| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 8 agosto 2005 n. 6088
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1. Industria e commercio – Pubblicita' e
concorrenza – Carattere restrittivo di un accordo per lo
scambio di informazioni commerciali – Criteri comunitari
per valutarne l’esistenza – Non sussistono in presenza di
dati pubblici o inidonei a disvelare le strategie dei concorrenti.
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2. Industria e commercio – Pubblicita' e
concorrenza – Nozione di dati di pubblico dominio – Incomprensibilità.
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1. La giurisprudenza comunitaria (Tribunale
U.E, 5 aprile 2001, causa T-16/98, Wirstschaftsvereinigung
Stahl ed altre c\ Commissione, punti nn. 39 e 44) ritiene
che elementi fondamentali nella valutazione del carattere
restrittivo di un accordo per lo scambio di informazioni
commerciali siano sia il carattere “sensibile” delle informazioni
stesse, sia la loro attitudine a rivelare “non solo la posizione
sul mercato, ma anche le strategie dei vari concorrenti”.
Ne consegue che non può ritenersi sussistere tra più società
che scambino informazioni commerciali (attraverso una società
di consulenza terza, la Iama Consulting s.r.l.) un’intesa
orizzontale in violazione dell’art. 2, comma 2, della legge
n. 287 del 1990, laddove, per un verso, si tratti di dati
pubblici, rispetto ai quali non può rivelarsi alcuna particolare
“incertezza”, “opacità” o “zona d’ombra” che possa condurre
a qualificarli come sensibili e, per altro verso, siano
dati inidonei a disvelare le strategie dei concorrenti.
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2. La nozione di “dati di pubblico dominio”
proposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
è poco comprensibile in quanto nella realtà dei fatti non
esistono, di massima, dei dati di mercato “immediatamente
accessibili senza oneri da chiunque” e, se vi fossero, essi
non potrebbero formare materia di scambio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Prima
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composto dai Magistrati: Corrado CALABRO’
Presidente; Nicola GAVIANO Componente relatore; Mario Alberto
DI NEZZA Componente
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi:
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N.12544/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SAN PAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT-SAN PAOLO
IMI S.P.A. rappresentata e difesa da: FRIGNANI AVV ALDO
MORBIDELLI AVV. GIUSEPPE
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N.12671/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SOC ASSICURAZIONI INTERNAZIONALI DI PREVIDENZA
SPA rappresentata e difesa da: VOLPE PUTZOLU AVV. GIOVANNA
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N.12674/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SOC MONTEPASCHI VITA SPA rappresentata
e difesa da: CLARIZIA AVV. ANGELO FELICIANI AVV. ALBERTO
GRASSANI AVV. STEFANO VILLATA AVV. CLAUDIA TORAZZI AVV.
ANDREA
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N.12732/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SOC CAPITALIA SPA rappresentata e
difesa da: SANINO AVV. MARIO CARBONETTI AVV FRANCESCO ARBIB
AVV. RICCARDO TESEI AVV. MASSIMO
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N.12760/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SOC MEDIOLANUM VITA SPA rappresentata
e difesa da: GATTI AVV FRANCESCO MEDUGNO AVV. LUIGI MENICATI
AVV. PAOLA
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N.12830/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SOC BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA
SCARL rappresentata e difesa da: MANZI AVV. ANDREA CRIMALDI
AVV. FRANCESCO SIMONE MERCANTI AVV. GIUSEPPE ROSSI AVV.
SIMONE
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N.12831/2004 Reg. Gen., proposto dalla
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SOC IAMA CONSULTING SRL rappresentata
e difesa da: LIROSI AVV. ANTONIO FALCE AVV. VALERIA FATTORI
AVV. PIERO
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ricorsi proposti tutti
contro
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l’AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO,
in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato
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per l'annullamento
del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato reso all’esito del procedimento istruttorio
n. I/575, in data 30 settembre 2004, con il quale l’Autorità
ha riscontrato la contrarietà all’art. 2 legge 10 ottobre
1990 n. 287 di una pratica concordata tra le ricorrenti
avente ad oggetto uno scambio sistematico di informazioni
commerciali sensibili.
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VISTI i ricorsi ed i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
VISTE le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
loro rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITO alla pubblica udienza del 20.4.2005 il relatore, e
uditi altresì per le parti gli avv.ti Aldo Frignani, Giuseppe
Morbidelli, Giovanna Volpe Putzolu, Angelo Clarizia, Stefano
Grassoni, Mario Sanino, Riccardo Arbib, Massimo Tesei, Luigi
Medugno, Paola Menicati, Andrea Manzi, Simone Rossi, Antonio
Lirosi, Valeria Falce e Piero Fattori, nonchè l’avv.to dello
Stato Danilo Del Gaizo;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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Con il provvedimento n. 13622 del 30 settembre
2004 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
riscontrando l’esistenza tra le società in epigrafe di un’intesa
orizzontale, nella forma di una pratica concordata consistente
nello scambio sistematico (attraverso una società di consulenza
terza, la Iama Consulting s.r.l.) di informazioni commerciali
sensibili tra concorrenti in violazione dell’art. 2, comma
2, della legge n. 287 del 1990, intimava alle società medesime
di cessare immediatamente dall’attuazione e continuazione
dell’infrazione accertata, di astenersi da ogni intesa analoga,
ed infine di comunicare entro sessanta giorni le misura
adottate per rimuovere l’infrazione.
Le società interessate insorgevano avverso tale provvedimento
proponendo i ricorsi in esame, ritualmente notificati e
depositati, mediante i quali veniva assunta l’illegittimità
dell’atto impugnato a titolo di violazione di legge e di
eccesso di potere sotto molteplici profili, sia per presunte
violazioni di natura procedurale, sia per ragioni di ordine
più prettamente sostanziale.
Si costituiva in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato
in resistenza alle impugnative, deducendone l’infondatezza
e concludendo per la loro reiezione.
Alcune delle ricorrenti ribadivano le proprie doglianze
sviluppando le argomentazioni a loro sostegno con l’ausilio
di successive memorie, con le quali insistevano per l’annullamento
della deliberazione impugnata.
Alla pubblica udienza del 20\4\2005, esaurita la discussione,
la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva preliminarmente il Tribunale che la stretta connessione
che lega tra loro i ricorsi in trattazione impone la loro
riunione, affinché essi possano essere decisi a mezzo di
un’unica sentenza.
Ciò premesso, i ricorsi sono fondati.
Il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento, invero,
la pregnante censura, comune a tutte le società ricorrenti,
che dal carattere pubblico delle informazioni oggetto di
scambio nell’ambito della pratica accertata dall’Autorità
Garante fa discendere l’esclusione della natura lato sensu
“sensibile” dei relativi dati, e quindi l’impossibilità
di reputare illecito l’oggetto della relativa intesa; parimenti
fondata è la connessa doglianza concernente la mancata dimostrazione
dell’efficacia anticompetitiva della stessa pratica.
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1 Occorre soffermarsi in primo luogo sulla
natura pubblica dei dati sul cui scambio verte la causa
(pubblicità che è in buona parte ascrivibile alle precise
circolari di settore emanate dall’ISVAP: v. il provvedimento
in epigrafe ai paragrr. nn. 41-42, nonché 43 e segg.).
Tale natura si desume con chiarezza dal provvedimento impugnato,
che contiene sul punto delle univoche ammissioni da parte
dell’Autorità (rispetto alle quali la memoria erariale ha
tentato inutilmente di prendere le distanze).
… 62. In merito alla natura delle informazioni contenute
in Aequos, si osserva che esse dovrebbero essere oggetto
di comunicazione alla clientela da parte delle singole imprese.
Le imprese sono infatti invitate dall'organismo di vigilanza
a fornire ai propri clienti esaustive informazioni circa
le caratteristiche delle polizze che essi intendono sottoscrivere.
L'analisi condotta dall'Autorità su alcuni prodotti presenti
in Aequos sembra effettivamente indicare che i dati inseriti
siano quelli contenuti nei documenti contrattuali relativi
unicamente a prodotti già in commercio o fuori commercio
[Cfr., al riguardo, doc. n. 590.]. Anche Iama, nella propria
memoria, ha mostrato, per alcuni prodotti, come le informazioni
contenute nei files di Aequos siano interamente desumibili
dalla documentazione contrattuale [Cfr., al riguardo, doc.
nn. 612 e 639.]. Ciò trova conferma anche in alcune analisi
effettuate direttamente dalle stesse imprese di assicurazione,
tra cui si ricorda, Winterthur. In particolare, da un documento
reperito presso la sede della citata società, relativo al
raffronto tra le caratteristiche di alcuni prodotti commercializzati
da Winterthur e quelle desumibili da Aequos, si evince che
"Iama riporta solo dati pubblici. Dati tecnici attuariali
specifici (ad esempio relativi alle modalità di accantonamento
di riserva particolari come quella per bonus) contenuti
in nota tecnica, non sono diffusi" [Cfr., al riguardo, doc.
n. 415.]. Considerato che le polizze vita presenti in Aequos
non contengono elementi di personalizzazione, a differenza
delle polizze auto, e che i distributori non possono alterare
le condizioni di polizza, si desume che, astrattamente,
chiunque sia interessato potrebbe ottenere le informazioni
fornite da Aequos circa le caratteristiche da questo censiti,
in parte attingendo allo stampa e/o ad internet, in parte
recandosi presso i singoli punti vendita delle diverse compagnie.
….. 67. In sintesi, le informazioni contenute in Aequos
sono desumibili dai prospetti informativi e dalla documentazione
contrattuale che i consumatori acquisiscono al momento della
sottoscrizione della polizza. Tuttavia, la documentazione
istruttoria attesta che le imprese ritengono poco conveniente
e non altrettanto proficuo svolgere al proprio interno questa
attività di raccolta ed elaborazione della documentazione
contrattuale e preferiscono, pertanto, rivolgersi alla società
di consulenza Iama. Ma anche quest'ultima preferisce avvalersi
della collaborazione delle stesse imprese per la raccolta
e controllo dei dati.
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2 L’Autorità, pur ammettendo senza infingimenti,
quindi, la natura pubblica dei dati in discorso, si è orientata
tuttavia nel senso dell’irrilevanza di tale nota ai fini
dello scrutinio di liceità antitrust dell’intesa riguardante
il loro scambio.
Conviene allora riportare subito i passaggi provvedimentali
che permettono di ricostruire l’itinerario logico seguito
dall’Amministrazione, per poterlo poi più agevolmente sottoporre
a critica.
….. 64. Inoltre, diverse imprese hanno affermato che, prima
che Iama producesse Aequos, provvedevano direttamente a
raccogliere informazioni sui prodotti concorrenti, e verosimilmente
continueranno a svolgere tale attività nell'ipotesi in cui
l'Autorità dovesse ritenere Aequos un'intesa lesiva della
concorrenza. Le medesime imprese tuttavia riconoscono che
la raccolta individuale delle informazioni presenti in Aequos,
effettuata direttamente ovvero tramite un'indagine in esclusiva
da parte di società specializzate, comporta costi superiori
rispetto a quelli sostenuti attraverso il ricorso ad una
struttura esperta ed appositamente dedicata, che vende i
propri servizi ad una pluralità di soggettii.
In sintesi, risulta che gli operatori coinvolti nel presente
procedimento considerino il database come un modo più efficiente
per raccogliere informazioni sui prodotti dei concorrenti,
rispetto all'attività svolta internamente. 65. In particolare,
in merito ai possibili effetti di un parere negativo dell'Autorità
circa Aequos, in un documento reperito presso Generali,
datato 3 febbraio 2003, si legge: "Nel caso in cui l'Autorità
dovesse dare un parere negativo (ma non ne comprenderemmo
il motivo, considerato che diversi servizi di Iama sono
regolarmente acquistati da numerose Compagnie del mercato),
non resterebbe che attivarci direttamente, dando incarico
ad una risorsa full-time (…), di recuperare le stesse informazioni
attraverso ricerche dirette (internet, agenzie delle Compagnie,
nostri promotori, pubblicazioni, convegni, …), soluzione
che certamente risulterebbe più costosa e probabilmente
non altrettanto efficiente" . 66. In questo senso vanno
lette anche le dichiarazioni raccolte a verbale nel corso
delle ispezioni effettuate presso la sede di Winterthur.
In particolare, nelle stesse, si legge: "precedentemente
all'acquisto del prodotto Aequos, all'interno della società
le medesime informazioni venivano raccolte in modo più difficoltoso
e meno esteso, in quanto era possibile raccogliere informazioni
solo in merito ad una parte del mercato".
….. 155. Ciò premesso, si osserva che lo scambio di informazioni
sotteso all'elaborazione del database Aequos - similmente
ad una precedente fattispecie di scambio di informazioni
già valutata dall'Autorità [Cfr., al riguardo, provvedimento
AGCM n. 8546, del 28 luglio 2000, I/377, cit.] - riguarda
dati tradizionalmente considerati sensibili sotto il profilo
antitrust, quali prezzi e condizioni contrattuali dei diversi
prodotti immessi sul mercato dalle singole imprese di assicurazione.
La citata natura sensibile dei dati immessi in Aequos appare
del resto confermata dalla stessa Autorità di vigilanza.
….. 158. Le parti e l'Isvap sottolineano la natura pubblica
delle informazioni sui prezzi e condizioni contrattuali
contenute in Aequos, circostanza che farebbe venir meno
la restrittività della fattispecie. Sul punto si impone
la necessità di fare alcune considerazioni. Nei rapporti
di mercato, ed in particolare nei mercati caratterizzati
dalla presenza di una pluralità di soggetti, sia dal lato
della domanda che dell'offerta, le informazioni sui prezzi
e le condizioni contrattuali, lungi dal poter rimanere nella
esclusiva disponibilità delle singole imprese, inevitabilmente
costituiscono oggetto di comunicazione alla clientela. In
altri termini, in un sistema di mercato, per definizione,
prezzi e condizioni contrattuali hanno natura pubblica.
Pertanto, nella valutazione concorrenziale di scambi di
informazioni tra imprese, concernenti prezzi e condizioni
contrattuali, come nel caso di specie, non rileva la natura
pubblica dei dati in questione. Prima facie, lo scambio
di informazioni sensibili tra concorrenti, ancorché dette
informazioni siano altrimenti conoscibili, costituisce un
comportamento facilitante la collusione tra imprese. Va
osservato, invece, che ai fini della valutazione circa la
portata facilitante dello scambio, risulta importante valutare
se le predette informazioni possano considerarsi di pubblico
dominio, cioè immediatamente accessibili senza oneri e realmente
utilizzabili a chiunque sia interessato ad acquisirle. 159.
Fatta questa distinzione tra informazioni di natura pubblica
e dati di pubblico dominio, si rileva che la stessa esistenza
di scambi di informazione su dati di natura pubblica di
per sé appare contraddire la natura di pubblico dominio
dei medesimi dati. In altre parole, è ragionevole immaginare
che quando le informazioni risultano effettivamente accessibili
con rapidità e senza oneri vengano meno le ragioni dello
scambio tra imprese. In definitiva, nella valutazione di
uno scambio tra imprese di dati sensibili, da un lato risulta
irrilevante la loro natura pubblica, dall'altro appare contraddittorio
ipotizzare che si tratti di informazioni di pubblico dominio.
Ciò posto, la concreta portata facilitante della collusione
da parte di un'intesa che ha per oggetto la raccolta e messa
in comune di informazioni sensibili dipende dai costi di
raccolta di tali informazioni ad opera della singola impresa,
dai tempi impiegati per la raccolta, nonché dalla possibilità
di ottenere un'informazione completa. 160. In astratto,
ove, infatti, i costi di reperimento individuale delle informazioni
oggetto di scambio non fossero apprezzabili, i tempi di
acquisizione non fossero lunghi e le informazioni nel complesso
risultassero sufficientemente attendibili, il contributo
di un siffatto scambio di informazioni ad un accordo collusivo
sarebbe irrilevante. In tale evenienza, infatti, da un punto
di vista concorrenziale, la raccolta in comune di informazioni
non consente di ottenere elementi significativamente maggiori
rispetto agli esiti di una raccolta individuale. 161. Viceversa,
nel caso di specie - per espressa ammissione di taluni operatori
coinvolti, quali Ras e Mediolanum - i costi sottesi ad una
raccolta individuale da parte delle imprese delle informazioni
contenute in Aequos, non sono trascurabili. Altri operatori,
segnatamente Winterthur e Generali, hanno poi rilevato l'incompletezza
e la parzialità della raccolta di informazioni effettuata
in proprio [Cfr., paragrafi 65 e 66.]. Lo scambio di informazioni,
pertanto, agendo su tali elementi è idoneo ad aumentare
i rischi di collusione tra le imprese che vi partecipano.
162. In merito alla maggiore attendibilità dei risultati
conseguibili attraverso lo scambio, si consideri anche che
le imprese hanno provveduto a controllare le informazioni
immesse in Aequos, certificandone in tal modo la correttezza
e completezza. Pertanto, ciascuna impresa ha potuto acquisire
informazioni sui comportamenti commerciali dei concorrenti,
non solo sostenendo un minor onere in termini di costi e
di tempi di acquisizione ma anche ricevendone un vantaggio
sotto il profilo della certezza dei dati, rispetto alla
situazione in cui le stesse imprese si sarebbero trovate,
ove avessero provveduto direttamente all'acquisizione delle
medesime informazioni, attraverso, ad esempio, un'attività
di mistery shopping. Sul punto vale ricordare che la stessa
società Defaqto ha affermato che l'attività di mistery shopping
può condurre a risultati insoddisfacenti [Cfr., paragrafo
63.]. 163. In altri termini, la partecipazione allo scambio
garantisce alle imprese acquirenti di poter disporre di
una corretta classificazione delle diverse voci che compongono
i singoli prodotti assicurativi, nonché di una rappresentazione
tendenzialmente completa dell'offerta sul mercato, peraltro
aggiornata in modo tempestivo. In assenza di un fattivo
contributo da parte delle imprese, Aequos non potrebbe avere
quelle caratteristiche, attualmente riscontrate, che lo
rendono d'interesse per gli operatori coinvolti nel presente
procedimento, a differenza di altri prodotti, pure esistenti,
che hanno scarsa diffusione. 164. Vale aggiungere che la
stessa Iama ha affermato di ricorrere mensilmente alla richiesta
diretta dei dati alle imprese quando le informazioni non
siano altrimenti reperibili, il che dimostra che la ricerca
delle informazioni dai canali alternativi alla comunicazione
diretta con le imprese non è in grado di assicurare la sistematica
completezza del database. La difficile reperibilità di informazioni
sul mercato appare altresì attestata dalla stessa circostanza
che Iama ha dichiarato di ricorrere talvolta anche ad "informatori
specializzati" per la raccolta delle citate informazioni,
con ciò riconoscendo addirittura la sussistenza di un mercato
delle note informative e delle condizioni di polizza [Cfr.,
paragrafo 86.]. 165. Alla luce delle considerazioni che
precedono, il circuito informativo sotteso all'elaborazione
di Aequos, riducendo sensibilmente i costi ed i tempi di
acquisizione di una raccolta di informazioni individuale
da parte delle singole imprese, appare idoneo a facilitare
la collusione tra le imprese partecipanti allo scambio.
Sotto questo profilo, giova rilevare che l'Autorità ha già
osservato che "proprio la circostanza, sostenuta dalle parti,
che le imprese avrebbero potuto autonomamente procurarsi
tali informazioni, ma che tale procedura sarebbe stata più
complicata ed avrebbe richiesto molto più tempo, conferma,
come sottolineato dalla giurisprudenza comunitaria, che
siffatta "comunicazione spontanea di tutte le informazioni
importanti in materia di prezzi [si possa considerare] come
una modificazione artificiale delle condizioni di concorrenza
mirante ad instaurare un sistema di solidarietà ed influenza
reciproche tra concorrenti" [Cfr. punto 253 del provvedimento
Agcm n. 8546 del 28 luglio 2000, I/377, cit.].
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3 In sintesi, dunque, l’Autorità, pur riconoscendo
la pubblicità delle informazioni oggetto di scambio, ha
ritenuto che essa non potesse giovare alle ricorrenti, in
quanto solo lo scambio di dati di vero e proprio “dominio
pubblico” (id est, secondo quanto si legge al paragr. n.
158, “immediatamente accessibili senza oneri e realmente
utilizzabili a (da) chiunque sia interessato”) sarebbe immune
da possibili censure.
Questa impostazione non può, però, essere seguita, per le
ragioni che ci si accinge ad esporre.
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4 Sembra opportuno fissare, introduttivamente,
dei punti di carattere generale intorno alla rilevanza antitrust
dello scambio di informazioni.
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4a In proposito ci si può innanzitutto avvalere
delle osservazioni svolte in seno ad un’approfondita e recente
decisione resa in materia dal Giudice d’appello (C.d.S.,
VI, n. 2199 del 23\4\2002).
“L’ammissibilità della natura illecita del solo scambio
di informazioni è stata affermata in diverse occasioni dalla
giurisprudenza comunitaria.
E’ stata, infatti, data risposta positiva all’ammissibilità
della scambio di informazioni quale infrazione autonoma
della disciplina della concorrenza, non dipendente quindi
dall’accertamento del fatto che lo scambio abbia agevolato
la perpetrazione di altre infrazioni (Trib. CE, 11-3-99,
T 141-94, Thyssen Stahl AG, par. 385 e 649).
Il primo caso in cui gli organi di giustizia comunitari
hanno affrontato la questione è stato quello relativo alla
scambio di informazioni realizzato tramite l’associazione
professionale dei costruttori o importatori di trattori
agricoli operanti nel Regno Unito, in cui è stato affermato
che in un mercato oligopolistico fortemente concentrato,
un accordo che preveda un sistema di scambio di informazioni
tra le imprese di questo mercato riduce o annulla il grado
di incertezza relativo al funzionamento del mercato e può
alterare la concorrenza tra gli operatori economici in presenza
di determinate caratteristiche delle informazioni scambiate:
natura sensibile delle stesse, comunicazione ravvicinata
e sistematica e divulgazione limitata ai partecipanti allo
scambio (Trib. Ce, 27-10-94, T-35/92, John Deere Ltd; decisione
confermata da Corte Giust. CE, 28-5-98, C-7/95; Trib. Ce,
27-10-94, T-34/92, Fiatagri UK Ltd, relativa allo stesso
caso ed analoga alla precedente; v. anche Trib. Ce, 14-5-98,
T-354/94, Stora, par. 107).
Nelle stesse decisioni viene affermato anche che uno scambio
di informazioni della natura sopra descritta altera sensibilmente
la concorrenza tra gli operatori economici, avendo effetto
di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni
sul mercato e le strategie dei vari concorrenti e di ridurre
o di annullare del tutto il grado di incertezza sul funzionamento
del mercato che, in assenza di tale scambio di informazioni,
sarebbe esistito.”
Alla stregua di quanto precede è pacifico, perciò, che gli
scambi di informazioni tra concorrenti, anche qualora non
emerga una più ampia ed ulteriore concertazione anticompetitiva,
possano essere censurati –naturalmente, a determinate condizioni-
anche in modo autonomo e diretto.
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4b Fatta questa prima constatazione, va soggiunto
che in presenza delle caratteristiche che saranno indicate
lo scambio di informazioni può essere considerato illecito
“per se”, vale a dire in ragione del suo oggetto (il che
non esclude, peraltro, che nei rimanenti casi esista comunque,
secondo le regole generali, la possibilità di accertare
in concreto gli effetti anticompetitivi della relativa intesa,
e quindi di vietarla in forza del diverso titolo della illiceità
antitrust della sua dimostrata efficacia).
In questa direzione si è orientata, invero, la più autorevole
giurisprudenza nazionale (C.d.S., VI, n. 2199\2002). E lungo
lo stesso asse si è sviluppata, nei fatti, anche la giurisprudenza
comunitaria formatasi in materia, che ha fin qui costantemente
esonerato la Commissione europea dal compimento di precise
verifiche in concreto dell’impatto restrittivo reale sul
mercato delle fattispecie di scambio di informazioni cadute
sub judice, avallandone l’impostazione circa la sufficienza
della dimostrazione da parte sua di effetti concorrenziali
anche solo meramente potenziali, purché sufficientemente
sensibili (cfr. Tribunale UE, 27 ottobre 1994, Fiatagri
UK LTD e altro c\ Commissione, causa T-34/92, punti 80 e
93; 27 ottobre 1994, John Deere LTD c\ Commissione, causa
T-35/92, punti 61-62 e spec. 92; Corte di Giustizia, 28
maggio 1998, John Deere LTD c\ Commissione, causa C-7/95
P, punti 72-78).
Non guasta ricordare, a questo riguardo, che l’art. 2, comma
2, della legge n. 287\1990, che dà concretezza al divieto
di intese restrittive della libertà di concorrenza enucleando
cinque tipologie di situazioni, tra le quali non rientra
lo scambio di informazioni c.d. sensibili, ha carattere
solo esemplificativo, e non certo tassativo (come si desume
dall’espressione “anche attraverso attività consistenti
nel” , che introduce l’elencazione) : onde ben possono ricadere
nel divieto anche fattispecie diverse da quelle tipizzate
dal legislatore.
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5 Meno agevole è individuare le condizioni
in presenza delle quali lo scambio di informazioni debba
essere riprovato ex se.
In proposito, prassi e giurisprudenza non hanno mancato
di attribuire rilevanza, tra gli altri aspetti, al livello
di aggregazione dei dati scambiati, al loro grado di attualità
e alla frequenza dei relativi rilasci; altro elemento risultato
significativo è quello che rimanda al grado di concentrazione
connotante il mercato considerato (per quanto su tale terreno
non siano consentiti automatismi: cfr. C.d.S., VI, n. 2199\2002
cit.).
I principali criteri che hanno attirato l’attenzione degli
interpreti, tuttavia, si riconducono alla natura delle informazioni
oggetto di scambio, e si presentano strettamente connessi
tra loro: quello della segretezza\riservatezza delle informazioni,
e quello della vera e propria natura concorrenzialmente
“sensibile” dei dati scambiati, determinata dall’attitudine
dei medesimi a disvelare le future condotte e strategie
delle imprese.
Sotto questo secondo profilo, in particolare, la giurisprudenza
comunitaria ha dato mostra da tempo di considerare quale
fulcro della problematica l’idoneità dei dati oggetto di
scambio a rendere prevedibile, per un determinato operatore,
l’azione dei suoi concorrenti, riducendo apprezzabilmente
o annullando del tutto il grado di incertezza sul funzionamento
del mercato che sarebbe esistito in assenza dello scambio
informativo (Tribunale UE : 27 ottobre 1994, Fiatagri UK
LTD e altro c\ Commissione, causa T-34/92, punti 91-92 ;
27 ottobre 1994, John Deere LTD c\ Commissione, causa T-35/92,
punti 51-52 e spec. 81 ; Corte di Giustizia, 28 maggio 1998,
John Deere LTD c\ Commissione, causa C-7/95 P, punti 89-90).
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6 Nello sviluppo dei due criteri indicati
la più recente giurisprudenza comunitaria si è rivelata
particolarmente univoca ed eloquente.
Essa ha ricostruito la prassi della Commissione, difatti,
nel senso che tale Organo ritiene che elementi fondamentali
nella valutazione del carattere restrittivo di un accordo
di scambio di informazioni siano sia il carattere “sensibile”
delle informazioni stesse, sia la loro attitudine a rivelare
“non solo la posizione sul mercato, ma anche le strategie
dei vari concorrenti” (Tribunale U.E, 5 aprile 2001, causa
T-16/98, Wirstschaftsvereinigung Stahl ed altre c\ Commissione,
punti nn. 39 e 44).
Il Giudice europeo di prime cure ha escluso, inoltre, alla
stregua della giurisprudenza già citata, che uno scambio
di informazioni pubbliche sia idoneo a violare le regole
di concorrenza del Trattato.
Il Tribunale si trovava, allora, al cospetto di una normativa
americana che imponeva alle parti del TACA l’obbligo di
notificare i loro contratti di servizio individuali alla
FMC, a sua volta chiamata alla pubblicazione di un sunto
–si noti, solo- delle “clausole essenziali” degli stessi
contratti. E al riguardo ha osservato, appunto, “ …che la
pubblicazione, negli Stati Uniti d’America, di un tale sunto,
implica che il contenuto delle “clausole essenziali” dei
contratti di servizio individuali diventi un dato pubblico.
In un contesto siffatto, le parti del TACA non possono vedersi
contestare dalla Commissione … il fatto di aver convenuto
di “comunicarsi” reciprocamente tali dati. Infatti, considerata
la pubblicazione del contenuto delle “clausole essenziali”,
la comunicazione tra le parti del TACA dell’esistenza e
del contenuto dei loro contratti di servizio individuali
rappresenta uno scambio di informazioni pubbliche …”, che
in quanto tale soggiace alla conclusione appena detta (Tribunale
U.E, 30 settembre 2003, cause T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98,
Atlantic Container Line AB ed altre c\ Commissione, punti
nn. 1153-1154).
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7 La vicenda oggetto del corrente giudizio,
non integrando né l’uno né l’altro dei criteri anzidetti,
non può essere considerata alla stregua di un illecito “per
se”.
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7a Il provvedimento e la successiva difesa
dell’Autorità richiamano più volte, a conforto della legittimità
dell’impostazione seguita nel caso concreto, il precedente
RC-Auto.
Il Tribunale, pur condividendo i principi giuridici espressi
nella richiamata causa dal Consiglio di Stato con la sentenza
n. 2199\2002 (del resto, confermativa della n. 6139\2001
della Sezione), non può fare a meno di evidenziare, tuttavia,
le molteplici e profonde diversità che valgono a differenziare
il presente caso dal predetto.
Nel menzionato precedente, che concerneva i dati che avevano
formato oggetto di scambio nell’ambito di cinque osservatori,
solo rispetto ad una parte ridotta delle relative informazioni
(quelle scaturite da due dei cinque osservatori) era stata
agitata la questione connessa al carattere già pubblico
dei dati stessi. Le informazioni tratte dagli altri osservatori,
infatti, erano pacificamente informazioni non altrimenti
acquisibili, se non con il concorso della volontà delle
singole compagnie interessate; si trattava, inoltre, di
dati di manifesta natura sensibile, racchiudenti in sintesi:
indicazioni dettagliate su incassi, sinistri e performance
delle reti distributive delle singole aziende; valutazioni
circa l’andamento dei singoli rami e previsioni dei possibili
sviluppi del mercato; condizioni di contratto applicate,
esposte con estremo dettaglio, comprensive dei supporti
promozionali e delle offerte specifiche, sconti inclusi.
Quanto ai dati di cui le compagnie avevano addotto la natura
pubblica (dati la cui incidenza era limitata alle proporzioni
appena viste), essi attenevano, in sostanza, alle tariffe
praticate dalle società, messe peraltro, e “soprattutto”
(cfr. il n. 7.3.2. della decisione), a nudo in tutta la
loro struttura. Ma anche a voler avere riguardo a questo
versante, il quale potrebbe in qualche modo indurre ad accomunare
le due vicende, la differenziazione corrente tra loro risulta
sufficientemente scolpita dalle seguenti due considerazioni.
Nel caso RC-Auto il Giudice amministrativo aveva avuto modo
di rilevare che l’onere della prova della allegata pubblicità
dei dati in questione gravava sulle imprese, che però non
lo avevano assolto che in parte; nella presente vicenda,
per contro, si è già visto (al n. 1) come la pubblicità
dei dati in rilievo sia sostanziamente pacifica.
L’Autorità, inoltre, nel caso precedente aveva persuasivamente
dimostrato il valore conoscitivo ulteriore dei dati scambiati
rispetto a quelli desumibili dalle tariffe pubblicate. Nell’occasione
constava, infatti, l’avvenuto invio da parte delle imprese
di informazioni aggiuntive, e, più ampiamente, di dati non
interamente desumibili dalle tariffe pubblicate (il che
rafforza la conclusione che nella vicenda pregressa i dati
scambiati avrebbero potuto essere definiti come pubblici
–ipotesi, peraltro, neppure compiutamente dimostrata- solo
per una ben limitata parte).
Le osservazioni che precedono fanno comprendere, dunque,
in una con la diversità tra i due episodi, il fatto che
il favorevole scrutinio di legittimità ottenuto dal provvedimento
emesso dall’Autorità nel caso RC-Auto si basava su ragioni
inestensibili alla fattispecie oggetto della controversia
odierna.
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7b L’assunto del carattere “sensibile” dei
dati scambiati nel caso concreto non può trovare giustificazione
nemmeno nel richiamo, che pure l’Autorità ha compiuto, al
parere espresso sul punto dall’ISVAP.
E’ stato esattamente dedotto (cfr. in particolare il ricorso
di Capitalia, pag. 31) che il senso di tale parere è stato
in proposito travisato. Ciò che l’ISVAP intendeva esprimere
(cfr. il paragr. 9 del parere), a guisa di una mera premessa
ai propri ragionamenti, era semplicemente l’idea che i dati
di cui si trattava costituivano, in potenza, dei dati di
natura sensibile ai fini antitrust. Ma lo stesso parere
era stato univoco nell’affermare, subito dopo, che gli stessi
dati, ancorché sensibili (nel senso appena detto), “erano
raccolti da fonte resa pubblica dalle compagnie”, con la
conseguenza che nel mercato assicurativo la loro conoscenza
ed elaborazione andava in concreto apprezzata, al contrario,
come uno “strumento di incentivazione della concorrenza”
(parere cit., pag. 23). Con il che la premessa di partenza
era stata, evidentemente, smentita e superata.
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8 Una volta escluso che l’impostazione seguita
dall’Autorità possa trovare supporto nel precedente RC-Auto
o nel parere dell’ISVAP, si impongono, tirando le fila di
quanto fin qui detto, le seguenti notazioni.
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8a Si è già visto come quelli scambiati nella
fattispecie fossero dei dati pubblici: delle informazioni,
quindi, che, lungi dall’essere riservate, erano rinvenibili
sul mercato, nell’ambito del quale erano facilmente accessibili.
Orbene, il Tribunale è dell’avviso che, laddove dei dati
siano pubblici (benché non anche “di pubblico dominio”),
non sia ravvisabile, in corrispondenza di essi, alcuna particolare
“incertezza”, “opacità” o “zona d’ombra” che possa favorire
la concorrenza, e che per tale ragione debba essere salvaguardata.
Esiste, ben vero, un differenziale di costo tra le diverse
modalità a disposizione di ciascun operatore del settore
onde procacciarsi materialmente le informazioni pubbliche
in questione con tempestività, ampiezza e frequenza (cfr.
Tribunale UE 27 ottobre 1994, John Deere LTD cit., punto
105, passaggio la cui portata è limitata, peraltro, ad escludere
la spettanza di un’esenzione ex art. 85 -vecchia numerazione-
n. 3 del Trattato ad una società rimasta inadempiente al
relativo onere probatorio) simili, o comunque comparabili,
a quelle assicurate, ad esempio, dall’adesione al sistema
IAMA. Ma tale differenziale chiama in causa unicamente scelte
di razionalità economica orientate al contenimento dei costi:
e non può essere una mera propensione al contenimento dei
costi e all’efficienza, in sé del tutto fisiologica e positiva,
a segnare il discrimine tra liceità ed illiceità antitrust.
Le ricorrenti hanno esattamente obiettato, inoltre, che
la stessa nozione di “dati di pubblico dominio”, proposta
nel caso odierno dall’Autorità, è poco comprensibile, in
quanto nella realtà dei fatti non esistono, di massima,
dei dati di mercato “immediatamente accessibili senza oneri
da chiunque”, e, se vi fossero, essi non potrebbero formare
materia di scambio. Qualsiasi attività di raccolta di dati,
invero, comporta dei costi e richiede dei tempi tecnici:
non si spiegherebbe altrimenti l’esistenza delle numerose
società attive nel settore delle ricerche di mercato.
E’ stato poi fatto notare soprattutto che l’impostazione
seguita dall’Autorità porterebbe, in pratica, all’irragionevole
esito di considerare sempre illegittimo lo scambio di informazioni,
il quale, mentre rispetto a “dati di pubblico dominio” (nell’accezione
sopra illustrata) non avrebbe ragione di esistere, per converso
in ogni altro caso dovrebbe essere considerato, appunto,
vietato.
In sintesi, pertanto, un dato, allorché rivesta natura pubblica,
non può essere considerato un’informazione lato sensu “sensibile”.
Come in dottrina è stato notato, d’altra parte, se è vero
che ogni scambio di informazioni sul prezzo tende ad esercitare
una qualche influenza sul prezzo stesso, la circostanza
che la singola impresa sia posta in condizione di valutare
le offerte concorrenti e di rapportarsi ad esse (il che
si verifichebbe comunque, anche in mancanza di intesa, ancorché
in forma più faticosa) non implica che essa rinunci ad un
atteggiamento competitivo.
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8b Passando a considerare la controversia
dal punto di vista corrispondente al secondo dei due criteri
esposti ai nn. 5-6, deve essere sottolineato il fatto che
i dati scambiati nella fattispecie (diversamente da quelli
oggetto della vicenda RC-Auto), attesa la loro natura, lasciavano
integra e piena l’incertezza di ciascun operatore sui futuri
comportamenti della concorrenza. Essi erano, infatti, neutri
sotto tale profilo, non conferendo elementi che potessero
rendere meglio prevedibili le future condotte e strategie
altrui, ma solo delle indicazioni sulle rispettive posizioni
di mercato (ed era l’Autorità gravata dell’onere di fornire
la relativa prova contraria). Sicché le doglianze di parte
ricorrente (hanno svolto anche tale specifico profilo impugnatorio,
tra gli altri, Iama e Mediolanum), pure in questo caso sorrette
dalla giurisprudenza comunitaria illustrata ai nn. 5-6,
meritano favorevole scrutinio anche sotto questo profilo.
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9 In conclusione, il carattere pubblico dei
dati materia di scambio, come pure l’inidoneità di questi
a disvelare le strategie dei concorrenti, fanno sì che la
fattispecie in esame non integri un’intesa dall’oggetto
lesivo della libertà di concorrenza.
Si è già visto, inoltre, che l’Autorità non ha condotto
alcuna specifica indagine sugli ipotetici effetti anticoncorrenziali
imputabili allo scambio imperniato sul database “Aequos”,
lasciando indimostrata, in particolare, l’attitudine della
relativa pratica a determinare effetti collusivi, o anche
soltanto a favorirli.
Da tutto ciò si desume, pertanto, l'illegittimità del provvedimento
impugnato per i motivi indicati.
I ricorsi, per questa ragione, devono essere accolti, potendo
rimanere assorbite le censure che residuano.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi di compensazione delle
spese processuali tra tutte le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione I, riuniti i ricorsi, li accoglie, e
per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, Camera di consiglio
del 20\4\2005.
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