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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 11 agosto 2005
n. 10701
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo
Edil Capis (Avv. Nicola Salvi) c. Comune di Capua (Avv.
Vincenzo Mirra) |
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1. Diritto prelazione del Comune su immobili
oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa
– Condizioni per l’esercizio – Fattispecie.
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2. Diritto prelazione del Comune su immobili
oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa
– Decorrenza del termie legale per l’esercizio della prelazione
– Fattispecie.
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1. In tema di diritto di prelazione del Comune
su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero
della Difesa, il diritto di prelazione può essere validamente
esercitato solo in presenza di tre essenziali condizioni
e segnatamente l’identificazione dei beni oggetto dell’istituto,
la determinazione del prezzo di acquisto, nonché la tempestiva
manifestazione dell’intenzione di acquistare da parte del
prelazionario.
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2. In tema di diritto di prelazione del Comune
su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero
della Difesa, anche in mancanza di un’espressa disciplina
di legge, è sempre necessario che l’ente prelazionario venga
preventivamente reso edotto circa la natura e l’entità del
bene da acquistare, oltre che del relativo prezzo, elementi
questi condizionanti la sua scelta di esercitare o meno
la facoltà concessa dalla legge. Pertanto, la decorrenza
del termine – legale, convenzionale o stabilito d’autorità-
di decadenza per l’esercizio della prelazione avrà inizio
dal momento in cui l’ente titolare del diritto abbia acquisito
piena ed effettiva conoscenza di tali elementi attraverso
la denuntiatio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6736/04 R.G. proposto da
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Edil Capis di Giovanni Verrazzo &
C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Salvi ed elettivamente
domiciliata in Napoli, via Andrea d’Isernia n.16, presso
lo studio dell’Avvocato Nicola Salvi;
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contro
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Comune di Capua in persona del Sindaco
p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Mirra
ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Giordano Bruno
n. 156, presso lo studio dell’Avvocato Ettore Ferrante;
nonché contro
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CON.S.A.P. – Concessionaria servizi assicurativi
pubblici s.p.a. in persona del legale rappresentante
p.t. non costituita in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione
della deliberazione n. 54 del 23.12.2003 del Consiglio Comunale
di Capua, non comunicata alla ricorrente, e di tutti gli
atti e provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti
alla predetta delibera, con la quale il Comune di Capua
deliberava di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto
del complesso immobiliare riportato al N.C.T. del Comune
di Capua alla partita n. 1306, foglio 52/5, particelle 577
e 579, costituito da un’area scoperta di complessivi mq
9.600, denominata “spianata Andreozzi” e di un capannone
sulla predetta area insistente denominato “scuderia Olivares”
di circa mq. 772, costituito da un unico piano di circa
mt. 6 di altezza, diviso in due unità con accessi indipendenti.
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nonché, mediante motivi aggiunti, per l’annullamento,
previa sospensione
a) della nota CONSAP n. prot. 04/011814 del 15.6.2004 con
cui si comunicava alla ricorrente che in relazione alla
vendita dei beni de quibus la sua offerta non era risultata
vincente;
b) della nota CONSAP del 9.10.2003 richiamata da quella
impugnata al capo che precede.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Capua;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 25.5.2005 gli Avvocati
di cui verbale di udienza;
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FATTO
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A seguito di asta pubblica indetta dalla
CONSAP s.p.a., la società Edil Capis s.a.s. risultava miglior
offerente per l’acquisto di alcuni beni di proprietà del
Ministero della Difesa e segnatamente della “spianata Andreozzi”
e della “scuderia Olivares” siti nel territorio del Comune
di Capua; il prezzo offerto era pari a settecentosettanta
milioni di lire.
La CONSAP s.p.a., che della gara aveva già inviato comunicazione,
con nota n. 9865 del 17.5.1999 invitava il Comune di Capua,
la Regione Campania e la Provincia di Caserta a far conoscere
l’eventuale loro intenzione di esercitare il diritto di
prelazione sull’acquisto entro il termine perentorio di
sessanta giorni; trascorso inutilmente tale periodo, con
nota n. 670634 del 29.7.1999 la CONSAP s.p.a. informava
i suddetti enti che i beni sarebbero stati venduti all’acquirente
che aveva presentato la migliore offerta in sede di asta.
Infatti, la CONSAP s.p.a., con nota n. 19448 del 4.8.1999,
inviava alla Edil Capis s.a.s. la minuta del contratto,
rappresentando che nessuno tra gli enti interpellati aveva
esercitato il diritto di prelazione.
Avendo la società acquirente evidenziato di avere presentato
la propria offerta con riferimento a beni che fossero liberi
da cose e persone ed essendo invece quelli oggetto di compravendita
allo stato occupati da terzi, invitava la CONSAP s.p.a.
a provvedere al relativo sgombero; pertanto, su espressa
richiesta della Direzione del Genio Militare -Sezione Demanio,
il Comune di Capua, che li deteneva in consegna provvisoria,
con l’ordinanza sindacale n. 234 del 17.10.2000, procedeva
allo sgombero dei predetti immobili in vista della restituzione
all’ente proprietario.
Da tale situazione derivavano ritardi nella stipulazione
del contratto, nonostante la Edil Capis s.a.s. avesse ripetutamente
inviato solleciti in tal senso.
Nel 2001, il Comune di Capua, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 23.7.2001 decideva di esercitare il diritto
di prelazione asserendo di non avervi potuto procedere in
precedenza a causa della generica indicazione dei beni e
per l’assenza di riferimenti catastali; inoltre, l’Amministrazione
chiedeva alla CONSAP s.p.a. di sospendere la fase di stipulazione
con la Edil Capis s.a.s., che, dal canto suo, continuava
invece a sollecitarne la definizione.
All’ennesima diffida del 23.9.2003 la CONSAP s.p.a. comunicava
che l’Avvocatura Generale dello Stato, espressamente interpellata,
aveva ritenuto che in beni in questione dovessero essere
attribuiti al Comune di Capua, previa rivalutazione del
prezzo con decorrenza dalla data di aggiudicazione.
In seguito, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.
54 del 23.12.2003, riassumendo le vicende fino a quel momento
accadute, deliberava di confermare le precedente deliberazione
n. 26 del 23.7.2001, nel senso di voler esercitare il diritto
di prelazione all’acquisto.
Avverso tale deliberazione proponeva ricorso a questo Tribunale
Amministrativo Regionale la Edil Capis s.a.s. chiedendone
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
La ricorrente contestava la tardività di entrambe le deliberazioni
consiliari con cui era stato esercitato il diritto di prelazione
da parte del Comune di Capua, oltre alla insufficiente motivazione
di queste, anche con riferimento ad un comportamento di
sostanziale inerzia serbato quanto alla liberazione degli
immobili dagli occupanti abusivi.
Si costitutiva in giudizio il Comune di Capua che, oltre
ad esporre difese nel merito della controversia, eccepiva
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, per carenza di interesse e di
legittimazione a ricorrere, oltre che per mancata lesività
della deliberazione impugnata, qualificabile come atto meramente
confermativo della precedente deliberazione consiliare del
2001, non costituente oggetto di impugnazione, con cui effettivamente
era stato esercitato il diritto di prelazione.
Alla camera di consiglio del 9.6.2004, con ordinanza n.
3325/2004, il Tribunale respingeva la domanda cautelare.
In seguito, la società ricorrente impugnava con motivi aggiunti
di ricorso la nota della CONSAP s.p.a. n. 04/011814 del
15.6.2004 con cui le veniva comunicato che l’offerta formulata
non era risultata vincente, contestandone l’incongruità
della motivazione nonché l’illegittimità derivata rispetto
ai vizi dedotti con il ricorso introduttivo.
All’udienza di discussione del 25.5.2005, in vista della
quale l’Amministrazione resistente depositava una memoria
conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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La società Edil Capis di Giovanni Terrazzo
e C. s.a.s. ha impugnato la deliberazione del Consiglio
Comunale di Capua n. 54 del 23.12.2003 con cui l’ente ha
esercitato il diritto di prelazione sull’acquisto dei beni
immobili definiti come “spianata Andreozzi” e “scuderia
Olivares” siti nel suo territorio ed oggetto di dismissione
da parte del Ministero della Difesa; la ricorrente ha altresì
impugnato con motivi aggiunti la nota n. 04/011814 del 15.6.2004
con cui la CONSAP s.p.a. le aveva comunicato che la sua
offerta formulata in occasione dell’asta per la vendita
dei suddetti beni non era risultata vincente.
Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal
Comune resistente secondo cui, una volta scaduto il termine
per l’esercizio del diritto di prelazione, viene meno il
relativo potere in capo all’Amministrazione, per cui un’eventuale
tardiva manifestazione di volontà in tal senso non potrebbe
assumere in alcun modo natura provvedimentale, riducendosi
piuttosto alla stregua di un mero comportamento, con conseguente
configurabilità di posizioni di diritto soggettivo e giurisdizione
dell’A.G.O.
Osserva il Collegio che in realtà il potere autoritativo
di cui si tratta sussiste in capo non al Comune bensì alla
Consap s.p.a. e si è concretizzato nel diniego di trasferimento
del bene in favore della società ricorrente e seguito dell’esercizio
della prelazione da parte del Comune medesimo, con conseguente
sussistenza di situazioni di interesse legittimo la cui
conoscenza rientra nella giurisdizione di questo Tribunale.
Occorre ora affrontare l’altra eccezione sollevata dalla
difesa dell’Amministrazione che ha dedotto l’inammissibilità
del ricorso in quanto l’impugnata deliberazione n. 54 del
23.12.2003 costituisce atto meramente confermativo rispetto
alla precedente deliberazione n. 26 del 23.7.2001, della
quale, in assenza di qualsiasi nuova valutazione, si limita
a reiterare la pregressa volontà di esercitare la prelazione.
Per esaminare compitamente la questione sono necessarie
alcune preliminari considerazioni.
L’art. 3, commi 112 e 113 della legge 23.12.1996 n.662 riconosce
agli enti locali territoriali il diritto di prelazione sulle
alienazioni di determinati beni immobili di proprietà del
Ministero della Difesa individuati ed inseriti in un apposito
programma di dismissione in vista della ristrutturazione
delle Forze Armate; le relative operazioni di alienazione
sono affidate ad una società a prevalente capitale pubblico,
la CONSAP s.p.a., che deve, tra l’altro, provvedere alla
determinazione del valore dei beni da alienare, valutazione
successivamente sottoposta al giudizio del competente Ministero;
a quest’ultimo, inoltre, compete anche l’approvazione dei
singoli contratti una volta conclusi, che può essere negata
nel caso in cui il programma negoziale si riveli inadeguato
rispetto alle esigenze, anche sopravvenute, della Difesa
medesima.
La legge 23.12.1998 n. 448, all’art. 44, ha successivamente
disciplinato nuove ipotesi di dismissione di beni appartenenti
al Ministero della Difesa, che si rivelino non più utili
per esigenze militari, confermando la titolarità di un diritto
di prelazione in capo agli enti locali, oltre che alle regioni
e stabilendo che il Ministero stesso è tenuto a notificare
a questi la determinazione del valore dell'immobile al prezzo
di mercato corrente, affinché il diritto di prelazione possa
essere esercitato entro tre mesi dalla notificazione. In
mancanza di notificazione i comuni e le province hanno diritto
di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa.
Il sesto comma dell’art. 44 prevede inoltre che le disposizioni
di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento
alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre
1997, beni tra i quali rientrano anche quelli oggetto del
presente giudizio.
Anche a voler ritenere che tale ultima disposizione non
consenta un’applicazione diretta del procedimento in materia
di prelazione stabilito dalla legge n. 448/98 alle ipotesi
previste dalla legge n. 662/96, deve ritenersi che, in linea
di principio, il diritto di prelazione può essere validamente
esercitato solo in presenza di tre essenziali condizioni
e segnatamente l’identificazione dei beni oggetto dell’istituto,
la determinazione del prezzo di acquisto, nonché la tempestiva
manifestazione dell’intenzione di acquistare da parte del
prelazionario.
Mentre tale ultimo requisito trova la propria giustificazione
in esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di
rapida definizione delle transazioni commerciali legate
a vicende traslative di diritti su beni immobili, i primi
due aspetti assumono invece rilevanza affinché il prelazionario
assuma piena conoscenza della portata dell’acquisto che
va a realizzare attraverso l’esercizio della prelazione.
In tal senso, la funzione della denuntiatio assume ancora
maggiore rilievo nei casi in cui il diritto di prelazione
sia attribuito ad un soggetto pubblico la cui azione, sia
sotto il profilo della legittimità che della congruità,
deve essere ispirato a principi di imparzialità e buon andamento,
oltre che di trasparenza che ne impongono anche un controllo
dall’esterno; ne consegue che solo ove il soggetto pubblico
prelazionario sia stato posto nelle condizioni di conoscere
gli elementi fondamentali dell’acquisto, sarà possibile
configurare una legittima operatività dell’istituto.
Ne consegue che, anche in mancanza di un’espressa disciplina,
sarà pur sempre necessario che l’ente prelazionario venga
preventivamente reso edotto circa la natura e l’entità del
bene da acquistare, oltre che del relativo prezzo, elementi
questi condizionanti la sua scelta di esercitare o meno
la facoltà concessa dalla legge.
Pertanto, la decorrenza del termine – legale, convenzionale
o stabilito d’autorità- di decadenza per l’esercizio della
prelazione avrà inizio dal momento in cui l’ente titolare
del diritto abbia acquisito piena ed effettiva conoscenza
di tali elementi attraverso la denuntiatio.
Orbene, non vi è dubbio che la comunicazione della CONSAP
s.p.a. del 17.5.1999 già conteneva tutti i necessari elementi
di conoscenza affinché l’ente potesse adeguatamente valutare
la convenienza dell’operazione e cioè l’indicazione dei
beni ed il loro prezzo di acquisto; rispetto a tale comunicazione
la deliberazione n. 26 del 23.7.2001 è manifestamente tardiva
ed a maggior ragione deve ritenersi tale anche la successiva
deliberazione n. 54 del 23.12.2003 che del resto ha natura
meramente confermativa della precedente; né valga in senso
contrario obiettare che il prezzo di acquisto fosse di importo
diverso, atteso che il suo incremento rispetto al valore
originario, pari a 770 milioni ossia il prezzo di aggiudicazione,
si risolveva unicamente nell’adeguamento ai parametri ISTAT.
Consegue da tutto ciò che l’atto con cui la CONSAP s.p.a.
ha comunicato al ricorrente che la sua offerta non era risultata
vincente – ossia la nota del 15.6.2004, impugnata con motivi
aggiunti – atto che deve ritenersi conclusivo del procedimento
e quindi lesivo, è illegittimo per non aver tenuto conto
dei principi menzionati.
Il ricorso pertanto va accolto e le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Capua al pagamento delle spese processuali
in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi
€2.000,00 Duemila/00), con compensazione nei confronti della
CONSAP s.p.a.;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 25.5.2005 dai Magistrati
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Giancarlo Coraggio - Presidente
Luigi Domenico Nappi - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore
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