| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 6 agosto 2005 n.
6083
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1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni
culturali – Diritto di prelazione dello Stato – Si sostanzia
in un potere ad effetti espropriativi – Notifica del vincolo
– Mancanza – Venir meno del potere.
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2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni
culturali – Diritto di prelazione – Fattispecie tipizzata
– Termine per il suo esercizio – Sua valenza.
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3. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni
culturali – Diritto di prelazione – Trasferimento di proprietà
o detenzione del bene culturale da un soggetto ad un altro
soggetto – Non avviene nell’ipotesi di cessione del capitale
sociale di una società proprietaria di un bene culturale.
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1. Attraverso l’esercizio del diritto di
prelazione sui beni culturali lo Stato esercita un potere
ad effetti espropriativi che si realizzano con la comunicazione
all’interessato del decreto di vincolo. Quest’ultimo si
configura, pertanto, quale elemento essenziale della fattispecie
mancando il quale viene meno il potere di acquisizione in
prelazione del bene.
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2. L’esercizio del diritto di prelazione
sui beni vincolati concretizza una fattispecie tipicizzata,
secondo un procedimento cadenzato in ogni sua fase, anche
temporale. Elemento della stessa è il termine assegnato
ex lege allo Stato per l’esercizio del potere ablatorio
che, svolgendo la funzione di assicurare in capo a tutti
gli interessati piena ed immediata cognizione della sorte
dei relativi diritti ed obblighi al suo spirare, risponde
ad una ineliminabile esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
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3. Il presupposto che giustifica l’applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 D. Lgs. 490/1999
(oggi contenute nel D. Lgs. n. 42/2004), le quali disciplinano
l’esercizio del potere di prelazione del Ministero, è che
vi sia stato un trasferimento di proprietà o detenzione
del bene culturale da un soggetto ad un altro soggetto.
Ciò non avviene nell’ipotesi di cessione del capitale sociale
di una società proprietaria di un bene culturale, in quanto
il soggetto proprietario non muta, rimanendo tale sempre
la società e venendo trasferita la sola proprietà delle
azioni rappresentate dal capitale sociale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti n.14 e n.1358 del 2004,
rispettivamente proposti da
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Soc. “Li Galli” di Giovanni Russo s.n.c.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli Avvocati Mario Attanasio e Piero d’Amelio
e. Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliata nello
studio del secondo in Roma, via della Vite n.7 e soc.
“Ballet Monde” a.g., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Floriano
D’Alessandro, Lucio de Luca di Melpignano e dal Prof. Giuseppe
Morbidelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in Roma via Carducci n. 4;
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CONTRO
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Ministero per i Beni Culturali e Attività
Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato
nella sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;
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Regione Campania in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura
regionale (Avvocati Vincenzo Baroni e Rosanna Panariello)
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n.29;
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Comune di Positano in persona del
Sindaco pro tempore, n.c.;
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PER L’ANNULLAMENTO
in entrambi i ricorsi:
del d.m. del 20.11.2003 con cui il Direttore per i Beni
Archeologici presso il Ministero B.A.C. ha disposto l’esercizio
della prelazione a favore della Regione Campania nei confronti
degli isolotti “Li Galli” limitatamente agli isolotti denominati
“Isola dei Briganti” e “Isola dei Galli”, con lo scorporo
dell’isolotto denominato “Isola Rotonda”, non soggetto a
vincolo archeologico;
per il risarcimento del danno ;
nel solo ricorso n.1358 del 2004,
della nota della Sovrintendenza regionale per i beni e le
attività culturali della Campania del 23.9.2003 n.6854;
della nota della Sovrintendenza per i Beni archeologici
delle province di Salerno, Avellino e Benenvento del 7.10.2003
n.14085/185;
della nota della Sovrintendenza regionale per i beni e le
attività culturali della Campania del 9.10.2003 prot. n.7282;
della nota dell’Agenzia del Demanio Filiale di Salerno del
4.11.2003 prot. n.2003/9356/DF/Sa; della nota della Sovrintendenza
per i Beni archeologici delle province di Salerno, Avellino
e Benevnto del 6.11.2003 prot. n.16000/3S;
della deliberazione della Giunta regionale della Campania
11.11.2003 n.3283.
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Visti i motivi aggiunti presentati dalla
soc.“Ballet Monde “ nel ricorso n. 1358/2004 notificati
al Ministero in data 10 nov. 2004;
Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e dalle parti costituite
a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 6 luglio 2005 il consigliere
Roberto Capuzzi, uditi gli Avvocati Morbidelli, d’Amelio
e Macrì per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Fiorilli per
l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espongono le ricorrenti società che l’’arcipelago
“Li Galli”, prospiciente Positano, è composto da tre isolotti
denominati rispettivamente “Isola dei Galli”, “Isola dei
Briganti” e “Isola Rotonde”.
Nel 1987, con decreto del 5 febbraio, il Ministero intimato
dichiarava l’intero territorio dell’” Isola dei Galli” di
interesse archeologico.
Nel 1989 l’arcipelago “Li Galli” veniva acquistato da una
società del Liechtenstein, la “Ballet Monde AG”, dagli eredi
di Leonide Massimne che ne era stato proprietario.
In data 5 gennaio 1995 la s.n.c. “Li Galli di Giovanni Russo”
acquistava l’intero capitale sociale della “Ballet Monde
AG” rappresentata da 50 azioni al prezzo complessivo di
dollari 3.440.000.
Successivamente, a seguito di sollecitazione del Comune
di Positano, la Giunta della Regione Campania deliberava
di esercitare il diritto di prelazione sui beni oggetto
dell’acquisto e quindi il Direttore Generale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali: vista la scrittura privata
con cui sono state vendute le azioni di “Ballet Monde AG”,
considerato che il Ministero non intende esercitare la prelazione
in favore dello Stato, ha deliberato di esercitare “ai sensi
degli artt.59, 60 e 61 del d.lgs 29.10.1999 n.490 il diritto
di prelazione a favore della Regione Campania nei confronti
degli isolotti “Li Galli””.
Da qui i ricorsi presentati dalle due società, succedutesi
nel tempo nella titolarità del pacchetto azionario affidati
a motivi vari di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti il Ministero intimato e la Regione Campania
contestando le varie tesi difensive sostenute nei ricorsi.
Nel ricorso n. 1358/2004 sono stati depositati motivi aggiunti.
Le parti costituite hanno depositato numerose memorie difensive.
Dopo l’ampia discussione all’udienza del 6 luglio 2004 la
causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1. I due ricorsi devono essere riuniti ai
fini di una unica decisione in quanto oggettivamente connessi.
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2. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento.
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3. In punto di fatto la Sezione non puo’
che prendere atto, incidenter tantum, che il Decreto di
vincolo non risulta sia stato mai notificato.
Proprietario degli isolotti “Li Galli” era il coreografo
Leonide Massine, deceduto il 15 marzo 1979.
Nella proprietà degli isolotti sono così subentrati i figli
Theodor, Peter, Leonide e Tatiana nonchè la moglie Maria
Holwick. Il passaggio di proprietà è stato trascritto a
favore degli eredi nel 1982.
Il decreto di vincolo è del 5 febbraio 1987, di otto anni
successivo alla morte di Leonide Massine e di cinque anni
successivo alla trascrizione, in favore dei suoi eredi,
dell’acquisto per successione della proprietà degli isolotti.
Il decreto di vincolo è stato notificato all’ormai defunto
Leonide Massine nel febbraio del 1987, nelle mani di tale
Lorca Massine che ha sottoscritto “per ricevuta Leonide
Massine”.
Il decreto di vincolo è stato, poi trascritto, presso la
Conservatoria dei RRII di Salerno, contro Leonide Massine
il 22 febraio 1987 quando Leonide Massine era ormai deceduto
da otto anni e senza tener conto della trascrizione effettuata
cinque anni prima, nel 1982, a favore degli eredi.
Ne consegue che il decreto di vincolo dell’immobile non
ha mai acquistato efficacia per non essere stato mai notificato
ai proprietari dei beni da assoggettare al vincolo secondo
la procedura di legge e per non essere stato mai trascritto
nei loro confronti.
Notifica e trascrizione sono state eseguite nei confronti
di Leonide Massine quando questi era deceduto. Non è stata
effettuata nei confronti degli eredi benchè rilevabili dalla
trascrizione della denuncia di successione.
La legge 1.6.1939 n.1089 prescrive (artt.2 e 3) “la notificazione,
in forma amministrativa al proprietario, dell’immobile riconosciuto
di interesse particolarmente importante” e la relativa trascrizione
nei registri delle conservatorie delle ipoteche.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato
che con l’esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali
lo Stato esercita un potere ad effetti espropriativi che
si realizza con la comunicazione all’interessato del decreto
di vincolo. Quest’ultimo si configura, pertanto, quale elemento
essenziale della fattispecie mancando il quale viene meno
il potere di acquisizione in prelazione del bene (Cass.
SS.UU. 15 aprile 2003 n.5993).
Richiamano opportunamente le ricorrenti società la recente
legge 11 febbraio 2005 n.15, di modifica alla legge 7 agosto
1990 n. 241, che ha ribadito legislativamente quanto già
pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che i provvedimenti
limitativi della sfera giuridica dei privati (quale il decreto
di vincolo che limita il diritto del proprietario) diventano
efficaci solo a seguito della comunicazione al destinatario.
Stante la inefficacia del decreto di vincolo, mai divenuto
giuridicamente rilevante, il Ministero non poteva legittimamente
esercitare il diritto di prelazione.
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4. Fermo ed assorbente quanto sopra in ordine
alla inefficacia del decreto di vincolo, e venendo a profili
di illegittimità dedotti dai ricorrenti avverso gli atti
impugnati, deve sottolinearsi che il Ministero aveva acquisito
tutti gli elementi possibili per potere esercitare il diritto
di prelazione al più tardi al 10 giugno 2003, quando con
nota prot. n.9712 aveva dichiarato di rinunziare esplicitamente
a tale diritto.
Il secondo parere dell’Avvocatura dello Stato datato 11.9.2003
dava la contezza che la Sovrintendenza aveva ricevuto copia
dell’atto del 5 gennaio 1995 di vendita del pacchetto azionario
della “Ballet Monde AG” quanto meno a fare data dal 24.7.2003
(data di richiesta del parere).
In tale nota la Sovrintendenza dichiara di avere tutti gli
elementi utili per determinarsi in ordine alla prelazione
e che la prelazione non veniva esercitata, non già per mancanza
degli elementi conoscitivi necessari, ma per il fatto che
l’Amministrazione non era in grado di sopportarne l’onere
finanziario.
Ma molto prima, già con nota del 22 ottobre 1998, la Sovrintendenza
aveva richiesto un parere all’Avvocatura Distrettuale dello
Stato che, con risposta del 23 dicembre successivo, aveva
fatto presente come, trattandosi di vendita di azioni, mancava
in radice il presupposto per l’esercizio del diritto di
prelazione.
Ne consegue, in relazione alla assoluta peculiarità della
fattispecie, che non puo’ ragionevolmente accedersi al noto
criterio, rigidamente formalistico, in materia di denuntiatio
dell’atto di alienazione secondo il quale, in mancanza di
una denunzia formale dell’alienante del negozio traslativo
della proprietà del bene sottoposto a vincolo, l’Amministrazione
avrebbe la possibilità di esercitare in ogni tempo il diritto
di prelazione.
Nel caso che occupa in cui, peraltro, la vicenda aveva avuto
ampissima risonanza nella Stampa locale, l’Amministrazione
aveva dimostrato inequivocabilmente di conoscere tutti gli
aspetti del negozio di trasferimento delle azioni sin dal
1998 e di essere quindi in condizioni di decidere in piena
consapevolezza sull’esercizio del diritto di prelazione:
se ne deve dedurre che l’ Amministrazione preposta alla
tutela del vincolo ha esercitato il diritto di prelazione
ben oltre i sessanta giorni dopo essere stata messa in condizione
di esercitarlo.
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5. Si aggiunga ancora che il Decreto di prelazione
impugnato non risulta nè notificato alla “Ballet Monde AG”,
(ma è stato notificato alla “Ballet Promotion Foundation”,
comunque oltre i sessanta giorni), nè risulta notificato
alla società “Li Galli”, acquirente, secondo la prospettazione
delle Amministrazioni, del bene vincolato, che invece con
l’esercizio del diritto di prelazione veniva a perdere la
titolarità delle azioni.
In sostanza il Decreto di prelazione impugnato, pur pronunziato
tardivamente, non risulta notificato nel termine di legge
a nessuno dei diretti interessati.
Orbene l’esercizio del diritto di prelazione sui beni vincolati
concretizza una fattispecie tipicizzata, secondo un procedimento
cadenzato in ogni sua fase, anche temporale.
Risponde ad una ineliminabile esigenza di certezza dei rapporti
giuridici la necessità di assicurare in capo a tutti gli
interessati, piena ed immediata cognizione della sorte dei
relativi diritti ed obblighi allo spirare del termine assegnato
ex lege allo Stato per l’esercizio del potere ablatorio
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6. Infine, e venendo al punto nodale della
vicenda contenziosa, deve escludersi che il trasferimento
delle azioni di proprietà della società “Ballet Monde AG”
integri la fattispecie di cui agli articoli 58 e 59 del
d.lgs.n.549/99.
L’art.58 dispone che sono soggetti a denunzia (dalla quale
consegue la facoltà di esercizio della prelazione) “gli
atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali”.
L’art.59 prevede che “il Ministero ha facoltà di acquistare
i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di alienazione”.
Il presupposto che giustifica l’applicazione delle disposizioni
di cui sopra è che vi sia stata un trasferimento di proprietà
o detenzione del bene culturale da un soggetto ad un altro
soggetto.
Nel caso che occupa non vi è stata alcun trasferimento di
proprietà del bene immobile, bensì una semplice cessione
del capitale sociale di una società proprietaria di un bene
culturale. Il soggetto proprietario non muta, rimanendo
sempre la società, venendo trasferita la sola proprietà
delle azioni rappresentate dal capitale sociale; il che
non integra la vendita dei beni posseduti.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 gennaio
1991 n.3741 della Sez. I, ha chiarito che “il trasferimento
delle azioni o delle quote di una società di capitali non
implica il trasferimento del patrimonio sociale che rimane
di proprietà della società. Ed anche ove sia stata effettuata
una alienazione dell’intero pacchetto azionario, la cessione
concerne pur sempre i diritti di partecipazione, non già
i diritti reali sul patrimonio sociale...Nè puo’ rilevare
la circostanza che il risultato economico raggiunto dai
contraenti attraverso la cessione del pacchetto azionario
si risolva sostanzialmente nell’effettivo trapasso del patrimonio
sociale”.
Del resto in tale senso si è espressa la stessa Avvocatura
Distrettuale dello Stato nei pareri a suo tempo rilasciati
al Ministero in ordine alla fattibilità dell’esercizio del
diritto di prelazione.
Risultano fondate, quindi, anche le censure di violazione
dei soprarichiamati artt.58 e seguenti del T.U. n.490 del
1999.
In conclusione il Decreto ministeriale impugnato con il
quale è stata esercitata la prelazione si rivela illegittimo.
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7. Deve, infine respingersi la domanda di
risarcimento danno formulata dalle ricorrenti in quanto
priva della necessaria documentazione in ordine all’ effettivo
pregiudizio patrimoniale ed al necessario nesso eziologico
con i provvedimenti dai quali si assume l' illegittimità,
non potendo trovare esame, come noto, la domanda di risarcimento
formulata in modo generico e senza alcuna concreta dimostrazione
degli elementi probatori a fondamento della pretesa fatta
valere (Cfr. Cons. Stato, V, 5429 - 3 agosto 2004; VI ,
14 gennaio 2000 n. 244).
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8. In base alle pregresse considerazioni
i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione, e, per l’effetto,
deve essere annullato l’impugnato decreto ministeriale con
il quale è stata esercitata la prelazione.
Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati
tra tutte le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi
riuniti n.14 e n.1358 entrambi del 2004, rispettivamente
proposti da Soc. “Li Galli” di Giovanni Russo s.n.c., e
soc. “Ballet Monde” A.G., contro Mininistero per i Beni
Culturali e Ambientali e Regione Campania li ACCOGLIE per
quanto di ragione e, per l’effetto annulla il Decreto Ministeriale
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 6.7.2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA Presidente Dr.Roberto CAPUZZI Consigliere
est.
Dr. Raffaello SESTINI Primo Referendario
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