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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 agosto 2005 n. 10695
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo
BIOS s.a.s., in (avv.ti Corrado Diaco e Simona Gambardella) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale)


1. Sanità pubblica – Domanda di accreditamento definitivo con il S.S.N. – Da parte di un soggetto non temporaneamente accreditato con il S.S.N. – Rigetto della domanda sulla base della mancata adozione in sede nazionale dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 – Illegittimità – Sussiste.

 

2. Sanità pubblica – Domanda di accreditamento definitivo con il S.S.N. – Da parte di un soggetto non temporaneamente accreditato con il S.S.N. – Rigetto della domanda sulla base della mancata adozione in sede nazionale dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 – Illegittimità – Ragioni.

 

3. Sanità pubblica - Accreditamento definitivo con il S.S.N. - Inutile decorso del termine di 180 giorni riconosciuto dall’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 all’autorità governativa per l’emanazione dell’atto di indirizzo – Obbligo per le Regioni di procedere in modo autonomo alla definizione dei criteri e dei principi in materia di accreditamento istituzionale – Sussiste.

1. Qualora un operatore sanitario privato, non temporaneamente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, presenti domanda tendente ad ottenere l’accreditamento definitivo con il Servizio Sanitario Nazionale quale nuova struttura già in esercizio, la Regione non può giustificare il diniego di accreditamento sulla base della mancata adozione in sede nazionale dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92.

 

2. Se la previsione di un atto di indirizzo e coordinamento di natura governativa (di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92) costituisce un momento importante nella definizione sistemica dell’accreditamento istituzionale con il S.S.N., la sua funzione di omogeneizzazione non può assumere una rilevanza tale da indurre a ritenere che la sua mancata tempestiva adozione possa configurarsi come un insormontabile ostacolo per l’operatività a livello regionale della nuova disciplina con consequenziale ristagno del regime di accreditamento provvisorio, la cui natura temporanea e limitante sia della attività che del novero delle strutture aspiranti ne auspica invece il più celere superamento.

 

3. L’inutile decorso del termine di 180 giorni riconosciuto dall’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 all’autorità governativa per l’emanazione dell’atto di indirizzo, lungi dal determinare un arresto sine die del regime di accreditamento definitivo con il S.S.N., obbliga le Regioni a procedere senz’altro in modo autonomo alla definizione dei criteri e dei principi in materia di accreditamento istituzionale che, del resto, la stessa normativa nazionale si è premurata analiticamente di individuare; infatti, le esigenze di ulteriore armonizzazione del sistema, che costituiscono l’evidente finalità dell’atto di indirizzo governativo, non possono in alcun modo andare a detrimento della tempestiva attivazione del sistema di accreditamento istituzionale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
1^ Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6954/03 R.G. proposto da

 

BIOS s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Corrado Diaco e Simona Gambardella ed elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Mille n. 40, presso lo studio dell’Avvocato Corrado Diaco;

 

contro

 

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Almerina Bove ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81, presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;

 

per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento di diniego di accreditamento emesso dalla Regione Campania e notificato in data 4.4.2003 alla ricorrente in risposta all’atto di diffida di quest’ultima notificato il 21.2.2003, nonché di ogni eventuale provvedimento successivo e comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio dell’accreditamento per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e delle analisi cliniche giusta autorizzazione di G.R. – Assessorato per l’Igiene e la Sanità – n. 7019 del 2.8.1983.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 13.7.2005 gli Avvocati di cui al verbale di udienza.

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La società BIOS s.a.s, titolare di autorizzazione sanitaria n. 7019 del 2.8.1983 per l’esercizio dell’attività di laboratorio di analisi cliniche, chiedeva in più occasioni alla Regione Campania di ottenere prima la stipula di una convenzione e poi l’accreditamento con il SSN, istanze tuttavia mai riscontrate dall’Amministrazione.
Da ultimo, con atto di diffida e messa in mora del 21.2.2003, la società chiedeva nuovamente alla Regione di accedere al regime di convenzionamento, istanza questa volta espressamente respinta con nota n. 43027/03 del 26.3.2003, in cui si rappresentava che l’ente non poteva procedere all’accreditamento definitivo, né a quello provvisorio, ostandovi la mancata emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’art. 8 della legge 15.3.1997 n. 59.
Avverso detta nota proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società BIOS s.a.s. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Lamentava parte ricorrente che la mancata adozione del citato atto di indirizzo costituiva espresso inadempimento da parte della Regione che, in ogni caso, attesa l’agevole verificabilità di tutti i requisiti necessari, ben avrebbe potuto comunque esaminare e valutare positivamente la sua istanza di accreditamento; inoltre, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 724/94, in applicazione del particolare regime transitorio di provvisorio accreditamento, si sosteneva che anche le strutture non precedentemente convenzionate potessero erogare prestazioni a carico del S.S.N., purchè in possesso dei necessari requisiti.
Alla camera di consiglio del 9.7.2003, con ordinanza n. 3499/03, il Tribunale respingeva la domanda cautelare.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza di discussione del 13.7.2005, in vista della quale venivano depositate memorie conclusionali, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.
L’attuale disciplina normativa in materia di erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture pubbliche e private a carico del S.S.N. introdotto con il D.Lgs,. n.502/92 in sostituzione del precedente regime di convenzionamento, è fondato sul rapporto di accreditamento che, in considerazione anche di specifiche esigenze di sollecita entrata a regime dell’intero sistema, si presenta in tre distinte connotazioni tipologiche; in particolare, si tratta dell’accreditamento temporaneo, previsto dall’art. 6 della L. n. 724/94 e di quello istituzionale o definitivo, cui si affianca una terza fattispecie, definita provvisoria, con effetti anticipatori ed operante già dalla fase di accertamento dei requisiti.
Atteso che la BIOS s.a.s. ha chiesto alla Regione Campania con varie istanze, tra cui figura anche l’atto di diffida e messa in mora del 21.2.2003, una volta l’accreditamento provvisorio, un’altra volta l’accreditamento tout court ed ancora il convenzionamento, è opportuno esaminare il ricorso con riferimento a tutte le tre richiamate categorie di accreditamento.
Va preliminarmente escluso che la ricorrente possa operare in regime di temporaneo accreditamento ai sensi dell’art. 6 della L. n.724/94 e della DGRC n. 377/98, in quanto risulta del tutto sprovvista del necessario pregresso rapporto di convenzionamento pubblico, indispensabile - unitamente al provvedimento autorizzatorio di cui all’art. 193 TULLSS - per poter accedere al nuovo regime transitorio di remunerazione a tariffa, istituito e finalizzato proprio per garantire la prosecuzione dell’attività delle strutture già operanti in regime di assistenza indiretta, nonché per salvaguardare adeguati livelli qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria.
Il centro ricorrente può, dunque, inserirsi nel sistema dell’accreditamento unicamente quale nuova struttura, già in esercizio ma non anche temporaneamente accreditata.
La questione che occorre ora risolvere è se la risposta negativa dalla Regione Campania, che ha motivato il diniego di accreditamento (istituzionale e provvisorio) con la mancata adozione dell’atto governativo di indirizzo di cui all’art. 8 quater del D.lgs. n. 502/92, circostanza che avrebbe impedito l’avvio della fase di accreditamento istituzionale di propria competenza, sia o meno legittima e quindi se sia o meno possibile procedere ad ipotesi specifiche di accreditamento, pur in assenza del predetto atto di indirizzo.
Ritiene il Collegio che, seppur la previsione di un atto di indirizzo e coordinamento di natura governativa (T.A.R. Campania Napoli Sezione I 6.3.2002 n. 1890) costituisca un momento importante nella definizione sistemica dell’accreditamento istituzionale, la sua funzione di omogeneizzazione non può assumere una rilevanza tale da indurre a ritenere che la sua mancata tempestiva adozione possa configurarsi come un insormontabile ostacolo per l’operatività a livello regionale della nuova disciplina con consequenziale ristagno del regime di accreditamento provvisorio, la cui natura temporanea e limitante sia della attività che del novero delle strutture aspiranti ne auspica invece il più celere superamento; s’intende, in altri termini, sostenere che l’inutile decorso del termine di 180 giorni riconosciuto dalla norma all’autorità governativa per l’emanazione dell’atto di indirizzo, lungi dal determinare un arresto sine die, consente, ed anzi obbliga, le Regioni a procedere senz’altro in modo autonomo alla definizione dei criteri e dei principi in materia di accreditamento istituzionale che, del resto, la stessa normativa nazionale si è premurata analiticamente di individuare; infatti, le esigenze di ulteriore armonizzazione del sistema, che costituiscono l’evidente finalità dell’atto di indirizzo governativo, non possono in alcun modo andare a detrimento della tempestiva attivazione del sistema di accreditamento istituzionale.
Riprova dell’assunto è proprio il comportamento assunto dalla Regione Campania che con la D.G.R.C. 29.7.2004 n. 1526 ha dettato i principi e criteri generali di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 in materia di accreditamento istituzionale - che, seppur limitati ai soli settori dell’emodialisi e della riabilitazione ai sensi dell’art. 9 della l.r. 24.12.2003 n. 28, assumono espressamente rilevanza di disciplina generale - senza che tale provvedimento abbia avuto come necessario presupposto la previa adozione di un atto di indirizzo governativo, del resto neppure richiamato nel corpo della delibera medesima.
Da tali considerazioni discende l’illegittimità della nota impugnata, che andrà pertanto annullata, non potendo la Regione Campania giustificare il diniego di accreditamento opposto alla società ricorrente sulla base della mancata adozione in sede nazionale dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92; l’amministrazione dovrà, quindi, nuovamente pronunciarsi sull’istanza della società ricorrente volta all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale.
All’accoglimento segue la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00).

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la nota impugnata;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13.7.2005 dai Magistrati

 

Giancarlo Coraggio - Presidente
Fabio Donadono - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore


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