| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 agosto 2005
n. 10700
Pres. Coraggio, est. Guarracino
Ricorsi riuniti:
- API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione
di Caserta, COFATHEC Servizi, CO.GE.FON. s.a.s., D'ALESSANDRO
Costruzioni s.a.s.. D.P.R. Costruzioni s.p.a., Galoppo Raffaele,
IMPEC, SOTECO s.r.l., ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l.,
IDROECO s.r.l., (Avv.ti P. di Martino e L. Adinolfi) c.
REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA
CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti,
P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv.
ti L. e S. Tozzi)
- G.O.R.I. s.p.a. (Avv. G. Marone) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti
V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv.
A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.),
SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)
- Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della Regione
Campania) (Avv.ti G. Palma, V. Giuffré e A. Lipani) c. REGIONE
CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA
s.p.a. (Avv. A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci
e C. Diaco),Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi)
- SPECCHIO Francesco (Avv. ti L. Tozzi, S. Tozzi e C. V.
Giuliano) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V. Baroni e G. M.
Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv. A. Contieri),
SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI s.p.a.
(Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (n.c.), SCALA Antonio (Avv.
ti L. e S. Tozzi)
- Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno
(A.T.O. n. 2 della Regione Campania) (Avv.ti F. Roversi
Monaco e G. Terracciano) c. REGIONE CAMPANIA (Avv.ti V.
Baroni e G. M. Malarico), ENIACQUA CAMPANIA s.p.a. (Avv.
A. Contieri), SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
IDRICI s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Palatucci e C. Diaco),Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (n.c.),
SCALA Antonio (Avv. ti L. e S. Tozzi) |
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1. Opere pubbliche – Estensione della concessione
per la realizzazione di acquedotti – Impugnazione – Interesse
al ricorso – Necessità che intervengano prima l'approvazione
del progetto e il relativo finanziamento – Non sussiste
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2. Servizi pubblici – Gestione del servizio
idrico integrato in Campania – L. 36/1994 e l.r. Campania
14/1997- Ambiti di competenze delle regioni e degli A.T.O.
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3. Opere pubbliche – Opere di acquedotto
nella Regione Campania - L. 36/1994 e l.r. Campania 14/1997
- Opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle
strutture di adduzione dell'acqua da altre Regioni – Competenza
dei singoli ATO - Sussiste
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4. Opere pubbliche - Estensione della concessione
per la realizzazione di acquedotti – Illegittimità – Procedura
ad evidenza pubblica – Occorre – Motivi
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1. In tema di estensione della concessione
per la realizzazione di acquedotti, le imprese che si dolgono
del mancato ricorso alle procedure di evidenza pubblica
non abbisognano che intervenga l'approvazione del progetto
e del relativo finanziamento da parte del CIPE e dei Ministeri
dell'Ambiente e delle Infrastrutture (secondo quanto previsto
dalla Legge c.d. Obiettivo 443/2001) perché possa dirsi
leso il loro interesse alla indizione d'una gara.
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2. Secondo il quadro normativo riguardante
la gestione del servizio idrico integrato in Campania, delineato,
a livello nazionale, dalla l. 36/1994 (1), ed attuato, nella
Regione Campania, dalla l.r. 14/1997 (secondo cui sono i
Comuni e le Province di ciascun Ambito territoriale ottimale,
c.d. A.T.O., ad organizzare il servizio idrico integrato
e a provvedere alla sua gestione nelle forme previste ora
dal Titolo V d.lgs. 267/00), agli Enti di ambito è rimessa
la predisposizione del programma degli interventi necessari
per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge
n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante il piano
finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo, sulla
base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Regione
che ne valuta, altresì, la coerenza con gli strumenti pianificatori
nella materia delle risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt.
8 e 13 l.r. 14/97), mentre restano di competenza regionale
le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni
diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97),
nonché le funzioni di programmazione e di controllo (art.
14 l.r. 14/97).
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3. Alla stregua della normativa ex l. 36/1994
e l.r. Campania 14/1997, le opere di acquedotto a valle
dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell'acqua
da altre Regioni non appartengono alla sfera di competenza
regionale ma a quella dei singoli ATO.
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4. I lavori relativi alle infrastrutture
inserite tra le opere di preminente interesse nazionale
non possono essere affidati al concessionario dell’infrastruttura
stessa mediante la estensione dell’oggetto della concessione
e l’adeguamento del relativo atto convenzionale, occorrendo,
all’uopo, le dovute procedure ad evidenza pubblica. La disciplina
introdotta con la legge obiettivo e il successivo decreto
delegato concerne, infatti, le sole procedure di aggiudicazione
e non intende incidere sul piano della competenza all’aggiudicazione,
come può evincersi dall’art. 1, comma 7, lett. g), del d.lgs.
190/02(2).
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(1)In
particolare la l. 36 del 94, che costituisce normativa di
carattere generale diretta a fissare principi fondamentali
della legislazione regionale ai sensi del previgente art.
117 Cost. (art. 33 l. 36 del 94), disciplina la riorganizzazione
dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte
delle Regioni, di ambiti territoriali ottimali costituiti
dal territorio di più Comuni o Province e della unificazione
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle
acque reflue in un 'servizio idrico integrato' da assegnarsi,
tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale
ottimale. |
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(2)
In base al quale, ai fini del decreto, soggetti aggiudicatori
sono “le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo
1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle
infrastrutture”. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
sezione I
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composto dai signori magistrati: Giancarlo
Coraggio Presidente; Luigi Domenico Nappi Consigliere; Francesco
Guarracino Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti
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- n. 4598/04 e successivi motivi aggiunti,
proposto da
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API - Associazione delle Piccole e Medie
Industrie- Sezione di Caserta, COFATHEC Servizi, CO.GE.FON.
s.a.s., D'ALESSANDRO Costruzioni s.a.s.. D.P.R. Costruzioni
s.p.a., Galoppo Raffaele, IMPEC, SOTECO s.r.l., ATI Lico
Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l., IDROECO s.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dagli avvocati Paolo di Martino e Luigi Adinolfi,
presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla
Riviera di Chiaia n. 180;
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- n. 5132/04 e successivi motivi aggiunti,
proposto da
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G.O.R.I. s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gherardo Marone, presso il quale elettivamente domicilia
in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
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- n. 5487/04 e successivi motivi aggiunti,
proposto
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dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O.
n. 3 della Regione Campania), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, dai proff. avv. Giuseppe Palma e Vincenzo
Giuffré e dall'avv. Alessandro Lipani ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Ponte di
Tappia n. 47;
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- n. 5763/04 e successivi motivi aggiunti,
proposto dal
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sig. SPECCHIO Francesco, rappresentato
e difeso dagli avvocati Luca Tozzi, Silvano Tozzi e Corrado
V. Giuliano, con i quali elettivamente domicilia presso
il loro studio in Napoli, via Toledo n. 323;
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- n. 10070/04 e successivi motivi aggiunti,
proposto
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dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale
Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 della Regione Campania),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dai proff. avv. Fabio Roversi Monaco e Gennaro
Terracciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. Stefania Terracciano in Napoli, al Viale Gramsci
n. 19
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CONTRO
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la REGIONE CAMPANIA, in persona del
Presidente della Giunta Regionale quale legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo
Baroni e Guido Maria Talarico dell'Avvocatura regionale,
presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia
n. 81;
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e nei confronti di
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- ENIACQUA CAMPANIA s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Alfredo Contieri, con il quale elettivamente domicilia
in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 7;
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- SOGESID-SOC. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
IDRICI s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Stefano
Vinti, Pierfrancesco Palatucci e Corrado Diaco ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Napoli,
via dei Mille n. 40;
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- Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, in persona del Presidente pro tempore, non
costituitosi in giudizio.
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- SCALA Antonio, interventore ad adiuvandum,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi e Silvano
Tozzi, con i quali elettivamente domicilia presso il loro
studio in Napoli, via Toledo n. 323;
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per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4598/04:
- della delibera di Giunta Regionale n. 3913 del 31.12.2003,
avente ad oggetto "Approvazione proposta di realizzazione
degli interventi in materia di acquedotti regionali di cui
alla L. 433/01";
- della delibera CIPE del 22.12.2001;
- della nota della Regione Campania del 22.2.2002, con cui
l'Eniacqua Campania è stata invitata a predisporre un aggiornamento
del Programma Generale del 1° ottobre 1999;
- della nota dell'Eniacqua Campania del 28.6.2002 di interesse
all'estensione della concessione in essere;
- della nota della Presidenza della Giunta Regionale della
Campania del 24.7.2002 di invito all'Eniacqua Campania a
fornire chiarimenti e riferimenti normativi per l'estensione
della concessione già in essere;
- della nota dell'Eniacqua Campania del 9.9.2002, con la
quale sono stati forniti i riferimenti legislativi del caso;
- della nota dell'Eniacqua Campania del 5.3.2003 di invio
di due pareri legali;
- della Convenzione Sogesid del 26.2.2003, sottoscritta
per l'espletamento di attività di assistenza nell'ambito
della L. 443/01;
- della Relazione Sogesid allegata alla delibera di G.R.
n. 3913/03, impugnata in via principale;
- della delibera di Giunta Regionale n. 2512 del 30.12.2004,
con cui è stata approvata la relazione conclusiva redatta
dalla Commissione di esperti in data 27.12.2004 e la bozza
di convenzione da stipularsi con l'Eniacqua Campania s.p.a.;
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quanto al ricorso n. 5132/04:
- della delibera di Giunta Regionale del 31.12.2003 n. 3913
che estende la concessione di Eniacqua Campania s.p.a. all'insieme
degli acquedotti regionali ex Casmez;
- per quanto possa occorrere, di tutti i provvedimenti ed
atti nella delibera richiamati, ed in particolare della
delibera di G.R. del 30.12.2002, n. 6428
- della delibera di G.R. del 30.12.2004, n. 2512, di approvazione
della relazione conclusiva della commissione di esperti
e della bozza di convenzione da sottoscrivere con Eniacqua
Campania s.p.a.;
- del D.P.R.G.C. del 27.7.2004 n. 446;
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quanto al ricorso n. 5487/04:
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n.
3913 del 31.12.03 e dei relativi allegati;
- se e per quanto occorra, della delibera della Giunta Regionale
della Campania n. 6426 del 30.12.02;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
ivi comprese le note della Regione Campania del 22.2.02
e del 24.7.02, le note di Eniacqua Campania del 28.6.02,
del 9.9.02 e del 5.3.03, la convenzione sottoscritta dalla
regione e dalla SOGESID del 26.2.03, la relazione SOGESID
del luglio 2003;
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n.
2512 del 30.12.04 e dei relativi allegati;
- se e per quanto occorra, del D.P.G.R.C. n. 446 del 27.7.04;
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quanto al ricorso n. 5763/04:
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 3913
del 31.12.03;
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 669
del 18.2.03, di approvazione dell'intesa istituzionale di
programma per l'attuazione del ciclo integrato delle acque
e di affidamento alla società SOGESID s.p.a. dell'attività
di assistenza tecnica alla Regione Campania per la pianificazione
degli interventi da attuare nell'ambito della L. 443/2001;
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 6426
del 30.12.2002 di delimitazione delle infrastrutture interregionali
e di interesse regionale e di verifica di coerenza ai sensi
dell'art. 8 LRC 14/97 del Programma degli interventi elaborati
dall'Ente d'Ambito n. 2 Napoli Volturno (presa d'atto);
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 6419
del 30.12.2002 di approvazione dello schema di accordo di
programma quadro per la attuazione del ciclo integrato delle
acque;
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n 2512
del 30.12.2004;
- ove e per quanto occorra, del D.P.G.R.C. n. 446 del 27.7.04;
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quanto al ricorso n. 10070/04:
- della delibera della G.R. della Campania n. 3913 del 31.12.03;
- della nota prot. n. 1509/SP del 16.4.2004 dell'Assessore
per le Politiche Territoriali e Ambiente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
ivi comprese le note della Regione Campania del 22.2.02
e del 24.7.02, le note di Eniacqua Campania del 28.6.02,
del 9.9.02 e del 5.3.03, la convenzione sottoscritta dalla
regione e dalla SOGESID del 26.2.03, la relazione SOGESID
del luglio 2003;
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n.
2512 del 30.12.04;
- del verbale di riunione del 27.12.2004 della Commissione
di esperti, con cui è stata approvata la relazione conclusiva
dei lavori e lo schema della stipulanda convenzione tra
la Regione Campania e la concessionaria Eniacqua Campania
s.p.a.;
- della relazione conclusiva redatta dalla Commissione di
esperti;
- dello schema della stipulanda convenzione tra la Regione
Campania e la concessionaria Eniacqua Campania s.p.a.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
ivi compresi tutti i verbali precedenti della Commissione
di esperti.
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Visti i ricorso ed i successivi motivi aggiunti,
con i relativi allegati;
Visti gli atti di rinuncia al ricorso da parte dell'ATI
Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l. e della IDROECO s.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Campania, dell'Eniacqua Campania s.p.a. e della Sogesid
s.p.a.;
Visto l'atto di intervento del sig. Scala Antonio nel ricorso
RG 5763/04, nonché l'atto di intervento dei sigg. Specchio
Francesco e Scala Antonio nel ricorso RG 5487/04;
Vista l'ordinanza del 13 ottobre 2004, n. 4841;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 i difensori
delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. - Con delibera n. 121 del 22 dicembre
2001 il CIPE, ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d.
legge obiettivo), ha approvato il programma delle infrastrutture
pubbliche e private e degli insediamenti produttivi con
carattere strategico e di preminente interesse nazionale,
comprensivo - nell'ambito del sottosistema dedicato agli
interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale
ed insulare - di interventi inerenti il sistema idrico della
Regione Campania, indicati nell'allegato n. 3 alla delibera.
La Eniacqua Campania S.p.a., società concessionaria della
gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale e delle
condotte di collegamento agli altri acquedotti in gestione
regionale ed affidataria, nell'ambito del rapporto concessorio
in essere, anche della pianificazione e progettazione delle
opere di ammodernamento del sistema acquedottistico regionale,
ha manifestato alla Regione l'interesse alla estensione
della concessione alla realizzazione dei nuovi interventi
di cui alla predetta delibera del CIPE e alla gestione dell'Acquedotto
Campano.
A tal fine, l'Eniacqua ha inviato alla Regione i progetti
preliminari relativi alle opere in questione ed il relativo
piano economico-finanziario.
La documentazione è stata verificata dalla SOGESID s.p.a.,
società convenzionata con la Regione Campania per l'espletamento
delle attività di assistenza tecnica per la pianificazione
degli interventi da attuare nell'ambito della legge 443/01.
Con delibera del 31 dicembre 2003, n. 3913, la Giunta Regionale
ha deliberato la presa d'atto dell'esistenza dei presupposti
tecnico-amministrativi per l'estendimento della concessione
dell'Eniacqua Campania s.p.a. all'insieme degli Acquedotti
Regionali ex Casmez, ferme le delimitazioni infrastrutturali
di cui alla delibera di G.R. n. 6428 del 30.12.02; la delibera
ha condizionato l'estendimento al verificarsi delle seguenti
circostanze:
- definizione delle interconnessioni tra i piani di ambito
ed i progetti inclusi nella legge obiettivo;
- definizione di un nuovo schema convenzionale con Eniacqua
Campania, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale
all'esito di una fase negoziale condotta da una commissione
allo scopo istituita;
- definizione ed adeguamento del grado di elaborazione progettuale
e dei relativi termini di consegna;
- positivo accoglimento e finanziamento integrativo ex lege
443/01 della offerta dell'Eniacqua da parte del CIPE e dei
Ministeri competenti.
Successivamente, con delibera n. 2512 del 30 dicembre 2004
la Giunta Regionale ha approvato la relazione conclusiva
redatta dalla predetta commissione in data 27.12.2004 e
la bozza di convenzione da stipularsi con l'Eniacqua Campania
s.p.a.
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2. - Le delibere n. 3913 del 31.12.03 e n.
2512 del 30.12.04 sono state impugnate, insieme agli atti
presupposti, dai soggetti indicati in epigrafe, onde ottenerne
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia (salvo
che nel caso del ricorso n. 5132/04), con cinque ricorsi
e successivi motivi aggiunti, di seguito indicati.
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2.1. - Con il ricorso n. 4598/04, proposto
da API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione
di Caserta, COFATHEC Servizi, CO.GE.FON. s.a.s., D'Alessandro
Costruzioni s.a.s.. D.P.R. Costruzioni s.p.a., Galoppo Raffaele,
IMPEC, SOTECO s.r.l., ATI Lico Santo s.r.l. - Aviomar s.r.l.,
IDROECO s.r.l., le ricorrenti lamentano che l'estensione
della concessione in favore dell'Eniacqua violerebbe le
norme in materia di appalto nei settori esclusi e sostengono
che la delibera avrebbe surrettiziamente e illegittimamente
esteso l'oggetto della concessione agli acquedotti ex Casmez,
non ricompresi nell'originario affidamento.
Prima del deposito del ricorso, le ricorrenti ATI Lico Santo
s.r.l. - Aviomar s.r.l. e IDROECO s.r.l. hanno notificato
separati atti di rinunzia al gravame, depositati il 7 aprile
2005.
Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato la delibera
n. 2512 del 30 dicembre 2004, con cui la Giunta Regionale
ha approvato la relazione conclusiva redatta dalla Commissione
di esperti in data 27.12.2004 e la bozza di convenzione
da stipularsi con l'Eniacqua Campania s.p.a., deducendone
la illegittimità derivata dai vizi degli atti presupposti
già impugnati, nonché in relazione alla previsione (contenuta
nell'art. 10 della bozza di convenzione) della possibilità
di affidare alla predetta società nuovi estendimenti per
opere ulteriori, cioè di affidarle nuovi ed ulteriori interventi
a trattativa diretta.
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso con
memorie, la Regione Campania, l'Eniacqua Campania s.p.a.
e la Sogesid s.p.a.
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2.2. - Col ricorso n. 5132/04, proposto dalla
G.O.R.I. s.p.a. (società istituita dall'Ente d'Ambito Sarnese
Vesuviano per la gestione del servizio idrico integrato
dell'A.T.O. n. 3), la delibera n. 3913 del 31.12.03 è censurata
sotto i seguenti profili:
- la realizzazione delle infrastrutture indicate dal C.I.P.E.
non sarebbe di competenza della Regione, spettando agli
Enti di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici
(art. 12 l.r. 21.5.97, n. 14), quando non si tratti di opere
ed interventi per il trasferimento di acqua tra regioni
diverse (art. 17 legge 5.1.1994, n. 36); tant'é che la stessa
Regione avrebbe preso atto della competenza dell'Ente d'ambito
Sarnese Vesuviano alla realizzazione e gestione dell'opera
(la delibera impugnata riconoscerebbe che alcuni degli interventi
inseriti nella proposta di Eniacqua sono altresì previsti
dal piano dell'A.T.O. 3; la funzione programmatoria e gestionale
degli enti d'ambito per l'Acquedotto del Sarno sarebbe riconosciuta
dalla delibera di G.R. n. 5795 del 28.11.2000);
- la delibera impugnata celerebbe un affidamento a trattativa
privata delle opere e della loro gestione, poiché la progettazione
e realizzazione delle infrastrutture di cui alla delibera
del C.I.P.E. non facevano parte della concessione rilasciata
alla Eniacqua nel 1993;
- la concessione del 1993 andrebbe considerata alla luce
dei mutamenti normativi (in particolare, della costituzione
dell'Ente di ambito), sicché essa riguarderebbe le sole
infrastrutture di competenza regionale;
- l'affidamento a trattativa privata contrasterebbe con
la disciplina dettata dal d.lgs. 190/02, in forza del quale
la realizzazione di lavori individuati dal C.I.P.E. deve
essere affidata mediante esperimento di pubblica gara, né
sarebbe giustificato dal regime transitorio (art. 16, comma
6, del d.lgs. 190/02), giacché esso consente l'adeguamento
delle convenzioni esistenti e non anche l'ampliamento del
contenuto delle stesse;
- all'affidamento de quo non sarebbe applicabile il d.lgs.
158/95, col quale, comunque, si porrebbe in contrasto la
delibera impugnata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi
in cui il decreto legislativo (art. 13) consente il ricorso
alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
- vi sarebbe difetto di motivazione in ordine alla scelta
di ricorrere alla trattativa privata e di non pubblicare
il bando; la rappresentata necessità di attuare una gestione
tecnico-unitaria perché ogni intervento effettuato a carico
degli acquedotti ex Casmez inciderebbe sull'Acquedotto della
Campania Occidentale non riguarderebbe, in ogni caso, l'acquedotto
del Sarno;
- l'affidamento alla società Eniacqua Campana di parte del
servizio farebbe venir meno il carattere integrato del servizio
idrico, violando i principi fondamentali della legge 5.1.94,
n. 36, e della legge regionale 21.5.97, n. 14;
- il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente
adottato dalla Giunta regionale, anziché dal Consiglio,
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto regionale;
- la delibera sarebbe viziata da carenza d'istruttoria,
in quanto supportata da pareri richiesti da soggetti privati
e non dalla Regione e semplicemente allegati alla delibera,
ma non recepiti in sede istruttoria.
Si è costituita in giudizio l'Eniacqua Campania s.p.a.,
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso
per carenza di interesse, stante la assenza di una lesione
attuale degli interessi della ricorrente, e nel merito la
infondatezza del gravame.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha successivamente impugnato
la delibera di Giunta Regionale del 30.12.2004, n. 2512,
sia per vizi derivati che per vizi propri (violazione delle
norme in materia di affidamento di concessioni di opere
inserite nella legge obiettivo e in materia di affidamento
delle concessioni mediante l'istituto del project financing,
per mancata indizione della gara; violazione dell'art. 5
del d.lgs. 20.8.2002, n. 190, per aver illegittimamente
escluso dal procedimento il gestore del servizio idrico
integrato; violazione dell'art. 17 l. 36/94 e dell'art.
14 l.r. n. 14/97, perché non è stato promosso alcun accordo
di programma né sono stati sottoscritti accordi tra gli
enti d'ambito; violazione dell'art. 11 della l. 36/94 e
dell'art. 8 della l.r. 14/97, in quanto l'approvazione degli
interventi e il loro affidamento alla Eniacqua sarebbe avvenuto
in violazione del piano d'ambito dell'Ente d'Ambito Sarnese
Vesuviano, approvato con delib. G.R. del 16.9.04 n. 1724
e senza alcuna verifica con lo stesso; violazione della
legge 36/94, della l.r. 14/97 e del D.P.C.M. 4.3.1996 per
aver riconosciuto quale corrispettivo della concessione
il prezzo dell'acqua, anziché il diritto di gestione delle
opere).
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2.3. - Con il ricorso n. 5487/04, promosso
dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della
Regione Campania), la delibera n. 3913 del 31.12.03 è stata
impugnata per profili analoghi:
- le opere affidate alla Eniacqua in parte coinciderebbero
con le opere previste nel piano d'ambito dell'A.T.O. n.
3 (ad es., l'adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto
del Sarno), stravolgendo illegittimamente l'attività di
pianificazione dell'Ente di Ambito;
- sarebbero state affidate all'Eniacqua Campania opere non
rientranti nella competenza regionale: la titolarità regionale
sarebbe limitata alle opere di adduzione comportanti il
trasferimento di acqua tra regioni diverse (nella specie,
l'Acquedotto Campano e l'Acquedotto Campano Occidentale,
che provengono da altre Regioni), laddove tutte le opere
destinate a trasferire l'acqua a partire dal recapito finale
degli acquedotti regionali sino all'utente finale sarebbero
infrastrutture degli Ambiti Territoriali Ottimali; nella
specie, l'Acquedotto del Sarno è infrastruttura interamente
interna all'A.T.O. n. 3;
- non ricorrerebbe l'invocata necessità di attuare una gestione
tecnica unitaria delle opere idriche in questione, poiché
l'Acquedotto del Sarno è separato e distante rispetto agli
acquedotti regionali;
- l'affidamento della gestione delle opere relative all'Acquedotto
del Sarno creerebbe una nuova gestione all'interno dell'A.T.O.
n. 3, infrangendo il principio della gestione unica, con
aggravio del costo del servizio a carico degli utenti finali;
- il coinvolgimento degli Enti d'ambito nella procedura
sarebbe del tutto marginale ed insufficiente a sanare l'invasione
delle loro competenze;
- l'affidamento all'Eniacqua Campania della gestione degli
acquedotti ex Casmez e della realizzazione degli interventi
di miglioramento del sistema acquedottistico regionale sarebbe
illegittima perché avvenuta senza indire una gara pubblica
e senza pubblicazione di bando, pur in difetto dei presupposti
di cui all'art. 13 del d.lgs. 158/95, e, in ogni caso, in
mancanza di motivazione; non risponderebbe al vero, inoltre,
che le opere in questione rientrerebbero nell'oggetto dell'originaria
concessione;
- il provvedimento sarebbe stato adottato da organo incompetente,
poiché la competenza in materia sarebbe affidata dall'art.
20 dello Statuto al Consiglio regionale.
Costituitasi in giudizio la Regione Campania, con motivi
aggiunti la ricorrente ha poi impugnato anche la ricordata
delibera di Giunta Regionale n. 2512 del 30.12.2004, puntualizzando
taluni dei motivi di gravame proposti col ricorso introduttivo
quali autonomi profili di illegittimità della delibera,
nonché censurandola per invalidità derivata.
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2.4. - Con il ricorso n. 5763/04, il sig.
Francesco Specchio, in qualità di membro del Consiglio regionale
della Campania, ha a sua volta impugnato la delibera n.
3913 del 31.12.03 per incompetenza della Giunta regionale
(sia in relazione ai poteri del Consiglio regionale, sia
alle competenze degli Enti d'ambito e a quelle dello Stato
ex art. 17, co. 5, legge 36/94) e per violazione dei principi
e delle norme che impongono il ricorso a procedure di gara
per l'affidamento dei servizi pubblici, nonché la pubblicazione
del bando anche nel caso di trattativa privata, al di fuori
di ipotesi eccezionali tassativamente previste.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la delibera
n. 2512 del 30.12.2004, con censure pressocché analoghe
a quelle formulate con i motivi aggiunti proposti dall'Ente
d'Ambito Sarnese Vesuviano nel ricorso 5487/04.
La Regione, costituitasi in giudizio, con successiva memoria
difensiva ha eccepito la carenza di interesse ed il difetto
di legittimazione attiva del ricorrente, nonché l'infondatezza
del ricorso nel merito.
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2.5. - Nel giudizio n. 10070/04, incardinato
a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ente
d'Ambito Territoriale Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O.
n. 2 della Regione Campania) avverso la delibera n. 3913
del 31.12.2003 e gli atti presupposti, vengono in esame
analoghe censure di incompetenza, violazione di legge ed
eccesso di potere, in relazione all'asserita invasione delle
competenze degli Enti di ambito ed in particolare dell'A.T.O.
n. 2 e alla inosservanza della normativa sull'evidenza pubblica,
nonché alla violazione del principio di leale collaborazione
con gli enti locali subregionali e dell'art. 7 della legge
241/90.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la
delibera n. 2512 del 30.12.2004, riproponendo e specificando
le medesime doglianze già rivolte alla precedente delibera
del 2003.
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3. - L'unica istanza cautelare esaminata
e definita con ordinanza è stata quella originariamente
proposta nel giudizio n. 10070/04, che è stata respinta
con ordinanza del 13 ottobre 2003, n. 4841, con la motivazione
che l'atto impugnato (la delibera n. 3913 del 2003) appariva
privo di contenuto provvedimentale immediatamente lesivo.
Per quanto concerne le restanti domande cautelari, nelle
camere di consiglio fissate per il loro esame se ne è disposto
l'abbinamento al merito.
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4. - Con atto notificato il 5-6 maggio 2005
e depositato il 26 maggio, è intervenuto ad adiuvandum nel
giudizio RG 5763/04 il sig. Antonio Scala, in qualità di
membro del Consiglio regionale della Campania.
Lo stesso è successivamente intervenuto ad adiuvandum, insieme
al sig. Francesco Specchio, anche nel giudizio RG 5487/04.
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5. - In vista dell'udienza di discussione
le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a
sostegno delle rispettive ragioni.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, uditi i difensori
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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1.- I ricorsi vanno preliminarmente riuniti
per essere definiti con unica decisione, essendo rivolti
all'impugnazione dei medesimi provvedimenti.
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2. - E' discussa la legittimità delle delibere
della Giunta Regionale n. 3913 del 31 dicembre 2003 e n.
2512 del 30 dicembre 2004, e dei relativi atti presupposti.
Con la prima la Giunta ha deliberato la presa d'atto dell'esistenza
dei presupposti tecnico-amministrativi per l'estendimento
della concessione della Eniacqua Campania s.p.a. all'insieme
degli Acquedotti Regionali ex Casmez, comprensivo della
progettazione e realizzazione degli interventi inerenti
il sistema idrico campano di cui al programma delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi con carattere strategico
e di preminente interesse nazionale approvato dal CIPE con
delibera del 21.12.2001, ai sensi della legge 21.12.2001
n. 443.
Con la seconda la Giunta ha approvato la relazione conclusiva
redatta da un'apposita commissione nominata per definire
con la società Eniacqua un nuovo schema di convenzione,
nonché la bozza di convenzione predisposta.
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3. - Gli interventi individuati dal CIPE
ai sensi della c.d. legge obiettivo in relazione al sistema
idrico della Regione Campania concernono:
1) l'adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto
Campano;
2) il miglioramento e completamento del sistema di ripartizione
primaria dell'Acquedotto Campano;
3) il completamento dello schema della Campania Occidentale:
alimentazione area flegrea e basso Volturno;
4) l'adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto
del Sarno.
La Eniacqua Campania si era offerta di provvedere alla progettazione
e realizzazione di tali opere a fronte dell'estendimento
della concessione di cui è già in possesso.
La proposta di Eniacqua Campania s.p.a. è riepilogata nella
relazione conclusiva della commissione consultiva di esperti
(nominata, in attuazione della delib. G.R. n. 3913/03, con
D.P.G.R. n. 446 del 27.7.04), che è stata approvata, come
si è detto, con la delib. 2512/04.
Essa comprendeva:
- Interventi di ristrutturazione della dorsale principale
dell'Acquedotto Campano: più precisamente ristrutturazione
della dorsale dalla captazione del Biferno alla vasca di
riunione e dalle sorgenti Torano Maretto al serbatoio di
San Clemente, nonché ristrutturazione del nodo di San Clemente;
- Interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle
ripartitrici principali dell'Acquedotto Campano: più precisamente,
ristrutturazione e ammodernamento del sifone San Clemente
- Capodimonte, del sifone San Clemente - San Rocco - Santo
Stefano, del sifone San Clemente - Cercola; adduttrici per
i comuni a nord di Napoli; raddoppio del sifone di collegamento
dal Nodo di S.Prisco al Nodo di S.Clemente; captazione e
potabilizzazione delle acque derivate dalla traversa di
Colle Torcino sul fiume Volturno; campo pozzi di S.Angelo
di Alife; completamento dello schema di Cancello e ristrutturazione
della centrale di Nola; sistema di protezione catodica della
tratta San Prisco - Cupa Sfondata; completamento e adeguamento
del sistema di alimentazione idrica dell'area Flegrea -
Domitiana;
- Adeguamento della direttrice principale del Sarno: più
precisamente, ristrutturazione della direttrice principale
dell'Acquedotto del Sarno e del nodo di S.Maria la Foce.
Con la delibera n. 3913/03 la Giunta regionale ha deciso
di "dare atto ... della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi
per l'estendimento della concessione del ENIACQUA Campania
S.p.A. all'insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez
in coerenza con l'offerta formulata dalla predetta Eniacqua
per effetto dell'inserimento degli interventi di ristrutturazione
ordinaria e straordinaria dei predetti acquedotti nell'ambito
delle opere disciplinate ex L. 443/01 (c.d. Legge Obiettivo),
ferma restando la necessità di ricondursi alle delimitazioni
infrastrutturali di cui alla delibera regionale n° 6428
del 30/12/02 nei modi e nei tempi più opportuni".
Con la successiva delibera n. 2512/04 cit. è stata approvata
la bozza di nuova convenzione con la società Eniacqua elaborata
dalla commissione predetta all'esito della fase negoziale
con la nominata società, che prevede che il concessionario
progetti e realizzi i seguenti interventi (art. 7.1):
a) ristrutturazione della dorsale dell'Acquedotto Campano
della captazione del Biferno alla vasca di riunione;
b) ristrutturazione della dorsale dell'Acquedotto Campano
delle sorgenti Torano-Maretto al serbatoio di S. Clemente;
c) ristrutturazione del nodo di S. Clemente;
d) ristrutturazione ed ammodernamento del sifone di S. Clemente
- Capodimonte;
e) ristrutturazione ed ammodernamento del sifone S. Clemente
- S. Rocco - S. Stefano;
f) ristrutturazione ed ammodernamento del sifone San Clemente
- Cercola;
g) adduttrici per i comuni a nord di Napoli;
h) captazione e potabilizzazione delle acque derivate dalla
traversa di Colle Torcino sul fiume Volturno;
i) campo pozzi di S.Angelo di Alife;
j) completamento dello schema di Cancello e ristrutturazione
della centrale di Nola;
k) sistema di protezione catodica della tratta San Prisco
- Cupa Sfondata;
l) completamento e adeguamento del sistema di alimentazione
idrica dell'area Flegrea - Domitiana;
m) adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto
del Sarno e del nodo di S.Maria la Foce.
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4. - Le deliberazioni impugnate sono fatte
oggetto, nei cinque ricorsi in esame, di censure che, pur
nella diversità delle formulazioni, nelle loro linee essenziali
possono essere riassunte nei seguenti fondamentali profili
di doglianza.
In primo luogo, è contestata la competenza della Regione
Campania.
Si afferma, infatti, che sarebbero state affidate alla Eniacqua
Campana opere di adeguamento in relazione a tratti di acquedotto
non riconducibili in nessun modo alla competenza regionale,
stravolgendo la programmazione di ambito; l'appartenenza
delle opere (o di parte di esse) alla competenza degli A.T.O.
anzichè della Regione comporterebbe che soggetto aggiudicatore
sia non già la Regione, ma l'Ente di ambito interessato.
In secondo luogo, è denunciata la violazione delle disposizioni
in base alle quali l'affidamento delle opere in questione
richiederebbe lo svolgimento di una previa procedura di
gara.
L'obbligo di gara discenderebbe dalla disciplina di settore
(art. 20 legge 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97, che richiama
l'art. 22 d.lgs. 142/90), dalla c.d. legge obiettivo (art.
1, co. 3, lett. e), legge 443/2001) e dal decreto attuativo
della stessa (art. 10, commi 1 e 6, d.lgs. 190/02).
In terzo luogo, si sostiene che non sarebbe stato consentito
estendere la concessione già posseduta da Eniacqua Campana,
non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui ciò è ammesso
dall'art. 7, co. 4, del d.lgs. 190/02 (vale a dire le ipotesi
consentite dalla dir. 93/97/CEE, elencate nell'art. 13 del
d.lgs. 158/95); secondo uno dei ricorrenti, anzi, non si
sarebbe trattato neppure di estensione, giacché la concessione
originaria non avrebbe previsto la gestione dell'Acquedotto
Campano e la realizzazione delle opere di completamento
ed adeguamento dello stesso, né, alla luce del contenuto
della convenzione de quo, di adeguamento consentito dall'art.
16, co. 6, del d.lgs. 190/02.
In quarto luogo, infine, è asserito che gli atti impugnati
sarebbero stati di competenza non della Giunta regionale,
ma del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 20 dello
Statuto della Regione Campania.
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5 - Preliminare alla disamina della fondatezza
delle predette doglianze è l'esame delle eccezioni in rito
sollevate dalla Regione Campania e dalla Eniacqua.
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5.1. - Sostengono l'Amministrazione regionale
e la controinteressata l'inammissibilità dei ricorsi per
insussistenza di un pregiudizio attuale, poiché le delibere
impugnate sarebbero prive di immediata lesività.
La delibera n. 3913/03, infatti, si sarebbe limitata a prendere
atto della sussistenza dei presupposti tecnico amministrativi
per l'estendimento della concessione, subordinando la stessa
al verificarsi di una serie di condizioni puntualmente elencate;
la delibera n. 2512/04, a sua volta, non avrebbe fatto altro
che approvare la relazione conclusiva redatta dalla commissione
di esperti incaricata della negoziazione con Eniacqua nonché
il testo della bozza di convenzione predisposta, così verificando
la sussistenza soltanto di alcune delle condizioni cui era
subordinato l'affidamento dei lavori e la estensione della
convenzione.
In particolare, non si sarebbero ancora verificate talune
condizioni e, precisamente, oltre alla definizione e adeguamento
del grado di elaborazione progettuale, quelle costituite
dall'approvazione del progetto e del relativo finanziamento
da parte del CIPE e dei Ministeri competenti (Ambiente ed
Infrastrutture) e dalla stipula della convenzione con Eniacqua.
Replicano, nelle rispettive memorie, l'Ente d'Ambito Napoli-Volturno
(A.T.O. n. 2) e l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O.
n. 3) che con la delibera n. 2512/04 le statuizioni preannunciate
nella delibera n. 3913/03 sarebbero state portate ad attuazione
e che, una volta approvata la bozza di convenzione, si sarebbe
esaurita l'attività provvedimentale strumentale all'affidamento
delle opere e della gestione.
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5.1.2. - L'eccezione non può trovare accoglimento.
Essa assume che ci si troverebbe in presenza di un provvedimento
soggetto a condizione e, come tale, inefficace sino all'integrale
avveramento della stessa, ovvero ad un procedimento complesso,
ancora in itinere e non ancora concluso dalle delibere impugnate
(ad ambedue le costruzioni sembra rifarsi la difesa dell'Eniacqua
nelle memorie depositate il 17.6.05).
Nessuna lesione dell'interesse dei ricorrenti si sarebbe
pertanto potuta verificare prima che l'affidamento dei lavori
e l'estensione della concessione acquistassero efficacia,
ovvero in una fase ancora intermedia di un più ampio procedimento,
tuttora in corso.
Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero.
Va, brevemente, rilevato che i provvedimenti impugnati costituiscono
altrettanti tasselli di una più complessa vicenda finalizzata
all'estendimento della concessione Eniacqua anche alla gestione
degli acquedotti ex Casmez a fronte della progettazione,
realizzazione e parziale finanziamento (mediante project
financing) degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento
di cui supra, individuati dal CIPE ai sensi della legge
obiettivo.
In particolare, con la delibera n. 3913/03 si riconosce
la sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per
procedere all'estendimento della concessione; mentre con
la delibera n. 2512/04 di approvazione della bozza di nuova
convenzione e della relativa relazione della commissione
di esperti sono definite le condizioni tecnico-economiche
dell'estendimento, che erano state rimesse dalla precedente
delibera ad una successiva fase negoziale (da condursi in
coerenza con gli adempimenti istruttori raccomandati dalla
Sogesid).
L'approvazione della bozza di convenzione negoziata con
l'Eniacqua esaurisce l'operato giuntale e dà la stura ad
una fase prettamente esecutiva rimessa alla competente Area
dell'amministrazione regionale, come prevede puntualmente
la stessa delibera n. 3913/03 al punto 6 della parte dispositiva,
ove si dà "mandato al Settore Regionale del Ciclo Integrato
delle Acque di provvedere successivamente all'approvazione
dello schema convenzionale, mediante atti monocratici, a
tutti i successivi adempimenti necessari al concreto avvio
della gestione e realizzazione delle infrastrutture, con
particolare riguardo alla Convenzione, al Piano Economico
- finanziario e alle procedure istruttorie e approvative
da svilupparsi a cura del CIPE e dei Ministeri competenti".
Le due deliberazioni della Giunta regionale, pertanto, esprimono
in maniera compiuta e conclusiva la determinazione della
Regione di estendere la concessione di Eniacqua nei termini
precisati nella bozza di convenzione, frutto d'apposita
negoziazione, e come esse consolidano l'interesse pretensivo
della concessionaria, così al contempo comprimono i contrapposti
interessi degli odierni ricorrenti.
L'intera vicenda configura una fattispecie a formazione
progressiva, articolata in una serie di distinti segmenti
procedimentali, l'uno presupposto del successivo, che appaiono
connotati da autonoma lesività.
Pertanto, le imprese che si dolgono del mancato ricorso
alle procedure di evidenza pubblica non abbisognano che
intervenga l'approvazione del progetto e del relativo finanziamento
da parte del CIPE e dei Ministeri dell'Ambiente e delle
Infrastrutture perché possa dirsi leso il loro interesse
alla indizione d'una gara, già vulnerato dalle decisioni
della Regione (la situazione non è dissimile da quella che
legittima l’impugnazione immediata di un bando di gara);
lo stesso deve dirsi per gli Enti di ambito e la società
istituita per la gestione del servizio idrico integrato
dell'A.T.O. n. 3, in relazione alla lamentata lesione delle
loro competenze; ed ancora per i consiglieri regionali,
che invocano il riparto di funzioni tra Giunta e Consiglio.
Non può, inoltre, andar sottaciuto che l'attualità dell'interesse
degli Enti di ambito si ricollega, altresì, alla esigenza
di non incorrere in decadenze in relazione all'assegnazione
dei fondi concernenti gli interventi de quibus.
Da ciò il rigetto dell'eccezione.
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5.2. - Sono state, altresì, sollevate eccezioni
di carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva
in relazione alla specifica posizione e qualità dei singoli
ricorrenti.
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5.2.1. - Possono essere raggruppate e trattate
congiuntamente quelle, di tenore sostanzialmente identico,
che, nei giudizi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04, sono
volte a sostenere la carenza di interesse a ricorrere, rispettivamente,
della GORI s.p.a. e degli Enti di ambito dell'ATO n. 3 e
n. 2.
E' stato eccepito, in particolare, che, una volta realizzate
le opere, esse sarebbero consegnate in gestione agli Enti
di ambito aventi competenza sulle stesse, nel rispetto delle
delimitazioni infrastrutturali di cui alla delibera di Giunta
regionale del 31.12.02, n. 6426, vale a dire che gli atti
impugnati affiderebbero solo l'esecuzione delle opere di
ammodernamento, e non anche la gestione di impianti ricadenti
nel territorio degli Enti di ambito ricorrenti.
Per tali ragioni, secondo la tesi dell'Amministrazione regionale
e della società Eniacqua, i provvedimenti impugnati non
recherebbero pregiudizio né alla GORI s.p.a., né agli Enti
d'ambito Sarnese Vesuviano e Napoli-Volturno.
Senonché, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Regione
avrebbe provveduto ad affidare le predette opere alla società
Eniacqua, in quanto rientrerebbe nelle competenze degli
Enti di ambito e del gestore unico del servizio idrico dagli
stessi individuato la materia degli interventi migliorativi
della rete e dei relativi impianti.
L'eccezione si rivela, perciò, infondata, a prescindere
dalla questione di merito dell'affidamento o meno alla Eniacqua
anche della gestione degli impianti, rispetto alla quale
gli Enti di ambito rivendicano comunque di essere i soggetti
istituzionalmente deputati ad aggiudicare la gestione del
servizio idrico integrato nel proprio ambito.
La Regione ha altresì eccepito, sempre al fine di sostenere
il difetto di interesse e legittimazione a ricorrere, che
le reti acquedottistiche interessate non rientrerebbero
nelle competenze degli Enti di ambito, in quanto il sistema
degli Ambiti Territoriali Ottimali sarebbe ancora in fase
di attuazione, sicché le reti per cui è causa rientrerebbero
tuttora nelle infrastrutture a diretta gestione regionale.
Si tratta, tuttavia, di una questione che più propriamente
attiene al merito e che perciò appartiene all’esame della
fondatezza del ricorso.
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5.2.2. - Di tenore e contenuto diverso sono
le eccezioni che investono i ricorsi RG 4598/04 e RG 5763/04.
Quanto al ricorso RG 4598/04, si è eccepito che le imprese
ricorrenti, operando nel diverso settore dei lavori di manutenzione,
non avrebbero titolo ed interesse a contestare l'affidamento
diretto del servizio di gestione tecnica dell'Acquedotto
Campano, e così pure l'A.P.I., che le rappresenta.
Quanto al ricorso RG 5763/04, proposto dal sig. Specchio
nella sua qualità di consigliere regionale, se ne è sostenuta
l'inammissibilità per carenza di legittimazione e, in un
successivo momento, comunque, l'improcedibilità in relazione
al fatto che nelle elezioni del 2005 il ricorrente non è
stato rieletto alla carica.
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame di tali
eccezioni, poiché, come si dirà, i ricorsi RG 5132/04, RG
5487/04 e RG 10070/04 sono fondati, sicché il loro accoglimento
determina l'improcedibilità degli altri, che hanno ad oggetto
i medesimi provvedimenti.
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6. - Venendo dunque all'esame del merito
delle questioni, i ricorsi RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04
sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.
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7. - Il quadro normativo riguardante la gestione
del servizio idrico integrato è delineato dalla legge 5.1.1994,
n. 36, ed attuato, nella Regione Campania, dalla legge regionale
21.5.1997, n. 14.
La legge n. 36/94, che costituisce normativa di carattere
generale diretta a fissare principi fondamentali della legislazione
regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33
l. 36/94), disciplina la riorganizzazione dei servizi idrici
sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni,
di ambiti territoriali ottimali costituiti dal territorio
di più Comuni o Province e della unificazione dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue in un "servizio idrico integrato" da assegnarsi,
tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale
ottimale.
La legge prevede che siano i Comuni e le Province di ciascun
A.T.O. ad organizzare il servizio idrico integrato e a provvedere
alla sua gestione nelle forme previste ora dal Titolo V
d.lgs. 267/00 (art. 9 l. 36/94); i rapporti con il soggetto
gestore del servizio sono regolati da una convenzione con
annesso disciplinare e, salvo che questa non disponga altrimenti,
al gestore sono dati in concessione anche opere ed impianti
(artt. 11 e 12 l. 36/94).
La legge regionale campana n. 14/97 provvede a dare attuazione
alla normativa nazionale delimitando quattro A.T.O. e stabilendo
che i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito
territoriale ottimale costituiscano un consorzio obbligatorio
di funzioni denominato Ente di ambito, dotato di personalità
giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (artt. 2 e
4).
Dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte
le funzioni in materia di servizi idrici dei consorziati
sono esercitate dall'Ente medesimo, mentre le gestioni esistenti
cessano (con esclusione di quelle di cui agli artt. 9 e
10 della l. 36/94) a far data dalla stipula della convenzione
da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione del programma
degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla legge n. 36/94, di cui costituiscono parte
integrante il piano finanziario ed i modelli gestionale
e organizzativo, sulla base degli indirizzi e dei criteri
fissati dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza
con gli strumenti pianificatori nella materia delle risorse
idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13 l.r. 14/97).
In questo contesto, restano di competenza regionale le infrastrutture
per il trasporto di acqua tra regioni diverse (art. 17 l.
36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di
programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97).
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8. - Alla luce di tali premesse, risultano
fondate le censure articolate dalla GORI s.p.a., dall'Ente
d'Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 della Regione Campania)
in relazione alla violazione delle competenze regionali
in materia di infrastrutture idriche.
Invero, l'estendimento della concessione di cui alle impugnate
delibere abbraccia opere ed interventi che esulano dalla
sfera delle infrastrutture di competenza regionale ed appartengono,
invece, per la natura infraregionale delle stesse, alla
competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori.
Alla stregua della normativa surriferita, infatti, le opere
di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture
di adduzione dell'acqua da altre Regioni non appartengono
alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli
ATO.
Nondimeno, alcuni degli interventi oggetto della proposta
di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza di nuova convenzione
approvata dalla Giunta regionale concernono, per l'appunto,
interventi di competenza dell'ATO n. 3.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne l'analoga censura
formulata dall'Ente d'Ambito Napoli - Volturno in relazione
alle opere ed agli interventi concernenti l'Ambito territoriale
ottimale n. 2 della Regione Campania.
Questa sovrapposizione tra gli interventi programmati dalla
Regione e quelli pianificati dagli Enti d'ambito in forza
delle proprie competenze risulta dalle stesse delibere impugnate.
Si legge, infatti, nel preambolo della delibera n. 3913/03,
sulla scorta dell'istruttoria della SOGESID ad essa allegata,
che "alcune tipologie di interventi proposte da Eniacqua
Campania, pur coerenti con gli obiettivi di ammodernamento
delle infrastrutture idriche, sono allo stato degli atti
inserite nel Piano di Investimenti redatto dall'ATO 2 della
Campania in corso di istruttoria da parte degli Uffici dell'Assessorato
regionale al CIA" e che "alcuni interventi inseriti nella
proposta di affidamento integrativo formulata da Eniacqua
Campania sono altresì previsti dal summenzionato Piano dell'ATO
2, nonché tra quelli previsti dal Piano dell'ATO 3 della
Campania, quali opere prioritarie da eseguirsi sul sistema
degli acquedotti regionali deputati all'adduzione primaria
e secondaria"; tanto che la stessa delibera richiede la
definizione delle interconnessioni tra i piani di ambito
e i progetti inclusi nella legge obiettivo, sentiti gli
ATO interessati, ed impone altresì che il nuovo schema di
convenzione con l'Eniacqua Campana venga elaborato "in coerenza
con gli adempimenti istruttori derivanti dalla relazione
SOGESID in questa sede allegata e schematicamente richiamata".
A sua volta, la relazione della Commissione di esperti,
approvata con la delibera n. 2512/04, riconosce senz'altro
che taluni interventi concernono reti di adduzione secondaria
(i.e., privi di rilevanza regionale: cfr. pag. 18), e perciò
destinati, in ragione dell'area di collocazione e, dunque,
del sistema idrico di appartenenza, ad un successivo trasferimento
all'Ente di ambito di pertinenza.
La Commissione di esperti dedica il paragrafo 6 della relazione
alla "Verifica di compatibilità della proposta con i piano
ATO e/o con il Piano Acquedottistico Regionale". Vi si riporta
il contenuto della nota trasmessa dal Settore del ciclo
integrato delle acque dell'Amministrazione regionale in
tal senso richiesta, ove (dopo aver ricordato che l'ATO
n. 2 ha provveduto a modificare il proprio piano, in applicazione
della delibera G.R. n. 6426 del 30.12.2002, evidenziando
le parti di propria competenza) viene chiaramente posto
in luce che le opere in questione configurano interventi
a carico degli acquedotti di competenza dell'ATO n. 2, i
quali, per di più, sono ricompresi già nel Piano d'Ambito
di detto ATO (pagg. 34-35 della relaz. cit.). L'ufficio
regionale rimarca che le opere, immediatamente dopo il collaudo,
sarebbero destinate ad immediato trasferimento all'ATO e
che perciò esse "vengono a costituire per l'Ente d'Ambito
elementi di solo miglioramento sia del patrimonio strutturale
che della qualità del servizio", ma non sembra porsi la
questione della competenza in relazione a tali opere, né
vi si sofferma la Commissione.
Nulla è detto circa la compatibilità col piano dell'ATO
n. 3 (salvo un accenno ai benefici che le risorse interregionali
dispiegherebbero anche per gli ATO n. 1 e n. 3). Ma la nota
del Settore del ciclo integrato delle acque di cui si è
detto, tuttavia, non manca di ricordare che "il solo ATO
2 (per la posizione geografica) viene attraversato e riceve
direttamente gli apporti dagli acquedotti interregionali
che adducono alla Campania le acque del Molise e del Lazio"
(pag. 32 relaz. cit.): confermando, in tal modo, quanto
affermato dall'ATO n. 3 circa la portata meramente infraregionale
delle strutture acquedottistiche del suo territorio, in
quanto tali estranee alla sfera di competenza della Regione.
Come si è visto, inoltre, la delibera n. 3913/03, in chiara
relazione ai profili evidenziati dall'istruttoria Sogesid
richiamata in preambolo, subordina l'estendimento della
concessione alla definizione delle interconnessioni tra
i piani di ambito e i progetti inclusi nella legge obiettivo
da effettuarsi sentiti gli ATO interessati. Tuttavia, la
delibera n. 2512/04 interviene ad approvare la relazione
della Commissione di esperti e la bozza di convenzione,
dando così avvio alla fase più strettamente attuativa e
burocratica prevista al punto 6 del deliberato di G.R. n.
3913/03, senza che sulla questione delle interconnessioni
(e delle eventuali sovrapposizioni) con i piani d'ambito
gli ATO interessati fossero stati sentiti.
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9. - Le conclusioni raggiunte non trovano
smentita nella l. 443/01 e nel d.lgs. 190/02 che ne costituisce
attuazione, cui la Eniacqua Campania si richiama per sostenere
l’ammissibilità dell’affidamento dei lavori relativi alle
infrastrutture inserite tra le opere di preminente interesse
nazionale al concessionario dell’infrastruttura stessa mediante
la estensione dell’oggetto della concessione e l’adeguamento
del relativo atto convenzionale.
La disciplina introdotta con la legge obiettivo e il successivo
decreto delegato concerne, infatti, le sole procedure di
aggiudicazione e non intende incidere sul piano della competenza
all’aggiudicazione, come può evincersi dall’art. 1, comma
7, lett. g), del d.lgs. 190/02, in base al quale, ai fini
del decreto, soggetti aggiudicatori sono “le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della
direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti aggiudicatori di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture”.
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10. - Tanto basta per accogliere i ricorsi
RG 5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04, proposti rispettivamente
da G.O.R.I. s.p.a., dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano
(A.T.O. n. 3 Regione Campania) e dall'Ente d'Ambito Territoriale
Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania),
in relazione alla fondatezza delle censure inerenti la violazione
dei principi in materia di riparto di competenze in materia
di servizio idrico integrato dettati dalla legge 5 gennaio
1994, n. 36, e dalla legge regionale della Regione Campania
21 maggio 1997, n. 14, e in particolare la violazione degli
artt. 8, 11 e 12 della l.r. n. 14/97; nonché le censure
concernenti il vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria.
Di conseguenza, assorbito quant'altro, vanno, per l'effetto,
annullate le delibere di Giunta Regionale del 31.12.2003,
n. 3913, e del 30.12.2004, n. 2512.
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11. - In conseguenza dell'annullamento delle
delibere impugnate in virtù dell'accoglimento dei ricorsi
sopramenzionati, risulta cessata la materia del contendere
in relazione ai ricorsi RG 4598/04 e RG 5763/04, proposti
da API - Associazione delle Piccole e Medie Industrie- Sezione
di Caserta ed altri e, rispettivamente, da sig. Francesco
Specchio.
Tali ricorsi, pertanto, vanno dichiarati improcedibili.
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12. - Attesa la complessità delle questioni,
ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione I, riuniti i ricorsi in epigrafe, così
provvede:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i ricorsi RG
5132/04, RG 5487/04 e RG 10070/04;
- dichiara improcedibili i ricorsi RG 4598/04 e 5763/04.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 22 giugno 2005
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GIOVANNI MARIA
DI LIETO
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| Commento a Tar Campania,
Sez. I^, n. 10700, depositata il 10/08/2005
| 1)
IL FATTO
Si riassumono brevemente i fatti di causa.
Con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001 il CIPE,
ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge
obiettivo), ha approvato il programma delle infrastrutture
pubbliche e private e degli insediamenti produttivi
con carattere strategico e di preminente interesse
nazionale, comprensivo - nell’ambito del sottosistema
riguardante le opere per l’emergenza idrica nel
Mezzogiorno continentale ed insulare - di interventi
inerenti il sistema idrico della Regione Campania,
indicati nell’allegato n. 3 alla delibera.
Gli interventi individuati dal CIPE ai sensi della
c.d. legge obiettivo in relazione al sistema idrico
della Regione Campania concernono:
l’adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto
Campano;
il miglioramento e completamento del sistema di
ripartizione primaria dell’Acquedotto Campano;
il completamento dello schema della Campania Occidentale
(alimentazione area flegrea e basso Volturno);
l’adeguamento della direttrice principale dell'Acquedotto
del Sarno.
La Eniacqua Campania S.p.a., società concessionaria
della gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale
e delle condotte di collegamento agli altri acquedotti
in gestione regionale ed affidataria, nell’ambito
della concessione in corso, anche della pianificazione
e progettazione delle opere di ammodernamento della
rete degli acquedotti regionali, ha proposto alla
Regione la estensione della concessione alla
realizzazione degli interventi di cui alla delibera
CIPE 121/01 e alla gestione dell’acquedotto Campano.
Con delibera n. 3913 del 31 dicembre 2003, la Giunta
Regionale ha deliberato la presa d’atto dell’esistenza
dei presupposti tecnico -amministrativi per l’estensione
della concessione della Eniacqua Campania s.p.a.
all’insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez,
comprensivo della progettazione e realizzazione
degli interventi inerenti il sistema idrico campano
di cui al programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi con carattere strategico
e di preminente interesse nazionale approvato dal
CIPE con delibera del 21.12.2001, ai sensi della
legge n. 443 del 21/12/2001.
Con delibera n. 2512 del 30 dicembre 2004, la Giunta
Regionale ha approvato la relazione conclusiva redatta
da un’apposita commissione, nominata per definire
un nuovo schema di convenzione con la società Eniacqua,
nonché la bozza di convenzione predisposta.
Le delibere impugnate sono state fatte oggetto,
nei ricorsi proposti, di censure che possono essere
riassunte nei seguenti profili di illegittimità.
In primo luogo, si afferma che sarebbero state affidate
ad Eniacqua Campania opere di adeguamento in relazione
a tratti di acquedotto non riconducibili in alcun
modo alla competenza regionale, disapplicando così
la programmazione di ambito. L’appartenenza delle
opere (o di parte di esse) alla competenza degli
A.T.O. comporterebbe che soggetto aggiudicatore
sia non la Regione, ma l’Ente di ambito interessato.
In secondo luogo, si deduce la violazione delle
disposizioni in base alle quali l’affidamento delle
opere in questione richiederebbe lo svolgimento
di una procedura di gara pubblica.
L’obbligo di gara discenderebbe dalla disciplina
di settore (art. 20 legge 36/94; art. 11, co. 2,
l.r. 14/97, che richiama l’art. 22 DLgs 142/90),
dalla c.d. legge obiettivo (art. 1, co. 3, lett.
e), legge 443/2001) e dal decreto attuativo
della stessa (art. 10, commi 1 e 6, DLgs 190/02).
In terzo luogo, si sostiene che non sarebbe stato
consentito estendere la concessione a Eniacqua Campania,
non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui ciò è
consentito dall’art. 7, co. 4, del DLgs 190/02.
Il Tar Campania - con la sentenza in esame - ha
accolto i ricorsi proposti da G.O.R.I. s.p.a., dall’Ente
d’Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 Regione
Campania) e dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale
Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania),
ritenendo fondate le censure aventi ad oggetto la
violazione dei principi in tema di riparto di competenze
in materia di servizio idrico integrato. Principi
dettati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla
legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n.
14 (in particolare, il Tar ha ritenuto fondata la
violazione degli artt. 8, 11 e 12 della l.r. n.
14/97).
2) LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA IN
ESAME
Il Giudice premette alcune considerazioni di carattere
generale aventi ad oggetto il quadro normativo statale
e regionale in tema di gestione del servizio idrico
integrato.
“Il quadro normativo riguardante la gestione
del servizio idrico integrato è delineato dalla
legge 5.1.1994, n. 36 ed attuato, nella Regione
Campania, dalla legge regionale 21.5.1997, n. 14.
La legge n. 36/94, che costituisce normativa di
carattere generale diretta a fissare principi fondamentali
della legislazione regionale ai sensi del previgente
art. 117 Cost. (art. 33 l. 36/94), disciplina la
riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della
delimitazione, da parte delle Regioni, di ambiti
territoriali ottimali costituiti dal territorio
di più Comuni o Province e della unificazione dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue in un "servizio idrico integrato"
da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore
per ciascun ambito territoriale ottimale.
La legge prevede che siano i Comuni e le Province
di ciascun A.T.O. ad organizzare il servizio idrico
integrato e a provvedere alla sua gestione nelle
forme previste ora dal Titolo V d.lgs. 267/00 (art.
9 l. 36/94); i rapporti con il soggetto gestore
del servizio sono regolati da una convenzione con
annesso disciplinare e, salvo che questa non disponga
altrimenti, al gestore sono dati in concessione
anche opere ed impianti (artt. 11 e 12 l. 36/94).
La legge regionale campana n. 14/97 provvede a dare
attuazione alla normativa nazionale delimitando
quattro A.T.O. e stabilendo che i Comuni e le Province
ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale
costituiscano un consorzio obbligatorio di funzioni
denominato Ente di ambito, dotato di personalità
giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (artt.
2 e 4).
Dal momento della costituzione dell'Ente di ambito
tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei
consorziati sono esercitate dall'Ente medesimo,
mentre le gestioni esistenti cessano (con esclusione
di quelle di cui agli artt. 9 e 10 della l. 36/94)
a far data dalla stipula della convenzione da parte
del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione
del programma degli interventi necessari per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge
n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante
il piano finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo,
sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati
dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza
con gli strumenti pianificatori nella materia delle
risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13
l.r. 14/97).
In questo contesto, restano di competenza regionale
le infrastrutture per il trasporto di acqua tra
regioni diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co.
2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione
e di controllo (art. 14 l.r. 14/97)”.
Alla stregua di tali premesse, il Giudice ritiene
fondati i profili di illegittimità svolti da G.O.R.I.
s.p.a., dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O.
n. 3 Regione Campania) e dall’Ente d’Ambito Territoriale
Ottimale Napoli - Volturno (A.T.O. n. 2 Regione
Campania).
Quindi il Tar individua, nel caso di specie, “opere
ed interventi che esulano dalla sfera delle infrastrutture
di competenza regionale ed appartengono, invece,
per la natura infraregionale delle stesse, alla
competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori”.
Si tratta delle “opere di acquedotto a valle
dei recapiti terminali delle strutture di adduzione
dell’acqua da altre Regioni”, che
“non appartengono alla sfera di competenza regionale
ma a quella dei singoli ATO.
Nondimeno, alcuni degli interventi oggetto della
proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza
di nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale
concernono, per l’appunto, interventi di competenza
dell'ATO n. 3. Lo stesso deve dirsi per quanto concerne
l’analoga censura formulata dall’Ente d’Ambito Napoli
- Volturno in relazione alle opere ed agli interventi
concernenti l’Ambito territoriale ottimale n. 2
della Regione Campania ”.
3) L’ANALISI DELLA SENTENZA
La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli), sulla
scorta del regime pubblicistico della proprietà
delle acque, ha riorganizzato i servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione, secondo ambiti territoriali
ottimali al cui interno integrare la gestione dei
servizi con la separazione delle funzioni pubbliche
di organizzazione del servizio dalle attività imprenditoriali
di erogazione. Per il superamento della frammentazione
delle gestioni, la legge ha stabilito l’obbligatorietà
della definizione di ambiti territoriali ottimali
in cui confluiscono tutti i comuni, superando il
criterio delle municipalità delle singole gestioni.
Secondo la legge n. 36/1994, le Regioni sono competenti
a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e
a disciplinare le forme e i modi della cooperazione
tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale, per provvedere alla gestione del servizio
idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati
secondo precise cadenze temporali, il cui decorso
comporta l’intervento sostitutivo del Ministero
delle Infrastrutture verso le Regioni (che non provvedono
alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali)
e delle Regioni verso gli enti locali (che non procedono
alla stipula delle convenzioni previste dall’art.
24, comma 1, L. n. 142/1990).
La disciplina di settore prevede, come obiettivi
essenziali, il superamento della frammentazione
(territoriale e tipologica) delle gestioni, nonché
il conseguimento di livelli gestionali integrati
di adeguate dimensioni mediante la definizione di
ambiti territoriali ottimali secondo parametri fisici,
demografici e tecnici (art. 8 della legge n. 36
del 1994).
In tale quadro è previsto, come regola generale,
che, dal momento della costituzione dell'Ente di
ambito, tutte le funzioni in materia di servizi
idrici dei comuni e delle province consorziati siano
esercitate dall'Ente medesimo (cfr. art. 12, co.
1, della legge regionale n. 14 del 1997). Tale norma
risponde all’esigenza fondamentale di evitare che
la programmazione e l'attuazione degli interventi
devoluti alla competenza del nuovo gestore siano
vanificati dalle iniziative, individuali e scoordinate,
delle singole amministrazioni locali.
L’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n.
14 del 1997 dispone che: “l’Ente di ambito procede
alla stipula con il soggetto gestore del servizio
idrico integrato di apposita convenzione con relativo
disciplinare, sulla base della convenzione - tipo
e del disciplinare - tipo di cui al successivo articolo
13 ed in conformità alle disposizione dell’articolo
11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; la gestione
del servizio idrico integrato è affidata di norma
ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO …”.
La disciplina di settore prevede particolari norme
regolanti il periodo transitorio, nella fase di
entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata
del servizio idrico (cfr. art. 10 della legge n.
36 del 1994). Dopo la costituzione dell’Ente d’ambito
e nelle more della concreta attuazione del nuovo
sistema, rimangono intatte le gestioni esistenti,
destinate a cessare a seguito dell’affidamento del
servizio idrico integrato, fatta salva la prosecuzione
di quelle salvaguardate e di quelle conservate (art.
12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).
In tale quadro è stabilito che “le società e
le imprese consortili concessionarie di servizi
alla data di entrata in vigore della presente legge
ne mantengono la gestione fino alla scadenza della
relativa concessione” (cfr. art. 10, co. 3,
della legge n. 36 del 1994, richiamato anche dal
citato art. 12, co. 2, della legge regionale n.
14 del 1997).
La legge regionale specifica ulteriormente che:
“Eventuali interferenze tra i servizi idrici
integrati di ATO diversi, con particolare riguardo
ai trasferimenti di risorse ed all’uso comune di
infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni
tra gli Enti d’ambito sulla base delle indicazioni
fornite dalla Giunta regionale” (art. 11, co.
1, della legge regionale n. 14 del 1997);
“La gestione delle infrastrutture regionali di
approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione
di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, è regolamentata dalla Regione secondo le
modalità previste dall’articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142” (art. 11, co. 2, della
legge regionale n. 14 del 1997).
Pertanto, la legge regionale limita, in conseguenza
della costituzione degli Enti di ambito, la titolarità
regionale della gestione alle opere di adduzione
che comportano il trasferimento di acqua da altre
regioni (cfr. art. 17 L. n. 36/94).
Per tali opere, la Regione è il soggetto aggiudicatore,
competente alla realizzazione delle infrastrutture
(art. 1, co. 7, lett. g), DLgs 190/02).
Secondo il Tar Campania, le “opere di acquedotto
a valle dei recapiti terminali delle strutture di
adduzione dell’acqua da altre Regioni non appartengono
alla sfera di competenza regionale ma a quella dei
singoli ATO”.
Si tratta di “alcuni degli interventi oggetto
della proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della
bozza di nuova convenzione approvata dalla Giunta
regionale”.
Stesso discorso vale per le eventuali interferenze
tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con
particolare riguardo ai trasferimenti di risorse
ed all’uso comune di infrastrutture.
E’ importante sottolineare che sussiste - riconosciuta
incidentalmente dal Tar - la titolarità regionale
della gestione delle infrastrutture di approvvigionamento
idrico ricadenti nella previsione dell’articolo
17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (opere di adduzione
che comportano il trasferimento di acqua da altre
regioni).
Alcuni interventi individuati dal CIPE, con delibera
n. 121 del 22 dicembre 2001, sono riconducibili
alle predette opere di adduzione e pertanto alla
titolarità della gestione regionale.
Pertanto, può ritenersi legittimo l’affidamento
di tali interventi ad Eniacqua Campania s.p.a: in
applicazione della concessione in corso, dell’art.
1, co. 3, dell’art. 16, co. 6 e dell’art. 7, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002,
nonché dell’art. 11, co. 2, della legge regionale
n. 14 del 1997 e, in ogni caso, dell’art. 13, co.
1, lett. c), DLgs 158/95.
L’art. 16, co. 6, DLgs 190/02 dispone che: “Per
la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza,
i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari
straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle
di cui alla legge delega, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto
degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali,
atti di loro adeguamento alle previsioni della legge
delega e del presente decreto legislativo”.
L’art. 7, co. 4, DLgs 190/02 consente di procedere
ad estensioni dei lavori affidati in concessione,
ricorrendo le ipotesi contemplate dalla direttiva
93/37/CEE.
L’art. 7, co. 5, DLgs 190/02 dispone che “le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle concessioni, relative ad infrastrutture,
già affidate al momento di entrata in vigore del
presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25
della legge quadro”.
L’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95 contempla
l’ipotesi in cui la prestazione oggetto del contratto
possa essere eseguita, per ragioni tecniche, artistiche
o di tutela di diritti esclusivi, esclusivamente
da un soggetto determinato.
Spunti problematici derivano, invece, dalla sentenza
del Tar, con riferimento agli Enti di ambito che
non abbiano scelto la forma di gestione e individuato,
conseguentemente, il soggetto gestore del servizio
idrico integrato.
Invero, il Giudice non si sofferma sulla circostanza
che, dei due Enti di ambito ricorrenti, soltanto
l’ATO 3 ha individuato il soggetto gestore del servizio
idrico integrato (Gori s.p.a.).
Questo rilievo sembra determinare la inammissibilità
- improponibilità del ricorso proposto dall’ATO
2 che, non avendo individuato il soggetto gestore
del servizio idrico integrato, non può aggiudicare
la “concessione di costruzione e gestione di
infrastrutture” di cui all’art. 7 del decreto
legislativo n. 190 del 2002 al gestore, in applicazione
della concessione in corso, dell’art. 1, co. 3,
dell’art. 16, co. 6 e dell’art. 7, commi 4 e 5,
del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonché
dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale
n. 14 del 1997 e, comunque, dell’art. 13, co. 1,
lett. c), DLgs 158/95.
Vero però è anche che, al contrario, potrebbe obiettarsi
che il legislatore ha delineato un quadro normativo
ad hoc per la realizzazione delle “infrastrutture
strategiche e di interesse nazionale”, che si configura
come una legislazione “speciale” rispetto a quella
ordinaria.
La legge “obiettivo” (legge 443 del 2001) è una
legge speciale in quanto mirata ad un obiettivo
e conseguentemente definita per campo di applicazione
(come si legge nella relazione introduttiva al disegno
di legge del Governo).
Lo schema di base della legge è essenzialmente basato
sul criterio della deroga.
Pertanto, se non fosse antigiuridica l’aggiudicazione
- da parte dell’ATO 2 - della concessione di costruzione
e gestione di infrastrutture (le “infrastrutture
strategiche” appartenenti alla propria competenza),
“a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante
licitazione privata o appalto concorso” (secondo
la previsione dell’art. 10, co. 1, DLgs n. 190 del
2002), ne conseguirebbe l’ammissibilità del ricorso
proposto dall’ATO 2.
Aggiudicazione - da parte del soggetto competente
alla realizzazione delle infrastrutture e
titolare delle funzioni in materia di servizio idrico
- in deroga alla norma secondo cui la gestione (nonché
l’eventuale attività di costruzione) del servizio
idrico integrato è affidata ad un unico soggetto
gestore, attraverso la stipula delle convenzioni
previste dall’art. 24, comma 1, L. n. 142/1990.
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| 05/12/2005
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