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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 11 agosto 2005 n. 10701
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo
Edil Capis (Avv. Nicola Salvi) c. Comune di Capua (Avv. Vincenzo Mirra)


1. Diritto prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa – Condizioni per l’esercizio – Fattispecie.

 

2. Diritto prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa – Decorrenza del termie legale per l’esercizio della prelazione – Fattispecie.

1. In tema di diritto di prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa, il diritto di prelazione può essere validamente esercitato solo in presenza di tre essenziali condizioni e segnatamente l’identificazione dei beni oggetto dell’istituto, la determinazione del prezzo di acquisto, nonché la tempestiva manifestazione dell’intenzione di acquistare da parte del prelazionario.

 

2. In tema di diritto di prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa, anche in mancanza di un’espressa disciplina di legge, è sempre necessario che l’ente prelazionario venga preventivamente reso edotto circa la natura e l’entità del bene da acquistare, oltre che del relativo prezzo, elementi questi condizionanti la sua scelta di esercitare o meno la facoltà concessa dalla legge. Pertanto, la decorrenza del termine – legale, convenzionale o stabilito d’autorità- di decadenza per l’esercizio della prelazione avrà inizio dal momento in cui l’ente titolare del diritto abbia acquisito piena ed effettiva conoscenza di tali elementi attraverso la denuntiatio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
1^ Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6736/04 R.G. proposto da

 

Edil Capis di Giovanni Verrazzo & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Salvi ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Andrea d’Isernia n.16, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Salvi;

 

contro

 

Comune di Capua in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Mirra ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Giordano Bruno n. 156, presso lo studio dell’Avvocato Ettore Ferrante; nonché contro

 

CON.S.A.P. – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione
della deliberazione n. 54 del 23.12.2003 del Consiglio Comunale di Capua, non comunicata alla ricorrente, e di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti alla predetta delibera, con la quale il Comune di Capua deliberava di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto del complesso immobiliare riportato al N.C.T. del Comune di Capua alla partita n. 1306, foglio 52/5, particelle 577 e 579, costituito da un’area scoperta di complessivi mq 9.600, denominata “spianata Andreozzi” e di un capannone sulla predetta area insistente denominato “scuderia Olivares” di circa mq. 772, costituito da un unico piano di circa mt. 6 di altezza, diviso in due unità con accessi indipendenti.

 

nonché, mediante motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione
a) della nota CONSAP n. prot. 04/011814 del 15.6.2004 con cui si comunicava alla ricorrente che in relazione alla vendita dei beni de quibus la sua offerta non era risultata vincente;
b) della nota CONSAP del 9.10.2003 richiamata da quella impugnata al capo che precede.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capua;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 25.5.2005 gli Avvocati di cui verbale di udienza;

 

FATTO

 

A seguito di asta pubblica indetta dalla CONSAP s.p.a., la società Edil Capis s.a.s. risultava miglior offerente per l’acquisto di alcuni beni di proprietà del Ministero della Difesa e segnatamente della “spianata Andreozzi” e della “scuderia Olivares” siti nel territorio del Comune di Capua; il prezzo offerto era pari a settecentosettanta milioni di lire.
La CONSAP s.p.a., che della gara aveva già inviato comunicazione, con nota n. 9865 del 17.5.1999 invitava il Comune di Capua, la Regione Campania e la Provincia di Caserta a far conoscere l’eventuale loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto entro il termine perentorio di sessanta giorni; trascorso inutilmente tale periodo, con nota n. 670634 del 29.7.1999 la CONSAP s.p.a. informava i suddetti enti che i beni sarebbero stati venduti all’acquirente che aveva presentato la migliore offerta in sede di asta.
Infatti, la CONSAP s.p.a., con nota n. 19448 del 4.8.1999, inviava alla Edil Capis s.a.s. la minuta del contratto, rappresentando che nessuno tra gli enti interpellati aveva esercitato il diritto di prelazione.
Avendo la società acquirente evidenziato di avere presentato la propria offerta con riferimento a beni che fossero liberi da cose e persone ed essendo invece quelli oggetto di compravendita allo stato occupati da terzi, invitava la CONSAP s.p.a. a provvedere al relativo sgombero; pertanto, su espressa richiesta della Direzione del Genio Militare -Sezione Demanio, il Comune di Capua, che li deteneva in consegna provvisoria, con l’ordinanza sindacale n. 234 del 17.10.2000, procedeva allo sgombero dei predetti immobili in vista della restituzione all’ente proprietario.
Da tale situazione derivavano ritardi nella stipulazione del contratto, nonostante la Edil Capis s.a.s. avesse ripetutamente inviato solleciti in tal senso.
Nel 2001, il Comune di Capua, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.7.2001 decideva di esercitare il diritto di prelazione asserendo di non avervi potuto procedere in precedenza a causa della generica indicazione dei beni e per l’assenza di riferimenti catastali; inoltre, l’Amministrazione chiedeva alla CONSAP s.p.a. di sospendere la fase di stipulazione con la Edil Capis s.a.s., che, dal canto suo, continuava invece a sollecitarne la definizione.
All’ennesima diffida del 23.9.2003 la CONSAP s.p.a. comunicava che l’Avvocatura Generale dello Stato, espressamente interpellata, aveva ritenuto che in beni in questione dovessero essere attribuiti al Comune di Capua, previa rivalutazione del prezzo con decorrenza dalla data di aggiudicazione.
In seguito, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 54 del 23.12.2003, riassumendo le vicende fino a quel momento accadute, deliberava di confermare le precedente deliberazione n. 26 del 23.7.2001, nel senso di voler esercitare il diritto di prelazione all’acquisto.
Avverso tale deliberazione proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Edil Capis s.a.s. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
La ricorrente contestava la tardività di entrambe le deliberazioni consiliari con cui era stato esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Capua, oltre alla insufficiente motivazione di queste, anche con riferimento ad un comportamento di sostanziale inerzia serbato quanto alla liberazione degli immobili dagli occupanti abusivi.
Si costitutiva in giudizio il Comune di Capua che, oltre ad esporre difese nel merito della controversia, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere, oltre che per mancata lesività della deliberazione impugnata, qualificabile come atto meramente confermativo della precedente deliberazione consiliare del 2001, non costituente oggetto di impugnazione, con cui effettivamente era stato esercitato il diritto di prelazione.
Alla camera di consiglio del 9.6.2004, con ordinanza n. 3325/2004, il Tribunale respingeva la domanda cautelare.
In seguito, la società ricorrente impugnava con motivi aggiunti di ricorso la nota della CONSAP s.p.a. n. 04/011814 del 15.6.2004 con cui le veniva comunicato che l’offerta formulata non era risultata vincente, contestandone l’incongruità della motivazione nonché l’illegittimità derivata rispetto ai vizi dedotti con il ricorso introduttivo.
All’udienza di discussione del 25.5.2005, in vista della quale l’Amministrazione resistente depositava una memoria conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La società Edil Capis di Giovanni Terrazzo e C. s.a.s. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Capua n. 54 del 23.12.2003 con cui l’ente ha esercitato il diritto di prelazione sull’acquisto dei beni immobili definiti come “spianata Andreozzi” e “scuderia Olivares” siti nel suo territorio ed oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa; la ricorrente ha altresì impugnato con motivi aggiunti la nota n. 04/011814 del 15.6.2004 con cui la CONSAP s.p.a. le aveva comunicato che la sua offerta formulata in occasione dell’asta per la vendita dei suddetti beni non era risultata vincente.
Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune resistente secondo cui, una volta scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, viene meno il relativo potere in capo all’Amministrazione, per cui un’eventuale tardiva manifestazione di volontà in tal senso non potrebbe assumere in alcun modo natura provvedimentale, riducendosi piuttosto alla stregua di un mero comportamento, con conseguente configurabilità di posizioni di diritto soggettivo e giurisdizione dell’A.G.O.
Osserva il Collegio che in realtà il potere autoritativo di cui si tratta sussiste in capo non al Comune bensì alla Consap s.p.a. e si è concretizzato nel diniego di trasferimento del bene in favore della società ricorrente e seguito dell’esercizio della prelazione da parte del Comune medesimo, con conseguente sussistenza di situazioni di interesse legittimo la cui conoscenza rientra nella giurisdizione di questo Tribunale.
Occorre ora affrontare l’altra eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso in quanto l’impugnata deliberazione n. 54 del 23.12.2003 costituisce atto meramente confermativo rispetto alla precedente deliberazione n. 26 del 23.7.2001, della quale, in assenza di qualsiasi nuova valutazione, si limita a reiterare la pregressa volontà di esercitare la prelazione.
Per esaminare compitamente la questione sono necessarie alcune preliminari considerazioni.
L’art. 3, commi 112 e 113 della legge 23.12.1996 n.662 riconosce agli enti locali territoriali il diritto di prelazione sulle alienazioni di determinati beni immobili di proprietà del Ministero della Difesa individuati ed inseriti in un apposito programma di dismissione in vista della ristrutturazione delle Forze Armate; le relative operazioni di alienazione sono affidate ad una società a prevalente capitale pubblico, la CONSAP s.p.a., che deve, tra l’altro, provvedere alla determinazione del valore dei beni da alienare, valutazione successivamente sottoposta al giudizio del competente Ministero; a quest’ultimo, inoltre, compete anche l’approvazione dei singoli contratti una volta conclusi, che può essere negata nel caso in cui il programma negoziale si riveli inadeguato rispetto alle esigenze, anche sopravvenute, della Difesa medesima.
La legge 23.12.1998 n. 448, all’art. 44, ha successivamente disciplinato nuove ipotesi di dismissione di beni appartenenti al Ministero della Difesa, che si rivelino non più utili per esigenze militari, confermando la titolarità di un diritto di prelazione in capo agli enti locali, oltre che alle regioni e stabilendo che il Ministero stesso è tenuto a notificare a questi la determinazione del valore dell'immobile al prezzo di mercato corrente, affinché il diritto di prelazione possa essere esercitato entro tre mesi dalla notificazione. In mancanza di notificazione i comuni e le province hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
Il sesto comma dell’art. 44 prevede inoltre che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997, beni tra i quali rientrano anche quelli oggetto del presente giudizio.
Anche a voler ritenere che tale ultima disposizione non consenta un’applicazione diretta del procedimento in materia di prelazione stabilito dalla legge n. 448/98 alle ipotesi previste dalla legge n. 662/96, deve ritenersi che, in linea di principio, il diritto di prelazione può essere validamente esercitato solo in presenza di tre essenziali condizioni e segnatamente l’identificazione dei beni oggetto dell’istituto, la determinazione del prezzo di acquisto, nonché la tempestiva manifestazione dell’intenzione di acquistare da parte del prelazionario.
Mentre tale ultimo requisito trova la propria giustificazione in esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di rapida definizione delle transazioni commerciali legate a vicende traslative di diritti su beni immobili, i primi due aspetti assumono invece rilevanza affinché il prelazionario assuma piena conoscenza della portata dell’acquisto che va a realizzare attraverso l’esercizio della prelazione.
In tal senso, la funzione della denuntiatio assume ancora maggiore rilievo nei casi in cui il diritto di prelazione sia attribuito ad un soggetto pubblico la cui azione, sia sotto il profilo della legittimità che della congruità, deve essere ispirato a principi di imparzialità e buon andamento, oltre che di trasparenza che ne impongono anche un controllo dall’esterno; ne consegue che solo ove il soggetto pubblico prelazionario sia stato posto nelle condizioni di conoscere gli elementi fondamentali dell’acquisto, sarà possibile configurare una legittima operatività dell’istituto.
Ne consegue che, anche in mancanza di un’espressa disciplina, sarà pur sempre necessario che l’ente prelazionario venga preventivamente reso edotto circa la natura e l’entità del bene da acquistare, oltre che del relativo prezzo, elementi questi condizionanti la sua scelta di esercitare o meno la facoltà concessa dalla legge.
Pertanto, la decorrenza del termine – legale, convenzionale o stabilito d’autorità- di decadenza per l’esercizio della prelazione avrà inizio dal momento in cui l’ente titolare del diritto abbia acquisito piena ed effettiva conoscenza di tali elementi attraverso la denuntiatio.
Orbene, non vi è dubbio che la comunicazione della CONSAP s.p.a. del 17.5.1999 già conteneva tutti i necessari elementi di conoscenza affinché l’ente potesse adeguatamente valutare la convenienza dell’operazione e cioè l’indicazione dei beni ed il loro prezzo di acquisto; rispetto a tale comunicazione la deliberazione n. 26 del 23.7.2001 è manifestamente tardiva ed a maggior ragione deve ritenersi tale anche la successiva deliberazione n. 54 del 23.12.2003 che del resto ha natura meramente confermativa della precedente; né valga in senso contrario obiettare che il prezzo di acquisto fosse di importo diverso, atteso che il suo incremento rispetto al valore originario, pari a 770 milioni ossia il prezzo di aggiudicazione, si risolveva unicamente nell’adeguamento ai parametri ISTAT.
Consegue da tutto ciò che l’atto con cui la CONSAP s.p.a. ha comunicato al ricorrente che la sua offerta non era risultata vincente – ossia la nota del 15.6.2004, impugnata con motivi aggiunti – atto che deve ritenersi conclusivo del procedimento e quindi lesivo, è illegittimo per non aver tenuto conto dei principi menzionati.
Il ricorso pertanto va accolto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Capua al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €2.000,00 Duemila/00), con compensazione nei confronti della CONSAP s.p.a.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25.5.2005 dai Magistrati

 

Giancarlo Coraggio - Presidente
Luigi Domenico Nappi - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore


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