Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700
Pres. Coraggio, est. Guarracino
Ricorsi riuniti:
- API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione di Caserta, COFATHEC Servizi, CO.GE.FON. s.a.s., D'ALESSANDRO Costruzioni s.a.s.. D.P.R. Costruzioni s.p.a., Galoppo Raffaele, IMPEC, SOTECO s.r.l., ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l., IDROECO s.r.l., (Avv.ti P. di Martino e L. Adinolfi) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)
- G.O.R.I. s.p.a. (Avv. G. Marone) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)
- Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della Regione Campania) (Avv.ti G. Palma, V. Giuffré e A. Lipani) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)
- SPECCHIO Francesco (Avv. ti L. Tozzi, S. Tozzi e C. V. Giuliano) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)
- Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 della Regione Campania) (Avv.ti F. Roversi Monaco e G. Terracciano) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)


1. Opere pubbliche – Estensione della concessione per la realizzazione di acquedotti – Impugnazione – Interesse al ricorso – Necessità che intervengano prima l'approvazione del progetto e il relativo finanziamento – Non sussiste

 

2. Servizi pubblici – Gestione del servizio idrico integrato in Campania – L. 36/1994 e l.r. Campania 14/1997- Ambiti di competenze delle regioni e degli A.T.O.

 

3. Opere pubbliche – Opere di acquedotto nella Regione Campania - L. 36/1994 e l.r. Campania 14/1997 - Opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell'acqua da altre Regioni – Competenza dei singoli ATO - Sussiste

 

4. Opere pubbliche - Estensione della concessione per la realizzazione di acquedotti – Illegittimità – Procedura ad evidenza pubblica – Occorre – Motivi

1. In tema di estensione della concessione per la realizzazione di acquedotti, le imprese che si dolgono del mancato ricorso alle procedure di evidenza pubblica non abbisognano che intervenga l'approvazione del progetto e del relativo finanziamento da parte del CIPE e dei Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture (secondo quanto previsto dalla Legge c.d. Obiettivo 443/2001) perché possa dirsi leso il loro interesse alla indizione d'una gara.

 

2. Secondo il quadro normativo riguardante la gestione del servizio idrico integrato in Campania, delineato, a livello nazionale, dalla l. 36/1994 (1), ed attuato, nella Regione Campania, dalla l.r. 14/1997 (secondo cui sono i Comuni e le Province di ciascun Ambito territoriale ottimale, c.d. A.T.O., ad organizzare il servizio idrico integrato e a provvedere alla sua gestione nelle forme previste ora dal Titolo V d.lgs. 267/00), agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione del programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante il piano finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza con gli strumenti pianificatori nella materia delle risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13 l.r. 14/97), mentre restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97).

 

3. Alla stregua della normativa ex l. 36/1994 e l.r. Campania 14/1997, le opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell'acqua da altre Regioni non appartengono alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli ATO.

 

4. I lavori relativi alle infrastrutture inserite tra le opere di preminente interesse nazionale non possono essere affidati al concessionario dell’infrastruttura stessa mediante la estensione dell’oggetto della concessione e l’adeguamento del relativo atto convenzionale, occorrendo, all’uopo, le dovute procedure ad evidenza pubblica. La disciplina introdotta con la legge obiettivo e il successivo decreto delegato concerne, infatti, le sole procedure di aggiudicazione e non intende incidere sul piano della competenza all’aggiudicazione, come può evincersi dall’art. 1, comma 7, lett. g), del d.lgs. 190/02(2).

 

----------------

 

(1)In particolare la l. 36 del 94, che costituisce normativa di carattere generale diretta a fissare principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 l. 36 del 94), disciplina la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di ambiti territoriali ottimali costituiti dal territorio di più Comuni o Province e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un 'servizio idrico integrato' da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.

 

(2) In base al quale, ai fini del decreto, soggetti aggiudicatori sono “le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione I

 

composto dai signori magistrati: Giancarlo Coraggio Presidente; Luigi Domenico Nappi Consigliere; Francesco Guarracino Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti

 

- n. 4598/04 e successivi motivi aggiunti, proposto da

 

API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione di Caserta, COFATHEC Servizi, CO.GE.FON. s.a.s., D'ALESSANDRO Costruzioni s.a.s.. D.P.R. Costruzioni s.p.a., Galoppo Raffaele, IMPEC, SOTECO s.r.l., ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l., IDROECO s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo di Martino e Luigi Adinolfi, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 180;

 

- n. 5132/04 e successivi motivi aggiunti, proposto da

 

G.O.R.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

 

- n. 5487/04 e successivi motivi aggiunti, proposto

 

dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della Regione Campania), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dai proff. avv. Giuseppe Palma e Vincenzo Giuffré e dall'avv. Alessandro Lipani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47;

 

- n. 5763/04 e successivi motivi aggiunti, proposto dal

 

sig. SPECCHIO Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi, Silvano Tozzi e Corrado V. Giuliano, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Napoli, via Toledo n. 323;

 

- n. 10070/04 e successivi motivi aggiunti, proposto

 

dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 della Regione Campania), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai proff. avv. Fabio Roversi Monaco e Gennaro Terracciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Terracciano in Napoli, al Viale Gramsci n. 19

 

CONTRO

 

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Baroni e Guido Maria Talarico dell'Avvocatura regionale, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81;

 

e nei confronti di

 

- ENIACQUA CAMPANIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Contieri, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 7;

 

- SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Stefano Vinti, Pierfrancesco Palatucci e Corrado Diaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via dei Mille n. 40;

 

- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio.

 

- SCALA Antonio, interventore ad adiuvandum, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi e Silvano Tozzi, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Napoli, via Toledo n. 323;

 

per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4598/04:
- della delibera di Giunta Regionale n. 3913 del 31.12.2003, avente ad oggetto "Approvazione proposta di realizzazione degli interventi in materia di acquedotti regionali di cui alla L. 433/01";
- della delibera CIPE del 22.12.2001;
- della nota della Regione Campania del 22.2.2002, con cui l'Eniacqua Campania è stata invitata a predisporre un aggiornamento del Programma Generale del 1° ottobre 1999;
- della nota dell'Eniacqua Campania del 28.6.2002 di interesse all'estensione della concessione in essere;
- della nota della Presidenza della Giunta Regionale della Campania del 24.7.2002 di invito all'Eniacqua Campania a fornire chiarimenti e riferimenti normativi per l'estensione della concessione già in essere;
- della nota dell'Eniacqua Campania del 9.9.2002, con la quale sono stati forniti i riferimenti legislativi del caso;
- della nota dell'Eniacqua Campania del 5.3.2003 di invio di due pareri legali;
- della Convenzione Sogesid del 26.2.2003, sottoscritta per l'espletamento di attività di assistenza nell'ambito della L. 443/01;
- della Relazione Sogesid allegata alla delibera di G.R. n. 3913/03, impugnata in via principale;
- della delibera di Giunta Regionale n. 2512 del 30.12.2004, con cui è stata approvata la relazione conclusiva redatta dalla Commissione di esperti in data 27.12.2004 e la bozza di convenzione da stipularsi con l'Eniacqua Campania s.p.a.;

 

quanto al ricorso n. 5132/04:
- della delibera di Giunta Regionale del 31.12.2003 n. 3913 che estende la concessione di Eniacqua Campania s.p.a. all'insieme degli acquedotti regionali ex Casmez;
- per quanto possa occorrere, di tutti i provvedimenti ed atti nella delibera richiamati, ed in particolare della delibera di G.R. del 30.12.2002, n. 6428
- della delibera di G.R. del 30.12.2004, n. 2512, di approvazione della relazione conclusiva della commissione di esperti e della bozza di convenzione da sottoscrivere con Eniacqua Campania s.p.a.;
- del D.P.R.G.C. del 27.7.2004 n. 446;

 

quanto al ricorso n. 5487/04:
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3913 del 31.12.03 e dei relativi allegati;
- se e per quanto occorra, della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 6426 del 30.12.02;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le note della Regione Campania del 22.2.02 e del 24.7.02, le note di Eniacqua Campania del 28.6.02, del 9.9.02 e del 5.3.03, la convenzione sottoscritta dalla regione e dalla SOGESID del 26.2.03, la relazione SOGESID del luglio 2003;
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2512 del 30.12.04 e dei relativi allegati;
- se e per quanto occorra, del D.P.G.R.C. n. 446 del 27.7.04;

 

quanto al ricorso n. 5763/04:
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 3913 del 31.12.03;
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 669 del 18.2.03, di approvazione dell'intesa istituzionale di programma per l'attuazione del ciclo integrato delle acque e di affidamento alla società SOGESID s.p.a. dell'attività di assistenza tecnica alla Regione Campania per la pianificazione degli interventi da attuare nell'ambito della L. 443/2001;
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 6426 del 30.12.2002 di delimitazione delle infrastrutture interregionali e di interesse regionale e di verifica di coerenza ai sensi dell'art. 8 LRC 14/97 del Programma degli interventi elaborati dall'Ente d'Ambito n. 2 Napoli Volturno (presa d'atto);
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 6419 del 30.12.2002 di approvazione dello schema di accordo di programma quadro per la attuazione del ciclo integrato delle acque;
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n 2512 del 30.12.2004;
- ove e per quanto occorra, del D.P.G.R.C. n. 446 del 27.7.04;

 

quanto al ricorso n. 10070/04:
- della delibera della G.R. della Campania n. 3913 del 31.12.03;
- della nota prot. n. 1509/SP del 16.4.2004 dell'Assessore per le Politiche Territoriali e Ambiente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le note della Regione Campania del 22.2.02 e del 24.7.02, le note di Eniacqua Campania del 28.6.02, del 9.9.02 e del 5.3.03, la convenzione sottoscritta dalla regione e dalla SOGESID del 26.2.03, la relazione SOGESID del luglio 2003;
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2512 del 30.12.04;
- del verbale di riunione del 27.12.2004 della Commissione di esperti, con cui è stata approvata la relazione conclusiva dei lavori e lo schema della stipulanda convenzione tra la Regione Campania e la concessionaria Eniacqua Campania s.p.a.;
- della relazione conclusiva redatta dalla Commissione di esperti;
- dello schema della stipulanda convenzione tra la Regione Campania e la concessionaria Eniacqua Campania s.p.a.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali precedenti della Commissione di esperti.

 

Visti i ricorso ed i successivi motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di rinuncia al ricorso da parte dell'ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l. e della IDROECO s.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell'Eniacqua Campania s.p.a. e della Sogesid s.p.a.;
Visto l'atto di intervento del sig. Scala Antonio nel ricorso RG 5763/04, nonché l'atto di intervento dei sigg. Specchio Francesco e Scala Antonio nel ricorso RG 5487/04;
Vista l'ordinanza del 13 ottobre 2004, n. 4841;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. - Con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001 il CIPE, ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo), ha approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse nazionale, comprensivo - nell'ambito del sottosistema dedicato agli interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - di interventi inerenti il sistema idrico della Regione Campania, indicati nell'allegato n. 3 alla delibera.
La Eniacqua Campania S.p.a., società concessionaria della gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale e delle condotte di collegamento agli altri acquedotti in gestione regionale ed affidataria, nell'ambito del rapporto concessorio in essere, anche della pianificazione e progettazione delle opere di ammodernamento del sistema acquedottistico regionale, ha manifestato alla Regione l'interesse alla estensione della concessione alla realizzazione dei nuovi interventi di cui alla predetta delibera del CIPE e alla gestione dell'Acquedotto Campano.
A tal fine, l'Eniacqua ha inviato alla Regione i progetti preliminari relativi alle opere in questione ed il relativo piano economico-finanziario.
La documentazione è stata verificata dalla SOGESID s.p.a., società convenzionata con la Regione Campania per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica per la pianificazione degli interventi da attuare nell'ambito della legge 443/01.
Con delibera del 31 dicembre 2003, n. 3913, la Giunta Regionale ha deliberato la presa d'atto dell'esistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per l'estendimento della concessione dell'Eniacqua Campania s.p.a. all'insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez, ferme le delimitazioni infrastrutturali di cui alla delibera di G.R. n. 6428 del 30.12.02; la delibera ha condizionato l'estendimento al verificarsi delle seguenti circostanze:
- definizione delle interconnessioni tra i piani di ambito ed i progetti inclusi nella legge obiettivo;
- definizione di un nuovo schema convenzionale con Eniacqua Campania, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale all'esito di una fase negoziale condotta da una commissione allo scopo istituita;
- definizione ed adeguamento del grado di elaborazione progettuale e dei relativi termini di consegna;
- positivo accoglimento e finanziamento integrativo ex lege 443/01 della offerta dell'Eniacqua da parte del CIPE e dei Ministeri competenti.
Successivamente, con delibera n. 2512 del 30 dicembre 2004 la Giunta Regionale ha approvato la relazione conclusiva redatta dalla predetta commissione in data 27.12.2004 e la bozza di convenzione da stipularsi con l'Eniacqua Campania s.p.a.

 

2. - Le delibere n. 3913 del 31.12.03 e n. 2512 del 30.12.04 sono state impugnate, insieme agli atti presupposti, dai soggetti indicati in epigrafe, onde ottenerne l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia (salvo che nel caso del ricorso n. 5132/04), con cinque ricorsi e successivi motivi aggiunti, di seguito indicati.

 

2.1. - Con il ricorso n. 4598/04, proposto da API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione di Caserta, COFATHEC Servizi, CO.GE.FON. s.a.s., D'Alessandro Costruzioni s.a.s.. D.P.R. Costruzioni s.p.a., Galoppo Raffaele, IMPEC, SOTECO s.r.l., ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l., IDROECO s.r.l., le ricorrenti lamentano che l'estensione della concessione in favore dell'Eniacqua violerebbe le norme in materia di appalto nei settori esclusi e sostengono che la delibera avrebbe surrettiziamente e illegittimamente esteso l'oggetto della concessione agli acquedotti ex Casmez, non ricompresi nell'originario affidamento.
Prima del deposito del ricorso, le ricorrenti ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l. e IDROECO s.r.l. hanno notificato separati atti di rinunzia al gravame, depositati il 7 aprile 2005.
Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato la delibera n. 2512 del 30 dicembre 2004, con cui la Giunta Regionale ha approvato la relazione conclusiva redatta dalla Commissione di esperti in data 27.12.2004 e la bozza di convenzione da stipularsi con l'Eniacqua Campania s.p.a., deducendone la illegittimità derivata dai vizi degli atti presupposti già impugnati, nonché in relazione alla previsione (contenuta nell'art. 10 della bozza di convenzione) della possibilità di affidare alla predetta società nuovi estendimenti per opere ulteriori, cioè di affidarle nuovi ed ulteriori interventi a trattativa diretta.
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso con memorie, la Regione Campania, l'Eniacqua Campania s.p.a. e la Sogesid s.p.a.

 

2.2. - Col ricorso n. 5132/04, proposto dalla G.O.R.I. s.p.a. (società istituita dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del servizio idrico integrato dell'A.T.O. n. 3), la delibera n. 3913 del 31.12.03 è censurata sotto i seguenti profili:
- la realizzazione delle infrastrutture indicate dal C.I.P.E. non sarebbe di competenza della Regione, spettando agli Enti di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici (art. 12 l.r. 21.5.97, n. 14), quando non si tratti di opere ed interventi per il trasferimento di acqua tra regioni diverse (art. 17 legge 5.1.1994, n. 36); tant'é che la stessa Regione avrebbe preso atto della competenza dell'Ente d'ambito Sarnese Vesuviano alla realizzazione e gestione dell'opera (la delibera impugnata riconoscerebbe che alcuni degli interventi inseriti nella proposta di Eniacqua sono altresì previsti dal piano dell'A.T.O. 3; la funzione programmatoria e gestionale degli enti d'ambito per l'Acquedotto del Sarno sarebbe riconosciuta dalla delibera di G.R. n. 5795 del 28.11.2000);
- la delibera impugnata celerebbe un affidamento a trattativa privata delle opere e della loro gestione, poiché la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di cui alla delibera del C.I.P.E. non facevano parte della concessione rilasciata alla Eniacqua nel 1993;
- la concessione del 1993 andrebbe considerata alla luce dei mutamenti normativi (in particolare, della costituzione dell'Ente di ambito), sicché essa riguarderebbe le sole infrastrutture di competenza regionale;
- l'affidamento a trattativa privata contrasterebbe con la disciplina dettata dal d.lgs. 190/02, in forza del quale la realizzazione di lavori individuati dal C.I.P.E. deve essere affidata mediante esperimento di pubblica gara, né sarebbe giustificato dal regime transitorio (art. 16, comma 6, del d.lgs. 190/02), giacché esso consente l'adeguamento delle convenzioni esistenti e non anche l'ampliamento del contenuto delle stesse;
- all'affidamento de quo non sarebbe applicabile il d.lgs. 158/95, col quale, comunque, si porrebbe in contrasto la delibera impugnata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui il decreto legislativo (art. 13) consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
- vi sarebbe difetto di motivazione in ordine alla scelta di ricorrere alla trattativa privata e di non pubblicare il bando; la rappresentata necessità di attuare una gestione tecnico-unitaria perché ogni intervento effettuato a carico degli acquedotti ex Casmez inciderebbe sull'Acquedotto della Campania Occidentale non riguarderebbe, in ogni caso, l'acquedotto del Sarno;
- l'affidamento alla società Eniacqua Campana di parte del servizio farebbe venir meno il carattere integrato del servizio idrico, violando i principi fondamentali della legge 5.1.94, n. 36, e della legge regionale 21.5.97, n. 14;
- il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato dalla Giunta regionale, anziché dal Consiglio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto regionale;
- la delibera sarebbe viziata da carenza d'istruttoria, in quanto supportata da pareri richiesti da soggetti privati e non dalla Regione e semplicemente allegati alla delibera, ma non recepiti in sede istruttoria.
Si è costituita in giudizio l'Eniacqua Campania s.p.a., eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante la assenza di una lesione attuale degli interessi della ricorrente, e nel merito la infondatezza del gravame.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha successivamente impugnato la delibera di Giunta Regionale del 30.12.2004, n. 2512, sia per vizi derivati che per vizi propri (violazione delle norme in materia di affidamento di concessioni di opere inserite nella legge obiettivo e in materia di affidamento delle concessioni mediante l'istituto del project financing, per mancata indizione della gara; violazione dell'art. 5 del d.lgs. 20.8.2002, n. 190, per aver illegittimamente escluso dal procedimento il gestore del servizio idrico integrato; violazione dell'art. 17 l. 36/94 e dell'art. 14 l.r. n. 14/97, perché non è stato promosso alcun accordo di programma né sono stati sottoscritti accordi tra gli enti d'ambito; violazione dell'art. 11 della l. 36/94 e dell'art. 8 della l.r. 14/97, in quanto l'approvazione degli interventi e il loro affidamento alla Eniacqua sarebbe avvenuto in violazione del piano d'ambito dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, approvato con delib. G.R. del 16.9.04 n. 1724 e senza alcuna verifica con lo stesso; violazione della legge 36/94, della l.r. 14/97 e del D.P.C.M. 4.3.1996 per aver riconosciuto quale corrispettivo della concessione il prezzo dell'acqua, anziché il diritto di gestione delle opere).

 

2.3. - Con il ricorso n. 5487/04, promosso dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della Regione Campania), la delibera n. 3913 del 31.12.03 è stata impugnata per profili analoghi:
- le opere affidate alla Eniacqua in parte coinciderebbero con le opere previste nel piano d'ambito dell'A.T.O. n. 3 (ad es., l'adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno), stravolgendo illegittimamente l'attività di pianificazione dell'Ente di Ambito;
- sarebbero state affidate all'Eniacqua Campania opere non rientranti nella competenza regionale: la titolarità regionale sarebbe limitata alle opere di adduzione comportanti il trasferimento di acqua tra regioni diverse (nella specie, l'Acquedotto Campano e l'Acquedotto Campano Occidentale, che provengono da altre Regioni), laddove tutte le opere destinate a trasferire l'acqua a partire dal recapito finale degli acquedotti regionali sino all'utente finale sarebbero infrastrutture degli Ambiti Territoriali Ottimali; nella specie, l'Acquedotto del Sarno è infrastruttura interamente interna all'A.T.O. n. 3;
- non ricorrerebbe l'invocata necessità di attuare una gestione tecnica unitaria delle opere idriche in questione, poiché l'Acquedotto del Sarno è separato e distante rispetto agli acquedotti regionali;
- l'affidamento della gestione delle opere relative all'Acquedotto del Sarno creerebbe una nuova gestione all'interno dell'A.T.O. n. 3, infrangendo il principio della gestione unica, con aggravio del costo del servizio a carico degli utenti finali;
- il coinvolgimento degli Enti d'ambito nella procedura sarebbe del tutto marginale ed insufficiente a sanare l'invasione delle loro competenze;
- l'affidamento all'Eniacqua Campania della gestione degli acquedotti ex Casmez e della realizzazione degli interventi di miglioramento del sistema acquedottistico regionale sarebbe illegittima perché avvenuta senza indire una gara pubblica e senza pubblicazione di bando, pur in difetto dei presupposti di cui all'art. 13 del d.lgs. 158/95, e, in ogni caso, in mancanza di motivazione; non risponderebbe al vero, inoltre, che le opere in questione rientrerebbero nell'oggetto dell'originaria concessione;
- il provvedimento sarebbe stato adottato da organo incompetente, poiché la competenza in materia sarebbe affidata dall'art. 20 dello Statuto al Consiglio regionale.
Costituitasi in giudizio la Regione Campania, con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato anche la ricordata delibera di Giunta Regionale n. 2512 del 30.12.2004, puntualizzando taluni dei motivi di gravame proposti col ricorso introduttivo quali autonomi profili di illegittimità della delibera, nonché censurandola per invalidità derivata.

 

2.4. - Con il ricorso n. 5763/04, il sig. Francesco Specchio, in qualità di membro del Consiglio regionale della Campania, ha a sua volta impugnato la delibera n. 3913 del 31.12.03 per incompetenza della Giunta regionale (sia in relazione ai poteri del Consiglio regionale, sia alle competenze degli Enti d'ambito e a quelle dello Stato ex art. 17, co. 5, legge 36/94) e per violazione dei principi e delle norme che impongono il ricorso a procedure di gara per l'affidamento dei servizi pubblici, nonché la pubblicazione del bando anche nel caso di trattativa privata, al di fuori di ipotesi eccezionali tassativamente previste.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la delibera n. 2512 del 30.12.2004, con censure pressocché analoghe a quelle formulate con i motivi aggiunti proposti dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano nel ricorso 5487/04.
La Regione, costituitasi in giudizio, con successiva memoria difensiva ha eccepito la carenza di interesse ed il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, nonché l'infondatezza del ricorso nel merito.

 

2.5. - Nel giudizio n. 10070/04, incardinato a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 della Regione Campania) avverso la delibera n. 3913 del 31.12.2003 e gli atti presupposti, vengono in esame analoghe censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione all'asserita invasione delle competenze degli Enti di ambito ed in particolare dell'A.T.O. n. 2 e alla inosservanza della normativa sull'evidenza pubblica, nonché alla violazione del principio di leale collaborazione con gli enti locali subregionali e dell'art. 7 della legge 241/90.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la delibera n. 2512 del 30.12.2004, riproponendo e specificando le medesime doglianze già rivolte alla precedente delibera del 2003.

 

3. - L'unica istanza cautelare esaminata e definita con ordinanza è stata quella originariamente proposta nel giudizio n. 10070/04, che è stata respinta con ordinanza del 13 ottobre 2003, n. 4841, con la motivazione che l'atto impugnato (la delibera n. 3913 del 2003) appariva privo di contenuto provvedimentale immediatamente lesivo.
Per quanto concerne le restanti domande cautelari, nelle camere di consiglio fissate per il loro esame se ne è disposto l'abbinamento al merito.

 

4. - Con atto notificato il 5-6 maggio 2005 e depositato il 26 maggio, è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio RG 5763/04 il sig. Antonio Scala, in qualità di membro del Consiglio regionale della Campania.
Lo stesso è successivamente intervenuto ad adiuvandum, insieme al sig. Francesco Specchio, anche nel giudizio RG 5487/04.

 

5. - In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle rispettive ragioni.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

1.- I ricorsi vanno preliminarmente riuniti per essere definiti con unica decisione, essendo rivolti all'impugnazione dei medesimi provvedimenti.

 

2. - E' discussa la legittimità delle delibere della Giunta Regionale n. 3913 del 31 dicembre 2003 e n. 2512 del 30 dicembre 2004, e dei relativi atti presupposti.
Con la prima la Giunta ha deliberato la presa d'atto dell'esistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per l'estendimento della concessione della Eniacqua Campania s.p.a. all'insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez, comprensivo della progettazione e realizzazione degli interventi inerenti il sistema idrico campano di cui al programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse nazionale approvato dal CIPE con delibera del 21.12.2001, ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443.
Con la seconda la Giunta ha approvato la relazione conclusiva redatta da un'apposita commissione nominata per definire con la società Eniacqua un nuovo schema di convenzione, nonché la bozza di convenzione predisposta.

 

3. - Gli interventi individuati dal CIPE ai sensi della c.d. legge obiettivo in relazione al sistema idrico della Regione Campania concernono:
1) l'adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto Campano;
2) il miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'Acquedotto Campano;
3) il completamento dello schema della Campania Occidentale: alimentazione area flegrea e basso Volturno;
4) l'adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno.
La Eniacqua Campania si era offerta di provvedere alla progettazione e realizzazione di tali opere a fronte dell'estendimento della concessione di cui è già in possesso.
La proposta di Eniacqua Campania s.p.a. è riepilogata nella relazione conclusiva della commissione consultiva di esperti (nominata, in attuazione della delib. G.R. n. 3913/03, con D.P.G.R. n. 446 del 27.7.04), che è stata approvata, come si è detto, con la delib. 2512/04.
Essa comprendeva:
- Interventi di ristrutturazione della dorsale principale dell'Acquedotto Campano: più precisamente ristrutturazione della dorsale dalla captazione del Biferno alla vasca di riunione e dalle sorgenti Torano Maretto al serbatoio di San Clemente, nonché ristrutturazione del nodo di San Clemente;
- Interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle ripartitrici principali dell'Acquedotto Campano: più precisamente, ristrutturazione e ammodernamento del sifone San Clemente - Capodimonte, del sifone San Clemente - San Rocco - Santo Stefano, del sifone San Clemente - Cercola; adduttrici per i comuni a nord di Napoli; raddoppio del sifone di collegamento dal Nodo di S.Prisco al Nodo di S.Clemente; captazione e potabilizzazione delle acque derivate dalla traversa di Colle Torcino sul fiume Volturno; campo pozzi di S.Angelo di Alife; completamento dello schema di Cancello e ristrutturazione della centrale di Nola; sistema di protezione catodica della tratta San Prisco - Cupa Sfondata; completamento e adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell'area Flegrea - Domitiana;
- Adeguamento della direttrice principale del Sarno: più precisamente, ristrutturazione della direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno e del nodo di S.Maria la Foce.
Con la delibera n. 3913/03 la Giunta regionale ha deciso di "dare atto ... della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per l'estendimento della concessione del ENIACQUA Campania S.p.A. all'insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez in coerenza con l'offerta formulata dalla predetta Eniacqua per effetto dell'inserimento degli interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dei predetti acquedotti nell'ambito delle opere disciplinate ex L. 443/01 (c.d. Legge Obiettivo), ferma restando la necessità di ricondursi alle delimitazioni infrastrutturali di cui alla delibera regionale n° 6428 del 30/12/02 nei modi e nei tempi più opportuni".
Con la successiva delibera n. 2512/04 cit. è stata approvata la bozza di nuova convenzione con la società Eniacqua elaborata dalla commissione predetta all'esito della fase negoziale con la nominata società, che prevede che il concessionario progetti e realizzi i seguenti interventi (art. 7.1):
a) ristrutturazione della dorsale dell'Acquedotto Campano della captazione del Biferno alla vasca di riunione;
b) ristrutturazione della dorsale dell'Acquedotto Campano delle sorgenti Torano-Maretto al serbatoio di S. Clemente;
c) ristrutturazione del nodo di S. Clemente;
d) ristrutturazione ed ammodernamento del sifone di S. Clemente - Capodimonte;
e) ristrutturazione ed ammodernamento del sifone S. Clemente - S. Rocco - S. Stefano;
f) ristrutturazione ed ammodernamento del sifone San Clemente - Cercola;
g) adduttrici per i comuni a nord di Napoli;
h) captazione e potabilizzazione delle acque derivate dalla traversa di Colle Torcino sul fiume Volturno;
i) campo pozzi di S.Angelo di Alife;
j) completamento dello schema di Cancello e ristrutturazione della centrale di Nola;
k) sistema di protezione catodica della tratta San Prisco - Cupa Sfondata;
l) completamento e adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell'area Flegrea - Domitiana;
m) adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno e del nodo di S.Maria la Foce.

 

4. - Le deliberazioni impugnate sono fatte oggetto, nei cinque ricorsi in esame, di censure che, pur nella diversità delle formulazioni, nelle loro linee essenziali possono essere riassunte nei seguenti fondamentali profili di doglianza.
In primo luogo, è contestata la competenza della Regione Campania.
Si afferma, infatti, che sarebbero state affidate alla Eniacqua Campana opere di adeguamento in relazione a tratti di acquedotto non riconducibili in nessun modo alla competenza regionale, stravolgendo la programmazione di ambito; l'appartenenza delle opere (o di parte di esse) alla competenza degli A.T.O. anzichè della Regione comporterebbe che soggetto aggiudicatore sia non già la Regione, ma l'Ente di ambito interessato.
In secondo luogo, è denunciata la violazione delle disposizioni in base alle quali l'affidamento delle opere in questione richiederebbe lo svolgimento di una previa procedura di gara.
L'obbligo di gara discenderebbe dalla disciplina di settore (art. 20 legge 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97, che richiama l'art. 22 d.lgs. 142/90), dalla c.d. legge obiettivo (art. 1, co. 3, lett. e), legge 443/2001) e dal decreto attuativo della stessa (art. 10, commi 1 e 6, d.lgs. 190/02).
In terzo luogo, si sostiene che non sarebbe stato consentito estendere la concessione già posseduta da Eniacqua Campana, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui ciò è ammesso dall'art. 7, co. 4, del d.lgs. 190/02 (vale a dire le ipotesi consentite dalla dir. 93/97/CEE, elencate nell'art. 13 del d.lgs. 158/95); secondo uno dei ricorrenti, anzi, non si sarebbe trattato neppure di estensione, giacché la concessione originaria non avrebbe previsto la gestione dell'Acquedotto Campano e la realizzazione delle opere di completamento ed adeguamento dello stesso, né, alla luce del contenuto della convenzione de quo, di adeguamento consentito dall'art. 16, co. 6, del d.lgs. 190/02.
In quarto luogo, infine, è asserito che gli atti impugnati sarebbero stati di competenza non della Giunta regionale, ma del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione Campania.

 

5 - Preliminare alla disamina della fondatezza delle predette doglianze è l'esame delle eccezioni in rito sollevate dalla Regione Campania e dalla Eniacqua.

 

5.1. - Sostengono l'Amministrazione regionale e la controinteressata l'inammissibilità dei ricorsi per insussistenza di un pregiudizio attuale, poiché le delibere impugnate sarebbero prive di immediata lesività.
La delibera n. 3913/03, infatti, si sarebbe limitata a prendere atto della sussistenza dei presupposti tecnico amministrativi per l'estendimento della concessione, subordinando la stessa al verificarsi di una serie di condizioni puntualmente elencate; la delibera n. 2512/04, a sua volta, non avrebbe fatto altro che approvare la relazione conclusiva redatta dalla commissione di esperti incaricata della negoziazione con Eniacqua nonché il testo della bozza di convenzione predisposta, così verificando la sussistenza soltanto di alcune delle condizioni cui era subordinato l'affidamento dei lavori e la estensione della convenzione.
In particolare, non si sarebbero ancora verificate talune condizioni e, precisamente, oltre alla definizione e adeguamento del grado di elaborazione progettuale, quelle costituite dall'approvazione del progetto e del relativo finanziamento da parte del CIPE e dei Ministeri competenti (Ambiente ed Infrastrutture) e dalla stipula della convenzione con Eniacqua.
Replicano, nelle rispettive memorie, l'Ente d'Ambito Napoli-Volturno (A.T.O. n. 2) e l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3) che con la delibera n. 2512/04 le statuizioni preannunciate nella delibera n. 3913/03 sarebbero state portate ad attuazione e che, una volta approvata la bozza di convenzione, si sarebbe esaurita l'attività provvedimentale strumentale all'affidamento delle opere e della gestione.

 

5.1.2. - L'eccezione non può trovare accoglimento.
Essa assume che ci si troverebbe in presenza di un provvedimento soggetto a condizione e, come tale, inefficace sino all'integrale avveramento della stessa, ovvero ad un procedimento complesso, ancora in itinere e non ancora concluso dalle delibere impugnate (ad ambedue le costruzioni sembra rifarsi la difesa dell'Eniacqua nelle memorie depositate il 17.6.05).
Nessuna lesione dell'interesse dei ricorrenti si sarebbe pertanto potuta verificare prima che l'affidamento dei lavori e l'estensione della concessione acquistassero efficacia, ovvero in una fase ancora intermedia di un più ampio procedimento, tuttora in corso.
Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero.
Va, brevemente, rilevato che i provvedimenti impugnati costituiscono altrettanti tasselli di una più complessa vicenda finalizzata all'estendimento della concessione Eniacqua anche alla gestione degli acquedotti ex Casmez a fronte della progettazione, realizzazione e parziale finanziamento (mediante project financing) degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento di cui supra, individuati dal CIPE ai sensi della legge obiettivo.
In particolare, con la delibera n. 3913/03 si riconosce la sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per procedere all'estendimento della concessione; mentre con la delibera n. 2512/04 di approvazione della bozza di nuova convenzione e della relativa relazione della commissione di esperti sono definite le condizioni tecnico-economiche dell'estendimento, che erano state rimesse dalla precedente delibera ad una successiva fase negoziale (da condursi in coerenza con gli adempimenti istruttori raccomandati dalla Sogesid).
L'approvazione della bozza di convenzione negoziata con l'Eniacqua esaurisce l'operato giuntale e dà la stura ad una fase prettamente esecutiva rimessa alla competente Area dell'amministrazione regionale, come prevede puntualmente la stessa delibera n. 3913/03 al punto 6 della parte dispositiva, ove si dà "mandato al Settore Regionale del Ciclo Integrato delle Acque di provvedere successivamente all'approvazione dello schema convenzionale, mediante atti monocratici, a tutti i successivi adempimenti necessari al concreto avvio della gestione e realizzazione delle infrastrutture, con particolare riguardo alla Convenzione, al Piano Economico - finanziario e alle procedure istruttorie e approvative da svilupparsi a cura del CIPE e dei Ministeri competenti".
Le due deliberazioni della Giunta regionale, pertanto, esprimono in maniera compiuta e conclusiva la determinazione della Regione di estendere la concessione di Eniacqua nei termini precisati nella bozza di convenzione, frutto d'apposita negoziazione, e come esse consolidano l'interesse pretensivo della concessionaria, così al contempo comprimono i contrapposti interessi degli odierni ricorrenti.
L'intera vicenda configura una fattispecie a formazione progressiva, articolata in una serie di distinti segmenti procedimentali, l'uno presupposto del successivo, che appaiono connotati da autonoma lesività.
Pertanto, le imprese che si dolgono del mancato ricorso alle procedure di evidenza pubblica non abbisognano che intervenga l'approvazione del progetto e del relativo finanziamento da parte del CIPE e dei Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture perché possa dirsi leso il loro interesse alla indizione d'una gara, già vulnerato dalle decisioni della Regione (la situazione non è dissimile da quella che legittima l’impugnazione immediata di un bando di gara); lo stesso deve dirsi per gli Enti di ambito e la società istituita per la gestione del servizio idrico integrato dell'A.T.O. n. 3, in relazione alla lamentata lesione delle loro competenze; ed ancora per i consiglieri regionali, che invocano il riparto di funzioni tra Giunta e Consiglio.
Non può, inoltre, andar sottaciuto che l'attualità dell'interesse degli Enti di ambito si ricollega, altresì, alla esigenza di non incorrere in decadenze in relazione all'assegnazione dei fondi concernenti gli interventi de quibus.
Da ciò il rigetto dell'eccezione.

 

5.2. - Sono state, altresì, sollevate eccezioni di carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva in relazione alla specifica posizione e qualità dei singoli ricorrenti.

 

5.2.1. - Possono essere raggruppate e trattate congiuntamente quelle, di tenore sostanzialmente identico, che, nei giudizi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04, sono volte a sostenere la carenza di interesse a ricorrere, rispettivamente, della GORI s.p.a. e degli Enti di ambito dell'ATO n. 3 e n. 2.
E' stato eccepito, in particolare, che, una volta realizzate le opere, esse sarebbero consegnate in gestione agli Enti di ambito aventi competenza sulle stesse, nel rispetto delle delimitazioni infrastrutturali di cui alla delibera di Giunta regionale del 31.12.02, n. 6426, vale a dire che gli atti impugnati affiderebbero solo l'esecuzione delle opere di ammodernamento, e non anche la gestione di impianti ricadenti nel territorio degli Enti di ambito ricorrenti.
Per tali ragioni, secondo la tesi dell'Amministrazione regionale e della società Eniacqua, i provvedimenti impugnati non recherebbero pregiudizio né alla GORI s.p.a., né agli Enti d'ambito Sarnese Vesuviano e Napoli-Volturno.
Senonché, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Regione avrebbe provveduto ad affidare le predette opere alla società Eniacqua, in quanto rientrerebbe nelle competenze degli Enti di ambito e del gestore unico del servizio idrico dagli stessi individuato la materia degli interventi migliorativi della rete e dei relativi impianti.
L'eccezione si rivela, perciò, infondata, a prescindere dalla questione di merito dell'affidamento o meno alla Eniacqua anche della gestione degli impianti, rispetto alla quale gli Enti di ambito rivendicano comunque di essere i soggetti istituzionalmente deputati ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato nel proprio ambito.
La Regione ha altresì eccepito, sempre al fine di sostenere il difetto di interesse e legittimazione a ricorrere, che le reti acquedottistiche interessate non rientrerebbero nelle competenze degli Enti di ambito, in quanto il sistema degli Ambiti Territoriali Ottimali sarebbe ancora in fase di attuazione, sicché le reti per cui è causa rientrerebbero tuttora nelle infrastrutture a diretta gestione regionale.
Si tratta, tuttavia, di una questione che più propriamente attiene al merito e che perciò appartiene all’esame della fondatezza del ricorso.

 

5.2.2. - Di tenore e contenuto diverso sono le eccezioni che investono i ricorsi RG 4598/04 e RG 5763/04.
Quanto al ricorso RG 4598/04, si è eccepito che le imprese ricorrenti, operando nel diverso settore dei lavori di manutenzione, non avrebbero titolo ed interesse a contestare l'affidamento diretto del servizio di gestione tecnica dell'Acquedotto Campano, e così pure l'A.P.I., che le rappresenta.
Quanto al ricorso RG 5763/04, proposto dal sig. Specchio nella sua qualità di consigliere regionale, se ne è sostenuta l'inammissibilità per carenza di legittimazione e, in un successivo momento, comunque, l'improcedibilità in relazione al fatto che nelle elezioni del 2005 il ricorrente non è stato rieletto alla carica.
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame di tali eccezioni, poiché, come si dirà, i ricorsi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04 sono fondati, sicché il loro accoglimento determina l'improcedibilità degli altri, che hanno ad oggetto i medesimi provvedimenti.

 

6. - Venendo dunque all'esame del merito delle questioni, i ricorsi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04 sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.

 

7. - Il quadro normativo riguardante la gestione del servizio idrico integrato è delineato dalla legge 5.1.1994, n. 36, ed attuato, nella Regione Campania, dalla legge regionale 21.5.1997, n. 14.
La legge n. 36/94, che costituisce normativa di carattere generale diretta a fissare principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 l. 36/94), disciplina la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di ambiti territoriali ottimali costituiti dal territorio di più Comuni o Province e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un "servizio idrico integrato" da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.
La legge prevede che siano i Comuni e le Province di ciascun A.T.O. ad organizzare il servizio idrico integrato e a provvedere alla sua gestione nelle forme previste ora dal Titolo V d.lgs. 267/00 (art. 9 l. 36/94); i rapporti con il soggetto gestore del servizio sono regolati da una convenzione con annesso disciplinare e, salvo che questa non disponga altrimenti, al gestore sono dati in concessione anche opere ed impianti (artt. 11 e 12 l. 36/94).
La legge regionale campana n. 14/97 provvede a dare attuazione alla normativa nazionale delimitando quattro A.T.O. e stabilendo che i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscano un consorzio obbligatorio di funzioni denominato Ente di ambito, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (artt. 2 e 4).
Dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei consorziati sono esercitate dall'Ente medesimo, mentre le gestioni esistenti cessano (con esclusione di quelle di cui agli artt. 9 e 10 della l. 36/94) a far data dalla stipula della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione del programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante il piano finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza con gli strumenti pianificatori nella materia delle risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13 l.r. 14/97).
In questo contesto, restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97).

 

8. - Alla luce di tali premesse, risultano fondate le censure articolate dalla GORI s.p.a., dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della Regione Campania) in relazione alla violazione delle competenze regionali in materia di infrastrutture idriche.
Invero, l'estendimento della concessione di cui alle impugnate delibere abbraccia opere ed interventi che esulano dalla sfera delle infrastrutture di competenza regionale ed appartengono, invece, per la natura infraregionale delle stesse, alla competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori.
Alla stregua della normativa surriferita, infatti, le opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell'acqua da altre Regioni non appartengono alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli ATO.
Nondimeno, alcuni degli interventi oggetto della proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza di nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale concernono, per l'appunto, interventi di competenza dell'ATO n. 3.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne l'analoga censura formulata dall'Ente d'Ambito Napoli - Volturno in relazione alle opere ed agli interventi concernenti l'Ambito territoriale ottimale n. 2 della Regione Campania.
Questa sovrapposizione tra gli interventi programmati dalla Regione e quelli pianificati dagli Enti d'ambito in forza delle proprie competenze risulta dalle stesse delibere impugnate.
Si legge, infatti, nel preambolo della delibera n. 3913/03, sulla scorta dell'istruttoria della SOGESID ad essa allegata, che "alcune tipologie di interventi proposte da Eniacqua Campania, pur coerenti con gli obiettivi di ammodernamento delle infrastrutture idriche, sono allo stato degli atti inserite nel Piano di Investimenti redatto dall'ATO 2 della Campania in corso di istruttoria da parte degli Uffici dell'Assessorato regionale al CIA" e che "alcuni interventi inseriti nella proposta di affidamento integrativo formulata da Eniacqua Campania sono altresì previsti dal summenzionato Piano dell'ATO 2, nonché tra quelli previsti dal Piano dell'ATO 3 della Campania, quali opere prioritarie da eseguirsi sul sistema degli acquedotti regionali deputati all'adduzione primaria e secondaria"; tanto che la stessa delibera richiede la definizione delle interconnessioni tra i piani di ambito e i progetti inclusi nella legge obiettivo, sentiti gli ATO interessati, ed impone altresì che il nuovo schema di convenzione con l'Eniacqua Campana venga elaborato "in coerenza con gli adempimenti istruttori derivanti dalla relazione SOGESID in questa sede allegata e schematicamente richiamata".
A sua volta, la relazione della Commissione di esperti, approvata con la delibera n. 2512/04, riconosce senz'altro che taluni interventi concernono reti di adduzione secondaria (i.e., privi di rilevanza regionale: cfr. pag. 18), e perciò destinati, in ragione dell'area di collocazione e, dunque, del sistema idrico di appartenenza, ad un successivo trasferimento all'Ente di ambito di pertinenza.
La Commissione di esperti dedica il paragrafo 6 della relazione alla "Verifica di compatibilità della proposta con i piano ATO e/o con il Piano Acquedottistico Regionale". Vi si riporta il contenuto della nota trasmessa dal Settore del ciclo integrato delle acque dell'Amministrazione regionale in tal senso richiesta, ove (dopo aver ricordato che l'ATO n. 2 ha provveduto a modificare il proprio piano, in applicazione della delibera G.R. n. 6426 del 30.12.2002, evidenziando le parti di propria competenza) viene chiaramente posto in luce che le opere in questione configurano interventi a carico degli acquedotti di competenza dell'ATO n. 2, i quali, per di più, sono ricompresi già nel Piano d'Ambito di detto ATO (pagg. 34-35 della relaz. cit.). L'ufficio regionale rimarca che le opere, immediatamente dopo il collaudo, sarebbero destinate ad immediato trasferimento all'ATO e che perciò esse "vengono a costituire per l'Ente d'Ambito elementi di solo miglioramento sia del patrimonio strutturale che della qualità del servizio", ma non sembra porsi la questione della competenza in relazione a tali opere, né vi si sofferma la Commissione.
Nulla è detto circa la compatibilità col piano dell'ATO n. 3 (salvo un accenno ai benefici che le risorse interregionali dispiegherebbero anche per gli ATO n. 1 e n. 3). Ma la nota del Settore del ciclo integrato delle acque di cui si è detto, tuttavia, non manca di ricordare che "il solo ATO 2 (per la posizione geografica) viene attraversato e riceve direttamente gli apporti dagli acquedotti interregionali che adducono alla Campania le acque del Molise e del Lazio" (pag. 32 relaz. cit.): confermando, in tal modo, quanto affermato dall'ATO n. 3 circa la portata meramente infraregionale delle strutture acquedottistiche del suo territorio, in quanto tali estranee alla sfera di competenza della Regione.
Come si è visto, inoltre, la delibera n. 3913/03, in chiara relazione ai profili evidenziati dall'istruttoria Sogesid richiamata in preambolo, subordina l'estendimento della concessione alla definizione delle interconnessioni tra i piani di ambito e i progetti inclusi nella legge obiettivo da effettuarsi sentiti gli ATO interessati. Tuttavia, la delibera n. 2512/04 interviene ad approvare la relazione della Commissione di esperti e la bozza di convenzione, dando così avvio alla fase più strettamente attuativa e burocratica prevista al punto 6 del deliberato di G.R. n. 3913/03, senza che sulla questione delle interconnessioni (e delle eventuali sovrapposizioni) con i piani d'ambito gli ATO interessati fossero stati sentiti.

 

9. - Le conclusioni raggiunte non trovano smentita nella l. 443/01 e nel d.lgs. 190/02 che ne costituisce attuazione, cui la Eniacqua Campania si richiama per sostenere l’ammissibilità dell’affidamento dei lavori relativi alle infrastrutture inserite tra le opere di preminente interesse nazionale al concessionario dell’infrastruttura stessa mediante la estensione dell’oggetto della concessione e l’adeguamento del relativo atto convenzionale.
La disciplina introdotta con la legge obiettivo e il successivo decreto delegato concerne, infatti, le sole procedure di aggiudicazione e non intende incidere sul piano della competenza all’aggiudicazione, come può evincersi dall’art. 1, comma 7, lett. g), del d.lgs. 190/02, in base al quale, ai fini del decreto, soggetti aggiudicatori sono “le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture”.

 

10. - Tanto basta per accogliere i ricorsi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04, proposti rispettivamente da G.O.R.I. s.p.a., dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 Regione Campania) e dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania), in relazione alla fondatezza delle censure inerenti la violazione dei principi in materia di riparto di competenze in materia di servizio idrico integrato dettati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla legge regionale della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, e in particolare la violazione degli artt. 8, 11 e 12 della l.r. n. 14/97; nonché le censure concernenti il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Di conseguenza, assorbito quant'altro, vanno, per l'effetto, annullate le delibere di Giunta Regionale del 31.12.2003, n. 3913, e del 30.12.2004, n. 2512.

 

11. - In conseguenza dell'annullamento delle delibere impugnate in virtù dell'accoglimento dei ricorsi sopramenzionati, risulta cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi RG 4598/04 e RG 5763/04, proposti da API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione di Caserta ed altri e, rispettivamente, da sig. Francesco Specchio.
Tali ricorsi, pertanto, vanno dichiarati improcedibili.

 

12. - Attesa la complessità delle questioni, ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, riuniti i ricorsi in epigrafe, così provvede:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i ricorsi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04;
- dichiara improcedibili i ricorsi RG 4598/04 e 5763/04.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 giugno 2005

 

 

GIOVANNI MARIA DI LIETO

Commento a Tar Campania, Sez. I^, n. 10700, depositata il 10/08/2005


1) IL FATTO
Si riassumono brevemente i fatti di causa.
Con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001 il CIPE, ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo), ha approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse nazionale, comprensivo - nell’ambito del sottosistema riguardante le opere per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - di interventi inerenti il sistema idrico della Regione Campania, indicati nell’allegato n. 3 alla delibera.
Gli interventi individuati dal CIPE ai sensi della c.d. legge obiettivo in relazione al sistema idrico della Regione Campania concernono:
l’adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto Campano;
il miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell’Acquedotto Campano;
il completamento dello schema della Campania Occidentale (alimentazione area flegrea e basso Volturno);
l’adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno.
La Eniacqua Campania S.p.a., società concessionaria della gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale e delle condotte di collegamento agli altri acquedotti in gestione regionale ed affidataria, nell’ambito della concessione in corso, anche della pianificazione e progettazione delle opere di ammodernamento della rete degli acquedotti regionali, ha proposto alla Regione la estensione della concessione alla realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE 121/01 e alla gestione dell’acquedotto Campano.
Con delibera n. 3913 del 31 dicembre 2003, la Giunta Regionale ha deliberato la presa d’atto dell’esistenza dei presupposti tecnico -amministrativi per l’estensione della concessione della Eniacqua Campania s.p.a. all’insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez, comprensivo della progettazione e realizzazione degli interventi inerenti il sistema idrico campano di cui al programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse nazionale approvato dal CIPE con delibera del 21.12.2001, ai sensi della legge n. 443 del 21/12/2001.
Con delibera n. 2512 del 30 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato la relazione conclusiva redatta da un’apposita commissione, nominata per definire un nuovo schema di convenzione con la società Eniacqua, nonché la bozza di convenzione predisposta.
Le delibere impugnate sono state fatte oggetto, nei ricorsi proposti, di censure che possono essere riassunte nei seguenti profili di illegittimità.
In primo luogo, si afferma che sarebbero state affidate ad Eniacqua Campania opere di adeguamento in relazione a tratti di acquedotto non riconducibili in alcun modo alla competenza regionale, disapplicando così la programmazione di ambito. L’appartenenza delle opere (o di parte di esse) alla competenza degli A.T.O. comporterebbe che soggetto aggiudicatore sia non la Regione, ma l’Ente di ambito interessato.
In secondo luogo, si deduce la violazione delle disposizioni in base alle quali l’affidamento delle opere in questione richiederebbe lo svolgimento di una procedura di gara pubblica.
L’obbligo di gara discenderebbe dalla disciplina di settore (art. 20 legge 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97, che richiama l’art. 22 DLgs 142/90), dalla c.d. legge obiettivo (art. 1, co. 3, lett. e), legge 443/2001) e dal decreto attuativo della stessa (art. 10, commi 1 e 6, DLgs 190/02).
In terzo luogo, si sostiene che non sarebbe stato consentito estendere la concessione a Eniacqua Campania, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui ciò è consentito dall’art. 7, co. 4, del DLgs 190/02.
Il Tar Campania - con la sentenza in esame - ha accolto i ricorsi proposti da G.O.R.I. s.p.a., dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 Regione Campania) e dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania), ritenendo fondate le censure aventi ad oggetto la violazione dei principi in tema di riparto di competenze in materia di servizio idrico integrato. Principi dettati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14 (in particolare, il Tar ha ritenuto fondata la violazione degli artt. 8, 11 e 12 della l.r. n. 14/97).
2) LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA IN ESAME
Il Giudice premette alcune considerazioni di carattere generale aventi ad oggetto il quadro normativo statale e regionale in tema di gestione del servizio idrico integrato.
Il quadro normativo riguardante la gestione del servizio idrico integrato è delineato dalla legge 5.1.1994, n. 36 ed attuato, nella Regione Campania, dalla legge regionale 21.5.1997, n. 14.
La legge n. 36/94, che costituisce normativa di carattere generale diretta a fissare principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 l. 36/94), disciplina la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di ambiti territoriali ottimali costituiti dal territorio di più Comuni o Province e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un "servizio idrico integrato" da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.
La legge prevede che siano i Comuni e le Province di ciascun A.T.O. ad organizzare il servizio idrico integrato e a provvedere alla sua gestione nelle forme previste ora dal Titolo V d.lgs. 267/00 (art. 9 l. 36/94); i rapporti con il soggetto gestore del servizio sono regolati da una convenzione con annesso disciplinare e, salvo che questa non disponga altrimenti, al gestore sono dati in concessione anche opere ed impianti (artt. 11 e 12 l. 36/94).
La legge regionale campana n. 14/97 provvede a dare attuazione alla normativa nazionale delimitando quattro A.T.O. e stabilendo che i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscano un consorzio obbligatorio di funzioni denominato Ente di ambito, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (artt. 2 e 4).
Dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei consorziati sono esercitate dall'Ente medesimo, mentre le gestioni esistenti cessano (con esclusione di quelle di cui agli artt. 9 e 10 della l. 36/94) a far data dalla stipula della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione del programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante il piano finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza con gli strumenti pianificatori nella materia delle risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13 l.r. 14/97).
In questo contesto, restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97)
”.
Alla stregua di tali premesse, il Giudice ritiene fondati i profili di illegittimità svolti da G.O.R.I. s.p.a., dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 Regione Campania) e dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania).
Quindi il Tar individua, nel caso di specie, “opere ed interventi che esulano dalla sfera delle infrastrutture di competenza regionale ed appartengono, invece, per la natura infraregionale delle stesse, alla competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori”.
Si tratta delle “opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell’acqua da altre Regioni, che “non appartengono alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli ATO.
Nondimeno, alcuni degli interventi oggetto della proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza di nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale concernono, per l’appunto, interventi di competenza dell'ATO n. 3. Lo stesso deve dirsi per quanto concerne l’analoga censura formulata dall’Ente d’Ambito Napoli - Volturno in relazione alle opere ed agli interventi concernenti l’Ambito territoriale ottimale n. 2 della Regione Campania
”.
3) L’ANALISI DELLA SENTENZA
La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli), sulla scorta del regime pubblicistico della proprietà delle acque, ha riorganizzato i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, secondo ambiti territoriali ottimali al cui interno integrare la gestione dei servizi con la separazione delle funzioni pubbliche di organizzazione del servizio dalle attività imprenditoriali di erogazione. Per il superamento della frammentazione delle gestioni, la legge ha stabilito l’obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i comuni, superando il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge n. 36/1994, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise cadenze temporali, il cui decorso comporta l’intervento sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni (che non provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali) e delle Regioni verso gli enti locali (che non procedono alla stipula delle convenzioni previste dall’art. 24, comma 1, L. n. 142/1990).
La disciplina di settore prevede, come obiettivi essenziali, il superamento della frammentazione (territoriale e tipologica) delle gestioni, nonché il conseguimento di livelli gestionali integrati di adeguate dimensioni mediante la definizione di ambiti territoriali ottimali secondo parametri fisici, demografici e tecnici (art. 8 della legge n. 36 del 1994).
In tale quadro è previsto, come regola generale, che, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito, tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati siano esercitate dall'Ente medesimo (cfr. art. 12, co. 1, della legge regionale n. 14 del 1997). Tale norma risponde all’esigenza fondamentale di evitare che la programmazione e l'attuazione degli interventi devoluti alla competenza del nuovo gestore siano vanificati dalle iniziative, individuali e scoordinate, delle singole amministrazioni locali.
L’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 1997 dispone che: “l’Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione - tipo e del disciplinare - tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizione dell’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; la gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO …”.
La disciplina di settore prevede particolari norme regolanti il periodo transitorio, nella fase di entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata del servizio idrico (cfr. art. 10 della legge n. 36 del 1994). Dopo la costituzione dell’Ente d’ambito e nelle more della concreta attuazione del nuovo sistema, rimangono intatte le gestioni esistenti, destinate a cessare a seguito dell’affidamento del servizio idrico integrato, fatta salva la prosecuzione di quelle salvaguardate e di quelle conservate (art. 12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).
In tale quadro è stabilito che “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione” (cfr. art. 10, co. 3, della legge n. 36 del 1994, richiamato anche dal citato art. 12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).
La legge regionale specifica ulteriormente che:
Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all’uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d’ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale” (art. 11, co. 1, della legge regionale n. 14 del 1997);
La gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è regolamentata dalla Regione secondo le modalità previste dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142” (art. 11, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).
Pertanto, la legge regionale limita, in conseguenza della costituzione degli Enti di ambito, la titolarità regionale della gestione alle opere di adduzione che comportano il trasferimento di acqua da altre regioni (cfr. art. 17 L. n. 36/94).
Per tali opere, la Regione è il soggetto aggiudicatore, competente alla realizzazione delle infrastrutture (art. 1, co. 7, lett. g), DLgs 190/02).
Secondo il Tar Campania, le “opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell’acqua da altre Regioni non appartengono alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli ATO”.
Si tratta di “alcuni degli interventi oggetto della proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza di nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale”.
Stesso discorso vale per le eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all’uso comune di infrastrutture.
E’ importante sottolineare che sussiste - riconosciuta incidentalmente dal Tar - la titolarità regionale della gestione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione dell’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (opere di adduzione che comportano il trasferimento di acqua da altre regioni).
Alcuni interventi individuati dal CIPE, con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001, sono riconducibili alle predette opere di adduzione e pertanto alla titolarità della gestione regionale.
Pertanto, può ritenersi legittimo l’affidamento di tali interventi ad Eniacqua Campania s.p.a: in applicazione della concessione in corso, dell’art. 1, co. 3, dell’art. 16, co. 6 e dell’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonché dell’art. 11, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997 e, in ogni caso, dell’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95.
L’art. 16, co. 6, DLgs 190/02 dispone che: “Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo”.
L’art. 7, co. 4, DLgs 190/02 consente di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione, ricorrendo le ipotesi contemplate dalla direttiva 93/37/CEE.
L’art. 7, co. 5, DLgs 190/02 dispone che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, già affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro”.
L’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95 contempla l’ipotesi in cui la prestazione oggetto del contratto possa essere eseguita, per ragioni tecniche, artistiche o di tutela di diritti esclusivi, esclusivamente da un soggetto determinato.
Spunti problematici derivano, invece, dalla sentenza del Tar, con riferimento agli Enti di ambito che non abbiano scelto la forma di gestione e individuato, conseguentemente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Invero, il Giudice non si sofferma sulla circostanza che, dei due Enti di ambito ricorrenti, soltanto l’ATO 3 ha individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato (Gori s.p.a.).
Questo rilievo sembra determinare la inammissibilità - improponibilità del ricorso proposto dall’ATO 2 che, non avendo individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato, non può aggiudicare la “concessione di costruzione e gestione di infrastrutture” di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 2002 al gestore, in applicazione della concessione in corso, dell’art. 1, co. 3, dell’art. 16, co. 6 e dell’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonché dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 1997 e, comunque, dell’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95.
Vero però è anche che, al contrario, potrebbe obiettarsi che il legislatore ha delineato un quadro normativo ad hoc per la realizzazione delle “infrastrutture strategiche e di interesse nazionale”, che si configura come una legislazione “speciale” rispetto a quella ordinaria.
La legge “obiettivo” (legge 443 del 2001) è una legge speciale in quanto mirata ad un obiettivo e conseguentemente definita per campo di applicazione (come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge del Governo).
Lo schema di base della legge è essenzialmente basato sul criterio della deroga.
Pertanto, se non fosse antigiuridica l’aggiudicazione - da parte dell’ATO 2 - della concessione di costruzione e gestione di infrastrutture (le “infrastrutture strategiche” appartenenti alla propria competenza), “a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso” (secondo la previsione dell’art. 10, co. 1, DLgs n. 190 del 2002), ne conseguirebbe l’ammissibilità del ricorso proposto dall’ATO 2.
Aggiudicazione - da parte del soggetto competente alla realizzazione delle infrastrutture e titolare delle funzioni in materia di servizio idrico - in deroga alla norma secondo cui la gestione (nonché l’eventuale attività di costruzione) del servizio idrico integrato è affidata ad un unico soggetto gestore, attraverso la stipula delle convenzioni previste dall’art. 24, comma 1, L. n. 142/1990.

 

05/12/2005


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento