazione di stallo, mai
risolta da una successiva stipulazione, nonostante i ripetuti
solleciti e la fissazione di un termine perentorio.
Deve, quindi, ritenersi che, in presenza di un’offerta compatibile
con la disciplina di gara, la Wall AG, non sottoscrivendo
la bozza predisposta dall’A.N.M., pienamente aderente al
capitolato, nonché proponendo uno schema contrattuale del
tutto innovativo e divergente rispetto alle originarie condizioni
di esecuzione dell’appalto, ha sostanzialmente rifiutato
la conclusione del contratto, comportamento rispetto al
quale legittimamente è stata pronunciata la sua decadenza.
In virtù di tali considerazioni devono essere respinti il
primo e terzo motivo di ricorso con cui è stata dedotta
l’illegittimità dell’impugnato provvedimento decadenziale,
in quanto l’Azienda non avrebbe tenuto conto di alcuni aspetti
fondamentali caratterizzanti l’offerta che avrebbe addirittura
unilateralmente modificato attraverso la previsione di condizioni
di esecuzione del tutto differenti da questa.
Infondato è anche il secondo motivo di censura con cui la
società ha contestato la decadenza nella parte in cui era
stata motivata con la mancata prestazione della cauzione
definitiva, adempimento che avrebbe dovuto invece seguire
la stipulazione in quanto volta a garantire l’esecuzione
delle sole prestazioni contrattuali.
La censura è infondata, in quanto il capitolato generale
amministrativo, richiamato espressamente dalle norme di
gara, prevedeva all’art. 8 che la cauzione definitiva avrebbe
dovuto sostituire quella provvisoria prima della stipulazione,
adempimento del tutto ingiustificatamente disatteso dalla
Wall AG che mai si è attivata per la relativa costituzione
al fine di procedere al tempestivo perfezionamento del contratto.
Con riferimento al quarto profilo di doglianza con cui la
Wall AG ha contestato l’avvenuto incameramento della cauzione
provvisoria da parte dell’A.N.M. non essendosi verificata
la condizione di rinuncia all’aggiudicazione, va osservato
che, invece, il comportamento assunto dalla società che
non si è presentata nei giorni stabiliti per la stipulazione
della bozza predisposta dalla stazione appaltante integra,
in assenza di valide ragioni giustificative, gli estremi
di un rifiuto, come tale pienamente legittimante l’incameramento
della cauzione provvisoria.
Alla legittimità dell’impugnato provvedimento decadenziale
consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria
proposta dalla società ricorrente, essendo la mancata stipulazione
unicamente imputabile al suo comportamento.
Occorre, a questo punto, passare all’esame del ricorso incidentale
con cui l’A.N.M. ha proposta una domanda riconvenzionale
nei confronti della Wall AG per il risarcimento di danni
subiti a vario titolo per effetto della mancata stipulazione
del contratto.
Circa la sussistenza di una condotta colpevole è sufficiente
richiamare le considerazioni svolte con riferimento all’illegittimità
del rifiuto opposto dalla Wall AG alla stipulazione del
contratto che ne ha giustificato la dichiarazione di decadenza
da parte dell’A.N.M.
La società aggiudicataria, infatti, non si è presentata
entro i termini stabiliti per sottoscrivere la bozza di
contratto predisposta dall’Azienda, tentando, attraverso
la redazione di propri schemi contrattuali, di introdurre
determinate innovazioni rispetto all’assetto del rapporto
così come fissato di sede di gara, onde modificare unilateralmente
in senso a sé favorevole il contenuto di specifiche prestazioni
in modo da aumentare la remuneratività del vincolo o, comunque,
da rendere meno onerosa la sua complessiva posizione.
Rispetto a tale condotta colpevole la A.N.M. ha richiesto
il risarcimento di danni subiti a vario titolo, e specificamente
con riferimento alle voci specificate nella memoria del
3.3.2005.
Deve preliminarmente escludersi il riconoscimento di danni
derivanti dalla mancata attivazione del servizio con pregiudizio
sia per l’utenza sia per l’immagine dell’azienda: infatti,
quanto al primo aspetto, l’Azienda fa valere un interesse
di cui non è in alcun modo titolare, nemmeno in qualità
di soggetto esponenziale, mentre, nel secondo caso, non
appare che la mancata attivazione abbia comportato danni
all’immagine dell’Azienda, atteso che nessun profilo di
responsabilità può essere a questa addebitato, apparendo
la stessa piuttosto come soggetto danneggiato dal comportamento
assunto dalla società Wall AG.
Deve senza dubbio essere considerata conseguenza diretta
del rifiuto di stipulazione il pregiudizio subito dall’Azienda
relativamente alle spese sostenute per l’esperimento di
una gara rilevatasi inutile, con consequenziale loro integrale
risarcibilità, ad eccezione degli oneri economici derivanti
dalla predisposizione della difesa in giudizio del provvedimento
di aggiudicazione all’epoca disposta in favore della Wall
AG, spesa che aveva trovato la sua unica giustificazione
nell’iniziativa assunta da un altro concorrente e che era
comunque volta a tutelare la posizione della stessa A.N.M..
Non potranno invece essere ritenute risarcibili le spese
sostenute per l’indizione di una nuova gara, attività che
rappresenta manifestazione di un’azione amministrativa ormai
autonoma ed indipendente rispetto alle vicende decadenziali
di cui la Wall AG si era resa responsabile; diversamente
opinando, su quest’ultima finirebbe per gravare una duplicazione
del danno, e ciò in quanto l’A.N.M. dovrebbe comunque procedere
all’affidamento dell’appalto mediante l’esperimento almeno
di una gara di cui sopportare il costo.
Ulteriore voce di danno è stata indicata nelle spese di
manutenzione sostenute dall’Azienda relativamente agli arredi
urbani nell’arco temporale intercorrente tra la dichiarazione
di decadenza e l’affidamento del servizio alla nuova aggiudicataria,
la IGP Decaux, nonché nella mancata percezione dell’utile
contrattuale riferibile allo stesso periodo, da calcolarsi
nella misura del 10% del canone offerto dalla Wall AG, pari
a 150 milioni di lire o di quello proposto dalla nuova appaltatrice,
pari a € 303.300,00.
Quanto al primo profilo, si osserva che i costi indicati
dall’A.N.M., e cioè il pagamento della TOSAP per l’anno
2002, le spese di pulizia e manutenzione degli arredi, non
trovano la loro giustificazione nella mancata stipulazione
del contratto, trattandosi di attività che rientrano negli
istituzionali compiti dell’Azienda investita della cura
della gestione del trasporto pubblico; del resto, se anche
è vero che la mancata stipulazione del contratto ha impedito
che i predetti oneri passassero il capo alla Wall AG, è
altrettanto vero che tale accollo, lungi dal costituire
un’ipotesi autonoma di sgravio economico per l’Azienda,
s’inseriva piuttosto in una fattispecie contrattuale ben
più complessa, rispetto alla quale è stata l’intera gestione
del servizio ad essere rimasta in capo alla A.N.M. per il
periodo in questione, così come anche la possibilità da
parte di questa di percepire gli utili derivanti dallo sfruttamento
degli spazi pubblicitari.
Fondata è invece l’istanza risarcitoria relativa alla mancata
percezione del canone, integrante una lesione dell’interesse
contrattuale negativo derivante alla mancata conclusione
del contratto imputabile alla condotta assunta dalla WALL
AG.
Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio economico
subito dall’ANM, anche al fine di far rientrare l’imputabilità
soggettiva dell’evento nell’effettiva sfera di conoscenza
della società aggiudicataria, è necessario fare riferimento
ai soli risultati della gara di cui la WALL AG era risultata
vincitrice, senza dunque tenere conto, come fattore lesivo
imputabile, al minor canone offerto dalla IGP Decaux nel
corso della nuova gara; ciò, anche perchè la stazione appaltante
ben avrebbe potuto procedere all’affidamento del servizio
in favore della seconda classificata nella prima gara -
sempre la IGP Decaux - in luogo di dare vita ad una successiva
ed autonoma procedura.
In tal senso, ritiene il Collegio che l’entità del danno
sia da calcolarsi nella misura del 10% della differenza
tra il canone offerto dalla WALL AG, pari a 1.500.000.000
di lire, e quello proposto dalla IGP Decaux sempre nella
prima gara, pari a 1.200.000.000, ammontante a 300.000.000
di lire, da computarsi sui quindici anni di durata del servizio;
il danno risarcibile sarà così pari a 450.000.000 di lire,
da convertirsi in € 232.405,60.
In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere accolta
entro i limiti delle spese sostenute per l’espletamento
della gara e per la mancata percezione del canone offerto,
non potendo trovare l’azione risarcitoria alcuna limitazione
nell’incameramento della cauzione provvisoria a titolo di
penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., atteso che, rispetto
alla previsione in tal senso contenuta nel punto B.1 del
Capitolato Generale Amministrativo, le norme di gara - che,
espressamente erano state ritenute prevalenti in caso di
incompatibilità - avevano previsto, in caso di rinuncia
all’aggiudicazione, accanto all’introito della cauzione,
anche la proposizione di azioni di rivalsa per i danni subiti.
Con riferimento alla quantificazione dei danni connessi
alle spese sostenute dall’A.N.M. per l’espletamento della
gara, gli stessi ammontano ad € 166.716,00, tale essendo
la somma risultante dalle voci di cui al punto b) della
memoria della A.N.M. del 3.3.2005, ad eccezione delle spese
legali sostenute per la difesa in giudizio della procedura,
pregiudizio ritenuto non risarcibile.
A tale somma, il cui ammontare non contestato dalla Wall
AG è stato specificato con la documentazione versata in
atti, occorre aggiungere l’importo liquidato in favore di
A.N.M. per la mancata percezione del canone e, quindi, detrarre
quello già percepito dall’A.N.M. a titolo di cauzione provvisoria,
per un importo pari ad € 103.457,00 circa, restando pertanto
da versare da parte della Wall AG a titolo risarcitorio
la somma di € 295.664.,60.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza,
con condanna della Wall AG al relativo pagamento in favore
della A.N.M. nella misura di € 6.000,00 (Seimila/00).
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- dispone l’estromissione dal giudizio della società Inteabci
s.p.a.;
- respinge il ricorso principale e la domanda risarcitoria
proposta dalla società ricorrente;
- accoglie il ricorso incidentale proposto dall’A.N.M. nei
sensi di cui in motivazione e per l’effetto condanna la
Wall AG al pagamento in favore della A.N.M. della somma
di € 295.664,60 (Duecentonovantacinqueseicentosessantaquattro/60)
a titolo di risarcimento danni;
- condanna la WAll AG al pagamento delle spese processuali
in favore della A.N.M. che si liquidano in € 6.000,00(Seimila/00)
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio
del 9.3.2005 e del 22.6.2005 dai Magistrati
|
| |
|
Giancarlo Coraggio - Presidente
Fabio Donadono - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore
|
|
|
|
 |
|
| |
|