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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 6 agosto 2005 n. 6083


1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Diritto di prelazione dello Stato – Si sostanzia in un potere ad effetti espropriativi – Notifica del vincolo – Mancanza – Venir meno del potere.

 

2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Diritto di prelazione – Fattispecie tipizzata – Termine per il suo esercizio – Sua valenza.

 

3. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Diritto di prelazione – Trasferimento di proprietà o detenzione del bene culturale da un soggetto ad un altro soggetto – Non avviene nell’ipotesi di cessione del capitale sociale di una società proprietaria di un bene culturale.

1. Attraverso l’esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali lo Stato esercita un potere ad effetti espropriativi che si realizzano con la comunicazione all’interessato del decreto di vincolo. Quest’ultimo si configura, pertanto, quale elemento essenziale della fattispecie mancando il quale viene meno il potere di acquisizione in prelazione del bene.

 

2. L’esercizio del diritto di prelazione sui beni vincolati concretizza una fattispecie tipicizzata, secondo un procedimento cadenzato in ogni sua fase, anche temporale. Elemento della stessa è il termine assegnato ex lege allo Stato per l’esercizio del potere ablatorio che, svolgendo la funzione di assicurare in capo a tutti gli interessati piena ed immediata cognizione della sorte dei relativi diritti ed obblighi al suo spirare, risponde ad una ineliminabile esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

 

3. Il presupposto che giustifica l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 D. Lgs. 490/1999 (oggi contenute nel D. Lgs. n. 42/2004), le quali disciplinano l’esercizio del potere di prelazione del Ministero, è che vi sia stato un trasferimento di proprietà o detenzione del bene culturale da un soggetto ad un altro soggetto. Ciò non avviene nell’ipotesi di cessione del capitale sociale di una società proprietaria di un bene culturale, in quanto il soggetto proprietario non muta, rimanendo tale sempre la società e venendo trasferita la sola proprietà delle azioni rappresentate dal capitale sociale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti n.14 e n.1358 del 2004, rispettivamente proposti da

 

Soc. “Li Galli” di Giovanni Russo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Attanasio e Piero d’Amelio e. Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, via della Vite n.7 e soc. “Ballet Monde” a.g., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Floriano D’Alessandro, Lucio de Luca di Melpignano e dal Prof. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Carducci n. 4;

 

CONTRO

 

Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato nella sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;

 

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura regionale (Avvocati Vincenzo Baroni e Rosanna Panariello) ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n.29;

 

Comune di Positano in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;

 

PER L’ANNULLAMENTO
in entrambi i ricorsi:
del d.m. del 20.11.2003 con cui il Direttore per i Beni Archeologici presso il Ministero B.A.C. ha disposto l’esercizio della prelazione a favore della Regione Campania nei confronti degli isolotti “Li Galli” limitatamente agli isolotti denominati “Isola dei Briganti” e “Isola dei Galli”, con lo scorporo dell’isolotto denominato “Isola Rotonda”, non soggetto a vincolo archeologico;
per il risarcimento del danno ;
nel solo ricorso n.1358 del 2004,
della nota della Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Campania del 23.9.2003 n.6854;
della nota della Sovrintendenza per i Beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benenvento del 7.10.2003 n.14085/185;
della nota della Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Campania del 9.10.2003 prot. n.7282;
della nota dell’Agenzia del Demanio Filiale di Salerno del 4.11.2003 prot. n.2003/9356/DF/Sa; della nota della Sovrintendenza per i Beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevnto del 6.11.2003 prot. n.16000/3S;
della deliberazione della Giunta regionale della Campania 11.11.2003 n.3283.

 

Visti i motivi aggiunti presentati dalla soc.“Ballet Monde “ nel ricorso n. 1358/2004 notificati al Ministero in data 10 nov. 2004;
Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 6 luglio 2005 il consigliere Roberto Capuzzi, uditi gli Avvocati Morbidelli, d’Amelio e Macrì per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Fiorilli per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Espongono le ricorrenti società che l’’arcipelago “Li Galli”, prospiciente Positano, è composto da tre isolotti denominati rispettivamente “Isola dei Galli”, “Isola dei Briganti” e “Isola Rotonde”.
Nel 1987, con decreto del 5 febbraio, il Ministero intimato dichiarava l’intero territorio dell’” Isola dei Galli” di interesse archeologico.
Nel 1989 l’arcipelago “Li Galli” veniva acquistato da una società del Liechtenstein, la “Ballet Monde AG”, dagli eredi di Leonide Massimne che ne era stato proprietario.
In data 5 gennaio 1995 la s.n.c. “Li Galli di Giovanni Russo” acquistava l’intero capitale sociale della “Ballet Monde AG” rappresentata da 50 azioni al prezzo complessivo di dollari 3.440.000.
Successivamente, a seguito di sollecitazione del Comune di Positano, la Giunta della Regione Campania deliberava di esercitare il diritto di prelazione sui beni oggetto dell’acquisto e quindi il Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: vista la scrittura privata con cui sono state vendute le azioni di “Ballet Monde AG”, considerato che il Ministero non intende esercitare la prelazione in favore dello Stato, ha deliberato di esercitare “ai sensi degli artt.59, 60 e 61 del d.lgs 29.10.1999 n.490 il diritto di prelazione a favore della Regione Campania nei confronti degli isolotti “Li Galli””.
Da qui i ricorsi presentati dalle due società, succedutesi nel tempo nella titolarità del pacchetto azionario affidati a motivi vari di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti il Ministero intimato e la Regione Campania contestando le varie tesi difensive sostenute nei ricorsi.
Nel ricorso n. 1358/2004 sono stati depositati motivi aggiunti.
Le parti costituite hanno depositato numerose memorie difensive.
Dopo l’ampia discussione all’udienza del 6 luglio 2004 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. I due ricorsi devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto oggettivamente connessi.

 

2. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento.

 

3. In punto di fatto la Sezione non puo’ che prendere atto, incidenter tantum, che il Decreto di vincolo non risulta sia stato mai notificato.
Proprietario degli isolotti “Li Galli” era il coreografo Leonide Massine, deceduto il 15 marzo 1979.
Nella proprietà degli isolotti sono così subentrati i figli Theodor, Peter, Leonide e Tatiana nonchè la moglie Maria Holwick. Il passaggio di proprietà è stato trascritto a favore degli eredi nel 1982.
Il decreto di vincolo è del 5 febbraio 1987, di otto anni successivo alla morte di Leonide Massine e di cinque anni successivo alla trascrizione, in favore dei suoi eredi, dell’acquisto per successione della proprietà degli isolotti.
Il decreto di vincolo è stato notificato all’ormai defunto Leonide Massine nel febbraio del 1987, nelle mani di tale Lorca Massine che ha sottoscritto “per ricevuta Leonide Massine”.
Il decreto di vincolo è stato, poi trascritto, presso la Conservatoria dei RRII di Salerno, contro Leonide Massine il 22 febraio 1987 quando Leonide Massine era ormai deceduto da otto anni e senza tener conto della trascrizione effettuata cinque anni prima, nel 1982, a favore degli eredi.
Ne consegue che il decreto di vincolo dell’immobile non ha mai acquistato efficacia per non essere stato mai notificato ai proprietari dei beni da assoggettare al vincolo secondo la procedura di legge e per non essere stato mai trascritto nei loro confronti.
Notifica e trascrizione sono state eseguite nei confronti di Leonide Massine quando questi era deceduto. Non è stata effettuata nei confronti degli eredi benchè rilevabili dalla trascrizione della denuncia di successione.
La legge 1.6.1939 n.1089 prescrive (artt.2 e 3) “la notificazione, in forma amministrativa al proprietario, dell’immobile riconosciuto di interesse particolarmente importante” e la relativa trascrizione nei registri delle conservatorie delle ipoteche.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato che con l’esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali lo Stato esercita un potere ad effetti espropriativi che si realizza con la comunicazione all’interessato del decreto di vincolo. Quest’ultimo si configura, pertanto, quale elemento essenziale della fattispecie mancando il quale viene meno il potere di acquisizione in prelazione del bene (Cass. SS.UU. 15 aprile 2003 n.5993).
Richiamano opportunamente le ricorrenti società la recente legge 11 febbraio 2005 n.15, di modifica alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che ha ribadito legislativamente quanto già pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati (quale il decreto di vincolo che limita il diritto del proprietario) diventano efficaci solo a seguito della comunicazione al destinatario.
Stante la inefficacia del decreto di vincolo, mai divenuto giuridicamente rilevante, il Ministero non poteva legittimamente esercitare il diritto di prelazione.

 

4. Fermo ed assorbente quanto sopra in ordine alla inefficacia del decreto di vincolo, e venendo a profili di illegittimità dedotti dai ricorrenti avverso gli atti impugnati, deve sottolinearsi che il Ministero aveva acquisito tutti gli elementi possibili per potere esercitare il diritto di prelazione al più tardi al 10 giugno 2003, quando con nota prot. n.9712 aveva dichiarato di rinunziare esplicitamente a tale diritto.
Il secondo parere dell’Avvocatura dello Stato datato 11.9.2003 dava la contezza che la Sovrintendenza aveva ricevuto copia dell’atto del 5 gennaio 1995 di vendita del pacchetto azionario della “Ballet Monde AG” quanto meno a fare data dal 24.7.2003 (data di richiesta del parere).
In tale nota la Sovrintendenza dichiara di avere tutti gli elementi utili per determinarsi in ordine alla prelazione e che la prelazione non veniva esercitata, non già per mancanza degli elementi conoscitivi necessari, ma per il fatto che l’Amministrazione non era in grado di sopportarne l’onere finanziario.
Ma molto prima, già con nota del 22 ottobre 1998, la Sovrintendenza aveva richiesto un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, con risposta del 23 dicembre successivo, aveva fatto presente come, trattandosi di vendita di azioni, mancava in radice il presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione.
Ne consegue, in relazione alla assoluta peculiarità della fattispecie, che non puo’ ragionevolmente accedersi al noto criterio, rigidamente formalistico, in materia di denuntiatio dell’atto di alienazione secondo il quale, in mancanza di una denunzia formale dell’alienante del negozio traslativo della proprietà del bene sottoposto a vincolo, l’Amministrazione avrebbe la possibilità di esercitare in ogni tempo il diritto di prelazione.
Nel caso che occupa in cui, peraltro, la vicenda aveva avuto ampissima risonanza nella Stampa locale, l’Amministrazione aveva dimostrato inequivocabilmente di conoscere tutti gli aspetti del negozio di trasferimento delle azioni sin dal 1998 e di essere quindi in condizioni di decidere in piena consapevolezza sull’esercizio del diritto di prelazione: se ne deve dedurre che l’ Amministrazione preposta alla tutela del vincolo ha esercitato il diritto di prelazione ben oltre i sessanta giorni dopo essere stata messa in condizione di esercitarlo.

 

5. Si aggiunga ancora che il Decreto di prelazione impugnato non risulta nè notificato alla “Ballet Monde AG”, (ma è stato notificato alla “Ballet Promotion Foundation”, comunque oltre i sessanta giorni), nè risulta notificato alla società “Li Galli”, acquirente, secondo la prospettazione delle Amministrazioni, del bene vincolato, che invece con l’esercizio del diritto di prelazione veniva a perdere la titolarità delle azioni.
In sostanza il Decreto di prelazione impugnato, pur pronunziato tardivamente, non risulta notificato nel termine di legge a nessuno dei diretti interessati.
Orbene l’esercizio del diritto di prelazione sui beni vincolati concretizza una fattispecie tipicizzata, secondo un procedimento cadenzato in ogni sua fase, anche temporale.
Risponde ad una ineliminabile esigenza di certezza dei rapporti giuridici la necessità di assicurare in capo a tutti gli interessati, piena ed immediata cognizione della sorte dei relativi diritti ed obblighi allo spirare del termine assegnato ex lege allo Stato per l’esercizio del potere ablatorio

 

6. Infine, e venendo al punto nodale della vicenda contenziosa, deve escludersi che il trasferimento delle azioni di proprietà della società “Ballet Monde AG” integri la fattispecie di cui agli articoli 58 e 59 del d.lgs.n.549/99.
L’art.58 dispone che sono soggetti a denunzia (dalla quale consegue la facoltà di esercizio della prelazione) “gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali”.
L’art.59 prevede che “il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione”.
Il presupposto che giustifica l’applicazione delle disposizioni di cui sopra è che vi sia stata un trasferimento di proprietà o detenzione del bene culturale da un soggetto ad un altro soggetto.
Nel caso che occupa non vi è stata alcun trasferimento di proprietà del bene immobile, bensì una semplice cessione del capitale sociale di una società proprietaria di un bene culturale. Il soggetto proprietario non muta, rimanendo sempre la società, venendo trasferita la sola proprietà delle azioni rappresentate dal capitale sociale; il che non integra la vendita dei beni posseduti.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 gennaio 1991 n.3741 della Sez. I, ha chiarito che “il trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali non implica il trasferimento del patrimonio sociale che rimane di proprietà della società. Ed anche ove sia stata effettuata una alienazione dell’intero pacchetto azionario, la cessione concerne pur sempre i diritti di partecipazione, non già i diritti reali sul patrimonio sociale...Nè puo’ rilevare la circostanza che il risultato economico raggiunto dai contraenti attraverso la cessione del pacchetto azionario si risolva sostanzialmente nell’effettivo trapasso del patrimonio sociale”.
Del resto in tale senso si è espressa la stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato nei pareri a suo tempo rilasciati al Ministero in ordine alla fattibilità dell’esercizio del diritto di prelazione.
Risultano fondate, quindi, anche le censure di violazione dei soprarichiamati artt.58 e seguenti del T.U. n.490 del 1999.
In conclusione il Decreto ministeriale impugnato con il quale è stata esercitata la prelazione si rivela illegittimo.

 

7. Deve, infine respingersi la domanda di risarcimento danno formulata dalle ricorrenti in quanto priva della necessaria documentazione in ordine all’ effettivo pregiudizio patrimoniale ed al necessario nesso eziologico con i provvedimenti dai quali si assume l' illegittimità, non potendo trovare esame, come noto, la domanda di risarcimento formulata in modo generico e senza alcuna concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della pretesa fatta valere (Cfr. Cons. Stato, V, 5429 - 3 agosto 2004; VI , 14 gennaio 2000 n. 244).

 

8. In base alle pregresse considerazioni i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione, e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato decreto ministeriale con il quale è stata esercitata la prelazione.
Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati tra tutte le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n.14 e n.1358 entrambi del 2004, rispettivamente proposti da Soc. “Li Galli” di Giovanni Russo s.n.c., e soc. “Ballet Monde” A.G., contro Mininistero per i Beni Culturali e Ambientali e Regione Campania li ACCOGLIE per quanto di ragione e, per l’effetto annulla il Decreto Ministeriale impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6.7.2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA Presidente Dr.Roberto CAPUZZI Consigliere est.
Dr. Raffaello SESTINI Primo Referendario

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