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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 agosto 2005
n. 10695
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo
BIOS s.a.s., in (avv.ti Corrado Diaco e Simona Gambardella)
c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) |
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1. Sanità pubblica – Domanda di accreditamento
definitivo con il S.S.N. – Da parte di un soggetto non temporaneamente
accreditato con il S.S.N. – Rigetto della domanda sulla
base della mancata adozione in sede nazionale dell’atto
di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater del
D.Lgs. n. 502/92 – Illegittimità – Sussiste.
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2. Sanità pubblica – Domanda di accreditamento
definitivo con il S.S.N. – Da parte di un soggetto non temporaneamente
accreditato con il S.S.N. – Rigetto della domanda sulla
base della mancata adozione in sede nazionale dell’atto
di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater del
D.Lgs. n. 502/92 – Illegittimità – Ragioni.
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3. Sanità pubblica - Accreditamento definitivo
con il S.S.N. - Inutile decorso del termine di 180 giorni
riconosciuto dall’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 all’autorità
governativa per l’emanazione dell’atto di indirizzo – Obbligo
per le Regioni di procedere in modo autonomo alla definizione
dei criteri e dei principi in materia di accreditamento
istituzionale – Sussiste.
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1. Qualora un operatore sanitario privato,
non temporaneamente accreditato con il Servizio Sanitario
Nazionale, presenti domanda tendente ad ottenere l’accreditamento
definitivo con il Servizio Sanitario Nazionale quale nuova
struttura già in esercizio, la Regione non può giustificare
il diniego di accreditamento sulla base della mancata adozione
in sede nazionale dell’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92.
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2. Se la previsione di un atto di indirizzo
e coordinamento di natura governativa (di cui all’art. 8
quater del D.Lgs. n. 502/92) costituisce un momento importante
nella definizione sistemica dell’accreditamento istituzionale
con il S.S.N., la sua funzione di omogeneizzazione non può
assumere una rilevanza tale da indurre a ritenere che la
sua mancata tempestiva adozione possa configurarsi come
un insormontabile ostacolo per l’operatività a livello regionale
della nuova disciplina con consequenziale ristagno del regime
di accreditamento provvisorio, la cui natura temporanea
e limitante sia della attività che del novero delle strutture
aspiranti ne auspica invece il più celere superamento.
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3. L’inutile decorso del termine di 180 giorni
riconosciuto dall’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 all’autorità
governativa per l’emanazione dell’atto di indirizzo, lungi
dal determinare un arresto sine die del regime di accreditamento
definitivo con il S.S.N., obbliga le Regioni a procedere
senz’altro in modo autonomo alla definizione dei criteri
e dei principi in materia di accreditamento istituzionale
che, del resto, la stessa normativa nazionale si è premurata
analiticamente di individuare; infatti, le esigenze di ulteriore
armonizzazione del sistema, che costituiscono l’evidente
finalità dell’atto di indirizzo governativo, non possono
in alcun modo andare a detrimento della tempestiva attivazione
del sistema di accreditamento istituzionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6954/03 R.G. proposto da
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BIOS s.a.s., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati
Corrado Diaco e Simona Gambardella ed elettivamente domiciliata
in Napoli, via dei Mille n. 40, presso lo studio dell’Avvocato
Corrado Diaco;
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contro
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Regione Campania, in persona del Presidente
p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Almerina Bove
ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia
n. 81, presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;
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per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento di diniego di accreditamento emesso dalla
Regione Campania e notificato in data 4.4.2003 alla ricorrente
in risposta all’atto di diffida di quest’ultima notificato
il 21.2.2003, nonché di ogni eventuale provvedimento successivo
e comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto
della ricorrente al rilascio dell’accreditamento per l’effettuazione
degli accertamenti sanitari e delle analisi cliniche giusta
autorizzazione di G.R. – Assessorato per l’Igiene e la Sanità
– n. 7019 del 2.8.1983.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Campania;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 13.7.2005 gli Avvocati di
cui al verbale di udienza.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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La società BIOS s.a.s, titolare di autorizzazione
sanitaria n. 7019 del 2.8.1983 per l’esercizio dell’attività
di laboratorio di analisi cliniche, chiedeva in più occasioni
alla Regione Campania di ottenere prima la stipula di una
convenzione e poi l’accreditamento con il SSN, istanze tuttavia
mai riscontrate dall’Amministrazione.
Da ultimo, con atto di diffida e messa in mora del 21.2.2003,
la società chiedeva nuovamente alla Regione di accedere
al regime di convenzionamento, istanza questa volta espressamente
respinta con nota n. 43027/03 del 26.3.2003, in cui si rappresentava
che l’ente non poteva procedere all’accreditamento definitivo,
né a quello provvisorio, ostandovi la mancata emanazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’art.
8 della legge 15.3.1997 n. 59.
Avverso detta nota proponeva ricorso a questo Tribunale
Amministrativo Regionale la società BIOS s.a.s. chiedendone
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Lamentava parte ricorrente che la mancata adozione del citato
atto di indirizzo costituiva espresso inadempimento da parte
della Regione che, in ogni caso, attesa l’agevole verificabilità
di tutti i requisiti necessari, ben avrebbe potuto comunque
esaminare e valutare positivamente la sua istanza di accreditamento;
inoltre, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 724/94, in
applicazione del particolare regime transitorio di provvisorio
accreditamento, si sosteneva che anche le strutture non
precedentemente convenzionate potessero erogare prestazioni
a carico del S.S.N., purchè in possesso dei necessari requisiti.
Alla camera di consiglio del 9.7.2003, con ordinanza n.
3499/03, il Tribunale respingeva la domanda cautelare.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo
per il rigetto del ricorso.
All’udienza di discussione del 13.7.2005, in vista della
quale venivano depositate memorie conclusionali, il Tribunale
tratteneva la causa per la decisione.
L’attuale disciplina normativa in materia di erogazione
di prestazioni sanitarie da parte di strutture pubbliche
e private a carico del S.S.N. introdotto con il D.Lgs,.
n.502/92 in sostituzione del precedente regime di convenzionamento,
è fondato sul rapporto di accreditamento che, in considerazione
anche di specifiche esigenze di sollecita entrata a regime
dell’intero sistema, si presenta in tre distinte connotazioni
tipologiche; in particolare, si tratta dell’accreditamento
temporaneo, previsto dall’art. 6 della L. n. 724/94 e di
quello istituzionale o definitivo, cui si affianca una terza
fattispecie, definita provvisoria, con effetti anticipatori
ed operante già dalla fase di accertamento dei requisiti.
Atteso che la BIOS s.a.s. ha chiesto alla Regione Campania
con varie istanze, tra cui figura anche l’atto di diffida
e messa in mora del 21.2.2003, una volta l’accreditamento
provvisorio, un’altra volta l’accreditamento tout court
ed ancora il convenzionamento, è opportuno esaminare il
ricorso con riferimento a tutte le tre richiamate categorie
di accreditamento.
Va preliminarmente escluso che la ricorrente possa operare
in regime di temporaneo accreditamento ai sensi dell’art.
6 della L. n.724/94 e della DGRC n. 377/98, in quanto risulta
del tutto sprovvista del necessario pregresso rapporto di
convenzionamento pubblico, indispensabile - unitamente al
provvedimento autorizzatorio di cui all’art. 193 TULLSS
- per poter accedere al nuovo regime transitorio di remunerazione
a tariffa, istituito e finalizzato proprio per garantire
la prosecuzione dell’attività delle strutture già operanti
in regime di assistenza indiretta, nonché per salvaguardare
adeguati livelli qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria.
Il centro ricorrente può, dunque, inserirsi nel sistema
dell’accreditamento unicamente quale nuova struttura, già
in esercizio ma non anche temporaneamente accreditata.
La questione che occorre ora risolvere è se la risposta
negativa dalla Regione Campania, che ha motivato il diniego
di accreditamento (istituzionale e provvisorio) con la mancata
adozione dell’atto governativo di indirizzo di cui all’art.
8 quater del D.lgs. n. 502/92, circostanza che avrebbe impedito
l’avvio della fase di accreditamento istituzionale di propria
competenza, sia o meno legittima e quindi se sia o meno
possibile procedere ad ipotesi specifiche di accreditamento,
pur in assenza del predetto atto di indirizzo.
Ritiene il Collegio che, seppur la previsione di un atto
di indirizzo e coordinamento di natura governativa (T.A.R.
Campania Napoli Sezione I 6.3.2002 n. 1890) costituisca
un momento importante nella definizione sistemica dell’accreditamento
istituzionale, la sua funzione di omogeneizzazione non può
assumere una rilevanza tale da indurre a ritenere che la
sua mancata tempestiva adozione possa configurarsi come
un insormontabile ostacolo per l’operatività a livello regionale
della nuova disciplina con consequenziale ristagno del regime
di accreditamento provvisorio, la cui natura temporanea
e limitante sia della attività che del novero delle strutture
aspiranti ne auspica invece il più celere superamento; s’intende,
in altri termini, sostenere che l’inutile decorso del termine
di 180 giorni riconosciuto dalla norma all’autorità governativa
per l’emanazione dell’atto di indirizzo, lungi dal determinare
un arresto sine die, consente, ed anzi obbliga, le Regioni
a procedere senz’altro in modo autonomo alla definizione
dei criteri e dei principi in materia di accreditamento
istituzionale che, del resto, la stessa normativa nazionale
si è premurata analiticamente di individuare; infatti, le
esigenze di ulteriore armonizzazione del sistema, che costituiscono
l’evidente finalità dell’atto di indirizzo governativo,
non possono in alcun modo andare a detrimento della tempestiva
attivazione del sistema di accreditamento istituzionale.
Riprova dell’assunto è proprio il comportamento assunto
dalla Regione Campania che con la D.G.R.C. 29.7.2004 n.
1526 ha dettato i principi e criteri generali di cui all’art.
8 quater del D.Lgs. n. 502/92 in materia di accreditamento
istituzionale - che, seppur limitati ai soli settori dell’emodialisi
e della riabilitazione ai sensi dell’art. 9 della l.r. 24.12.2003
n. 28, assumono espressamente rilevanza di disciplina generale
- senza che tale provvedimento abbia avuto come necessario
presupposto la previa adozione di un atto di indirizzo governativo,
del resto neppure richiamato nel corpo della delibera medesima.
Da tali considerazioni discende l’illegittimità della nota
impugnata, che andrà pertanto annullata, non potendo la
Regione Campania giustificare il diniego di accreditamento
opposto alla società ricorrente sulla base della mancata
adozione in sede nazionale dell’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92; l’amministrazione
dovrà, quindi, nuovamente pronunciarsi sull’istanza della
società ricorrente volta all’ottenimento dell’accreditamento
istituzionale.
All’accoglimento segue la condanna della Regione Campania
al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente,
che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la nota impugnata;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese
processuali in favore della ricorrente che si liquidano
in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 13.7.2005 dai Magistrati
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Giancarlo Coraggio - Presidente
Fabio Donadono - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore
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